Dal conflitto all'accordo

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Giovanni Beatrice – Milena Bocchiola ‐ Marco Botrugno Demetrio Calveri ‐ Francesco Foti ‐ Valeria Panella Nicola Patti – Aldo Luigi Siniscalchi

Dal conflitto all'accordo: le abilità del mediatore



Š Gedit Edizioni Prima edizione: Giugno 2011

Stampa: Stampato in proprio

ISBN: 978-88-6027-103-7

Gedit Edizioni via Irnerio 12/5 40126 Bologna telefono 051 4218740 fax 051 4210565 www.gedit.com

Camera di Mediazione Nazionale www.cameradimediazionenazionale.it Il Risarcimento www.ilrisarcimento.com



Sommario Capitolo 1 - Cos’e’ un conflitto? ........................................5 TIPOLOGIE DI CONFLITTO ..................................................8 Modi per risolvere un conflitto .....................................10 Risolvere con la mediazione .........................................14 La realtà non esiste .......................................................16 Migliorare il processo comunicativo .............................19 Il mediatore ...................................................................25 Mantenere il controllo delle emozioni .........................29 Capitolo 2 - L’incontro di mediazione ...............................31 Il procedimento di mediazione .................................33 La fase iniziale dell’incontro ......................................34 La fase intermedia.....................................................37 La chiusura ................................................................42 Capitolo 3 – Il D.lgs 28/2010 Schemi di riferimento..........51 Capo I ............................................................................53 Capo II ...........................................................................59 Capo III ..........................................................................103 CAPO IV .........................................................................116 CAPO V ..........................................................................119 Capitolo 4 – Il DM 180/2010 Schemi e commenti .............122 D.M. 180 del 18/10/2010 ............................................127


Capo I - Disposizioni generali.....................................130 Capo II - Registro degli organismi ..............................135 Capo IV - IndennitĂ ................................................... 166 Capo V - Enti di formazione e formatori....................167 Capo VI - Disciplina transitoria ed entrata in vigore..182


Capitolo 1 - Cos’e’ un conflitto? Tipologie di conflitto - Modi per risolvere un conflitto - Risolvere con la mediazione - La realtà non esiste - Migliorare il processo comunicativo - Il mediatore - Mantenere il controllo delle emozioni La parola “conflitto” in italiano deriva dal termine latino conflictus dal verbo confligere ed è composto da cum (con) e da fligere (urtare, sbattere contro). Il prefisso cum indicava che l’urto si riferiva a due parti e che non era unilaterale: era cioè un contrasto. Dall’etimologia della parola al significato odierno, il passo è molto breve. Quando parliamo di "conflitto" nella nostra cultura pensiamo allo scontro, all’aggressività e, di conseguenza, anche alla violenza. La nostra società è abituata a immaginare una situazione conflittuale come qualcosa di profondamente distruttivo. Il presupposto è che il conflitto abbia come unica via di sbocco (o di evoluzione) la violenza. Per questo motivo si è portati ad avere i seguenti approcci reattivi verso le situazioni conflittuali: si fa il possibile per evitarle; si fa il possibile per uscirne vincitori.

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Tra conflitto e violenza però c’è una nettissima differenza: mentre la violenza è un atto fondato sull’intenzionalità a danneggiare l’altro, il contrasto è un momento della relazione (tra due o più persone) che presenta un problema e uno stato di disagio. Sarebbe utile stimolare nuove interpretazioni del conflitto come un fatto naturale, partendo dal presupposto che nel conflitto esiste sempre un’opportunità di sviluppo e crescita, pertanto esso non deve essere messo a tacere o fare paura quanto piuttosto controllato e gestito in quanto segnale per ridefinire la situazione. Il conflitto non nasce sempre da più parti: esistono conflitti intrapersonali in cui un soggetto non sa scegliere che soluzione portare avanti in riferimento ad un suo problema. Un esempio di questo tipo di conflitto interiore può essere dato dalla storia dell’ Asino di Buridano (il paradosso dell’asino). Un asino affamato e assetato è accovacciato esattamente tra due mucchi di fieno con, vicino a ognuno, un secchio d'acqua, ma non c'è niente che lo determini ad andare da una parte piuttosto che dall'altra. Perciò, resta fermo e muore1.

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G. W. Leibniz. Monadologia e Saggi di Teodicea, Carabba, Lanciano, 1930

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Quello che interessa al contesto della mediazione è piuttosto il conflitto che nasce quando due o più parti hanno convinzioni divergenti su uno stesso problema/obiettivo. Poiché siamo tutti diversi dagli altri e abbiamo ognuno le nostre convinzioni, si può affermare che siamo sempre in conflitto e ciò è una situazione fisiologica, quindi di per sé il conflitto non è assolutamente malato. Un conflitto non risolto però può essere molto pericoloso: la situazione diventa patologica quando non vi è una cornice adeguata all’interno della quale si manifesta il conflitto. Per cornice si intende il rapporto di relazione/comunicazione che intercorre tra le parti. Aristotele nell’ Etica a Nicomaco, libro IV commentava che è assolutamente naturale che esistano conflitti nelle relazioni: Orbene, colui che si adira per ciò che si deve e con chi si deve, ed inoltre come e quando e per quanto tempo si deve, viene lodato: costui, dunque, sarà un uomo bonario, se è vero che la bonarietà viene lodata. Il bonario, infatti, vuole essere imperturbabile, cioè non lasciarsi trascinare dalla

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passione, bensì adirarsi nel modo, per i motivi e per il tempo che la ragione prescrive2.

Queste considerazioni hanno lo scopo di aiutare a vedere il conflitto con occhi nuovi e cioè: una situazione difficile dalla quale - tramite un cambiamento di equilibri, dinamiche e prospettive – si possa apprendere e imparare qualcosa di nuovo e utile per la nostra vita. Questa visione costruttiva del conflitto può portare a trasformarne la percezione dalla vecchia visione “io vinco - tu perdi” alla nuova visione “si vince insieme”. TIPOLOGIE DI CONFLITTO CONFLITTO INTERNO O INTRAPERSONALE: è avvertito solo da un individuo e su se stesso; CONFLITTO ESTERNO O INTERPERSONALE: è avvertito da entrambe le parti; CONFLITTO DIRETTO: è interpersonale ed è rivolto da una delle due parti all’altra; CONFLITTO INDIRETTO: è interpersonale ma non è rivolto ad una delle parti

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Aristotele. Etica Nicomachea. Bompiani, Milano, 2000.

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personalmente (quanto piuttosto per quello che la parte rappresenta); CONFLITTO ORGANIZZATIVO O SOCIALIZZATO: si riferisce all’interno di un gruppo a cui le parti appartengono. Un saggio interessante sull’analisi transculturale dei conflitti mette in evidenza degli aspetti che possono essere utili per comprendere i differenti approcci. Rispetto all’analisi fatta dall’autore del saggio, Francisco Raga Gimeno, si vogliono di seguito considerare gli approcci delle singole parti che, anche se appartengono alla stessa cultura, possono essere differenti. Egli riassume in uno schema molto chiaro e di semplice lettura le caratteristiche delle diverse posizioni rispetto al conflitto3:

Tipo di società Confronto diretto Obiettivo dell'approccio al conflitto Interessi difesi Mediazione

ATTEGGIAMENTO DI ELUSIONE

ATTEGGIAMENTO COLLABORATIVO

ATTEGGIAMENTO DI PRESA DI POSIZIONE

Collettivista

Individualista

Individualista

Evitare

Regolato

Non evitare

Ristabilire l'armonia sociale

Risolvere il problema concreto/Ristabilire l'armonia sociale

Risolvere il problema concreto

Comunitari

Reciproci

Propri

Abituale

Eventuale

Inesistente

Tabella 1 – Posizioni in caso di conflitto. Caratteristiche generali

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F. Raga Gimeno “ Analisi transculturale della mediazione nei conflitti: implicazioni per la mediazione interculturale” in D.De Luise, M.Modelli. Tracce di Mediazione. Polimetrica, Monza, 2010.

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Un ultimo e importante aspetto riferito al conflitto è che bisogna tenere conto dell’ambiente (contesto) entro cui il conflitto si genera. Quindi non si deve pensare che il conflitto nasca e si evolva solo nelle singole teste delle parti ma contestualizzarlo in un setting che è in grado di accrescerlo, farlo sviluppare o, a volte, attenuarlo. Modi per risolvere un conflitto Esaminati gli aspetti generali del conflitto e sottolineato che il conflitto non deve spaventare quanto piuttosto essere considerato come una opportunità e possibilità per le parti, è evidente che lo stesso deve essere gestito, risolto, appianato e non evitato. Il mediatore che si pone l’obiettivo di aiutare le parti a gestire, risolvere e appianare il conflitto, deve saper essere in grado di riconoscerlo, di interagire con le parti e di avere una corretta percezione dei ruoli. E’ quindi innanzitutto un buon conoscitore delle dinamiche che avvengono e delle motivazioni per le quali esiste un conflitto, per le quali si cerca di presentare alcuni scenari: quando esistono parti che hanno convinzioni, pareri, interpretazioni e metri di valutazione diversi;

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quando si incontrano reciproche profezie che si auto avverano (“sapevo che sarebbe finita così..”); quando si è incapaci di gestire le proprie emozioni negative (rabbia, frustrazione, ecc.); quando esistono parti che hanno prese di posizioni inamovibili. Quando il mediatore cerca di risolvere un conflitto deve porsi i seguenti obiettivi, come suggerito da Bramanti4: 1. identificare gli attori implicati nel conflitto; 2. esplicitare il tipo di appartenenza: cioè quale è il bene comune, la mission che li lega pur nel conflitto/cosa li fa litigare e non fuggire, evitando il conflitto; 3. identificare i punti di forza e di debolezza delle reti, cioè le loro potenzialità trasformative; 4. identificare la natura dei conflitti potenziali e in atto; 5. comprendere il livello del conflitto e le sue eventuali trasformazioni.

4

Bramanti, Sociologia della mediazione. Franco Angeli, Milano, 2008

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Il conflitto può essere analizzato secondo tre diverse prospettive5: Teoria del potere (ABEL 1982): questa teoria prevede la risoluzione del conflitto basandosi sul potere o sulla forza. Partendo da questo presupposto, il conflitto viene visto come un modo per consolidare il proprio potere e dominare la controparte (o, viceversa, per opporsi alla sopraffazione). Le parti si affrontano sulla base di un rapporto di forza sia economica sia fisica. Per risolvere questa tipologia di conflitto ci si rivolge ad attivisti e difensori dei diritti; Teoria dei diritti (Fiss 1984): secondo questa teoria le parti vivono il conflitto come una minaccia per i propri diritti. Esse si confrontano in base a ruoli formali, con lo scopo di conseguire una vittoria ufficialmente riconosciuta. E’ la teoria prevalente nelle società organizzate intorno a ordinamenti giuridici. Per risolvere questa tipologia di conflitto ci si rivolge ad avvocati e consulenti legali e spesso è richiesto l’intervento di un terzo in chiave decisionale;

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Bush – Folger, La Promessa della Mediazione. Vallecchi, 2009

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Teoria dei bisogni (Mankel-Meadow 1984): le parti vedono il conflitto come un ostacolo alla soddisfazione dei propri bisogni, dei propri desideri. Interessi che molto spesso rimangono nascosti dietro gli obiettivi concreti che gli individui affermano di perseguire. Per risolvere questa tipologia di conflitto ci si rivolge a consulenti. Risolvere un conflitto implica quasi sempre doversi muovere attraverso tutti e tre questi modi. Le parti possono accertare chi è il più forte, determinare chi ha giuridicamente ragione, cercare di riconciliare i loro interessi. Si può affermare che il comportamento delle persone rifletta tutte e tre le teorie. Tuttavia dalla prospettiva di chi interviene a favore del cliente, la risposta viene data a partire da una teoria sola. Secondo gli attivisti chi si rivolge a loro intende affermare il proprio potere, secondo gli avvocati, i clienti vogliono aiuto per rivendicare i propri diritti e secondo i consulenti le parti chiederanno aiuto a trovare una soluzione e a soddisfare i propri bisogni. Ciò che è comune nelle tre diverse interpretazioni è l’atteggiamento delle parti durante il conflitto. Non importa chi sia il mediatore (se attivista, avvocato o consulente), ciò che egli deve attentamente osservare

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sono le parti, le modalità e gli approcci utilizzati. Si possono classificare alcune tipologie di persone che entrano in contatto con il mediatore: gli attaccanti, i remissivi, gli sfuggenti e coloro che rimangono trincerati nei propri punti di vista. L’elemento fondamentale per aiutare i soggetti a risolvere il conflitto è comprendere i bisogni che stanno alla base delle posizioni che essi prendono, pertanto il mediatore deve esaminare le posizioni iniziali e comprendere gli obiettivi. Risolvere con la mediazione Con la conciliazione due parti in conflitto tra loro sono aiutate da una terza persona, neutrale e indipendente, il mediatore, a trovare un’intesa. La conciliazione non porta ad un giudizio né ad una sentenza. In altre parole il mediatore non stabilisce chi ha torto e chi ha ragione, ma aiuta le parti a dialogare, avvicina le posizioni e favorisce il raggiungimento dell’accordo. Secondo il D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, la mediazione è l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

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il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo; la conciliazione è la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione; Utilizzando una definizione meno giuridica, potremmo dire che la mediazione ha l’obiettivo di cambiare la realtà conflittuale tra due o più parti, aiutandole, per mezzo di un terzo neutrale (mediatore), a conoscere come una situazione di conflitto persiste e si alimenta. La conciliazione è una procedura: •

Alternativa, ordinario

volontaria poiché interamente fondata sulla libera volontà delle parti di trovare un accordo

riservata Perché nulla di quanto affermato dalle parti e dal conciliatore può essere oggetto di prova nell’eventuale giudizio successivo

rispetto

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al

procedimento


La realtà non esiste La realtà non esiste, le nostre idee tradizionali sulla realtà sono illusioni che andiamo accumulando per la maggior parte della nostra vita, anche a rischio di costringere i fatti ad adattarsi alla nostra definizione di realtà e non viceversa. L’illusione più pericolosa è che esista soltanto un’unica realtà. Le persone incontrano grandi difficoltà a modificare una propria convinzione, specie se l’hanno costruita in maniera diretta attraverso l’esperienza. Non esiste un’unica realtà ontologicamente vera , ma tante realtà soggettive che variano a seconda del punto di vista adottato. La realtà viene considerata il prodotto della prospettiva, degli strumenti conoscitivi e del linguaggio mediante i quali la percepiamo e la comunichiamo6. Ogni realtà cambia dunque a seconda del punto di vista di chi la osserva, e ciò conduce a reazioni diverse sulla base delle differenti attribuzioni che si possono fare della medesima realtà.7 6

Nardone, La terapia dell’azienda malata, Ponte alle Grazie, 2007 7 Nardone, Solcare il mare all’insaputa del cielo, Ponte alle Grazie, 2008

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Spesso, però, ce ne dimentichiamo e cerchiamo di rendere assoluta la nostra realtà. Se i fatti non concordano con la teoria, tanto peggio per i fatti (Hegel) “La mappa non è il territorio che essa rappresenta”: il principio è di Alfred Korzybski (1879-1950). Afferma che la mappa, o modello, del mondo, differisce dal mondo stesso; in altre parole, che la rappresentazione della realtà non è la realtà: la realtà è oggettiva, mentre ogni sua rappresentazione è del tutto soggettiva. Creare una mappa del mondo non è una scelta: è una necessità umana. Per quanto parziale, opinabile, privata, la mappa è lo strumento per orientarsi. Nasce dalle percezioni: la realtà (R) si confronta con il singolo uomo, con i suoi vincoli neurologici, sociali, individuali; così filtrata, si trasforma in una rappresentazione (RR) personale, una mappa ridotta e fruibile, che guida l’individuo a selezionare e dare un senso alle esperienze future: La funzione del cervello e del sistema nervoso è di proteggerci contro il pericolo di essere sopraffatti e confusi […], lasciando solo quella piccolissima e particolare selezione che ha probabilità di essere utile in pratica […]. Per formulare ed esprimere il contenuto di questa ridotta consapevolezza, l’uomo

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ha inventato ed elaborato all’infinito quei sistemi di simboli e di implicite filosofie che chiamiamo lingue. Il linguaggio, a sua volta, è un modello: traspone in parole la nostra mappa del mondo. È dunque la rappresentazione (RRR) della rappresentazione (RR) della realtà (R): R → RR → RRR realtà → mappa della realtà → linguaggio La mappa non è il territorio; che equivale a dire che un conto è la realtà, un conto è la rappresentazione che ciascuno costruisce della sua realtà. Le persone non agiscono basandosi su come stanno effettivamente le cose. È più preciso dire che agiscono in base alla loro mappa personale di come stanno le cose.        

valori ricordi esperienza convinzioni “status” aspettative interessi pregiudizi

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Influenzano la nostra realtà, o meglio il modo in cui la percepiamo Migliorare il processo comunicativo Avere le competenze tecniche specifiche è un requisito indispensabile per ricoprire la funzione del mediatore ma lo è altrettanto possedere buone capacità comunicative e relazionali per lo svolgimento ottimale della propria attività e soprattutto per creare un clima motivante, un’atmosfera di collaborazione e di scambio. Nella mediazione, si impegna gran parte del tempo a comunicare con le parti per cercare di trovare una soluzione al conflitto, per cui si può asserire che la mediazione è un processo di natura profondamente comunicativa e relazionale. La parola comunicazione deriva dal verbo latino communicare ("condividere", "rendere comune") e quando ci riferiamo all’azione del comunicare spesso siamo portati a pensare ai grandi comunicatori del passato ,ad esempio Gandhi. In realtà, proprio l’esempio del Mahatma - letteralmente “Grande anima” - può aiutare a comprendere che comunicare non è informare, illustrare, ma passarsi dei messaggi reciprocamente. (Gandhi fu un grande comunicatore, che riuscì a coinvolgere e a trascinare enormi masse di persone, eppure i suoi biografi lo descrivono come uno che parlava poco e in modo poco chiaro)

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Viene in aiuto la Scuola di Palo Alto (California) i cui studiosi, si cita Paul Watzlawick, il più importante, definirono alcuni assiomi fondamentali della comunicazione per identificarne le proprietà basilari. Secondo il primo assioma Non si può non comunicare, nel senso che ogni comportamento umano è comunicativo: parole, sguardi, gesti, movimenti del corpo, silenzio, influiscono tutti sul comportamento dell’altro per cui hanno un valore di messaggio e si possono definire comunicazione! L’attività o l’inattività influenzano gli altri e gli altri, a loro modo, non possono non rispondere a queste comunicazioni e in tal modo comunicano anche loro. Si pensi a due o più persone in un ascensore: è probabile che le persone tendano ad ignorarsi completamente e apparentemente potremmo dire che non comunichino; in realtà la comunicazione avviene anche nei silenzio (si comunica imbarazzo, fastidio per essere troppo vicini, timidezza, ecc..). A volte può capitare che la comunicazione non produca il risultato atteso e spesso l’emittente si mette nella condizione di giudicare il destinatario come “la parte che non ha compreso il significato del messaggio”. Questa deduzione è errata poiché il

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significato della comunicazione sta nella risposta che si riceve dall’interlocutore. Non ha quindi alcuna importanza ciò che si pensa di aver comunicato perché esiste un solo significato nella nostra comunicazione, ed è quello che il nostro interlocutore ha ricevuto (feedback). In questi casi è utile modificare il proprio messaggio affinché si ottenga il feedback corretto: noi siamo i responsabili di ciò che l’altro percepisce. Collegato a questo concetto c’è la tecnica dell’ascolto attivo, ossia mettersi nei panni degli altri, capire le cose dal loro punto di vista, parafrasare ciò che si è capito. Questa caratteristica è molto difficile da trovare nelle persone perché è la capacità di riconoscere ed ascoltare il modo di sentire dell’altro adottando il suo punto di vista sia in termini razionali che emotivi. Il mediatore deve possedere questa caratteristica e lavorare molto per sensibilizzare al massimo il proprio sistema di ascolto. L’ascolto attivo del mediatore ha l’obiettivo di aiutare le parti a parlare e formulare il loro problema. Il buon comunicatore sa suscitare interesse e anche stimolare un ascolto attivo da parte del suo interlocutore. All’interno di ogni processo comunicativo, come suggerito da Watzlawick, le interazioni si svolgono

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su due livelli: uno di contenuto e uno di relazione (secondo assioma della Scuola di Palo Alto). Il contenuto è l'informazione neutra, il "cosa si comunica”. La relazione definisce quale rapporto ci sia fra i comunicanti, "come si comunica”. Il contenuto è percepito a livello consapevole, la relazione molto spesso è percepita a livello inconsapevole. Statisticamente il contenuto non è la parte più importante di una comunicazione e interessa solo il 7% del processo comunicativo; il restante 93% è dato dalla relazione che riusciamo ad instaurare con l’altro utilizzando il linguaggio non verbale. Quando comunichiamo, non trasmettiamo semplicemente un’informazione, ma anche informazioni precise sull’informazione data, sulle reazioni che ci aspettiamo, sulle intenzioni che abbiamo voluto esprimere. La capacità di metacomunicare al meglio è indispensabile per una comunicazione efficace, ed è indice di grande sicurezza e consapevolezza di noi stessi. Il mediatore che è uno dei protagonisti dello scambio di comunicazione tra le parti osserva e ascolta quanto esse si dicono come se le loro parole fossero una sequenza ininterrotta di scambi. Le parti non osservano e ascoltano poco, per cui reagiscono a

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quanto sentono secondo quella che viene definita punteggiatura della sequenza di eventi. La maggior parte dei conflitti interpersonali sono originati da una punteggiatura conflittuale nella sequenza degli scambi. Ognuna delle parti interpreta lo scambio in modo tale da vedere il proprio comportamento come causato dal comportamento dell’altra parte, e mai come causa della reazione dell’altro. Gli stessi eventi vengono visti in un diverso ordine, per cui si deve cercare di considerare sempre il punto di vista del proprio interlocutore, trovando un accordo sulla punteggiatura da attribuire alla conversazione. Un esempio simpatico di quanto appena esposto potrebbe essere la storia del laboratorio di psicologia in cui alcuni scienziati stavano cercando di comprendere il comportamento stimolo-risposta di un topo per cui gli davano da mangiare quando esso toccava una certa leva. Le conclusioni degli scienziati, alla fine dell’esperimento, furono: “Abbiamo insegnato ai topi che quando vogliono il cibo devono premere la leva!”. Il punto di vista del topo è differente: “Ho addestrato quell’uomo in modo che ogni volta che premo questa leva, lui reagisce dandomi da mangiare!”. Evidentemente il ratto vede la stessa sequenza S-R (stimolo – risposta) diversamente dallo

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sperimentatore. Per lo sperimentatore dare il cibo costituisce il premio, mentre per il ratto costituisce la reazione dello sperimentatore. Questo è quanto accade tutti i giorni nelle interazioni con gli altri. L’attenzione e l’importanza che attribuisco alla punteggiatura di una frase può determinare la mia reazione verso l’altra persona. Cercare di comprendere esattamente la punteggiatura attribuita dall’interlocutore può aiutare a comprendere meglio un altro fenomeno fondamentale, ovvero il processo delle retroazioni o del feedback. Il principio del feedback dice che ogni evento della comunicazione è inserito in un circuito circolare per cui ogni evento è simultaneamente stimolo, risposta, rinforzo. A questo punto dell’analisi non si può tralasciare un aspetto chiave della relazione tra due o più persone: il rapporto che esiste tra di loro. Spesso accade di relazionarci con soggetti che sono in conflitto e che non si trovano sullo stesso piano, ma sono legati da precisi rapporti gerarchici. Questo tipo di comunicazione rappresenta il quinto assioma della Scuola di Palo Alto che recita “tutti gli scambi comunicativi possono essere simmetrici o complementari, a seconda che si basino sull’uguaglianza o sulla differenza. Sono simmetrici

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quindi gli scambi tra soggetti aventi lo stesso status e sono complementari gli scambi in cui i soggetti non si trovano sul medesimo piano per autorità, potere o ruolo comunicativo. I conflitti nascono nelle relazioni simmetriche quando si verifica l’escalation simmetrica, in cui le parti cadono in dinamiche competitive per dimostrare a se stesse o all’altra parte di essere superiori. Nelle relazioni complementari invece in conflitti si presentano quando si verifica un irrigidimento complementare, ossia quando vengono irrigidite e sottolineate le diversità che stanno alla base della relazione. Il mediatore Si è parlato di comunicazione come elemento chiave per l’attività di mediazione e si intende ora definire chiaramente quale sia il ruolo del mediatore nell’intervento che compie. La mediazione è il processo attraverso il quale due o più parti si rivolgono liberamente ad un terzo neutrale, equidistante e imparziale – il mediatore – per ridurre gli effetti indesiderabili di un grave conflitto. Essa mira a ristabilire il dialogo tra le parti per poter raggiungere un obiettivo concreto: la realizzazione di un progetto di riorganizzazione delle

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relazioni che risulti il più possibile soddisfacente per tutti8. La peculiarità necessaria per svolgere l’attività di mediazione tra due o più parti è che il mediatore sia neutrale, equidistante e imparziale. C’è chi ha sostituito la parola equidistante, con equiprossimo per sottolineare la neutralità ed al tempo stesso la vicinanza che il mediatore deve far sentire alle parti. Christine Harrington e Sally Marry in uno studio sulla mediazione, hanno rilevato come i mediatori di maggior successo "cercano di sospendere il giudizio mentre indagano e ascoltano" 9 e non va dimenticata la riservatezza della procedura di mediazione, sia fra le parti sia esterna e il segreto professionale legato all’attività di mediazione. L’obiettivo del mediatore, una volta accettato l’incarico, non è solo la soluzione del conflitto tra le parti ma la creazione di nuovi modelli relazionali e comunicativi che scaturiscono una volta ristrutturati e negoziati i rapporti tra le parti. 8

S. Castelli. La mediazione. Teoria e tecnica. Cortina, Milano, 1996 9 C. Harrington, S. Merry. Ideological production: the making of community mediation in Law and Society Review, volume 22, nr. 24, 1988

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Durante la fase di negoziazione il mediatore ricorre a tutta una serie di strategie per focalizzare le parti all’empowerment delle proprie risorse e guidarle ad un accordo. Per poter svolgere al meglio questa attività, il mediatore deve affinare la sua preparazione con la conoscenza di tecniche di comunicazione e di negoziazione secondo il seguente paradigma: SxE=R La Strategia moltiplicata per l’ Esecuzione è pari al Risultato La strategia presuppone programmazione e preparazione Il mediatore deve saper dare appoggio emotivo e riconoscimento alle parti, deve saper spezzare i circoli viziosi e deve saper interpretare i segnali comportamentali. Come in tutte le pratiche l’esecuzione si affina con l’esperienza. Usualmente si fa riferimento a due tipi di mediazione: Facilitativa: in cui si aiutano le parti a trovare un’intesa;

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Valutativa: in cui si esprime una proposta di accordo. Anche il decreto legislativo n. 28 all’art. 11 fa riferimento a questi due tipi di conciliazione: Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fatto concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13. Il DM 180 offe uno spiraglio ai mediatori che ritengono non corretta la formulazione di proposte nei confronti di soggetti che fidandosi del suo ruolo gli hanno riferito informazioni riservate. L’art. 7 recita, infatti, in caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima può essere formulata dal

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mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione. Mantenere il controllo delle emozioni Un nonno nativo americano stava parlando con il suo nipotino della tragedia dell'11 settembre: «Mi sento come se avessi due lupi che stanno combattendo dentro il mio cuore. Uno è vendicativo, arrabbiato e violento, l'altro è amabile e compassionevole». «Quale lupo vincerà la lotta nel tuo cuore, nonno?», chiese il bambino. E il nonno rispose: «Quello che nutrirò». (Anonimo) Secondo Daniel Goleman10, l’intelligenza emotiva ha a che fare con la capacità di ogni persona di riconoscere i propri sentimenti e quelli degli altri, motivare se stessi e gestire positivamente le emozioni, tanto interiormente quanto nelle relazioni. Raramente le decisioni vengono prese con un processo razionale-matematico, cioè con un'analisi che evidenzia i pro e i contro di ciascuna scelta. Il più delle volte, si utilizza una strategia diversa, spesso inconscia, che si rifà agli esiti di passate esperienze, nelle quali riconosciamo una qualche analogia con la situazione presente. Dette esperienze 10

Goleman, Intelligenza emotiva, Rizzoli, 1996

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hanno lasciato delle tracce, non necessariamente coscienti, che richiamano in noi emozioni e sentimenti, con connotazioni negative o positive11. Diviene, quindi fondamentale entrare in sintonia con gli altri, non solo essendo consapevoli delle proprie emozioni, ma diventando abili nel capire anche le emozioni altrui. E’ l’ora della ricreazione alla scuola materna, e un gruppo di bambini sta correndo nel prato. Reggie inciampa, si fa male al ginocchio e comincia a piangere, ma gli altri bambini continuano imperterriti a correre – tranne Roger , che si ferma. Quando i singhiozzi di Reggie diminuiscono, Roger si abbassa e si strofina il ginocchio dichiarando “mi sono fatto male anch’io” (Daniel Goleman, op. cit.) L’empatia è la capacità di entrare in risonanza emotiva con l’altro, riuscendo cosi a meglio percepire i suoi sentimenti e stati d’animo, pur mantenendosi sempre sufficientemente distanziati e differenziati da lui

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Damasio, L’errore di Cartesio, Adelphi 1995

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Capitolo 2 - L’incontro di mediazione Il procedimento di mediazione - La fase iniziale - La fase intermedia - La chiusura – Un Regolamento Che la comunicazione sia utilissima nel contesto conciliativo può apparire scontato a qualcuno ma, quando si parla di comunicazione in questo ambito non ci si riferisce solo alle parole che si pronunciano, quanto piuttosto alla “mentalità conciliativa” che è fatta di apertura, ascolto, osservazione e assertività: elementi utili ed essenziali al buon mediatore. Il mediatore è colui che svolge il servizio di conciliazione12 privo del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. E’ tenuto ad eseguire personalmente la sua prestazione, a garantire la riservatezza su quanto appreso, a sottoscrivere dichiarazione di imparzialità e non può percepire compensi direttamente dalle

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Servizio reso da uno o più soggetti, diversi dal giudice o dall'arbitro, in condizioni di imparzialità rispetto agli interessi in conflitto e avente lo scopo di dirimere una lite già insorta o che può insorgere tra le parti, attraverso modalità che comunque ne favoriscono la composizione autonoma

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parti.13

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CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI Indipendenza e neutralità Il mediatore non deve agire (o avendo già iniziato, non deve continuare ad agire) prima di aver dichiarato qualsiasi circostanza che possa (o possa essere considerata tale da) intaccare la propria indipendenza o determinare un conflitto di interessi. Il dovere di informazione costituisce una obbligazione che persiste per tutta la durata del procedimento. Le suddette circostanze includono: – qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti; – qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della mediazione; o – il fatto che il mediatore, o un membro della propria organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una delle parti. In tali casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire la mediazione solo a condizione che sia certo di essere in grado di condurre la mediazione con piena indipendenza e neutralità, al

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Semplificando il concetto, conciliare non è nient’altro che aiutare le parti a negoziare, ma per poterle ben guidare occorre potenziare capacità di ascolto e comunicazione. Il procedimento di mediazione Il procedimento di mediazione, non è rigidamente strutturato, al contrario c’è ampia facoltà di scelta da parte del mediatore sulla conduzione dell’incontro. Si possono, tuttavia, schematizzare alcune fasi tipiche di una seduta di conciliazione: fine di garantire piena imparzialità e con il consenso espresso delle parti. 2.2 Imparzialità Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti in relazione al procedimento di mediazione.

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parte iniziale: con la presentazione e spiegazione di tutte le regole procedurali da parte del conciliatore e presentazione delle parti; Negoziazione intermedia guidata: negoziato tra le parti in sessioni separate e congiunte; Chiusura dell’incontro: fase finale in cui si formalizzano gli accordi o si dichiara l’impossibilità di trovare un’intesa tra le parti. La fase iniziale dell’incontro

E’un momento fondamentale, è quello in cui il mediatore crea una relazione con le parti, aumenta la fiducia e cerca abbassare le resistenze. Prima di incontrare le parti è opportuno programmare la disposizione fisica delle stesse, in modo da non creare posizioni predominanti, scegliendo le giuste distanze tra i vari interlocutori e predisponendo anche il collocamento dei consulenti che, eventualmente, accompagnano la parte. Se si sistemano le parti troppo vicine tra loro si rischia che esse abbiano la percezione inconscia di minaccia fisica, per cui è bene che esse siano entrambe vicine al conciliatore per avere sicurezza e ricordare loro il ruolo di terzo neutrale. I consulenti dovrebbero stare più distanti dal conciliatore rispetto ai diretti interessati e comunque nello stesso ordine per entrambe le parti.

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Il primo passo, dopo essersi seduti, è un’esposizione introduttiva del Mediatore e del ruolo che svolgerà, con un particolare accento sulla sua indipendenza ed imparzialità, oltre che sulla sua riservatezza. E’ bene avere sempre a disposizione il Regolamento dell’Organismo di Conciliazione accertandosi che le parti ne siano a conoscenza. Sarà fondamentale descrivere come si svolgerà cronologicamente la seduta di conciliazione con un accenno al fatto che la durata della stessa sarà imprevedibile. E’ importante chiarire i ruoli di tutte le parti e verificare che i soggetti presenti abbiano i poteri di firmare un eventuale accordo (uno dei primi obiettivi deve essere quello di individuare chi decide: la parte, il consulente, o qualcuno che non partecipa alla riunione). Si solleciteranno, inoltre, domande a cui rispondere evidenziando sempre cos’è la Mediazione (non un giudizio, né una transazione, ma un modo per trovare un accordo cooperativo), tenendo presente che molti non hanno mai partecipato ad un incontro conciliazione. E’ questa una fase delicata, nella quale è palpabile la tensione fra le parti, occorre perciò essere in grado di evitare l’escalation del conflitto ed essere abili nel creare una buona relazione (utilizzando le tecniche

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con cui si ha maggiore familiarità) entrando in empatia con le parti. Si sottolinea il ruolo importante dell’empatia, come capacità di mettersi nei panni degli altri ed arrivare a percepire quello che essi provano senza che debbano verbalizzarlo. L’empatia rappresenta quindi il nostro “radar” che ci mette in sintonia come le emozioni espresse dagli altri utilizzando le giuste parole, un appropriato tono di voce e un linguaggio del corpo enfatizzante e persuasivo. Nella gestione dei conflitti riuscire ad aumentare questa capacità di lettura del non verbale è uno strumento di grande aiuto per coloro che vivono il conflitto ma soprattutto per colui che deve mediarlo. La scelta se già in questa fase mettere a confronto le parti, spetta al mediatore, il quale valuterà l’utilità di un’esposizione frontale delle parti, controllando che ciò non provochi un ulteriore irrigidimento delle posizioni ed un’accresciuta difficoltà per il Mediatore. Può essere utile, in ogni caso, permettere un’esposizione introduttiva dei fatti da parte dei consulenti per spiegare l’oggetto della questione, ciò permette di coinvolger i consulenti e di iniziare il confronto in maniera più moderata. Una considerazione importante su quanto accade nella prima fase dell’incontro: nessuno è esente

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dall’osservazione, per cui non è solo il mediatore ad osservare perché anche le parti osservano lui. Pertanto, per esempio, se egli cercasse di calmare utilizzando parole con intenti rasserenanti ma trasferendo con il proprio corpo ansia e tensione, otterrebbe il risultato opposto rispetto a quello prefissatosi: molto probabilmente le parti tenderebbero ad innervosirsi. Anche l’aspetto del paraverbale (tono di voce, ritmo, pause, ecc..) coinvolge la figura del Mediatore in prima persona ed è una delle componenti su cui egli deve porre maggiore attenzione: infatti se riuscirà a vocalizzare in maniera chiara (uso delle pause e del ritmo) e disinvolta (uso del tono e del timbro), potrà usare la propria voce come uno strumento di persuasione che le parti seguiranno inconsciamente. La fase intermedia

E’una fase nella quale si assistono le parti che negoziano. Dopo aver raccolto le informazioni e individuato i reali ostacoli all’accordo, si cerca di distinguere le posizioni e fare emergere gli interessi. E’ necessario che il Mediatore sappia mettere in atto opportune tecniche per supportare le parti nella negoziazione. Anche in questa fase le modalità secondo le quali il Mediatore agirà varieranno a seconda della situazione: uno dei vantaggi della Conciliazione è appunto la sua flessibilità, in ogni

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nuovo caso si ipotizzerà adottare.

un “procedimento” da

In dettaglio, il Mediatore può scegliere di effettuare delle sessioni separate (caucus) o delle sessioni congiunte: I caucus (in passato riunioni confidenziali del capo tribù indiano con le parti in disaccordo, oggi termine usato in senso generico, negli Stati Uniti, per indicare un incontro che si svolge tra i sostenitori di un partito politico) sono incontri confidenziali tra le parti ed il Mediatore, nei quali vengono rivelate informazioni riservate, salvo che la parte autorizzi espressamente il Conciliatore a utilizzarle. La caratteristica più importante del caucus è che le parti sono portate, proprio per la riservatezza del contesto e dell’incontro ad aprirsi e parlare liberamente, senza interruzioni e paure. In questa fase è essenziale continuare il lavoro di costruzione della fiducia. Prima di scendere al livello delle informazioni, potrebbe essere utile concedere appoggio a livello emotivo e di riconoscimento. Importante è porre in essere una tecnica di ascolto attivo, il Mediatore riassume e ribadisce i concetti espressi da ciascuna parte e, al contempo, verifica come fare a creare punti di contatto fra le parti.

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Le sessioni congiunte sono tenute insieme a tutte le parti, e il Mediatore assume una posizione di privilegio dovuta al fatto di essere l’unico a conoscere tutte le argomentazioni di cui si è discusso (se vi sono state sessioni separate). Le sessioni plenarie sono utili quando il Conciliatore si rende conto che è opportuno uno scambio di vedute tra le parti, se una parte vuole porgere delle scuse, quando c’è bisogno di comunicare lo stallo della conciliazione ed infine al momento di siglare l’accordo o il mancato accordo. Le sessioni congiunte sono un momento molto delicato da gestire. Non solo le parti possono essere in tensione fra di loro, ma anche i consulenti spesso non sono preparati ad una seduta di conciliazione. E’ importante, quindi, mantenere la guida della seduta, smorzare i toni accesi, ripetere i concetti espressi dalle parti (corretto utilizzo delle parafrasi), sia per dimostrare la dovuta attenzione, sia per chiarirne meglio i significati ed, infine, sospendere l’incontro ed instaurare un caucus quando si sta per perdere il controllo della situazione. Generalmente, questa fase intermedia dell’incontro è generalmente un alternarsi di sessioni private (caucus) e di sessioni plenarie, anche se ci sono due scuole di pensiero riguardo a ciò: alcuni credono sia meglio che l’incontro di conciliazione avvenga solo

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con sessioni private e altri solo con sessioni pubbliche14. Coloro che prediligono le prime, credono che l’ascolto in via riservata riesca a fare emergere gli interessi, i bisogni e a tenere a bada l’eccessiva emotività (che potrebbe essere di difficile gestione per il Mediatore), espressione che invece prediligono i secondi come possibilità di “dire all’altro le cose in faccia”, incentivando l’emozione come valore aggiunto alla conciliazione per aiutare le parti a tirare fuori tutto ciò che non è mai stato espresso. A tal proposito si citano i fautori della Mediazione trasformativa che enfatizzano concetti quali potenziamento e reciproco riconoscimento delle parti coinvolte. Potenziamento (empowerment), con il significato di rendere le parti capaci a cercare le soluzioni da sole. Riconoscimento (recognition) nel senso di essere in grado di vedere e capire il punto di vista dell'altra persona. Di solito, ciò che viene fuori dalle sessioni è che le parti hanno ben chiare le loro posizioni, ma non gli interessi sottostanti. Le posizioni sono quelle che generalmente determinano il disaccordo, gli interessi invece, aiutano a trovare ipotesi di soluzioni. Man 14

M.Cicogna, G.Di Rago, G.N. Giudice. Manuale delle tecniche di mediazione nella nuova conciliazione. Maggioli Editore, Rimini, 2003

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mano che il Mediatore aiuta a far emergere gli interessi delle parti, cambiano anche le rispettive posizioni15. Per fare questo ogni parte deve individuare la propria BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement – migliore alternativa ad un accordo negoziato) e la propria WATNA (Worst Alternative to a Negotiated Agreement – peggiore alternativa ad un accordo negoziato), ovvero la parte deve individuare quale sia la soluzione migliore e peggiore della controversia che può trovare senza la collaborazione dell’altra. Aiutare le parti a definire soprattutto la propria BATNA determina spesso l’area entro la quale si può trovare un possibile accordo. Definire la migliore alternativa, fa emergere anche i punti deboli delle parti, che spesso hanno un peso diverso se fatti notare da un terzo neutrale. Il 15 L'esempio classico di negoziazione è quello offerto da Mary

Parker Follet nel 1940 dell'arancia per due: due sorelle si svegliano e si accorgono che nel frigo c'è una sola arancia. Le due sorelle cominciano a litigare per avere l'arancia e alla fine optano per dividere in due l'arancia. La posizione è voglio l’arancia, l’interesse è perché la voglio. Dopo essersi divise l’arancia. Infatti si accorgono che nella pattumiera si trova metà polpa e metà buccia, infatti la prima sorella era interessata solo alla polpa per ricavarne una spremuta, mentre l'altra sorella era interessata solo alla buccia con cui fare dei canditi per preparare una torta. Il risultato ottenuto è stato di aver goduto solo di metà dell'arancia mentre, se avessero chiarito i rispettivi interessi, avrebbero potuto godere del 100% della parte dell'arancia che interessava a ciascuna.

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valore aggiunto che può fornire il Mediatore alle parti, è quello di aiutarle a cambiare la percezione del loro conflitto, in tal modo si può cambiare la reazione comportamentale e quindi ottenere una diversa comprensione degli accadimenti. Si presenta, a titolo esemplificativo, una check list per la gestione di un incontro di conciliazione (fig.1):

Figura 2 – check list dell’incontro di conciliazione

La chiusura

E’quella in cui: si consolida la composizione della controversia; si affrontano le possibilità di un mancato accordo;

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si riepilogano i termini del’accordo alla presenza di tutti e li si mette per iscritto; si eliminano le note e i documenti riservati. La conclusione del procedimento può aver esito positivo o negativo. Se l’accordo viene raggiunto, si consegue lo scopo di composizione bonaria del conflitto ed in questo caso il mediatore si limita a formare un processo verbale, al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Se tuttavia non si trova un accordo il mediatore ha facoltà di formulare una proposta e addirittura un obbligo se ciò gli viene richiesto delle parti. Solo se la proposta del mediatore viene accettata da tutte le parti la conciliazione è raggiunta. In ogni caso, il mediatore dovrà redigere processo verbale contenete proposta e risposta delle parti. Il verbale di conciliazione è un documento sottoscritto dalle parti e dal conciliatore che dà atto dell'esito dell'incontro e, eventualmente, dell'impossibilità o del rifiuto di una parte di sottoscriverlo. Pur essendo un incontro informale, il mediatore che svolge un incontro di conciliazione presso un Organismo accreditato, non può prescindere dalla conoscenza ed applicazione del Regolamento di dell’Ente. A titolo esemplificativo si riporta il

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Regolamento dell’Organismo tenuto presso la CCIAA di Modena. Regolamento di Conciliazione 1) Ambito di applicazione Il Servizio di conciliazione offre la possibilitĂ di risolvere controversie di natura economica ed in particolare quelle che possono insorgere tra imprese e tra imprese e consumatori. La qualificazione della natura della controversia spetta alla parte che deposita la domanda. Per i procedimenti di conciliazione espressamente disciplinati da disposizioni di legge, il presente regolamento si applica in quanto compatibile. 2) Avvio del procedimento Il procedimento di conciliazione si avvia attraverso il deposito di una domanda presso la Segreteria del Servizio. Le parti possono avviare il procedimento di conciliazione o aderire ad esso sia utilizzando gli appositi moduli, sia in carta libera, purchĂŠ siano precisati gli stessi dati richiesti dai moduli. Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali. La domanda di conciliazione può essere depositata

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anche nei confronti di piÚ parti. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato sia riservato al solo conciliatore. La Segreteria comunica all'altra parte, nel piÚ breve tempo possibile, l'avvenuto deposito della domanda di conciliazione con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione, invitandola a rispondere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Se l'altra parte accetta di partecipare e invia la propria adesione, viene individuato un conciliatore e fissata la data dell'incontro. Qualora l'attività del Servizio di conciliazione presupponga un'apposita abilitazione, e questa non sussista o venga a mancare successivamente al deposito della domanda, la Segreteria informa le parti e fornisce l'elenco dei Servizi di conciliazione camerali abilitati presso cui potranno svolgere il procedimento. 3) Il conciliatore Il conciliatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente. Il conciliatore è individuato dal Segretario Generale tra i nominativi inseriti in un'apposita lista, formata sulla base dei requisiti approvati con regolamento del

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consiglio camerale. Il conciliatore, qualora se ne ravvisi l'opportunità, può essere individuato, con decisione motivata, anche in liste di altre Camere di Commercio. Le parti possono individuare congiuntamente il conciliatore tra i nominativi inseriti nella lista. Il conciliatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge. Sono altresì incompatibili gli addetti al Servizio di conciliazione. Al momento dell'accettazione dell'incarico, il conciliatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento. Il conciliatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. La Segreteria può concordare con il conciliatore l'individuazione di un coadiutore che possa aiutarlo nell'esercizio della sua funzione, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura. Le parti possono richiedere alla Segreteria, in base a giustificati motivi, la sostituzione del conciliatore. 4) La segreteria La Segreteria, le cui modalità di funzionamento possono essere disciplinate dall'organismo che

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istituisce il servizio di conciliazione con atto interno conforme al proprio modello organizzativo, amministra il servizio di conciliazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere e apparire imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di conciliazione. La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di conciliazione. La Segreteria verifica la disponibilità delle parti a partecipare all'incontro di conciliazione, sottopone al Segretario Generale la scelta relativa all'individuazione del conciliatore nel caso concreto, organizza l'incontro relativo e provvede a tutte le comunicazioni necessarie, che vengono effettuate utilizzando il mezzo piÚ idoneo. La Segreteria può concludere il procedimento dandone notizia alle parti: qualora la parte invitata a partecipare alla conciliazione rifiuti espressamente di aderire o, entro il termine di cui all'art.2, non comunichi la propria adesione; in qualsiasi momento le parti dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il tentativo di conciliazione. Su richiesta di parte la Segreteria attesta per iscritto: l'avvenuto deposito della domanda;

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la mancata adesione al procedimento; l'avvenuta chiusura del procedimento. 5) L'incontro di conciliazione La sede dell'incontro è presso gli uffici della Segreteria o presso un'altra sede scelta dalle parti per singoli atti. Il primo incontro di conciliazione si dovrà svolgere entro 30 giorni dal ricevimento dell'adesione dell'altra parte, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative del Servizio. Le parti partecipano all'incontro personalmente o in casi eccezionali mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri. Le parti sono libere di farsi assistere da difensori, da rappresentanti delle associazioni di consumatori o di categoria o da altre persone di fiducia. In ogni caso è necessario che ciascuna parte comunichi alla Segreteria con congruo anticipo chi sarà presente all'incontro. Il conciliatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e separatamente. Solo in casi particolari, la Segreteria individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dal conciliatore, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura.

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Il conciliatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi. 6) Esito dell'incontro di conciliazione Il verbale di conciliazione è un documento sottoscritto dalle parti e dal conciliatore che dà atto dell'esito dell'incontro e, eventualmente, dell'impossibilità o del rifiuto di una parte di sottoscriverlo. In caso di esito positivo della conciliazione, i termini dell'accordo sono recepiti: nel verbale, nei casi previsti dalla legge applicabile al procedimento in un documento separato, sottoscritto dalle sole parti. Nel casi previsti dalla legge, se entrambe le parti lo richiedono, il conciliatore è tenuto a formulare una proposta di accordo rispetto alla quale ciascuna di esse, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare, di tali posizione il conciliatore ne da atto nel verbale. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti. 7) Riservatezza

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Il procedimento di conciliazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato. Parimenti, il conciliatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di conciliazione. A tal fine, i soggetti, diversi dalle parti, presenti all'incontro di conciliazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione. Le parti non possono utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di conciliazione. Le parti non possono chiamare il conciliatore, i funzionari e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di conciliazione.

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Capitolo 3 – Il D.lgs 28/2010 Schemi di riferimento Deflazionare il sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo. E' questa la finalità del nuovo istituto della mediazione civile e commerciale disciplinata con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 (pubblicato nella G.U. n.53 del 5 marzo 2010) sulla composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti. In attuazione della la delega conferita al Governo dall’art. 60 della legge n. 69 del 2009 e conformemente alla direttiva dell’Unione europea n. 52 del 2008). La mediazione è lo strumento per addivenire alla conciliazione; per arrivare a ciò, vi è il supporto degli organismi, ovvero enti pubblici o privati, abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (senza l’autorità per imporre una soluzione), iscritti in un registro istituito con decreto del Ministro della Giustizia.

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Capo I Art. 1 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: a) mediazione: l'attività ', comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piÚ' soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo; c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione; d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto; e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi

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dell'articolo 16 del presente decreto, nonchĂŠ', sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.

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La Direttiva 2008/52/CE, all’art. 3 da la seguente definizione: a) per "mediazione" si intende un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o piĂš parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l’assistenza di un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro.

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Art. 2 (Controversie oggetto di mediazione) 1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto. 2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, nÊ le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

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In linea con la delega art.60, c.3 lett. a, L.69/2009: il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l’accesso alla giustizia; b)‌

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Esplicito richiamo alle Carte dei servizi, previste dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, e disciplinate successivamente come "Carte della qualitĂ dei servizi" dalla L. 244/2007. Sono emanate dai gestori dei servizi pubblici d'intesa con le associazioni dei consumatori e le associazioni imprenditoriali interessate allo scopo di garantire la qualitĂ , l'universalitĂ e l'economicitĂ delle prestazioni dei servizi pubblici.

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Capo II DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE Art. 3 (Disciplina applicabile e forma degli atti) 1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti. 2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell’articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. 3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità. 4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo.

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Da notare che nel decreto si parla sempre di procedimento e non di procedura.

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CSM (Delibera del 4 febbraio 2010) Parere allo schema di decreto legislativo: «Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.».” E’ senz’altro condivisibile la scelta legislativa di non disciplinare in maniera particolareggiata il procedimento di mediazione, in linea con la natura duttile dello strumento conciliativo in oggetto. Ciò non toglie, tuttavia, che sia necessaria l’individuazione ad opera del legislatore delegato di un nucleo di regole minime e comuni che devono essere inserite dai singoli organismi di conciliazione nei relativi regolamenti.

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Art. 4 (Accesso alla mediazione) 1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione. 2. L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa. 3. All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto

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introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

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Cfr. Relazione illustrativa: si fa riferimento alle parti, all’oggetto e alle ragioni della pretesa, per delineare una cornice piĂš snella rispetto a quella della domanda giudiziale, in quanto riferibile a una contesa che investa un rapporto fonte di possibili plurime cause. Allo stesso tempo, si è dovuto precisare quel contenuto minimo che risultasse coerente con le anticipate ricadute sulla prescrizione e decadenza. 22 Cfr. Direttiva CE 52/2008: (25) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la divulgazione al pubblico di informazioni su come contattare mediatori e organizzazioni che forniscono servizi di mediazione. Dovrebbero inoltre incoraggiare i professionisti del diritto a informare i loro clienti delle possibilitĂ di mediazione.

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Art. 5 (Condizione di procedibilità e rapporti con il processo) 1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del

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termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L’invito deve essere rivolto alle parti prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all’invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. 3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

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4. I commi 1 e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; e) nei procedimenti in camera di consiglio; f) nell’azione civile esercitata nel processo penale. 5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l’atto costitutivo dell’ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di

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cui all’articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l’arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all’organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti a un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all’articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all’atto costitutivo, l’individuazione di un diverso organismo iscritto. 6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.

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Per i rapporti afferenti risparmio e investimento e per i rapporti con le banche e gli istituti di credito il procedimento di mediazione da esperire pena l’improcedibilitĂ della domanda giudiziale è quello regolato rispettivamente da: Decreto Legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, "Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n.262" G.U. 30 ottobre 2007, n. 253) , Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (G.U. 30 settembre 1993, n. 230, S.O. ).

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Art. 6 (Durata) 1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi. 2. Il termine di cui al comma 1 non ha natura processuale e decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.

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Art. 7 (Effetti sulla ragionevole durata del processo) Il periodo di cui all’articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 1, non si computano ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

Art. 8 (Procedimento) 1. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono

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comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari. 2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo. 3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. 4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. 5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

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C.p.c. Art. 116. Valutazione delle prove. Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.

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Art. 9 (Dovere di riservatezza) 1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. 2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

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Cfr Direttiva CE 52/2008 Articolo 7 Riservatezza della mediazione 1. Poiché la mediazione deve avere luogo in modo da rispettare la riservatezza, gli Stati membri garantiscono che, a meno che le parti non decidano diversamente, né i mediatori né i soggetti coinvolti nell’amministrazione del procedimento di mediazione siano obbligati a testimoniare nel procedimento giudiziario o di arbitrato in materia civile e commerciale riguardo alle informazioni risultanti da un procedimento di mediazione o connesse con lo stesso, tranne nei casi in cui:

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a) ciò sia necessario per superiori considerazioni di ordine pubblico dello Stato membro interessato, in particolare sia necessario per assicurare la protezione degli interessi superiori dei minori o per scongiurare un danno all’integrità fisica o psicologica di una persona; oppure b) la comunicazione del contenuto dell’accordo risultante dalla mediazione sia necessaria ai fini dell’applicazione o dell’esecuzione di tale accordo. 2. Il paragrafo 1 non impedisce in alcun modo agli Stati membri di adottare misure più restrittive per tutelare la riservatezza della mediazione.

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Art. 10 (Inutilizzabilità e segreto professionale) 1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. 2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

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Cfr. C.p.p. Art. 200 (Segreto professionale) 1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria: a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano; b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai(1); c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria; d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale. 2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga. 3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.

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Cfr. C.p.p. art. 103 (Garanzie di libertĂ del difensore) 1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo: a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attivitĂ nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito; b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.

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2. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato. 3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento. 4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice. 5. Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite. 6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato. 7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati. 27

Cfr Relazione illustrativa: Questa norma si collega alla regolamentazione della riservatezza che – anche nei rapporti bilaterali tra le singole parti e il mediatore – deve accompagnare

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Art. 11 (Conciliazione) 1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fatto concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13. 2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. il procedimento di mediazione, affinché i soggetti coinvolti si sentano liberi di manifestare i loro reali interessi davanti a un soggetto dotato di professionalità. Va ribadito che l’esperienza comparata e pratica ha mostrato che solo su queste premesse la mediazione può essere realmente alternativa alle soluzioni autoritative del conflitto sociale, e avere successo. A completamento della disciplina, e in coerenza con la sua ratio, è stato accolto il suggerimento del Parlamento volto a prevedere l’inammissibilità del giuramento decisorio.

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Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. 3. Se è raggiunto l’accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’accordo raggiunto, anche a séguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. 4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata

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partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. 5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. 28 29

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Cfr Relazione illustrativa: Il decreto ha inteso in tal modo realizzare una sintesi tra le diverse posizioni che caratterizzano l’attuale dibattito sulla mediazione. Salva l’ipotesi in cui sono le parti a chiederlo in modo espresso e concorde, si è voluto evitare di rendere obbligatoria la proposta anche nei casi in cui l’attività di mediazione svolta non abbia consentito l’emersione di sufficienti elementi per una definizione alternativa del conflitto. Si è tuttavia lasciata al mediatore la valutazione circa l’esistenza di tali elementi, onde sottrarre alla parte più ostile alla sollecita composizione della controversia un facile strumento di boicottaggio della procedura. Se la proposta fosse interamente rimessa alla congiunta volontà delle parti, quella meno propensa alla conciliazione avrebbe buon gioco nel negare il proprio consenso, posto che da ciò non deriverebbe per lui alcuna conseguenza sfavorevole. Consentendo invece al mediatore di formulare comunque una proposta, la parte contraria resta libera di rifiutarla, ma è indotta a valutare attentamente tale possibilità e a farlo secondo buona fede, se non vuole correre il rischio di subire le conseguenze previste dall’articolo 13 del decreto. 29 Art. 1372 Efficacia del contratto Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.

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Art. 12 (Efficacia esecutiva ed esecuzione) 1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione. 2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

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Cfr Direttiva CE 52/2008. Articolo 6 Esecutività degli accordi risultanti dalla mediazione 1. Gli Stati membri assicurano che le parti, o una di esse con l’esplicito consenso delle altre, abbiano la possibilità di chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo. Il contenuto di tale accordo è

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reso esecutivo salvo se, nel caso in questione, il contenuto dell’accordo è contrario alla legge dello Stato membro in cui viene presentata la richiesta o se la legge di detto Stato membro non ne prevede l’esecutività.

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Art. 13 (Spese processuali) 1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. 2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le

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ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente. 3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.

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Art. 14 (Obblighi del mediatore) 1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. 2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di: a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale é designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento; b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità nello svolgimento della mediazione; c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative; d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’organismo.

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3. Su istanza di parte, il responsabile dell’organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull’istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell’organismo.

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Cfr CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI - 2.1 Indipendenza e neutralità Il mediatore non deve agire (o avendo già iniziato, non deve continuare ad agire) prima di aver dichiarato qualsiasi circostanza che possa (o possa essere considerata tale da) intaccare la propria indipendenza o determinare un conflitto di interessi. Il dovere di informazione costituisce una obbligazione che persiste per tutta la durata del procedimento. Le suddette circostanze includono: – qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti; – qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della mediazione; o – il fatto che il mediatore, o un membro della propria organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una delle parti. In tali casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire la mediazione solo a condizione che sia certo di essere in grado di condurre la mediazione con piena indipendenza e neutralità, al fine di garantire piena imparzialità e con il consenso espresso delle parti. 2.2 Imparzialità

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Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresĂŹ di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti in relazione al procedimento di mediazione.

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Art. 15 (Mediazione nell’azione di classe) 1. Quando è esercitata l’azione di classe prevista dall’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l’adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

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Art. 140 bis (1) Azione di classe 1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. 2. L'azione tutela: a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile; b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;

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c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali. 3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore. L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione. 4. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale. 5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adìto, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità. 6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'identità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonché quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.

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7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale. 8. Con l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente. 9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale: a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione; b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet. 10. È escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile. 11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina altresì il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l'istruzione probatoria e

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disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio. 12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza. 13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresì conto dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonché delle connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte può comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune. 14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. È fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adìto ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice. 15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche

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nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processoÂť. (1) Articolo aggiunto dall'articolo 2, comma 446, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e modificato dall'articolo 49, Legge 23 luglio 2009, n. 99.

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Capo III ORGANISMI DI MEDIAZIONE Art. 16 (Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori) 1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro. 2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l’istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all’adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino

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alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall’articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall’organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento. 4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico. 5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l’elenco dei formatori per la

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mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell’attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale. 6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 23 luglio 2004, n. 222

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Per l’iscrizione dell’organismo sarà necessario depositare il regolamento, in cui prevedere, in ipotesi di modalità telematiche di mediazione, le garanzie di riservatezza che si assicurano alle parti e al procedimento. Al regolamento dovranno allegarsi le tabelle delle indennità degli enti privati, mentre quelle degli enti pubblici sono stabilite con decreto.

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Art. 17 (Risorse, regime tributario e indennità) 1. In attuazione dell’articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall’articolo 20, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al “Fondo Unico Giustizia” attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell’articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell’articolo 7 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, in data 30 luglio 2009, n. 127. 2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 3. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.ooo euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente. 4. Con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, sono determinati:

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a) l’ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti; b) i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati; c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque per cento, nell’ipotesi di successo della mediazione; d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 1. 5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la

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documentazione necessaria a veridicità di quanto dichiarato.

comprovare

la

6. Il Ministero della giustizia provvede, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell’indennità di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, delle indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell’attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto all’esonero. 7. L’ammontare dell’indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente. 8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del “Fondo unico giustizia” di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla

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legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tal fine, resta acquisita all’entrata del bilancio dello Stato. 9. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8, resta acquisito all'entrata l'ulteriore importo necessario a garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.

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Art. 18 (Organismi presso i tribunali) 1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all’articolo 16.

Art. 19 (Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio) 1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilitĂ . 2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono

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iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all’articolo 16.

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CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA Art. 20 (Credito d’imposta) 1. Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. 2. A decorrere dall’anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l’ammontare delle risorse a valere sulla quota del “Fondo unico giustizia” di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell’anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d’imposta effettivamente spettante in

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relazione all’importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell’importo indicato al comma 1. 3. Il Ministero della giustizia comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle entrate l’elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati. 4. Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

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5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio”.

.

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Art. 21 (Informazioni al pubblico) 1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo. CAPO V ABROGAZIONI, COORDINAMENTI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

E

Art. 22 (Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo) 1. All’articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: “5-bis) mediazione, ai sensi dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;”.

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Art. 23 (Abrogazioni) 1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto. 2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonchĂŠ' le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.

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Art. 24 (Disposizioni transitorie e finali) 1. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi iniziati a decorrere dalla stessa data. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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Capitolo 4 – Il DM 180/2010 Schemi e commenti Il nuovo istituto della mediazione civile e commerciale, attività finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la risoluzione di una controversia, è stato definitivamente disciplinato con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 (pubblicato nella G.U. n.53 del 5 marzo 2010) sulla composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti, in attuazione della la delega conferita al Governo dall’art. 60 della legge n. 69 del 2009 e conformemente alla direttiva dell’Unione europea n. 52 del 2008. In poco più di un anno è stato, quindi, introdotto un nuovo istituto disciplinandolo in maniera compiuta. Completa il quadro di riferimento il Decreto 18 ottobre 2010 n. 180 - Registro degli organismi di mediazione e elenco dei formatori per la mediazione, Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

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Con tale decreto vengono definitivamente meno i DM n. 222 e n. 223 del 2004 relativi alla conciliazione societaria. Il DM 180 prevede che presso il Ministero della Giustizia verranno istituiti due registri: quello degli enti (pubblici o privati) che gestiscono le mediazioni e quello degli enti (pubblici o privati) che si propongono di formare i mediatori. A tal proposito vale ricordare che la norma di legge affida al presente regolamento il compito di determinare “criteri e modalità di iscrizione” nel registro e di disciplinare, altresì, la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti. In riferimento all’elenco degli enti formatori: Appare incongruo, nell’ambito dell’oggetto dell’autorizzazione normativa contenuta nella legge, avere ricompreso talune attività che esulano dalla determinazione di criteri e modalità di iscrizione, come, ad esempio, un sistema di accreditamento di istituzioni di formazione professionale - per di più affidato al titolare del registro e neppure al Ministro - abilitate a rilasciare titoli per l’iscrizione nell’elenco dei conciliatori, con ciò andandosi ad incidere, oltretutto, sulla materia della formazione professionale e delle professioni, che l’art. 117 Cost. riserva alla potestà legislativa regionale, rispettivamente esclusiva e concorrente, con

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esclusione, pertanto, in entrambi i casi, della potestà regolamentare statale.34 34

CONSIGLIO DI STATO Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza del 5 aprile 2004 in riferimento a quello che sarà poi il DM 222/2004 Anche nell’attuale Legge delega non si parla di Enti di formazione Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 Supplemento ordinario n. 95 ……………….. Art. 60. (Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale. 2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. 3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia; b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;

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c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel medesimo Registro; d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia; e) prevedere la possibilità, per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli; f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro; g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali; h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro; i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche; l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali; m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti; n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione; o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e successivamente con cadenza

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Sia gli enti attualmente accreditati, che i conciliatori iscritti potranno mantenere la loro iscrizione se si adegueranno alla normativa nei periodi previsti.

annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decretolegge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181; p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresĂŹ, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi; r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilitĂ tale da garantire la neutralitĂ , l'indipendenza e l'imparzialitĂ del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni; s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

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D.M. 180 del 18/10/2010 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DECRETO 18 ottobre 2010 , n. 180 Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 35 35

Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso

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Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, 36 recante attuazione dell'articolo 60 il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.». 36 ― Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.): «Art. 16 (Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori). ― 1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro. 2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei

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della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali; Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 settembre 2010; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2010; Adotta il seguente regolamento:

dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento. 4. La vigilanza sul registro é esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico. 5. Presso il Ministero della giustizia é istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, é stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.

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Capo I - Disposizioni generali Art. 1 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Ministero»: il Ministero della giustizia; b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; c) «mediazione»: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; d) «mediatore»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo; e) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione; f) «organismo»: l’ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso cui può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo; g) «regolamento»: l’atto contenente l’autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi, adottato dall’organismo;

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h) «indennità»: l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi; i) «registro»: il registro degli organismi istituito presso il Ministero; l) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro e dell’elenco; m) «formatore»: la persona o le persone fisiche che svolgono l’attività di formazione dei mediatori; n) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, ovvero le loro articolazioni, presso cui si svolge l’attività di formazione dei mediatori; o) «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all’articolo 18, comma 2, lettera i), assicurando l’idoneità dell’attività svolta dagli enti di formazione; p) «elenco»: l’elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero; q) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero; r) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica; s) «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

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Prioritariamente il decreto fornisce le definizioni utili alla comprensione del testo normativo di riferimento, aggiungendo a quelle previste nel D.Lgs 28 altre estrapolate anche dal vecchio DM 222. In particolare si evidenzia il fatto che viene distinto tra “mediazione” e “ conciliazione”, intendendosi con la prima espressione il procedimento di composizione delle controversie, e con la seconda il risultato positivo del suddetto procedimento, ovvero l’accordo raggiunto dalle parti in conflitto. Da sottolineare, inoltre, il punti f) che esplicita la forma giuridica che può assumere un organismo, chiarendo in maniera puntuale che sono iscrivibili nel registro sia gli organismi pubblici o privati, sia articolazioni di questi enti.

Art.2 (Oggetto) 1. Il presente decreto disciplina: a) l'istituzione del registro presso il Ministero; b) i criteri e le modalità di iscrizione nel registro, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione dei singoli organismi dal registro; c) l’istituzione dell’elenco presso il Ministero; d) i criteri e le modalità di iscrizione nell’elenco, nonché la vigilanza, il

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monitoraggio, la sospensione e la cancellazione degli enti di formazione dall’elenco; e) l'ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti pubblici di diritto interno, nonché i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati. L’oggetto del decreto è l’istituzione, i criteri di funzionamento e controllo del registro dei mediatori e dell’elenco degli enti formatori. Formano altresì oggetto del presente decreto i criteri di formazione e di calcolo delle indennità spettanti agli organismi..

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DM 180 Istituzione registro

criteri e modalità di iscrizione degli organismi

istituzione dell'elenco

criteri e modalità di iscrizione degli enti formatori

criteri di calcolo indennità

Capo II - Registro degli organismi Art.3 (Registro) 1. E' istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione. 2. Il registro è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione

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generale. Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo di cui al comma 3, parte i), sezione C e parte ii), sezione C, il responsabile esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero dello sviluppo economico. 3. Il registro e' articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni: parte i): enti pubblici; sezione A: elenco dei mediatori; sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale; sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo; parte ii): enti privati; sezione A: elenco dei mediatori; sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale; sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo; sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli organismi. 4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati. 5. La gestione del registro avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto. 6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

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L’art.3 disciplina il registro degli organismi di mediazione, descrivendone la sua articolazione. Viene chiarito che gli elenchi dei mediatori sono pubblici, ciò influenzerà direttamente le scelte di tutti quelli organismi che ritenevano necessario non far trasparire all’esterno i nominativi dei propri mediatori. Non sarebbe stata forse un’idea sbagliata integrare le informazioni dell’elenco dei mediatori con il numero di mediazioni svolte e con quelle andate a buon fine.

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Registro organismi di mediazione

Enti pubblici

Enti privati

elenco dei mediatori

elenco dei mediatori

mediatori in materia internazionale

mediatori in materia internazionale

mediatori rapporti di consumo

mediatori rapporti di consumo

soci, associati, amministratori, rappresentanti

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Art.4 (Criteri per l'iscrizione nel registro) 1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici e privati. 2. Il responsabile verifica la professionalità e l'efficienza dei richiedenti e, in particolare: a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell’attività di mediazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata; ai fini della dimostrazione della capacità organizzativa, il richiedente deve attestare di poter svolgere l’attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione, anche attraverso gli accordi di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c); b) il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione; c) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; d) la trasparenza amministrativa e contabile

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dell'organismo, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l’ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale; e) le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonché la conformità del regolamento alla legge e al presente decreto, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori; f) il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente; g) la sede dell'organismo. 3. Il responsabile verifica altresì: a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale; b) il possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’articolo 18; c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilità: a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; b. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

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d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento; d) la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie, per i mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all’articolo 3, comma 3, parte i), sezione B e parte ii), sezione B. 4. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all’esito della verifica della sussistenza del solo requisito di cui al comma 2, lettera b), per l’organismo e dei requisiti di cui al comma 3, per i mediatori. Per gli organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, l’iscrizione è sempre subordinata alla verifica del rilascio dell’autorizzazione da parte del responsabile, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo. Nei casi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10 5. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per quello di cui al comma 2, lettera b), può essere attestato dall’interessato mediante autocertificazione. Il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera b), è attestato mediante la produzione di copia della polizza assicurativa.37 37

Note all'art. 4: ― Si riporta il testo dell'articolo 13, del decreto legislativo 24 febbraio 1098 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di

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intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.): «Art. 13 (Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali). 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio, SICAV devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa é dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. 3. In caso di inerzia, la decadenza é pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB. 3-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si applicano i commi 2 e 3. 4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione é dichiarata con le modalità indicate nei commi 2 e 3.». ― Si riporta il testo dell'articolo 19, del citato decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28: «Art. 19 (Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio). ― 1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità. 2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.».

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Sono indicati quali criteri di iscrizione nel registro, da verificare a cura del Responsabile dello stesso: a) Capacità finanziaria ed organizzativa, nonché la compatibilità dell’attività di mediazione con l’oggetto sociale e lo scopo associativo. Per la dimostrazione della capacità finanziaria la norma prevede che l’ente privato deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una s.r.l., attualmente 10.000 euro. Tale parametro non appare pertinente, in quante il capitale sociale di una società è un indice di tipo patrimoniale e non finanziario. Ai fini della dimostrazione della capacità di tipo organizzativo l’ente deve dimostrare di poter svolgere l’attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due provincie della stessa regione, anche mediante la possibilità di stipulare accordi con altri organismi, avvalendosi delle strutture, del personale e dei mediatori di questi ultimi, neanche tale parametro è significativo della buona organizzazione dell’ente, in quanto si rifà a criteri dimensionali e non di efficienza. b) Possesso da parte degli enti (siano essi pubblici o privati) di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità che possa derivare a qualunque titolo dallo svolgimento dell’attività di mediazione. Tale norma è stata criticata da qualcuno, in quanto potenzialmente lesiva della concorrenza tra gli organismi. Anche in tal caso si ritiene che l’importo previsto sia il minimo indispensabile, basta paragonarlo ai

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massimali delle polizze di responsabilità civile dei professionisti che prevedono importi ben più elevati. c) Requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori e responsabili degli organismi, si fa riferimento a con quelli fissati dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 13). d) e) f) La trasparenza amministrativa e contabile dell’organismo, compreso il rapporto giuridico ed economico tra l’organismo e l’ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale. Le garanzie di indipendenza, imparzialità, riservatezza nello svolgimento dell’attività di mediazione ed anche la conformità del regolamento di mediazione dell’ente alla legge e, al presente decreto Ministeriale, anche per quanto attiene al rapporto giuridico ed economico con i mediatori, al fine di evitare eccessiva dipendenza dei mediatori dall’ente. Non in linea con la previsione precedente, è stato diminuito il numero di mediatori non inferiore a 5 unità, che abbiano dichiarato di essere disposti a svolgere mediazioni per l’ente, anche se è da riconoscere che è stata eliminata la clausola di esclusiva. La norma, inoltre, stabilisce che nessun mediatore potrà dichiararsi disponibile a svolgere le mediazioni per più di 5 organismi accreditati. g) Una sede adeguata dove svolgere gli incontri di mediazione. Sempre a cura del responsabile del registro è la verifica dei requisiti dei mediatori. In particolare il

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regolamento ha previsto che i mediatori possano alternativamente possedere una laurea triennale o l’iscrizione ad un ordine professionale. In ogni caso sarà obbligatoria una specifica formazione di base (corso abilitante di minimo 50 ore) ed un continuo aggiornamento biennale (18 ore). Vengono meno, giustamente, quegli automatismi che abilitavano automaticamente alcune categorie. Segue una più precisa definizione dei requisiti di onorabilità dei mediatori rispetto al DM 222/2004. Il comma 4 ribadisce le indicazioni contenute nel D.Lgs 28/2010, confermando un ingiusto tributo agli organismi degli ordini degli avvocati, che sono iscritti nel registro a semplice domanda con la sola verifica della polizza assicurativa, mentre per gli organismi degli altri ordini professionali l’iscrizione è subordinata alla verifica del rilascio dell’autorizzazione da parte del responsabile.

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Criteri per l'iscrizione nel registro

capacità finanziaria e organizzativa compatibilità dell’attività di mediazione con l'oggetto sociale

capitale non inferiore a 10.000 euro

requisiti di qualificazione dei mediatori

attività in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione

Diploma di laurea triennale o iscrizione ordine professionale

polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro

specifica formazione

requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti

requisiti di onorabilità

trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo

conoscenze linguistiche per alcuni tipi di mediatori

garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza

numero dei mediatori, non inferiore a cinque

sede dell'organismo

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Art.5 (Procedimento di iscrizione) 1. Il responsabile approva il modello della domanda di iscrizione e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata; delle determinazioni relative è data adeguata pubblicità, anche attraverso il sito internet del Ministero. Alla domanda è, in ogni caso, allegato il regolamento di procedura, con la scheda di valutazione di cui all’articolo 7, comma 5, lettera b), e la tabella delle indennità redatta secondo i criteri stabiliti nell’articolo 16; per gli enti privati l'iscrizione nel registro comporta l'approvazione delle tariffe. 2. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello predisposto, sono trasmessi al Ministero, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento. 3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro quaranta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati può essere effettuata dal responsabile per una sola volta. Dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta, decorre un nuovo termine di venti giorni. 4. Quando è scaduto il termine di cui al primo o al terzo periodo del comma 3 senza che il responsabile abbia provveduto, si procede comunque all'iscrizione.

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Viene demandato al responsabile l’approvazione dello schema di domanda di iscrizione, che dovrà essere presentata con l’allegazione del regolamento di procedura, un modello di scheda di valutazione da far compilare ai fruitori del servizio di mediazione e la tabella delle indennità. Quest’ultime saranno vincolanti per gli organismi pubblici, mentre per gli organismi privati dovranno essere nei limiti di cui all’art.16.

Domanda Trasmissione al Ministero Eventuale integrazione entro 40 giorni Silenzio assenso Art.6 (Requisiti per mediatore)

l'esercizio

delle

funzioni

di

1. Il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio. 2. L’elenco dei mediatori è corredato:

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a) della dichiarazione di disponibilità, sottoscritta dal mediatore e contenente l’indicazione della sezione del registro alla quale questi chiede di essere iscritto; b) del curriculum sintetico di ciascun mediatore, con indicazione specifica dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 3, lettere a) e b); c) dell’attestazione di possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c); d) di documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie all’iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale. 3. Nessuno può dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per più di cinque organismi. 4. Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche. Il responsabile è tenuto a informarne gli organi competenti.

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Dichiarazione disponibilità

Curriculum con titolo di studio e obblighi formativi

Requisiti mediatori

requisiti di onorabilità

conoscenze linguistiche per mediatori internazionali massimo cinque organismi

Art.7 (Regolamento di procedura) 1. Il regolamento contiene l'indicazione del luogo dove si svolge il procedimento, che è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo. 2. L’organismo può prevedere nel regolamento:

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a) che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti; b) che, in caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione; c) la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia; d) la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche; e) che la mediazione svolta dall’organismo medesimo è limitata a specifiche materie, chiaramente individuate. 3. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico da parte del mediatore e disciplina le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell'organismo dal registro ai sensi dell’articolo 10.

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4. Il regolamento non può prevedere che l’accesso alla mediazione si svolge esclusivamente attraverso modalità telematiche. 5. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere: a) che il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo; b) che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio; il modello della scheda deve essere allegato al regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l’indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento; c) la possibilità di comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell’organismo. 6. Fermo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, il regolamento garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell’organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.

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7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate. 8. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".38 38

Note all'art. 7: ― Si riporta il testo dell'articolo 11, del citato decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28: «Art. 11 (Conciliazione). ― 1. Se é raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale é allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non é raggiunto, il mediatore puo' formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13. 2. La proposta di conciliazione é comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non puo' contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. 3. Se é raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.

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L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, puo' prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. 4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale é sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. 5. Il processo verbale é depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso é rilasciata copia alle parti che lo richiedono.». ― Si riporta il testo dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229): «Art. 137 (Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale). ― 1. Presso il Ministero dello sviluppo economico é istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale. 2. L'iscrizione nell'elenco é subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti requisiti: a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari; c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare

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con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute; e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti; f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione. 3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti é preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi co n imprese di produzione o di distribuzione. 4. Il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco. 5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo

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anche degli enti di cui all'articolo 139, comma 2, nonché i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea.». ― Si riporta il testo dell'articolo 14, del citato decreto legislati vo 4 marzo 2010 n. 28: «Art. 14 (Obblighi del mediatore). ― 1. Al mediatore e ai suoi ausiliari é fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; é fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. 2. Al mediatore é fatto, altresi', obbligo di: a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale é designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento; b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione; c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative; d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo. 3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione é svolta dal responsabile dell'organismo.». ― Si riporta il testo dell'articolo 9, del citato decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28: «Art. 9 (Dovere di riservatezza). ― 1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione é tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

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Vengono stabiliti i requisiti minimi che il regolamento di mediazione, che ogni ente dovrà redigere e depositare presso il Ministero della Giustizia, dovrà prevedere. Il regolamento di ogni singolo ente dovrà contenere una serie di indicazioni obbligatorie e potrà contenerne altre facoltative. Con riferimento alle indicazioni obbligatorie il regolamento dovrà indicare: a) il luogo dove si svolgerà la mediazione (derogabile con il consenso delle parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo); b) le cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico da parte del mediatore; c) la gestione dei procedimenti pendenti in caso di sospensione o cancellazione dell’organismo dal registro; d) che il procedimento di mediazione non potrà avere inizio se non successivamente alla sottoscrizione del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità; e) il modello di apposita scheda di valutazione, che alla fine di ogni mediazione verrà consegnata a tutte le part e che debitamente sottoscritta e compilata deve essere trasmessa dall’organismo al responsabile presso il Ministero della Giustizia; 2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore é altresi' tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.».

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f) la possibilità che il mediatore sia scelto di comune accordo dalla parti; g) consentire il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione (gli atti depositati nelle sessioni comuni o, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata). Con riferimento alle indicazioni facoltative il regolamento potrà indicare: i. Che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti, in modo tale che non si vanifichi il tentativo di mediazione perché non ci sono le parti direttamente interessate, ma solo loro rappresentanti. Questo è uno dei punti fondamentali di tutto il provvedimento perché viene offerta la possibilità di scongiurare il pericolo che i consulenti si presentino al posto delle parti con i propri interessi ed i propri punti di vista. Nella mediazione, la parte deve avere l’occasione di ascoltare personalmente le tesi dell’altro, di partecipare attivamente all’incontro, di confrontarsi con l’aiuto del mediatore. ii. Che in caso di formulazione della proposta da parte del mediatore (sia su richiesta delle parti, sia perché il mediatore, prima di terminare con la mediazione di un verbale negativo, voglia poter emettere una sua proposta) la stessa proposta possa essere demandata ad un mediatore diverso da quello che ha condotto la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono

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iii.

iv.

v. vi.

comunicare. Inoltre potrà essere previsto che la proposta possa essere effettuata dal mediatore anche in caso di mancata comparizione di una o più parti. Che l’organismo possa avvalersi di strutture, personale e mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo. E’ anche prevista la possibilità che il regolamento possa prevedere l’utilizzazione dei risultati delle negoziazioni paritetiche, basate su protocolli di intesa tra le associazioni di consumatori riconosciute dall’art. 137 del Codice del consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la stessa controversia. Naturalmente le negoziazioni paritetiche hanno poco in comune con la mediazione. La formazione di separati elenchi di mediatori suddivisi per specializzazioni. Che la mediazione svolta dall’organismo sia limitata a specifiche materie che siano chiaramente individuate.

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elenchi mediatori per specializzazione mediazione limiata a specifiche materie

convocazione personale delle parti formulazione proposta da diverso mediatore formulazione proposta in caso di assenza di una parte cause di incompatibilità

parti

possibilità di accordi con altri Organismi

Mediatori

Ente

Indicazione luogo

consegna scheda di valutazione comune indicazione del mediatore accesso agli atti

obbligo di sottoscrizione imparzialità

mediazione telematica

Art.8 (Obblighi degli iscritti) 1. L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente al responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori. 2. Il responsabile dell’organismo è tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo, anche ai fini dell’istanza di omologazione del verbale medesimo. 3. Il responsabile dell’organismo trasmette altresì la

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proposta del mediatore di cui all’articolo 11 del decreto legislativo, su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell’articolo 13 dello stesso decreto legislativo.39 Art.9 (Effetti dell'iscrizione) 1. Il provvedimento di iscrizione è comunicato al richiedente con il numero d'ordine attribuito nel registro. 2. A seguito dell’iscrizione, l'organismo e il mediatore designato non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione. 3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, l’organismo è tenuto, negli atti, nella corrispondenza, nonché nelle forme di pubblicità consentite, a fare menzione del numero d'ordine. 4. A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ogni organismo trasmette al responsabile il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero e disponibili sul relativo sito internet.

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Note all'art. 8: ― Per il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010 si veda nelle note all'articolo 7. ― Per il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 si veda nelle note all'articolo 4.

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Art.10 (Sospensione e cancellazione dal registro) 1. Se, dopo l’iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che l’avrebbero impedita, ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 8 e 20 o di reiterata violazione degli obblighi del mediatore, il responsabile dispone la sospensione e, nei casi più gravi, la cancellazione dal registro. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il responsabile dispone altresì la cancellazione degli organismi che hanno svolto meno di dieci procedimenti di mediazione in un biennio. 3. La cancellazione di cui ai commi 1 e 2 impedisce all'organismo di ottenere una nuova iscrizione, prima che sia decorso un anno. 4. Spetta al responsabile, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l'esercizio del potere di controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato il preventivo recapito, anche soltanto in via telematica, ai singoli organismi interessati. La sospensione dell’organismo dal registro è conseguente a violazioni che intaccano l’affidabilità dell’ente. Quando queste violazione diventano ripetute, è prevista la cancellazione. Quest’ultima è disposta anche quando l’organismo non abbia svolto almeno dieci procedure di mediazione in due anni. Quest’ultima previsione è del tutto inconsistente, un

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organismo che svolge cinque mediazioni in un anno (una per ciascun mediatore se ha mantenuto il numero minimo di mediatori) è un organismo che non funziona. Art.11 (Monitoraggio) 1. Il Ministero procede annualmente, anche attraverso i responsabili degli organismi e congiuntamente con il Ministero dello sviluppo economico per i procedimenti di mediazione inerenti gli affari in materia di rapporti di consumo, al monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi medesimi. I dati statistici vengono separatamente riferiti alla mediazione obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice. Per ciascuna di tali categorie sono indicati i casi di successo della mediazione e i casi di esonero dal pagamento dell’indennità ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del decreto legislativo. 2. Il Ministero procede altresì alla raccolta, presso gli uffici giudiziari, dei dati relativi all’applicazione, nel processo, dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo. 3. I dati raccolti ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzati anche ai fini della determinazione delle indennità spettanti agli organismi pubblici.40 40

Note all'art. 11: ― Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 5, del citato decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28: «Art. 17 (Risorse, regime tributario e indennità). ― 1.- 4 (Omissis).

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CapoIII Servizio di mediatore

mediazione

e

prestazione

del

5. Quando la mediazione é condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non é dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte é tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.». ― Si riporta il testo dell'articolo 13, del citato decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28: «Art. 13 (Spese processuali). ― 1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi' alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. 2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente. 3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.».

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Art.12 (Registro degli affari di mediazione) 1. Ciascun organismo e' tenuto a istituire un registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito. 2. A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile, è fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.41 Art.13 (Obblighi di comunicazione al responsabile) 1. Il giudice che nega l'omologazione, provvedendo ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo,

41

Note all'art. 12: ― Si riporta il testo dell'articolo 2961 del codice civile: «Art. 2961 (Restituzione di documenti). ― I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate. Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati. Anche alle persone designate in questo articolo puo' essere deferito il giuramento perché dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte. Si applica in questo caso il disposto dell'articolo 2959.».

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trasmette al responsabile e all’organismo copia del provvedimento di diniego.42 Art.14 (Natura della prestazione) 1. Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione. Art.15 (Divieti inerenti al servizio di mediazione) 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera b), l'organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé, anche in virtù di accordi conclusi ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera c).

42

Note all'art. 13: ― Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: «Art. 12 (Efficacia esecutiva ed esecuzione). ― 1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non é contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, é omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del Presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale é omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. 2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.».

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Capo IV - Indennità Art.16 (Criteri di determinazione dell'indennità) 1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. 2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. 3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto. 4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A: a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare; b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione; c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo; d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo; e) deve essere ridotto di un terzo quando nessuna

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delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento 5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato. 6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. 7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. 8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti. 9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. 10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo. 11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. 12. Ai fini della corresponsione dell’indennità,

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quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte. 13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.43 43

Note all'art. 16: ― Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: «Art. 5 (Condizione di procedibilità e rapporti con il processo). ― 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, é tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione é condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione é già iniziata, ma non si é conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non é stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.».

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I criteri per il calcolo delle indennità devono essere applicati da tutti gli organismi, con l’eccezione degli importi base che, per gli organismi privati sono liberi. Le indennità previste per il servizio di mediazione sono di due tipi: 1) le spese di avvio di ogni singola procedura, a valere sull’indennità complessiva: è dovuto un importo di euro 40,00, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata al momento della sua adesione al procedimento. 2) le spese fisse: per gli organismi pubblici si fa riferimento alla tabella A, allegata al decreto, che indica gli importi per scaglioni. Gli organismi privati possono indicare liberamente i loro scaglioni Sia per gli enti pubblici che per quelli privati, per le materie per le quali è previsto l’obbligo del tentativo di mediazione come condizione di procedibilità, è sempre prevista la riduzione di un terzo delle tariffe. L’importo massimo delle spese di mediazione: I. può essere aumentato in misura non superiore ad 1/5, tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;

― Per il testo dell'articolo 11 del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 si veda nelle note all'articolo 7.

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II.

deve essere aumentato in misura non superiore ad 1/5 in caso di successo della mediazione; III. deve essere aumentato di 1/5 nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 28/2010; IV. deve essere ridotto di 1/3 nelle materie per cui è previsto l’obbligo di tentativo di mediazione come condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria; V. deve essere ridotto di 1/3 quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento. Per la determinazione del valore della lite si ricorre ai criteri indicati dal codice di procedura civile, e se il valore è indeterminato, indeterminabile o in caso di contrasto tra le parti nella sua determinazione, sarà l’organismo di mediazione che deciderà il valore di riferimento, comunicandolo agli interessati. Le spese di mediazione, in ogni caso, sono dovute in solido dalle parti, sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione per un importo almeno della metà e comprendono anche l’onorario del mediatore o dei mediatori per tutto il procedimento a prescindere dalle sessioni o dal numero di mediatori impiegato.

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IndennitĂ

Spese di avvio

Spese di mediazione

40 euro per parte

importo da tabella A

può essere aumentato del 20% in caso di complessitĂ

deve essere aumentato del 20% in caso di successo

deve essere aumentato del 20% in caso di formulazione della proposta

deve essere ridotto di un terzo nelle materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio

deve essere ridotto di un terzo se controparte non si presenta

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Capo V - Enti di formazione e formatori Art. 17 (Elenco degli enti di formazione) 1. E' istituito l’elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l’attività di formazione dei mediatori. 2. L’elenco è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale. 3. L’elenco e' articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni: parte i): enti pubblici; sezione A: elenco dei formatori; sezione B: elenco dei responsabili scientifici; parte ii): enti privati; sezione A: elenco dei formatori; sezione B: elenco dei responsabili scientifici; sezione C: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti. 4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati. 5. La gestione dell’elenco avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto. 6. Gli elenchi dei formatori e dei responsabili

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scientifici sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge. L'articolo 17 del decreto, in L'articolo 17 al comma 3 stabilisce una suddivisione dell'elenco in due sezioni: la prima riservata agli enti pubblici e la seconda agli enti privati, ovvero le due categorie di soggetti a cui è riservata l'attività formativa dei mediatori. Entrambe le sezioni dell'elenco debbono includere sia l'elenco dei formatori sia l'elenco dei responsabili. Nella sezione relativa agli enti privati incluso anche l'elenco dei soci, associati, amministratori o rappresentanti di quegli enti. elenco dei formatori enti pubblici elenco dei responsabili scientifici

Elenco degli enti di formazione

elenco dei formatori

enti privati

elenco dei responsabili scientifici

elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti

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Art.18 (Criteri per l'iscrizione nell’elenco) 1. Nell’elenco sono iscritti, a domanda, gli organismi di formazione costituiti da enti pubblici e privati. 2. Il responsabile verifica l’idoneità dei richiedenti e, in particolare: a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell’attività di formazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata; b) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l’organismo e l’ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale; d) il numero dei formatori, non inferiore a cinque, che svolgono l’attività di formazione presso il richiedente; e) la sede dell'organismo, con l’indicazione delle strutture amministrative e logistiche per lo svolgimento dell’attività didattica; f) la previsione e la istituzione di un percorso formativo, di durata complessiva non inferiore a 50

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ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica; i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore; g) la previsione e l’istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per oggetto le materie di cui alla lettera f); h) che l’esistenza, la durata e le caratteristiche dei percorsi di formazione e di aggiornamento formativo di cui alle lettere f) e g) siano rese note, anche mediante la loro pubblicazione sul sito internet dell’ente di formazione; i) l’individuazione, da parte del richiedente, di un

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responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, che attesti la completezza e l’adeguatezza del percorso formativo e di aggiornamento. 3. Il responsabile verifica altresì: a) i requisiti di qualificazione dei formatori, i quali devono provare l’idoneità alla formazione, attestando: per i docenti dei corsi teorici, di aver pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie; per i docenti dei corsi pratici, di aver operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure; per tutti i docenti, di avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere, nonché di impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio; b) il possesso, da parte dei formatori, dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 4, comma 3, lettera c). La disposizione contenuta all'articolo 18 del Dm 180/2010 stabilisce che l'iscrizione del soggetto che eroga formazione per mediatori avviene sempre su domanda, che può essere avanzata non solo da enti -

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pubblici o privati - ma altresì da organismi costituiti presso gli enti stessi. L'articolo in esame, che ricalca la disposizione contenuta all'articolo 4 per l'iscrizione degli organismi di mediazione nel registro, prevede che il responsabile dell'elenco all'atto dell'iscrizione verifichi in primo luogo la capacità finanziaria e organizzativa del soggetto richiedente, nonché la compatibilità dell'attività di formazione con l'oggetto sociale o con lo scopo associativo. Ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata (ovvero un capitale minimo di 10.000 euro). La definizione di capacità organizzativa dell'ente formatore è ancora più lacunosa di quella inadeguata prevista dall'articolo 4 per gli organismi di mediazione. Il responsabile dell'elenco è tenuto altresì a verificare la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente. Se a richiedere l'accreditamento è un ente privato, il responsabile dell'elenco deve verificare che soci, associati, amministratori o rappresentanti di quell'ente posseggano i requisiti di onorabilità. Ancora l'articolo stabilisce che gli enti formatori debbano indicare ai fini dell'accreditamento tutti i mezzi di cui dispongono per la propria attività formativa, Idonea sede dell’organismo con l’indicazione delle strutture amministrative e

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logistiche per lo svolgimento dei corsi di formazione. Il responsabile è tenuto altresì ad appurare che a svolgere l'attività di formazione presso il soggetto richiedente vi sia un numero di formatori non inferiore a cinque. Non essendo previsto nessun rapporto di esclusiva, si ritiene che il formatore possa prestare la propria attività per più enti. E’ prevista l'istituzione di un percorso formativo di durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolate in corsi teorici e in corsi pratici Al termine del percorso formativo, riservato a un numero di partecipanti non superiore a 30, dovrà poi essere prevista una valutazione dei di almeno 4 ore. L’ente formatore deve prevedere e istituire un percorso formativo di aggiornamento dei mediatori, di durata complessiva non inferiore alle 18 ore biennali. La strutturazione del corso così come le materie oggetto della formazione, debbono essere analoghe a quelle della formazione di base. I percorsi di formazione devono essere opportunamente pubblicizzati e attestati dalla presenza di un responsabile scientifico di chiara fama. Il responsabile del registro valuterà anche i requisiti di qualificazione dei formatori che sono diversi a seconda che si occupino dell’aspetto teorico o di quello pratico. In particolare i docenti dei corsi teorici devono attestare di aver pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, mentre i

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docenti dei corsi pratici devono aver operato in veste di mediatori in almeno tre procedure Tutti i docenti debbono inoltre dimostrare di aver svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, di possedere gli stessi requisiti di onorabilità previsti per i mediatori nonchÊ di impegnarsi a partecipare in veste di discenti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio. A tal proposito si condivide la previsione dei corsi di aggiornamento, la cosiddetta formazione dei formatori, meno chiara è la previsione che tali aggiornamenti debbano essere fatti presso i medesimi enti.

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Elenco Enti formatori

capacità finanziaria e organizzativa compatibilità dell’attività di formazione con l'oggetto sociale

requisiti di qualificazione dei mediatori

capitale non inferiore a 10.000 euro

Requisiti di onorabilità

requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti

attestazione attività di docenza

trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo

impegno a corsi di aggiornamento

numero dei formatori, non inferiore a cinque

sede dell'organismo e indicazione delle strutture logistiche

istituzione di un percorso formativo base di 50 ore

istituzione di un percorso formativo integrativo di 18 ore

responsabile scientifico di chiara fama

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Corsi teorici

tre contributi scientifici

Corsi pratici

tre procedure di mediazione


Art.19 (Procedimento d’iscrizione e vigilanza) 1. Al procedimento di iscrizione nell’elenco, alla tenuta dello stesso, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti si applicano gli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 12, in quanto compatibili. Al procedimento d'iscrizione degli enti formatori nell'elenco, così come alla loro eventuale sospensione o cancellazione, nonché alla tenuta dell'elenco stesso, si applichino, in quanto compatibili, le norme che concernono gli organismi di mediazione. In particolare, il potere di approvare la domanda di iscrizione dell'ente nell'elenco nonché quello di disporne la sospensione e, nei casi più gravi, la cancellazione spettano al responsabile. Capo VI - Disciplina transitoria ed entrata in vigore Art.20 (Disciplina transitoria) 1. Si considerano iscritti di diritto al registro gli organismi già iscritti nel registro previsto dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 2, il responsabile verifica il possesso in capo a tali organismi dei requisiti previsti dall’articolo 4 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se

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l’organismo ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l’iscrizione si intende decaduta. 2. I mediatori abilitati a prestare la loro opera presso gli organismi di cui al comma 1 devono acquisire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti anche formativi in esso previsti per l’esercizio della mediazione o, in alternativa, attestare di aver svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale. Gli stessi mediatori, fino alla scadenza dei sei mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l’attività di mediazione. Dell’avvenuta acquisizione dei requisiti gli organismi di cui al comma 1 danno immediata comunicazione al responsabile. 3. Si considerano iscritti di diritto all’elenco gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione, già accreditati presso il Ministero ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 4, il responsabile verifica il possesso in capo a tali enti dei requisiti previsti dall’articolo 18 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l’ente ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l’iscrizione si intende decaduta

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4. I formatori abilitati a prestare la loro attività presso gli enti di cui al comma 3 devono acquisire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti di aggiornamento indicati nell’articolo 18. Gli stessi formatori, fino alla scadenza dei sei mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l’attività di formazione. Dell’avvenuto aggiornamento gli enti di cui al comma 3 danno immediata comunicazione al responsabile. Con riferimento agli enti di formazione già accreditati presso il ministero ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, l'articolo 20 ne prevede l'iscrizione di diritto nell'elenco e la possibilità di continuare a operare. Il responsabile dell'elenco verificherà il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 18 e comunicherà le eventuali integrazioni da efettuare. Se l'ente ottempererà alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'iscrizione si intenderà confermata; in caso contrario, l'iscrizione si intenderà decaduta. Art.21 (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a

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chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 ottobre 2010

Il Ministro della giustizia: ALFANO Il Ministro dello sviluppo economico: ROMANI Allegato - Tabella A (articolo 16, comma 4) Valore della lite - Spesa (per ciascuna Fino a Euro 1.000: Euro da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro oltre Euro 5.000.000: Euro

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parte) 65; 130; 240; 360; 600; 1.000; 2.000; 3.800; 5.200; 9.200.



Giovanni Beatrice, avvocato, mediatore civile e formatore nel network Camera di Mediazione Nazionale, impegnato nella salvaguardia di norme interne e di carattere internazionale. Esperto nella tutela dei diritti dell'uomo e nei ricorsi per equa riparazione e nelle esecuzioni dei decreti ex Legge Pinto. Cultore della materia dei Diritti dell' Uomo, ha tra l'altro svolto attività di docenza sul tema “Legge fallimentare e Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo”.

Francesco Foti, ingegnere civile, mediatore, componente del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria. Ha ottenuto il diploma di specializzazione post-laurea in Ingegneria Ambientale presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, è Dottorando di ricerca in Ingegneria Agroforestale e Ambientale presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, è stato funzionario responsabile presso enti pubblici. Svolge attività di consulente tecnico e perito presso vari Tribunali.

Demetrio Calveri, avvocato, mediatore, formatore, negoziatore; fondatore del network Il Risarcimento www.ilrisarcimento.com con oltre 200 colleghi che operano in tutta Italia; responsabile Strategia e sviluppo della Camera di Mediazione Nazionale www.cameradimediazionenazionale.it

Andrea De Bruno, avvocato, specializzato nel settore delle ristrutturazioni di imprese in crisi e delle procedure concorsuali. Collabora da diversi anni con la Sezione Fallimentare del Tribunale Civile di Roma rivestendo numerosi incarichi di curatore fallimentare e di difensore di procedure concorsuali.

Milena Angela Bocchiola, dottore commercialista, specializzata in diritto societario (commerciale) e tributario francese. arbitro unico. Dal 2007 è componente di Collegi arbitrali e curatore fallimentare; dal 2010 è conciliatore professionista

Valeria Panella, avvocato, si dedica da anni allo studio e all'approfondimento dell'istituto della mediazione. Collabora con Enti pubblici e Studi internazionali in Milano e Roma, occupandosi di consulenza aziendale, diritto commerciale e civile.

Aldo Luigi Siniscalchi, dottore commercialista e revisore contabile. Ha avuto una significativa esperienza come Ufficiale della Guardia di Finanza. Specializzato in reati fallimentari e tributari, collabora da diversi anni con la Sezione Fallimentare del Tribunale Civile di Crotone e con la Procura della Repubblica.


Dal conflitto all'accordo: le abilità del mediatore

La mediazione offre l’opportunità per stimolare nuove interpretazioni del conflitto, partendo dal presupposto che nel conflitto esiste sempre un’opportunità di sviluppo e crescita, pertanto esso non deve essere messo a tacere o fare paura quanto piuttosto controllato e gestito in quanto segnale per ridefinire la situazione.

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