Giornale aprile pdf

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Foglio informativo dell'Associazione Industria Commercio Artigianato Servizi Turismo Provinciale di Napoli, P.tta M. Serao 19, Napoli. Tel 081/415595-409270, provincialenapoli@aicast.it. Responsabile F. Califano

Affinchè il sacrificio del collega Eduardo

De Falco di Pomigliano d'Arco con panetteria in

Casalnuovo diNapoli non risulti vano ti invitiamo a leggere queste notizie tenendo presente che

<<Meglio perdere 5 minuti della vita che la vita per 5 minuti>>

Collaboratori familiari nei settori: Artigianato, Agricoltura e Commercio

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’Attività Ispettiva con la Circolare prot37/001478/MA007.A001 del 10/06/13 indirizzata alle Direzioni Regionali e Territoriali del Lavoro e p. c. l' INPS e all’INAIL ha fornito indicazioni agli ispettori sulle verifiche da fare in caso di presenza di collaboratori familiari nelle attività imprenditoriali. Considerato che in alcune specifiche circostanze l’occasionalità della prestazione può essere qualificata come regola generale e pertanto si ritiene che in sede di verifica ispettiva se ne debba tener conto. In sostanza, dalla lettura della circolare si può affermare che non siano dovuti i contributi per i collaboratori familiari con prestazioni di natura occasionale rese dal familiare nell’ambito di realtà imprenditoriali appartenenti a tre diversi settori: artigianato, agricoltura e commercio. La possibilità per l’imprenditore di non assolvere gli obblighi nei confronti della iscrizione presso le apposite Gestioni previdenziali INPS , se utilizza nell’attività familiari che non svolgano tale attività in modo prevalente o continuativo, ma a titolo di collaborazione meramente occasionale cioè un mero “affetionis causa (aiuto)” nella conduzione dell’ azienda in virtù di una obbligazione di natura “morale”, basata sulla c.d. affectio vel benevolentiae causa ovvero sul legame solidaristico ed affettivo proprio del contesto familiare, che si articola nel vincolo coniugale, di parentela e affinità entro il terzo grado, salva la specifica disposizione applicabile nel settore agricolo che contempla i rapporti di parentela e affinità fino al quarto grado, che non prevede la corresponsione di alcun compenso ed è svolta per massimo 720 ore all’anno solare (90 giorni), a prescindere della presenza del titolare nei locali dell’azienda. La prova del superamento di tali limiti da parte dei singoli collaboratori familiari è a carico degli ispettori mediante la rigorosa acquisizione di elementi di natura documentale o testimoniale, in assenza dei quali non potrà ritenersi provato il superamento del limite dei 90 giorni ovvero delle 720 ore annue. Resta ferma, tuttavia la necessaria iscrizione all’INAIL (assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e la malattie professionali ex D.P.R. n. 124/1965, art. 21. comma 6 ter).

PRINCIPALI SCADENZE del MESE di APRILE

16 APRILE: -PAGAMENTO IVA MENSILE (solo per i contribuenti con versamento mensile) -PAGAMENTO CONTRIBUTI AI DIPENDENTI -PAGAMENTO RITENUTE ACCONTO RIFERITE AL MESE DI MARZO -PAGAMENTO 2 RATA IVA ANNUALE (solo per chi ha rateizzato)

ATTENZIONE con

l'arrivo del “cartellone” INPS puoi verificare se risulta che devi pagare una quota associativa da te non gradita, per fartela cancellare vieni da noi, l'operazione è GRATUITA


Notizie APRILE 2014

Linee guida in materia di Controlli art. 14, comma 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 Intesa sancita in Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013 sul Decreto Salva Italia Le Linee Guida adottate, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dagli articoli 20, 20-bis e 20ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. Si tratta dei principi di proporzionalità, coordinamento e programmazione, collaborazione, razionalizzazione e informatizzazione. L’applicazione di tali principi consente di semplificare i controlli in una prospettiva di maggiore efficacia ed efficienza poiché permette di: 1) eliminare tutte le attività di controllo non necessarie alla tutela degli interessi pubblici perseguiti; 2) eliminare o ridurre le duplicazioni e le sovrapposizioni che recano ingiustificati intralci al normale esercizio delle attività dell’impresa. Le Linee Guida mirano, dunque, a migliorare l’efficienza del sistema dei controlli nel perseguimento dell’interesse pubblico tutelato riducendo, al contempo, gli oneri burocratici a carico delle imprese (soprattutto quelle di piccola e media dimensione) che, come sottolineato anche dall’OCSE, sostengono maggiori costi amministrativi connessi all’adempimento agli obblighi imposti dalle leggi. Nel rispetto della logica di semplificazione sostanziale che caratterizza tutto l’impianto del D.L. 9 febbraio 2012, n. 59 (c.d. Salva Italia) il controllo deve evolvere da una funzione, spesso più incentrata sull'accertamento della conformità formale, verso una più moderna funzione tesa ad assicurare l’effettivo adempimento sostanziale alle disposizioni poste a tutela degli interessi pubblici, anche attraverso un’azione di orientamento e collaborazione con le imprese. Coordinamento delle attività di controllo. Le Amministrazioni adottano strumenti di coordinamento tra i diversi soggetti che esercitano l’attività di controllo e individuano preliminarmente il livello ottimale delle attività di coordinamento. Il principio del coordinamento viene perseguito tramite diversi strumenti, quali: a) Piani annuali di controllo coordinati tra più amministrazioni; b) Banche dati comuni ad amministrazioni che operano nel medesimo settore o in settori connessi; c) Accordi tra amministrazioni per effettuare, ove possibile, controlli programmati e/o coordinati; d) Modulistica omogenea che può essere predisposta congiuntamente dalle amministrazioni. Raccomandazione delle Linee Guide: le amministrazioni adottano tutti gli strumenti di coordinamento ritenuti idonei a rendere più efficaci e razionali i controlli effettuati e al contempo ridurre le duplicazioni. Finalità delle Linee Guida, sono quelle di individuare, principi, criteri e percorsi operativi per realizzare un sistema dei controlli coordinato e condiviso tra i diversi livelli di governo. L’obiettivo è ridurre gli oneri ingiustificati che gravano sui destinatari dei controlli e sugli stessi controllori e, al contempo, rendere più efficaci i controlli pubblici sulle imprese. Le Linee Guida si applicano ai casi in cui il contenuto informativo dei controlli è utile a garantire l’efficacia o a ridurre l’onere di un altro controllo. Approccio collaborativo del personale ispettivo: I soggetti operativamente deputati ai controlli devono avviare un rinnovato e costruttivo rapporto con l’impresa, adottando una visione delle attività di controllo principalmente orientata all’effettiva tutela dell’interesse giuridico protetto. Si tratta, innanzitutto, di interpretare in modo moderno ed efficace il ruolo istituzionale del controllore: alla verifica della corrispondenza tra il fatto/il comportamento/l’omissione dell’impresa e il dato normativo deve essere affiancata quella di prevenzione, promozione dell’ottemperanza e informazione promuovendo, per quanto di competenza, una più diffusa cultura della legalità sostanziale. Inoltre, nell’esercizio concreto del controllo, gli interessati devono, ove possibile, ridurre al minimo azioni o comportamenti che possano impedire o rallentare il normale svolgimento dell’attività d’impresa. Il principio dell’approccio collaborativo viene perseguito tramite diversi strumenti quali: a) Elaborazione di liste degli obblighi e degli adempimenti per indicare all’impresa la modalità corretta per ottemperare agli adempimenti. Tali check-list facilitano le stesse attività di controllo perché guidano i controllori, fornendo loro parametri certi e riducendone, nel contempo, la discrezionalità; b) Trasparenza, vale a dire l’indicazione preventiva, se possibile e nei limiti del rispetto della riservatezza, dei tempi e delle modalità del controllo. Le amministrazioni assicurano la trasparenza dell’attività di controllo nei confronti del destinatario, la motivazione degli atti adottati e la partecipazione dei diretti destinatari al fine di garantire il contraddittorio anche durante i controlli in atto. Il principio della trasparenza dell’azione dei controlli viene perseguito tramite diversi strumenti, quali: la riconoscibilità dell’ispettore e la elaborazione di linee guida o check-lists sulle modalità di espletamento dei controlli.


Notizie APRILE 2014

c) Dotazioni tecniche. Particolarmente utile è il collegamento a banche dati comuni che consentano agli ispettori di stilare il verbale contestualmente ai controlli e con un formato immediatamente trasmissibile e trattabile informaticamente dall’amministrazione. Le dotazioni tecniche costituiscono condizione preliminare allo svolgimento di un’attività ispettiva più efficace e maggiormente orientata alla tutela dell’interesse protetto. d) Meccanismi di promozione dell’ottemperanza: ove previsto da disposizioni di legge e in caso di controlli finalizzati a verificare il rispetto o la regolarità di requisiti formali ovvero la mera adeguatezza di impianti e/o attrezzature ovvero di inosservanze comunque materialmente sanabili, il controllore che verifica la non ottemperanza indica all’impresa controllata il modo e il termine entro cui adempiere correttamente. La sanzione viene applicata solamente nel caso di mancata conformazione dell’impresa alle indicazioni fornite dall’ispettore. Raccomandazione. Le amministrazioni assicurano, nello svolgimento concreto del controllo, un approccio collaborativo con le imprese e la trasparenza dell’attività svolta.

TASSI USURAI L'usura bancaria, introdotta dall'art. 664 del Codice Penale, è stata riformulata dalla legge n. 108 del 7 Marzo 1996. La Legge ti tutela, ne hai ogni diritto e puoi riavere gli interessi pagati se il tasso sui contratti di conto corrente, mutuo, prestito, leasing supera la soglia di usura. Molti credono che il proprio contratto con la banca non presenta alcuna anomalia. Non conoscono le banche, infatti quasi tutte le banche (9 su 10) applicano condizioni illegali ai clienti sottraendo spesso considerevoli somme. Esistono in proposito delle Leggi ben chiare occorre però una procedura precisa per affrontare il percorso che ti permetta di riavere i tuoi soldi indietro in tempi più brevi di quel che si possa immaginare e puoi anche bloccare azioni di pignoramento in corso, vendita dei tuoi beni all'asta, ecc. ecc. Infatti quando un privato denuncia tassi usurai e il Giudice apre un indagine per verificare quanto sostenuto dal ricorrente, la banca, per evitare una condanna anche in sede penale, diventa disponibilissima a trattare. Attenzione non bisogna sbagliare, innanzitutto occorre verificare o far verificare a mezzo di consulenza tecnica gratuita i contratti, tenendo presente che la restituzione di quanto indebitamente pagato si prescrive in dieci anni. La prescrizione può essere interrotta con una domanda giudiziale o anche con una raccomandata con la quale si chiede la restituzione dei soldi che ti sono stati sottratti. Il punto è che hai subìto un furto, solo se eri in uno stato di bisogno, e che i soldi che la banca ti ha sottratto illegalmente sono tuoi. L'anatocismo è il male minore sebbene sia molto più conosciuto dell'usura praticata dalle banche in italia. Occorre comparare il tasso praticato dalla banca con il tasso soglia d'usura, anche se sopravvenuta, stabilito dalla legge ( Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze , ultimo del 13/12/2013) tenendo presente che nel tasso praticato dalla banca devono essere inclusi anche gli interessi di mora e le commissioni per l'istruttoria.La Corte di Cassazione con sentenza n. 350 del 9/1/2013 ha stabilito il recupero integrale degli interessi pagati se i tassi o le penali superano il tasso di soglia di usura stabiliti dalla legge. Il 18/2/2013 con sentenza n.342 è intervenuta la Corte di Appello di Venezia che ha stabilito che l'applicazione dell'art.1815 del Codice Civile si applica a tutte le obbligazioni. L'argomento è nel mirino di diversi Tribunali es.empi recenti: il 25/2/2014 il Tribunale di Livorno ha emessa l'Ordinanza del 20/2/14; il 27/2/14 il Tribunale di Brescia ha nominato il CTU per verificare tassi contrattuali usurai su leasing


Notizie APRILE 2014

TARI è il nuovo nome della tassa sui rifiuti incorporata nella IUC: Imposta Unica Comunale che comprende anche IMU (tassa sulla casa, la prima è esclusa) e la TASI (tassa per i servizi indivisibili) La IUC si dovrà pagare in due rate con scadenza 16 Giugno e 16 Dicembre, se il Comune non provvede diversamente per Tari e Tasi, fermo restando il pagamento in due rate semestrali. Altra novità è che il Ministero non ha obbligato i Comuni a predisporre i bollettini postali o modelli per cui il contribuente dovrà provvedere da solo al versamento. Per la TARI (tassa sui rifiuti) è previsto: il ritorno del pagamento a metro quadrato. La Tari ripropone l'obbligo già previsto nella Tares di copertura «semi-integrale» dei costi del servizio, con la possibilità di finanziare con altre risorse di bilancio sconti ed esenzioni che non superino il 7% di questi costi. Considerato che tutti i rifiuti provenienti dal mondo delle Partite IVA, tra cui le Aziende, sono classificati dalla legge rifiuti speciali e, se non pericolosi, possono essere assimilati agli urbani, vediamo, per questi rifiuti, le novità del recente Decreto Legge n.16 del 6/03/2014: I rifiuti speciali assimilati agli urbani sono fuori dalla tariffa; non sono soggette al pagamento della Tari le superfici in cui vengono prodotti rifiuti speciali, nella determinazione della superficie tassabile, non si calcola quella parte della superficie dove si formano i rifiuti speciali, in modo continuativo e prevalente, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori (es. grasso ed ossa, gusci di uova, oli esauti di frittura, capelli, etc.). Il tributo cioè non è dovuto neppure per le quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, chiaramente l'agevolazione fiscale resta sempre limitata alla parte della superficie in cui si producono i rifiuti speciali e quelli assimilati e non si estende all'intera superficie, cioè anche ad altra parte in cui si producono rifiuti ordinari ed è chiara che per godere dell'agevolazione non bisogna conferirli al servizio pubblico e lo smaltimento sia effettuato in conformità alla normativa vigente. Inoltre, spetta al contribuente provare quale parte dell'immobile non sia soggetta alla tassa e nel caso di obbiettiva difficoltà di delineare la parte ove si formano questi rifiuti, il Comune, mediante regolamento, può stabilire la percentuale di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta o concedere una riduzione tariffaria in caso di autosmaltimento. Il DL 16/2014 ha risolto la questione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, causata della confusione che era emersa dal testo dell'articolo 1, commi 649 e 661, della legge di Stabilità n. 147/2013. Come si vede è importante sollecitare l'Amministrazione comunale ad approvare ieri e non domani un regolamento che disciplini le riduzioni, le agevolazioni e le esenzioni e che dia la possibilità alle aziende di richiedere in tempo utile tali agevolazioni. Autorizzare il prelievo dei rifiuti assimilati che i produttori avviano al recupero tramite ditta autorizzata all’attività di recupero dei rifiuti stessi ed applicare alla tariffa un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti avviati all’autocompostaggio, come definito dall’articolo 183, comma 1, alinea e), del D.Lgs 152/2006 ottendo, in tal modo, due vantaggi: minore quantità di rifiuti da raccogliere per il servizio pubblico e quindi minori costi di gestione ed aumento esponenziale della differenziata in quanto le aziende producono prevalentemente rifiuti differenziati es. fruttivendolo umido, tipografia carta, Bar vetro, lattine pet e plastica ecc, per cui è opportuno incentivare le aziende con agevolazioni significative; -ampliare i criteri di determinazione delle tariffe prevedendo una unica tariffa per gli alberghi; -prevedere per sale dei ristoranti, cucine ovviamente escluse, una incidenza, in termini di superficie, ridotta al 10% da sommare alla superficie dell’area cucina; -prevedere l’autocertificazione per le denunce da parte delle utenze non domestiche per le riduzioni delle superfici aziendali dove non si producono rifiuti, es. celle frigorifere, banchi di vendita e scaffalature fisse; -predisporre in modo tale che le risposte alle richieste di esenzione, agevolazioni o riduzioni pervengano nel termine massimo di trenta giorni. Per tali richieste il richiedente dovrà dichiarare di essere consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, nonché della decadenza del beneficio ottenuto ed emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Non abbassare la guardia domani potrebbe essere troppo tardi!


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