Consiglio di Stato 2022- “Illegittimità costituzionale dell'inerzia legislativa - Violazione art. 11

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Consiglio di Stato 2022- “Illegittimità

costituzionale dell'inerzia legislativa Violazione art. 117 Costituzione in relazione art. 11 e 14 CEDU e artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea - violazione art. 3 e 76 della Costituzione discriminazione sindacale rispetto agli organi di rappresentanza militare interna, e alle altre organizzazioni sindacali - violazione della delega legislativa”

Numero 01069/2022 e data 28/06/2022 Spedizione

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 27 aprile 2022

NUMERO AFFARE 01231/2021

OGGETTO: Presidenza del consiglio dei ministri. Ricorso

straordinario

al

Presidente

della

Repubblica

proposto

dall’Associazione dei Militari Uniti in Sindacato Aeronautica - A.M.U.S. Aeronautica, con sede in Roma, Via Amaroni n. 16/6, in persona del Segretario Generale nonché legale rappresentante Guido Bottacchiari, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, e nei confronti del Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori di Polizia, in persona del legale rappresentante pro tempore,


con sede a Roma, in Via Vicenza nr. 26, per l’annullamento del provvedimento del 11 giugno 2021 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ha rigettato la richiesta avanzata dal sindacato AMUS-Aeronautica per la partecipazione/incontro in relazione al rinnovo del contratto delle Forze Armate periodo 2019-2021. LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota del 25 febbraio 2022, con la quale la Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento per la pubblica amministrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto; Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo Carpentieri; Premesso: 1. Con il ricorso in esame, notificato in data 9 ottobre 2021, l’Associazione dei Militari Uniti in Sindacato Aeronautica - A.M.U.S. Aeronautica, presentandosi quale “una realtà sindacale approvata dal Ministro della Difesa con decreto di assenso del 13 novembre 2019, ai sensi dell'art. 1475 del D.lgs. 66/2010 C.O.M. (doc. 3) e costituitasi il 10 ottobre 2020”, ha chiesto l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, del provvedimento dell’11 giugno 2021 con il quale la Presidenza del consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica ha rigettato la sua richiesta del 5 giugno 2021 finalizzata a partecipare al procedimento di rinnovo contrattuale del personale delle Forze Armate periodo 2019-2021, avviato dalla medesima amministrazione in data 4 giugno 2021. 2. Riferisce l’Associazione ricorrente che il diniego impugnato era motivato sulla “mancanza di una disciplina legislativa sulla materia” e sul rilievo che “la mancata convocazione non comporta alcuna lesione degli interessi del personale iscritto a codesta Associazione, che trovano piena tutela attraverso


la Sezione COCER Aeronautica, depositaria degli interessi collettivi del relativo personale”. 3. Avverso l’impugnato diniego l’Associazione ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura. 3.1. “Violazione delle disposizioni date dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 120/2018 - Violazione di legge artt. 894, 898 D.P.R. 15/03/2010, n. 90 Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”: la lacuna normativa avrebbe dovuto essere colmata, come indicato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 120 del 2018, mediante estensione analogica della disciplina dettata per i diversi organi di rappresentanza militare; come chiarito da questa Sezione nel parere n. 2756/2018 del 23 novembre 2018 (affare n. 01795/2018, adunanza del 14 novembre 2018), le forme partecipative delle neo costituite associazioni sindacali, nelle more dell'intervento legislativo, ben potevano realizzarsi non solo con l'attività negoziale-concertativa ma altresì con le forme propositive e consultive. Alla ricorrente avrebbe dovuto essere riconosciuto quanto meno un ruolo “anche solo consultivo, quando non prettamente negoziale o concertativo”. 3.2. “Violazione di legge per difetto di motivazione - eccesso di potere per motivazione illogica e contraddittoria”: nel sistema disegnato dal d.lgs. n. 195 del 1995, che prevede delle procedure negoziali in relazione alle forze di polizia ad ordinamento civile e delle procedure concertative con riguardo al personale militare (nel quale, diversamente da quanto avviene per i sindacati di polizia, ai Consigli Centrali della Rappresentanza – Cocer è riconosciuto non un ruolo negoziale ma un ruolo propositivo, posto che la delegazione di parte pubblica può comunque definire un provvedimento contrattuale senza il consenso degli organi di rappresentanza interna), non vi sarebbe alcuna giustificazione a sostengo del provvedimento impugnato,


ben

potendovi

essere

lo

spazio

per

un'attività

consultiva

delle

organizzazioni sindacali militari per fornire contributi propositivi liberamente valutabili dalla parte pubblica; irragionevole sarebbe inoltre la tesi dell’Amministrazione dell’assenza di lesione degli interessi del personale iscritto, posto che, al contrario, deriverebbe un evidente danno e discredito alla ricorrente e ai suoi iscritti dalla negazione di qualsiasi forma di partecipazione nelle attività di rinnovo contrattuale, nemmeno nella semplice forma consultiva. 3.3. “Illegittimità costituzionale dell'inerzia legislativa - Violazione art. 117 Costituzione in relazione art. 11 e 14 CEDU e artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea - violazione art. 3 e 76 della Costituzione - discriminazione sindacale rispetto agli organi di rappresentanza militare interna, e alle altre organizzazioni sindacali - violazione della delega legislativa”: la mancata riforma normativa dopo più di tre anni dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2018 (che pure aveva già provveduto a delimitare i confini dei diritti sindacali dei militari prevedendo limitazioni quali il divieto di sciopero, il divieto di iscrizione del personale in congedo e il divieto di aderire alle altre organizzazioni sindacali) renderebbe incostituzionale l’attuale assetto normativo, come definito dal Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel quale il diritto sindacale, pur previsto dall'articolo 39 della Costituzione, dagli articoli 11 e 14 della CEDU e dagli artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea, si esaurisce di fatto allo stato nel solo momento associativo/costitutivo. Il sistema vigente, dunque, che esclude i sindacati militari dalle loro minime prerogative, anche solo consultive, e mantiene in vita un doppio canale di rappresentanza (sindacati e organismi interni), si porrebbe in spregio al principio di effettività sancito dalla sentenza


costituzionale n. 120 del 2018 e dalle norme costituzionali e comunitarie in essa richiamate. 4. La Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento per la pubblica amministrazione, con la relazione trasmessa con nota del 25 febbraio 2022 ha concluso per l’improcedibilità del ricorso, essendo nelle more intervenuta la conclusione della consultazione sindacale e la sigla del nuovo accordo, ed ha comunque replicato nel merito alle censure di parte ricorrente, giudicandole infondate. Considerato: 1. Il ricorso non può ancora, allo stato, essere deciso nel merito, occorrendo assicurare il completamento del contraddittorio con la parte ricorrente. 2. Non risulta, infatti, comunicata alla parte ricorrente la relazione istruttoria della Presidenza del consiglio, benché il sindacato ricorrente avesse espressamente chiesto, nella parte finale del ricorso, “di essere edotti a mezzo estrazione copia della relazione ministeriale che verrà inviata al Consiglio di Stato e di ogni altro atto e documento che verrà allegato al procedimento relativo al seguente ricorso”. 3. Fatta salva e riservata ogni ulteriore pronuncia della Sezione in rito e nel merito, occorrerà, pertanto, sospendere la pronuncia del parere definitivo e disporre la trasmissione alla parte ricorrente della copia della relazione dell’Amministrazione, con un congruo termine per proporre eventuali memorie e controdeduzioni. P.Q.M. Sospende la pronuncia del parere definitivo nelle more dei disposti adempimenti istruttori.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


Paolo Carpentieri

Paolo Troiano

IL SEGRETARIO Maria Cristina Manuppelli


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