n.31 de "Il Mondo del Ciclismo"

Page 44

COMUNICATI UFFICIALI - Si informa che per quanto riguarda le somme versate dalle società nella corrente stagione ma non utilizzate si potrà operare nel seguente modo: Al termine della stagione 2008 e con l’apertura di quella 2009 sarà data la possibilità alle società di: scegliere di trasferire eventuali residui di somme registrate e validate tra i versamenti per la nuova stagione. In questo caso la procedura permetterà di selezionare il credito e di trasferirlo con una causale del tipo “credito stagione 2008” scegliere di chiedere il rimborso delle somme versate ma non utilizzate. In questo caso la procedura permetterà di stampare un modulo di richiesta da inviare all’Ufficio Amministrazione F.C.I. Condizione necessaria per l’attuazione di tale procedura è che la situazione dei versamenti della società sia consolidata e che quindi non vi siano in sospeso richieste di tesseramento o gare assegnate alla società ma non approvate. In questi casi la procedura impedirà qualsiasi tipo di operazione sulle somme imputate alla stagione 2008 fino a quando non saranno regolarizzate le situazioni pregresse pendenti. I versamenti considerati dalla procedura per il calcolo dell’eventuale credito saranno esclusivamente quelli imputati alle causali Affiliazione/tesseramneto o Gare. Affinchè la procedura sopra descritta sia funzionale è necessario che le richieste di rimborso spese pervengano al termine della corrente stagione. Pertanto si invita a non inoltrare ora richieste di rimborso che non potranno essere comunque prese in considerazione. IL PRESIDENTE Silvestro Belpulsi

ORGANI DI GIUSTIZIA

il Mondo del Ciclismo n.31

C.D.F.N.

44

COMUNICATO N. 4 DEL 18 GIUGNO 2008 Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi a Roma, presso la sede federale, dinanzi alla Commissione Disciplinare Federale Nazionale, assistita dal Segretario della Commissione Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario F.C.I.), la C.D.F.N. ha assunto all’esito della Camera di Consiglio le seguenti decisioni: DECISIONE n. 14/08 La CDFN così composta: Avv. Vincenzo Ioffredi (Presidente-relatore), Avv. Alba Ronca (componente), avv. Pietro Pergolari (componente), visto il provvedimento di deferimento, prot. 5191 rif. 104/08 del 23 maggio 2008, ritualmente notificato alla Società

A.S.D. Saros Imp. Sandrigosport, nella persona del Presidente pro tempore, Sig. Bruno De Marchi, contenuto nel fascicolo della Procura Federale recante n° 03/08; viste le violazioni contestate alla Società deferita, nello specifico quelle relative alle violazione dell’art 1 - primo comma - del Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale, nonché dell’art. 2 - punto sesto, secondo capoverso - dello Statuto Federale; ciò in relazione alla circostanza che ha visto il predetto Sodalizio, iscrivere l’atleta minorenne D.S., (nato a Padova il 27 febbraio 1991), a tre diverse manifestazioni, nello specifico: Vittorio Veneto 25/3/07 “38^ M.O. Val Lapisina” - Trento 1/4/07 “32^ Coppa Dusevich - 2° Trofeo Cassa Rurale di Aldeno e Cadine”; Rettorgole 15/4/07 “G.P. Carlagi Cartotecnica - Trofeo Comune di Caldogno”, circostanze verificatesi in spregio della decisione assunta, in data 20 marzo 2007, dalla Commissione d’Appello Federale della F.C.I., con la quale, il predetto Organo di Giustizia, ripristinava, successivamente al decreto adottato in data 30 gennaio 2007 dalla Commissione Trasferimento del Comitato Regionale Veneto, lo status dell’atleta D.S., di “vincolato” alla Società denominata A.S.D. Bisson Verona; non comparsi rappresentanti della Società A.S.D. Saros Imp. Sandrigosport; sentita la relazione del Presidente Avv. Vincenzo Ioffredi, il quale ripercorre l’iter della vicenda; letta la memoria difensiva inviata dal Presidente Bruno De Marchi, il quale dopo aver fatto riferimento alla meritoria attività svolta dal proprio Sodalizio, ispirata, sempre, da princìpi improntati al rispetto dell’etica sportiva, ammette di avere iscritto l’atleta D.S. alle gare in questione, solo ed esclusivamente,perché autorizzato dal Comitato Regionale di appartenenza; tiene a precisare, altresì, di avere “fermato” l’atleta, non appena avuta contezza delle contestazioni de quo; sentito il Procuratore Federale, Avv. Gianluca Santilli, il quale dopo aver illustrato, con dovizia di particolari, l’istruttoria svolta, chiede alla Commissione che venga assunto il provvedimento della censura con una ammenda pari ad € (euro) 500,00 (cinquecento); tutto ciò premesso; la Commissione, a seguito delle opportune valutazioni; ritiene, provati documentalmente gli addebiti nei confronti della Società deferita, così come disposto dalla Procura Federale; ritenuto che tra gli obblighi di qualsiasi tesserato e/o affiliato vi sia quello, imprescindibile, di rispettare non solo le norme regolamentari e/o statutarie, ma anche quanto disposto dagli Organi delle Federazioni, ed in special modo da quelli di giustizia; ritenuto che nel caso di specie il Sodalizio sportivo ha omesso di rispettare quanto previsto nella decisione della Commissione d’Appello

Federale; ritenuto che quanto sostenuto dalla Società deferita non può costituire esimente rispetto agli obblighi così come sopracitati; tutto ciò premesso, ritenuta fondata la doglianza de qua, così come da deferimento della Procura Federale; la Commissione ritiene meritevole di censura il Sodalizio deferito e che, pertanto, allo stesso possa essere applicata la sanzione così come richiesta dall’Ufficio di Procura Federale. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, infligge alla Società A.S.D. Saros Imp. Sandrigosport, la sanzione della censura con ammenda pari ad € (euro) 500,00 (cinquecento), invitando, contestualmente, la Segreteria Generale a verificare l’adempimento relativo alla sanzione comminata. La Commissione, inoltre, ritenendo necessario un approfondimento della vicenda, con particolare riferimento alla verifica della legittimità di deliberazioni emesse, nelle more della vicenda, da parte di Organo Amministrativo Territoriale, manda la seguente decisione ed il fascicolo relativo, alla Segreteria Generale, ciò per le valutazioni e/o determinazioni che si riterranno più opportune. DECISIONE n. 15/08 La CDFN così composta: Avv. Vincenzo Ioffredi (Presidente), Avv. Alba Ronca (componente-relatore), avv. Pietro Pergolari (componente), visto il provvedimento di deferimento, prot. 5307 rif. 112/08 del 27 maggio 2008, ritualmente notificato alla Società A.P.D. Penisola Sorrentina (codice n° 13S1468), nella persona del Presidente pro-tempore Sig. Francesco Pepe (n° tessera 753681F), contenuto nel fascicolo della Procura Federale, recante n° 09/08; viste le violazioni dell’art. 1 - primo comma - del Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale, nonché dell’art. 2 - punto sesto, secondo capoverso dello Statuto Federale; con riferimento al mancato pagamento dell’ammenda, pari ad € (euro) 120,00 (centoventi), contestato alla predetta Società, a seguito della mancata partecipazione alla gara denominata “24^ Coppa Sportivi Persignanesi” (categoria Allievi), svoltasi in data 16 settembre (art. 1.30 - Allegato 3 R.T.A.A.); sanzione comminata dal Giudice Sportivo Regionale della Toscana, Sig. Graziano Mazzei, con provvedimento, ritualmente notificato in data 31 ottobre 2007; non comparsi rappresentanti della Società deferita; sentita la relazione del componente Avv. Alba Ronca; letta la memoria difensiva, inviata via fax in data 17 giugno 2008, a firma del Presidente Sig. Francesco Pepe; vista la fotocopia del bollettino di versamento attestante, nel merito, l’avvenuto pagamento relativo alla sanzione de qua, formalizzato in pari data; lette le scuse del Presidente

Francesco Pepe, il quale, nell’ammettere l’atteggiamento omissivo del proprio Sodalizio, nell’ambito della vicenda, precisa che tale spiacevole circostanza ha avuto origine, esclusivamente, a causa di un periodo di difficoltà a livello gestionale attraversato dalla Società, che ha causato varie problematiche interne, compresa quella di che trattasi; sentito il Procuratore Federale, Avv. Gianluca Santilli, il quale dopo aver illustrato l’istruttoria svolta, propone alla Commissione Giudicante, la sanzione dell’ammonizione con l’invito a non reiterare l’infrazione; tutto ciò premesso; la Commissione, a seguito delle opportune valutazioni; ritiene la Società A.P.D. Penisola Sorrentina, meritevole di sanzione; invero, è dovere precipuo di ciascun tesserato e/o affiliato, per come statutariamente sancito, rispettare le decisioni assunte dagli Organismi Federali, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze; si ritiene, altresì, di considerare ad attenuanti delle contestazioni sollevate, i contenuti espressi nella memoria difensiva prodotta dal Sodalizio in questione ed il “ravvedimento operoso” concretizzatosi nel pagamento della ammenda pari ad € (euro) 120,00 (centoventi); pertanto, ai fini sanzionatori, si ritiene equa la richiesta formulata dalla Procura Federale; P.Q.M. La Commissione Disciplinare, commina alla Società A.P.D. Penisola Sorrentina, la sanzione della ammonizione con invito a non reiterare l’infrazione.

COMUNICATO N. 5 DEL 9 LUGLIO 2008 Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi a Roma, presso la sede federale, dinanzi alla Commissione Disciplinare Federale Nazionale, assistita dal Segretario della Commissione Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario F.C.I.), la C.D.F.N. ha assunto all’esito della Camera di Consiglio le seguenti decisioni: DECISIONE n. 16/08 La CDFN così composta: Avv. Vincenzo Ioffredi (Presidente), Avv. Alba Ronca (componente-relatore), avv. Pietro Pergolari (componente), visto il provvedimento di deferimento, prot. 3138 del 21 marzo 2008, ritualmente notificato al Sig. Mariano Vesperini (n° tessera 488767C), Direttore Sportivo della Società G.S.D. Pedale Rossoblu, contenuto nel fascicolo della Procura Federale recante n° 05/08; viste le violazioni contestate al predetto tesserato, nello specifico quelle relative alle violazione dell’art 1 - primo e secondo comma - del Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale, nonché dell’art. 25 Titolo VIII - dei Princìpi regolatori dell’attività delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate; ciò in relazione all’invio di una serie di comunicazioni via e-mail, inoltrate dal Vesperini, con-


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.