Consiglio di Stato gennaio 2018: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il man

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Consiglio di Stato gennaio 2018: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie dal medesimo sofferte.

Numero 00046/2018 e data 03/01/2018 Spedizione logo REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 13 dicembre 2017 NUMERO AFFARE 00530/2016 OGGETTO: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dall’Ispettore del Corpo Forestale dello Stato-OMISSIS-avverso il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie dal medesimo sofferte. LA SEZIONE Visto il ricorso straordinario in oggetto, depositato presso questo Consiglio di Stato; Visto l’art. 11 del d. P.R. n. 1199 del 1971; Vista la nota del Presidente della Sezione, -OMISSIS-; -OMISSIS-, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha chiesto il parere sull’affare in oggetto; Visti gli artt. 22, comma 8 e 52, comma 2 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196; Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.


Premesso e considerato. 1. -OMISSIS-chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità dal medesimo sofferte. -OMISSIS-(di seguito CMO)-OMISSIS-“-OMISSIS-”, “-OMISSIS-”, “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-”. -OMISSIS-a predisporre con “cortese urgenza” una relazione integrava redatta dal Capo dell’Ufficio di appartenenza dell’interessato in conformità allo schema in precedenza trasmesso dal medesimo dicastero. Il contenuto di tale missiva, rimasta priva di riscontro,-OMISSIS-. -OMISSIS-il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (di seguito CVCS) riteneva l’infermità “-OMISSIS-” dipendente da fatti di servizio e le patologie “-OMISSIS-”, “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-” non dipendenti da causa di servizio. -OMISSIS-l’Amministrazione, conformandosi al citato parere del CVCS, riconosceva la patologia “-OMISSIS-” come dipendente da causa di servizio e respingeva, per la restante parte,-OMISSIS-. 2. Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe, depositato direttamente presso questo Consiglio di Stato ex art. 11 del d. P.R. n. 1199 del 1971,OMISSIS-, nella parte in cui non ha riconosciuto come dipendenti da causa di servizio le patologie dal medesimo sofferte, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguenziale. A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt. dal 50 al 60 del d. P.R. n. 686 del 3 maggio 1957; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 1094 del 23 dicembre 1970; violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 308 del 1981; violazione degli artt. 3 e 6 della legge n. 241 del 1990 e del d. lgs. n. 165 del 2001; eccesso di potere sotto i profili del difetto assoluto di motivazione e d’istruttoria; illogicità manifesta; travisamento dei fatti; nonché sviamento. Il medesimo ricorrente ha, inoltre, chiesto la declaratoria del proprio diritto ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie dal medesimo sofferte. 3.-OMISSIS-ha invitato il Ministero riferente a predisporre la prescritta relazione istruttoria in merito al presente gravame, da trasmettere alla parte ricorrente con


assegnazione di un congruo termine per replicare. Con la relazione istruttoria in epigrafe il Ministero riferente si è espresso per il rigetto nel merito del ricorso de quo. 4. Tanto premesso, la Sezione ritiene di poter prescindere dalla circostanza che l’Amministrazione riferente non abbia proceduto a trasmettere al ricorrente la richiesta relazione istruttoria, atteso che il ricorso stesso deve in ogni caso ritenersi fondato nei termini che seguono. Preliminarmente la Sezione deve rilevare che l’impugnato decreto ministeriale di parziale rigetto dell’istanza diretta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dal ricorrente è stato adottato a seguito -OMISSIS- e che tale parere risulta richiamato nello stesso decreto quale parte integrante del provvedimento, costituendone, quindi, motivazione per relationem. Al succitato Comitato l’art. 11 del d. P.R. n. 461 del 2001 attribuisce in via esclusiva la competenza ad accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione. Ciò posto, per quanto concerne il procedimento che ha preceduto il precitato parere del CVCS, la Sezione osserva che i superiori del ricorrente - -OMISSIS-. Conseguentemente, la documentazione istruttoria trasmessa al CVCS è consistita, per quanto concerne l'attività lavorativa del ricorrente, -OMISSIS-. Da quanto esposto deriva, quindi, che il giudizio relativo alla natura di causa o di concausa efficiente e determinante del servizio svolto dal ricorrente, ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità dal medesimo sofferte, deve ritenersi viziato sotto l’assorbente profilo dell’eccesso di potere per difetto d’istruttoria, -OMISSIS-. La rilevata illegittimità del parere del CVCS si riverbera, poi, -OMISSIS-- che, come già evidenziato, trova il suo fondamento motivazionale nel succitato parere del CVCS con la conseguenza che anche il contestato decreto deve ritenersi viziato sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto d’istruttoria. La rilevata illegittimità dei provvedimenti oggetto della presente controversia consente, infine, alla Sezione di ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza formulati dalla parte ricorrente. 5. Conclusivamente, alla stregua delle suesposte considerazioni, i provvedimenti


impugnati risultano illegittimi e devono, conseguentemente, essere annullati in parte qua, -OMISSIS-. P.Q.M. La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere accolto nei termini di cui in motivazione e con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione riterrà di adottare in relazione alla vicenda de qua. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 22, comma 8 e 52, comma 2 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente parere, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte.

L'ESTENSORE Claudio Boccia

IL PRESIDENTE Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO Roberto Mustafà

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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