Tar 2021-“recupero somme corrisposte in eccesso M.llo Capo -OMISSIS- – conclusione del procedimento”

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Tar 2021-“recupero somme corrisposte in eccesso M.llo Capo -OMISSIS- –

conclusione del procedimento” Pubblicato il 12/03/2021

N. 00010/2021 REG.PROV.CAU. N. 00027/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)

ha pronunciato la presente ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 27 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati ……………. contro Ministero della Difesa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in

Trento

,

largo

Porta

Nuova,

9;

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Comando Contingente Nazionale – Centro Amministrativo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Trento , largo Porta Nuova, 9; per l’annullamento


previa sospensione dell’efficacia, del

provvedimento

del

Comando

Contingente

Nazionale

Centro

Amministrativo d’Intendenza Interforze notificato in data 5 dicembre 2020, datato -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, recante in oggetto “recupero somme corrisposte in eccesso M.llo Capo -OMISSIS- – conclusione del procedimento”, e di ogni altro atto presupposto, tra cui il decreto n. -OMISSIS- dello stesso Comando Contingente Nazionale – Centro Amministrativo d’Intendenza Interforze, del -OMISSIS-, con il quale si è stabilito di addebitare al ricorrente la somma relativa alla differenza tra l’indennità di cui al R.D. 941/26, corrisposta al M.llo Capo -OMISSIS- dal Centro Amministrativo di Intendenza di Herat, e gli importi che sono stati versati allo stesso predetto militare da Eupol a titolo di “per diem allowance”, oltre che di ogni altro connesso, ivi compresi quelli di interruzione del decorso del termine prescrizionale. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Comando Contingente Nazionale – Centro Amministrativo; Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Visto il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito


con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e modificato con decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, ed in particolare l’articolo 25 rubricato “Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo”, il quale prevede che, dal 9 novembre 2020 al 30 aprile 2021, per le udienze pubbliche e le camere di consiglio dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa si applicano le disposizioni dell’art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla l. 25 giugno 2020, n. 70; Visto il decreto n. 33 del 4 novembre 2020 del Presidente del T.R.G.A. di OMISSIS-; Relatore nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS-, svoltasi con le modalità da remoto previste dall’art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti, del d.l. n. 28 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 70 del 2020, il consigliere Cecilia Ambrosi e udito, per il ricorrente, l’avvocato Nino Paolantonio, noto all’ufficio e presente con collegamento da remoto in videoconferenza

per

discutere

la

causa,

nessuno

comparso

per

le

Amministrazioni intimate, come specificato nel verbale; Considerato che: - il ricorrente, attualmente in servizio presso il Comando Provinciale Carabinieri di -OMISSIS- - Reparto Operativo, partecipava alla missione internazionale

denominata

“Eupol”

(“European

Union

Mission” in

Afghanistan) dal -OMISSIS-. In relazione a tale partecipazione allo stesso veniva erogata da parte della “Missione di Polizia dell’Unione Europea in Afghanistan - European Union Police Mission in Afghanistan” (“Missione Eupol”) una speciale indennità (“indennità Eupol”) ed inoltre da parte del “Centro Amministrativo d’Intendenza Interforze di stanza ad Herat” (“CAII”)


l’“indennità di missione” o “indennità di contingentamento” prevista dal Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941; - a far data dal 2011, tra il CAII, la Missione Eupol ed il ricorrente intercorreva una copiosa corrispondenza avente riguardo alla necessità, in applicazione dell’art. 3 della l. 3 agosto 2009, n. 108, di recuperare la somma corrisposta a titolo di indennità prevista dal Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941 (“indennità di missione” o “indennità di contingentamento”), corrispondenza che costituiva anche atto di messa in mora del ricorrente in ordine alla restituzione della somma medesima; - da ultimo con nota del -OMISSIS-, il CAII invitava il ricorrente a restituire in unica soluzione a mezzo bonifico bancario la somma complessiva pari ad euro 40.021,71, corrispondente all’intera indennità di contingentamento a suo tempo erogata, ed infine, rilevato il mancato pagamento, con nota del -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, comunicava il programmato recupero dell’importo dovuto con rateizzazioni a partire dal mese di marzo nei limiti di un quinto del trattamento economico percepito; - il ricorrente deduce l’inesistenza del titolo per il recupero dell’intero importo relativo all’indennità di missione o di contigentamento, in assenza del presupposto relativo alla corresponsione “allo stesso titolo” di cui all’articolo 3 della l. n. 108 del 2009, poiché l’indennità di missione Eupol ha una finalità del tutto diversa, con conseguente ammissibilità del relativo cumulo. In subordine, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta che il disposto recupero, quand’anche dovuto, è illegittimo per difetto di istruttoria, non avendo l’Amministrazione provveduto a quantificare le somme corrisposte da parte della Missione Eupol, con indebito recupero dell’intera indennità di contingentamento in violazione del richiamato art. 3 della l. n. 108 del 2009. Con il terzo motivo del ricorso si censura, infine, la non conformità della quantificazione del recupero con la previsione del decreto di addebito n. -


OMISSIS- del -OMISSIS-, che ne costituisce il presupposto, il quale prevede il recupero della “somma relativa alla differenza tra l’indennità di cui al R.D. 941/26 e gli importi che sono stati versati … da Eupol a titolo di <per diem allowance>”, corrispondente ad uno solo dei tre elementi di cui si compone l’indennità

Eupol

(cui

si

aggiungono

le

componenti

per hardship

allowance e risk allowance); - l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio instando per il rigetto del ricorso, stante la sussistenza del presupposto normativo previsto per il recupero, l’impossibilità di quantificare l’indennità di missione Eupol e la ragionevole presunzione dell’eccedenza dell’importo ad essa relativo rispetto all’indennità di contingentamento; Ritenuto, nell’ambito della valutazione sommaria propria della presente fase del giudizio, che la domanda cautelare appare supportata da non inconsistenti profili di fumus boni iuris, quanto al secondo e terzo motivo di gravame, per le seguenti ragioni: a) grava sull’Amministrazione richiedente la restituzione di somme già corrisposte provvedere ad una precisa quantificazione della somma oggetto di recupero, mentre la pretesa azionata dall’Amministrazione nel caso di specie non appare supportata da un’adeguata istruttoria con particolare riferimento alla quantificazione dell’importo dell’indennità Eupol percepito e da porre in detrazione; b) risulta altresì un’incongruenza tra la posta indicata in addebito nel decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (per diem allowance) e l’importo oggetto di recupero, comprendente invece l’intera indennità di contingentamento. Considerato che, tenuto conto dell’allegato pregiudizio grave ed irreparabile, sussistono i presupposti per accogliere la domanda cautelare con conseguente


sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati fino alla trattazione del merito del ricorso; Ritenuto di porre le spese della presente fase a carico dell’Amministrazione intimata nella misura indicata nel dispositivo; P.Q.M. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di -OMISSIS- accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 6 maggio 2021. Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese della presente fase di giudizio a favore del ricorrente, nella misura di euro 800,00 (ottocento/00), oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS-, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tramite Microsoft Teams, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 25 del d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla l. n. 176 del 2020 e ulteriormente modificato per effetto dell’art. 1, comma 17, del d.l. n. 183 del 2020, e dell’articolo 4, comma


1, quarto periodo e seguenti del d.l. n. 28 del 2020, convertito dalla l. n. 70 del 2020, con l’intervento dei magistrati: Carlo Polidori, Presidente FF Carlo Buonauro, Consigliere Cecilia Ambrosi, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE Cecilia Ambrosi

IL PRESIDENTE Carlo Polidori

IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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