Prossime Gare e Comunicati

Page 20

FCI > comunicati ufficiali 15.05.2011 - Corridori: Tutte + Enti della Consulta - Società Organizzatrice: ASD G.S. Colle Sport Jolly Scarpe (03U0396) Decisione del Giudice Sportivo: il G.S., prende atto della decisione dell’annullamento della gara per le avverse condizioni atmosferiche che pregiudicavano la sicurezza dei concorrenti, come rilevato dal comunicato congiunto della Giuria e della Direzione di Corsa. PARALIMPICO - GARA NR. 492 (38368) – TROFEO CITTA’ DI LORETO - Classe: Nazionale - Svoltasi: il 10.04.2011 - Corridori: HandBike Nazionale - Società Organizzatrice: Team Ponte (09W0737) Decisione del Giudice Sportivo: il G.S., sciogliendo la precedente riserva rilevato che sono stati acquisiti gli elementi integrativi richiesti, visto il verbale del Collegio di Giuria, determina alla societa organizzatrice Team Ponte (09W0737), l’ammenda di euro 100 per mancanza dell’addetto alla giuria (art. 1.5 ALL. 2 P.I.S. RTAA) e omologa il risultato della gara GARA NR. 762 (38466) – 8° MEETING DEL GARDA – TROFEO ACTIVE SPORT - Classe: Nazionale - Svoltasi: il 08.05.2011 - Corridori: Handbike - Società Organizzatrice: G.S. San Martino della Battaglia ASD (02X1277). Si omologa il risultato della gara GARA NR. 815 (38728) – CRONOMETRO DEL MARE - Classe: Nazionale - Svoltasi: il 15.05.2011 - Corridori: Handbike - Società Organizzatrice: ASD Div.A (08S2848) Si omologa il risultato della gara AVVERTENZA ALLE SOCIETA’ - Il Giudice Sportivo Nazionale, al fine di evitare provvedimenti disciplinari che potrebbero danneggiare l’immagine delle società eventualmente colpite da ammende, ritiene opportuno invitare le stesse a dare comunicazione diretta alla Segreteria Generale della FCI, allegando la copia della dimostrazione (attestazione postale) dell’avvenuto pagamento che dovrà essere corrisposto tramite conto corrente postale n° 00571018 intestato a Federazione Ciclistica Italiana. Si ribadisce, altresì, che il mancato pagamento delle ammende comporta, ai sensi dei vigenti regolamenti, la sospensione da ogni attività federale, e l’invio degli atti al Procuratore Federale. IL G.S.N. Salvatore Spasaro

C.D.R. • LOMBARDIA DECISIONE 01BIS/11 del 13 giugno 2011 GARA n. 35802 del 25/4/2011 CATEGORIA cat. Esordienti 1997 ORGANIZZATORE U.C.Costamasnaga RG 01/2011 DECISIONE SU RICORSO PICCOLO SIMONE tessera 847704D società V.S. Abbiategrasso AVVERSO PROVVEDIMENTO DI

20 >

Il mondo del cIclIsmo

14 giugno 2011

SOSPENSIONE DI UN MESE EX art. 3.2 all.6 R.T.A.A. La Commissione Disciplinare Regionale Lombardia, con riferimento al ricorso in epigrafe, dopo aver assunto in data 07.06.2011 le deposizioni orali dell’atleta Simone Piccolo, del Presidente del Collegio Giudici di Gara sig. Mario Colombo e del motociclista sig. Paolo Gilardi, delibera quanto segue. L’esperita istruttoria ha confermato come la condotta dell’atleta Simone Piccolo, si sia rivelata palesemente e scientemente antisportiva, con alterazione della dinamica e dell’esito della gara stessa anche rispetto agli altri concorrenti, e ciò al di là e a prescindere dalla successiva e doverosa esclusione dell’atleta dall’ordine di arrivo. E’ risultato altresì che la società sportiva dell’atleta (VeloSport Abbiategrasso) ha riconosciuto la condotta del proprio tesserato e accettato l’esclusione dello stesso dall’ordine di arrivo solo a seguito di convocazione da parte della Giuria motivata dalle numerose contestazioni e lamentele ricevute a fine gara da parte dei direttori sportivi di altre società e di parte del pubblico presente. Si conferma quindi l’addebito già contestato, la cui sanzione peraltro pare ragionevole ridurre, tenuto conto, che: 1) trattasi della prima ed unica infrazione contestata all’atleta a fronte di circa 6 anni di attività agonistica; 2) l’antefatto che ha originato la condotta dell’atleta è un episodio sfortunato e fortuito (la caduta accidentale a seguito di impatto con un motociclista); 3) la società di appartenenza dell’atleta non ha avanzato obiezioni in merito all’esclusione del proprio tesserato dall’ordine di arrivo; 4) l’atleta è parso in sede istruttoria consapevole e rammaricato della condotta tenuta, su cui hanno verosimilmente inciso altresì la giovane età e la concitazione agonistica del momento. Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione conferma la sospensione già comminata dal GSR all’atleta Simone Piccolo, rideterminandone peraltro la durata in complessive 3 settimane. Si comunichi al ricorrente e agli Organi competenti per l’applicazione ed il rispetto della decisione adottata. Così è deciso in Milano, 10 Giugno 2011.

DECISIONE 02/11 del 13 giugno 2011 GARA n. 35840 del 08/5/2011 - CATEGORIA cat. Esordienti 1997 - ORGANIZZATORE S.C. Brugherio Sportiva ASD - RG 02/2011 - DECISIONE SU LETTERA/ RICORSO GIOVANNI CORBELLINI società 02V1738 G.S. CORBELLINI ORTOFRUTTA AVVERSO PROVVEDIMENTO DI SANZIONE AMMENDA EX art. 1.32 all.3 R.T.A.A. La Commissione Disciplinare Regionale Lombardia, premesso che lettera/ricorso de quo non è stata accompagnata dal pagamento della relativa tassa, espressamente prevista dall’art. 12 del Regolamento di Giustizia Sportiva, dichiara d’ufficio ed in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso stesso, non potendo entrare nel merito dello stesso, e per l’effetto conferma il provvedimento impugnato. Si comunichi alla società ricorrente e agli Organi compe-


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.