3 minute read

Federcasa RISPONDE

I pareri degli esperti ai vostri quesiti

_RISPOSTA

Roma - 7 luglio

Parere dato all’ACER di Parma in merito alla “circolare dell’agenzia delle entrate n.13/E del 13 giugno 2023 punto 1.1.4” dal nostro consulente

Dott. Alessandro Traverso di C2R Energy Consulting (Mobile 348 2902 882 E-mail traverso@c2rconsulting.com)

Premesso che: i) in data 13 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 13/E con oggetto: “Modifiche alla disciplina del Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 – Decreto-legge 18novembre 2022, n. 176, legge 29 dicembre 2022, n. 197, e decreto-legge16febbraio 2023, n. 11”; ii) il capitolo 1.1.4. della suddetta Circolare riporta che “se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 1, comma 894, lettere b) e c) 19, della legge di bilancio 2023, si applicano le disposizioni previgenti contenute nel citato articolo 119, comma 8-bis, primo periodo”; iii) ITEA S.p.A. rileva una presunta incongruenza nel contenuto della Circolare, evidenziando come il comma 8-bis non faccia alcun esplicito riferimento agli IACP:

Tutto quanto sopra premesso, si rendono le considerazioni che seguono: In apertura del paragrafo 1.1.4. della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E, vengono richiamate le condizioni di fruizione del Superbonus 110% nel caso di immobili interamente posseduti dai soggetti di cui al comma 9, lettere c) e d), dell’art. 119 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio).

I soggetti richiamati da tali commi sono:

- gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Sede Legale: Via dei mille 23/B, 10123, Torino Sedi Operative: Via Alfieri 18, 10121, Torino Via Alfieri 19, 10121, Torino P.IVA: 11375970016 Altre Sedi: Via Quintino Sella 3, 20121, Milano Via Principessa Clotilde 7, 00196 Roma Via

Monsignore J.J. Stevenin 9, 11100, Aosta

Tali soggetti hanno diritto all’applicazione dell’aliquota di detrazione del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 e relative ad interventi di efficientamento energetico o adeguamento sismico, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 abbiano effettuato lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Come specificato dalla Circolare, tale disposizione non ha subìto alcuna modifica a seguito del Decreto Aiuti-quater (D.L. n. 176/2022), della legge di bilancio per il 2023 (L. n. 197/2022) e del Decreto Blocca Cessioni (D.L. n. 11/2023).

Successivamente, nello stesso paragrafo, viene, invece, disciplinata una ulteriore ipotesi: ovvero gli interventi di efficientamento energetico o adeguamento sismico eseguiti su edifici condominiali a proprietà mista (persone fisiche e soggetti di cui al comma 9, lettere c) o d)). In questo caso, viene specificato che se la prevalenza della proprietà dell’immobile (calcolata sulla base della ripartizione millesimale) sia riferita ai predetti istituti o enti e cooperative, si può applicare il Superbonus alle medesime condizioni previste per gli immobili interamente posseduti da tali soggetti (aliquota del 110% applicata su spese sostenute entro il 31/12/2023, se al 30/06/2023 è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo).

La Circolare prosegue aggiungendo – sempre nell’ipotesi che si tratti di condominio a prevalenza di proprietà IACP – che qualora non venisse rispettato il requisito di realizzazione di almeno il 60% dell’intervento complessivo entro il 30 giugno 2023, il condominio potrà accedere al Superbonus alle medesime condizioni previste al primo periodo del comma 8-bis dello stesso articolo 119, dunque:

- se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 1, comma 894, lettere b) e c) della legge di bilancio 2023 (in merito ai tempi di presentazione della CILAS e di delibera dell’assemblea condominiale che ha approvato l’esecuzione dei lavori), il Superbonus si applica nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025; - se non ricorrono le condizioni previste dall’articolo 1, comma 894, lettere b) e c) della legge di bilancio 2023, il superbonus si applica nella misura del 90% per le spese sostenute fino al 31/12/2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025.

Alla luce delle suesposte considerazioni, non si rileva alcuna contraddizione del contenuto della Circolare, atteso che il citato chiarimento si limita a specificare che la disciplina prevista per i condomini trova piena applicazione anche con riguardo ai condomini che registrano una prevalenza di proprietà riconducibile agli IACP.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare direttamente il Dott. Alessandro Traverso..

This article is from: