Gli ultimi giorni della Serenissima in Istria - 2a parte

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castigo corporale, nella lusinga, che per l’avvenire si dimostreranno sudditi fedeli, ed obbedienti alle Leggi, quanto per se’ son fatti conoscere sanguinarj, violenti e perturbatori della altrui proprietà, e quiete generale”. Viene quindi richiamata la responsabilità diretta dei Membri del Tribunale sull’incasso completo dell’importo dovuto per il risarcimento dei danni subiti dalle persone danneggiate. Infine vengono formulate alcune norme d’indirizzo sul comportamento del Tribunale stesso nei rapporti giudiziari inerenti a tutta la popolazione della Provincia dell’Istria e probabilmente estese pure agli altri territori ex veneti occupati. Più precisamente che per ordini superiori , per non disturbare le tranquillità della popolazione, non si intende più perseguire i colpevoli per reati commessi sotto il precedente veneto governo, che anche in presenza di colpevoli di reati gravi, prima di dar luogo alle relative sentenze, sia sentito il parere del Governo ed infine di mantenere assoluto segreto su questi indirizzi108. E quindi, in conseguenza di quanto sopra, qualora i due assassini del Podestà Pizzamano, cioè il Salmestrin ed il Bastianella, fossero arrestati ed assicurati alla giustizia non si proceda al alcuna esecuzione, in quanto la loro sentenza resta sospesa fino a che, dopo un circostanziato rapporto sul loro fermo, da inviarsi all’autorità di Governo, non siano pervenute ulteriori istruzioni, in ossequio agli indirizzi del “nostro Clementissimo Sovrano”. Lasciando quasi ad intendere una già decisa amnistia anche per questo orrendo delitto, lasciando molto a desiderare, da parte della giustizia austriaca in ossequio alla ragion di stato. Mettendo in evidenza uno scarso rispetto per la vita sottratta al Podestà, seviziato e barbaramente assassinato, per il dolore della sua famiglia e per quello delle altre vittime dell’aggressione della folla. Sacrificando con la clemenza verso i colpevoli, il doveroso atto di giustizia dovuto nei confronti degli aggrediti dalla folla. 108

“essendo poi precisa volontà Sovrana che le ricerche sopra delitti commessi, prima che la Provincia fosse soggetta alla Maestà Sua siano generalmente sospese, in vista di mantenere la quiete, e la contentezza in questa suddita popolazione; e che prima di procedere alla esecuzione di qualunque sentenza di pena grave, che in seguito potesse essere assoggettata alla revista, e riflessi, d’esso Tribunale, contro alcun Reo, prevenuto di enorme delitto, non possa non dispensarsi di avanzare il suo dettagliato rapporto con gli atti d’Inq. ne a questo Governo, per dipendere dalle ulteriori determinazioni, che gli saranno dappoi demandate, così cio gli comunica, per suo lume, ed innalterabile direzione di non obliterar mai, quanto col presente Decreto gli viene prescritto in questo proposito, ritenendo nelle risserve del secreto questa sovrana providenza singolare della M. S”. AST, AAI, B. 1, f. 736.

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