HYDRA MAGGIO 2024

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MAGGIO 2024 IN GAZZETTA EUROPEA LA DIRETTIVA (UE) 2024/1275 DIRETTIVA EUROPEA SULLE CASE GREEN TRILOGY, IL SISTEMA RADIANTE A PAVIMENTO IVA NELL’EDILIZIA COMUNICAZIONE INTERVENTI GAS FLUORURATI

L’EUROPA È SEMPRE PIÙ “GREEN”

IL 2050 NON È POI COSÌ LONTANO

Già nel precedente numero di Hydra avevamo avuto modo di parlare dell’Accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015, mediante il quale le parti (tra cui l’Unione Europea) si impegnavano a mantenere l’aumento medio della temperatura globale al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali. Per raggiungere questi obiettivi l’Unione, per mezzo del documento Green Deal europeo, si impegnava a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra, della sua intera economia, di almeno il 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990. Da qui il pacchetto legislativo Fit for 55%. Il Green Deal europeo però si era spinto oltre, mediante la comunicazione del 14 ottobre 2020 dal titolo “Un’ondata di ristrutturazioni per l’Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita”, entro il 2030 si era dato l’obiettivo di ristrutturare ben 35 milioni di unità immobiliari. Da studi effettuati è emerso come gli edifici siano responsabili del 40% del consumo finale di energia dell’Unione e del 36% delle emissioni di gas a effetto serra associate all’energia, mentre il 75% degli edifici dell’Unione è tutt’ora inefficiente sul piano energetico. Naturalmente la fonte energetica utilizzata maggiormente per il riscaldamento è ancora il gas naturale, 36%, seguita dal petrolio con l’11% e dal carbone con circa il 3%.

Agli edifici sono imputabili anche emissioni di gas a effetto serra prima, durante e dopo la loro vita utile. L’obiettivo 2050 di un parco immobiliare decarbonizzato va oltre le emissioni operative di gas a effetto serra sulle quali attualmente si concentra l’attenzione. L’edificio è vivo perché vissuto, il sistema edificio impianto ha una sua vita e, come tale, dovrà essere considerato in un’ottica di valutazione globale dei consumi energetici. Gli edifici sono talmente “vivi” che gli sono imputabili anche circa la metà delle emissioni del particolato (PM2,5) dell’Unione, che sono all’origine purtroppo di malattie e morti premature.

Con queste premesse e con la consapevolezza che attualmente il tasso ponderato annuo di ristrutturazione energetica è molto basso, intorno al’1%, vengono redatti gli ultimi aggiornamenti legislativi. Se non velocizziamo i tempi, al ritmo attuale la decarbonizzazione dell’edilizia richiederebbe secoli!

Promuovere e sostenere la ristrutturazione degli edifici, compreso il passaggio a sistemi di riscaldamento a zero emissioni, è pertanto un obiettivo fondamentale della nuova Direttiva (UE) 2024/1275 del parlamento europeo e del consiglio del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell’edilizia, ormai nota col nome di Direttiva “Case Green”.

Sommario

Maggio 2024

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Attualità

DIRETTIVA EUROPEA SULLE CASE GREEN

In Gazzetta Europea la direttiva (UE) 2024/1275

LIMITI DI ESPOSIZIONE AI DIISOCIANATI

Obiettivo, proteggere la salute dei lavoratori

LEGGE 15 DICEMBRE 2023, N. 191

“Affitti brevi”

In primo piano

7 IVA NELL’EDILIZIA

Come e quando si applica l’iva ridotta

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GRUPPO MARTINELLI: UNA NUOVA SEDE ALL’INSEGNA DELL’ECCELLENZA E DELL’INNOVAZIONE

Oltre 120 anni di storia e un futuro all’insegna della crescita

LENA: SISTEMI E PRODOTTI PER CASE GREEN

Sempre al passo con i tempi

IDROTIRRENA E SCARPELLINI CAMBIANO LOOK

Nuovi loghi e nuovo sito internet per i gruppi

Impiantistica 10

TRILOGY, IL SISTEMA RADIANTE A PAVIMENTO

La soluzione vincente per il comfort termico

Il prodotto

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ARISTON PRESENTA NUOS PLUS R290

Lo scaldabagno a pompa di calore ancora più sostenibile

Normativa 14

COMUNICAZIONE INTERVENTI GAS FLUORURATI

Come cambierà la banca dati FGAS col nuovo regolamento (UE) 573/2024?

HYDRA è disponibile anche on-line sul sito www.hydraclub.org
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Editoriale

DIRETTIVA EUROPEA SULLE CASE GREEN

IN GAZZETTA EUROPEA LA DIRETTIVA (UE) 2024/1275

Un importante opportunità per la lotta contro il cambiamento climatico

La Direttiva Europea “case green” ha come obiettivo principale quello di promuovere ed incentivare la sostenibilità ambientale negli edifici. Ma cosa si intende per Direttiva Europea e come viene recepita dai vari Stati membri?

Una direttiva è un atto legislativo emanato dall’Unione Europea che impone agli Stati membri di raggiungere determinati obiettivi, lasciandone però la trasposizione nel diritto nazionale. In questo caso, gli Stati membri hanno il compito di recepire la Direttiva entro un determinato termine, solitamente di due anni dalla sua adozione. Per la specifica Direttiva sotto descritta l’Italia dovrà mettere in vigore le disposizioni legislative entro il 29 maggio 2026, ma per gli aspetti più imminenti (come il divieto degli incentivi finanziari all’installazione delle caldaie alimentate a combustibili fossili) le disposizioni devono essere adottate entro il 1° gennaio 2025.

La direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra provenienti dagli edifici all’interno dell’Unione per conseguire un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea l’8 maggio 2024, ed entrerà in vigore il 28 maggio 2024. Nonostante non sia ancora legge è importante parlarne perché mostra gli indirizzi normativi che gli stati membri, tra cui l’Italia, dovranno adottare nel prossimo futuro, ogni stato dovrà stabilire un piano nazionale di ristrutturazione degli edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati al fine di ottenere un parco decarbonizzato, trasformando gli edifici esistenti in edifici a emissioni zero. L’obiettivo al 2050 si raggiungerà per steps, tra i più rilevanti preme ricordare:

• Stop all’incentivi fiscali per l’installazione di caldaie alimentate da combustibili fossili;

• Entro il 31 dicembre 2026 dovranno essere installati impianti solari su tutti gli edifici pubblici con una superficie coperta utile maggiore di 250 mq, sugli edifici esistenti gli obblighi scatteranno dal 2027 con limiti sempre più stringenti negli anni a seguire;

• Entro il 1° gennaio 2027 gli stati membri (tra cui l’Italia) si dovranno dotare di una tabella di marcia per introdurre valori limite del GWP totale cumulativo per gli edifici di nuova costruzione;

• A partire dal 2028 gli edifici pubblici di nuova costruzione dovranno essere ad emissioni zero;

• A fine 2029 dovranno essere installati impianti solari su tutti i nuovi edifici residenziali e tutti i nuovi parcheggi coperti adiacenti;

• Dal 2023 gli edifici di nuova costruzione dovranno essere ad emissioni zero;

• Sempre nel 2030 i consumi medi degli edifici dovranno diminuire del 16% rispetto al 2020, nel 2033 la riduzione rispetto al 2020 dovrà essere del 26%.

• Dal 2040 non si potranno più installare caldaia a gas.

Da tener presente che edifici ufficialmente protetti, in virtù dell’appartenenza a determinate aree o del loro particolare valore architettonico o storico, gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose e altre particolari tipologie di immobili saranno escluse dal calcolo, quindi l’impatto di riduzione dei consumi medi degli edifici del 16% e del 26% vanno letti sotto la seguente chiave di lettura: se escludiamo dal calcoli alcune tipologie di edificio, le rimanenti saranno impattate da percentuali maggiori.

Questa lista è solo un’indicazione generale dei settori coinvolti, ma sono molti i punti che potremo elencare, come la definizione di un nuovo sistema per il calcolo dell’APE ed una nuova relazione energetica di progetto che prevedrà nuove metodologie di calcolo, non più statiche, ma dinamiche che permetteranno di fare stime orarie dei fabbisogni. Sarà istituito un passaporto di ristrutturazione contenente una tabella di marcia di ristrutturazione all’interno della quale saranno stabiliti il numero massimo di fasi attuative e indicando i benefici attesi in termini di risparmio energetico, risparmio in bolletta e riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra.

Un’ulteriore settore che viene toccato è la spinta verso la mobilità sostenibile, partendo dall’obbligo della predisposizione di punti di ricarica veicoli e valorizzando la fornitura di posti disponibili. Tuttavia, il governo italiano ha espresso alcune critiche nei confronti della Direttiva case green, sottolineando la necessità di maggiori flessibilità e risorse finanziarie per poter attuare gli interventi richiesti. In particolare, è emersa la preoccupazione per il potenziale impatto economico delle misure proposte e la mancanza di un adeguato sostegno finanziario da parte dell’Unione Europea per aiutare gli Stati membri a raggiungere gli obiettivi prefissati. Nonostante le critiche, è innegabile che la Direttiva case green rappresenti un’importante opportunità per promuovere la sostenibilità ambientale nel settore edilizio e contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico. Gli edifici sono responsabili di una significativa parte delle emissioni di gas serra a livello globale, e pertanto è fondamentale adottare misure concrete per ridurne l’impatto sull’ambiente.

4 Attualità

LIMITI DI ESPOSIZIONE AI DIISOCIANATI

OBIETTIVO, PROTEGGERE LA SALUTE DEI LAVORATORI

I diisocianati rappresentano una classe di composti chimici utilizzati ampiamente nell’industria manifatturiera, in particolare nella produzione di poliuretani, che sono materiali essenziali per una vasta gamma di prodotti. Tuttavia, l’uso e la manipolazione dei diisocianati richiedono attenzione e cautela a causa dei potenziali rischi per la salute e l’ambiente. Da recenti studi effettuati in Unione Europea è emerso come circa 4,2 milioni di lavoratori siano esposti a questi composti. I diisocianati sono sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie che possono avere effetti nocivi sulla salute respiratoria, quali asma professionale, iperreattività bronchiale, nonché causare malattie cutanee professionali. Attualmente non è possibile individuare livelli al di sotto dei quali l’esposizione ai diisocianati non produrrebbe effetti nocivi per la salute. Si può invece stabilire un rapporto di esposizione/rischio che agevola la definizione di un limite di esposizione professionale.

Dopo essere stati regolamentati per mezzo del Regolamento (UE) 2020/1149, che ha corretto l’Allegato XVII del Regolamento REACH, nel quale si andavano a definire restrizioni sull’utilizzo di miscele contenenti diisocianati con concentrazione superiore allo 0,1% in peso, prevedendo nuovi obblighi formativi per gli utilizzatori industriali o professionali, adesso per mezzo della Direttiva (UE) 2024/869 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024, si vanno ad inserire dei veri e propri valori limite per l’esposizione a queste sostanze. E’ la prima volta per questi composti.

La Direttiva (UE) 2024/869 costituisce un ulteriore sviluppo normativo nell’ambito della regolamentazione dei diisocianati. Essa mira a rafforzare le misure di protezione dei lavoratori e ad aggiornare i limiti di legge per l’esposizione ai diisocianati, tenendo conto dei più recenti studi scientifici e delle migliori pratiche industriali. I principali punti della Direttiva (UE) 2024/869 includono:

1. Revisione dei Limiti di Esposizione: la direttiva prevede la revisione dei limiti di esposizione professionale (LEP) per i diisocianati, al fine di

garantire una maggiore protezione dei lavoratori;

2. Aggiornamento delle Norme di Sicurezza: la direttiva aggiorna le norme di sicurezza e le linee guida per la valutazione e la gestione dei rischi associati all’esposizione ai diisocianati nei luoghi di lavoro;

3. Formazione e Qualifiche Professionali: la direttiva sottolinea l’importanza della formazione adeguata dei lavoratori che manipolano i diisocianati, nonché delle qualifiche professionali necessarie per gestire in modo sicuro questi composti.

La nuova legge fissa infatti il limite di esposizione professionale per i diisocianati a 6 µg NCO/m³ (la concentrazione massima a cui un lavoratore può essere esposto durante una giornata lavorativa di otto ore) e a 12 µg NCO/m³ per l’esposizione a breve termine (ossia, un periodo di 15 minuti).

Definisce altresì un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2028, entro il quale questi limiti possono essere derogati a valori di 10 µg NCO/m3 (giornata lavorativa di otto ore) e a valori di 20µg NCO/m3, per esposizione di breve durata.

La direttiva è entrata in vigore lo scorso 8 aprile 2024 e gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 aprile 2026. L’Italia avrà quindi 2 anni di tempo per stabilire i nuovi valori limite e le ulteriori misure di protezione stabiliti nella direttiva, adeguando la sua legislazione nazionale.

Come Idrotiforma stiamo seguendo da tempo gli aggiornamenti e gli sviluppi di questi composti, abbiamo effettuato e stiamo effettuando corsi di Livello Intermedio, 3 ore in totale, per qualificare i professionisti.

La formazione generale e la formazione di livello intermedio prevista comprende istruzioni per il controllo dell’esposizione alle sostanze per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro.

LEGGE 15 DICEMBRE 2023, N. 191

“AFFITTI BREVI”

La Legge 15 dicembre 2023, n.191, rappresenta una conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

In questa sede esaminiamo un’aggiunta che è stata apportata alla legge n.145. Dopo l’articolo 13 e per mezzo della Legge n. 191 sono stati aggiunti ulteriori 3 articoli: art. 13-bis; art.13-ter e art.13-quater. Nello specifico l’art.13-ter, ha ad oggetto “Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turisticoricettive e del codice identificativo nazionale”.

In pratica, con la conversione in legge del D.L. 145/2023, è stata introdotta una nuova norma, che dispone in materia di locazioni turistiche e di Codice identificativo nazionale (CIN).

Brevemente, Il CIN è il codice con cui ciascun alloggio locato per finalità turistica e ciascuna struttura ricettiva turistica (albergo, campeggio, ostello, B&B, etc.) è identificata in ogni strumento di promozione e pubblicizzazione dell’offerta di ospitalità.

Attualmente la Regione Toscana non ha ancora adottato il Codice Identificativo Regionale (CIR), quindi agli utenti che le richiedono quale codice comunicare alle piattaforme online (OTA), come Booking e Airbnb, è stata data indicazione di comunicare il Codice ISTAT.

La Regione fa sapere che una volta che il Ministero del Turismo avrà reso effettivo il sistema, tutti i soggetti coinvolti dovranno presentare le istanze per l’assegnazione del CIN facendo riferimento al Ministero stesso. Detto questo, soffermiamoci invece su un comma specifico dell’art.13-ter, ovvero sul comma 7. Per mezzo del comma 7 si vanno a definire particolari requisiti, che devono avere le unità

immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche o per locazioni brevi (non superiore ai 30 giorni) e gestite nelle forme imprenditoriali di cui vige l’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Le unità immobiliari, devono essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Questo è quello che dice la legge, la volontà del legislatore sembra evidente, da un lato tutelare i villeggianti, o i locatari, che potranno alloggiare in unità immobiliari sicure ed usufruire di impianti a regola d’arte; dall’altro responsabilizzare gli imprenditori, od i locatori, sull’importanza di garantire un servizio adeguato ed in linea con le più recenti disposizioni di legge e gli standard normativi.

Attualmente quindi non sembrerebbe esserci l’obbligo di installazione di sistemi di controllo dotati di collegamenti attivi, ovvero di attuatori che intervengano su un eventuale elettrovalvola di intercettazione dell’alimentazione del gas o che intervengano su sistemi di ventilazione forzata del locale, garantendo una diluizione del monossido di carbonio. Anche la normativa di riferimento, la UNI 11522:2024 ne prevede il possibile collegamento ma non l’obbligo.

Attualità 5
6 MADE IN ITALY APP DEDICATA SMART HOME

IVA NELL’EDILIZIA

COME E QUANDO SI APPLICA L’IVA RIDOTTA

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile usufruire di un’aliquota IVA ridotta al 4% o 10%, a seconda del tipo di intervento. L’agevolazione si applica: 1. Cessione dei beni; 2. Prestazioni di servizi.

Non addentrandoci nello specifico e nelle innumerevoli variabili che governano le cessioni di beni, ci limitiamo a dire che per quanto riguarda le cessioni di beni, perché siano applicabili le condizioni agevolative, devono sostanzialmente sussistere tre condizioni:

L’oggetto della cessione deve riguardare beni “finiti” (si veda Circolare n. 14/330342 del 17 aprile 1981 del Ministero delle Finanze e la Risoluzione Ministero Finanze n. 39/E del 9 marzo 1996);

I beni finiti devono essere utilizzati per uno degli interventi edilizi “agevolati” per i quali è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta 4% (nuove costruzioni) o 10% (restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica);

L’acquirente deve rilasciare una dichiarazione di responsabilità circa l’utilizzo dei beni finiti stessi; è inoltre opportuno che venga allegata la fotocopia del titolo abilitativo necessario per effettuare l’intervento edilizio (DIA, SCIA, PdC …).

In questo articolo approfondiremo invece l’agevolazione relativa alle prestazioni di servizi. Come abbiamo visto sopra, anche le prestazioni di servizi relative alla realizzazione o al recupero di immobili possono essere assoggettate alle aliquote IVA ridotte (4% e 10%). Le casistiche in cui è possibile applicare l’aliquota IVA al 4% sono riportate nella Tabella A, parte II, n.39, del D.P.R 633/1972 (al quale rimandiamo per approfondimenti).

Si parla comunque di prestazioni di servizi per lavori di nuova costruzione, tipicamente relativi ad interventi su fabbricati “prima casa” o fabbricati rurali destinati a uso abitativo, anche ampliamento e completamento di fabbricati “prima casa” possono beneficiare dell’IVA al 4%, così come pure prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto per gli interventi di superamento delle barriere architettoniche. Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative (fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata), così come pure su interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica è prevista un’agevolazione IVA ridotta al 10%.

Più nello specifico la legge parla di prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi a oggetto interventi di recupero di cui alle lettere a, b, c, d, f dell’articolo 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001, che sono gli interventi cui sopra. Nel caso di prestazioni di servizi con contestuale fornitura di un bene significativo, al bene stesso, l’aliquota agevolata si applica soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. In pratica, l’aliquota del 10% al bene significativo si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello del bene stesso.

Fornitura e posa in opera di nuova caldaia:

a) costo totale dell’intervento: 5.000 euro; b) costo per la manodopera e beni non significativi impiegati (tubi, fili…): 2.000 euro; c) costo del bene significativo (caldaia): 3.000 euro

L’IVA al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo del bene significativo (a – c = 5.000 - 3.000 = 2.000).

Sul valore residuo dei beni (1.000 euro) l’IVA si applica nella misura ordinaria del 22%.

Capito questo, non ci resta che andare a definire quali sono i “beni significativi”. I beni significativi sono stati individuati dal DECRETO 29 dicembre 1999 e sono:

1. Ascensori e montacarichi; 2. Infissi esterni ed interni; 3. Caldaie; 4. Video citofoni; 5. Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; 6. Danitari e rubinetteria da bagni;

7. Impianti di sicurezza.

Quali sono invece gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai quali fare riferimento?

L’art. 3 comma 1 del “Testo Unico dell’Edilizia” (D.P.R. 380/2001) fornisce le definizioni dei vari interventi edilizi.

In particolare alla lettera a) Vengono definiti gli interventi di manutenzione ordinaria e alla lettera b) Gli interventi di manutenzione straordinaria. Andiamo a leggere:

a) Interventi edilizi che riguardano le operazioni di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Per fare qualche esempio, rientrano negli interventi di manutenzione ordinaria: la sostituzione dei sanitari; l’installazione di una nuova doccia; la riparazione di impianti; una sostituzione di uno scaldabagno; l’installazione di termostati e cronotermostati; l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici (si veda art. 9 del D.L. 17/2022) ecc.

b) Interventi edilizi che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.

Esempi di manutenzione straordinaria possono essere: rifacimento integrale impianto di riscaldamento; sostituzione impianto igienicosanitario; installazione di pompe di calore per la climatizzazione ambiente e/o produzione acqua calda sanitaria; interventi finalizzati al risparmio energetico ecc.

Concludiamo riportando una interessante nota dell’Agenzia delle Entrate, mediante la quale e per mezzo della circolare 15/E 2018, va a chiarire che i termini utilizzati per individuare i beni significativi devono essere intesi nel loro significato generico e non tecnico. Possiamo perciò considerare “beni significativi” anche quelli che hanno la medesima funzionalità di quelli espressamente menzionati nell’elenco citato, ma che per motivi vari sono chiamati diversamente (per fare un esempio, la stufa a pellet utilizzata per riscaldare l’acqua per alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua calda sanitaria, può essere assimilata alla caldaia, che è bene significativo).

Ricordiamo che l’imposta sul valore aggiunto è un’imposta indiretta su tutti i beni e servizi scambiati, è stata introdotta per la prima volta nel 1972, tramite il D.P.R. 633/1972.

L’aliquota IVA principale in Italia è pari al 22% del prezzo sulle transazioni effettuate da consumatori finali, rappresenta anche una delle principali forme di entrate tributarie nel bilancio statale. Nel 2023, il suo gettito è stato pari a 34.662 milioni di euro.

7 In primo piano

GRUPPO MARTINELLI: UNA NUOVA

SEDE ALL’INSEGNA DELL’ECCELLENZA

E DELL’INNOVAZIONE DEDICATA

ALL’INDUSTRIA

OLTRE 120 ANNI DI STORIA E UN FUTURO ALL’INSEGNA DELLA CRESCITA

Da oltre 120 anni, Gruppo Martinelli rappresenta un punto di riferimento nel settore termoidraulico e industriale.

La sua costante crescita, testimoniata da una solida tradizione di innovazione e competenza, ha portato all’inaugurazione di una nuova sede a Capannori, in Via Antonio Rossi 19. Un traguardo importante che simboleggia la continua evoluzione di un’azienda proiettata verso il futuro.

La nuova sede GMI di Capannori si configura come un vero e proprio hub di competenze al servizio del cliente.

Un luogo moderno e funzionale dove poter trovare un’ampia gamma di prodotti e servizi, frutto di un’esperienza decennale nel settore. All’interno della nuova sede, i clienti avranno accesso a un assortimento completo di oltre 35.000 prodotti, in grado di soddisfare ogni esigenza del settore industriale. Tubazioni, raccorderie, componentistiche, apparecchiature, valvole, pompe, staffaggi e sistemi per la distribuzione dell’aria compressa: una vasta gamma di soluzioni all’avanguardia per garantire la massima efficienza e sicurezza negli impianti.

LENA: SISTEMI E PRODOTTI PER CASE GREEN

SEMPRE AL PASSO CON I TEMPI

Il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva la direttiva che ha l’obbligo di ridurre progressivamente le emissioni di gas serra ed i consumi energetici degli edifici, per arrivare alla neutralità climatica entro il 2050.

Per le caldaie a combustibili fossili lo stop è stato fissato al 2040: i Paesi membri entro tale data dovranno dire addio a questi impianti che, già dal 2025, non potranno più essere incentivati.

Le caldaie a gas per il riscaldamento domestico, quindi, sono uno dei punti toccati dalla direttiva Ue: saranno ancora possibili sussidi per i sistemi di riscaldamento che usano una quantità “significativa” di energia rinnovabile come, ad esempio, quelli che combinano una caldaia con un impianto solare termico o una pompa di calore. Lena, per incoraggiare il passaggio a sistemi di riscaldamento e raffreddamento alimentati da energie rinnovabili, ha allestito una sala espositiva di prodotti tecnici con pompe di calore, pannelli fotovoltaici, collettori solari e prodotti green che riducono le emissioni inquinanti, i consumi energetici e l’importo delle bollette, aumentando la sicurezza. Tutta la forza vendita Lena, per coloro che si rivolgono all’azienda per un servizio di consulenza e supporto, è stata formata per rispondere in maniera esaustiva sui prodotti ed i sistemi che andranno a sostituire quelli attualmente in uso. Gli esperti consigliano di muoversi ora che non è obbligatorio farlo, per approfittare degli incentivi ancora in vigore.

Lena, dal 1953, è sempre vicina a clienti e installatori, che si rivolgono a lei con fiducia.
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IDROTIRRENA E SCARPELLINI CAMBIANO LOOK

Dopo la cessione delle proprie azioni da parte della famiglia Scarpellini ai soci del gruppo Idrotirrena si è avviata la fusione tra le due società dando origine ad una realtà che oggi vanta 14 punti vendita

dislocati su 6 province della Toscana

L’acquisizione della Vasco Scarpellini da parte di Idrotirrena è stata l’occasione per rinnovare il logo di entrambe le aziende. Era necessario dare un segnale visibile del cambiamento che avrebbe interessato la storica società acquisita. Si è reso necessario quindi l’intervento di un grafico professionista, che ha effettuato il restyling del vecchio logo con le quattro “S” con l’intento di mantenerne il family feeling, dando al contempo un’immagine più dinamica ed al passo coi tempi. Ne sono scaturite alcune proposte interessanti ed alla fine è stata scelta quella che più sintetizzava il vecchio logo rendendolo però riconoscibile sin dal primo sguardo. Ma il rinnovamento riguarda anche Idrotirrena Commerciale, che si appresta a riorganizzarsi per assumere una fisionomia adatta alla nuova dimensione e pertanto anche per la nostra società è stato commissionato il nuovo logo con lo stesso input di mantenerne la riconoscibilità, pur nel rinnovamento.

Ne è scaturito un logo di maggiore impatto, più deciso e sempre con un leggero riferimento al nostro settore, dove, abbandonando l’onda che abbraccia la “I”, questa diventa la canna fumaria dell’ipotetico bruciatore. Anche la società consortile Idrotirrena SCARL, di cui oggi fanno parte oltre a Idrotirrena Commerciale i nomi storici Cllat, Lena e Gruppo Martinelli, ha adottato il nuovo logo studiato per l’Idrotirrena Commerciale iniziando così un percorso di unificazione tra la parte consortile e la parte commerciale. Ognuna delle due società perseguirà i propri obiettivi, ma con una maggiore collaborazione e sinergia al fine di consolidare in maniera ancora più tangibile le scelte di successo effettuate nel passato per poterle consolidare nel presente e rafforzarle nel futuro.

Dalla fusione tra Idrotirrena Commerciale e Vasco Scarpellini oltre alla nascita di un nuova realtà vede la pubblicazione di un nuovo sito internet www.idrotirrena.com

Prende così il via un punto di riferimento on-line che permette di prendere contatto con i punti vendita, approfondire le caratteristiche dei migliori prodotti per l’idraulica, il riscaldamento, il raffreddamento, impianti solari e l’arredo bagno, strumento che permetta anche di prendere visione della vasta disponibilità di prodotti a magazzino e della grande scelta di prodotti tra i migliori marchi.

Sito internet che attraverso l’area personale, accessibile previa registrazione, permette all’installatore idraulico di controllare la propria situazione contabile, scaricare le proprie fatture ed realizzare preventivi che potrà stampare ed inviare ai propri clienti. Con la soddisfazione dei risultati di questi primi mesi di fusione siamo proiettati ad affrontare le nuove sfide che ci propone questa nuovo strada.

Il processo di rinnovamento passa anche attraverso le scelte di inserimento di nuovi prodotti innovativi, finalizzati a rendere il lavoro dei nostri clienti più performante e di maggior redditività. Per accompagnare questo processo di innovazione Idrotirrena, insieme ai fornitori partner, metterà a disposizione i propri spazi, per corsi e per conoscere i nuovi prodotti anche in ottica di aggiornare gli istallatori sulle evoluzioni delle varie possibilità di installazione.

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NUOVI LOGHI E NUOVO SITO INTERNET PER I GRUPPI

Impiantistica

TRILOGY, IL SISTEMA RADIANTE A

PAVIMENTO

LA SOLUZIONE VINCENTE PER IL COMFORT TERMICO

energetiche sistema ribassato e sistemi tradizionali

Molti di noi sono alla costante ricerca di soluzioni che ci consentano di ridurre l’energia utilizzata per riscaldare le nostre abitazioni, sia per risparmiare sui costi, sia per ridurre l’impatto ambientale legato all’utilizzo di combustibili fossili. In questo contesto, l’utilizzo di sistemi di riscaldamento a pompa di calore rappresenta una soluzione sempre più diffusa, sia per conseguire l’obiettivo europeo dell’abbandono delle fonti fossili, sia per investire su generatori ad altissimi rendimenti energetici. Uno dei modi più efficaci per sfruttare al meglio le potenzialità delle pompe di calore è l’abbinamento con sistemi di emissione a bassa temperatura come i pannelli radianti piuttosto dei classici sistemi a radiatore. Sebbene entrambe le soluzioni possano garantire un’ottima distribuzione del calore all’interno degli ambienti, è importante sottolineare che utilizzare un sistema di emissione a radiatori non sempre sarà efficace, ma soprattutto porterà ad elevati costi di esercizio dell’impianto dovuti ad un aumento di potenza che impiegherà la pompa di calore per arrivare a generare acqua a medio-alta temperatura.

Una riduzione di potenza richiesta si traduce in minor consumi di energia elettrica, che di fatto contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO2 nell’ambiente.

Insieme all’aumento di rendimento energetico della combinazione pompa di calore/sistema radiante non possiamo non ricordare i vantaggio che questi sistemi offrono in termini di distribuzione uniforme del calore all’interno degli ambienti, evitando la formazione di zone troppo calde o troppo fredde. Questo permette di garantire un comfort termico costante, senza sbalzi di temperatura che potrebbero risultare fastidiosi per gli occupanti della casa. Tuttavia, installare un sistema radiante a pavimento non è sempre semplice e può presentare alcune difficoltà operative.

Una delle principali problematiche è rappresentata dalla necessità di realizzare uno spessore notevole dell’impianto, che può comportare la demolizione e ricostruzione dei pavimenti esistenti.

Questo può risultare particolarmente complesso in caso

di ristrutturazioni o addirittura non realizzabile se si deve contenere le quote di finitura del pavimento per non diminuire l’altezza utile delle stanze al fine di mantenere o garantire l’abitabilità. Per ovviare a questo problema, si possono utilizzare sistemi radianti a bassi spessori, che permettono di ridurre l’altezza complessiva dell’impianto senza comprometterne in maniera significativa le prestazioni. Questi sistemi, realizzati con materiali innovativi e tecnologie all’avanguardia, consentono di garantire il comfort termico all’interno degli ambienti con spessori dell’ordine di 3,5 centimetri al quale va aggiunta la tipica finitura in gress.

Questa soluzione è proposta da tutti i nostri punti vendita attraverso il sistema TRILOGY distribuito da ZENITH.

VERSATILITÀ A BASSO SPESSORE

TRILOGY è il nuovo pannello termoformato sviluppato da Poliplast per sistemi di riscaldamento e raffreddamento a pavimento, specificatamente studiato per consentire la posa di tubi con diametro da 14, 16 e 17 mm. Grazie inoltre ad un’altezza limitata della bugna, pari a soli 18 mm, riduce gli ingombri totali rispetto ai sistemi tradizionali con bugna da 22 mm.

Per limitare il flusso di calore attraverso il pavimento verso i locali sottostanti la norma prevede l’introduzione di uno strato isolante che diventa parte integrante del sistema, pannello isolante che bugna assume un’importanza fondamentale giocando un ruolo fondamentale tra isolamento e spessore finito dell’impianto, proprio Ideale

isolantipoliplast.it

TRILOGY è il nuovo pannello termoformato per sistemi di riscaldamento e raffreddamento a pavimento che grazie ad un’altezza limitata della bugna, pari a soli 18 mm consente la posa di tubi con diametro fino a 17 mm, che permettono di rispettare largamente i limiti di perdita massima di pressione per circuito imposto dalle norma, mantenendo comunque ingombri ridotti. Non ci sono limitazioni dati dalla geometria delle bugne che consente passi di posa multipli di 5 cm e posa diagonale.

La geometria delle bugne consente passi di posa multipli di 5 cm e posa diagonale (in questo caso il passo diventa 7 cm).

La foglia termoformata in HIPS con spessore pari a 650 μm garantisce un’ottima pedonabilità e grazie al sormonto da 5 cm assicura il corretto assemblaggio dei pannelli, soprattutto nel caso di utilizzo di livelline fluide a basso spessore

Trilogy consente di mantenere uno spessore totale inalterato a parità di resistenza termica

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per riqualificazioni
Ø14mm Ø16mm Ø17mm sp.
18
50
50
base
mm
mm
mm
AUTOLIVELLANTE RIVESTIMENTO BATTISCOPA FASCIA PERIMETRALE ISOLANTE

SPESSORE RIDOTTO

per questo sono molte le soluzioni proposte a partire dal più sottile spessore di 5 mm fino a spessori di diversi centimetri.

Trilogy consente di mantenere uno spessore totale inalterato a parità di resistenza termica

BATTISCOPA

Caratteristiche fisiche:

nella versione certificata Plastica Seconda Vita (PSV mixprime riciclate post-consumo è conforme alle prescrizioni CAM Edilizia, sui Criteri Ambientali Minimi) e può essere pubblici e ogni qual volta sia richiesta la conformità ai Criteri

TRILOGY, si confermano come la scelta ideale per chi desidera intervenire in ristrutturazione degli edifici esistenti. Chiude il pacchetto il massetto, un prodotto autolivellate generalmente chiamato livellina; confezionato con materiale premiscelato e preconfezionato a cui va aggiunta solo acqua.

L’impasto ha una consistenza molto fluida che ne permette un agevole livellamento e produce una totale adesione ai tubi oltre a garantire un’elevata compattezza dello strato risultante. In ambito residenziale con pavimentazione in gress lo spessore minimo sopra la bugna deve essere di almeno 10 mm, mentre per ambienti dove si prevedono sovraccarichi maggiori o pavimentazioni meno rigide è necessario aumentare di ulteriori 5 mm lo spessore.

Poter chiudere il pacchetto con massetti a basso spessore garantisce una bassa inerzia termica che accelerando i tempi di reazione degli impianti permettendo sia un elevato confort interno che un’ottimizzazione delle accensioni e spegnimenti del generatore; garanzia di elevata efficienza energetica.

Preme sottolineare che il decreto requisiti minimi negli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, o a riqualificazioni energetiche, nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento prevede una deroga fino ad un massimo di 10 cm p er le altezze minime dei locali di abitazione, deroga che permette l’installazione di sistemi radianti tipo il TRILOGY di marca ZENITH di essere installati in tutti gli edifici residenziali senza nessun problema inerente lo spessore del solaio finito. In conclusione, l’utilizzo di sistemi radianti a pavimento abbinati a pompe di calore rappresenta una soluzione vincente per garantire un elevato comfort termico, ridurre i consumi energetici e contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale legato al riscaldamento degli edifici. Grazie ai loro elevati rendimenti e alla possibilità di ridurre lo spessore dell’impianto, i sistemi radianti a pavimento

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con soprattutto nel caso di utilizzo di livelline fluide a basso spessore
Ø16mm Ø17mm
50
50 mm
mm
SOLETTA O PIANO DI APPOGGIO
TUBO
AUTOLIVELLANTE RIVESTIMENTO
MBM Group SRL – P.I.01940680463 C.F. 01940680463 Via di Vorno, 4 – Capannori (LU) Tel. 0583/25028 Fax. 0583/1748011 info@zenithsolare.it Ci riserviamo il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso. CARATTERISTICA NORMA DI RIFERIMENTO EPS SPESSORI 5 10 20 30 Res. termica su spessore medio effettivo Rλ,ins [m²K/W] UNI EN 1264-3:2021 400 0,16 0,31 0,62 0,94 Conducibilità termica dichiarata λ[W/mK] ᴰ UNI EN 12667 400
FASCIA PERIMETRALE ISOLANTE
Altezza bugna 18 mm adatto a 3 diametri di tubo. Posa diagonale. Spessore della base isolante da 5 a 90 mm
SOLARI TERMICI C ATALO G O E N I T H Z
SISTEMI
chiama Ariston 800.220.055 ariston.com / QUALITÀ MASSIMA / CONNETTIVITÀ SMART / PERFORMANCE EFFICIENTI / FLESSIBILITÀ INSTALLATIVA Il futuro del comfort sostenibile è qui Scaldacqua a pompa di calore murale Nuos Plus R290 SCOPRI DI PIÙ

Il prodotto

Nuos Plus R290 di Ariston è il perfetto alleato per salvaguardare l’ambiente strizzando l’occhio al portafoglio.

Il nuovo scaldabagno a pompa di calore

Nuos Plus R290 di Ariston vanta elevate performance, sostenibilità e flessibilità di installazione.

Il prodotto utilizza una tecnologia a pompa di calore per convertire il calore dell’aria in energia, garantendo acqua calda a volontà in modo sostenibile e rendendola la soluzione ideale per sostituire i tradizionali scaldacqua elettrici ad accumulo, ma anche la scelta perfetta per l’installazione in nuove abitazioni o per migliorare l’efficienza del proprio impianto fotovoltaico e solare.

Nuos Plus R290 è caratterizzato dal gas refrigerante R290, totalmente naturale ed ecologico, che garantisce una moltitudine di vantaggi quali un impatto minimo sul riscaldamento globale, un’alta efficienza con costi di gestione più bassi, un campo di lavoro fino a -10°C di temperatura aria esterna ed infine un’elevata temperatura dell’acqua fino a 60°C in pompa di calore: una soluzione efficiente quindi che consente un risparmio fino all’80%.

Il modello monoblocco murale, in classe energetica A+, vanta i tempi di riscaldamento più bassi della categoria e presenta nuovi standard di efficienza grazie all’utilizzo del calore dell’aria come fonte di energia rinnovabile per ottenere maggiore comfort ed elevato risparmio energetico. Inoltre, la pompa garantisce un range di lavoro

con temperature dell’aria da -10 a 42°C, ed è predisposta per l’integrazione con un impianto solare termico.

L’ampia scelta di funzioni - tra cui quella fotovoltaica e antilegionella - garantiscono comfort e risparmio.

Peculiari sono senza dubbio la funzione i-Memory di auto programmazione, che memorizza le abitudini dell’utente, così da garantire acqua calda quando richiesta attivando il prodotto solo quando necessario e la protezione anticalcare con anodo attivo (Protech) e anodo in magnesio per doppia resistenza contro la corrosione, fiore all’orecchio di Ariston tra gli unici ad offrire la resistenza smaltata. Il tutto, assicurando un funzionamento sempre silenzioso.

Per di più, Nuos Plus R290 consente elevate prestazioni anche in termini di connettività e tecnologia.

Il prodotto, dotato di WiFi e compatibile con la App Ariston NET, presenta l’interfaccia touch con display LCD ad alta definizione per controllare e regolare le impostazioni dell’acqua calda in modo semplice e intuitivo, consentendo un’interazione più veloce e una gestione più semplice della temperatura dell’acqua.

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PRESENTA NUOS PLUS R290
ARISTON
www.ariston.com
LO SCALDABAGNO A POMPA DI CALORE ANCORA PIÙ SOSTENIBILE.

Normativa COMUNICAZIONE INTERVENTI GAS FLUORURATI

COME CAMBIERÀ LA BANCA DATI FGAS COL NUOVO REGOLAMENTO

(UE) 573/2024?

Prima di parlare di cosa succederà alla Banca Dati FGAS, ricapitoliamo brevemente cosa la Banca Dati FGAS è, ed il motivo della sua creazione.

La Banca Dati è nata con il D.P.R. n. 146 del 2018 con l’intento di definire le modalità attraverso cui le imprese dovevano comunicare gli interventi di: installazione, controllo delle perdite, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento svolti su apparecchiature contenenti FGAS tipo: apparecchiature fisse di refrigerazione; apparecchiature fisse di condizionamento d’aria; pompe di calore fisse; celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici.

Lo stesso D.P.R. prevedeva sempre, a decorrere dal 25 settembre 2019, l’obbligo di comunicazione degli interventi cui sopra, entro 30 giorni dalla data dell’intervento.

Un intento significativo quindi, anche perché vogliamo ricordare che, il Regolamento (UE) 517/2014 oltre a ridurre progressivamente nel tempo i consumi di HFC, si poneva l’obiettivo di contenere le emissioni di gas fluorurati a effetto serra.

Ma la Banca Dati era stata creata anche con l’intento di monitorare le vendite di gas fluorurati a effetto serra per svolgere le attività cui sopra e per registrare le vendite di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati ad effetto serra agli utilizzatori finali. L’obbligo di comunicare i dati delle vendite risale al 24 luglio 2019.

La prima miglioria auspicabile è quella di mettere al centro della Banca Dati l’FGAS, o comunque l’apparecchiatura contenente FGAS, e non l’impresa (o il frigorista) che comunica l’intervento. E’ importante evitare duplicazioni. Per esempio una possibile soluzione potrebbe essere l’obbligatorietà dell’inserimento della matricola dell’apparecchiatura già a partire dalla fase di vendita. Sarebbe utile implementare un sistema di ricerca dove inserendo la matricola si riesca a ricavare il relativo codice univoco delle apparecchiature registrate. Chi si trova a comunicare un intervento di installazione, dovrà semplicemente

richiamare il codice univoco dell’apparecchiatura, che la Banca Dati avrà già assegnato in fase di comunicazione di vendita. Capitolo a parte riguarda le apparecchiature monoblocco non ermeticamente sigillate, tipicamente le unità di tipo idronico.

Queste apparecchiature, in quanto contenitori di FGAS, sono soggette all’obbligo di comunicazione di vendita, ma non di installazione, in quanto non rientranti nella definizione di installazione ai sensi dei Regolamenti FGAS.

Sarebbe auspicabile inserire sulla Banca Dati una distinzione tra installazione dell’impianto e “avviamento dell’apparecchiatura”, così da registrare anche questa tipologia di apparecchiature, non ermeticamente sigillate, nella sezione della Banca Dati relativa alla comunicazione degli interventi.

Contestualmente alla comunicazione di “avviamento”, l’impresa potrà così comunicare anche la vendita. Potrebbe essere utile, per le apparecchiature che hanno un carico di FGAS superiore ai limiti di legge per cui scatta l’obbligo del controllo perdite, inserire durante la comunicazione dell’installazione un output automatico che dirà: “Apparecchiatura soggetta a controllo perdite ai sensi dell’art.5 del Regolamento (UE) 573/2024, controllo perdite da effettuare entro il [data installazione + 364 giorni]”, così da informare fin da subito l’operatore sull’obbligatorietà della verifica.

Ultima cosa che ci sentiamo di segnalare è più che altro una constatazione. I refrigeranti alternativi agli FGAS, tipicamente gli idrocarburi HC, attualmente non sono presi in considerazione dalla Banca Dati, questo perché non inseriti nel vecchio Regolamento (UE) 517/2014 (anche nel 573 non ci sono). Se è vero che hanno un GWP estremamente basso, è pur vero che il loro utilizzo è destinato ad aumentare nei prossimi anni, potrebbero quindi avere un peso non irrilevante in termini di tonnellate di CO2 equivalente. Auspichiamo quindi che vengano inseriti sul portale Banca Dati, rendendo così obbligatoria la loro comunicazione al pari dei loro fratelli più inquinanti HFC.

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ENERGIA VERDE, RISPARMIO INTELLIGENTE

ENERGIA GREEN, BENESSERE GARANTITO.

L’impiego delle pompe di calore e dei refrigeratori Aermec, soprattutto se abbinati ai ventilconvettori di nuova generazione, permette di ottenere comfort ed e cienza energetica per il benessere delle persone e l’uso sostenibile delle risorse energetiche. aermec.com

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