TAR gennaio 2018- chiesto annullamento decreto Ministero interno che ha nominato il ricorrente vice

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TAR gennaio 2018- chiesto annullamento decreto Ministero interno che ha nominato il ricorrente vice perito tecnico della Polizia di Stato, nella parte in cui ha disposto la decorrenza giuridica della nomina.

Pubblicato il 05/01/2018 N. 00102/2018 REG.PROV.COLL. N. 08108/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8108 del 2007, proposto da: xxx xxx, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Srubek Tomassy e Francesco Alessandro Magni, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Srubek Tomassy in Roma, via Caio Mario, 27; contro Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti di xxx xxx, non costituito in giudizio; per l'annullamento del decreto del Ministero dell’interno che ha nominato il ricorrente vice perito tecnico del ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato, nella parte in cui ha disposto la decorrenza giuridica della nomina. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2017 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO Con l’odierno gravame il ricorrente ha interposto azione impugnatoria avverso il decreto del Ministero dell’interno n. 333-E/275.1TC/22 – 58/2004 del 4 aprile 2007, che, all’esito della sua positiva partecipazione al concorso indetto il 25 maggio 2004, lo ha nominato vice perito tecnico del ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato, settore telematica, profilo tecnico in comunicazioni, nella parte in cui ha disposto la decorrenza giuridica della nomina dal 1° gennaio 2002. Il ricorrente, esposto preliminarmente il proprio percorso quale dipendente della Polizia di Stato, invoca, al riguardo, il d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, contenente il riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, e, segnatamente, il relativo art. 18-ter, aggiunto dall'art. 10 del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 53, assumendo di possedere tutti i requisiti previsti dalla predetta norma per la retrodatazione dell’anzianità giuridica. Il ricorrente deduce indi la violazione dell’art. 18-ter del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, del d.m. 25 maggio 2004, dell’art. 25-ter del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, l’eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, e, in particolare, lo sviamento, la falsità della causa, il difetto di presupposti, la contraddittorietà, il difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, il ricorrente sostiene che il concorso bandito il 25 maggio 2004 per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici, cui, come detto, ha positivamente partecipato, sarebbe il primo concorso interno successivo al 1° settembre 1995 relativo al profilo professionale del “settore telematica”, ciò che integrerebbe il requisito richiesto dal comma 1 del predetto art. 18-ter per la retrodatazione della decorrenza giuridica della nomina, tant’è che lo stesso bando richiama espressamente la disposizione. Ciò posto, il ricorrente rappresenta che non potrebbe ritenersi, a contrario, che tale sia esclusivamente il concorso bandito il 23 settembre 2003, che riguardava altri profili professionali del ruolo dei vice periti (polizia scientifica; motorizzazione; sanitario): atteso, infatti, che i diversi profili del ruolo sono stati distribuiti in più concorsi, una siffatta interpretazione sarebbe errata e contraria al contenuto e alla ratio della norma, oltre che in contrasto con principi di eguaglianza e di ragionevolezza. Il ricorrente chiarisce anche che non potrebbe neanche ritenersi che l’anzianità di tre anni richiesta dallo stesso art. 18-ter ai fini della retrodatazione di cui si discute sia quella specificamente maturata nel ruolo dei “revisori”, interpretazione che ritiene priva di fondamento, atteso che la norma, ai fini del beneficio, richiama unicamente l’anzianità nel servizio di polizia e la mera appartenenza al ruolo dei revisori, per il quale non prevede


alcuna anzianità. Del resto, prosegue il ricorrente, l’Amministrazione gli ha già riconosciuto la retrodatazione di cui trattasi con riferimento al conseguimento della qualifica di vice revisore tecnico sulla scorta di quanto previsto dall’art. 18-bis del d.lgs. 197/95, il cui contenuto espone essere analogo a quello dell’art. 18-ter. Per il ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe pertanto anche privo di motivazione. Il ricorrente conclude quindi per l’annullamento in parte qua del decreto gravato, e per l’accertamento del suo diritto al conseguimento della qualifica di vice perito tecnico del ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato dal 1° gennaio 1997. Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso. La controversia è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 14 novembre 2017. Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto, meritando di essere confermato l’avviso già espresso con la sentenza n. 6756/2017 con riferimento a fattispecie identica. Stabilisce il predetto art. 18-ter del d.lgs. n. 197 del 1995 che: “1. Per il primo concorso interno indetto successivamente al 1° settembre 1995, la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici si consegue, in ciascun profilo professionale, mediante concorso per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a dodici mesi. 2. La nomina a vice perito tecnico, di cui al comma 1, avviene con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata maturata l'anzianità minima di effettivo servizio prevista per la partecipazione al concorso, purché alla stessa data risulti l'appartenenza al ruolo dei revisori tecnici, sulla base dell'ordine determinato dalla graduatoria dell'esame finale del corso, e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. 3. Per il personale che proviene dal ruolo dei sovrintendenti e risulta inquadrato nel ruolo dei revisori tecnici in data successiva al compimento di tre anni di anzianità nel ruolo di provenienza, la nomina, ai soli fini giuridici, decorre dalla data di inquadramento, mentre ai fini economici decorre dal giorno successivo alla data di conclusione del corso. 4. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai concorsi interni indetti con riferimento ai posti disponibili fino al 31 dicembre 2001. 5. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui


all'articolo 25-ter dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337”. Fermo il disposto del citato art. 18-ter del d.lgs. n. 197 del 1995, la tesi ricorsuale si basa su due affermazioni di fondo: - che il concorso cui ha partecipato il ricorrente per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici sia il primo concorso interno successivo al 1° settembre 1995 relativo al profilo professionale del “settore telematica”, con ciò integrando il requisito richiesto dal comma 1 del predetto art. 18-ter per la richiesta retrodatazione della decorrenza giuridica della nomina; - che non potrebbe ritenersi che l’anzianità di tre anni richiesta dallo stesso art. 18-ter sia quella specificamente maturata nel ruolo dei “revisori”, interpretazione che il ricorrente ritiene priva di fondamento, atteso che la norma, ai fini del beneficio, richiama unicamente l’anzianità nel servizio di polizia e la mera appartenenza al ruolo dei revisori, per il quale non prevede alcuna specifica anzianità. Al riguardo, come già ricordato nella citata sentenza, questo Tribunale ha più volte avuto modo di pronunziarsi in ordine al secondo dei punti appena sopra illustrati, e ciò in senso contrario alla prospettazione offerta dal ricorrente. Ogni questione relativa al primo punto, ovvero alla possibilità di qualificare il concorso de quo come il primo concorso interno indetto successivamente al 1° settembre 1995 per la qualifica di cui trattasi, può pertanto ritenersi assorbita. Come pure ricordato nella citata sentenza della Sezione, questo Tribunale ha con numerose sentenze (tra cui 17 gennaio 2014, n. 666, relativa allo stesso decreto gravato in questa sede; 7 gennaio 2013, n. 89; 5 dicembre 2012, nn. 10138 e 10139) affermato, in sintesi: - che l’art. 18-ter pone quale requisito cardine del beneficio di cui trattasi l’avvenuta maturazione dell’anzianità minima di effettivo servizio prevista per la partecipazione al concorso; - che, in ciò, l’art. 18-ter – con riferimento al primo concorso indetto successivamente all’1° gennaio 1995 per l’accesso alla qualifica di vice perito tecnico – ha confermato e non modificato i requisiti richiesti dall’art. 25-ter del D.P.R. 24 aprile 1092, n. 337, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, per poter partecipare al concorso interno per la nomina a vice perito tecnico, e cioè, per quanto qui di interesse, l’appartenenza al ruolo dei revisori tecnici, il possesso, alla data del bando che indice il concorso, dell’abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge, l’anzianità di servizio non inferiore a tre anni, il possesso dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado;


- che se è vero che tale ultima norma fa riferimento all’anzianità di servizio non inferiore a tre anni e non all’anzianità nella qualifica, è altresì vero che una tale specificazione sarebbe del tutto superflua; - che infatti la ragione per cui posti di funzione vengono sottratti al concorso pubblico e destinati a un concorso interno è l’esigenza di agevolare la progressione in carriera del personale dipendente, restando comunque fermo che tale progressione avvenga nel rispetto dei principi di eguaglianza e di imparzialità, a seguito di valutazioni comparative della preparazione e delle esperienze professionali, da identificarsi con quelle funzionali e correlate alla qualifica cui si aspira e non, certamente, con quelle a qualsiasi altro titolo prestate nell’amministrazione; - che una diversa opzione risulterebbe in contrasto con i postulati del Giudice delle leggi in materia di inquadramento del personale e di articolazione delle qualifiche; - che, del resto, lo stesso art. 18-ter, comma 2, usa, con riferimento all’anzianità di servizio prevista per la partecipazione al concorso di vice perito, l’espressione “effettivo servizio”, la quale rivela la precisa scelta del legislatore di riservare determinate promozioni solo a coloro che abbiano maturato una reale e prolungata esperienza in mansioni in ordine alle quali sussiste nel contempo anche il relativo titolo formale, e di ritenere quindi irrilevante sia il servizio riconosciuto retroattivamente, in virtù di una fictio iuris, sia quello prestato in ruoli o qualifiche diverse da quelle prese in considerazione dalla norma; - che, nel descritto contesto, la “modalità grossolana” di redazione del testo dell’art. 18-ter, comma 2, non lascia margine di dubbio all’interprete in ordine al vero significato normativo in esso espresso (con specifico riferimento all’inciso “purché alla stessa data risulti l’appartenenza al ruolo dei revisori tecnici”), e che, pertanto, la retrodatazione giuridica a una certa data non può essere riconosciuta nel caso in cui a tale data non risulti maturata l’anzianità di effettivo servizio richiesta. In definitiva, questo Tribunale, con un orientamento convincente e da cui nella fattispecie non si ravvisano ragioni per discostarsi, si è già ripetutamente espresso nel senso di affermare che – contrariamente a quanto opinato nel ricorso in esame – l’anzianità richiesta dall’art. 18-ter, comma 2, del d.lgs. n. 197 del 1995 va intesa come anzianità effettiva maturata nel ruolo dei revisori, di cui il ricorrente non ha qui rivendicato il possesso. Alle rassegnate conclusioni consegue il rigetto del ricorso. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio. P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritĂ amministrativa. CosĂŹ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati: Salvatore Mezzacapo, Presidente, Estensore Anna Bottiglieri, Consigliere Laura Marzano, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO


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