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Le spedizioni di merci pericolose
Approfondimento sull’iter da affrontare in caso di spedizioni con merci considerate pericolose.
Per garantire la corretta gestione degli invii di merci pericolose, bisogna conoscerne in primis i rischi e le normative che regolano i trasporti.
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Sulla base del mezzo di trasporto utilizzato vi sono le diverse convenzioni internazionali che possono essere coinvolte: es. ADR per i trasporti stradali (Europa), DGR-IATA per quelli aerei, IMDG per quelli marittimi e fluviali, e RID per il trasporto ferroviario. Le normative impartiscono tutte le informazioni pertinenti per un determinato prodotto merceologico abbinato al mezzo di trasporto utilizzato. Queste limitano anche i quantitativi massimi per i quali non è richiesto un servizio con autorizzazione per il trasporto di merci pericolose.
Soffermandoci sui trasporti stradali, in Svizzera sono regolati dalle norme SDR/ADR, le quali richiedono alcuni obblighi per gli spedizionieri e/o trasportatori coinvolti
nella filiera distributiva. Sulla base del mandato di trasporto ricevuto, il fornitore deve informare il proprio spedizioniere / trasportatore sulla tipologia di merce pericolosa che deve spedire. Le informazioni pertinenti al trasporto (valide anche per altri mezzi utilizzati: aereo, mare, ferroviario) sono consultabili sulla scheda di sicurezza nel prodotto “Safety Data Sheet” che, al punto 14, cita i criteri per i quali bisognerà prestare attenzione, soprattutto, in un concarico di merce pericolosa.
Nella documentazione che il fornitore deve trasmettere, è importante allegare anche una packing-list con i dettagli dei vari prodotti e soprattutto i codici riferiti al tipo di imballaggio (fusti, cartoni, taniche ecc.).
Tornando alla scheda di sicurezza, vi troviamo: il numero UN (internazionale) che denomina il prodotto, la classe di pericolosità (cl. 1-9) e il gruppo di imballaggio (PG I, II,
III). I limiti stabiliti dalla convenzione ADR sono di 1000 punti (nei concarichi) rispettivamente i pesi massimali a dipendenza del prodotto e del gruppo di imballaggio, entro i quali è consentito il trasporto senza prescrizione ADR. Superata questa soglia vi è l’obbligo di un trasporto con autoveicolo equipaggiato per l’ADR e che l’autista sia in possesso della patente per il trasporto di merci pericolose. Per questo tipo di casistica è previsto il servizio ferroviario per varcare le Alpi, i passi alpini possono essere una variante durante la loro apertura (non per tutte le classi), ma di norma avviene per ferrovia (intermodale).
Come abbiamo visto, le procedure sono specifiche e devono essere rispettate. Un altro punto molto importante per lo spedizioniere / trasportatore, è la corretta compilazione degli ordini di trasporto o bollettini di consegna.
Tutte le indicazioni sopra descritte, riconducibili alla scheda di sicurezza, devono essere riportate sui

documenti, citando il nome del prodotto, la classe e il gruppo d’imballaggio. In presenza di un carico multiplo di merci pericolose, bisognerà prima di tutto stabilire la loro compatibilità, quindi riportare sui documenti il sopraccitato numero di “punti” che quel prodotto genera sommato agli altri.
Con queste informazioni l’autista saprà come comportarsi, ad es. se apporre il contrassegno arancione di riconoscimento (ADR) sul veicolo. L’assenza di queste informazioni può essere contestata durante un controllo di Polizia e ricevere le ammende che, data la gravità dell’omissione, possono scaturire.
La nostra azienda dispone di un software apposito per stampare in tutta sicurezza i documenti di trasporto relativi alle merci pericolose.
Affidatevi sempre a partner affidabili, la gestione non accurata da parte del vettore, può riflettersi anche sul fornitore stesso delle merci.
Alessandro Borghi Direttore operativo Tel. +41 91 695.50.13 borghi@franzosini.ch