TAR marzo 2018- diritto del ricorrente alla concessione dell’equo indennizzo nella misura prevista d

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TAR marzo 2018- diritto del ricorrente alla concessione dell’equo indennizzo nella misura prevista dalla tabella A, 5^ Categoria, annessa alla legge n.648/1950 e successive modificazioni Pubblicato il 26/03/2018 N. 00698/2018 REG.PROV.COLL. N. 01534/2006 REG.RIC. logo REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1534 del 2006, proposto da: xxx xxx, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Nocito, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo nella Via A. Casella n.60; contro il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81; per l'annullamento - della determinazione, comunicata con la nota 0337701/2005 del 18/04/2006 e ricevuta in data 18/05/2006 con la quale è stata respinta l’istanza del ricorrente, datata 12/09/2005, tendente ad ottenere l’equo indennizzo di tabella A, 5^ Categoria;


e per il riconoscimento - del diritto del ricorrente alla concessione dell’equo indennizzo nella misura prevista dalla tabella A, 5^ Categoria, annessa alla legge n.648/1950 e successive modificazioni. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2018 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1.1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, già appuntato del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, ha esposto: - di essere cessato dal servizio in data 8.8.1989 per inabilità permanente dipendente da causa di servizio; - che per la infermità "sindrome ansiosa con disfunzione neurovegetativa", con decreto del 7.9.1991, il Ministero della Giustizia gli aveva concesso l'equo indennizzo di Tabella A, categoria 8^; - che successivamente, dopo i prescritti controlli medici, la Commissione Medica Ospedaliera di Palermo, con verbale n. 174 del 18.3.1996, con il giudizio diagnostico di "nevrosi d'ansia persistente da stress post traumatico e gastroduodenite e colite spastica" dipendenti da causa di servizio, attribuiva al ricorrente la pensione privilegiata a vita di cui alla Tabella A, categoria 5^ annessa alla legge n. 648/1950 e successive modificazioni; - che con successivo decreto del 10.11.2004 consegnato al ricorrente in data 7.9.2005, lo stesso Ministero ha poi concesso l'equo indennizzo di Tabella A- 6" categoria per l'infermità "nevrosi ansiosa strutturata post-traumatica";


- che con istanza del 12.9.2005, il ricorrente, facendo presente che la C.M.O. di Palermo, con il citato verbale n. 174 del 18.3.1996, gli aveva attribuito la pensione a vita Tabella A, categoria 5^ per le infermità "nevrosi d'ansia persistente da stress post traumatico e gastroduodenite e colite spastica", ha chiesto che gli fosse attribuito l'equo indennizzo corrispondente alla categoria di pensione assegnata e cioè nella misura prevista dalla Tabella A - Categoria 5. - con l’impugnata nota 0337701/2005 del 18/04/2006, il Ministero della Giustizia, ha rigettato l'istanza suddetta, sostenendo che per l'infermità "gastroduodenite e colite spastica" analoga domanda era stata già respinta con determinazione del 25.9.1980 (mentre per l'infermità "nevrosi d'ansia persistente" era stato concesso l'equo indennizzo con decreto del 10.11.2004). 1.2. Il gravame è affidato a un unico motivo di diritto con il quale il ricorrente ha dedotto i vizi di eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà; eccesso di potere per errata motivazione; violazione della legge 23.12.1970, n. 1094. 1.3. Si è costituita l’Amministrazione intimata, la quale ha depositato documenti e una memoria difensiva. 1.4. Con ordinanza n.2150/2017 questa Sezione ha disposto che l’Amministrazione resistente fornisse documentati chiarimenti sui fatti di causa. 1.5. In data 3/10/2017 l’Amministrazione resistente ha depositato una relazione corredata dalla documentazione ivi richiamata. 1.6. In data 24/01/2018 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva. 1.7. Alla pubblica udienza dell’8 marzo 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 2. Il ricorso è infondato. 2.1. Con la relazione istruttoria depositata in atti l’Amministrazione ha chiarito che: - il ricorrente aveva presentato istanza di riconoscimento della causa di servizio in data 04/07/1978 e pertanto era stato sottoposto a visita dalla competente C.M.O. in data 08/10/1979 la quale, con verbale n. 562 aveva riconosciuto l'infermità come effettivamente dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla 8° categoria (misura massima); - che successivamente il ricorrente aveva presentato istanza di liquidazione di equo indennizzo in data 26/08/1980, cioè oltre i sei mesi previsti dalla normativa (10 mesi


e 18 gg), perdendo così il diritto a poter percepire il beneficio in parola, come comunicato al ricorrente medesimo dalla allora Direzione Generale Istituti Prevenzione e Pena con nota prot. 225816/11914 del 06/09/1980. 2.2. Ciò premesso, con istanza del 12.9.2005, il ricorrente, facendo presente che la C.M.O. di Palermo, con il citato verbale n. 174 del 18.3.1996, gli aveva attribuito la pensione a vita Tabella A, categoria 5^, per le infermità "nevrosi d'ansia persistente da stress post traumatico e gastroduodenite e colite spastica", ha chiesto che gli fosse attribuito l'equo indennizzo corrispondente alla categoria di pensione assegnata e cioè nella misura prevista dalla Tabella A - Categoria 5; Con la impugnata nota n. 337701/2005 del 18/04/2006 indirizzata alla Direzione della Casa Circondariale di Caltanissetta, veniva comunicato al ricorrente che la richiesta di Equo Indennizzo pervenuta il 14/09/2005 di concessione di 5^ categoria, non poteva essere accolta in quanto la classifica di E.I. era determinata dal cumulo di due infermità: la prima "Nevrosi d'ansia persistente", già indennizzata con la 6° categoria con D.M. del 10/11/2004; la seconda: "Gastroduodenite e colite spastica", era stata effettivamente riconosciuta come dipendente da causa di servizio, ma con domanda di equo indennizzo intempestiva (26/08/1980). Il decorso dell’anzidetto termine, di carattere perentorio, aveva pertanto comportato il rigetto dell’istanza del beneficio, determinando un effetto preclusivo per la concessione dello stesso anche relativamente ad eventuali future domande. 2.3. Sostiene il ricorrente che l’istanza rigettata con il provvedimento impugnato in realtà costituirebbe una nuova domanda conseguente ad un giudizio diagnostico formulato dalla C.M.O con verbale n. 274 del 18.3.1996 - in cui oltre all’aggravamento delle infermità già riscontrate nelle precedenti visite è stata riscontrata anche l’infermità di “colite spastica” - sicché il citato verbale della C.M.O del 1996 avrebbe carattere innovativo e come tale prevarrebbe sui precedenti verbali anche per un nuovo e più completo giudizio diagnostico; conseguentemente la nuova istanza non avrebbe potuto essere rigettata per il solo fatto che una vecchia istanza del 1980, presentata in base ad un giudizio diagnostico del 8-10-1979 fosse stata respinta per intempestività. 2.4. La tesi difensiva è infondata. Infatti, “la possibilità, prevista dal legislatore (prima, all'art. 56, d.P.R. n. 686 del 1957, poi all'art. 14, d.P.R. n. 461 del 2001) di chiedere la revisione dell'indennizzo a seguito dell'aggravamento dell'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio richiede come presupposto logico, prima ancora che necessario, che il beneficio - di cui si vuole la revisione - sia stato concesso. Pertanto, la successiva


istanza avanzata dalla parte a fronte dell'aggravamento della patologia non può indurre a diverse conclusioni, in quanto tale circostanza non è in grado di riaprire i termini per la concessione dell'equo indennizzo, ma consente unicamente la possibilità di ottenere la revisione del beneficio che sia già stato attribuito” (T.A.R. Roma (Lazio) sez. I, 08 settembre 2016 n. 9580). Ed è ciò che si è verificato nel caso in esame laddove, con la nuova istanza, il ricorrente tende in definitiva a riaprire i termini per la concessione dell’equo indennizzo; correttamente l’Amministrazione, con il provvedimento impugnato, ha ribadito che l’istanza non può essere accolta atteso che “… per quanto riguarda l’infermità “Gastroduodenite e colite spastica” analoga domanda è stata già respinta con ministeriale numero 225816/11914 del 25/09/1980 che si allega in copia …”. 3. Alla stregua di quanto precede il ricorso è infondato e va rigettato. 4. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati: Calogero Ferlisi, Presidente Aurora Lento, Consigliere Sebastiano Zafarana, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Sebastiano Zafarana


Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO


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