Statuto lobby popolare funzionalisti pubblicato

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STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"LOBBY POPOLARE - FUNZIONALISTI" Riepilogo Titoli e Articoli

TITOLO 1 (Costituzione, sede, durata, contrassegno, finalità, finanze, patrimonio, responsabilità economico-amministrative) Art. 1 (Costituzione, sede, durata e contrassegno) Art. 2 (Finalità) Dal Manifesto Politico di Lobby Popolare - Funzionalisti Dalla Carta dei Valori e dei Principi di Lobby Popolare - Funzionalisti

Art. 3 (Finanze, patrimonio) Art. 4 (Responsabilità economico-amministrative)

TITOLO 2 (Simpatizzanti, Soci o Iscritti) Art. 1 (Simpatizzanti) Art. 2 (Requisiti dei Soci o Iscritti) Limiti d’iscrizione

Art. 3 (Diritti dei Soci o iscritti) Art. 4 (Doveri dei Soci o iscritti) Art. 5 (Qualifica dei Soci o iscritti) TITOLO 3 (Iscrizione) Art. 1 (Norme per l’iscrizione) TITOLO 4 (Gli Organi Statutari) Art. 1 (Territorialità e livello degli organi statutari) Art. 2 (Gli organi statutari nazionali) Art. 3 (Eleggibilità e durata degli Organi statutari nazionali) Art. 4 (Struttura e compiti degli Organi statutari nazionali) TITOLO 5 (Gli Organi Statutari periferici) Art. 1 (Gli Organi Statutari delle strutture territoriali periferiche, cioè regionali, provinciali, comunali capoluogo di provincia, comunali sezioni di seguito elencati, sono costituiti e ordinati secondo regolamento interno. Art. 2 (Gli Organi statutari regionali) Art. 3 (Eleggibilità e durata degli Organi statutari regionali) Art. 4 (Struttura e compiti degli Organi statutari regionali)

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Art. 5 (Gli Organi statutari provinciali) Art. 6 (Eleggibilità e durata degli Organi statutari provinciali) Art. 7 (Struttura e compiti degli Organi statutari provinciali) Art. 8 (Gli Organi statutari comunali) Art. 9 (Eleggibilità e durata degli Organi statutari comunali) Art. 10 (Struttura e compiti degli Organi statutari comunali) Art. 11 (Gli Organi statutari di sezione - comuni non capoluoghi di provincia) Art. 12 (Eleggibilità e durata degli Organi statutari di sezione) Art. 13 (Struttura e compiti degli Organi statutari di sezione) TITOLO 6 (Validità delle sedute degli Organi statutari) Art. 1 (Validità delle sedute) TITOLO 7 (Norme transitorie, scioglimento e controversie) Art. 1 (Norme transitorie) Art. 2 (Scioglimento di Lobby Popolare - Funzionalisti) Art. 3 (Controversie)

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TITOLO 1 (Costituzione, sede, durata, contrassegno, finalità, finanze, patrimonio, responsabilità economico-amministrative)

Art. 1 Costituzione, sede, durata e contrassegno 1. I Funzionalisti nascono quali filosofi nella seconda metà del 1800 e diventano Precursori della scienza sociologica ovvero sociologia, nei decenni successivi. 2. Oggi, i Funzionalisti applicano gli insegnamenti della ricerca sociologica alla scienza politica. 3. Lobby Popolare - Funzionalisti esiste di fatto dal 10 maggio 2011. 4. E’ costituita una Associazione culturale denominata; "Lobby Popolare - Funzionalisti" in cui, Lobby Popolare sta ad indicare il titolo della scuola popolare di politica emanata dall’Associazione o Movimento culturale dei Funzionalisti. 5. Lobby Popolare Funzionalisti, “LP” in forma abbreviata, ha la propria sede in via Papa Giovanni XXIII, n. 34, Bagnatica (Bergamo). Possono essere istituite altre sedi nazionali e internazionali, centrali e periferiche. 6. L'Associazione (d'ora in poi anche Movimento) si riconosce in un movimento di donne e uomini che abbiano la volontà di concorrere al governo del Paese. 7. "Lobby Popolare - Funzionalisti" ha durata fino al 31/12/2050, successivamente prorogabile e comunque fino allo scioglimento dell'Associazione. 8. L'Associazione o Movimento ha un proprio contrassegno-simbolo così definito: cerchio con fondo bianco, in alto la parola “LOBBY POPOLARE”, al centro un tempio stilizzato colore oro, sotto la parola “Funzionalisti”. Il contrassegno può essere rivendicato in tutte le combinazioni di colori compreso il bianco e nero e può essere modificato combinando fra loro più colori. Il Contrassegno può anche essere costituito semplicemente dal descritto tempio stilizzato in colore oro, inserito in un rettangolo o cerchio e può riportare sotto la parola “FUNZIONALISTI”, come in Allegato (1). Titolare unico del contrassegno-simbolo è il Presidente fondatore. Art. 2 Finalità 1. Lobby Popolare - Funzionalisti riconosce e promuove la più ampia partecipazione alla vita pubblica, sociale e nelle istituzioni; 2. organizza incontri, dibattiti, convegni, corsi di formazione, seminari di studio e ogni tipo di manifestazione e attività culturale e politica. I momenti di dibattito e confronto culturale e politico riguardano i temi ordinari e straordinari della vita dei cittadini (organizzazione sociale, politica, economia, finanza, welfare, salute, etica, formazione, arte, comunicazione, ricerca, tecnologie e innovazione, istituzioni, servizi al cittadino); 3. si adopera per rimuovere gli ostacoli materiali e culturali che si frappongono alla piena partecipazione dei cittadini italiani ed europei che intendono impegnarsi a determinare la politica nazionale e del continente europeo; 4. raccoglie le istanze e le aspirazioni che provengono dai cittadini, organizzandoli e perseguendone gli scopi nelle istituzioni concorrendo alle cariche elettive secondo le norme vigenti; 5. afferma il valore della famiglia, quale entità principale nell’aspetto etico, sociale, politico ed economico; 6. afferma il valore dell'impresa e del lavoro dipendente da remunerare secondo equità; 7. riformula una “governance” nell’ambito della Comunità Europea; 8. promuovere l'incontro e la partecipazione attiva dei cittadini elettori al fine di coinvolgerli direttamente nella politica e non solo per delega; 9. redige proposte di legge istituzionali e costituzionali, con la partecipazione dei cittadini e degli interessi organizzati come, ad esempio, le categorie imprenditoriali, gli organismi del settore no profit e altri ambiti rilevanti come l'agricoltura, i settori avanzati della scienza, della ricerca scientifica e dei risparmiatori.

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In ordine alle attività sopra descritte, Lobby Popolare - Funzionalisti può progettare, approntare e costruire marchi, modelli, scenografie, cartelloni, manifesti e ogni attrezzatura necessaria e inerente l’attività associativa; per raggiungere tali scopi potrà curare, anche in proprio, la pubblicazione di riviste, periodici e stampati, la pubblicazione on line dei propri siti web anche interattivi, compresi terzi livelli, link, chat, blog, forum, nonché la diffusione via etere o cavo di qualsivoglia notizia inerente l’attività svolta. Potrà realizzare e divulgare prodotti culturali e didattici (atti di convegni, pubblicazioni a tecnologia analogica e digitale, software, database, video, clip audio, CD-ROM e quant’altro), stipulare contratti di promozione e assistenza, sponsorizzazione e collocazione di spazi espositivi, divulgazione di marchi ecc., destinandone il ricavato al perseguimento delle attività svolte e, nel caso, in favore di opere assistenziali. Lobby Popolare - Funzionalisti è titolare della FunCard, cioè di un circuito di card personalizzate e dotabili di microchip, che fungono da documento di iscrizione di ogni singolo socio che, a sua volta e se ne fa specifica richiesta, può usufruire dei servizi da essa proposti in base al regolamento che le norma. Il Socio o Iscritto Sostenitore (descritto nel Titolo 2, Art. 5 del presente Statuto) che ne fa richiesta, ha diritto alla titolarità di una Golden FunCard personale, ovvero della specifica FunCard riservata ai Soci o Iscritti Sostenitori. Lobby Popolare - Funzionalisti può concorrere con il suo simbolo, alle competizioni politiche, elettorali e referendarie, anche raggruppandosi con altre forze politiche, sociali e culturali, purché ne condividano l'aspirazione politica. La partecipazione di Lobby Popolare - Funzionalisti a competizioni elettorali pubbliche, è autorizzata e regolata nei limiti temporali della delega scritta che dovrà essere di volta in volta rilasciata dal Presidente nazionale il quale ha facoltà di rilasciare la delega di cui sopra a Fiduciari da esso stesso espressamente e occasionalmente designati. Dal Manifesto Politico di Lobby Popolare - Funzionalisti Ti piace sostenere il contrario ma non è vero che sei libero, in più non hai saputo costruire la democrazia né alcuna giustizia … vuoi insistere a pensare che non sia anche colpa tua? Lobby Popolare è il soggetto politico emanato dal movimento culturale dei Funzionalisti; esso omaggia la storia e anche la storia del pensiero ma respinge quelle fissazioni ideologiche per cui, almeno fin qui, ogni soggetto politico si è sentito obbligato a qualificarsi come di Sinistra, di Centro o di Destra. Lobby Popolare avverte il concetto di permeabilità ideologica di cui trova testimonianza nel pensiero macro e micro Funzionalista. A cavallo tra fine Ottocento e primi Novecento, i Funzionalisti, ancora filosofi, divengono precursori del pensiero sociologico, portatori cioè di riflessioni profonde che si riveleranno presto come basi portanti della moderna scienza sociologica. Emil Durkheim, Talcott Parsons, Robert King Merton, Marion Joseph Levi, Max Weber, Kurt Lewin e altri affermano che la società sia un insieme di parti interconnesse e nessuna di esse può essere compresa se isolata dalle altre. I macro organismi sono gli Stati e gli apparati, mentre i micro organismi sono realtà più piccole fino alla dimensione del singolo individuo; la società è in armonia quando al suo interno ogni parte sa ed è messa in condizione di svolgere il proprio compito. In opposizione alla concezione marxista, i Funzionalisti non definiscono la società come “massa”, ma come un insieme di individui ed entrambi, macro e micro Funzionalisti, concordano che non possa esistere una società felice se non sono felici gli individui che la compongono. I Funzionalisti di oggi estendono al campo politico gli eccellenti risultati della ricerca sociologica e affermano che la modernità abbia il compito di trasformare la politica in una quotidiana opportunità per la società e per il cittadino. Un movimento culturale che operi in tal senso, deve trovare sintesi nell’emanazione di un partito politico che intenda, senza ambiguità, la gestione della politica come funzionale alle aspettative della società e, dunque, dei singoli individui. Lobby popolare afferma che non può esistere una politica funzionale alle aspettative della società se si prescinde dalla preparazione culturale e politica della società stessa; insomma, il

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popolo non può “delegare” anche la cultura e, pertanto, il partito “Lobby Popolare” prende le mosse da due intuizioni basilari: • l’esistenza di dinamismo nel rapporto quantità/qualità; • la possibilità del popolo di svolgere attività privilegiate che, come per una sorta di mandato esclusivo, sono state fin qui riservate a ristrette “lobby elitarie”. La qualità è una percentuale della quantità. In un campione di esseri umani, come di animali, di ortaggi o di oggetti di qualsiasi natura, gli elementi qualitativamente migliori sono una porzione dell’insieme; ciò genera il concetto di elite che, specie in campo sociale, offre possibilità di accedere a opportunità maggiori. Non avvilendo il concetto di elite nel solito pregiudizio ideologico e riferendolo semplicemente a un livello di qualità più alto, è possibile capire che se una parte ristretta della società ha più facile accesso alle opportunità migliori, allora la democrazia e la politica devono garantire che ciò accada alla maggiore quantità possibile di popolo e non il contrario come è oggi. Insomma, la politica non può accettare che la qualità sia una sorta di percentuale fatalmente statica della quantità, se non una percentuale a ribasso, se non addirittura un’opzione riservata a pochi. La gestione della politica non può essere monopolio di un gruppo d’impostori che intendono l’evoluzione culturale del popolo come un elemento che destabilizza la loro posizione di privilegio. La gente che protesta nel chiasso e alla rinfusa, non conta nulla e i politici vigenti lo sanno così bene che hanno annullato il popolo spingendolo a forme di lotta rozze ed effimere nell’illusione di diritti impossibili. Piaccia o no, si prenda finalmente atto che la protesta politica popolare italiana è fin qui stata una triste sequenza di fallimenti totali. Attribuire qualità strategiche al chiasso è un convinzione demenziale; occorre invece studiare e riflettere per capire come organizzare una struttura popolare che possa essere efficace. Un popolo impreparato non può avere la democrazia e chi si ostina a non capirlo, tragga monito dai lunghissimi decenni di fallimenti popolari che precedono. Lobby Popolare chiama a raccolta il popolo che per liberarsi degli impostori al potere, ha capito che deve studiare, conoscere e prepararsi abiurando l’emotività e l’improvvisazione. Lobby popolare chiama a raccolta il popolo che ha capito che in politica non esiste il “facile” né il “concreto e subito” né alcun successo che derivi dal chiasso o da certo “folklore”. Lobby Popolare, invece, non chiama a raccolta quel popolo che si mostra apatico a qualsiasi forma di disponibilità e d’impegno, eccetto il logorroico uso della “lingua”. Dalla Carta dei Valori e dei Principi di Lobby Popolare - Funzionalisti “La civiltà di un Popolo si misura dalla sua capacità di servire la vita e di affermare nella società la dignità e centralità dell’uomo, di ogni uomo o gruppo di uomini, fino a comprendere l’umanità intera.” Una società che onora il principio di sussidiarietà, garantisce la libertà di ogni persona nell’impegno reciproco e nelle diverse espressioni della vita sociale. Lobby Popolare - Funzionalisti intende affrontare i temi della globalizzazione, approfondendo i concetti dello sviluppo sostenibile che, in particolare, deve tenere conto delle esigenze delle diverse categorie degli esseri e dell’esauribilità delle risorse naturali. La globalizzazione dal volto umano è la sola forma di globalizzazione alla quale può aspirare la famiglia dei Popoli. Lobby Popolare - Funzionalisti ritiene in particolare che la politica sia la forma più alta di servizio alla società, alla polis. Per la concreta realizzazione di un progetto ispirato ai principi e ai valori sopra esposti è necessario porsi, da Movimento, come una vera palestra di formazione culturale e politica al servizio di tutti coloro che intendono operare nella società civile e politica. Art. 3 Finanze, patrimonio 1. Lobby Popolare - Funzionalisti non ha fini di lucro.

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2. Essa trae i mezzi per conseguire i propri scopi dal finanziamento dei Soci o Iscritti, dalle quote di iscrizione, da proventi d’iniziative sociali (senza che queste abbiano carattere di operazione commerciale in via continuativa), da attività di partecipazione economica in società costituite o costituende in Italia o all’estero, da donazioni, elargizioni, lasciti, disposizioni testamentarie, contributi di persone e di enti pubblici e privati anche se partecipate, italiani e stranieri, contribuzioni, rimborsi elettorali, finanziamenti pubblici e da ogni altra entrata che concorrerà a rendere possibile il perseguimento dello scopo del Movimento, nel rispetto delle leggi vigenti in materia. 3. Risponde dei propri debiti e delle obbligazioni assunte e amministra il proprio patrimonio sociale sulla base delle deliberazioni adottate dagli organi statutariamente competenti. 4. In caso di scioglimento dell'Associazione, il Presidente fondatore, se ancora in carica, decide sulla destinazione del patrimonio residuo, in quanto promotore egli stesso del patrimonio iniziale. Esaurito il mandato del Presidente fondatore, il destino del patrimonio sarà stabilito in base a quanto previsto nel TITOLO 7 - Norme transitorie, scioglimento e controversie, Art. 2 (Scioglimento di Lobby Popolare - Funzionalisti), del presente Statuto. 5. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 6. Le specifiche quote di iscrizione degli aderenti all'Associazione (tesseramento attraverso il circuito FunCard, sono incamerate direttamente da Lobby Popolare - Funzionalisti e devono essere contenute entro parametri minimi e massimi indicati dall'Esecutivo Nazionale. 7. Tutti i marchi, contrassegni e simboli riportati nel frontespizio della FunCard, sono di esclusiva proprietà del Presidente fondatore. 8. Il retro della Funcard può essere destinato ad ospitare un numero opportuno di marchi, contrassegni e simboli di attività produttive o di erogazione di servizi, che ne fanno richiesta. 9. A prescindere dalle quote base d’iscrizione nazionale, sono possibili iniziative regionali o provinciali atte a finanziare le attività locali. La Tesoreria di Lobby Popolare - Funzionalisti e gli Organi nazionali non sono destinatari né responsabili in alcun modo della gestione dei fondi regionali o territoriali provenienti da attività e contributi incassati direttamente in sede locale. Gli obblighi assunti ad ogni livello territoriale non impegnano a nessun titolo e per nessun motivo il livello nazionale né si verifica alcuna successione contrattuale. Art. 4 Responsabilità economico-amministrative 1. L’Associazione ha Organi Statutari territorialmente distinti e separati.

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responsabilità

economico-amministrative,

2. Ogni spesa locale è autorizzata dal Fiduciario del livello territoriale competente che pertanto ne ha la responsabilità.

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TITOLO 2 (Simpatizzanti, Soci o Iscritti)

Art. 1 Simpatizzanti 1. Simpatizzante di Lobby Popolare - Funzionalisti è colui che, desiderando approfondire la conoscenza del Movimento prima di aderirvi con altra qualifica, partecipa alla vita associativa senza avere ancora provveduto a chiedere l’iscrizione; non ha diritto di voto. 2. Il Simpatizzante non assume la qualifica di Socio o Iscritto.

Art. 2 Requisiti dei Soci o Iscritti 1. Sono Soci o iscritti coloro il cui nominativo risulti inserito nel libro soci del movimento politico a seguito di accettazione della loro richiesta da parte del Presidente o altri organi preposti. 2. Possono essere Soci o iscritti i cittadini italiani che abbiano compiuto il sedicesimo anno d’età, che godano dei diritti civili e che, aderendo liberamente agli ideali esposti nella “Carta dei Valori e dei Principi”, nel “Manifesto”, nonché all’azione sociale, culturale e politica del Movimento stesso, ne facciano domanda. 3. In concreto, tutti i Soci o iscritti, all’atto della sottoscrizione, dichiarano di condividere gli scopi del Movimento e di accettarne lo Statuto, i Regolamenti attuativi e di godere pienamente dei diritti civili. Limiti d’iscrizione A) Nessun politico di livello nazionale eletto nei partiti vigenti diversi dal soggetto politico di Lobby Popolare - Funzionalisti, può iscriversi o essere iscritto al Movimento. B) La pronunzia da parte della magistratura ordinaria e/o di quella militare di una o più sentenze penali rilevanti che siano passate in giudicato ex art. 60, II comma, c.p.p., costituisce circostanza ostativa per potersi iscrivere o essere iscritti a Lobby Popolare - Funzionalisti. C) La partecipazione all'Associazione è individuale e personale e dura fino a revoca o recesso per dimissioni o per le altre cause previste per legge.

Art. 3 Diritti dei Soci o Iscritti 1. I Soci o Iscritti hanno il diritto di partecipare all’attività del Movimento, di frequentarne le sedi e di candidarsi per le cariche Statutarie, di concorrere all’elezione degli Organi Statutari e di dare il loro apporto fattivo alla determinazione degli obiettivi sociali. 2. Ogni Socio o Iscritto Effettivo può accedere alle cariche contemplate nel presente Statuto Lobby Popolare - Funzionalisti, in base alle norme in esso stesso contenute; può partecipare all’elettorato attivo dopo novanta giorni e a quello passivo dopo 180 giorni di anzianità d’iscrizione. L’anzianità d’iscrizione scatta dalla data in cui gli Organi di competenza territoriale hanno accettato la domanda d’iscrizione di chi ne ha fatto richiesta. Art. 4 Doveri dei Soci o Iscritti 1. Ogni Socio o Iscritto è tenuto all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli Organi Statutari ed è altresì tenuto a: • assumere nei confronti degli altri Soci o Iscritti un comportamento improntato al rispetto della dignità e della libertà di ciascuno; • partecipare alla vita del Movimento assolvendo i compiti affidatigli e accettati; • svolgere azione di divulgazione in favore del Movimento, negli ambienti nei quali opera;

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• concorrere, secondo le proprie convinzioni e insindacabili possibilità, a sostenere economicamente il Movimento. Art. 5 Qualifica dei Soci o Iscritti 1. I Soci o Iscritti possono essere: • Effettivi; • Fondatori • Sostenitori; • Onorari. Socio o Iscritto Effettivo è colui che versa la quota annua di iscrizione e il cui nominativo risulta, dunque, inserito nel libro Soci in quanto accettato da parte degli Organi competenti; ha diritto di elettorato attivo e passivo, in base alle modalità previste nel presente Statuto. Socio Fondatore è colui che versa la quota annua di iscrizione e pertanto ha i diritti di Socio o Iscritto Effettivo; partecipa all’elettorato attivo e passivo in base alle modalità previste nel presente Statuto. La qualifica di Socio Fondatore spetta: • a chi ha storicamente partecipato e presenziato all’atto notarile ufficiale e costitutivo di Lobby Popolare - Funzionalisti; • a chi è successivamente riconosciuto come “Socio Fondatore” dai Soci Fondatori già esistenti che si riuniscono in seduta straordinaria per insignire il candidato Socio Fondatore su segnalazione unica del Presidente nazionale. I Soci Fondatori non possono essere in nessun caso più di venti e spetta a loro ed esclusivamente a loro approvare a maggioranza assoluta le eventuali modifiche proposte al presente Statuto. Socio o Iscritto Sostenitore è colui che, oltre alla quota annua di iscrizione, versa volontariamente un contributo economico aggiuntivo, chiedendo eventualmente la titolarità di una Golden FunCard personale, al fine di sostenere l’attività del Movimento. Il Socio o Iscritto Sostenitore ha i diritti di Socio o Iscritto Effettivo e partecipa pertanto all’elettorato attivo e passivo in base alle modalità previste nel presente Statuto. Socio o Iscritto Onorario è chiunque accetti detta qualifica che può essere deliberata esclusivamente “ad personam” dal Consiglio Direttivo Nazionale del Movimento. Il Socio o Iscritto Onorario assume i diritti del Socio o Iscritto Effettivo se ne fa specifica richiesta al Presidente nazionale di Lobby Popolare - Funzionalisti. 2. La qualità di Socio o Iscritto non è trasmissibile. Si perde per decesso, dimissioni o violazione di quanto stabilito all’art. 4 (Doveri dei Soci o Iscritti), del presente Titolo. Sui casi di mancato rispetto dello Statuto, il Consiglio Direttivo regionalmente competente, a proprio insindacabile giudizio, emette provvedimento di richiamo del Socio o Iscritto. Il provvedimento di richiamo viene trasmesso al Presidente nazionale che, sentito il Consiglio Direttivo regionalmente competente, prenderà eventuale provvedimento di espulsione dal Movimento.

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TITOLO 3 (Iscrizione a Lobby Popolare - Funzionalisti)

Art. 1 Norme per l’iscrizione 1. Le nuove iscrizioni sono aperte durante tutto l’anno e avvengono tramite la richiesta e l’assegnazione della FunCard personale. 2. La quota annuale d’iscrizione semplice è di Euro 5 (cinque), aggiornabile negli anni.

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TITOLO 4 (Gli Organi Statutari)

Art. 1 Territorialità e livello degli Organi Statutari 1. Gli Organi Statutari sono di livello nazionale, regionale, provinciale, comunale (Capoluogo di Provincia), comunale (Sezione) e hanno giurisdizione territoriale. Art. 2 Gli Organi Statutari nazionali 1. Gli Organi Statutari nazionali sono: • L’Assemblea congressuale nazionale dei Soci o Iscritti • Il Presidente nazionale • Il Presidente Vicario nazionale • Il Consiglio Direttivo nazionale • L’Esecutivo politico nazionale • Il Fiduciario Amministrativo nazionale (Tesoriere) • Il Collegio nazionale dei Probi Viri • L’Intercommissione tematica nazionale • Le Commissioni tematiche nazionali (particolare riferimento Commissione Informatica) Art. 3 Eleggibilità e durata degli Organi Statutari Nazionali 1. L’Assemblea Congressuale nazionale dei Soci o Iscritti: • L’Assemblea Congressuale nazionale dei Soci o Iscritti è convocata ogni tre anni, in via ordinaria, dal Consiglio Direttivo nazionale o dal Presidente nazionale uscente. Il Presidente nazionale uscente ha facoltà di esercitare una dilazione di tale termine fino a un periodo massimo di un anno. Hanno diritto di voto: - tutti i delegati nazionali eletti, che risultano in regola con l’iscrizione all’Associazione e la cui domanda d’iscrizione risponde alle caratteristiche di anzianità descritte nel Titolo 2, art. 3 (Diritti dei Soci o Iscritti), comma 2, del presente Statuto. - tutti i nominati e gli eletti in qualsiasi organo statutario sia in carica sia uscenti; - tutti i componenti dell’Esecutivo Nazionale; • Due terzi dei Soci o Iscritti Effettivi che godono dell’elettorato attivo in base alle caratteristiche di anzianità descritte nel Titolo 2, art. 3 (Diritti dei Soci o Iscritti), comma 2, possono ottenere la convocazione straordinaria dell’Assemblea Congressuale nazionale dei Soci o Iscritti, formulandone richiesta scritta al Consiglio Direttivo nazionale che, ascoltato il Presidente Vicario nazionale di Lobby Popolare - Funzionalisti circa la validità del documento di richiesta, deve deliberare e convocare l’Assemblea Congressuale straordinaria nel termine massimo di novanta giorni. • I delegati nazionali sono in precedenza eletti nelle Assemblee congressuali provinciali di loro pertinenza territoriale. 2. Il Presidente nazionale Il Presidente nazionale è candidabile tra tutti i Soci o Iscritti Effettivi, deve avere almeno tre anni di anzianità d’iscrizione al Movimento e deve essere eletto per acclamazione dall’Assemblea Congressuale nazionale dei Soci o Iscritti. Il Presidente nazionale è rieleggibile e il suo mandato copre l’arco temporale che sta tra l’Assemblea che l’ha eletto e la successiva. I poteri del Presidente nazionale uscente passano a quello entrante all’atto dell’avvenuta proclamazione.

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3. Il Presidente Vicario nazionale Il Presidente Vicario nazionale è candidabile tra tutti i Soci Iscritti Effettivi, deve avere almeno tre anni di anzianità d’iscrizione al Movimento ed è eletto su proposta del Presidente nazionale e con voto palese, dal Consiglio Direttivo nazionale del Movimento, a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. 4. Il Consiglio Direttivo nazionale Il Consiglio Direttivo nazionale è composto di diritto dal Presidente nazionale, dal Presidente Vicario nazionale, da tutti i Fiduciari e Cofiduciari regionali, da tutti i Fiduciari e Cofiduciari provinciali, dal Presidente e dal Presidente Vicario dell’Intercommissione tematica nazionale. Ai sopra citati aventi diritto, si aggiungono 120 consiglieri così eletti: • l’Assemblea Congressuale nazionale dei Soci o Iscritti elegge 100 consiglieri su lista unica, in base al maggior numero di preferenze riportato. • l’Intercommissione tematica nazionale elegge, al proprio interno, 10 consiglieri con voto palese (vedi seguente comma 8 - Intercommissione tematica nazionale). • Gli eletti dall’Intercommissione tematica nazionale hanno immediato ruolo e pari diritti deliberativi degli altri membri del Consiglio Direttivo nazionale. 5. L’Esecutivo politico nazionale • L’Esecutivo politico nazionale è composto da 8 membri del Consiglio Direttivo nazionale, eletti dallo stesso al proprio interno in una delle sue prime tre sedute dall’avvenuto insediamento. • E’ presieduto dal Presidente nazionale del Movimento che ne fa parte di diritto e che ha facoltà di incrementarne i componenti nominando un opportuno Ufficio Politico nazionale di Presidenza i cui membri si aggiungono, con pari diritto di voto e di delibera, ai membri dell’Esecutivo politico nazionale già esistenti. • Si riunisce su convocazione del Presidente di Lobby Popolare - Funzionalisti o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 6. Il Fiduciario Amministrativo nazionale (Tesoriere) Il Fiduciario Amministrativo nazionale (Tesoriere) è nominato dal Consiglio Direttivo nazionale, su proposta non delegabile del Presidente nazionale di Lobby Popolare Funzionalisti che, per motivi gravi, ha facoltà di revocarlo. 7. Il Collegio nazionale dei Probi Viri Il Collegio nazionale dei Probi Viri è formato da tre membri eletti dal Consiglio Direttivo nazionale, tra i Soci o Iscritti Effettivi di Lobby Popolare - Funzionalisti che non ricoprano cariche apicali all’interno del Movimento. 8. L’Intercommissione tematica nazionale L’Intercommissione nazionale è composta da tutti i Presidenti e i Presidenti Vicari delle Commissioni tematiche nazionali, nonché da tutti i Presidenti e Presidenti Vicari delle Commissioni regionali ed elegge con voto palese al proprio interno, 10 consiglieri del Consiglio Direttivo nazionale, entro i quattro mesi successivi ad ogni rinnovo del Consiglio Direttivo nazionale eletto dall’Assemblea Congressuale dei Soci o Iscritti. 9. Le Commissioni tematiche nazionali Ogni Socio o Iscritto interessato alla costituzione di una Commissione tematica nazionale, dovrà chiedere l’incarico di formarla al Presidente dell’Associazione. Ricevuto l’incarico, il Socio o Iscritto avrà cura di redigere l’elenco dei membri che faranno parte della costituenda Commissione tematica e consegnarlo al Presidente nazionale che lo sottoporrà a delibera dell’Esecutivo politico nazionale il quale, deliberata la costituzione della Commissione tematica, autorizza immediatamente la stessa a riunirsi per eleggere al proprio interno sia il Presidente, sia il Presidente Vicario. Per motivi

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tecnici e di competenza professionale, Il Presidente di ogni Commissione può avvalersi della collaborazione tanto di Soci o Iscritti, quanto di competenti e professionisti esterni. Art. 4 Struttura e compiti degli Organi Statutari nazionali 1. L’Assemblea Congressuale nazionale dei Soci o Iscritti (struttura) • L’Assemblea Congressuale nazionale dei Soci o Iscritti è costituita: - dai Soci o Iscritti Effettivi appositamente eletti, quali delegati, dalle Assemblee Congressuali provinciali; che risultano in regola con l’iscrizione all’Associazione; - da tutti i nominati e gli eletti in qualsiasi organo statutario sia in carica sia uscenti.; Nessun delegato o sopracitato avente diritto può avere titolo nell’Assemblea Congressuale nazionale o in altre Assemblee territoriali, se la personale domanda d’iscrizione a Lobby Popolare - Funzionalisti non è regolare o non risponde alle caratteristiche di anzianità descritte nel Titolo 2, art. 3 (Diritti dei Soci o Iscritti), comma 2, del presente Statuto. • L’Assemblea Congressuale nazionale dei Soci o Iscritti definisce e indirizza la linea politica dell’Associazione. 2. L’Assemblea Congressuale nazionale dei Soci o Iscritti (compiti) l’Assemblea Congressuale nazionale dei Soci o Iscritti elegge: • numero 100 membri del Consiglio Direttivo nazionale su lista unica aperta, in base al maggior numero di preferenze riportato; • Il Presidente nazionale di Lobby Popolare - Funzionalisti, per acclamazione dei presenti. • Il nominativo dei membri (Fiduciari e Cofiduciari regionali) che per norma statutaria fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo nazionale, non possono essere presenti nella lista dei candidati dell’Assemblea Congressuale nazionale. 3. II Presidente nazionale (compiti) Il Presidente nazionale: ha la legale rappresentanza del Movimento; • presiede il Consiglio Direttivo nazionale; • redige l’ordine del giorno del Consiglio Direttivo nazionale, completo degli argomenti proposti dai Consiglieri nazionali; • convoca l’Assemblea Congressuale nazionale dei Soci o Iscritti; • dà incarico per la costituzione delle Commissioni tematiche nazionali; • propone il nominativo del Presidente Vicario nazionale ai membri del Consiglio direttivo nazionale eletti dall’Assemblea Congressuale nazionale dei Soci o Iscritti; • propone al Consiglio Direttivo nazionale, senza possibilità di delega, il nominativo del Fiduciario Amministrativo nazionale (Tesoriere), che ha facoltà di revocare; • presiede l’Esecutivo politico nazionale del quale fa parte di diritto e ha facoltà di incrementarne i membri nominando un opportuno Ufficio Politico nazionale di Presidenza i cui membri si aggiungono con pari diritto di voto e di delibera ai membri dell’Esecutivo politico nazionale già esistenti; • conferisce delega di uso del simbolo per la partecipazione a competizioni elettorali europee, nazionali e amministrative locali. • ha facoltà di dilazionare fino a un periodo massimo di un anno la convocazione dell’Assemblea Congressuale nazionale dei Soci o Iscritti; • Presiede di diritto e con diritto di voto ogni riunione di Organo Statutario alla quale presenzia e il suo voto è determinante in caso di parità. 4. Il Presidente Vicario nazionale (compiti) Il Presidente Vicario nazionale: • rappresenta l’Associazione laddove il Presidente nazionale ne fa richiesta; • assolve ai compiti del Presidente nazionale in caso di impedimento del Presidente nazionale stesso;

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• verifica che la richiesta di convocazione straordinaria dell’Assemblea Congressuale nazionale dei Soci o Iscritti, osservi il dettato del TITOLO 4 - Gli Organi Statutari, Art. 3 (eleggibilità e durata degli Organi statutari nazionali), comma 1, punto 2. 5. Il Consiglio Direttivo nazionale (compiti) Il Consiglio Direttivo nazionale: • elegge al proprio interno 8 membri dell’Esecutivo politico nazionale; • stabilisce le strategie e i programmi generali del Movimento; • convoca l’Assemblea Congressuale nazionale dei Soci o Iscritti secondo quanto stabilito nel TITOLO 4 - Gli Organi Statutari, Art. 3 (eleggibilità e durata degli Organi statutari nazionali), comma 1; • convoca l’Assemblea Congressuale nazionale dei Soci o Iscritti in via straordinaria, secondo quanto stabilito nel TITOLO 4 - Gli Organi Statutari, Art. 3 (eleggibilità e durata degli Organi statutari nazionali), comma 1; e Art.4 (compiti degli Organi Statutari), comma 4; • discute gli ordini del giorno relativi alle singole sedute e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; • elegge il Fiduciario Vicario nazionale su proposta del Presidente nazionale; • elegge il Fiduciario Amministrativo nazionale (Tesoriere) su proposta non delegabile del Presidente nazionale del Movimento; • delibera sulle proposte dell’Intercommissione tematica nazionale; • delibera in ordine alle proposte di allontanamento formulate dal Collegio dei Probi Viri nazionale. 6. L’Esecutivo politico nazionale (compiti) L’Esecutivo politico nazionale è un organo statutario complementare del Consiglio Direttivo nazionale; esso ha lo scopo di coadiuvarlo nel rendere esecutive le delibere inerenti i progetti e le strategie politiche in particolare; è insomma complementare al Consiglio Direttivo nazionale per realizzare le attività politiche concrete di Lobby Popolare - Funzionalisti. L’Esecutivo politico nazionale: • realizza la linea politica stabilita dall’Assemblea Congressuale nazionale dei Soci o Iscritti; • approva e ratifica gli accordi politici con altri Gruppi, Associazioni, Movimenti e quant’altro; • delibera con voto palese per alzata di mano o per voto elettronico, in presenza del Presidente del Movimento, a maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti; • cura la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco dei Soci o Iscritti che stabilisce il diritto all’elettorato attivo e passivo di ciascuno; • in caso di necessità, adotta e ratifica provvedimenti in materia di sospensione, scioglimento o commissariamento di organi regionali e territoriali periferici; • approva e ratifica i programmi elettorali; • individua e approva la designazione dei candidati per le elezioni politiche nazionali ed europee; • coadiuva gli Organi Dirigenti periferici nella designazione dei candidati alle elezioni amministrative locali; • coordina le attività di comunicazione relative alla promozione di Lobby Popolare Funzionalisti quale soggetto politico; • analizza le proposte dell’Intercommissione tematica nazionale. 7. Il Fiduciario Amministrativo nazionale -Tesoriere (compiti) Il Fiduciario Amministrativo nazionale (Tesoriere): • è nominato esclusivamente e senza possibilità di delega, dal Presidente nazionale di Lobby Popolare - Funzionalisti che ha facoltà di revocarlo.

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• dura in carica tre anni, cessa comunque l’incarico col la nomina del successore ed è rinominabile. • il Tesoriere ha la responsabilità delle attività amministrative del Movimento nel rispetto delle leggi vigenti; • interviene alle riunioni dell’Esecutivo politico nazionale; • rappresenta il Movimento esclusivamente nell’ambito del suo mandato; • può compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa l’acquisizione o la cessazione di beni e lasciti a titolo gratuito o oneroso, esclusivamente previa autorizzazione scritta rilasciata di volta in volta dal Presidente nazionale. • predispone annualmente il rendiconto economico e finanziario con i relativi allegati, come richiesto dalle vigenti leggi; • cura la tenuta e l’aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali del Movimento previsti dalle vigenti leggi e predispone il bilancio preventivo e consultivo; • circa i livelli regionali, Il Fiduciario Amministrativo nazionale (Tesoriere) ha il solo compito di comunicare ai Fiduciari Amministrativi regionali le necessità generali del Movimento e di indirizzarli in tal senso. 8. Il Collegio nazionale dei Probi Viri (compiti) Il Collegio nazionale dei Probi Viri: • vigila sul rispetto delle norme di cui al Titolo 2, Art. 3 (doveri dei Soci o Iscritti); • accerta, su reclamo sottoscritto di almeno 15 Soci o Iscritti Effettivi, i fatti esposti, potendo assumere ogni più opportuno elemento valutativo. Qualora i fatti sottoposti all’esame vengano accertati, rimette la propria decisione al Consiglio Direttivo nazionale per ogni più opportuna determinazione (Titolo 2, Art. 4, punto 2). 9. L’Intercommissione tematica nazionale (compiti) L’Intercommissione nazionale: • analizza le proposte delle singole Commissioni nazionali e le raggruppa e ottimizza in base ai progetti che Lobby Popolare - Funzionalisti persegue, per sottoporle al vaglio dell’Esecutivo politico nazionale; • elegge il proprio Presidente e il proprio Presidente Vicario che entrano automaticamente a fare parte del Consiglio Direttivo nazionale del Movimento; • elegge, nel proprio seno, 10 membri del Consiglio Direttivo che si aggiungono agli altri con pari poteri deliberativi. 10. Le Commissioni tematiche nazionali (compiti) Le Commissioni nazionali: • eleggono nel proprio seno il Presidente di Commissione che entra automaticamente a fare parte dell’Intercommissione nazionale; • formulano programmi e iniziative relative al settore di loro competenza; • trasmettono i loro elaborati all’Intercommissione nazionale. Particolare riferimento Commissione Informatica Nazionale Nella fattispecie della Commissione Nazionale Informatica, saranno comunicati personalmente ed esclusivamente al suo Presidente i codici di accesso (password, user ID e altro) del o dei siti di proprietà di Lobby popolare - Funzionalisti. La formale consegna dei codici di accesso si considera giuridicamente compiuta all’atto della sottoscrizione dello specifico “Verbale di comunicazione accessi” da parte del Presidente della Commissione Informatica Nazionale e del Presidente nazionale di Lobby Popolare - Funzionalisti. Il Presidente della Commissione informatica Nazionale assume, dal quel momento, la piena responsabilità civile e penale derivante dall’utilizzo illecito dei codici e delle password, inclusi terzi e collaboratori. E’ posto esplicito ed espresso divieto al Presidente della Commissione Informatica Nazionale di cambiare i codici di accesso e/o le password o di utilizzarli per scopi diversi

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da quelli tassativamente ed esclusivamente necessari a intervenire tecnicamente nel sito. Anche una sola violazione delle specifiche disposizioni di cui sopra e/o di una qualsiasi disposizione di legge nello specifico settore, sarà perseguita mediante denunzia-querela per i reati che saranno ravvisati, fatta salva ogni altra eventuale azione civile per il risarcimento dei danni subiti e patiti. Legittimato a dette azioni legali è il Presidente nazionale di Lobby Popolare Funzionalisti, chiesto il parere del Presidente della Commissione Legale Nazionale del Movimento. Nei casi di cui è cenno sopra, il Presidente della Commissione informatica Nazionale sarà immediatamente sospeso dalla carica, a parziale deroga di quanto previsto dal Titolo 2 (Simpatizzanti, Soci o Iscritti) - Art. 2 (Requisiti dei Soci o iscritti). Per quanto non disciplinato dalle presenti disposizioni, si richiama integralmente la legislazione nazionale.

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TITOLO 5 (Gli Organi Statutari periferici)

Art. 1 (Gli Organi Statutari delle strutture territoriali periferiche, cioè regionali, provinciali, comunali capoluogo di provincia e comunali sezioni di seguito elencati, sono costituiti e ordinati secondo regolamento interno. Art. 2 (Gli Organi statutari regionali) Art. 3 (Eleggibilità e durata degli Organi statutari regionali) Art. 4 (Struttura e compiti degli Organi statutari regionali) Art. 5 (Gli Organi statutari provinciali) Art. 6 (Eleggibilità e durata degli Organi statutari provinciali) Art. 7 (Struttura e compiti degli Organi statutari provinciali) Art. 8 (Gli Organi statutari comunali) Art. 9 (Eleggibilità e durata degli Organi statutari comunali) Art. 10 (Struttura e compiti degli Organi statutari comunali) Art. 11 (Gli Organi statutari di sezione - comuni non capoluoghi di provincia) Art. 12 (Eleggibilità e durata degli Organi statutari di sezione) Art. 13 (Struttura e compiti degli Organi statutari di sezione)

TITOLO 6 (Validità delle sedute degli organi statutari) Art. 1 Validità delle sedute 1. Ogni seduta di Organo Statutario è valida se sono presenti la metà più uno dei relativi componenti o aventi diritto. 2. Nei casi espressamente concordati e secondo le modalità previste, è possibile riunirsi e votare in via telematica.

TITOLO 7 (Norme transitorie, scioglimento e controversie)

Art. 1 Norme transitorie In deroga ed a migliore specificazione di quanto previsto dal presente Statuto, valgono le seguenti disposizioni transitorie:

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1. fino allo svolgimento del primo Congresso, i compiti dello stesso sono svolti dal Presidente di Lobby Popolare - Funzionalisti e dall’Ufficio politico nazionale di presidenza di cui al TITOLO 4, Art.3, comma 5, punto 2 del presente Statuto. 2. Ogni Fiduciario regionale che è stato nominato per promuovere l’avvio dell’Associazione nella regione di competenza, deve considerare la propria nomina transitoria e revocabile in qualsiasi momento da parte del Presidente nazionale. 3. Ogni Consiglio Direttivo regionale, provinciale, comunale e di sezione è nominato e deve dunque ritenersi transitorio. La legittimazione vera e propria deriverà dalle elezioni congressuali a tutti i livelli territoriali che si dovranno svolgere secondo le modalità espresse nel presente Statuto ai Titoli 4 e 5.

Art. 2 Scioglimento di Lobby Popolare - Funzionalisti 1. Lo scioglimento di Lobby Popolare - Funzionalisti sarà deliberato esclusivamente dall’Assemblea congressuale nazionale dei Soci o Iscritti. In caso di scioglimento dell'Associazione, il Presidente fondatore, se ancora in carica, decide sulla destinazione del patrimonio residuo, in quanto promotore egli stesso del patrimonio iniziale. Esaurito il mandato del Presidente fondatore, il destino del patrimonio sarà deliberato dall’Assemblea congressuale nazionale dei Soci o Iscritti. Il Consiglio Direttivo nazionale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori per devolvere il patrimonio secondo i voleri dei Soci o Iscritti.

Art. 3 Controversie 1. Le eventuali controversie nell’ambito del Movimento tra i soci o iscritti e tra i soci o iscritti e il Movimento stesso, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza del Consiglio Direttivo nazionale che giudicherà "ex bono et aequo" senza formalità di procedura e inappellabilmente.

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REGOLAMENTO INTERNO ORGANI STATUTARI PERIFERICI

Art. 5 Gli Organi statutari regionali • • • • • • • •

1. Gli organi statutari regionali sono: L’Assemblea congressuale regionale dei Soci o Iscritti I Fiduciari regionali l Cofiduciari regionali I Fiduciari Amministrativi regionali Il Consiglio Fiduciario regionale Il Collegio regionale dei Probi Viri L’Intercommissione regionale Le Commissioni regionali

Art. 6 Eleggibilità e durata degli Organi statutari regionali 1. L’Assemblea Congressuale regionale dei Soci o Iscritti • L’Assemblea Congressuale regionale dei Soci o Iscritti è convocata ogni tre anni, in via ordinaria, dal Consiglio Fiduciario regionale o dal Fiduciario regionale uscente. • Il Fiduciario regionale uscente ha facoltà di esercitare una dilazione di tale termine fino a un periodo massimo di un anno. • Hanno diritto di voto tutti i delegati regionali eletti, che risultano in regola con l’iscrizione ai FUNZIONALISTI e la cui domanda d’iscrizione risponde alle caratteristiche di anzianità descritte nel Titolo 2 (requisiti dei Soci o Iscritti), art. 2 (Diritti dei Soci o Iscritti), del presente Statuto. • Due terzi dei Soci o Iscritti Effettivi (della Regione pertinente) che godono dell’elettorato attivo in base alle caratteristiche di anzianità descritte nel Titolo 2, art. 2 (diritti dei Soci o Iscritti), comma 2, possono ottenere la convocazione straordinaria dell’Assemblea Congressuale regionale dei Soci o Iscritti, formulandone richiesta scritta al Consiglio Fiduciario regionale che, ascoltato il Cofiduciario regionale circa la validità del documento di richiesta, deve deliberare e convocare l’Assemblea Congressuale straordinaria nel termine massimo di novanta giorni. • I delegati regionali sono precedentemente eletti dalle Assemblee congressuali provinciali di loro pertinenza. 2. I Fiduciari regionali Ogni Fiduciario regionale è candidabile tra i Soci o Iscritti Effettivi della Regione pertinente, deve avere almeno due anni di anzianità d’iscrizione al Movimento e deve essere eletto dall’Assemblea Congressuale regionale dei Soci o Iscritti. È rieleggibile e il suo mandato copre l’arco temporale che sta tra l’Assemblea che l’ha eletto e la successiva. I poteri del Fiduciario regionale uscente passano a quello entrante all’atto dell’avvenuta proclamazione. 3. I Cofiduciari regionali Ogni Cofiduciario regionale è candidabile tra i Soci o Iscritti Effettivi della Regione pertinente, deve avere almeno 18 mesi di anzianità di iscrizione al Movimento ed è eletto dal rispettivo Consiglio Fiduciario regionale a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. L’elezione del

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Cofiduciario regionale può avvenire solo quando il Consiglio Direttivo regionale è completo dei quattro dirigenti eletti dall’Intercommissione regionale. 4. I Fiduciari Amministrativi regionali Nella determinazione del Movimento che le regioni siano economicamente libere e autonome, ogni Fiduciario Amministrativo regionale è nominato tra tutti i Soci o Iscritti Effettivi, dal Consiglio Fiduciario regionale, su proposta del Fiduciario regionale pertinente. La nomina del Fiduciario Amministrativo regionale deve avvenire entro venti giorni dalla data di celebrazione dell’Assemblea Congressuale regionale dei Soci o Iscritti. Il Fiduciario Amministrativo regionale deve raccogliere le scritture contabili dei vari Segretari Amministrativi provinciali da inserire nel bilancio regionale che trasmetterà per mera conoscenza al Fiduciario Amministrativo nazionale. Il Fiduciario Amministrativo regionale non può operare alcuna spesa se non espressamente autorizzata dal Fiduciario regionale, diversamente egli è responsabile in prima persona delle spese e delle eventuali esposizioni nei confronti di terzi. 5. Il Consiglio Fiduciario regionale Il Consiglio Fiduciario regionale è composto dai membri eletti dall’Assemblea Congressuale regionale, dal Cofiduciario regionale (eletto alla prima seduta del Consiglio regionale, su proposta del Fiduciario regionale). E’ composto di diritto dai Fiduciari e Cofiduciari provinciali eletti nelle Assemblee congressuali provinciali e dai membri provenienti dall’Intercommissione. • l’Assemblea Congressuale regionale dei Soci o Iscritti elegge su lista unica aperta, in base al maggior numero di preferenze riportato, un numero di membri così regolato: -Per le regioni fino a due province, elegge un numero massimo di quattro membri. -Per le regioni fino a quattro province, elegge un numero massimo di sei membri. -Per le regioni fino a sei province, elegge un numero massimo di otto membri. -Per le regioni fino a otto province, elegge un numero massimo di dieci membri. -Per le regioni oltre le otto province, elegge un numero massimo di dodici membri. • I membri (Fiduciari e Cofiduciari provinciali) che fanno parte di diritto del Consiglio Fiduciario regionale, non possono essere candidati nella lista dell’Assemblea Congressuale regionale. • l’Intercommissione regionale elegge al proprio interno da un minimo di 4 a un massimo di 10 membri. Vedi seguente comma 7 (Intercommissione regionale). 6. Il Collegio regionale dei Probi Viri Il Collegio regionale dei Probi Viri è formato da tre membri eletti dal Consiglio Direttivo regionale tra i Soci o Iscritti Effettivi dei FUNZINALISTI che non ricoprano cariche apicali all’interno degli stessi. 7. L’Intercommissione regionale L’Intercommissione regionale è composta da tutti i Presidenti e i Presidenti Vicari delle Commissioni regionali ed elegge con voto palese al proprio interno, da un minimo di 4 a un massimo di 10 membri del Consiglio Direttivo regionale, entro i quattro mesi successivi ad ogni rinnovo del Consiglio Direttivo regionale eletto dall’Assemblea Congressuale regionale dei Soci o Iscritti. Gli eletti dall’Intercommissione nel Consiglio Direttivo regionale, hanno immediato ruolo e si aggiungono agli altri con pari poteri deliberativi. 8. Le Commissioni regionali.

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• Le Commissioni regionali sono costituite con delibera del Consiglio Fiduciario regionale. Ogni socio interessato alla costituzione di una Commissione, dovrà chiedere l’incarico di formarla al Fiduciario regionale competente. Ricevuto l’incarico, avrà cura di redigere l’elenco dei membri che faranno parte della costituenda Commissione e di sottoporlo a delibera del Consiglio Fiduciario. Il Consiglio Fiduciario regionale, deliberata la costituzione della Commissione, autorizza immediatamente la stessa a riunirsi per eleggere il proprio Presidente e il proprio Presidente Vicario. Il Presidente di Commissione può avvalersi della collaborazione di Soci o Iscritti Simpatizzanti, come di esterni. • Il Presidente di ogni Commissione regionale predispone un preciso programma di attività con la relativa previsione di copertura finanziaria, che sottoporrà preventivamente alla Commissione che presiede e, dunque, al Consiglio Direttivo regionale per l’approvazione. Art. 7 Struttura e compiti degli Organi Statutari regionali 1. L’Assemblea Congressuale regionale dei Soci o Iscritti (struttura). L’Assemblea Congressuale regionale dei Soci è costituita dai Soci appositamente eletti quali delegati, dalle Assemblee Congressuali provinciali. Possono essere delegati quanti risultano in regola con l’iscrizione al Movimento e la cui domanda d’iscrizione risponde alle caratteristiche di anzianità descritte nel Titolo 2 (I Soci o Iscritti), Art. 2 (Diritti dei Soci o Iscritti), del presente Statuto. 2. L’Assemblea Congressuale regionale dei Soci o Iscritti (compiti). L’Assemblea Congressuale regionale dei Soci o Iscritti elegge: • Tanti membri quanti sono previsti dal TITOLO 4 (Gli Organi Statutari), art.6 (Elegibilità e durata degli Organi Statutari regionali), Comma 5 (Il Consiglio Fiduciario regionale). • Il Fiduciario regionale per acclamazione. 3. Il Fiduciario regionale (compiti). Il Fiduciario regionale: • ha la legale rappresentanza dell’Associazione, nella Regione nella quale è stato eletto; • presiede il Consiglio Fiduciario regionale; • redige l’ordine del giorno del Consiglio Fiduciario regionale completo degli argomenti proposti dai Consiglieri regionali; • convoca l’Assemblea Congressuale regionale dei Soci; • dà incarico per la costituzione delle Commissioni regionali; • propone il nominativo del Cofiduciario regionale ai Consiglieri eletti dall’Assemblea Congressuale regionale dei Soci o Iscritti; • propone il nominativo del Fiduciario Amministrativo regionale ai Consiglieri eletti dall’Assemblea Congressuale regionale dei Soci; • ha facoltà di dilazionare fino a un periodo massimo di un anno, la convocazione dell’Assemblea Congressuale regionale dei Soci; • ha voto determinante in caso di parità di votazione nel Consiglio Direttivo regionale. 4. Il Cofiduciario regionale (compiti). Il Cofiduciario regionale: • rappresenta il Movimento laddove il Fiduciario regionale ne fa richiesta; • assolve ai compiti del Fiduciario regionale in caso di impedimento del Fiduciario regionale stesso; • verifica che la richiesta di convocazione straordinaria dell’Assemblea Congressuale regionale dei Soci o Iscritti, osservi il dettato del TITOLO 4 - Gli

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Organi Statutari, Art. 6 (Eleggibilità e durata degli Organi Statutari regionali), comma 1, punto 2. 5. Il Fiduciario Amministrativo regionale (compiti). Il Fiduciario Amministrativo regionale: • cura la tenuta delle scritture contabili e predispone la bozza di bilancio entro i due mesi prima della data fissata per l’approvazione. 6. Il Consiglio Fiduciario regionale (compiti). Il Consiglio Direttivo regionale: • è il massimo Organo deliberativo regionale dei FUNZIONALISTI; • convoca l’Assemblea Congressuale regionale dei Soci o Iscritti secondo quanto stabilito nel TITOLO 4 - Gli Organi Statutari, Art. 6 (eleggibilità e durata degli Organi statutari regionali), comma 1; • convoca l’Assemblea Congressuale regionale dei Soci o Iscritti in via straordinaria, secondo quanto stabilito nel TITOLO 4 - Gli Organi Statutari, Art. 6 (eleggibilità e durata degli Organi statutari regionali), comma 1; e Art.7 (compiti degli Organi Statutari), comma 4; • discute gli ordini del giorno relativi alle singole sedute e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; • elegge il Cofiduciario regionale su proposta del Fiduciario regionale; • nomina il Fiduciario amministrativo regionale su proposta del Fiduciario regionale; • delibera sulle proposte dell’Intercommissione regionale; • approva il bilancio annuale entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio; • delibera in ordine alle proposte di allontanamento formulate dal Collegio dei Probi Viri regionale. 7. Il Collegio dei Probi Viri regionale (compiti). Il Collegio dei Probi Viri regionale: • vigila sul rispetto delle norme di cui al Titolo 2, Art. 3 (doveri dei Soci o Iscritti); • accerta, su reclamo sottoscritto di almeno cinque soci effettivi, i fatti esposti, potendo assumere ogni più opportuno elemento valutativo. Qualora i fatti sottoposti all’esame vengano accertati, rimette la propria decisione al Consiglio Fiduciario regionale dei FUNZIONALITI per ogni più opportuna determinazione (Titolo 2, Art. 4, punto 2). 8. L’Intercommissione regionale (compiti). L’Intercommissione regionale: • analizza le proposte delle singole Commissioni regionali e le raggruppa e ottimizza in base ai progetti che il Movimento persegue, per sottoporle al vaglio del Consiglio Direttivo regionale; • elegge il proprio Presidente che entra automaticamente a far parte del Consiglio Fiduciario regionale dei FUNZIONALISTI; • elegge al proprio interno (già compreso il Presidente dell’Intercommissione) da un minimo di 4 a un massimo di 10 membri del Consiglio Fiduciario regionale. 9. Le Commissioni regionali (compiti). Le Commissioni regionali: • eleggono nel proprio seno il Presidente di Commissione che entra automaticamente a far parte dell’Intercommissione regionale; • formulano programmi e iniziative relative al settore di loro competenza; • trasmettono i loro elaborati all’Intercommissione regionale. Art. 8 Gli Organi statutari provinciali

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1. Gli organi statutari provinciali sono: • L’Assemblea congressuale provinciale dei Soci • I Fiduciari provinciali • I Cofiduciari provinciali • I Segretari Amministrativi provinciali • Il Consiglio Fiduciario provinciale • Il Collegio dei Probi Viri provinciale • L’Intercommissione provinciale • Le Commissioni provinciali Art. 9 Eleggibilità e durata degli Organi statutari provinciali 1. L’Assemblea Congressuale provinciale dei Soci • L’Assemblea Congressuale provinciale dei Soci è convocata ogni due anni, in via ordinaria, dal Consiglio Fiduciario provinciale o dal Fiduciario provinciale uscente. Il Fiduciario provinciale uscente ha facoltà di esercitare una dilazione di tale termine fino a un periodo massimo un anno. Hanno diritto di voto tutti i Soci effettivi del pertinente livello provinciale, che risultano in regola con l’iscrizione ai FUNZIONALISTI e la cui domanda d’iscrizione risponde alle caratteristiche di anzianità descritte nel Titolo 2 (I Soci o Iscritti), Art. 2 (Diritti dei Soci o Iscritti), del presente Statuto.. • Due terzi dei Soci effettivi (della provincia pertinente) che godono dell’elettorato attivo in base alle caratteristiche di anzianità descritte nel Titolo 2 (I Soci o Iscritti), Art. 2 (Diritti dei Soci), comma 2, possono ottenere la convocazione straordinaria dell’Assemblea Congressuale provinciale dei Soci o Iscritti, formulandone richiesta scritta al Consiglio Fiduciario regionale competente che, ascoltato il Cofiduciario provinciale circa la validità del documento di richiesta, deve deliberare e convocare l’Assemblea Congressuale straordinaria nel termine massimo di novanta giorni. 2. I Fiduciari provinciali. Ogni Fiduciario provinciale è candidabile tra i soci effettivi della provincia pertinente, deve avere almeno 18 mesi di anzianità di iscrizione al Movimento e deve essere eletto per acclamazione dall’Assemblea Congressuale provinciale dei Soci o Iscritti. È rieleggibile e il suo mandato copre l’arco temporale che sta tra l’Assemblea Congressuale che l’ha acclamato e la successiva. I poteri del Fiduciario provinciale uscente passano a quello entrante all’atto dell’avvenuta proclamazione. 3. I Cofiduciari provinciali. Ogni Cofiduciario provinciale è candidabile tra i soci effettivi della provincia pertinente, deve avere almeno un anno di anzianità d’iscrizione ai FUNZIONALISTI ed è eletto dal Consiglio Fiduciario provinciale con le stesse modalità valide per i Cofiduciari dei livelli regionali. 4. I Fiduciari Amministrativi provinciali. • Ogni Fiduciario Amministrativo provinciale è nominato tra tutti i soci effettivi, dai membri del Consiglio Fiduciario provinciale eletti dall’Assemblea Congressuale dei Soci o Iscritti, su proposta del Fiduciario provinciale pertinente. La nomina del Fiduciario Amministrativo provinciale deve avvenire entro venti giorni dalla data di celebrazione dell’Assemblea Congressuale provinciale dei Soci o Iscritti. • Il Fiduciario Amministrativo provinciale deve raccogliere le scritture contabili dei vari Fiduciari Amministrativi comunali da inserire nel bilancio provinciale che trasmetterà al Fiduciario Amministrativo regionale.

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• Egli è responsabile in prima persona delle spese e delle eventuali esposizioni, da lui autorizzate, nei confronti dei terzi. 5. Il Consiglio Fiduciario provinciale. Il Consiglio Direttivo provinciale è composto di diritto, dal Fiduciario provinciale e dal Cofiduciario provinciale. E’ composto da un minimo 4 a un massimo 20 membri così eletti: • l’Assemblea Congressuale provinciale dei Soci o Iscritti elegge su lista unica, in base al maggior numero di preferenze riportato, da un minimo di 4 a un massimo tale da non superare i 16 membri compresi i sopradescritti aventi diritto (Fiduciario provinciale, Cofiduciario provinciale) • l’Intercommissione provinciale elegge al proprio interno 4 membri. Vedi seguente comma 7 (Intercommissione regionale). 6. Il Collegio dei Probi Viri provinciale. Il Collegio dei Probi Viri provinciale è formato da tre membri eletti dal Consiglio Direttivo provinciale tra i soci effettivi dell’Associazione che non ricoprano cariche apicali all’interno delle stessa. 7. L’Intercommissione provinciale. L’Intercommissione provinciale è composta da tutti i Presidenti delle Commissioni provinciali ed elegge con voto palese al proprio interno, 4 membri effettivi del Consiglio Direttivo provinciale, entro i quattro mesi successivi ad ogni rinnovo del Consiglio Direttivo provinciale eletto dall’Assemblea Congressuale provinciale dei Soci o Iscritti. 8. Le Commissioni provinciali. Le Commissioni provinciali sono costituite con delibera del Consiglio Direttivo provinciale. Ogni socio interessato alla costituzione di una Commissione, dovrà chiedere l’incarico di formarla al Fiduciario provinciale competente. Ricevuto l’incarico, avrà cura di redigere l’elenco dei membri che faranno parte della costituenda Commissione e di sottoporlo a delibera del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo provinciale, deliberata la costituzione della Commissione, autorizza immediatamente la stessa a riunirsi per eleggere il proprio Presidente. Il Presidente di Commissione può avvalersi della collaborazione di soci simpatizzanti e di esterni. Art. 10 Struttura e compiti degli Organi statutari provinciali 1. L’Assemblea Congressuale provinciale dei Soci (struttura). L’Assemblea Congressuale provinciale dei Soci è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione di pertinenza territoriale, la cui domanda d’iscrizione risponde alle caratteristiche di anzianità descritte nel Titolo 2, art. 2 (diritti dei Soci e Iscritti), del presente Statuto. 2. L’Assemblea Congressuale provinciale dei Soci (compiti) L’Assemblea Congressuale provinciale dei Soci elegge: • su lista unica, in base al maggior numero di preferenze riportato, da un minimo di 4 a un massimo tale da non superare i 16 membri compresi i sopradescritti aventi diritto (Fiduciario provinciale, Cofiduciario provinciale) • il Fiduciario provinciale; • i delegati ai Congressi nazionali nella stessa misura, cioè nello stesso numero di quanti membri costituiscono il Consiglio Direttivo provinciale uscente, compresi i membri provenienti dall’Intercommissione provinciale.

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• i delegati ai Congressi regionali in misura, cioè in numero pari a una volta e mezzo i membri che costituiscono il Consiglio Direttivo provinciale uscente, compresi i membri provenienti dall’Intercommissione provinciale. 3. Il Fiduciario provinciale (compiti) Il Fiduciario provinciale: • ha la legale rappresentanza del Movimento, nella provincia nella quale è stato eletto; • presiede il Consiglio Fiduciario provinciale; • redige l’ordine del giorno del Consiglio Direttivo provinciale completo degli argomenti proposti dai Consiglieri provinciali; • convoca l’Assemblea Congressuale provinciale dei Soci o Iscritti; • dà incarico per la costituzione delle Commissioni provinciali; • propone il nominativo del Cofiduciario provinciale ai Consiglieri eletti dall’Assemblea Congressuale provinciale dei Soci o Iscritti; • propone il nominativo del Fiduciario Amministrativo provinciale ai Consiglieri eletti dall’Assemblea Congressuale provinciale dei Soci o Iscritti; • Ha facoltà, nelle province che superano i 150.000 abitanti, di nominare autonomamente dei Cofiduciari territoriali pertinenti alle zone Nord, Sud, Est e Ovest della stessa provincia; detti Cofiduciari zonali fanno capo ai rispettivi Fiduciario e Cofiduciario provinciali. • ha facoltà di dilazionare fino a un periodo massimo di un anno, la convocazione dell’Assemblea Congressuale provinciale dei Soci; • ha voto determinante in caso di parità di votazione nel Consiglio Direttivo provinciale. 4. Il Cofiduciario provinciale (compiti) Il Cofiduciario provinciale: • rappresenta l’Associazione laddove il Fiduciario provinciale ne fa richiesta; • assolve ai compiti del Fiduciario provinciale in caso di impedimento del Fiduciario provinciale stesso; • verifica che la richiesta di convocazione straordinaria dell’Assemblea Congressuale provinciale dei Soci o Iscritti, osservi il dettato del TITOLO 4 - Gli Organi Statutari, Art. 9 (eleggibilità e durata degli Organi statutari provinciali), comma 1, punto 2. 5. Il Fiduciario amministrativo provinciale (compiti) Il Fiduciario Amministrativo provinciale: • cura la tenuta delle scritture contabili e predispone la bozza di bilancio entro i due mesi prima della data fissata per l’approvazione. 6.- Il Consiglio Fiduciario provinciale (compiti): Il Consiglio fiduciario provinciale: • è il massimo Organo deliberativo provinciale dei FUNZIONALISTI; • convoca l’Assemblea Congressuale provinciale dei Soci o Iscritti secondo quanto stabilito nel TITOLO 4 - Gli Organi Statutari, Art. 9 (eleggibilità e durata degli Organi statutari provinciali), comma 1; • convoca l’Assemblea Congressuale provinciale dei Soci o Iscritti in via straordinaria, secondo quanto stabilito nel TITOLO 4 - Gli Organi Statutari, Art. 9 (eleggibilità e durata degli Organi statutari provinciali), comma 1, punto 2 ; • discute gli ordini del giorno relativi alle singole sedute e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; • elegge il Cofiduciario provinciale su proposta del Fiduciario provinciale; • nomina il Fiduciario amministrativo provinciale su proposta del Fiduciario provinciale; • delibera sulle proposte dell’Intercommissione provinciale;

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• approva il bilancio annuale entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio; • delibera in ordine alle proposte di allontanamento formulate dal Collegio dei Probi Viri provinciale. 7. Il Collegio dei Probi Viri provinciale (compiti) Il Collegio dei Probi Viri provinciale: • vigila sul rispetto delle norme di cui al Titolo 2, Art. 3 (doveri dei Soci); • accerta, su reclamo sottoscritto di almeno cinque soci effettivi, i fatti esposti, potendo assumere ogni più opportuno elemento valutativo. Qualora i fatti sottoposti all’esame vengano accertati, rimette la propria decisione al Consiglio Direttivo regionale dei FUNZIONALISTI per ogni più opportuna determinazione (Titolo 2, Art. 4, punto 2). 8. L’Intercommissione provinciale (compiti) L’Intercommissione provinciale: • analizza le proposte delle singole Commissioni provinciali e le raggruppa e ottimizza in base ai progetti che il Movimento persegue, per sottoporle al vaglio del Consiglio Direttivo provinciale; • elegge il proprio Presidente che entra automaticamente a far parte del Consiglio Direttivo provinciale dell’Associazione; • elegge, nel proprio seno, altri quattro membri del Consiglio Direttivo provinciale. 9. Le Commissioni provinciali (compiti) Le Commissioni provinciali: • eleggono nel proprio seno il Presidente di Commissione che entra automaticamente a far parte dell’Intercommissione provinciale; • formulano programmi e iniziative relative al settore di loro competenza; • trasmettono i loro elaborati all’Intercommissione provinciale. Art. 11 Gli organi statutari comunali 1.- Gli organi statutari comunali sono: • L’Assemblea congressuale comunale dei Soci o Iscritti • I Fiduciari comunali • I Cofiduciari comunali • I Fiduciari Amministrativi comunali • Il Consiglio Direttivo comunale • Le Commissioni comunali Art. 12 Eleggibilità e durata degli Organi statutari comunali 1. L’Assemblea Congressuale comunale dei Soci o Iscritti • L’Assemblea Congressuale comunale dei Soci o Iscritti è convocata ogni due anni, in via ordinaria, dal Consiglio Direttivo comunale o dal Fiduciario comunale uscente. Il Fiduciario comunale uscente ha facoltà di esercitare una dilazione di tale termine fino a un periodo massimo di un anno. Hanno diritto di voto tutti i soci effettivi del pertinente livello comunale, che risultano in regola con l’iscrizione e la cui domanda d’iscrizione risponde alle caratteristiche di anzianità descritte nel Titolo 1, art. 2 (diritti dei Soci), del presente Statuto. • Due terzi dei Soci effettivi (del comune pertinente) che godono dell’elettorato attivo in base alle caratteristiche di anzianità descritte nel Titolo 1, art. 2 (diritti dei Soci), comma 2, possono ottenere la convocazione straordinaria dell’Assemblea Congressuale comunale dei Soci, formulandone richiesta scritta al Consiglio Direttivo provinciale competente che, ascoltato il Cofiduciario comunale circa la validità del

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documento di richiesta, deve deliberare e convocare l’Assemblea Congressuale straordinaria nel termine massimo di sessanta giorni. 2. I Fiduciari comunali Ogni Fiduciario comunale è candidabile tra i soci effettivi del comune pertinente, deve avere almeno un anno di anzianità di iscrizione ai FUNZIONALISTI e deve essere eletto per acclamazione dall’Assemblea Congressuale comunale dei Soci o Iscritti. È rieleggibile e il suo mandato copre l’arco temporale che sta tra l’Assemblea che lo ha acclamato e la successiva. I poteri del Fiduciario comunale uscente passano al fiduciario comunale entrante, nel termine dei dieci giorni lavorativi successivi all’avvenuta acclamazione. 3. I Cofiduciari comunali Ogni Cofiduciario Vicario comunale è candidabile tra i soci effettivi del comune pertinente, deve avere almeno sei mesi di anzianità di iscrizione all’Associazione ed è eletto dal Consiglio Direttivo comunale pertinente a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. 4. Il Consiglio Direttivo comunale Il Consiglio Direttivo comunale è composto da un minimo di 4 a un massimo di 14 membri, eletti dall’Assemblea Congressuale comunale dei Soci o Iscritti su lista unica, in base al maggior numero di preferenze riportato, più il Fiduciario comunale. 5. Le Commissioni comunali Le Commissioni comunali sono costituite con delibera del Consiglio Direttivo comunale. Ogni socio interessato alla costituzione di una Commissione, dovrà chiedere l’incarico di formarla al Fiduciario comunale competente. Ricevuto l’incarico, avrà cura di redigere l’elenco dei membri che faranno parte della costituenda Commissione e di sottoporlo a delibera del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo comunale, deliberata la costituzione della Commissione, autorizza immediatamente la stessa a riunirsi per eleggere il proprio Presidente. Il Presidente di Commissione può avvalersi della collaborazione di soci simpatizzanti e di esterni. Art. 13 Struttura e compiti degli Organi statutari comunali 1. L’Assemblea Congressuale comunale dei Soci o Iscritti (struttura) L’Assemblea Congressuale comunale dei Soci o Iscritti è costituita da tutti gli aderenti di pertinenza territoriale comunale, la cui domanda d’iscrizione risponde alle caratteristiche di anzianità descritte nel Titolo 2, art. 2 (diritti dei Soci), del presente Statuto. 2. L’Assemblea Congressuale comunale dei Soci o Iscritti(compiti) L’Assemblea Congressuale provinciale dei Soci o Iscritti elegge: • da un minimo di 4 a un massimo di 10 membri del Consiglio Direttivo comunale; • il Fiduciario comunale dei FUNZIONALISTI; 3. Il Fiduciario comunale (compiti) • Il Fiduciario comunale: • ha la legale rappresentanza del Movimento, nel comune nel quale è stato eletto; • presiede il Consiglio Direttivo comunale; • redige l’ordine del giorno del Consiglio Direttivo comunale completo degli argomenti proposti dai Consiglieri comunali;

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• convoca l’Assemblea Congressuale comunale dei Soci o Iscritti; • dà incarico per la costituzione delle Commissioni comunali; • propone il nominativo del Cofiduciario comunale ai Consiglieri eletti dall’Assemblea Congressuale comunale dei Soci o Iscritti; • propone il nominativo del Fiduciario Amministrativo comunale ai Consiglieri eletti dall’Assemblea Congressuale comunale dei Soci o iscritti; • ha facoltà di dilazionare fino a un periodo massimo di sei mesi, la convocazione dell’Assemblea Congressuale comunale dei Soci; • ha voto determinante in caso di parità di votazione nel Consiglio Direttivo comunale. 4. Il Cofiduciario comunale (compiti) Il Cofiduciario Vicario comunale: • rappresenta i FUNZIONALISTI laddove il Fiduciario comunale ne fa richiesta; • assolve ai compiti del Fiduciario comunale in caso di impedimento del fiduciario comunale stesso; • verifica che la richiesta di convocazione straordinaria dell’Assemblea Congressuale comunale dei Soci o Iscritti, osservi il dettato del TITOLO 4 Gli Organi Statutari, Art. 12 (eleggibilità e durata degli Organi statutari comunali), comma 1, punto 2. 5. Il Fiduciario Amministrativo comunale (compiti) Il Fiduciario Amministrativo comunale: • cura la tenuta delle scritture contabili e predispone la bozza di bilancio entro i due mesi prima della data fissata per l’approvazione. 6. Il Consiglio Direttivo comunale (compiti) Il Consiglio Direttivo comunale: • è il massimo Organo deliberativo comunale dei FUNZIONALISTI; • convoca l’Assemblea Congressuale comunale dei Soci o Iscxritti, secondo quanto stabilito nel TITOLO 4 - Gli Organi Statutari, Art. 12 (eleggibilità e durata degli Organi statutari comunali), comma 1; • convoca l’Assemblea Congressuale comunale dei Soci o Iscritti in via straordinaria, secondo quanto stabilito nel TITOLO 4 - Gli Organi Statutari, Art. 12 (eleggibilità e durata degli Organi statutari comunali), comma 1, punto 2 ; • discute gli ordini del giorno relativi alle singole sedute e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; • elegge il Cofiduciario comunale su proposta del Fiduciario comunale del Movimento; • nomina il Fiduciario Amministrativo comunale su proposta del Fiduciario comunale del Movimento; • approva il bilancio annuale entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio; 7. Le Commissioni comunali (compiti) • Le Commissioni comunali: • eleggono nel proprio seno il Presidente di Commissione; • formulano programmi e iniziative relative al settore di loro competenza; • trasmettono i loro elaborati al Consiglio Direttivo comunale.

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