Tar 2021- pubblico impiego – Gastroduodenite cronica - equo indennizzo - T.A.R. Lazio Roma Sez. I qu

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Tar 2021- pubblico impiego – Gastroduodenite cronica - equo indennizzo -


T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., (ud. 12/10/2021) 19-10-2021, n. 10716 Fatto - Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10323 del 2012, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato ..................... ....................., con domicilio eletto presso lo studio ..................... in Roma, via ..................... ....................., .....................; contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento - del mancato riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio con conseguente rigetto della domanda di equo indennizzo. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2021 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Svolgimento del processo - Motivi della decisione Con il ricorso in epigrafe l'odierno ricorrente impugna il provvedimento n. -OMISSIS-, emesso in data 29 febbraio 2012 e notificato in data 3 settembre 2012, con il quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha statuito il rigetto della istanza con cui il ricorrente ha domandato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo, relativamente alla seguente infermità: Gastroduodenite cronica. Afferma il ricorrente, in particolare, come l'insorgere della lamentata infermità risulti connesso ai molteplici e gravosi servizi espletati nel corso della sua permanenza nella Polizia di Stato,


deducendo, quindi, l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno depositando documenti e chiedendo il rigetto del ricorso. All'udienza pubblica del 12 ottobre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Il ricorso è infondato. Va premesso che gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti da parte delle Commissioni mediche ospedaliere e del Comitato per la verifica per le cause di servizio, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 461 del 2001, anche in relazione all'equo indennizzo, rientrano nella discrezionalità tecnica di tali organi, che pervengono alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica. Di conseguenza il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva in materia, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili, non essendo consentito in alcun caso al giudicante di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo tecnico nell'esercizio di una attività tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale di detto giudice (Cons. Stato, sez. IV, 9 aprile 2018, n. 2140; 4 ottobre 2017, n. 4619; 23 marzo 2010, n. 1702; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 20 marzo 2018, n. 3130). Con la disciplina delineata dal D.P.R. n. 461 del 2001, poi, la procedura per il riconoscimento della causa di servizio ha previsto che il Comitato di verifica deve esprimere un parere sulla dipendenza da cause di servizio e, a sua volta, l'Amministrazione è tenuta a conformarsi al detto parere, salva la facoltà di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere al detto Comitato, al quale è poi tenuta comunque ad adeguarsi (Cons. Stato, sez. III, 24 ottobre 2016 n. 4452 ; Cons. Stato, sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1889). Ciò premesso, nella fattispecie il Comitato - in data 9 giugno 2009 ha negato la dipendenza da causa di servizio della patologia "Gastroduodenite cronica", trattandosi di "-OMISSIS-, sull'insorgenza e decorso della quale, nel caso ai specie, gli invocati fattori esogeni (servizio disagiato) non possono avere nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente


e determinante, in quanto non dotati di particolare intensità lesiva né prolungati nel tempo; Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti". Ritiene il Collegio, dunque, che il Comitato di verifica abbia puntualmente svolto il proprio obbligo motivazionale, chiarendo dettagliatamente le ragioni per le quali non poteva riconoscersi alcun collegamento causale tra tale infermità e il servizio prestato. Sotto tale profilo, dalla documentazione depositata in atti non emergono circostanze in grado di contrastare ovvero di ritenere erroneo o illogico il giudizio operato dal Comitato di verifica. Del resto, come già osservato dalla giurisprudenza in materia nei casi di accertamento della causa di servizio, il rapporto di eventuale derivazione causale va verificato "non rispetto al servizio in generale (per quanto gravoso e pieno di disagi, compatibili con l'attività prestata da soggetti aventi lo status di militare, per i quali l'ordinamento prevede una specifica serie di tutele per la gravosità del servizio prestato), ma rispetto a particolari modalità, ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio, che valgono a connettere le patologie insorte con dette modalità" (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 8 marzo 2018 n. 305). In sostanza, un'attività di servizio, sia pure impegnativa, non può comunque essere considerata ex se anche solo concausa dell'evento, ove non emerga quel surplus di fattori, rispetto al fisiologico dispiegarsi del servizio richiesto ai militari, costituenti rischio specifico dell'evento morboso (T.A.R. Sicilia, n. 2177/2019). Dalla legittimità del verbale redatto dal Comitato di Verifica discende la legittimità del provvedimento impugnato, la cui motivazione sostanziale è costituita dalle valutazioni effettuate dal Comitato (in senso conforme Tar Puglia, Bari, II, 1 marzo 2013, n. 327; Tar Puglia, Lecce, II, 7 marzo 2012/2012, n. 426/2012 e n. 1635/2012, Tar Campania, Napoli, VII, 9 novembre 2012, n. 4529 e n. 4532, Tar, Sicilia, Catania, III, 10 maggio 2012, n. 1226, TAR Friuli Venezia Giulia, 30 ottobre 2014, n. 517). Sul punto va peraltro precisato che, come già ripetutamente statuito da questo Tribunale, "ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 14 del D.P.R. n. 461 del 2001, il parere del Comitato di Verifica si impone, nel suo contenuto tecnico - discrezionale, all'Amministrazione, la quale, nell'adottare il provvedimento finale, deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non deve


attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico. In sostanza, quindi, l'Amministrazione deve conformarsi al suddetto parere, al quale può senz'altro rinviare per relationem e solo ove ritenga di non poterlo fare, certamente per ragioni non di tipo tecnico, che deve in ogni caso esplicitare, può chiedere supplementi di accertamenti sanitari alla Commissione Medica ex art. 11, comma 4, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. Non rientra, invece, tra i poteri del Comitato quello di richiedere un supplemento documentale all'Amministrazione, competente ai sensi dell'art. 7 a redigere la relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l'infermità o la lesione e l'attività di servizio, nonché l'eventuale documentazione prodotta dall'interessato. Pertanto, il Comitato di Verifica esprime un giudizio conclusivo che rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quali la C.M.O. Si tratta di un parere di carattere più complesso, sia per la composizione dell'organo (essendo presenti nel Comitato soggetti con professionalità mediche, giuridiche e amministrative), sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico - legali, che assorbe quindi i diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento, sicché l'Amministrazione non è tenuta a motivare le ragioni per le quali si adegua ad esso, mentre una motivazione specifica e puntuale è dovuta nei soli casi in cui l'Amministrazione, in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dallo stesso ovvero in presenza di evidenti omissioni e violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del predetto Comitato" (T.A.R. Lazio, Roma, 15/06/2020, n. 653; T.A.R. Lazio, Roma, 15/06/2020, n. 6533; T.A.R. Lazio, Roma sez. I, 14/04/2020, n.3911). Non sono ravvisabili, dunque, i vizi lamentati, né manifeste illogicità atte ad evidenziare l'erroneità del giudizio. Conseguentemente il ricorso deve essere respinto. La particolarità e vetustà della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati: Salvatore Mezzacapo, Presidente Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore Lucia Gizzi, Consigliere


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