La professione veterinaria 42-2012

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Professione Veterinaria 42-2012:ok

17-12-2012

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laPROFESSIONE

14 Legale Codice di procedura civile

VETERINARIA 42 | 2012

La consulenza tecnica d’ufficio e di parte CTU e CTP: il medico veterinario nel processo civile indicato nell’articolo precedente (Art. 15). Normalmente vengono richiesti un numero minimo di anni di iscrizione all’Albo dei Medici Veterinari, a conferma di una maggiore esperienza professionale acquisita. Al CTU è richiesta una competenza tecnica speciale che non trova fondamento nel solo titolo di studio o nell’iscrizione all’albo professionale, ma deve essere avvalorata dall’acquisizione di titoli, di specializzazioni, di percorsi formativi particolari, da pubblicazioni e dall’insegnamento, oltre che dall’anzianità di iscrizione al proprio ordine professionale. L’albo è permanente. Ogni 4 anni il comitato di cui all’art. 14 deve provvedere alla revisione dell’albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall’art. 15 o è sorto un impedimento ad esercitare l’ufficio (Art. 18).

LA VIGILANZA

di FRANCA BURAGLIO Medico Veterinario Specialista in clinica dei piccoli animali Consulente Tecnico del Tribunale di Milano l Medico Veterinario in qualità di tecnico, esperto nel suo ambito, può essere chiamato in qualità di Consulente Tecnico di Parte (CTP) o di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) nel contesto di un processo civile. Al professionista, oltre alle conoscenze tecniche, si richiedono anche conoscenze basilari delle regole processuali, che possono condizionare in modo essenziale la qualità del lavoro peritale.

I

La figura del CTU La figura del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) è ampiamente descritta e ben regolamentata dal Codice di Procedura Civile (C.P.C.) e dalle “Disposizioni per l’Attuazione del CPC e disposizioni transitorie” del CPC stesso. Quando è necessario, il giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione codice (Art. 61 del CP). Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli chiede a norma degli artt. 441 e 463. Il CTU svolge una funzione importante per il giudice in quanto rappresenta “l’occhiale specialistico” del magistrato quando questi si trovi a dover decidere su aspetti tecnici, nel nostro caso, medico veterinari o comunque inerente l’animale. Un buon CTU, oltre a dover possedere una ottima conoscenza tecnica della sua materia, deve necessariamente avere anche una basilare conoscenza delle regole processuali. Spesso si assiste a consulenze ineccepibili dal punto di vista tecnico, ma carenti dal punto di vista procedurale. Infatti, se da una parte possiamo tranquilla-

mente sostenere che il “know how” tecnico dovrebbe essere una componente ovvia della figura del consulente tecnico medico veterinario, non altrettanto si può affermare per quanto riguarda le conoscenze giuridiche. Il processo civile è soggetto ad una sua disciplina compiuta ed organica e la figura del consulente tecnico è parte di essa. Ad esempio: iniziare o proseguire le operazioni peritali senza darne avviso alle parti, non rispettare il contraddittorio e il diritto alla difesa, ricevere nel corso della CTU documenti la cui produzione è vietata, ricevere documenti da una parte senza darne conoscenza all’altra, possono rappresentare presupposti di contestabilità della consulenza tecnica d’ufficio, con tutte le eventuali conseguenze sul piano delle responsabilità disciplinari, civili e penali. Nel R.D 1368/41 “Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie”, Titolo II Capo II Sezione I si dispone relativamente a “Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari” artt dal 13 al 24. (Art. 62 CPC).

ALBO DEI CONSULENTI TECNICI Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici. L’albo è diviso in categorie. (Art. 13). L’albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista, iscritto nell’albo professionale, designato dal consiglio dell’ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici. Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell’albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l’albo a cui appartiene il professionista. (Art. 14) Possono ottenere l’iscrizione nell’albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale (e politica) specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali. Nessuno può essere iscritto in più di un albo. Sulle domande di iscrizione decide il comitato

La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d’ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell’associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale (e politica) specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell’art. 14. In merito alla citata “specchiata condotta morale”, normalmente sono condizioni limitanti le condanne penali o civili e l’irrogazione di sanzioni disciplinari e amministrative per fatti anche non inerenti l’incarico di CTU che possono incidere sull’esercizio della professione o che denotano, in chi le ha subite, spregio della legalità o mancanza di senso civico. Relativamente ai provvedimenti disciplinari ed in particolare “non aver ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti” possiamo, in modo non esaustivo, così semplificare: - rifiuto ingiustificato di prestare il proprio ufficio; - mancata comparizione all’udienza per il giuramento senza giustificato motivo; - mancato deposito della relazione nel termine assegnato senza giustificato motivo; - mancato avviso alle parti dell’inizio delle operazioni peritali; - negligenza o imperizia nell’espletamento dell’incarico (Art. 19). Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell’articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: 1) l’avvertimento 2) la sospensione dall’albo per un tempo non superiore ad un anno 3) la cancellazione dall’albo (Art. 20). Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l’addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta. Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dover continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare. Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell’art. 15 ultimo comma. Il CTU, in quanto ausiliario del giudice, nell’espletamento del suo incarico, riveste la quali-

fica di pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 cod. pen. Al CTU si applicano quindi le fattispecie di reato collegate a questa peculiare qualifica (e.g. peculato, concussione, corruzione, abuso d’ufficio) e, in caso di accertamento di reato perseguibile d’ufficio, egli ha l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria. Resta ferma naturalmente la responsabilità civile extracontrattuale ex art. 2043 e seguenti C.C. (Art. 21).

LA NOMINA DEL CTU Il CTU viene a conoscenza della propria nomina tramite ordinanza con invito a comparire all’udienza, che gli viene notificata, nelle forme previste da Cpc, dall’autorità giudiziaria (atto di nomina). Nell’“atto di nomina” sono contenuti luogo, data e ora dell’udienza con cui al Consulente Tecnico verrà formalmente conferito l’incarico. Nel CPC Capo III art. 63: Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione. Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell’art. 51. Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l’ha nominato. Il giudice ha l’obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie (ora il coniuge) è parente fino al quarto grado, o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o è commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto, come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un’ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell’ufficio, l’autorizzazione ad astenersi; (Art. 51 CPC). Il consulente che ritiene di non poter accettare l’incarico, deve presentare istanza motivata al giudice almeno tre giorni prima dell’udienza ex art. 192 CPC, con le medesime motivazioni regolanti l’astensione del giudice, contenute nell’art. 51 CPC. Le parti che intendano proporre ricusazione del CTU prescelto, devono sottostare alla medesima procedura. Recita l’articolo 192 CPC (astensione e ricusazione del consulente): “L’ordinanza è notificata al consulente tecnico, a cura del cancelliere, con invito a comparire all’udienza fissata dal giudice”. Il consulente che non ritiene di accettare l’in-


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