Tar 2021-concorsi a pubblici impieghi- Commissione giudicatrice e procedimento concorsuale-Graduator

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Tar 2021-concorsi a pubblici impieghi- Commissione giudicatrice e procedimento concorsuale-Graduatoria. T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., (ud. 12/10/2021) 19-10-2021, n. 10715

Fatto - Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 2278 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati ---------------- ----------------, ---------------- ----------------, con domicilio eletto presso lo studio ---------------- Cataldo in Roma, ----------------, 3; contro Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento - del Decreto del Ministero dell'Interno del 28 aprile 2005, n. 129 "Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici, e dei periti tecnici della Polizia di Stato"; - del bando del 24 settembre 2013 prot. n. (...), con cui il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha indetto il "concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato"; - dell'elenco alfabetico dei candidati idonei alla prova orale, pubblicata solo sul sito della Polizia di Stato in data 17 dicembre 2015, nella parte in cui non compare parte ricorrente; - del Decreto del 18 novembre 2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di nomina della Commissione esaminatrice del concorso interno per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato; - del Decreto del 21 febbraio 2014 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza con il quale i componenti supplenti della Commissione esaminatrice sono stati nominati membri titolari, nominando ulteriori membri supplenti; - di tutti i decreti di successiva modifica di composizione della commissione, ove esistenti; - del verbale n. 37 della Commissione esaminatrice datato 17 dicembre 2014, con la quale la stessa Commissione ha individuato i criteri di valutazione per la correzione delle prove scritte del concorso interno per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato; - del verbale di correzione dell'elaborato del ricorrente, nella parte in cui è stato valutato insufficiente, ad oggi non ancora conosciuto,


nonostante la richiesta di accesso agli atti già inoltrata da parte ricorrente all'Amministrazione intimata; - del giudizio assegnato dalla Commissione esaminatrice in calce allo stesso elaborato; - di tutti i verbali di valutazione delle prove scritte della Commissione esaminatrice; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'Amministrazione al risarcimento in forma specifica del danno subito di parte ricorrente ordinando la ricorrezione dell'elaborato, nei termini e nei modi funzionali ad assicurarne l'anonimato, ovvero disponendo l'ammissione dello stesso alla prova orale; nonché, con motivi aggiunti: - della graduatoria di merito degli idonei del concorso interno per titoli di servizio ed esami a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con D.M. Interno del 24 settembre 2013, pubblicata con decreto del Ministero dell'interno dell'8 giugno 2017 nel B.U. del 12 giugno 2017, supplemento straordinario n. 1/11 e nella Gazzetta ufficiale del 27 giugno 2017, nella parte in cui esclude l'odierna parte ricorrente; - di tutti i documenti e di tutti i verbali redatti in seno alla procedura di revisione della prova scritta del concorso disposta con D.M. Interno del 27 ottobre 2016 posta in essere dalla c.d. "Commissione Piantedosi" mai resi pubblici dalla resistente, e in particolare del verbale con cui la suddetta commissione ha deliberato all'unanimità di non dare luogo ad alcun tipo di attività ricognitoria sugli atti concorsuali; - dei verbali e delle registrazioni audio e/o video prodotti durante la riunione dello scorso 21 marzo 2017, tenutasi tra il Capo della Polizia Pref. -OMISSIS- e le associazioni sindacali, mai ostesi dalla resistente; - dei verbali e delle registrazioni audio e/o video prodotti durante la riunione dello scorso 22 maggio 2017, tenutasi tra il Capo della Polizia Pref. -OMISSIS- e le associazioni sindacali, mai ostesi dalla resistente; - del riscontro della istanza di accesso agli atti prot. n.-OMISSIS-del 14 luglio 2017, con il quale l'Amministrazione resistente ha, "in riscontro all'istanza di accesso ai sensi della L. n. 241 del 1990, formulata in nome e per conto dei suoi assistiti, del concorso in oggetto, si trasmette in allegato il documento richiesto, limitatamente alla parte ostensibile, visto l'articolo 4 del Decreto


del Ministro dell'Interno del 10 maggio 1994, n. 415, di seguito elencato: I - Decreto conferma dr.ssa -OMISSIS-datato 20 marzo 2015"; - della nota del Ministero dell'Interno n. -OMISSIS-protocollata in data 11 luglio 2017, con la quale è stato comunicato che il 9 corso di formazione per Vice Ispettore della Polizia di Stato si espleterà dal 12 settembre 2017 all' 11 marzo 2018, nella parte in cui esclude l'odierna parte ricorrente. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2021 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Svolgimento del processo - Motivi della decisione Con il ricorso introduttivo parte ricorrente, partecipante al concorso interno, per titoli ed esame, per l'accesso a 1400 posti del corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore, bandito con D.M. del 24 settembre 2013, impugna il provvedimento di non ammissione alle prove orali. Deduce il ricorrente i seguenti vizi di illegittimità: I. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994 e s.m.i. - Violazione e/o falsa applicazione Decreto del Ministero dell'Interno del 28 aprile 2005, n. 129 - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990 e s.m.i. Eccesso di potere per difetto di motivazione - Eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell'azione amministrativa - violazione e/o falsa applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.: il ricorrente ha lamentato l'illegittimo metodo di valutazione dei compiti basato sull'arbitrario uso del binomio voto/formula di stile, l'omessa motivazione e parametrazione del voto numerico e la genericità dei criteri adottati dalla commissione esaminatrice; II. Eccesso di potere per travisamento dei fatti - eccesso di potere per violazione e/o falsa applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa ex at. 97 Cost.; III. Violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 1, del D.P.R. n. 487 del 1994 - violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 - violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione - eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 4, del eccesso di potere per travisamento dei


fatti l'amministrazione pubblicando gli esiti della prova scritta non ha verbalizzato i giudizi sui singoli lavori dei candidati pubblicando il mero elenco con il punteggio numerico assegnato; IV. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 5, del D.P.R. n. 487 del 1994 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001 lettera a) - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, della L. 7 agosto 1990, n. 241 Eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell'azione amministrativa: nella procedura in esame, le operazioni di correzione della prova impugnata si sono protratte ben oltre il termine normativamente previsto, contravvenendo non soltanto al dettato di cui all'art. 11, comma 5 del D.P.R. n. 487 del 1994, ma anche ai principi generali dell'ordinamento in materia di concorsi pubblici; V. Illegittimità della composizione della commissione - violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del D.P.R. n. 487 del 1994 violazione e falsa applicazione dell'art. 35, comma 3, lett. e) del D.Lgs. n. 165 del 2001 - eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell'azione amministrativa; VI. Violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 5, del D.P.R. n. 487 del 1994 - Eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell'azione amministrativa - violazione e/o falsa applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.; VI. Eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell'azione amministrativa. Con ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente impugna la graduatoria di merito degli idonei del concorso interno per titoli di servizio ed esami a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con D.M. Interno del 24 settembre 2013, pubblicata con decreto del Ministero dell'interno dell'8 giugno 2017 nel B.U. del 12 giugno 2017, supplemento straordinario n. 1/11 e nella Gazzetta ufficiale del 27 giugno 2017, nella parte in cui esclude l'odierna parte ricorrente; tutti i documenti e di tutti i verbali redatti in seno alla procedura di revisione della prova scritta del concorso disposta con D.M. Interno del 27 ottobre 2016 posta in essere dalla c.d. "Commissione Piantedosi" mai resi pubblici dalla resistente, e in particolare del verbale con cui la suddetta commissione ha deliberato all'unanimità di non dare luogo ad alcun tipo di attività


ricognitoria sugli atti concorsuali e gli altri atti indicati nel ricorso per motivi aggiunti. Deduce il ricorrente la violazione di legge e l'eccesso di potere sotto vari profili. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Con ordinanza istruttoria numero 5599 del 24 ottobre 2017, il Collegio ha ordinato all'Amministrazione resistente il deposito degli atti relativi all'attività svolta dalla commissione di verifica e degli atti adottati dalla commissione d'esame successivamente alle conclusioni della commissione di verifica; contestualmente ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori del concorso interno a mezzo di notifica per pubblici proclami. L'integrazione del contraddittorio veniva eseguita dalla parte ricorrente nel rispetto delle modalità ordinate dal Tribunale amministrativo, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Polizia di Stato dei documenti prescritti. In seguito, alla udienza del 12 ottobre 2021, la causa è trattenuta in decisione. Il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati. Va rilevata l'infondatezza del primo motivo di impugnazione del ricorso introduttivo, con cui parte ricorrente ha dedotto, nella sostanza, la violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994 per le anomalie del procedimento di valutazione e la genericità dei criteri valutativi stabiliti dalla Commissione esaminatrice riguardo alle prove scritte, il difetto di motivazione per la erronea valutazione dei fatti, la irrazionalità, con conseguente violazione del principio di trasparenza, di imparzialità e di proporzionalità. Analoghe censure sono avanzate con l'atto recante motivi aggiunti avverso la graduatoria finale e quella integrativa affette da illegittimità derivata dalle violazioni già dedotte con il ricorso introduttivo, esaminate congiuntamente per economia processuale, nonché per eccesso di potere e travisamento dei fatti, allegando all'uopo un parere pro veritate espresso da esperto in materia che ha valutato l'elaborato in contestazione come sufficiente. In via generale, osserva il Collegio che il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) prevede all'art. 12, comma 1 che le Commissioni


esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Analoga disposizione è prevista dall'art. 52 del Regolamento recante le modalità di accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli della Polizia di Stato, adottato con D.M. n. 129 del 2005, riguardo alla preventiva determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali da parte della Commissione esaminatrice, in sede di prima riunione, e ciò per poter determinare i punteggi da attribuire alle singole prove. Nel caso di specie, la Commissione esaminatrice, come risulta in atti, non soltanto ha predisposto una griglia di valutazione richiedendo il rispetto di 4 parametri (e precisamente: 1) Rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; 2) Completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3) Correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4) Coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia (cfr. verbale n. 37 del 17.12.2014), ma ha anche accompagnato il voto numerico di 22/50 ottenuto dal ricorrente ad una sintetica motivazione; nel caso specifico: "Trattazione con carenze diffuse e contenuti inadeguati con riferimento ai diversi aspetti della traccia". Ne deriva, come corollario, anche l'infondatezza del secondo, terzo e quarto profilo della prima censura del ricorso introduttivo, che per motivi di connessione logica oltre che di ripetitività delle argomentazioni possono essere esaminati congiuntamente. La Commissione infatti, applicando i criteri di valutazione, come definiti, si è quindi espressa in un giudizio sintetico che ha accompagnato il voto numerico, assolvendo così l'obbligo di trasparenza e di motivazione delle valutazioni, in quanto risulta la valutazione di ogni elaborato accompagnata con un giudizio raccordato al voto. Infatti, specificando la motivazione con il riferimento a "Trattazione con carenze diffuse e contenuti inadeguati con riferimento ai diversi aspetti della traccia", la Commissione esaminatrice ha reso comprensibili le ragioni dell'insufficienza; in sostanza la Commissione, anziché predeterminare una griglia di punteggi parziali riferibili a ciascun criterio di valutazione, ha inteso esprimere un giudizio, congiunto al voto numerico, idoneo a rendere esplicita, caso per caso, l'applicazione dei criteri prestabiliti, rendendo trasparente e


sindacabile, in concreto, la valutazione espressa, senza che possano rilevarsi i censurati vizi motivazionali. Parte ricorrente deduce inoltre l'eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, travisamento illogicità, irrazionalità e arbitrarietà della valutazione espressa nei suoi confronti evidenziando la correttezza del suo elaborato redatto in sede di esame, con riferimento all'inquadramento della fattispecie giuridica connessa al parere richiesto; illegittimamente, dunque, sarebbe stato attribuito all'elaborato del ricorrente il voto di 22/50, insufficiente per l'ammissione alla prova orale. Assume parte ricorrente che il voto accompagnato dal richiamato giudizio espresso riguardo al suo elaborato sarebbe contraddittorio rispetto ad altri giudizi espressi dalla Commissione riguardo agli elaborati di numerosi concorrenti ammessi alla prova orale, autori di elaborati palesemente insufficienti, come indicati. Al riguardo, va preliminarmente precisato che la motivazione espressa in forma numerica appare del tutto fungibile con la motivazione descrittiva, comunque espressa dalla Commissione d'esame, trattandosi di due forme di espressione, sintetica e più analitica, delle ragioni del particolare giudizio espresso. Non può invero negarsi che la votazione numerica, unitamente al giudizio sintetico è agevolmente traducibile in motivazione analitica risalendosi ai corrispondenti dettagliati criteri di valutazione prefissati dall'Amministrazione. Del resto è comune l'orientamento della giurisprudenza sulla questione che ritiene necessaria la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte, considerando tale fase lo strumento indispensabile per poter apprezzare poi il giudizio della Commissione esaminatrice e il corretto esercizio del suo potere tecnico - discrezionale sintetizzato dal voto numerico. La votazione numerica - attribuita alle prove o ai titoli di un concorso pubblico in mancanza di una norma contraria esprime e sintetizza il giudizio tecnico della Commissione, atteso che esso già contiene in se stesso, senza necessità di ulteriori spiegazioni, la motivazione della scelta compiuta, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti; ciò, tuttavia, a patto che siano stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, criteri di massima sufficientemente specifici - come nella specie articolati in una griglia di 4 parametri - per l'attribuzione dei voti, in modo che sia consentito percepire, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 29 gennaio 2021, n. 864; idem, sez. V, 30 settembre 2020, n. 5743;


idem, sez. V, 5 settembre 2019, n.6103; Tar Lazio, Roma, sez. III, 2 novembre 2020, n. 11175; idem, sez. I quater, 8 agosto 2019, n. 10419). Né rileva la mancanza sugli elaborati di apposizione da parte della Commissione di segni di grafici, correzioni per esternare il percorso valutativo: infatti, come già evidenziato dalla Sezione in analoghi precedenti riguardanti il medesimo concorso vedi sent. n.2680 del 2019 - ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi non occorre l'apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi. Solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (cfr. Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n.7/2017, che richiama, tra le tante, Cons.Stato, sez. VI, 11 dicembre 2015, n. 5639; idem Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2017, n.2986; e da ultimo Cons. Stato cit, n. 864 del 2021 e n. 5743 del 2020; Tar Lazio, Roma, sez. I bis, 29 ottobre 2019, n.12460). A ciò va aggiunto che nell'ambito di un concorso pubblico, la Commissione d'esame gode di ampia discrezionalità nella scelta dei criteri valutativi della prova, pertanto il giudice può sindacarne la legittimità solo nel caso in cui sia fornita la prova di concreti elementi dai quali possa desumersi il carattere illogico della scelta; costituiscono, pertanto, espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica o culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto il momento (a monte) dell'individuazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove, quanto quello (a valle) delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice (cfr. Cons.Stato, sez. IV, 26 luglio 2018, n. 4585; Tar Lombardia, Milano, sez. III, 1 agosto 2018, n.1913). Né può valere a minare la legittimità della valutazione compiuta dalla Commissione, come sostenuto nel secondo motivo del ricorso introduttivo, l'allegazione di un parere pro-veritate di esperto in materia, che, diversamente da quanto ritenuto dalla competente Commissione, ha valutato sufficiente l'elaborato del ricorrente. E' noto infatti come nell'ambito delle procedure concorsuali le valutazioni espresse da pareri pro-veritate espressi da soggetti diversi da quelli istituzionalmente competenti sono irrilevanti, a meno che i giudizi delle speciali commissioni siano affetti da abnormità, e che neppure attraverso tali pareri è consentito al Giudice sostituire la propria valutazione a quella dei componenti


della Commissione (cfr. Cons. Stato, sez. II, 20 novembre 2020, n. 7216; Tar Lazio, Roma, sez. I, 12 novembre 2019, n. 12950). In particolare, non è consentito al Giudice di sovrapporre alle determinazioni adottate dalla Commissione esaminatrice i pareri pro-veritate resi da terzi, non potendosi ammettere che professionisti scelti ex post dall'interessato, in assenza dell'anonimato e senza poter tenere conto del complessivo andamento delle prove d'esame, effettuino valutazioni rimesse alla specifica competenza della Commissione, nella sua collegialità e nel rispetto dell'anonimato (cfr. Cons.Stato, sez. V, 2 ottobre 2019 , n. 6591; Tar Basilicata, 24 ottobre 2017, n. 643). Ciò, a maggior ragione, nel caso in esame, anche in considerazione della meticolosa attività successivamente compiuta dalla Commissione di verifica c.d.Piantedosi. Al riguardo, il Collegio alla luce della copiosa documentazione e dall'esame della Relazione della predetta Commissione, evidenzia come tale Organo di verifica, dopo aver proceduto alla lettura di tutti i temi dei candidati che avevano proposto ricorso giurisdizionale e di un campione limitato dei temi dei candidati idonei (corrispondente al 10%, per un totale di 221 elaborati), onde apprezzare l'omogeneità di applicazione dei criteri valutativi seguiti ed adottati dalla Commissione di concorso, ha effettivamente riconosciuto "l'esistenza di un numero consistente di elaborati che avrebbero dovuto passare il vaglio della Commissione seppur ritenuti ingiustamente insufficienti all'esito della prima correzione e viceversa". Più specificatamente, per quanto riguarda al campione delle valutazioni dei candidati idonei, il 19% dello stesso è risultato "non pienamente congruente" rispetto ai criteri prefissati e il 5% "non congruente"; quanto all'esame delle valutazioni attribuite ai temi dei candidati che, in generale, avevano presentato ricorso, si è rilevata una percentuale pari al 17% di non piena congruenza e del 7% di incongruenza. Tali valori, tuttavia, sono stati ritenuti dalla Commissione stessa frutto di una fisiologica modulazione della discrezionalità tecnica nell'ambito di una procedura concorsuale che ha visto la correzione di una notevole mole di elaborati (oltre 6000); il livellamento sul punteggio di minima sufficienza (35/50) ha trovato invece, ad avviso della Commissione c.d. Piantedosi, la sua spiegazione nella natura della procedura selettiva, rivolta a personale già in servizio e pertanto già in possesso di una formazione professionale omogenea. Né, all'esito delle osservazioni formulate, come rilevato, la Commissione


esaminatrice ha ritenuto opportuno procedere al riesame in autotutela, sia con riferimento alla revisione generale degli elaborati dei ricorrenti, sia uti singuli, confermando all'unanimità ogni precedente determinazione ed attività svolta fino alla chiusura dei lavori, avvenuta in data 13 marzo 2017. Con specifico riferimento all'elaborato del ricorrente, lo stesso è stato ritenuto insufficiente dalla Commissione esaminatrice di concorso, con il voto pari a 22/50, accompagnato dal richiamato giudizio: "Trattazione con carenze diffuse e contenuti inadeguati con riferimento ai diversi aspetti della traccia". La correttezza della valutazione è stata sostanzialmente confermata dalla Commissione c.d. Piantedosi che ha ritenuto la valutazione congruente con i criteri di valutazione, come da scheda di lavoro redatta in data 9 febbraio 2017. Nello specifico, con riferimento al primo criterio, richiedente la rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate, la Commissione di riesame ha rilevato: "Sviluppo non omogeneo (limitate all'essenziale le prime due parti; un po' più ampio il seguito, ma soltanto citato l'esercizio di un diritto); Presenza di imprecisioni e di un grave errore nell'ambito della trattazione dell'adempimento di un dovere", Congruenza del giudizio-analisi SI". Con riferimento al secondo criterio, facente riferimento alla completezza della trattazione e alla esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali, la Commissione di riesame ha rilevato: "Trattazione viziata da un grave errore nell'ambito dell'adempimento di un dovere; soltanto citato l'esercizio di un diritto. Presenza di riferimenti normativi e dottrinali. Molto pertinente e ben sviluppato un caso giurisprudenziale", Congruenza del giudizio-analisi SI". Con riferimento al terzo criterio sulla correttezza grammaticale e sintattica, nonché la chiarezza espositiva, la Commissione di riesame ha rilevato: "Correttezza diffusa, ad eccezione di pochi errori di punteggiatura e di sintassi. Chiarezza presente", Congruenza del giudizio-analisi NO". Infine, con riferimento al quarto criterio di valutazione, relativo alla coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia, la Commissione di riesame ha rilevato: "Coerenza non sempre presente. Grave errore in un esempio di adempimento di un dovere (militare che spara ai civili)" Congruenza del giudizioanalisi SI".


Dunque, la Commissione di riesame ha ritenuto la valutazione della Commissione esaminatrice di concorso complessivamente congruente ai criteri di valutazione: "Congruenza del giudizio complessiva SI". In relazione a ciò ritiene il Collegio che, per costante giurisprudenza, l'opinabilità delle questioni giuridiche sottese alle prove scritte dei concorsi impedisce di esaminarle come se si trattasse di quiz, rispetto ai quali la Commissione è chiamata soltanto a verificare l'esattezza o meno delle risposte fornite, sicché il giudizio sulle soluzioni offerte dal candidato risulta condizionato in modo determinante dal percorso logico e dalle argomentazioni che le sostengono, nell'ambito di una più generale valutazione sulla completezza e sulla logica interna dell'elaborato. Pertanto, la valutazione degli elaborati e la valutazione degli errori di diritto si risolverebbe in un giudizio sul merito preclusa al Giudice Amministrativo. Inoltre, nello specifico caso in esame, dal raffronto tra l'elaborato del ricorrente e i criteri di riesame stabiliti dalla stessa Commissione c.d. Piantedosi risulta la non manifesta erroneità della valutazione concorsuale impugnata. Ne deriva, quindi, che essendo stata accertata la non manifesta irragionevolezza della valutazione censurata e la congruenza della stessa ai criteri di valutazione, si deve ritenere che, nel caso di specie, la Commissione di concorso abbia correttamente esercitato la discrezionalità tecnica propria di ogni Commissione d'esame. Ed inoltre non appare argomento utile a confutare tali conclusioni il rilievo sulla standardizzazione dei giudizi e della linearità dei punteggi espressi dalla Commissione nei confronti di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il medesimo punteggio, rinviando a quanto già esposto sull'orientamento giurisprudenziale in materia di attribuzione del voto numerico alle prove concorsuali, espressione e sintesi del giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, contenente la motivazione, senza necessità di spiegazioni e chiarimenti. Per quanto riguarda la censurata violazione del termine di sei mesi prescritto dalla legge per la conclusione della procedura concorsuale, rileva il Collegio che tale motivo sia infondato in quanto da un lato l'art.11, comma 5 del D.P.R. n. 487 del 1994 stabilisce che "le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata


collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione", dall'altro, risulta per tabulas che la Commissione del concorso in questione, nel rispetto di tale norma, in data 23 luglio 2015 ha redatto una relazione firmata e sottoscritta collegialmente, con la quale ha dichiarato di "non poter rispettare tale termine tenuto conto dell'elevato numero di concorrenti e perché i lavori della commissione non possono tenersi in più di tre giorni alla settimana a causa dei concomitanti impegni lavorativi e di servizio dei componenti titolari e supplenti della stessa". Relativamente alla dedotta violazione di legge per la viziata composizione della Commissione esaminatrice per la mancata partecipazione di esperti, di tecnici e per la nomina di soggetti con funzioni di rappresentanza sindacale, va rilevato che la censura non è condivisibile in quanto in base al D.M. n. 129 del 2005 relativo al Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale degli ispettori "la Commissione esaminatrice deve essere composta da due docenti in materie giuridiche di scuola secondaria superiore" (art.16 comma 1 b), senza alcun riferimento alle specifiche materie di insegnamento degli stessi. Parimenti infondata è la contestata presenza di un rappresentante sindacale all'interno della Commissione, in quanto nella specie trattasi del vice segretario provinciale della Snals-Confsal, rappresentanza sindacale dei lavoratori della scuola, e quindi come tale figura non attinente o potenzialmente confliggente con l'attività dell'Amministrazione. Il ricorrente poi censura la illegittima costituzione della Commissione esaminatrice in quanto presieduta dal Prefetto Dr. L. -OMISSIS-, collocato a riposo da un periodo superiore al quinquennio normativamente previsto. Anche tale censura non trova fondamento in quanto ai sensi dell'art.9, comma 4 del D.P.R. n. 487 del 1994, recepito dall'art.16 del D.M. n. 129 del 2005, sui requisiti generali da applicare per la nomina dei componenti delle Commissioni esaminatrici, "per l'incarico di presidente delle commissioni esaminatrici possono essere nominati anche funzionari dell'Amministrazione dell'Interno collocati in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso". Nella specie il Prefetto -OMISSIS- è stato collocato a riposo dal 1 ottobre 2009 e la data di pubblicazione del bando è avvenuta in data 26.9.2013 e quindi la nomina a Presidente della Commissione esaminatrice risulta conforme alla predetta norma.


Inoltre in applicazione dell'art.10 del citato D.P.R. n. 487 del 1994, che stabilisce la conferma dell'incarico per i soli componenti delle Commissioni il cui rapporto di impiego si risolva durante l'espletamento dei lavori, con decreti del Capo della Polizia in data 20 marzo e 1 settembre 2015 sono stati confermati quali componenti rispettivamente la dott.ssa -OMISSIS-. Per altri componenti la cui collaborazione, per vari e documentati motivi, è stata revocata si è provveduto ad integrare lo stesso Consesso con le stesse modalità, nel rispetto della predetta normativa, risultando così fugati i dubbi sulla non corretta composizione della Commissione. Infine anche la censura sui contestati ridotti tempi di correzione degli elaborati da parte della Commissione, 5 minuti per la letturaanalisi di ogni elaborato, ritenuto ragionevole sintomo di una lettura non approfondita ai fini del giudizio, non è condivisibile alla luce del costante orientamento della giurisprudenza secondo cui "in sede di legittimità, non sono sindacabili i tempi che la commissione esaminatrice di un pubblico concorso dedica alla valutazione delle prove di esame dei candidati, soprattutto allorché tali tempi siano calcolati in base ad un computo presuntivo, basato sulla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati: in genere, infatti, non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggior o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto pregiudichi concretamente il giudizio contestato" (cfr. Cons.Stato, sez.VI, 20 agosto 2018, n.4964); ed infatti la congruità del tempo impiegato va valutata anche con riferimento alla consistenza degli elaborati e alle problematiche di correzione dagli stessi emergenti, con la conseguenza che ai tempi medi impiegati non può riconoscersi alcun decisivo rilievo inficiante il procedimento valutativo. Pertanto non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla Commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d'esame di candidati ove manchi una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti. Invero, i calcoli effettuati in base ad un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti - o degli elaborati - esaminati, risultano scarsamente significativi e non rilevanti (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 14 gennaio 2021, n. 454; Tar Lazio, Roma, sez. III, 1 luglio 2020, n.7408; id. 19 ottobre 2017, n. 10503).


Va altresì rilevato che il richiamo del ricorrente a presunte dichiarazioni rese dal Capo della Polizia riguardo la procedura concorsuale e i lavori della Commissione di verifica (di cui all'atto recante motivi aggiunti) non assumono rilievo in quanto non dimostrano in concreto riguardo alla censurata illegittimità della insufficienza della prova scritta del ricorrente, come valutata dalla Commissione di esame (tra l'altro mai revocata dall'incarico) e ulteriormente riscontrata dalla Commissione di riesame c.d. Piantedosi. Infine la illegittimità derivata di cui agli atti recanti motivi aggiunti non sussiste essendo stata accertata la infondatezza delle censure mosse agli atti presupposti. In definitiva il ricorso introduttivo e gli atti recanti motivi aggiunti in quanto infondati vanno quindi respinti. Dalla reiezione del ricorso deriva il rigetto, per insussistenza dei presupposti costitutivi, della domanda risarcitoria. Le spese processuali, per la complessità e particolarità delle questioni trattate, devono essere interamente compensate tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sugli atti recanti motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge. Respinge la domanda di risarcimento del danno. Spese del giudizio compensate tra le parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati: Salvatore Mezzacapo, Presidente Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore Lucia Gizzi, Consigliere


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