Regime transitorio della riforma della magistratura onoraria

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Il regime transitorio della riforma della magistratura onoraria Prima analisi del D. Lgs. n. 116/2017. Una riforma giusta?

Il testo analizza le novità del regime transitorio della riforma della magistratura onoraria con particolare riferimento al regime retributivo, fiscale e previdenziale vigente dal 31 agosto 2017 fino al 31 agosto 2021 di Elisa Iorio – Avvocato e Magistrato onorario


Il regime transitorio della riforma della magistratura onoraria ••• Elisa Iorio, 31 agosto 2017

Il regime transitorio della riforma della magistratura onoraria Prima analisi del D. Lgs. n. 116/2017.

Una

riforma giusta?

Aspetti problematici •••

Il regime transitorio della riforma presenta numerosi problemi, in primis di applicazione pratica: dalle modalità di pagamento delle

1. Il regime transitorio delle indennità

indennità al versamento dei contributi previdenziali

Il D. Lgs. n. 116/2017 prevede l’applicazione delle

all’INPS.

disposizioni del titolo IX, che disciplina gli aspetti

Se la qualificazione

lavorativi, retributivi e previdenziali, solo per quanto

delle indennità come

non disciplinato dal regime transitorio. Per quattro anni (cioè fino al 15/08/2021), quindi, la misura delle indennità resta quella attualmente prevista per i GOP (a seconda dello svolgimento delle attività come ex GOT o come ex GdP) e i VPO nel caso di svolgimento di funzioni giurisdizionali in via esclusiva o prevalente rispetto all’attività svolta presso l’ufficio del processo o l’ufficio dei VPO. Non è prevista alcuna disposizione transitoria per le indennità che spettano nel caso di assegnazione esclusiva all’ufficio del processo o all’ufficio dei VPO senza funzioni giurisdizionali. Il complesso delle disposizioni consente però di ritenere che anche la giornata di presenza per i GOT (o per i GdP che chiedono di essere applicati) valga ai fini della liquidazione dell’indennità, Il regime transitorio delle indennità  1

reddito da lavoro autonomo consente di dedurre i costi dell’attività professionale, il pesante carico contributivo e l’applicazione della ritenuta di acconto dimezzano l’importo delle indennità liquidate periodicamente. Il testo valuta la dubbia legittimità costituzionale di alcune delle norme transitorie analizzate e individua le possibili forme di tutela


Il regime transitorio della riforma della magistratura onoraria ••• Elisa Iorio, 31 agosto 2017

come già previsto per i VPO, con la seconda indennità pagata se la durata della presenza supera le cinque ore. Un’importante innovazione consente l’applicazione dei GOP ex GOT all’ufficio del GdP sito nel circondario con pagamento delle medesime indennità spettanti per i GOP ex GdP.

2. Il nuovo regime fiscale delle indennità per i magistrati onorari “non avvocati” Tutte le indennità pagate ai GOP e ai VPO non iscritti ad albi professionali (anche quelle pagate con il sistema attuale “del primo quadriennio”) dal 15-08-2017 hanno natura di redditi da lavoro autonomo. L'art. 31 comma 4 del D. Lgs. n. 116/2017 prevede che continuino ad applicarsi le attuali disposizioni solo per la “liquidazione” delle indennità fino al 15-08-2021 ma che per il resto si applichi il titolo IX del medesimo decreto. Conseguentemente, le nuove norme si applicano alla natura giuridica delle indennità che passano per tutti i GOP e VPO in servizio da “reddito assimilato a quello da lavoro subordinato” a “reddito da lavoro autonomo”, anche per chi non svolge la professione forense, come previsto dall’art. 26 del decreto. È necessario, pertanto, aprire partita IVA, munirsi di documentazione contabile ed assolvere agli altri obblighi dei liberi professionisti non iscritti ad albi (emissione di fattura, split payment, comunicazioni dati IVA, liquidazioni periodiche, pagamento IRAP se ricorrono i presupposti ecc). Sul punto ogni questione è di competenza dell’Agenzia delle entrate e, in ultima istanza, del M.E.F. L’amministrazione giudiziaria, invece, dovrebbe adeguare al più presto i sistemi di pagamento, perché il sistema attuale GiudiciNet – utilizzato per pagare chi non è iscritto ad albi forensi o notarili – presuppone che le indennità abbiano natura di reddito assimilato a quello da lavoro dipendente.

Il nuovo regime fiscale delle indennità per i magistrati onorari “non avvocati”  2


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3. Il regime previdenziale della Gestione separata INPS per i non iscritti alla Cassa Forense Chi non è iscritto a cassa forense deve curare l’iscrizione all'INPS – Gestione separata, aprendo la relativa posizione previdenziale. Paradossalmente anche chi svolge attività di lavoro autonomo (diversa da quella forense) o di lavoro dipendente deve iscriversi alla gestione separata INPS, anche se già iscritto all’INPS gestione ordinaria (se dipendente privato) o all’INPS ex INPDAP (se dipendente pubblico), perché l’art. 25 comma 4 del decreto esonera solo gli iscritti agli albi forensi. A decorrere dall’anno 2018 dovranno essere versati i relativi contributi sulle indennità percepite dal 15/08/2017 al 31/12/2017. L’aliquota per i redditi percepiti nell’anno 2017 è del 33,23% ed è interamente a carico del magistrato onorario. Il decreto non esclude che possa essere esercitata la facoltà, prevista per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, di inserire il 4% a titolo di rivalsa nelle fatture da emettere verso l'amministrazione. Le somme dovute vanno calcolate con la dichiarazione dei redditi e versate contestualmente agli anticipi IRPEF il 15-06 ed il 30-11 di ogni anno, ma è possibile rateizzare in cinque mensilità complessive il dovuto. Sebbene la mancata iscrizione all’INPS – Gestione separata non sia di per sé punibile, è previsto il pagamento di somme elevate a titolo di sanzioni civili e interessi per il mancato versamento dei contributi alla Gestione separata. Tutte le procedure INPS sono informatiche e presuppongono l’iscrizione al portale.

4. La copertura INAIL per malattie ed infortuni sul lavoro Molto importante risulta la copertura INAIL per le malattie e gli infortuni sul lavoro, sulla quale vi sono stati diversi precedenti giudiziari negativi. Il premio verrà versato dall’amministrazione giudiziaria secondo il minimale INAIL che attualmente è pari a Il regime previdenziale della Gestione separata INPS per i non iscritti alla Cassa Forense  3


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€. 47,68 di retribuzione media lorda giornaliera, ossia circa la metà delle indennità previste per ex GOT e VPO. Di conseguenza l’importo di indennità e rendite eventualmente pagate dall’INAIL sarà quello minimo. Le prestazioni INAIL conseguono a denuncia del datore di lavoro e sono comunque soggette al principio di automaticità, per cui sono dovute anche in caso di mancato pagamento del premio e di mancata denuncia. Le prestazioni sono economiche, sanitarie e riabilitative e spettano se vi è nesso causale tra malattia o infortunio ed attività lavorativa del magistrato onorario.

5. Pochi vantaggi, molti svantaggi: le possibili tutele contro una riforma punitiva. Il vantaggio indubbio del nuovo regime fiscale è costituito dalla possibilità di potere dedurre dall’imponibile i costi inerenti l’attività professionale, come ad esempio le spese sostenute per i viaggi per raggiungere l’ufficio, per l’acquisto di codici o testi giuridici o della toga, del software o hardware, le spese per l’autovettura e per l’eventuale studio professionale di lavoro, se non è fornita una postazione idonea dall’amministrazione ecc. Lo svantaggio è costituito dalla ritenuta d’acconto del 20% che riduce l’indennità liquidata da €. 98 giornaliere ad €. 78 circa, se si prendono ad esempio le indennità ex GOT e VPO. L’iscrizione alla Gestione separata dell’INPS garantisce, in presenza dei relativi requisiti contributivi e anagrafici, il pagamento di indennità per i periodi di assenza per malattia o maternità e la pensione di invalidità vecchiaia e superstiti. Proprio poiché sono previsti particolari requisiti contributivi e anagrafici è necessario informarsi bene, perché altrimenti le domande saranno respinte. È possibile, inoltre, effettuare il riscatto dei periodi universitari, del servizio militare, o chiedere il ricongiungimento oneroso, la totalizzazione o il cumulo gratuito dei periodi pregressi di contribuzione.

Pochi vantaggi, molti svantaggi: le possibili tutele contro una riforma punitiva.  4


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Sotto il profilo previdenziale il danno economico è grave, perché il reddito viene decurtato di un terzo senza che a ciò corrisponda di fatto alcuna apprezzabile tutela previdenziale. Nella maggior parte dei casi, infatti, il magistrato onorario non avrà i requisiti contributivi o anagrafici per accedere alle prestazioni, con la conseguenza che a fronte del pagamento di elevatissimi contributi non sarà possibile fruire delle tutele di legge, prima tra tutte quella pensionistica per la quale la maggioranza dei magistrati onorari, in media cinquantenni privi di pregressa contribuzione, non potrà maturare il requisito contributivo e difficilmente arriverà a quello anagrafico (attualmente 66 anni e 7 mesi). Dal punto di vista assistenziale, invece, la copertura INAIL è sicuramente positiva ma gli importi delle prestazioni economiche saranno quelli minimi, che sono molto modesti. Il dato di fatto è che su un lordo annuale medio di indennità pari ad €. 20.000 i contributi versati dal magistrato onorario supereranno €. 6.600 mentre l’amministrazione verserà all’INAIL poco meno di €. 180. L’importo effettivo delle indennità liquidate, in questo modo, si riduce del 39%, salvi i maggiori oneri fiscali per le ulteriori aliquote nazionali e locali (che non vengono trattenute al momento del pagamento). In pratica €. 1000 di indennità mensile corrisponderanno a poco meno di €. 500 netti, senza che al momento presso gli uffici giudiziari ci sia alcuna riduzione del lavoro richiesto. Ampliando lo sguardo sul “futuro” dei magistrati onorari in servizio al momento della riforma si intravede un orizzonte fosco. A fronte di un aumento di competenza civile dell’ufficio del GdP, che tratterà il 70% del contenzioso dal 2021, e a fronte di un aumento di competenza dei VPO, che tratteranno l’80% dei procedimenti di primo grado penali in sede requirente, dal 15/08/2021 il lavoro dei magistrati onorari oggi in servizio sarà ridotto a soli tre giorni di impegno settimanale.

Pochi vantaggi, molti svantaggi: le possibili tutele contro una riforma punitiva.  5


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Ogni quadriennio (quattro per i “vecchi” e due per i “nuovi”) ci sarà un giudizio di conferma con i medesimi parametri delle valutazioni di professionalità dei magistrati ordinari. Per chi lo supera, nel secondo quadriennio le indennità lorde saranno ridotte e corrisposte in misura fissa, ogni trimestre, in quattro ratei per circa €. 24.000 annui complessivi, oltre a un’eventuale indennità variabile dal 15% al 50% corrisposta l’anno seguente al raggiungimento di imprecisati obiettivi di produttività che saranno fissati dal CSM. Il tutto solo a richiesta da formularsi perentoriamente entro il 15/02/2021. Per i nuovi magistrati onorari nominati dopo un tirocinio di sei mesi, completamente a spese degli interessati e senza alcuna indennità, è prevista l’assegnazione esclusiva all’ufficio del processo per un biennio (o un anno per i VPO), senza funzioni giurisdizionali, con indennità annua lorda di poco superiore ad €. 11.000. In seguito il decreto stabilisce un impegno non superiore a due giorni alla settimana con un’indennità lorda annua fissa di circa €. 16.000, oltre all’eventuale indennità variabile di produttività indicata prima. Ovviamente nel caso di svolgimento esclusivo o prevalente di funzioni amministrative (tali essendo quelle non giurisdizionali) presso l’ufficio del processo o l’ufficio dei VPO, le indennità saranno ridotte ad €. 11.000. Dal 15/08/2025 per tutti i magistrati onorari, sia quelli in servizio che quelli nominati dopo l’entrata in vigore della riforma in poi, l’impegno complessivo sarà ridotto a due giorni a settimana e anche le indennità saranno livellate a €. 16.000 lordi annui per chi sarà addetto a funzioni giurisdizionali in via esclusiva o prevalente e ad €. 11.000 per chi sarà addetto a funzioni amministrative in via esclusiva o prevalente, sempre ammesso che venga superata la conferma quadriennale. Dal 15/08/2029, infine, per i magistrati onorari in servizio al momento di entrata in vigore della riforma è prevista la privazione delle funzioni giurisdizionali salvo apposita delibera del CSM, perché verranno tutti destinati agli uffici del processo e all’ufficio dei VPO senza possibilità di andare in udienza e svolgere Pochi vantaggi, molti svantaggi: le possibili tutele contro una riforma punitiva.  6


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indagini. Le indennità, quindi, verranno ulteriormente decurtate a circa €. 12.500 lordi annui proprio nel momento in cui il magistrato onorario ha acquisito la massima esperienza e ha superato innumerevoli valutazioni di professionalità. Si tratta di un sistema penalizzante e umiliante, che mortifica le professionalità acquisite per decenni con sacrificio a servizio della giustizia e che

costituisce

una

sorta

di

“mobbing”

legislativo,

con

tanto di

demansionamento e licenziamento in tronco finale a prescindere dal raggiungimento dell’età pensionabile. Ai magistrati onorari di “lungo corso” vengono negate le tutele minime riconosciute anche a chi lavora stagionalmente nell’agricoltura o nei servizi domestici. La riforma presenta aspetti di dubbia legittimità costituzionale che vanno fatti valere in sede giudiziaria partendo: - dalla progressiva riduzione delle indennità (gli ex GdP passano in otto anni da €. 72.000 ad €. 16.000 o €. 11.000 in caso di funzioni amministrative); - dalla privazione delle funzioni giudiziarie dopo dodici anni, salvo imprecisate decisioni del CSM; - dall’assenza di una copertura previdenziale ed assistenziale per il pregresso servizio svolto; - dall’imposizione del pagamento di contributi previdenziali a carico esclusivo

dei

magistrati

onorari

attraverso

la

“fictio”

dell’equiparazione del servizio svolto a quello del libero professionista; - dalla previsione della cessazione dal servizio a prescindere dal raggiungimento dell’età pensionabile minima. Sebbene si tratti di un contenzioso articolato e complesso è evidente la contrarietà delle previsioni indicate sopra ai principi costituzionali applicabili alla generalità dei lavoratori.

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Le decisioni dei giudici nazionali ed internazionali renderanno conforme a costituzione e giustizia un disegno legislativo e politico che, ancora una volta, mortifica non la magistratura onoraria ma la Giustizia stessa. Alla fine comunque, come per il proverbiale mugnaio di Potsdam, anche per i magistrati onorari “ci sarà pure un giudice a Berlino!”. Nel loro caso si spera sia a Roma, altrimenti sarà in Lussemburgo o a Strasburgo.

Pochi vantaggi, molti svantaggi: le possibili tutele contro una riforma punitiva.  8


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