SimplyBiz Ottobre 2010

Page 1

SimplyBiZ

L’unica rivista

per i professionisti

della consulenza creditizia

e immobiliare

Anno I - N. 2 Ottobre 2010

Questo mese

Mensile diretto da Flavio Meloni

D. Lgs. 141/2010

Credito al consumo correzioni flash e date certe per agenti e mediatori di Flavio Meloni

WWW.SIMPLYBIZ.IT

€ 4,50 | Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - LO/MI

N

on sono passati neanche due mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo n. 141/2010 ed è già in arrivo il primo correttivo, che sistema alcuni piccoli errori di “battitura”, e soprattutto detta tempi certi per l’entrata in vigore del Titolo IV (disciplina dell’attività degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi). Già pochi giorni dopo la pubblicazione, si era creata una diatriba sui tempi di attuazione. Alcuni leggevano la norma come immediatamente attuabile (in larga parte, almeno) altri invece pensavano che i tempi di attuazione fossero ancora ben lontani. Tutti però erano pervasi da un leggero senso di “panico”. Ad aiutare ad “alleggerire” gli animi ci si è messo anche il Senatore Cosimo Latronico. Un politico pressoché sconosciuto (almeno per quel che riguarda il settore del credito) che ha tirato fuori dal cilindro un coniglio e ha presentato un Ordine del giorno che ha spostato l’ansia dagli operatori, al Governo (leggasi Mef). Infatti, l’Odg in bello stile del Senatore ha impegnato il Governo a chiarire alcuni punti del Titolo IV del Tub, che potevano essere immediatamente applicabili (al 19 novembre 2010) senza alcun bisogno della normativa secondaria, come la responsabilità per agenti e mediatori, per i danni causati dai collaboratori, e l’impossibilità di segnalare mutui da parte degli agenti immobiliari (art. 12), e l’incompatibilità delle diverse figure (art. 17). Risultato? Il Ministero si è messo immediatamente all’opera per realizzare un Decreto (che per verità era già in programma) ed è stato portato immediatamente (il 22 ottobre) a Palazzo Chigi per l’approvazione. continua a pag. 2

La riforma dei consulenti creditizi e degli agenti in attività finanziaria di Federico Luchetti | Dirigente Ufficio IV Direzione V Prevenzione dei reati finanziari Ministero dell’Economia e delle Finanze

I

l Decreto 141/2010 rappresenta una complessa sintesi di interessi contrapposti; tale provvedimento non si limita a recepire la Direttiva comunitaria 2008/48/CE sul credito al consumo – che mira a favorire l’offerta cross border rafforzando le garanzie per il consumatore e la trasparenza informativa – ma interviene in modo profondamente innovativo anche in altri settori del

campo dell’intermediazione finanziaria quali quelli del coordinamento del Titolo VI del Testo Unico Bancario (norme sulla trasparenza) con altre disposizioni legislative sempre in tema di trasparenza, della revisione sia della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario sia degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. continua a pag. 2

Assicurazioni View Dal 1 dicembre cambia la vita alle polizze CPI Pag.

3

Market Trends CQS: rallentano i volumi di erogato nel 3° trimestre Pag.

4

Cessione del V News Gran G.A.L.A per Spefin Pag.

5

QuiMutuo Forum La nuova normativa degli operatori del credito

S

implyBiz ha organizzato il suo primo Business Lunch il 14 settembre presso l’Hotel Park Hyatt di Milano sulla Riforma del credito. a pag. 7

È crisi per le banche locali in Europa

L

e banche di credito cooperativo in Italia hanno retto bene alla crisi finanziaria, ma nel resto d’Europa come è andata? Teoricamente il modello delle banche di credito cooperativo, basato su un’attività di basso rischio, avrebbe dovuto metterle al riparo dalla tempesta finanziaria, tuttavia non è andata sempre così. DzBank, ad esempio, che amministra insieme con WGZ-Bank circa 1.400 banche di credito cooperativo in Germania e Austria, così come anche la francese Crédit Agricole e l’austriaca Raiffeisen, si sono trovate a far fronte a perdite per miliardi di dollari per mutui ad alto rischio. Inoltre ci sono da soddisfare i nuovi requisiti di stabilità richiesti da Basilea 3 per migliorare la propria capacità di assorbimento delle perdite in caso di crisi finanziarie, e non sarà facile raggiungere il livello di capitale richiesto dalle nuove regole. Infine, le Cajas, istituzioni creditizie spagnole simili alle nostre vecchie casse di risparmio, che stanno attraversando una fase di profondo cambiamento a causa della crisi economica. E hanno perciò subito un’azione di riordino che ha portato il loro numero da 45 a 18. a pag. 8

Pag.

9

Associazioni di Categoria View Nuove 106 per elevare il livello di solidità degli intermediari finanziari Pag.

10

Speciale I consulenti creditizi visti dai consumatori Ricerca di mercato Pag.

11 - 14

Operatori View Ham presenta Credit Packager Pag.

16

La Legge su agenti e mediatori creditizi Pag.

17 - 21


SimplyBiz

02

L’opinione

La riforma dei Mediatori Creditizi e degli Agenti in Attività Finanziaria: il periodo transitorio di Federico Luchetti | Dirigente Ufficio IV Direzione V Prevenzione dei reati finanziari, Ministero dell’Economia e delle Finanze

dalla Prima

U

n intervento così complesso per poter dispiegare i suoi effetti necessita di una normativa secondaria la cui predisposizione ed emanazione richiede tempi non immediati e proprio il periodo transitorio può risultare particolarmente critico se non accompagnato da norme appropriate che ne consentano l’ottimale gestione. Per quanto attiene, in particolare, la nuova disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, giova ricordare che nel corso della predisposizione delle relative norme ci si era prefissati un’applicazione organica e coordinata di tutte le disposizioni. Queste ultime, quindi, avrebbero trovato applicazione congiunta a seguito della normativa di attuazione nonché della costituzione e dell’operatività dell’Organismo

chiamato a gestire gli elenchi. Un’attuazione differenziata in termini di tempo avrebbe, infatti, potuto generare dei vuoti normativi con conseguenze sull’operatività degli agenti e dei mediatori con riflessi negativi sia per gli stessi soggetti destinatari della normativa sia per gli intermediari loro mandanti che per i consumatori. In tale contesto è intervenuto l’Ordine del giorno G2.101 approvato dal Senato in data 22 settembre 2010 con il quale viene rilevato che alcune disposizioni sono applicabili a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (18/11/2010) senza la necessità di attendere l’emanazione della normativa secondaria. Tra le disposizioni in parola si ricordano quelle relative: - alla responsabilità solidale degli

agenti e dei mediatori per i danni causati nell’esercizio dell’attività dai dipendenti e collaboratori di cui essi si avvalgano, anche in relazione a condotte penalmente rilevanti (art. 128 novies, comma 4); - alla individuazione di una serie di attività non rientranti nel concetto sia di agenzia in attività finanziaria sia di mediazione creditizia che divengono, quindi, immediatamente esercitabili (art. 12, comma 1); - al divieto per i mediatori di concludere contratti nonché di effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito (art. 13); - ad alcune cause di incompatibilità (art. 17, commi 2, 3 e 4). In forza del suddetto Ordine del

giorno, il Governo è quindi chiamato ad adottare con urgenza un provvedimento normativo finalizzato a dare certezze applicative sia agli operatori sia ai consumatori ma anche e soprattutto a evitare un pericoloso vuoto normativo. A tal fine sarà necessario emanare il decreto correttivo entro i primi di dicembre, periodo dal quale il D. Lgs. 141 comincerà a dispiegare i suoi effetti.

che riguarda il credito al consumo, come anche quelle del Titolo III, che disciplina le finanziarie. In questo caso sarà modificata la parte che fa riferimento all’uso abusivo della parola “finanziaria”, che potrà essere usata in casi specifici (determinati da Bankitalia) anche da altri soggetti. Quanto al Titolo II, dovrebbe essere prolungato da 90 a 120 giorni il termine concesso agli operatori per adeguarsi alle norme di trasparenza contrattuale. Le modifiche più rilevanti, come detto, saranno relative al Titolo IV, che regola la nuova disciplina degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Sparirà il riferimento all’articolo 128-quinquies, comma 2, e cioè agli agenti in attività finanziaria, nell’art. 16 (Requisiti patrimoniali), quindi gli agenti costituitisi in forma societaria non avranno più il vincolo dei 120.000 euro di capitale sociale. Il grosso delle modifiche comunque si troveranno nelle disposizioni finali. La costituzione dell’Organismo al più tardi sarà costituito entro il 31 dicembre 2011. Inoltre sarà

Chiama il numero 02 48731524 Euro 60 | Abbonamento annuale incluse le spese di spedizione Euro 100 | Abbonamento socio sostenitore in omaggio il libro “L’arte di Vendere con Successo“

BNL mette sul mercato il mutuo a tasso fisso al 3,99%

Il parametro viene applicato alle durate di 10, 15, 20, 25 e 30 anni. E il Taeg per un finanziamento di 100.000 euro e durata 30 anni è del 4,19%.

Banco Popolare lancia 2 novità: Mutuo Fisso Last Minute e Mutuo in tasca

Il primo è un finanziamento a tasso fisso, il secondo è un servizio di predelibera che consente ai clienti di cercare casa con la certezza di ottenere il mutuo desiderato.

MedioFimaa fa l’accordo con Barclays Bank

Resta sempre connesso con il Tuo mercato. Sottoscrivi ora:

Roberto Nicastro sarà l’unico direttore generale di UniCredit. Paolo Fiorentino sarà COO (chief operating officer).

QuiMutuo, la società di mediazione creditizia specializzata nella consulenza al cliente privato e nei finanziamenti alle imprese, è entrata a far parte dell’associazione di categoria Assomea.

posticipata dal 19 novembre al 30 giugno 2011 (o, se precedente, fino alla data di costituzione dell’Organismo) la scadenza dopo la quale agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi non potranno più iscriversi, con le vecchie norme. Queste continueranno ad applicarsi anche nei 6 mesi successivi alla costituzione dell’Organismo, ovvero fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi degli aventi diritto. Analogamente le segnalazioni degli agenti immobiliari verso l’istituto bancario dovrebbero finire con il 30 giugno 2010. L’entrata in vigore delle norme relative alla responsabilità del mandante, dei danni causati dall’agente in attività finanziaria nei confronti dei clienti, e degli agenti e dei mediatori per l’attività dei collaboratori scatterà dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto (19 novembre o a febbraio?). Dalla stessa data banche e Poste Italiane potranno utilizzare di agenti in attività finanziaria su mandato diretto. Avranno immediata applicabilità anche l’articolo 12, comma 2, l’articolo 13 e l’articolo 28, commi 3 e 4.

Abbonati a SimplyBiz e non perderai nessuna notizia che fa il mercato. SimplyBiz ti tiene informato con il suo mensile, con il suo sito www.simplybiz.it, con la sua newsletter settimanale direttamente nella tua inbox.

UniCredit, Nicastro unico direttore generale

QuiMutuo entra in Assomea

dalla Prima

Lo schema di decreto legislativo correttivo del D. Lgs. 141, approvato e rimandato alle commissioni camerali, recava il nome di: “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”. Tra le principali modifiche che saranno introdotte vi sono la proroga al 30 giugno 2011 della possibilità di iscrizione di nuovi agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi. Sarà fissato al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale dovrà essere istituito l’Organismo e emanata la normativa secondaria. Fino alla costituzione dell’Organismo, la Banca d’Italia eserciterà nei confronti dei mediatori creditizi, anche persone fisiche, e degli agenti in attività finanziaria la vigilanza per il rispetto della trasparenza e la correttezza dei rapporti con i clienti. Resteranno invariate le scadenze previste dal Titolo I,

News in brief

MedioFimaa ha sottoscritto un accordo per la distribuzione dei mutui di Barclays Bank.

In UK una frode su 5 è relativa ai mutui

Negli ultimi anni, la Financial Service Authority (FSA) ha sospeso l’attività di 92 mortgage brokers per frode e ha dato multe per £ 1,5 milioni, di cui un terzo solo nel 2009. Considerato quanto è successo, l’FSA ha deciso di cambiare la regolamentazione sui mutui in modo che tutti i broker debbano essere qualificati per offrire consulenza sui mutui dall’inizio del 2011.

Pirelli Re diventa Prelios

Il 25 ottobre è iniziata l’assegnazione delle azioni Pirelli Re agli azionisti Pirelli & C. Contestualmente Pirelli Re cambierà nome in Prelios. L’esordio di Prelios sancisce il riposizionamento della società come gestore immobiliare puro.

Lloyds taglia altri 1.600 posti di lavoro entro il 2012

L’intenzione è quella di continuare a ristrutturare il proprio business. La banca che è posseduta al 41% dal governo inglese sta riducendo i propri dipendenti in molte aree di business.

Bank of America annuncia che limiterà la sua attività con i mortgage brokers

Questa decisione è in risposta all’annuncio di JP Morgan Chase di non acquistare più mutui originati dai mortage brokers.

La Banca Centrale Greca ha bisogno di una riforma

Nell’introduzione al rapporto semestrale sull’economia monetaria il governatore George Provopoulos dichiara che una riforma sia l’unico modo per calmare gli investitori sull’incapacità del paese a ripagare il proprio debito.


SimplyBiz

Assicurazioni View

03

Dal 1 dicembre cambia la vita alle polizze CPI in Italia e in UK

P

er i prodotti Creditor Protection sarà tutto diverso e non solo in Italia. Anche in Gran Bretagna, infatti, dal 1 dicembre entrerà in vigore la nuova normativa dell’FSA (Financial Services Authority) volta a tutelare gli interessi di chi acquista questo tipo di coperture assicurative. Con l’applicazione di questa norma, secondo recenti stime, è possibile che in UK 2,75 milioni di persone vengano risarciti per la cattiva vendita di queste polizze per un totale pari a £3.2 miliardi. Quello che emerge è che in questo contesto di mercato, così in evoluzione, diventa cruciale il ruolo del consulente assicurativo e creditizio nel guidare l’offerta e la domanda, facendo conoscere sempre di più l’importanza di questi prodotti. È compito oggi del buon consulente valutare attentamente la posizione del proprio cliente e verificare la reale necessità di una copertura assicurativa di questo tipo. A differenza del passato i consulenti creditizi sfondano una porta aperta con i clienti, dal momento che la disoccupazione è un problema reale per molti, e avere o

non avere questa copertura potrebbe fare la differenza per molte famiglie. Per molti clienti, avere una protezione, in caso di perdita di impiego, significa avere sei mesi di stipendio in più, ma non tutti possono avere questa possibilità. Viene naturale allora chiedersi se l’offerta assicurativa CPI disponibile oggi sul mercato sia in grado di soddisfare le esigenze di protezione reale da parte dei clienti, e se questi conoscono questi prodotti. Questo nuovo contesto di mercato impone dei cambiamenti sia nel marketing di questi prodotti sia nel loro disegno. “Questo non significa che dobbiamo fare “tabula rasa” del passato - dichiara Kevin Paterson, sales e marketing director di Assurant Intermediary -. Il numero di sinistri avuti negli ultimi 3 anni ha testimoniato il valore dei benefici di protezione che questo prodotto può offrire”. Recentemente sono stati lanciati alcuni prodotti con caratteristiche diverse da quelle del passato. Ad esempio è stata proposta al mercato una tipologia di prodotti non legati nello specifico a un mutuo o a un prestito, ma

Nuove opportunità si aprono con le polizze Income Protection, una valida alternativa alle CPI che permette di bypassare il Regolamento 35 e le nuove Regole dell’FSA

Kevin Paterson, di Assurant Intermediary.

che coprono una qualsiasi impossibilità a pagare, come le rate di un affitto. Questi prodotti rientrano nella categoria “Income Protection”, ovvero sono prodotti a protezione del reddito e che proteggono la famiglia e l’assicurato in senso più ampio rispetto alle polizze CPI. “A mio avviso questi prodotti rappresenteranno una interessante opportunità per i consu-

lenti creditizi che vogliono sviluppare il business della protezione assicurativa, anche perché non hanno l’impatto dell’FSA e della Commissione sulla Concorrenza”, sostiene ancora Paterson. La Competition Commission (CC) ha dichiarato il 14 ottobre 2010 che le polizze CPI non potranno più essere vendute insieme ai mutui, prestiti o carte di credito. Le polizze Income Protection potranno essere quindi una valida alternativa, dal momento che possono comprendere varie tipologie di impossibilità a pagare. Da qui di nuovo il ruolo cruciale dei consulenti creditizi di saper fornire questa valida alternativa e non lasciare troppi mutuatari “scoperti” da coperture assicurative. “Siamo di fronte a un nuovo inizio, si apre un altro mercato per i prodotti di protezione assicurativa”, afferma infine Kevin Paterson.

April, Cipriano: “Interessanti prospettive per le società finanziarie e le reti di mediazione creditizia”

A

pril Italia, packager di prodotti dedicati e personalizzati per servire la distribuzione assicurativa specializzata nella protezione della persona: reti di consulenti creditizi, agenti di assicurazione, piccolemedie banche e società finanziarie, presente nel nostro Paese da oltre 10 anni, è il braccio italiano di APRIL Group, holding francese nata nel 1988 che ha attualmente oltre 3.500 collaboratori, oltre 70 società in tutto il mondo e 2,5 milioni di assicurati e che ha nella protezione della salute e del credito i capisaldi della sua attività. April distribuisce i suoi prodotti sia attraverso

una rete di intermediari assicurativi che una relazione con partner bancari o finanziari. “Negli ultimi due anni abbiamo riposizionato la nostra attività - spiega Andrea Cipriano, amministratore delegato di April Italia - ponendo sempre maggiore attenzione verso le banche di media e piccola dimensione, le reti di mediazione creditizia e le società finanziarie. È una strategia che anche in un anno difficile come quello che si sta chiudendo, ci ha premiato con risultati in crescita, un portafoglio prodotti che si sta ampliando e un ventaglio di relazioni che consolida un rapporto sempre più stretto con quelle realtà dinamiche e ben proiettate a fare business innovativo. In totale al momento abbiamo già 50 accordi operativi con realtà finanziarie, ed entro poche settimane entreranno in attività anche altri 40 accordi già siglati”. Per il mondo bancario April propone polizze a protezione del rischio di credito, polizze a copertura della Cessione del quinto dello stipendio o della pensione, ambiti tradiziona-

li di intervento, “ai quali - aggiunge Cipriano - stiamo affiancando tre nuovi ambiti di protezione: quelli per i fidi bancari, per i prestiti bancari e per gli scoperti di conto. Infine l’ultimo prodotto che stiamo mettendo sul mercato riguarda la “bill protection” cioè la protezione di una spesa ricorrente, come una utenza. Può sembrare a prima vista un prodotto destinato al mondo delle public utilities, ma anche la banca può utilmente inserirlo nel suo portafoglio di offerta per allargare l’area dei servizi offerti al pubblico. L’obiettivo è quello di fornire alla banca un carnet di servizi assicurativi innovativi per completare l’offerta di coperture indirizzate alla persona”. Oltre al mondo bancario, April indirizza la sua attività anche verso le società finanziarie e verso le reti di mediazione creditizia, “soggetti che in molti settori si sono sovrapposti al mondo bancario nel fornire mutui, finanziamenti ecc. - spiega Cipriano - e verso i quali una offerta di prodotti assicurativi seri e di qualità come quelli che noi offriamo, può trovare un mercato molto interessante”. È il caso delle co-

perture assicurative a protezione dei mutui. In questi casi la rete svolge quasi un ruolo di outsourcer per la banca perché accede direttamente al finanziamento bancario, ma si mette come interlocutore in prima persona nei confronti del cliente, nei confronti del quale sviluppa tutta l’attività di verifica, validazione e controllo. Anche se in qualche caso il prodotto assicurativo viaggia in parallelo con il finanziamento e quindi origina dalla banca stessa, in altri casi é la rete che propone in prima persona la polizza. Per quanto riguarda invece le società finanziarie specializzate nella Cessione del quinto o della pensione, le polizze di April coprono i rischi classici per questi finanziamenti. Grazie alla continua innovazione e all’apertura verso nuovi business April Italia proietta, per il 2010, una crescita di almeno il 10% rispetto al 2009 in termini di raccolta premi intermediati e in coerenza con questa, si prevede una crescita a due cifre sul risultato operativo e sul risultato netto.


SimplyBiz

04

Market Trends

learn

Cessione del V: rallentamento dei volumi di erogato

nel 3° trimestre, ma il mercato è quello “dietro ai numeri”

di Andrea Capoccia Head of Market Research NMG

C

ome già accaduto durante tutto il 2009, il mercato della Cessione del V, anche nel corso del 2010, non sembra seguire un andamento costante in termini di volumi erogati. Infatti, dopo un inizio 2010 difficile, il secondo trimestre aveva registrato una buona ripresa del mercato, riducendo il gap a -15%, sui primi sei mesi 2009 (dato positivo soprattutto considerando il “boom” delle vendite del 2° trimestre 2009). Dal mese di luglio si assiste però a una nuova contrazione dell’erogazione, stimata a fine settembre a circa -18% sul 2009. L’analisi per trimestri evidenzia con maggiore precisione l’andamento altalenante del mercato: all’incremento delle erogazioni nel periodo aprile–giugno 2010 (+10% sui primi tre mesi del 2010), segue un declino nel terzo trimestre 2010 (stimato intorno al 25% sul secondo trimestre 2010). Quali sono le chiavi di lettura per inter-

SimplyBiz_255x175_5mm_trace.indd 1

Cresce l’attenzione alla qualità della distribuzione. Rallenta l’attività delle reti per la riorganizzazione in funzione del Dlgs 141 pretare in modo corretto cosa c’è dietro ai numeri? In primo luogo si può affermare che, nonostante la flessione dell’ultimo trimestre, il mercato dimostra una sostanziale tenuta dei volumi e per alcuni operatori

sembra essere tornato su valori in linea con quelli dell’erogato medio degli anni precedenti, soprattutto considerando l’attività delle banche. Tuttavia esistono diversi fattori che impediscono al momento una crescita continua e sostenuta: in primo luogo aumenta la difficoltà per alcune tipologie di clientela ad accedere alla Cessione del V, in particolare un crescente numero di richieste da parte dei privati non vengono soddisfatte a causa della difficoltà a ottenere le necessarie coperture assicurative previste dal finanziamento, mentre il comparto dei pubblici sembra essere giunto a un livello di saturazione; si riscontra inoltre una riduzione dei rinnovi. Secondariamente molti operatori sono in difficoltà o perché “stoppati” da Bankitalia o perché hanno deciso di frenare la loro attività; esistono ancora problemi di funding. Terzo, c’è una maggiore attenzione alla qualità della distribuzione,

disdette di accordi e l’ormai imminente entrata in vigore del decreto legislativo n. 141, che hanno comportato un rallentamento nell’attività da parte delle reti di distribuzione, impegnate in rilevanti riorganizzazioni interne. Tra i trend in crescita anche nel terzo trimestre 2010 si osservano quello dei volumi erogati tramite sportello bancario e la continua crescita tra la clientela del peso del segmento dei pensionati.

14/10/10 09:53


SimplyBiz

05 Gran G.A.L.A. per Spefin Cessione del V News

Presentato l’accordo che prevede la distribuzione dei prestiti della finanziaria tramite la rete di agenzie di assicurazione

È

stato presentato a Catania l’accordo, precursore dei tempi, tra Spefin Finanziaria S.p.A. e G.A.L.A. per la distribuzione della cessione del V attraverso gli oltre 200 agenti del consorzio Gruppo agenti Allianz Lloyd Adriatico. Chiediamo al presidente Emilio Mauro cosa rappresenta l’accordo con il consorzio del Gruppo agenti Allianz LIoyd? L’accordo rappresenta per noi un’innovativa politica di sviluppo attraverso canali alternativi alla rete tradizionale. Dopo l’accordo con Vittoria Assicurazioni per la distribuzione attraverso la rete dei loro agenti Vittoria, quest’ultimo è un ulteriore e importante passo che avvalora la nostra tesi di partenza. L’accordo è stato presentato ufficialmente a Catania al congresso Gala, ma è stato l’ultimo atto di una serie di incontri con il comitato esecutivo del Gruppo e con il presidente Pasquale Laera, che ha fortemente creduto a questo progetto, valutandolo interessante sia dal punto di vista della redditività per gli agenti, sia come valido strumento per fidelizzare i propri clienti offrendo un prodotto finanziario, la cessione del quinto, ormai conosciuto e diffuso nelle famiglie italiane. Abbiamo constatato con piacere che la presentazione ha riscosso grande interesse e partecipazione da parte di tutti gli agenti. Quando sarà operativo l’accordo? A questo punto valuteremo bene i tempi di attuazione del decreto 141/2010, in particolar modo per ciò che concerne il capitolo dell’iscrizione all’albo degli agenti da parte degli agenti di assicurazione. Non appena si sarà sciolto questo nodo, procederemo con la programmazione di una serie di riunioni su tutto il territorio nazionale per incontri formativi in merito al prodotto, le procedure e i flussi. Crede che gli agenti di assicurazioni possano essere un canale alternativo interessante. Vede per noi non è più una sperimentazione, le ricordo che la Spefin è partita con una rete di assicuratori, i risultati sono stati interessanti, ma soprattutto abbiamo acquisito un bagaglio di esperienza tale che ci consentirà di evitare alcuni errori. Credo che quest’accordo si trasformerà in un’importante opportunità sia per la nostra società sia per tutti gli agenti Allianz LIoyd. Continuerete su questa strada? Intanto voglio precisare che il Business Model di Spefin è strutturato con una rete di professionisti, agenti in attività finanziaria, che noi chiamia-

SimplyBiz www.simplybiz.it info@simplybiz.net Tel. +39 0248731511 Anno I n. 2 Pubblicazione mensile Reg.Tribunale di Milano n. 451 del 19 luglio 2010 Direttore Responsabile Flavio Meloni

Gli agenti Allianz Lloyd Adriatico arricchiscono la loro gamma di offerta con la Cessione del V

Emilio Mauro | Presidente Spefin

mo Agenti Generali, che opereranno sul territorio in esclusiva e saranno il punto di riferimento per i nostri canali alternativi. Il canale delle reti di agenti di assicurazioni saranno sviluppati sempre di più, anticipandole che oggi siamo in trattativa con altri 2 importanti Gruppi agenti di primarie Compagnie. Come cambia il mercato della Cessione del Quinto? Il regolamento 35 prima, il decreto legislativo 141/2010 poi e tutte le circolari emanate da Banca d’Italia, hanno cambiato completamente il modo di fare impresa in questo settore. Se a questo sommiamo la crisi dei mercati finanziari e la conseguente difficoltà a reperire approvvigionamenti, la diminuzione della marginalità e l’aumento dei costi, possiamo immaginare quale potrà essere lo scenario che si presenterà. Spefin come si posiziona? Sotto questo aspetto la società ha già fatto i primi, ma importanti, passi. Innanzitutto quello di creare una struttura organizzativa efficiente a costi sostenibili. È in questa ottica che nel mese di luglio la società ha fatto un intervento di tagli importanti, concluso con una riduzione sostanziale del personale attraverso l’incentivazione all’esodo. Inoltre abbiamo scelto, precorrendo i tempio, il passaggio contabile dai principi italiani a quelli internazionali, effettuando investimenti per un adeguato sistema di controllo interno e della rete e attuando l’applicazione rigorosa di tutto il normativo che regolamenta e regolamenterà questo settore. f.m.

Pasquale Laera | Presidente GALA

S

implyBiz ha chiesto di spiegare la rationale dell’introduzione del prestiti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione fra i prodotti e servizi a disposizione degli agenti del Gala al presidente Pasquale Laera, durante l’ultimo congresso di Catania di fine settembre. Come mai avete deciso di sviluppare questa partnership con Spefin? Gli agenti Allianz Lloyd Adriatico sono sempre più impegnati a far evolvere le loro agenzie in veri e propri punti di vendita e di

Società editrice MarcellaFrati Communications srl Piazza Liberty, 8 20121 Milano P.IVA 06578930965 Abbonamenti: 11 numeri del mensile SimplyBiz, comprese le spese di spedizione, 60 euro. Abbonamenti Sostenitore: 11 numeri di SimplyBiz, comprese le spese di spedizione, 100 euro. info@simplybiz.net - Tel. +39 0248731511 I dati contenuti in SimplyBiz sono stati forniti direttamente dalle società. Chiuso in redazione il 22 ottobre 2010. © Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione anche parziale sotto ogni forma è assolutamente proibita senza l’autorizzazione scritta dell’Editore. La rivista è aperta ad ogni tipo di collaborazione. Le opinioni espresse dagli autori degli articoli non impegnano la rivista.

consulenza. In questo contesto tutta la nostra rete sta investendo per gestire il cliente in modo diverso. Il prodotto cessione del V rappresenta un ulteriore servizio che fa sì che la nostra offerta acquisisca sempre più valore agli occhi del cliente. Crediamo, considerata la forte domanda di questo prestito da parte degli italiani, che ogni nostra agenzia abbia almeno un cliente che ogni mese sia alla ricerca di un finanziamento di questo tipo. Credete che il prodotto cessione del V sia di facile vendibilità da parte degli agenti di assicurazione? Ritengo che se la proposition di offerta venga ben calibrata, la cessione del V sarà venduta e non rimarrà solo un prodotto sullo scaffale. Il ruolo chiave dell’agente sarà quello di individuare bene il bisogno di cessione del V e di comunicare in modo efficace alla propria clientela che nella sua agenzia il cliente potrà risolvere anche questo suo problema. Il nostro partner Spefin ci assicura il massimo supporto nella vendita, nella formazione, nella gestione delle pratiche e nella competitività della nostra offerta rispetto a quella media di mercato. Proviamo, così, ad ampliare l’offerta di vendita consulenziale a 360° verso un modello di agenzia che valorizzi al massimo la relazione con il cliente. Pubblicità MarcellaFrati Communications srl Piazza Liberty, 8 20121 Milano P.IVA 06578930965 info@simplybiz.net Tel. +39 0248731511 Stampa Associazione Padre Monti Via Legnani, 4 Saronno


2010

2° ANNUAL

L’unico evento gratuito in cui collaborano executives delle aziende, Regulators e rappresentanti politici. È considerato il “think tank“ della consulenza creditizia e immobiliare.

MILANO, 10 NOVEMBRE | HOTEL PRINCIPE DI SAVOIA

LA NUOVA ERA

RICOSTRUENDO la CONSULENZA CREDITIZIA e IMMOBILIARE

LIVE

ore 9.30 - 18.00

facciamo parlare il mercato, facciamo incontrare il mercato. Leadership Forum fa la differenza.

Marcella Frati Director NMG

Sessioni Creditizie | Come cambia e cosa cambia nella consulenza creditizia I Dove sta andando il mercato mutui: opportunità di crescita anche valutate nel contesto del mercato Europeo e di Basilea III I L’opinione del management delle reti di consulenza creditizia: come ole e Reg nella nuova Regolamentazione I Definendo il futuro della Cessione creare una “win win situation” per Qua del V I Come funzionano le polizze vtutti o u N li n Le o n i e n vi h a c opp oapproccio cformazione: e v di responsabilità civile I Il svalore cosa signifi ca diventare consulenti qualifi cati I Il nuovo per le polizze Creditor ervir edella i ortu tà e r p v er g l nità l a riso mi? i agestato dell’arte e opportunità. Sesimm Protection I Le frodi: come gestirle e e come prevenirle I L’offerta mutui e prestiti per gli extracomunitari: nt o probl nell biliari i a ai propri affiliati I Quali novità sioni Immobiliari | Cosa stanno facendo oggi i franchising immobiliari per distinguersi e per creareNuvalore ova Era? e opportunità per gli agenti immobiliari I Il mercato degli affitti: trend e opportunità di cross-selling I Strumenti e politiche di retention per gli agenti immobiliari I Pubblicità e marketing: quanto oggi investono ele agenzie immobiliari I Il mercato del lusso: stato dell’arte sul merBanch lenti onsu cato Italiano. Sessioni Creditizie | Come cambia e cosa cambia nella e Cconsulenza quale creditizia I Dove sta andando il mercato mutui: opportunità di itizi, d

e?

CreIII I L’opinione ion crescita anche valutate nel contesto del mercato Europeo e di Basilea del management delle reti di consulenza creditizia: come Relaz nuova nto 35nella nuova Regolamentazione I Definendo il futuro della Cessione del V I Come funzionano le pocreare una “win win situation” per etutti Regolam uovo n ISVAPI :Ililvalore della formazione: cosa significa diventare consulenti qualificati I Il nuovo approccio per le polizze lizze di responsabilità civile io approcc a delle Creditor Protection I Le frodi: vendit gestirle e come prevenirle I L’offerta mutui e prestiti per gli extracomunitari: stato dell’arte e opportualla come CPI polizzestanno facendo oggi i franchising immobiliari per distinguersi e per creare valore ai propri affiliati I Quali nità. Sessioni Immobiliari | Cosa novità e opportunità per gli agenti immobiliari I Il mercato degli affitti: trend e opportunità di cross-selling I Strumenti e politiche di retention per gli agenti immobiliari I Pubblicità e marketing: quanto oggi investono le agenzie immobiliari I Il mercato del lusso: stato dell’arte sul Dove sta and anIdoDove sta andando il mercato mutui: opportumercato Italiano. Sessioni Creditizie | Come cambia uemcosa creditizia nti cambia nella consulenza e il mercato mutu r t s i i? e Qual tichEuropeo Quale impatdel nità di crescita anche valutate nel contesto del mercato management delle reti di consulenza creditizia: o e di Basilea III I L’opinione n i to l o s o e p ention i l at te g so d r a et i pe come creare una “win win situation” per tutti nella Regolamentazione I DefiBnendo di rnuova asilea IIilI? futuro della Cessione del V I Come funzionano le ficac biliari? f e i gg mo cosa significa diventare consulenti qualificati I Il nuovo approccio per le polizze polizze di responsabilità civile I Il valore della oformazione: ti im agen Creditor Protection I Le frodi: come gestirle e come prevenirle I L’offerta mutui e prestiti per gli extracomunitari extracomunitari: stato dell’arte e opportunità. Sessioni Immobiliari | Cosa stanno facendo oggi i franchising immobiliari per distinguersi e per creare valore ai propri affiliati I Quali novità e

Leadership Forum 2°Annual ringrazia i main e i silver sponsor

visita il sito: www.leadershipforum.it per vedere il programma e per registrarti all’evento Un evento organizzato da

Per informazioni

Event coordinator: Alessandro Bey

E-mail: alessandro.bey@nmg-group.com | Tel: 02 76317567


unità di a: come polizze

editor à. Ses-

novità on per ul merunità di : come le popolizze pportuI Quali

ention

rte sul pportueditizia: nano le polizze rtunità. ovità e

SimplyBiz

14 SETTEMBRE 2010

È IL MOMENTO DI CONFRONTARCI SULLA LEGGE! SimplyBiz ha organizzato il suo primo Business Lunch il 14 settembre presso l’Hotel Park Hyatt di Milano sulla Riforma del credito. L’obiettivo è stato quello di far incontrare il settore in un evento di networking per scambiare idee, opinioni e intenzioni di business a seguito della nuova legge. Sono intervenuti molti di coloro che operano nel mondo della consulenza creditizia, rappresentanti di reti specializzate, banche, finanziarie e compagnie di assicurazioni tra cui: Altachiara Italia, April Italia, Assomea, Assoprofessional, Avipop, BNL, Banca Etruria, Banca Popolare di Vicenza, Big, Capitalmoney, Conafi, Creacasa, Creditfamily, Effegi, Frimm, Midas, MedioFimaa, Pragmae, Professionisti Finanziari, QuiMutuo, The Mortgage Factory, Unifin.

Tieniti aggiornato su www.simplybiz.it nella sezione Eventi per il prossimo Business Lunch!


SimplyBiz

08 Focus sul ruolo delle Banche locali in Europa Le Bcc, tra la crisi economica e i cambiamenti di Basilea 3 di Jennifer Zocchi

I

n Italia le banche di credito cooperativo hanno retto bene alla crisi finanziaria. Tanto che lo scorso dicembre il governatore della Banca d’Italia, Mario Draghi, ha affermato che “senza la presenza di una pluralità di piccole banche, e tra queste delle Bcc, probabilmente le conseguenze della crisi attuale sarebbero più severe per un numero rilevante di famiglie e di piccole e medie imprese”. Ma come è andata nel resto d’Europa? Teoricamente il modello delle Bcc, basato su un’attività di basso rischio volta a soddisfare le esigenze dei propri clienti-azionisti, avrebbe dovuto metterle al riparo dalla tempesta finanziaria che ha colpito i grandi istituti di credito. Tuttavia non è andata sempre così. A testimoniarlo sono alcuni istituti, che hanno accumulato perdite per miliardi di dollari in mutui ad alto

rischio tra il 2008 e il 2009. È il caso della DzBank (Deutsche Zentralgenossenschaftbank o centrale tedesca Co-operative Bank), la banca commerciale che amministra insieme con WGZ-Bank circa 1.400 banche di credito cooperativo in Germania e Austria. Così come anche della francese Crédit Agricole, prima banca mutualistica in Europa e terzo istituto francese per capitalizzazione, e della austriaca Raiffeisen, istituzione centrale del gruppo bancario di credito cooperativo fondata nel 1927. Come anche della Banque Populaire e della Caisse d’Epargne, che in Francia si sono fuse per farsi carico dei titoli tossici. Il problema per le banche di credito cooperativo ha a che fare con l’ap-

provvigionamento di denaro: mentre le banche commerciali possono raccogliere capitali sul mercato per risollevare la propria situazione, le Bcc hanno una minore capacità di rivolgersi ai propri azionisti per battere cassa. Ed è così che, con la diminuzione della domanda e dei margini di guadagno derivati dalla crisi, sono arrivate anche le prime difficoltà per questo tipo di istituti, costretti ora a inventarsi nuovi modi per raccogliere denaro senza intaccare la propria struttura societaria. Soprattutto al fine di soddisfare i nuovi requisiti di stabilità richiesti da Basilea 3 per migliorare la propria capacità di assorbimento delle perdite in caso di crisi finanziarie. A questo proposito, non sarà facile raggiungere il livello di capi-

Spagna, la Bolla immobiliare mette in ginocchio le Cajas

L

e Cajas, istituzioni creditizie spagnole simili alle nostre vecchie casse di risparmio, stanno attraversando una fase di profondo cambiamento. Nate come istituti per finanziare opere di beneficienza, sono state duramente colpite dalla crisi economica. E hanno perciò subito un’azione di riordino che ha portato il loro numero da 45 a 18. La storia Le casse di risparmio spagnole sono sorte 175 anni fa sul modello dei

Monti di pietà, nati verso la fine del XV secolo in Italia su iniziativa dei francescani per erogare prestiti di limitata entità in cambio di un pegno. Non hanno mai assunto la forma di società cooperative, ma quella di banche di risparmio volte a finanziare opere caritatevoli, senza scopo di lucro. Recentemente hanno tuttavia mutato la loro natura per ampliare i servizi erogati, fino a comprendere mutui e azioni. Sono però sempre rimaste legate agli

Germania, lo Stato salva le “solidissime” casse di risparmio e Bcc tedesche

I

l sistema bancario tedesco poggia su tre pilastri: le banche commerciali, le casse di risparmio pubbliche e le banche di credito cooperativo. In particolare, sono 430 le casse di risparmio pubbliche, che gestiscono un patrimonio di 1.000 miliardi, e 1.150 banche di credito cooperativo, che muovono denaro per 700 miliardi. Esse si rivolgono principalmente a una clientela costituita da privati e da piccole e medie imprese. L’esistenza di limitazioni di legge che evitano la fusione tra istituti di diversa natura fa sì che le banche operino a compartimenti stagni e che gli affari vengano condotti se-

tale richiesto dalle nuove regole, che vogliono che il Core Tier Ratio 1 passi dal 4% all’8% circa. Secondo gli esperti, si rendono necessari alcuni cambiamenti a causa della combinazione di tre fattori: l’indebolimento del core business, la presenza di una legislazione più rigida e la struttura delle società cooperative che le imbriglia in una maglia troppo stretta. Alcuni ritengono che la soluzione possa essere rappresentata dal modello dell’Europa continentale, con una serie di Bcc locali che fanno capo a un vertice costituito in parte dalle istituzione locali e in parte da azionisti. Secondo i sostenitori di questa teoria, un simile modello sarebbe in grado di aprire la strada ad una rapida ricapitalizzazione.

paratamente all’interno di ciascun ramo del settore. Il meccanismo è lo stesso sia per le casse di risparmio che per le Bcc. Le prime hanno delle partecipazioni nelle Landesbanken, ovvero nelle sette banche pubbliche regionali tedesche. Questo consente loro di condurre delle operazioni che, a causa delle dimensioni ridotte, non potrebbero portare a termine: si tratta ovviamente di operazioni rivolte al mercato internazionale. Allo stesso modo, le Bcc regionali, ciascuna delle quali gestisce un patrimonio di qualche milione di euro, posseggono delle partecipazioni nella Dz (Deutsche Zentralgenos-

senschaftbank o banca cooperativa centrale tedesca) e nella Wgz, gli istituti che hanno la gestione centrale delle banche cooperative in Germania e in Austria. Questa struttura a due livello ha protetto gli istituti più piccoli dagli effetti diretti della crisi, tuttavia non li ha liberati dall’onere di partecipare alla ricapitalizzazione delle Landesbanken e della Dz e Wgz. E, poiché non si tratta di operazioni facilmente sostenibili, molte banche hanno dovuto cedere le loro partecipazioni al governo locale o nazionale. In altre parole, per risolvere la situazione si è reso necessario l’intervento dello Stato.

interessi locali e politici, sotto la spinta dei quali sono nate. La crisi: lo scoppio della bolla immobiliare Nel 2006, nel pieno del boom immobiliare, le Cajas si sono esposte in misura notevole, finanziando l’acquisto di abitazioni molto più di quanto non abbiano fatto le banche commerciali, il cui comportamento si ispirava a una maggiore cautela. Così si sono trovate nell’occhio del ciclone nel momento in cui è esplosa la bolla immobiliare. E hanno risentito maggiormente della crisi che di lì a poco ha investito il sistema economico mondiale. Tanto che delle 7 banche che non hanno superato gli stress test effettuati a luglio in Europa, ben 5 erano casse di risparmio spagnole. Le nuove regole Nel periodo che va da maggio a giugno il numero delle Cajas è stato più che dimezzato. Un intervento della Banca di Spagna, mirato a rafforzare un settore indebolito dall’eccessiva parcellizzazione, ha infatti portato il loro numero da 45 a 18. L’operazione è avvenuta mediante numerose aggregazioni che hanno comportato una spesa pubblica superiore a 10 miliardi di euro. Di pari passo, è stata avviata una riforma dello statuto delle casse di risparmio, che ne ha consentito la privatizzazione e la quotazione in Borsa in modo da renderle più efficienti nella raccolta di denaro.


SimplyBiz

09

QuiMutuo Forum

listen

L’evento ha dato l’opportunità di ottenere risposte certe e concrete sul percorso da adottare alla luce della nuova normativa.

LA RIFORMA DELLA INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA E L’IMPATTO SUGLI OPERATORI Bari | 17 SETTEMBRE 2010 SHERATON NICOLAUS HOTEL&CONFERENCE CENTER

Carla Marinac

ci

GianPaolo Gal

Q

Vicepresiden te Altachiara Ita lia

lo Stampino

S

alutiamo con entusiasmo la normativa che va a eliminare i comportamenti non corretti. Come Associazione dei consumatori non siamo abituati a urlare contro tutta la categoria, ma abbiamo sempre avuto un atteggiamento costruttivo. Ci daremo da fare per distinguere in modo netto l’operatore sano da quello che non ha rispetto del consumatore che ha di fronte. Auspichiamo quindi la realizzazione di tavoli di lavoro.

uesta normativa porterà sicuramente pulizia nel mercato, ma ci saranno grandi opportunità per chi saprà cavalcarlo. La chiave di volta sarà la struttura organizzativa che si saprà mettere in piedi. Come 106 abbiamo già vissuto i controlli della Bankitalia, e possiamo dire che per il futuro i mediatori non saranno troppo diversi dalle attuali intermediari finanziari. La differenza la farà il modello organizzativo.

Direttore SimplyBiz

Andrea Matte

i

Responsabile Partnership Unicredit Fam ily Financing Ba nk

Q

uando sceglieremo un partner terremo presente: qualità del management, modello di business, capacità organizzativa, e solo in ultimo i volumi. Saranno valutati ma non saranno fondamentali. Questo perché qualità della rete vuol dire qualità del credito.

Q

uiMutuo ha inteso organizzare questo evento, per far incontrare tutti gli attori coinvolti nella nuova regolamentazione e fornire un servizio a tutti i colleghi che dovranno operare con le nuove e complesse regole.

oi di Assomea abbiamo sempre detto: attenzione che i tempi saranno molto veloci. Rimarranno sul campo gli operatori che sapranno organizzarsi meglio e che possano sopportare ingenti costi. Le persone fisiche lavoreranno per le società di mediazione creditizia, almeno quelli migliori.

Giuseppe Rom

anazzi

Stefano Zacch

eo

Giancarlo Vinac

ci

Amministrato re Delegato MedioFimaa

A

Presidente C da QuiMutuo

gretti

N

Flavio Meloni

Giovanni Sozio

Eustacchio Alle

Presidente Assomea

Moderatore

Segretario Gen erale Adiconsum Pu glia

bbiamo costituito l’agenzia assicurativa per superare i problemi relativi alla polizza assicurativa legata al mutuo. La nuova normativa però ha una voragine: si limita l’operatività di mediatori e agenti, ma nessuno dice che agenti e subagenti assicurativi possono fare e vendere tutto quello che vogliono.

Direttore Com merciale UMCI

È

un momento complesso, ma tutte le norme si muovono in un’unica direzione: i bisogni del cliente/consumatore. Esiste oggi una norma internazionale la Uni Iso 22.222, di origine anglosassone, che è un dettame che pone al centro di tutti i processi aziendali il cliente, al di là di quelli che sono gli accordi o le convenzioni, e che potrebbe essere un valore in più per gli operatori.

Organismo di Vigilanza Fincontinuo

A

nche le 106 sono coinvolte nella revisione del Tub. Ma credo che questa norma andava fatta. La nuova struttura di agenzia e di mediazione non potranno più improvvisare. Bisogna rivedere tutte le linee strategiche perché dovremo ottemperare i nuovi requisiti, come il collegio sindacale e la 231, e in una fase di startup questi investimenti sono costi.


SimplyBiz

10

Associazioni di Categoria View

listen

Nuove 106 per elevare il livello di professionalità e solidità degli intermediari finanziari di Giuseppe Piano Mortari Direttore operativo | Assofin

I

l titolo terzo del decreto legislativo 141/2010 ha di questa categoria di intermediari (in particolare tra rivisto la disciplina dei soggetti operanti nel settoi più piccoli), consistenti nella difficoltà di ottenere inre finanziario, innovando profondamente le norformazioni attendibili sull’attività svolta, nel riscontro me che regolano l’attività degli indi evidenze di mancata adeguatezza termediari finanziari che erogano rispetto agli adempimenti previsti finanziamenti sotto qualsiasi forma. dalla disciplina in materia di traspaIl legislatore nazionale ha voluto renza, usura, antiriciclaggio, fino alla cogliere l’occasione del recepiverifica di uno scarso livello di conmento della nuova direttiva sul trollo sulle reti distributive utilizzate. credito ai consumatori per perseCome conseguenza negli ultimi anni guire un disegno più ampio, che ha l’Organo di Vigilanza ha disposto la tra i suoi cardini quello di elevare cancellazione di circa 100 intermeil livello di professionalità e solidità diari dall’elenco generale. degli intermediari finanziari. Il tutSi è quindi voluta promuovere una to partendo dalla considerazione riforma della disciplina che corregGiuseppe Piano Mortari Direttore operativo Assofin che il numero di società finanziagesse le inefficienze del quadro atrie iscritte oggi negli elenchi è esorbitante: si tratta tuale, caratterizzato da un assetto normativo ritenuto di circa mille soggetti iscritti nell’elenco generale, di sproporzionato per difetto nei confronti delle società cui 172 iscritti anche nell’elenco speciale (e dunque che erogano finanziamenti. sottoposti alla vigilanza di Banca d’Italia), a rappreL’albo unico previsto dal novellato art. 106 del TUB sentare solo l’1% del totale degli impieghi del siste– in sostituzione degli attuali elenchi generale e spema creditizio italiano. Inoltre l’Istituto di Vigilanza ha ciale – risponde all’esigenza di prevedere regole e poriscontrato significativi indici di fragilità nell’ambito teri di intervento omogenei nel settore e tra settori:

Banca d’Italia effettuerà controlli preventivi su tutti gli intermediari che intenderanno accedere al mercato e nel continuo vigilerà sul loro operato, in analogia con quanto avviene per le altre categorie di intermediari ritenuti di rilevanza sistemica (Banche, SIM, istituti di pagamento) e in ossequio a un principio, espressamente richiamato dalla norma, di proporzionalità rispetto alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa, nonché alla natura specifica dell’attività svolta dagli intermediari. La normativa secondaria che dovrà essere emanata dalle autorità creditizie entro la fine del 2011 specificherà, tra l’altro, i requisiti di capitale minimo richiesti, differenziati in relazione al tipo di operatività, nonché i requisiti organizzativi e l’informativa che gli intermediari dovranno rendere al pubblico. Tra le novità va anche menzionata l’introduzione della c.d.“riserva di denominazione” a favore dei soggetti iscritti nell’albo previsto dal nuovo articolo 106 TUB: solo essi potranno utilizzare nella denominazione o in altro segno distintivo o comunicazione rivolti al pubblico la parola “finanziaria”, a conferma della loro legittimazione allo svolgimento dell’attività finanziaria loro riservata.

Questi sono i nostri punti di forza:

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITA IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE CHIAMA IL NUMERO VERDE DIREZIONE GENERALE ROMA Via Antonio Pacinotti, 73/81 - 00146 ROMA • Tel. 06 55381111 AGENTI SUL TERRITORIO: Roma, Milano, Treviso, Trieste, Verona, Pordenone, Belluno, Firenze, Pomezia, Chieti, Napoli, Bari, Taranto, Lecce, Catanzaro, Sassari, Cagliari, Palermo, Marsala, Messina.

1. TRASPARENZA 2. TRASPARENZA 3. TRASPARENZA

• CESSIONE DEL QUINTO • PRESTITO CON DELEGA • PRESTITI PERSONALI F I N A N Z I A M O

D I P E N D E N T I

S TATA L I ,

Essere Chiari Conviene Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

P U B B L I C I ,

P R I VAT I

E

P E N S I O N AT I

Eurocqs S.p.A. iscritto all’Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall’articolo 106 e seguenti del T.U.B al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA o sul sito internet www.eurocqs.it. A richiesta verrà consegnata una copia del contratto completo in ogni sua parte e del foglio informativo per la valutazione del contenuto prima della stipula. Eurocqs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Ktesios SpA, Ibl Banca SpA), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.


SimplyBiz

Ricerca di Mercato NMG Customer Experience Research

Spe

cia

le 11

“Questa indagine vuole essere uno strumento utile per tutti coloro che operano nel settore della consulenza creditizia per poter sviluppare una proposition di offerta più di successo nel servire i clienti e per poter conquistare una posizione più forte nel mercato del credito alle famiglie”.

Andrea Capoccia

Head of Market Research NMG

andrea.capoccia@nmg-group.com Tel: 02 76317567

I Consulenti Creditizi visti dai Consumatori Executive Summary

  

3 SU 10 INTERVISTATI SI SONO ANCHE RIVOLTI A UN CONSULENTE CREDITIZIO PER LA RICERCA DEL MIGLIOR MUTUO 2 SU 10 RISPONDENTI HANNO SCELTO IL CONSULENTE CREDITIZIO PER L’ACQUISTO DEL PROPRIO MUTUO L’ASPETTO PIÙ APPREZZATO SUL LAVORO DEL CONSULENTE CREDITIZIO USATO È LA RAPIDITÀ DELL’ESECUZIONE

I “Consulenti Creditizi visti dai Consumatori” è la prima Customer Experience Research realizzata da NMG per portare un contributo concreto allo sviluppo della consulenza creditizia in Italia. L’indagine è stata condotta su un panel di 1.000 consumatori italiani, selezionato in modo random e localizzati su tutto il territorio italiano, che hanno acquistato o rinegoziato un mutuo negli ultimi due anni. Capire quanto i consumatori conoscono la figura professionale del consulente creditizio, conoscere quanti clienti si rivolgono a loro per ottenere informazioni in fase di acquisto di un mutuo, sapere quanti li scelgono dopo averli messi in concorrenza con la propria banca, con altre banche e con siti di comparazione, valutare la qualità della consulenza ricevuta e gli aspetti distintivi del modo di lavorare dei consulenti creditizi, riteniamo che siano tutti approfondimenti sempre più necessari per tutti coloro che operano in questo mondo. Dalle reti specializzate, alle banche impegnate in questo canale distributivo, dalle compagnie di assicurazioni partner alle finanziarie e alle consumer bank esiste un crescente bisogno di informazioni e supporti concreti per prendere efficaci decisioni di business e per poter formulare piani di sviluppo consistenti. Questa indagine ha anche l’obiettivo di fornire alcune indicazioni chiave per tutti coloro che sono impegnati nella riforma del credito al consumo e della consulenza creditizia, da Bankitalia al legislatore, dalle associazioni di categoria a quelle dei consumatori.

 

3 su 10 intervistati si sono anche rivolti a un consulente creditizio per la ricerca del miglior mutuo, oltre che alla propria banca, internet e altre banche. Due sono le modalità principali grazie alle quali un consumatore contatta un consulente creditizio: uno. perché sollecitato dalla pubblicità (74%); due. perché suggerito da altre persone che hanno avuto esperienze positive (60%). 2 su 10 rispondenti hanno scelto il consulente creditizio per l’acquisto del proprio mutuo, nella maggior parte dei casi lo hanno scelto perché hanno avuto referenze di altre persone. Il livello di soddisfazione percepito risulta abbastanza elevato: il 79% lo consiglierebbe ad altri e il 65% tornerebbe dallo stesso consulente in caso di nuovo mutuo o rinegoziazione Gli aspetti più apprezzati sul lavoro del consulente creditizio usato, misurati dopo l’acquisto del mutuo, sono: rapidità dell’esecuzione e il livello di consulenza ricevuta, meno invece l’assistenza post vendita.


SimplyBiz

Speciale

12

Ricerca di Mercato NMG

Qual è il processo di acquisto/rinegoziazione di un mutuo seguito dai consumatori? L’indagine mostra che quasi il 30% degli intervistati si rivolge ai consulenti creditizi per ottenere le informazioni necessarie per l’acquisto o la rinegoziazione di un mutuo, percentuale che appare più elevata nel Nord Ovest e nel Centro Italia (32%). Viene inoltre confermato lo shopping around da parte dei consumatori, che raccolgono informazioni da diverse fonti per poter confrontare le varie soluzioni e condizioni presenti sul mercato. Il personale della propria banca sembra comunque essere la principale figura di riferimento (6 su 10 vanno in filiale per informarsi), mentre internet, considerando i diversi siti a disposizione dei consumatori, viene utilizzato da oltre il 70% degli intervistati (anche relativamente a questo canale viene preferita l’informazione fornita dalla propria banca attraverso il sito istituzionale).

Le fonti di informazione Filiale propria banca

58%

Filiali altre banche

49%

Sito propria banca

42%

Siti altre banche

37%

Consulenti creditizi

29%

Altri siti internet

“3 CONSUMATORI SU 10 SI RIVOLGONO AL CONSULENTE CREDITIZIO, ANCHE SOLO PER OTTENERE INFORMAZIONI”

23%

Agenti immobiliari

17%

Altro (promotori finanziari, agenti di assicurazione, ...)

34%

“... E 2 CONSUMATORI SU 10 LO SCELGONO PER ESSERE SEGUITI NELLA SOTTOSCRIZIONE DEL MUTUO” Dopo la fase di screening conseguente all’analisi delle informazioni raccolte, circa il 20% dei consumatori decide di affidarsi al consulente creditizio per acquistare/rinegoziare il mutuo ed anche in questo caso la scelta dei consulenti creditizi è maggiore nel Nord Ovest e nel Centro (oltre il 20%), mentre risulta minore nel Nord Est (17%). L’importanza di questo canale nel mercato dei mutui emerge considerando che il consulente creditizio rappresenta la prima alternativa alla banca nel processo di acquisto/rinegoziazione di un mutuo; inoltre la percentuale di chi si rivolge a questo canale è molto simile alla percentuale di consumatori che scelgono una banca diversa dalla propria (circa 23% del totale dei rispondenti). La scelta della propria banca raggiunge percentuali più elevate nel caso di acquisto di un nuovo mutuo (47%), soprattutto nel Nord Est, mentre ci si rivolge ad un’altra banca principalmente per rinegoziare il proprio mutuo (28%), in particolare al Sud. Oltre il 65% degli intervistati ha acquistato dei prodotti assicurativi insieme al mutuo: nella quasi totalità dei casi si tratta delle assicurazioni incendio e scoppio ed oltre il 30% acquista anche l’assicurazione sulla perdita di impiego.

Con chi ha sottoscritto/rinegoziato il mutuo? Propria banca

45%

Altra banca

23%

Consulente creditizio

Altro

19%

13%

Come è venuto a conoscenza del consulente creditizio? Nella maggior parte dei casi gli intervistati che si sono rivolti ad un consulente creditizio ne sono venuti a conoscenza da diverse fonti, prima fra tutte la pubblicità. Per il 74% la conoscenza è avvenuta infatti attraverso sia le forme più tradizionali di pubblicità, come i volantini ed i dépliant nelle cassette della posta, sia i canali più moderni, come internet attraverso i motori di ricerca. I più influenzati dalla pubblicità sono senza dubbio i consumatori del Nord Ovest (quasi il 95%), a dimostrazione che anche in questo settore investire in adeguate iniziative di marketing e comunicazione è premiante nei casi in cui le aspettative create dal messaggio veicolato ai potenziali clienti vengano soddisfatte. Molto importante risulta essere il passaparola, ovvero i suggerimenti di amici e parenti (60%) ed il suggerimento del proprio agente immobiliare (50%); questi due canali hanno un ruolo decisivo nell’indirizzare il consumatore al consulente creditizio soprattutto al Sud (oltre il 70%), dove le relazioni personali e professionali hanno da sempre una grande influenza nella vita sociale. Anche la crescente diffusione di agenzie e “punti vendita” contribuisce in modo non indifferente alla conoscenza dei consulenti creditizi: il 57% dei clienti (quasi il 62% nel Nord Est) è entrato in contatto con il proprio consulente anche grazie alla visibilità dei punti vendita.

Le fonti di conoscenza del consulente Pubblicità

74%

Su suggerimento di parenti/amici

60%

Punto Vendita

57%

Su suggerimento del mio agente immobiliare

Su suggerimento di altre figure professionali

50%

19%

“3 CLIENTI SU 4 CONOSCONO IL CONSULENTE CREDITIZIO GRAZIE ALLA PUBBLICITÀ” “... E 1 CONSUMATORE SU 2 LO HA CONOSCIUTO TRAMITE UN AGENTE IMMOBILIARE”


SimplyBiz

Speciale

13

Ricerca di Mercato NMG Quali elementi differenzianti percepiti dai consumatori? Rapidità nell’esecuzione, qualità della consulenza, trasparenza delle informazioni e delle condizioni contrattuali: questi sono i tre aspetti dell’operato dei consulenti creditizi che, secondo i consumatori, ottengono i giudizi più elevati rispetto alle banche ed alle altre figure professionali. Uno. In particolare la quasi totalità del campione (93%, percentuale che raggiunge il 100% al Sud) giudica ottima o buona (su una scala di giudizi ottimo-buono-sufficiente-scarso) la rapidità di esecuzione di tutto il processo di acquisto/ rinegoziazione di un mutuo con il consulente creditizio, versus l’82% della propria banca e il 74% delle altre banche. Due. Anche la qualità della consulenza ricevuta dai consulenti creditizi ottiene un giudizio decisamente più elevato (88% ottimo + buono) rispetto al livello di consulenza fornito dagli operatori della propria banca (77%), dalle altre banche (68%) o da altre figure professionali (76%). Percentuali di soddisfazione sempre più elevate al Sud ed anche al Centro.

Tre. I consumatori premiano la trasparenza delle informazioni e delle condizioni contrattuali fornite dai consulenti creditizi: l’85% assegna un giudizio positivo a questo aspetto molto delicato, contro il 75% di chi ha sottoscritto il mutuo con la propria banca; in questo caso i giudizi più positivi provengono dal Nord Est e dal Centro (oltre il 90%). Occorre segnalare, comunque, che in tutti gli aspetti analizzati l’attività dei consulenti creditizi viene giudicata sicuramente positivamente dai consumatori: ad esempio alla professionalità ed alla competenza viene assegnato un giudizio ottimo dal 43% degli intervistati che si sono rivolti a questa figura professionale ed un giudizio nel complesso positivo (ottimo + buono) dall’85%, risultato superato solo da quello assegnato alle “altre banche” dai consumatori che si sono rivolti ad una banca diversa dalla propria (88%).

Le opinioni sui processi di vendita dei consulenti creditizi Assistenza "postAssistenza "post- 79% 79%vendita VS i processi di delle banche

Assistenza "postAssistenza "postvendita" vendita"

vendita"

vendita"

82%

82%

Consulente creditizio VS Propria banca

Livello di Livello di 85%88% Trasparenza consulenza consulenza 75% 77%

88% 68%

77%

Rapidità Rapidità 93% 77%consulenza nell'esecuzione nell'esecuzione 82%

Rapidità93% nell'esecuzione 82%

Rapidità nell'esecuzione

Professionalità Professionalità 85% 85% competenza competenza Professionalità -

-

81%

competenza 81%

93%

83%

83%

Consulente creditizio

82%

Propria banca

85% 74%

85%

88%

68%

74%

93%

74%

93%

74%

74%

85% 85%

81%

85%

88%

88%

88%

79%

79%

79%

91% 91%

83%

Consulente creditizio

88%

93%

85%

creditizio Consulente creditizio banca Propria banca PropriaConsulente

Consulente creditizio Consulente creditizio

85%

88% 68%

79% 79% 79% DisponibilitàDisponibilità Disponibilità

Disponibilità DisponibilitàDisponibilità

85%

85%

88% di Livello

Livello di

consulenza Rapidità Rapidità nell'esecuzione nell'esecuzione

79% 85%

74%79%

vendita" 82%

Livello di Livello di Trasparenza consulenza consulenza

competenza

85%

79% Assistenza "post75% 75%

Assistenza "postvendita"

Professionalità Professionalità Professionalità competenzacompetenza

Consulente creditizio VS Altra banca

85% Trasparenza Trasparenza

TrasparenzaTrasparenza

79%

Altra Banca

Altra Banca

91%

Altra Banca

Perché il cliente sceglie il consulente creditizio? Appare sempre più evidente tra i consumatori la volontà di effettuare scelte consapevoli sulla base di indicazioni, informazioni ed evidenze che garantiscano il più possibile contro il verificarsi di conseguenze inaspettate o di risultati inferiori alle aspettative. Non stupisce allora che il motivo principale per cui ci si rivolge al consulente creditizio per la scelta del mutuo sia l’esperienza positiva di altre persone conosciute (parenti ed

Driverdidiscelta scelta del Driver delconsulente consulentecreditizio creditizio Esperienze positive di terze

48%

Esperienze positive di terze persone persone Gamma più ampia di prodotti e

28%

soluzioni offerte Gamma più ampia di prodotti e soluzioni offerte Possibili facilitazioni nell’ottenimento del mutuo

Possibili facilitazioni nell’ottenimento del mutuo Per delegare a terzi gli adempimenti legati all’istruttoria del mutuo

Per delegare a terzi gli adempimenti legati all’istruttoria del mutuo

28%

14%

14% 10%

10%

48%

amici): quasi la metà degli intervistati hanno scelto il consulente creditizio perchè la soluzione si è dimostrata valida per le persone di cui ci si fida e la percentuale è molto simile in tutte le zone d’Italia, ad eccezione del Nord Est dove il dato risulta inferiore (39%) ed assume la stessa rilevanza di un altro motivo di scelta, la più ampia varietà di prodotti e soluzioni alternative. Nel complesso, la possibilità di poter analizzare con un singolo professionista molteplici proposte, ottenendo chiarimenti e delucidazioni soprattutto in base alle proprie esigenze, rappresenta il secondo motivo di scelta del consulente creditizio (28%). Rispetto al recente passato sembra perdere importanza l’idea che rivolgersi al consulente creditizio sia la strada migliore per ottenere possibili facilitazioni nell’ottenimento del mutuo, opinione prima diffusa soprattutto tra coloro che avevano una situazione economica complicata; i consumatori intervistati, che hanno acquistato o rinegoziato il mutuo negli ultimi due anni, scelgono il consulente creditizio per motivi legati alla qualità del loro operato, più che per motivi opportunistici. Anche al Sud, dove questa percezione era più diffusa, solo il 14% ha scelto il consulente creditizio per possibili facilitazioni, dato perfettamente allineato alla media nazionale. Infine, circa il 10% si è affidato al consulente creditizio per delegare il più possibile a terzi gli adempimenti legati all’istruttoria del mutuo, dato che comunque raddoppia considerando i consumatori del Nord Ovest.


SimplyBiz

Speciale

14

Ricerca di Mercato NMG Quale livello di soddisfazione dell’esperienza di acquisto?

La soddisfazione dimostrata dagli intervistati nei confronti dei consulenti creditizi trova riscontro anche nella percentuale di consumatori che consiglierebbero il proprio consulente ad altri. Quasi l’80% non avrebbe infatti dubbi ad indirizzare propri amici e conoscenti verso il proprio referente per l’acquisto di un mutuo, dato che consolida l’importanza precedentemente mostrata del passaparola e delle esperienze positive di altri consumatori. Il dato acquista ancora maggior rilievo al Nord Ovest ed al Nord Est, con percentuali superiori all’85%, mentre appare decisamente più basso al Centro

Consiglierebbe il proprio consulente creditizio ad altri?

Sì, 79%

No, 21%

(64%). Mentre l’80% consiglierebbe il proprio consulente ad altri, “solo” il 65% utilizzerebbe nuovamente la stessa figura. Questo risultato, seppur diverso per area geografica (71% al Sud), mostra come, soprattutto in caso di rinegoziazione del proprio mutuo, si pensi che sia più opportuno rivolgersi ad un altro consulente per poter ottenere condizioni più vantaggiose. Considerando la diversa finalità, la differenza del risultato è notevole: per un nuovo mutuo il 74% utilizzerebbe lo stesso consulente creditizio, per la rinegoziazione la percentuale si riduce al 44%.

Si rivolgerebbe nuovamente allo stesso consulente nel futuro?

Sì, 65%

No, 35%

L’indagine mostra che i consumatori si informano sempre di più prima di acquistare un mutuo. L’82% usa internet prima di prendere una decisione, soprattutto chi acquista un mutuo per la prima volta. Il 30% dei rispondenti consulta anche il consulente creditizio e 2 su 10 lo scelgono per sottoscrivere il mutuo.


SimplyBiz

15

Immobiliare News Affidabilità e innovazione è oggi quello che serve agli agenti immobiliari

Idee e suggerimenti dal mercato USA

A

lla domanda come mai gli agenti immobiliari sono così resistenti al cambiamento si potrebbe rispondere che hanno paura dei clienti, che i manager hanno paura degli agenti e che gli azionisti hanno paura dei manager. Gli agenti vivono di commissioni, i manager hanno il loro guadagno dalle percentuali che trattengono e gli azionisti spesso non ritengono i loro manager affidabili.Tutto questo lo conoscete già? Il motivo per cui tutti hanno paura è che nessuno ritiene nessuno affidabile. È vero che gli agenti sono degli affiliati, che i manager si battano per avere loro stessi una commissione trattenuta più elevata, altrimenti minacciano che gli agenti li abbandonino. Questo è il modo per gestrire il business? Il problema è che spesso chi lavora nel campo immobiliare sono persone con un elevato ego e coinvolte da molte emozioni. In ogni caso se si costruisce una cultura della affidabilità, le persone si aspettano molto di più gli uni dagli altri e si crea un vero spirito di squadra. Gino Blefari, fondatore di Intero Real Estate Services in Silicon Valley, ritiene che la cultura e la affidabilità siano al centro del successo della sua società. Senza nessuna acquisizione Intero ha conquistato una ampia quota di mercato nel 2009. Quando qualcuno ha chiesto a Blefari cosa pensa dell’affidabilità, lui ha citato Charles A. Coonradt, autore fra gli altri di “The Game of Work”, un libro che sintetizza la sua filosofia: “Quando la performance viene misurata questa migliora. Quando la performace è misurata e valutata, i margini di miglioramento accelerano”. Quindi è bene essere focalizzati sull’innovazione, ma è cruciale anche creare e mantenere un’infrastruttura che permette agli agenti immobiliari di sviluppare nuove iniziative in un modo che sembrino molto naturali. Se gli agenti immobiliari, le società di franchising, sapessero creare una cultura basata sull’innovazione e sull’affidabilità potrebbero avere successo nonostante il mercato difficile. Coloro che hanno ancora paura non avranno un futuro roseo, chi invece saprà lavorare e porsi in modo diverso, allora avrà molte opportunità da trasformare in successo.

Open House, uno strumento per fare incontrare venditori e acquirenti RE/MAX ha portato l’iniziativa in Italia per i suoi agenti

N

egli USA, secondo gli ultimi dati del National Association of Realtors, il 48% dei potenziali acquirenti va agli eventi Open House (case aperte, ovvero visita libera a case in vendita o in affitto). Anche se molto spesso succede che gli acquirenti non comprano le case che vedono durante l’Open House, è comunque ritenuto un modo efficace per offrire opportunità ai clienti di trovare la casa dei propri sogni. Dal punto di vista dei venditori, l’Open House è un modo per far vedere la propria casa a molte persone in una unica giornata. Infatti coloro che desiderano vendere l’immobile decidono di “aprire la casa” ai potenziali acquirenti, in un unico appuntamento, in un giorno da definire, evitando di fissare singoli appuntamenti per ogni visitatore. RE/MAX è l’unico operatore che in Italia sta sviluppando le iniziative “Open House”. “Open House Day RE/MAX” del 23 ottobre ha dato risultati eccellenti, sostiene Dario Castiglia, presidente

di RE/MAX Italia. Oltre 300 gli immobili disponibili in tutta la penisola e decine quelli affittati o venduti al termine della giornata. Tutta la visita “collettiva” si è svolta sotto la supervisione di un consulente immobiliare RE/MAX. L’Open House Day è stato promosso a livello nazionale attraverso vari canali tra cui quello televisivo.

Vantaggi dell’Open House Per chi compra • Visita dell’immobile senza la necessità di fissare un appuntamento, e poter avere comunque la presenza di un professionista immobiliare sul posto. • Possibilità di una seconda visita dell’immobile nella stessa giornata, senza dover fissare un ulteriore ap-

puntamento. • Possibilità di una seconda visita dell’appartamento nella stessa giornata, riducendo il rischio che la casa possa essere venduta con il trascorrere dei giorni. Per chi vende • Molteplici professionisti immobiliari impegnati nella stessa vendita. • La visita di più potenziali acquirenti in un’unica giornata. • Risparmio di tempo da parte di chi vende casa: con Open House gli appuntamenti si concentrano in un solo giorno. • Garanzia di un’efficace comunicazione di vendita a tutti i potenziali clienti della zona. Ricordiamo che circa il 70% delle case vengono acquistate da persone che già risiedono nella zona di ubicazione dell’immobile. • Vendita dell’immobile molto più veloce. • Maggiore probabilità di ottenere il prezzo di vendita richiesto.

learn

Con tra osci l a u ed un n Bra differ vo Ven e dito Ven nza re d dito i Su re cce sso ?

l’arte di Vendere con Successo WWW.ARTEDIVENDERECONSUCCESSO.IT


SimplyBiz

16

Operatori View

Ham presenta Credit Packager

C

’è una giovane società di intermediazione creditizia che ha sviluppato un modello pluribanca e pluriprodotto, traguardando la crisi del mercato dei mutui e svincolandosi dalla dipendenza del monoprodotto, il suo nome è House and Money. Dopo circa due anni di messa a punto dell’area produttiva del servizio, ha lanciato sul mercato “Credit Packager”, un prodotto-servizio di ispirazione anglosassone, con la caratteristica di gestire offerte ampie e diversificate di mutui e prestiti, supportando i processi di vendita e di gestione nelle relazioni tra banca e rete distributiva fino ad arrivare al cliente finale. Credit Packager confeziona mutui e prestiti e prepara la pratica prima che sia presentata all’istituto erogante, abbassando così il rischio di declino. Questo servizio, non accessibile al consumatore finale, è pensato per reti di distribuzione creditizia e immobiliare, di promozione finanziaria, e banche, e ha un’interfaccia anonima, cioè senza vantare il brand Ham verso il cliente, ma rimanendo di supporto al partner. Ma può interessare anche il singolo operatore che intende beneficiare di un’azienda nata sulle ceneri del vecchio mercato e che intende sfruttare tutte le opportunità del nuovo. “Credit Packager ha tre componenti di servizio - spiega l’Ad di House And Money, Fabrizio Martelli - le convenzioni stipulate con i principali istituti, grazie alle quali si compone un portafoglio in grado di erogare un’offerta a tutti i target incrociando esigenze dei clienti, politiche di credito e tempi di erogazione; la piattaforma tecnologica con motore decisionale OVER500 che non è solo una vetrina di prodotti bensì uno strumento consulenziale a disposizione delle reti: le soluzioni fornite sono assimilabili a una “prefattibilità” poiché riflettono le politiche di credito e i metodi di calcolo delle variabili di scoring di ogni singola banca; infine il back-office, composto da profili di esperienza specializzati sulle

diverse catene di servizio dei diversi prodotti, svolge tutta l’attività di istruttoria di supporto al consulente accompagnando il cliente al rogito”. La piattaforma, web based, è utilizzabile secondo profili utenti congrui con le strutture gerarchiche commerciali, e consente il tracciamento della pratica e predispone ai flussi provvigionali. È una piattaforma “Open architecture”, customizzabile nella grafica e nel contenuto, consentendo alla società distributrice di personalizzarla con i propri colori e di definire l’offerta di banche e prodotti in funzione delle proprie strategie aziendali. “L’adozione di Credit Packager viene supportata, in partenza, da brevi ed efficaci corsi formativi in aula, e attraverso video-conference, durante i quali si sperimenta l’utilizzo di Over500 e il contatto con il Back-office”, conclude Martelli. Il primo esempio di servizio “white label” fornito da House And Money attraverso Credit Packager è quello della partnership con Gesfin, finanziaria con background nella monetica che ha sviluppato anche il business dell’intermediazione creditizia. House And Money cura per conto di Gesfin il settore mutui. Dal portale Gesfin, gli associati entrano nel motore OVER500 e navigano come se si trovassero a “casa loro”. Luigi Iannaccone, patron e presidente di Gesfin racconta con soddisfazione la loro esperienza: “Ci siamo trovati subito bene con House And Money e stiamo costruendo insieme un business mutui che darà grandi benefici economici e di servizio ai nostri associati”. È probabile che questa possa rappresentare una nuova frontiera di servizio per tutti quegli operatori che vogliono diversificare il proprio portafoglio di offerta, evitando gli elevati investimenti connessi alla costruzione della catena del servizio.

Associazioni di Categoria View

Organismo, cuore della riforma

U

na delle novità più importanti del decreto 141/10, per la parte relativa agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi è la costituzione di uno specifico Organismo deputato al controllo degli operatori. L’Organismo sarà costituito come associazione con personalità giuridica di diritto privato con una propria autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria. I componenti saranno nominati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze su proposta della Banca d’Italia.

L’Organismo sostituirà la Banca d’Italia nella gestione dell’albo e dell’elenco L’Organismo, tra l’altro, dovrà fissare i criteri su cui basare la propria attività, le modalità di attuazione, stabilire le risorse necessarie per l’efficace svolgimento dei propri compiti, costituire idonei meccanismi di controllo interno. Tra i compiti dell’Organismo risaltano l’iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, previa verifica dei loro requisiti, la

gestione degli elenchi stessi, la riscossione dei contributi e delle altre somme dovute per l’iscrizione negli elenchi, la verifica della disciplina cui sono sottoposti gli iscritti, la possibilità di svolgere ispezioni e di chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti. Per l’aspetto operativo l’Organismo gestirà gli elenchi provvedendo alla loro custodia e gestione in forma elettronica, facendo riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti, verificando la permanenza dei requisiti necessari per l’iscrizione negli elenchi, il rispetto delle regole di condotta e di ogni altra disposizione applicabile all’attività svolta dagli iscritti, l’assenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di cancellazione nei confronti degli iscritti negli elenchi. Infine, avrà il compito di indire e organizzare l’esame volto ad accertare l’adeguatezza della professionalità degli operatori e stabilire gli standard dei corsi di formazione che le società di mediazione sono tenute a svolgere nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi. L’iscrizione agli elenchi deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, salvo riget-

di Fabio Picciolini | Segretario Nazionale Adiconsum

to. Avvenuta l’iscrizione nell’elenco l’operatore deve immediatamente comunicare all’Organismo il luogo di conservazione della documentazione e gli estremi identificativi della polizza assicurativa. Ogni successiva variazione deve essere comunicata entro dieci giorni dall’evento. L’Organismo ha la possibilità di irrogare sanzioni (richiamo scritto, sospensione dall’esercizio dell’attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno, cancellazione dagli elenchi). Sono previsti, ovviamente termini per le contestazioni e per le controdeduzioni, nonché per i casi di urgenza e necessità rischi di gravi violazioni di norme legislative o amministrative di sospendere (8 mesi massimo) un operatore dall’elenco. La cancellazione dagli elenchi è prevista anche per la perdita di uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività, per inattività protrattasi per oltre un anno e per cessazione dell’attività. Ostacolare l’attività dell’Organismo può costare una sanzione da 2.065,00 a 129.100,00 euro. Organismi simili sono stati previsti per gli operatori nel microcredito e per i Confidi.


SimplyBiz

listen

Associazioni di Categoria View

17

La nuova mediazione creditizia: istruzioni per l’uso dell’Avv. Andrea Ciani

L

a recente riforma della mediazione creditizia contenuta nel D.Lgs. n. 141/10, pur lungamente annunciata e in gran parte conosciuta prima della sua approvazione, non costituisce di certo per i soggetti interessati un punto d’arrivo quanto piuttosto un punto

di partenza. Dal 4 settembre scorso – data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – tutti gli operatori del settore hanno infatti dovuto cimentarsi nella non facile opera di analisi e interpretazione del significato e delle conseguenze connesse alle molte norme introdotte dal Decreto. Ho visto nascere questa riforma (ai tempi del “decreto Pinza”) e non posso quindi sottrarmi al piacere e all’onere di esplorarne i contenuti e le ripercussioni sul sistema economico e sui soggetti interessati. La prima delle domande che occorre porsi di fronte alla nuova normativa riguarda l’individuazione dei soggetti e delle modalità con le quali potrà essere esercitata l’attività di mediazione creditizia dopo l’entrata a regime della riforma. Le brevi valutazioni che seguono si riferiscono, è utile precisarlo, agli assetti definitivi del nuovo sistema normativo una volta che la riforma sarà entrata interamente in vigore: rimangono quindi da parte – per il momento – gli assai complessi problemi legati al regime transitorio. Si parte da una circostanza ormai a tutti nota da tempo: l’attività di mediazione sarà riservata esclusivamente a società di capitali costituite nella forma della società per azioni, della società in accomandita per azioni, della società a responsabilità limitata o della società cooperativa e dotate di un capitale sociale non inferiore a € 120.000. Nessun individuo nè società di persone (S.n.c., S.a.S., S.S.) potrà dunque esercitare in quanto tale l’attività disciplinata dai nuovi art. 128-sexies e seguenti del Testo Unico Bancario (fatte salve le espresse deroghe previste dalla riforma). Non potranno poi esercitare l’attività di mediazione, neppure in forza di un rapporto di “collaborazione” con una società iscritta all’elenco, gli agenti in attività finanziaria e ai loro dipendenti (v. art.

128-octies TUB), nonché i dipendenti, agenti o collaboratori di banche e intermediari finanziari (art. 17 D.Lgs. n. 141/10). Altre cause di incompatibilità potranno essere successivamente introdotte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con apposito decreto ministeriale. La riforma ha inoltre sancito che l’attività di promozione e conclusione di contratti finanziamento per conto di altri istituti non è sottoposta ai nuovi vincoli previsti dal Testo Unico Bancario qualora sia posta in essere da banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, società di investimento a capitale variabile, imprese assicurative, istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A. Analoga esclusione è stata prevista per i c.d. dealer (i fornitori di beni e servizi) limitatamente alla distribuzione dei contratti di finanziamento relativi all’acquisto dei beni o servizi commercializzati e purché tale attività non riguardi l’emissione di carte di credito e venga comunque svolta in virtù di una convenzione stipulata con un intermediario finanziario o una banca. L’ampia gamma di figure professionali operanti nel settore del credito impone tuttavia di comprendere quali saranno in concreto i soggetti autorizzati ad intermediare contratti di finanziamento. La nuova disciplina legislativa, ad esempio, nulla dice in merito allo status dei promotori finanziari, i quali erano invece espressamente esentati dall’iscrizione all’elenco dei mediatori creditizi a norma dell’art. 16 comma 8 della Legge Usura, che viene abrogato dalla riforma. Non potendosi ipotizzare che tale soppressione sia il frutto di una semplice dimenticanza, si deve ritenere che tali figure professionali – che pure sono “selezionate” mediante l’apposito esame e l’iscrizione all’albo – non potranno più svolgere l’attività personalmente. Nulla vieta però che i promotori possano operare come “collaboratori” di società di mediazione o, più semplicemente, delle SIM o delle banche per le quali già distribuiscono i prodotti di investimento. Ed invero, è proprio intorno alla nozione di “collaboratori” che paiono annidarsi gran parte dei problemi posti dalla riforma. Molte sono infatti le incertezze che tale dicitura induce nel lettore: fermo restando infatti l’obbligo di superare la “prova valutativa” prevista dall’art. 128-novies, primo comma, del T.U.B. (che dovrebbe essere qualcosa di meno rispetto all’ “esame” previsto per i vertici aziendali), andrà chiarito quale rapporto contrattuale pos-

sa essere instaurato tra la Società di mediazione e il “collaboratore” stesso. Dovranno essere stipulati veri e propri contratti di collaborazione a progetto (disciplinati dal D.lgs. n. 276/03)? O potranno piuttosto essere instaurati rapporti di lavoro autonomo o “tradizionali” rapporti di agenzia? Il quesito – cui auspicabilmente verrà data risposta con la regolamentazione secondaria – è quindi il seguente: il riferimento ai rapporti di “collaborazione” contenuto nel D.Lgs. n. 141/10 deve intendersi in senso tecnico o atecnico? Il Legislatore ha inteso cioè riferirsi a uno specifico modello contrattuale o ha invece utilizzato tale espressione in senso ampio e al fine di sottoporre ai nuovi obblighi tutti i soggetti che opereranno (cioè “collaboreranno”) a qualsiasi titolo con le società di mediazione? Dalla risposta a questa domanda dipenderà, a parere di chi scrive, gran parte delle fortune e la stessa attuabilità del modello che la riforma intende propugnare. L’imposizione di un modello contrattuale troppo rigido tra società di mediazione e suoi “collaboratori” renderebbe infatti difficilmente sostenibile il nuovo sistema della mediazione creditizia sia sotto il profilo economico che sotto quello organizzativo. Ma, come detto, su questo tema, come su molti altri, siamo solo al punto di partenza e attendiamo fiduciosi che l’Autority faccia chiarezza.


SimplyBiz

18

Legge Agenti e Mediatori creditizi

Odg Senato, accelerazione alla riforma dei mediatori e agenti?

L

a 426a seduta pubblica del Senato della Repubblica della XVI Legislatura dello scorso mercoledì 22 settembre ha dato un accelerazione improvvisa alla riforma dei mediatori creditizi e degli Agenti in attività Finanziari. Sotto la presidenza della vice presidente del Senato Rosa Angela Mauro, il Senatore Cosimo Latronico, consigliere regionale della Basilicata e eletto nello stesso collegio, membro del PdL e membro delle commissioni Bilancio, Tutela e promozione dei diritti umani, Questioni regionali, e Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ha presentato un Ordine del Giorno (G2.101) che è stato accolto dal Governo, e non è stato posto in votazione, che impegna il governo a chiarire i punti del Titolo IV del TUB che sono immediatamente applicabili senza un intervento della normativa secondaria e quindi allo scadere del 61 giorno dall’entrata in vigore della legge (19 novembre 2010). Tra le disposizioni immediatamente applicabili sembrano rientrare l’articolo 12, comma 2, che disciplina l’esercizio dell’attività di incasso di fondi su incarico di istituti di pagamento o di istituti di moneta elettronica (gli agenti, pertanto, devono attenersi alla disposizione in parola indipendentemente dall’applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 128-quater, Agenti in attività finanziaria, e 128-quinquies, Requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria). L’articolo 11, capoverso articolo 128-novies. comma 4,

che prevede la responsabilità solidale degli agenti e dei mediatori per i danni causati nell’esercizio dell’attività dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate. L’articolo 12. comma 1, che contempla una serie di attività che non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia (la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l’acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. La promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento; la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l’accesso al credito delle imprese associate. Per la raccolta di richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 128-novies, comma 1). Con l’applicazione di questa parte della normativa, si escluderebbero da subito gli agenti immobiliari dall’attività di segnalazione dei mutui.

L’articolo 13, che prevede, tra l’altro, il divieto per i mediatori di concludere contratti, nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. L’articolo 17, commi 2, 3, e 4, che prefigura cause di incompatibilità immediatamente applicabili ai soggetti ivi indicati (I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di mediazione creditizia, nè esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle società di mediazione creditizia iscritte nell’elenco di cui all’articolo 128-sexies, comma 2, ovvero, anche informalmente, attività di promozione di intermediari finanziari diversi da quello per il quale prestano la propria attività. Le società di mediazione creditizia non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in banche o intermediari finanziari. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono l’attività di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un’influenza notevole). L’articolo 28. comma 3, che fa salve le competenze dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

426a seduta pubblica del Senato della Repubblica della XVI Legislatura Presidenza della vice presidente del Senato Rosa Angela Mauro Ordine del Giorno (G2.101) di mercoledì 22 settembre presentato dal Senatore Cosimo Latronico L’OdG, nella sua interezza, recita: “Premesso che in data 30 luglio 2010, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza, revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2010, supplemento ordinario, con lo scopo di incrementare i presidi a tutela dei clienti consumatori dei settori finanziario e del credito e, conseguentemente, di dettare una disciplina di maggior rigore per i soggetti operanti in tali settori, per gli agenti in attività finanziaria ed i mediatori, mediante, tra l’altro, la creazione di un elenco di agenti e mediatori nonché di Organismi per la gestione degli elenchi in parola, che provvedono alla formazione professionale degli iscritti, alla relativa vigilanza e all’applicazione delle sanzioni; rilevato che l’articolo 26 del predetto decreto prevede una disciplina transitoria e l’articolo 28, comma 5, prevede che le disposizioni contenute nel titolo IV (Disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto; rilevato che tra le disposizioni contenute nel titolo IV, alcune sono immediatamente applicabili a decorrere dal termine in esame, ma altre non possono trovare immediata applicazione anche dopo il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, senza che siano compiuti gli adempimenti necessari previsti, preliminari alla concreta operatività delle disposizioni stesse, tanto che l’articolo 26, comma 3, prevede che a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla costituzione dell’Organismo sono sospese nuove iscrizioni nell’albo dei mediatori creditizi e nell’elenco degli agenti in attività finanziaria ad eccezione degli agenti di cui al comma 6 dell’articolo 128-quater del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Ai mediatori e agenti già iscritti continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485, in materia di agenti in attività finanziaria, e il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 287, in materia di mediatori nonché le relative disposizioni di attuazione; considerato che la disciplina transitoria di cui all’articolo 26, comma 3, deve integrarsi con le norme direttamente precettive, che non sono subordinate al compimento dei nuovi adempimenti previsti per l’esercizio dell’attività di agente; considerato che tra le disposizioni immediatamente applicabili sembra rientrare sicuramente l’articolo 12, comma 2, che disciplina l’esercizio dell’attività di incasso di fondi su incarico di istituti di pagamento o di istituti di moneta elettronica, per l’esercizio della quale, si prevede, non è necessaria l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria, a condizione che detta attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione. Gli agenti, pertanto, devono attenersi alla disposizione in parola indipendentemente dall’applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 128-quater (Agenti in attività

finanziaria) e 128-quinquies (Requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria), che disciplinano le nuove condizioni di esercizio dell’attività di agente e che, invece, presuppongono necessariamente l’adozione preventiva di misure attuative; considerato che disposizioni immediatamente precettive ed autonomamente applicabili, indipendentemente dal compimento dei nuovi adempimenti previsti per l’esercizio dell’attività di agente, sono, altresì, quelle di cui all’articolo 11, capoverso articolo 128-novies. comma 4, che prevede la responsabilità solidale degli agenti e dei mediatori per i danni causati nell’esercizio dell’attività dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate; all’articolo 12. comma 1, che contempla una serie di attività che non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia e che, pertanto, sono esercitabili dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, senza attendere la costituzione degli elenchi e dell’Organismo; all’articolo 13, che prevede, tra l’altro, il divieto per i mediatori di concludere contratti, nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito; all’articolo 17, commi 2, 3, e 4, che prefigura cause di incompatibilità immediatamente applicabili ai soggetti ivi indicati; all’articolo 28. comma 3,che fa salve le competenze dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato; ritenuto, quindi, che tale scenario è confermato anche dall’unica interpretazione consentita legittimamente dell’articolo 26, comma 3, ultimo periodo, rispettosa dei principi in tema di gerarchia delle fonti e di successione delle norme nel tempo, in quanto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485, in materia di agenti in attività finanziaria, e il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 287, in materia di mediatori, nonché le relative disposizioni di attuazione, ivi richiamati. a tutta evidenza possono legittimamente considerarsi applicabili fino al compimento degli adempimenti previsti per l’esercizio delle attività in parola, solo in quanto compatibili con il quadro normativo sopra delineato, nei termini descritti; ritenuto che quanto illustrato costituisce pacifica e necessitata conseguenza del quadro normativo sommariamente riportato e che, pertanto, a tutela delle ragioni di certezza degli operatori e dei consumatori, gli esiti descritti possono considerarsi acquisiti, in mancanza di ipotetiche modifiche al suddetto contesto normativo, anche in assenza di eventuali espliciti diversi pronunciamenti delle amministrazioni chiamate a garantire la puntuale applicazione delle citate disposizioni, prima della scadenza dei termini ivi indicati, impegna il Governo: ad adottare ogni utile provvedimento, anche di natura interpretativa, volto ad assicurare certezza applicativa per gli operatori del settore e per i consumatori, nei termini indicati nelle premesse, confermandone la condivisibilità anche nelle forme sopra descritte”.


SimplyBiz

Legge Agenti e Mediatori creditizi

19

I nuovi agenti in attività finanziaria di Aurelio De Gennaro | Presidente FIDE

I

l Decreto Legislativo n.141 del 13.8.2010 ha apportato profonde modifiche dell’attività degli agenti in attività finanziaria. Gli agenti potranno promuovere e concludere contratti di finanziamento su mandato “diretto” di intermediari finanziari e di banche. Sembra pertanto destinata a sparire la figura del sub-agente che, veniva incaricato da un altro agente in attività finanziaria, come pure quella del mediatore creditizio che

presentava le richieste di finanziamento raccolte a un agente in attività finanziaria. L’unica possibilità prevista dal nuovo quadro normativo consiste nella possibilità per gli agenti, costituiti in forma societaria, di avvalersi di collaboratori persone fisiche. Gli agenti potranno operare per un solo intermediario o gruppo e solo per eventuali prodotti non offerti dal mandante potranno aggiungere fino al massimo altri due mandati

conferiti da altri soggetti. Un notevole impatto avrà senz’altro la parte della norma che prevede che il mandante risponda “solidalmente” dei danni causati dall’agente anche in conseguenza di eventuali reati commessi dallo stesso agente. Assisteremo pertanto a una revisione molto accurata e severa dei mandati di agenzia da parte degli intermediari e delle banche e alla predisposizione di controlli molto più penetranti sull’attività degli agenti sia con

DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 141 Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (10G0170)

Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 207 del 4-9-2010 (Suppl. Ordinario n. 212) Titolo IV DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DEGLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E DEI MEDIATORI CREDITIZI Capo I Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 Art. 11 Integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l’esercizio dell’agenzia in attività finanziaria e della mediazione creditizia 1. Dopo il titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente: «Titolo VI-bis.

AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI Art. 128-quater. Agenti in attività finanziaria 1. È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l’attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali. 2. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies. 3. Fermo restando la riserva di attività prevista dall’articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e in deroga a quanto previsto al comma 1, gli agenti in attività finanziaria possono svolgere attività di promozione e collocamento di contratti relativi a prodotti bancari su mandato diretto di banche ed a prodotti di Bancoposta su mandato diretto di Poste Italiane S.p.A.; tale attività dà titolo all’iscrizione nell’elenco previsto al comma 2, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 128-quinquies. 4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l’intermediario offra solo alcuni specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all’agente, al fine di offrire l’intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati. 5. Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall’agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. 6. Gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell’elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia. I requisiti tengono conto del tipo di attività svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applica il comma 4. 7. La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari. 8. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, possono promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento su mandato diretto di banche,intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, compagnie di assicurazione, senza che sia loro richiesta l’iscrizione nell’elenco tenuto dall’Organismo di cui all’articolo 128-octies. Essi sono tuttavia tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento professionale nelle materie rilevanti all’esercizio dell’agenzia in attività finanziaria della durata complessiva di venti ore per biennio realizzati secondo gli standard definiti dall’Organismo di cui all’articolo 128-undecies. Art. 128-quinquies. Requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria 1. L’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 128-quater, comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; c) requisiti di onorabilità e professionalità, compreso il superamento di un apposito esame. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai requisiti di onorabilità, anche a coloro che detengono i controllo; d) stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge; e) per i soggetti diversi dalle persone fisiche sono inoltre richiesti un oggetto sociale conforme con quanto disposto dall’articolo 128-quater, comma 1, ed il rispetto di requisiti patrimoniali, organizzativi e di forma giuridica. 2. La permanenza nell’elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati al comma 1, all’esercizio effettivo dell’attività e all’aggiornamento professionale.

procedure di controllo a distanza sia mediante visite ispettive in loco. Anche i requisiti di professionalità - soprattutto per l’amministratore unico, l’amministratore delegato e il direttore generale di soggetti costituiti in forma societaria - possono creare seri problemi agli operatori che per poter continuare la propria attività dovranno adeguarsi ai nuovi requisiti. Un ultimo problema di rilievo è costituito dall’entrata in vigore

dalla nuova normativa. Un recente ordine del giorno approvato dal Senato ha sollevato il problema. Una lineare interpretazione del testo di legge porta infatti a concludere che mentre le norme relative alla iscrizione nel nuovo elenco entrano in vigore dalla costituzione dell’Organismo incaricato della gestione dello stesso elenco tutte le altre disposizioni che non fanno riferimento all’elenco avranno applicazione a decorrere dal 18.11.2010.

Art. 128-sexies. Mediatori creditizi 1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. 2. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies. 3. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l’attività indicata al comma 1 nonché attività connesse o strumentali. 4. Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza. Art. 128-septies. Requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi 1. L’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 128-sexies, comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall’articolo 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione; d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità; e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame; f) stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge. Art. 128-octies. Incompatibilità 1. È vietata la contestuale iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. 2. I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti. Art. 128-novies. Dipendenti e collaboratori 1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l’adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità indicati all’articolo 128-quinquies, lettera c), ad esclusione del superamento dell’apposito esame e all’articolo 128-septies, lettere d) ed e), ad esclusione del superamento dell’apposito esame, e curino l’aggiornamento professionale. Tali soggetti sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall’Organismo di cui all’articolo 128-undecies. 2. Per il contatto con il pubblico, gli agenti in attività finanziaria che siano persone fisiche o costituiti in forma di società di persone si avvalgono di dipendenti o collaboratori iscritti nell’elenco di cui all’articolo 128-quater, comma 2. 3. I mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria diversi da quelli indicati al comma 2 trasmettono all’Organismo di cui all’articolo 128-undecies l’elenco dei propri dipendenti e collaboratori. 4. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell’esercizio dell’attività dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate. Art. 128-decies. Disposizioni di trasparenza e poteri della Banca d’Italia 1. Agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del titolo VI. La Banca d’Italia può stabilire ulteriori regole per garantire la trasparenza e la correttezza nei rapporti con la clientela. 2. La Banca d’Italia esercita il controllo sui soggetti iscritti negli elenchi per verificare l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine la Banca d’Italia può chiedere agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini,

il punto d'aggregazione della comunità immobiliare italiana

Via G. Meda, 38 20141 Milano Tel: +39 338 5904378 Fax: +39 02 700538067

www.monitorimmobiliare.it


SimplyBiz

20

Legge Agenti e Mediatori creditizi

nonché effettuare ispezioni anche con la collaborazione della Guardia di finanza, che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Art. 128-undecies. Organismo 1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L’Organismo è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti. 2. I componenti dell’Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia. 3. L’Organismo provvede all’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 128-quater, comma 2, e all’articolo 128-sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l’iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge. 4. L’Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l’Organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini. Art. 128-duodecies. Disposizioni procedurali 1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, per l’inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l’attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, l’Organismo applica nei confronti degli iscritti: a) il richiamo scritto; b) la sospensione dall’esercizio dell’attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno; c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater,comma 2 e 128-sexies, comma 2. 2. Per le violazioni previste dal comma 1, contestati gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, è applicata una delle misure di cui al comma 1, tenuto conto della rilevanza delle infrazioni accertate. La delibera di applicazione è pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese del soggetto interessato, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. 3. È disposta altresì la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, nel caso previsto dall’articolo 144 comma 8, e nei seguenti casi: a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività; b) inattività protrattasi per oltre un anno; c) cessazione dell’attività. 4. L’agente in attività finanziaria e il mediatore creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione purché siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione. 5. Fermo restando l’articolo 144, comma 8, in caso di necessità e urgenza, può essere disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l’attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia. 6. Nei casi di ostacolo all’esercizio delle funzioni di controllo previste dal presente articolo, l’Organismo applica all’agente in attività finanziaria, al legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o del legale rappresentante della società di mediazione creditizia, nonché dei dipendenti, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110. Art. 128-ter decies. Vigilanza della Banca d’Italia sull’Organismo 1. La Banca d’Italia vigila sull’Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità e economicità dell’azione di controllo e con la finalità di verificare l’adeguatezza delle procedure interne adottate dall’Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati. 2. Per le finalità indicate al comma 1, la Banca d’Italia può accedere al sistema informativo che gestisce gli elenchi in forma elettronica, richiedere all’Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni nonché richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l’Organismo, convocare i componenti dell’Organismo. 3. La Banca d’Italia informa il Ministro dell’economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell’attività dell’Organismo e, in caso di grave inerzia o malfunzionamento dell’Organismo, può proporne lo scioglimento al Ministro dell’economia e delle finanze. 4. L’Organismo informa tempestivamente la Banca d’Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all’esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull’attività svolta nell’anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l’anno in corso. Art. 128-quater decies. Ristrutturazione dei crediti 1. Per l’attività di consulenza e gestione crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente alla costituzione dell’Organismo di cui all’articolo 128-undecies, le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco di cui all’articolo 128-quater, comma 2.». Capo II Ulteriori disposizioni di attuazione Art. 12 Disposizioni di attuazione dell’articolo 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 1. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria,né di mediazione creditizia: a) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l’acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito; b) la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento; c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l’accesso al credito delle imprese associate. Per la raccolta di richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 128-novies, comma 1. 2. Per l’esercizio dell’attività di incasso di fondi su incarico di istituti di pagamento o di istituti di moneta elettronica non è necessaria l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria, a condizione che detta attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente materiale, non determini l’insorgere di rapporti di debito o di credito e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi. Art. 13 Disposizioni di attuazione dell’articolo 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 1. Ai mediatori creditizi è vietato concludere contratti, nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell’intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest’ultimo. 2. In conformità all’articolo 5, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per l’esercizio dell’attività di mediazione creditizia non è richiesta la licenza prevista dall’articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Art. 14 Requisiti di Professionalità 1. L’iscrizione delle persone fisiche nell’elenco degli agenti in attività finanziaria, di cui all’articolo 128-quater, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità: a) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge; b) frequenza ad un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell’esercizio dell’agenzia in attività finanziaria; c) possesso di un’adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertata tramite il superamento dell’apposito esame, indetta dall’Organismo di cui all’articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo le modalità da questo stabilite.

2. L’iscrizione delle persone giuridiche nell’ elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all’articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi, di cui all’articolo 128-sexies,comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità: a) i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di: 1) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; 2) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare; 3) attività d’insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; 4) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici, pubbliche amministrazioni, associazioni imprenditoriali o loro società di servizi aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. b) il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l’esercizio dell’attività o delle funzioni indicate alla lettera a). c) l’amministratore unico, l’unico socio della società a responsabilità limitata, l’amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l’esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. 3. L’iscrizione delle persone giuridiche nell’ elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all’articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi, di cui all’articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è altresì subordinata al possesso dei requisiti di cui al comma 1 per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione. Art. 15 Requisiti di onorabilità 1. Non possono essere iscritti nell’elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all’articolo 128-quater, comma 2, coloro che: a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del codice civile; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione; c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) a pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per un reato contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. 2. Non possono essere altresì iscritti nell’elenco coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell’estinzione del reato. Nel caso in cui siano state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno. 3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell’insussistenza delle condizioni previste dai commi l e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell’Organismo. 4. Per l’iscrizione delle persone giuridiche, nell’ elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all’articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all’articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 i commi 1, 2 e 3 si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. 5. Per l’iscrizione delle persone giuridiche nell’ elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all’articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all’articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, coloro che detengono il controllo devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Si applicano i commi 3 e 4. Art. 16 Requisiti patrimoniali 1. L’Organismo definisce i massimali, commisurati ai volumi di attività, della polizza di assicurazione prevista dagli articoli 128-quater, comma 2, e 128-quinquies, comma 2. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i massimali sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l’iscrizione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate dall’Isvap in materia di polizza di assicurazione della responsabilità civile. 2. Ai sensi degli articoli 128-quater, comma 2, e 128-septies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il capitale sociale versato deve essere almeno pari a quello previsto dall’articolo 2327 del codice civile. L’ammontare del capitale minimo può essere modificato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Art. 17 Incompatibilità 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 128-octies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il Ministro dell’economia e delle finanze può, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individuare le ulteriori cause di incompatibilità con l’esercizio dell’attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio. 2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di mediazione creditizia, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle società di mediazione creditizia iscritte nell’elenco di cui all’articolo 128-sexies, comma 2, ovvero, anche informalmente, attività di promozione di intermediari finanziari diversi da quello per il quale prestano la propria attività. 3. Le società di mediazione creditizia non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in banche o intermediari finanziari. 4. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono l’attività di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un’influenza notevole. Art. 18 Requisiti tecnico - informatici 1. L’iscrizione negli elenchi previsti dagli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, è subordinata al possesso, da parte degli agenti e mediatori, di una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale con lo stesso valore legale della firma autografa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e relative norme di attuazione. Capo III Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Art. 19 Composizione dell’Organismo 1. L’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è composto da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze e da tre a cinque membri nominati ai sensi del comma 2. I componenti dell’Organismo, tra i quali è eletto il Presidente, sono scelti, , secondo procedure definite dallo statuto, all’interno delle categorie degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l’autonomia di giudizio. 3. L’Organismo cura la redazione del proprio statuto e di propri regolamenti interni, che contengono previsioni adeguate ad assicurare efficacia e legittimità nello svolgimento dei propri compiti, nel rispetto, tra l’altro, dei seguenti principi e criteri: a) previsione dei criteri, delle modalità e delle risorse necessarie per l’efficace svolgimento dei compiti; b) previsione di idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure; c) adozione di un efficace sistema di pubblicità delle proprie disposizioni sulle attività degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi; d) adozione di procedure funzionali alla preventiva verifica di legittimità della propria attività, con particolare riferimento al rispetto, nell’ambito del procedimento sanzionatorio per violazione dell’ articolo 128-ter decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie; e) adozione di procedure idonee a garantire la riservatezza delle informazioni ricevute; f) adozione di procedure che consentano di fornire tempestivamente alla Banca d’Italia le informazioni dalla stessa richieste. 4. Lo statuto e i regolamenti interni dell’Organismo sono trasmessi al Ministro dell’economia e delle finanze per la successiva approvazione, sentita la Banca d’Italia, e pubblicazione.


SimplyBiz

Legge Agenti e Mediatori creditizi Art. 20 Contenuto dell’autonomia finanziaria dell’Organismo 1. Nell’ambito della propria autonomia finanziaria, l’Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. 2. La misura, le modalità e i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute dagli iscritti all’Organismo sono determinati dal medesimo con delibera nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle proprie attività. 3. Il provvedimento con cui l’Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. La relativa procedura è disciplinata con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Art. 21 Funzioni dell’Organismo 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 128-decies, comma , del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l’Organismo volge le seguenti funzioni: a) disciplina la struttura propria e delle eventuali sezioni territoriali al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; b) istituisce l’elenco degli agenti in attività finanziaria e l’elenco dei mediatori creditizi e provvede alla loro custodia e gestione; c) verifica la permanenza dei requisiti necessari per l’iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; d) verifica il rispetto delle regole di condotta nonché di ogni altra disposizione applicabile all’attività svolta dagli iscritti; e) verifica l’assenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di cancellazione nei confronti degli iscritti negli elenchi; f) verifica l’effettivo svolgimento delle attività di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ai fini della permanenza dell’iscrizione negli elenchi; g) secondo quanto previsto dall’articolo 24, indice e organizza l’apposito esame volto ad accertare l’adeguatezza della professionalità dei soggetti ai quali si riferiscono i requisiti di professionalità ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e cura l’aggiornamento professionale degli iscritti nell’elenco degli agenti in attività finanziaria; h) stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le società di mediazione sono tenute a svolgere nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi; i) secondo quanto previsto dall’articolo 128-novies, stabilisce i contenuti della prova valutativa. 2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), ed f), l’Organismo può chiedere ai soggetti ivi iscritti la comunicazione di dati e notizie, nonché la trasmissione di atti e documenti secondo le modalità e i termini dallo stesso determinati, nonché procedere ad audizione personale e effettuare ispezioni. Art. 22 Gestione degli elenchi 1. Gli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi sono articolati in sezioni territoriali e gestiti in forma elettronica. Le eventuali sezioni territoriali degli elenchi sono individuate dall’Organismo in numero non inferiore a tre e, in ogni caso, con riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti. 2. Nell’attività di gestione degli elenchi l’Organismo: a) procede, previa verifica dei requisiti, all’iscrizione nei suddetti elenchi dei soggetti che ne facciano richiesta; b) verifica la permanenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione; c) rigetta l’istanza di iscrizione negli elenchi in mancanza dei requisiti necessari e dispone la cancellazione nelle ipotesi di cui all’articolo 128-duodecies. In entrambi i casi ne dà comunicazione all’interessato; d) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dagli elenchi; e) aggiorna tempestivamente gli elenchi sulla base dei provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria, dalla Banca d’Italia e dallo stesso Organismo, nonché sulla base di comunicazioni ricevute dagli iscritti; 3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, con riferimento al procedimento di iscrizione, al fine di garantire l’efficienza e la trasparenza nell’attività di gestione degli elenchi, l’Organismo predispone e rende pubbliche le procedure adottate indicando, tra l’altro, i termini dei procedimenti di propria competenza. 4. L’Organismo tiene a disposizione del pubblico gli elenchi aggiornati con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione. Art. 23 Iscrizione negli elenchi 1. La domanda di iscrizione nell’elenco prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di incompletezza o irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione. 2. L’Organismo, accertato il possesso dei requisiti, dispone l’iscrizione nell’elenco, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda. Qualora entro tale termine non sia adottato un provvedimento di rigetto, la domanda di iscrizione si intende accolta. 3. Nell’elenco degli agenti in attività finanziaria sono indicati: a) per le persone fisiche: 1) cognome e nome; 2) luogo e data di nascita; 3) codice fiscale; 4) data di iscrizione nell’elenco; 5) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo, nonché il comune di residenza e il relativo indirizzo, se diversi dal domicilio eletto; 6) indirizzo della casella di posta elettronica certificata; 7) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell’articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti dell’iscritto, nonché ogni altro provvedimento incidente sull’esercizio dell’attività; b) per le persone giuridiche: 1) denominazione sociale; 2) data di costituzione; 3) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale; 4) data di iscrizione nell’elenco; 5) indirizzo della casella di posta elettronica certificata; 6) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell’articolo 128-ter decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull’esercizio dell’attività sociale; 7) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui il mediatore creditizio si avvale svolgimento della propria attività. 4. Nell’elenco dei mediatori creditizi sono indicati: a) denominazione sociale; b) data di costituzione; c) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale; d) data di iscrizione nell’elenco; e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell’articolo 128-ter decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull’esercizio dell’attività sociale; f) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui il mediatore creditizio si avvale svolgimento della propria attività ai sensi dell’articolo 128-septies, comma 2, e dell’articolo 128-novies. 5. Alla data dell’iscrizione negli elenchi sono comunicati all’Organismo il luogo di conservazione della documentazione e gli estremi identificativi della polizza assicurativa di cui all’articolo 128-quinquies, comma 1, lettera d), e all’articolo 128-septies, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro dieci giorni all’Organismo ogni variazione degli elementi di cui al comma 3, lettera a), n. 4) e 5), e lettera b), n. 1) e 3), e al comma 4. Art. 24 Esame e aggiornamento professionale 1. L’Organismo indice con cadenza almeno annuale, secondo modalità dallo stesso stabilite, un esame volto ad accertare i requisiti di professionalità di coloro che richiedono l’iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. 2. L’esame deve consentire di verificare l’effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento dell’attività. 3. L’Organismo stabilisce le date, le sedi e le modalità di partecipazione e svolgimento dell’esame, garantendo adeguata pubblicità ad ogni informazione relativa allo stesso. 4. Gli iscritti negli elenchi degli agenti in attività finanziaria sono tenuti all’aggiornamento professionale, coerentemente con la natura e le caratteristiche dell’attività prestata, mediante la frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 5. 5. L’Organismo stabilisce gli standard dei corsi di formazione finalizzati all’aggiornamento professionale. I corsi di formazione, di durata complessiva non inferiore a sessanta ore per biennio, sono tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nell’esercizio dell’attività di agente in attività finanziaria. 6. L’Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale, richiedendo la trasmissione periodica della copia degli attestati rilasciati all’esito dei corsi di formazione.

21

Capo IV Disposizioni in materia di sanzioni Art. 25 Esercizio abusivo dell’attività 1. Nel titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l’articolo 140, è inserito il seguente capo: «Capo IV-bis Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi Art. 140-bis. Esercizio abusivo dell’attività 1. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l’attività di agente in attività finanziaria senza essere iscritto nell’elenco di cui all’articolo 128-quater, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329. 2. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l’attività di mediatore creditizio senza essere iscritto nell’elenco di cui all’articolo 128-sexies, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.». Titolo V DISPOSIZIONI FINALI Art. 26 Disciplina transitoria 1. I soggetti già iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell’albo dei mediatori creditizi previsto dall’articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o nell’elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, hanno sei mesi di tempo dalla costituzione dell’Organismo per chiedere l’iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività ai sensi degli articoli 128-quinquies e 128-septies. 2. I soggetti indicati al comma 1 che hanno effettivamente svolto l’attività, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell’elenco, sono esonerati dal superamento dell’esame di cui all’articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e all’articolo 128-septies, comma 1, lettera e), a condizione che siano giudicati idonei sulla base di una valutazione, condotta con criteri uniformi e predeterminati, dell’adeguatezza dell’esperienza professionale maturata. 3. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla costituzione dell’Organismo sono sospese nuove iscrizioni nell’albo dei mediatori creditizi e nell’elenco degli agenti in attività finanziaria ad eccezione degli agenti di cui al comma 6 dell’articolo 128-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai mediatori e agenti già iscritti continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485, in materia di agenti in attività finanziaria, e il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 287, in materia di mediatori, nonché le relative disposizioni di attuazione. 4. Costituito l’Organismo, la Banca d’Italia cessa la tenuta dell’elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e dell’albo dei mediatori creditizi previsto dall’articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108. 5. Il termine previsto dall’articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, si intende prorogato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 6. Le società di servizio promosse dalle associazioni imprenditoriali che, in modo strumentale rispetto all’attività di rappresentanza, operano nell’ambito dei servizi finanziari ai soci adeguano le loro strutture alle norme contenute nel presente titolo entro il 31 dicembre 2011. Art. 27 Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 11, comma 1, la lettera l) è soppressa ed è inserita dopo la lettera m) la seguente: «m-bis) le società fiduciarie di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;»; b) all’articolo 11, comma 2, lettera a), dopo le parole: «di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quelle di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 19998, n. 58»; c) all’articolo 11, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;»; d) all’articolo 11, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) i soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;»; e) all’articolo 11, comma 3, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: «c) i mediatori creditizi iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 128-sexies, comma 2 del TUB; d) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 128-quater comma 2 del TUB e gli agenti indicati nell’articolo 128-quater, comma 7, del medesimo TUB»; f) all’articolo 40, comma 1, le parole: «dalla lettera a) alla lettera g), lettere l), n) e o)» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione per la lettera h)»; g) all’articolo 56, comma 2, le parole: «lettera m)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere m) e m-bis)». Art. 28 Abrogazioni e norme finali 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del presente decreto, sono abrogati: a) l’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n.374, e il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485; b) l’articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ad eccezione del comma 9, e il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 287; c) l’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, per la parte in cui si riferiscono agli agenti in attività finanziaria; d) l’articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. 2. Dalla medesima data di cui al comma 1, ogni riferimento all’albo dei mediatori previsto dall’articolo 16 della legge della legge 7 marzo 1996, n. 108, e all’elenco degli agenti previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, si intende effettuato ai corrispondenti elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 3. Il presente decreto non pregiudica l’applicazione della direttiva 2005/29/CE, così come attuata dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 e le relative competenze dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. 4. Il comma 3 dell’articolo 114-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è abrogato. Con riferimento agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia l’abrogazione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell’articolo 128-quater comma 6. 5. Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 29 Disposizioni attuative 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, detta disposizioni attuative del presente decreto, che indichino, tra l’altro, il contenuto dei requisiti organizzativi e di forma giuridica di cui agli articoli 128-quinquies, comma 1, lettera e), e 128-septies, comma 1, lettera c). Art. 30 Invarianza finanziaria 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono allo svolgimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 13 agosto 2010

Visto, il Guardasigilli: Alfano

NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e ad interim Ministro dello sviluppo economico Ronchi, Ministro per le politiche europee Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia


SimplyBiz

22

Analisi Mercato UK

Lloyds potrebbe ritirarsi dal mercato mutui, Barclays mantiene la posizione, altre banche invece puntano sulle le reti dei mortgage brokers

L

loyds Banking Group ha recentemente reso noto che la propria quota di mutui intermediati potrebbe calare di circa un terzo nei prossimi anni. La banca oggi è uno dei maggiori operatori nel mercato mutui e il 70% del proprio erogato deriva dalla partnership con reti di mortgage brokers (consulenti creditizi). Se questo si avvererà molte reti partner potrebbero trovarsi in difficoltà, e altre banche aggrediranno questo mercato. Santander (Abbey), ad esempio, sembra che svilupperà sempre più business attraverso la partnership con i mortgage brokers, per essere “il più grande brand che sostiene i consulenti, ma anche la banca scelta dai mortgage brokers”. Co-operative Bank ha reso noto che tenderà a incrementare la propria presenza sul mercato dei mortgage brokers entro il 2011 e Nationwide ha dichiarato di aver appena investito in tecnologia per migliorare il proprio business con i mortgage brokers. Barclays ha invece dichiarato di mantenere una quota consistente di business generato tramite il canale intermediari.

È probabile che, se effettivamente Lloyds sceglierà di offrire i propri mutui tramite le proprie filiali riducendo il canale dei mortgage brokers, ci saranno degli effetti negativi per tutto il mercato in generale. L’Association of Mortgage Intermediaries (AMI), che segue e tutela la categoria dei mortgage brokers inglesi ha reso noto che la decisione di Lloyds è preoccupante, ma è pur vero che i tentativi nel passato da parte delle banche di puntare solo sui propri sportelli sono falliti. Resta il fatto che se puntare sul canale mortgage broker può essere un’opportunità per alcune banche, è anche vero che è necessario avere le risorse giuste e la giusta capacità di funding. Spesso infatti accade che se si utilizzano i mortgage brokers si può arrivare ad avere un flusso di business che non si riesce a finanziare. Il mercato della distribuzione dei mutui sembra cambiare e questo può significare nuove opportunità per altre banche, per i mortgage brokers, per il consumatore finale e per il mercato in genere che diventa più competitivo.

Barclays lancia The Great Escape, una campagna per acquisire nuovi clienti mutui con la rinegoziazione

B

arclays ha appena lanciato la campagna The Great Escape per cercare di incoraggiare i mutuatari, che hanno un mutuo a tasso variabile in corso con un’altra banca, a rinegoziare. La banca sostiene che la campagna è rivolta a quei mutuatari preoccupati del fatto che spostare un mutuo per avere tassi più bassi costi molto. Attualmente sono 700.000 i mutui in essere in UK a tasso variabile standard. Barclays propone una offerta Switch & Fix, che permette ai mutuatari di cambiare il proprio mutuo per un mutuo Woolwich a tasso fisso, in qualsiasi momento, senza pagare nessuna penale di estinzione anticipata.

Erogato mutui ancora in calo a settembre

L

’erogato mutui totale è risultato pari a £12 miliardi a settembre, che corrisponde al livello più basso degli ultimi 10 anni nello stesso mese. Secondo le stime del Council of Mortgage Lenders l’erogato mutui è sceso dell’1% durante il mese di settembre da £12,1 miliardi di agosto a £11,9 miliardi. E questo significa anche 7% in meno rispetto a £12,9 miliardi di erogato registrato a settembre 2009. Nel terzo trimestre, complessivamente, è aumentato del 9% arrivando a £37,4 miliardi, ma è più basso del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Michael Coogan, director CML ha dichiarato: “I volumi di erogato non pare aumenteranno in modo consistente per la fine dell’anno. La pressione sul funding per le banche resta e gli effetti della politica del

Bank of England mantiene il tasso di interesse di base al 0,5%

Consulenti alla ricerca della diversificazione del business con le assicurazioni protection

I

n questo momento dell’anno, molte aziende stanno facendo il budget 2011. Lo scenario è particolarmente volatile e molte cose dipenderanno dagli orientamenti futuri del governo oltre che dal comportamento dei consumatori. L’ammontare totale dei mutui erogati a fine anno si prevede essere al di sotto dei livelli del 2010 e qualcuno ha già dichiarato che nel 2011 erogherà ancora di meno soprattutto attraverso il canale dei mortgage brokers. Questo è il motivo per cui oggi tutte le reti dei mortgage brokers inglesi stanno sempre più valutando di posizionare i propri prodotti assicurativi come strategici

nell’ambito della loro offerta. Si tratta di prodotti che vanno oltre le polizze creditor protection, ovvero polizze di protezione e polizze danni. La diversificazione è sicuramente un modo efficace per continuare a far crescere il business dei mortgage brokers in questo scenario molto instabile. Ci sono circa 11,5 milioni di mutuatari che sono clienti dei mortgage brokers e che continueranno a rivolgersi a loro per consulenza e per riassicurazione. Il potenziale per i prodotti assicurativi è quindi enorme e i mortgage brokers più abili sapranno avvantaggiarsi di questo potenziale per creare valore per il loro business.

Governo e i tagli alla spesa pubblica stanno cominciando a emergere, con un risultato d’impatto sulla fiducia dei consumatori”. Coogan ha aggiunto che, nonostante le pressioni sulle finanze del Governo, non è questo il momento di applicare tagli nel sostegno statale ai mutuatari in difficoltà, che in questo momento sono costretti a d enormi sacrifici per ripagare i loro mutui. Il director CML ha poi concluso: “Un grande sforzo da parte dei mutuatari, delle banche, del Governo e dei consulenti ha aiutato a tenere sotto controllo confische e requisizioni durante le fasi di recessione economica. Queste misure aiutano a contenere i costi maggiori di chi è senza casa e a offrire più ampi benefici al Governo. Non è questo il momento di indebolire l’attuale livello di sicurezza”.

Non succedeva dalla Grande Guerra

L

a decisione del Monetary Policy Committee di Bank of England di lasciare il tasso di interesse ufficiale di base ancora allo 0,5% ha portato i mutuatari con poca liquidità a disposizione per pagare le rate del proprio mutuo a tirare un sospiro di sollievo, ma per qualcuno invece questa decisione è preoccupante. Chi ha contratto un mutuo ha trascorso una piacevole estate, senza preoccuparsi troppo dell’ammontare delle proprie rate da rimborsare. Questo perché il tasso di interesse ufficiale di Bank of England, è rimasto fisso al livello più basso, ma è anche rimasto invariato per il periodo più lungo dalla Seconda Guerra Mondiale. Alcune banche, invece, come la Nationwide Building Society, che hanno molti prodotti in portafoglio con le rate legate all’andamento del tasso di base della Bank of England, sicuramente sono molto preoccupate. Tuttavia resta il fatto che se anche il tasso è rimasto lo stesso per un periodo così lungo senza precedenti, questo non significa che necessariamente debba rimettersi in moto presto. Nell’ottobre 1939 il tasso di Bank of England è sceso al 2% ed è rimasto tale per più di 12 anni. C’è stata una breve punta quando ad agosto 1939, è raddoppiato arrivando a 4% ma poi 2 mesi dopo, ad ottobre 1939 il tasso è tornato a scendere attestandosi al 2% e a quel livello è rimasto fino a novembre 1951.


SimplyBiz

23

Cosa so di sicuro

Il Brand chiamato Te L’importanza di avere il proprio brand per vincere le sfide di oggi

I

l mercato cambia ed è cambiato. Tutti parlano dell’importanza di lavorare in modo diverso dal passato e della necessità di avere skills e caratteristiche nel modo di lavorare che non sono più quelle che hanno portato al successo di molti qualche anno fa. Oggi ci sono situazioni nuove da gestire a cui la maggior parte di voi, e di noi, non sono, e non siamo, preparati. È da un po' di tempo che si sentono i manager confrontarsi sul fatto se questo contesto sia il “nuovo normale”. Quello che è certo è che oggi si fa business in modo diverso, anche perché il consumatore è diverso e chiede cose diverse. Sono in molti che si stanno chiedendo come avere successo in questo mercato, oppure come continuare ad avere successo.

Un modo potrebbe essere quello di investire per crearsi il proprio Personal Brand, che è riconosciuto, almeno nei mercati più competitivi, come una strategia efficace e innovativa per realizzare il successo professionale e avere soddisfazione personale. Una volta il Personal Brand era un lusso, oggi credo è una NECESSITÀ. Cosa significa Personal Brand? Come professionista il Tuo BRAND è l’asset principale che hai. Imparare a sviluppare il proprio Personal Brand in modo distintivo, e imparare a fare marketing di se stessi, è oggi fondamentale per aumentare la propria capacità di generare il proprio business, per aumentare la propria visibilità e per sviluppare migliori capacità di networking.

Il “come ti poni” deve essere coerente con il tuo brand. Se il tuo brand enfatizza il servizio personale fornito ai tuoi clienti: dovrai essere pronto ad agire in modo coerente con tale messaggio. Qualunque deviazione dal tuo brand renderà molto più difficile il processo di persuasione del potenziale cliente o del potenziale business partner.

è un qualcosa che distingue te stesso e la tua pratica. È come il cliente ti percepisce, è qualcosa che sta nella loro testa! Non trascurarti, il mercato e i clienti scelgono te nel tuo insieme! Hai mai pensato a quali sono i dettagli e le peculiarità della tua personalità, che richiamano costantemente l’attenzione degli altri?

Personal Brand è: 5 miti sul Personal Brand

• la tua Credibilità • la tua Visibilità • la tua Personalità • il tuo Stile Personale Personal Brand è essere distintivi! Personal Brand è qualcosa che va oltre il marchio della società per cui si lavora,

uno. Brand è solo per le aziende due. Personal Brand è solo una moda tre. Brand è un logo quattro. Brand è crearsi una immagine cinque. Brand richiede molti soldi per costruirlo Il Personal Brand è oggi sem-

Dress codes

pre più una strategia aziendale. Molti sostengono che il personal brand sia solo una necessità per chi cerca un posto di lavoro. Oggi non è più così. Pensate, ad esempio, che alcune delle società più famose al mondo come Microsoft, JP Morgan e Proctor & Gamble hanno sviluppato corsi sul personal brand nell’ambito dei programmi di formazione per i loro manager. Queste società riconoscono sempre più il valore per i loro dipendenti di prendere impegni sul brand aziendale in modo individuale e personalizzato. Non importa chi sei o cosa fai, ma in questo mercato che cambia devi riconoscere il valore che TU SEI UN BRAND. Chi meglio di te potrebbe fare il marketing di te stesso e della tua offerta?

relax

Idee su come avere un guardaroba vincente uno.

cinque.

VESTITI PER IL TUO PROSSIMO LAVORO Scegli sempre un abito per una posizione professionale più alta di quella che hai adesso.

USA UN TRUCCO NATURALE Indossa un trucco leggero, ma mai senza. Fai sempre in modo di metterti un rossetto.

due. NESSUN MARCHIO Indossare un marchio conosciuto, mostra un senso di insicurezza. Tu devi essere il tuo marchio.

sei. CURA IL TUO ASPETTO PER IL SUCCESSO Un buon taglio di capelli e la cura del proprio corpo sono molto importanti. Non dimenticarti la manicure, è il tuo biglietto da visita!

tre.

sette.

POCHE COSE MA DI ELEVATA QUALITÀ Compra pochi vestiti, ma di qualità che indosserai più spesso, così alla fine spenderai di meno.

quattro. INDOSSA SEMPRE LE CALZE Gli uomini non vanno mai in giro senza calze!

NON ESAGERARE CON I GIOIELLI "Meno sei vestita e più sei vestita". Basta un accessorio distintivo per attirare l'attenzione.

otto. LA PRIMA IMPRESSIONE CONTA Comprati un buon cappotto e spendi il più possibile per le tue borse e le tue scarpe.



Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.