Consiglio di Stato 2021-diniego di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di serviz

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Consiglio di Stato 2021- diniego

di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo, contro il Ministero dell'interno


Numero 01059/2021 e data 18/06/2021 Spedizione

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 12 maggio 2021 NUMERO AFFARE 00925/2020

OGGETTO: Ministero dell'interno. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da --------------------- --------------------- avverso il decreto ministeriale n. ---------------------/N del 27 agosto 2019 di diniego di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo, contro il Ministero dell'interno; LA SEZIONE

Vista la nota prot. n. 0176016/3134/E.I. del 7 agosto 2020 di trasmissione della relazione del 22 luglio 2020 (pervenuta in data 13 agosto 2020) con la quale il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto; Visto il parere 8 febbraio 2021 n. 177 reso all’Adunanza del 23 settembre 2020; vista la nota del 19 febbraio 2021 con la quale il Ministero dell’interno ha chiesto a questo Consiglio di riesaminare l’affare 925/2020;


esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Vincenzo Neri; Premesso. 1. Il ricorrente, sovrintendente capo della Polizia di Stato in pensione, con ricorso straordinario ha sottoposto a gravame il decreto ministeriale n. ---------------------/N del 27 agosto 2019 con cui è stata respinta l’istanza di riconoscimento della dipendenza di diverse patologie da causa di servizio e di concessione del relativo equo indennizzo. 2. Con parere 8 febbraio 2021 n. 177, reso all’Adunanza del 23 settembre 2020, la Sezione si è espressa nel senso che il ricorso debba essere respinto. 3. Con nota del 19 febbraio 2021 il Ministero dell’interno ha chiesto al Consiglio di riesaminare l’affare tenendo conto della memoria di parte ricorrente del 16 settembre 2020 di replica alla relazione ministeriale e della nota del Servizio trattamento di pensione e previdenza dell’11 febbraio 2021. In particolare, spiega il Ministero che parte ricorrente il 16 settembre 2020, ovvero entro il termine di 20 giorni che le era stato assegnato, ha presentato memoria di replica alla relazione ministeriale (trasmessale via pec il 27 agosto 2020) e che detta memoria è stata trasmessa (dopo essere stata anticipata con nota del 29 settembre 2020) a questo Consiglio con nota del 17 febbraio 2021 - ben oltre l’Adunanza del 23 settembre 2020 insieme alle controdeduzioni dell’11 febbraio 2021 del Servizio trattamento di pensione e previdenza. Considerato 4. In via generale, giova ricordare che la giurisprudenza ammette il rimedio del riesame, ancorché non previsto dalla legge, in particolari ipotesi (v. ex multis Cons. Stato, Sez. I, n. 1601/2017). Una di esse è quella in cui sarebbe consentita, ai sensi dell’art. 395 del codice di procedura


civile e dell’articolo 15 del d. P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, la revocazione del decreto del Presidente della Repubblica decisorio, essendo irragionevole e in contrasto col principio di economia dei mezzi giuridici che ciò che è ammesso per il decreto presidenziale decisorio non possa esserlo per il prodromico parere del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. I, n. 1553/2018). La rimanente casistica ne identifica le motivazioni nella rilevata

sussistenza

di

un

irrimediabile

contrasto

con

indirizzi

giurisprudenziali consolidati, che è circostanza ben più ampia per portata e conseguenze, anche sul piano dell’eguaglianza sostanziale, della isolata e sporadica divergenza interpretativa, ovvero nella comprovata, evidente ed obiettiva non conformità a legge (cfr. Comm. Spec., 29 febbraio 2000, n. 201/1999). 5. Venendo al caso di specie, osserva la Sezione che la memoria del 14 settembre 2020, con la quale il ricorrente ha replicato alla relazione ministeriale, non fornisce nuovi significativi elementi a sostegno delle censure già contenute nel ricorso introduttivo e, dunque, dell’ammissibilità del riesame del parere già reso. Ed invero nella memoria, tra l’altro, si ritiene, in modo non conforme a legge, che i verbali della commissione medica ospedaliera non “dovevano essere ritrattati” e che “non era competenza del C.V.C.S.” perché “ope legis, erano gli ospedali militari (commissioni mediche) a riconoscere le cause di servizio”. Si afferma poi che “non sono state lette le carte, sono state ammucchiate e così trattate sia da parte del Dipartimento della P.S. che dal Ministero dell’Economia e delle Finanze” mentre “aveva visto bene l’ospedale militare”. Infine l’interessato ribadisce, a suo avviso, che il servizio in Polizia, seppure in modo differente, genera stress. Va rilevato che, per un verso, la memoria è debitamente confutata dal Ministero e che, per altro verso, non sussistono elementi significativi per


ammettere il riesame del parere reso, attesa anche l’eccezionalità del rimedio. 6. Conclusivamente, deve essere dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di riesame perché la Sezione, con parere 8 febbraio 2021 n. 177 reso all’Adunanza del 23 settembre 2020, si è già definitivamente espressa sul ricorso. P.Q.M. dichiara il non luogo a provvedere. L'ESTENSORE Vincenzo Neri

IL PRESIDENTE Mario Luigi Torsello

IL SEGRETARIO Maria Grazia Salamone


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