TAR gennaio 2018: concorso ai sensi dell'art. 2212 terdecies, com. 3, D.lgs. 66/2010, per Luogotene

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TAR gennaio 2018: concorso ai sensi dell'art. 2212 terdecies, com. 3, D.lgs. 66/2010, per Luogotenenti Arma Carabinieri nel ruolo straordinario a esaurimento degli Ufficiali dell'Arma. Limite d’età Pubblicato il 19/01/2018 N. 00686/2018 REG.PROV.COLL. N. 10498/2017 REG.RIC. logo REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 10498 del 2017, proposto da: xxxxxx , con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale Parioli 55; contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento del decreto del 18 settembre 2017, con cui il Direttore Generale per il personale militare, del Ministero della difesa ha indetto «per l'anno 2017, il concorso per soli titoli, ai sensi dell'art. 2212 terdecies, comma 3, D.lgs. 66/2010, per l'immissione di 160 Luogotenenti in servizio permanente nell'Arma dei Carabinieri nel ruolo straordinario a esaurimento degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri», nella parte in cui riserva la partecipazione ai luogotenenti dell'Arma con un'età anagrafica non inferiore a cinquanta anni; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2017 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO I ricorrenti sono tutti luogotenenti dell’Arma dei Carabinieri aventi un’età inferiore ai 50 anni. Ma tutti hanno rapidamente conseguito la qualifica apicale del ruolo sottufficiali con notevole anticipo rispetto ai colleghi. In virtù dell’art. 29 D.Lgs. 95/2017 è stato instituito il «ruolo straordinario a esaurimento», introducendo l’art. 2212 terdecies nel D.lgs. 66/2010 che riguarda ufficiali tratti dai luogotenenti in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri in possesso di un’età anagrafica non inferiore a cinquanta anni cui viene conferito mediante concorso per titoli il grado di sottotenente In attuazione di tale norma, il direttore generale per il personale militare, del Ministero della difesa ha indetto il relativo concorso per 160 Luogotenenti in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri. Ovviamente il bando preclude la partecipazione ai Luogotenenti che non abbiano compiuto i 50 anni di età. I motivi di ricorso sono prospettati allo scopo di indurre il Collegio a sollevare questione di legittimità costituzionale. Il D.Lgs. 95/2017, in attuazione delle legge delega sulla riforma della pubblica amministrazione 124/2015 ha proceduto alla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, modificando anche il Codice dell’ordinamento militare, per introdurre disposizioni di riordino delle carriere militari. Nell’ambito di questo vasto disegno ordinamentale, l’art. 29 del D. Lgs. n. 95/2017, ha instituito il ruolo straordinario a esaurimento degli Ufficiali dell’Arma che possono conseguire al massimo il grado di capitano e che potrà essere alimentato da corsi fino al 2021 con organico massimo di 800 unità complessive suddivise in misura non superiore a 160 unità annue. Il requisito di immissione in detto ruolo straordinario è l’essere un luogotenente in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri con anzianità di grado uguale o antecedente al 1° gennaio 2017 e in possesso di un’età anagrafica non inferiore a cinquanta anni. Su questo discrimine di età si appuntano le censure dei ricorrenti. Innanzitutto in base all’art. 3 Cost. il legislatore di non può immotivatamente discriminare, coloro che ambiscono ad ottenere un medesimo bene giuridico poiché va garantita l’uguaglianza formale dei cittadini rispetto all’ordinamento giuridico. Nel caso di specie si favorisce la progressione di carriera dei luogotenenti sulla base di un criterio arbitrario e tutt’altro che meritocratico cioè l’anzianità anagrafica. L’art. 3 Cost. viene violato altresì anche sotto il profilo della ragionevolezza poiché la norma censurata determina un’ingiustificata discriminazione tra i luogotenenti dell’Arma dei carabinieri,


privilegiando più anziani in danno dei più giovani e riducendo illogicamente la platea dei concorrenti, con pregiudizio del principio della massima partecipazione, volto a perseguire l’interesse pubblico della selezione dei migliori che non necessariamente sono i più anziani. Oltretutto i luogotenenti maggiori di 50 anni di età ben potrebbero avere un’anzianità nella qualifica minore rispetto ai colleghi più giovani, i quali quindi da più anni svolgono le mansioni apicali dei sottufficiali e vicarie degli ufficiali dell’Arma. L’ assetto normativo è illogico altresì perché i luogotenenti “più giovani” potrebbero assicurare all’Amministrazione una permanenza in servizio, nel ruolo ad esaurimento, certamente maggiore rispetto ai “più anziani”, che inevitabilmente raggiungeranno prima il congedo per sopraggiunti limiti d’età. Infine, il criterio in questione pregiudica proprio i luogotenenti “più meritevoli”, ossia coloro i quali hanno raggiunto la qualifica apicale più rapidamente rispetto ai colleghi, meritando una più rapida progressione di carriera che ora verrebbe irragionevolmente ribaltata in favore dei meno meritevoli. I ricorrenti ritengono altresì violati: l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che vieta ogni discriminazione, l’art. 3, comma 6, L. 127/1997, per il quale la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, l’art. 2 D.lgs. 216/2003 che vieta la discriminazione per età. Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio con comparsa di stile allegando una nota del Comando Generale dei Carabinieri. Il Collegio non ritiene vi siano le condizioni per valutare le censure all’art. 3 Cost. adombrate nel ricorso non manifestamente infondate ( dal momento che sul requisito della rilevanza non può esservi dubbio alcuno ) così da porle al vaglio della Corte Costituzionale. Il principio di uguaglianza presuppone che vi sia un’identità della situazione in fatto per poter censurare una disparità di trattamento. I ricorrenti hanno valutato atomisticamente le loro prospettive professionali puntando l’attenzione su un concorso che vuole alimentare un ruolo straordinario a esaurimento. Il D.Lgs. 95/2017 ha stabilito una riforma complessiva dei ruoli delle forze di polizia civili e militari; per rimanere nell’ambito dell’Arma dei Carabinieri quanto agli ufficiali in futuro i volumi organici del Ruolo Speciale saranno inseriti in quelli del Ruolo Normale, tanto che gli ufficiali attualmente inseriti nel Ruolo Speciale vi rimarranno ad esaurimento. Il Ruolo Normale sarà alimentato con concorso pubblico, per civili\ militari di età non superiore a 22 anni destinati in Accademia Militare e con concorso interno, riservato a: a) Luogotenenti diplomati senza limiti di età (dal 2023, di età non superiore a 55 anni e non in possesso di laurea magistrale); b) Militari di tutti i ruoli non direttivi e non dirigenti in possesso di laurea magistrale e di età non superiore a 45anni (dal 2023, 40 anni). Ai luogotenenti nella condizione dei ricorrenti non è preclusa la possibilità di accedere al ruolo degli Ufficiali con prospettive di carriera più ampie di quelle stabilite per il concorso oggetto del ricorso.


Il ruolo straordinario a esaurimento riservato ai Luogotenenti ultracinquantenni ha lo scopo di ottenere un provvista di ufficiali inferiori che coprano le esigenze fin tanto che il nuovo assetto andrà a regime. Infatti non volendo più alimentare il Ruolo Speciale perché né è prevista la soppressione tanto che rimarrà in vita solamente come ruolo ad esaurimento, l’Arma perderà quell’aliquota di ufficiali inferiori che quel Ruolo garantiva ogni anno e, prima che essi siano sostituiti dall’ampliamento dell’immissione di ufficiali nel Ruolo Normale, era necessario garantire una copertura dell’organico. La soluzione scelta è stata quella di consentire ai sottufficiali più alti in grado e con maggiore anzianità anagrafica di poter accedere al Ruolo Ufficiali con carriera limitata al gradi di capitano; la scelta della soglia anagrafica, lungi dal voler significare un discrimine, garantisce che il ruolo sia effettivamente ad esaurimento. Dal momento che il limite di età per gli ufficiali inferiori e sessanta anni, nessuno dei vincitori di concorso permarrà nel ruolo per più di dieci anni e, dal momento che l’ultimo concorso sarà bandito nel 2021, nel 2031 il ruolo sarà effettivamente esaurito. A quella data è presumibile che anche il Ruolo Speciale si sarà esaurito e quindi l’Arma avrà a regime l’assetto che il D.lgs. 95/2017 ha stabilito. In conclusione il ruolo nel quale i ricorrenti lamentano di non poter entrare è uno strumento che permette di soddisfare le esigenze dell’Arma fin quando la riforma non andrà a regime, offre uno stimolo ai sottufficiali nel grado apicale più anziani di età e non pregiudica i luogotenenti più giovani anagraficamente che potranno ambire al concorso per titoli che offre maggiori prospettive di carriera proprio perché quei militari hanno un tempo maggiore per avanzare nel grado prima di essere colpiti da limiti d’età. Così ricostruita la nuova disciplina del riordino della carriera degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, la previsione di un ruolo straordinario a esaurimento riservato ai Luogotenenti con anzianità anagrafica non inferiore a 50 anni non appare confliggere con alcun parametro costituzionale. Il legislatore conserva una sua discrezionalità nello stabilire i requisiti di età per l'accesso ai pubblici impieghi e, nello stesso tempo, fissare la data di riferimento dell'età minima richiesta, purché detti requisiti non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole. Le norme ordinarie indicate nel corso servono a fissare dei principi di fondo, ma non ad ingessare le scelte del legislatore che seguano un criterio logico come in base a quanto finora argomentato è avvenuto nel caso di specie. La novità della questione prospettata consente di compensare le spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati: Concetta Anastasi,

Presidente


Ugo De Carlo,Consigliere, Estensore Paola Patatini, Referendario

L'ESTENSORE Ugo De Carlo

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE Concetta Anastasi


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