Ccrl comparto e dirigenza 2002 05

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Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Siciliana - A.RA.N. Sicilia Ipotesi di Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale Quadriennio giuridico 2002-2005 – Bienni economici 2002-2003 e 2004-2005

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www.codir.it Art. 52

Recesso dell'amministrazione 1 L’amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro per giusta causa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2119 del codice civile, qualora si verifichi una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. L’amministrazione può recedere, inoltre, per il mancato superamento del periodo di prova di cui all’art. 22 e nei casi previsti dagli artt. 32, 33 e 57. 2 Prima di formalizzare il recesso, l’amministrazione contesta per iscritto l’addebito convocando l’interessato, per una data non anteriore al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, per essere sentito a sua difesa. Il dirigente può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Ove lo ritenga necessario, l’amministrazione, in concomitanza con la contestazione, può disporre la sospensione dal lavoro del dirigente, per un periodo non superiore a 30 giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la conservazione dell’anzianità di servizio. 3 Avverso gli atti applicativi del precedente comma 1, il dirigente può attivare le procedure che verranno regolate ai sensi dell’art. 58 comma 4. 4 La responsabilità particolarmente grave, accertata secondo i sistemi di valutazione di cui all’art. 39 del presente contratto, costituisce giusta causa di recesso. L’annullamento delle predette procedure di accertamento della responsabilità fa venire meno il recesso. 5 Resta fermo quanto previsto dall’art. 10 della l.r. 10/2000. 6 Non può costituire causa di recesso l’esigenza organizzativa e gestionale nelle situazioni di esubero; in tali situazioni si applicano prioritariamente le vigenti procedure di mobilità. 7 Le parti convengono di porre in essere una azione congiunta di verifica circa l’applicazione e gli effetti delle disposizioni contenute nel presente articolo anche alla luce di eventuali modifiche legislative e giurisprudenziali che possano intervenire in materia.

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27/09/2006


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