La Professione veterinaria 41-2012

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laPROFESSIONE

8 Approfondimento Deontologia

VETERINARIA 41 | 2012

Il consenso informato in medicina veterinaria di FRANCA BURAGLIO Medico Veterinario Specialista in clinica dei piccoli animali Consulente Tecnico del Tribunale di Milano n medicina umana l’istituto del consenso informato basa i suoi presupposti su norme fondamentali dell’ordinamento (Costituzione, Codice civile e Codice Penale), sul Codice Deontologico Medico nonché nell’interpretazione giurisprudenziale. In medicina veterinaria il presupposto giuridico è il Codice Deontologico Veterinario (articoli 32 e 33) approvato dal Consiglio Nazionale della Fnovi il 12 giugno 2011 ed entrato in vigore il 20 giugno 2011.

I

IL PRESUPPOSTO Il principio del consenso informato sta ad esprimere il profondo mutamento di filosofia circa il rapporto medico-paziente, segnando il passaggio dalla tradizionale filosofia ippocratico-paternalistica dei “doveri del medico” alla filosofia personalistica dei “diritti del malato”. Il consenso informato rappresenta certamente un momento delicato dell’evento comunicativo, ponendosi come strumento che contribuisce allo stabilirsi “di una alleanza terapeutica”: in tal modo il cliente condivide attivamente con il medico veterinario curante il percorso diagnostico e/o terapeutico. Il livello di informazione “doverosa” cresce di pari passo alla complessità dell’atto medico veterinario da effettuarsi, alla consistenza del rischio a cui si espone l’animale paziente e quindi alle possibilità di pregiudizio dei beni giuridici coinvolti. Sebbene il consenso informato sia necessario per qualunque attività medica, lo standard di informazione necessaria può variare a seconda dell’incidenza del singolo atto medico sulla salute e sull’integrità psico/fisica dell’animale paziente.

I REQUISITI Come anzi specificato, il consenso informato in medicina veterinaria basa i presupposti giuridici esclusivamente sul “Codice Deontologico Veterinario”, per poter analizzare quali dovrebbero essere i requisiti di un valido consenso informato è necessario proseguire basando i presupposti razionali sull’analogia con il consenso informato di medicina umana, pur con tutti i limiti del caso. Il consenso si considera validamente manifestato se risulta essere: Informato: preceduto da un’informazione dettagliata, adeguata e veritiera, tale da mettere in condizione il cliente di effettuare una scelta consapevole; deve ricomprendere la situazione patologica del paziente, il trattamento consigliato, i benefici ed i rischi ad esso connesso, le conseguenze derivanti dal mancato intervento, gli eventuali trattamenti alternativi con rischi e benefici. L’informazione deve essere quindi: personalizzata, comprensibile, veritiera, obiettiva ed esaustiva. Personalizzata: adeguata alla situazione psicologica, culturale e linguistica dell’interlocutore e proporzionata alla tipologia della prestazione proposta. Per quanto possibile va evitato il rischio di un involontario e non esplicito condizionamento legato all’asimmetria informativa. Comprensibile: espressa con linguaggio semplice e chiaro

Veritiera: non falsamente illusoria, bensì prudente Obiettiva: basata su fonti validate o che godano di una legittimazione clinico-scientifica Esaustiva: ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del cliente deve essere soddisfatta. In particolare su: • natura e scopo; • probabilità di successo; • modalità di effettuazione; • medico veterinario che eseguirà la prestazione; • conseguenze previste e modalità di risoluzione; • rischi ragionevolmente prevedibili (complicanze), loro probabilità di verificarsi; • eventuali trattamenti alternativi, con vantaggi e rischi; • conseguenze cliniche del rifiuto alla prestazione medico veterinaria. Personale: espresso dalla persona titolare del diritto. In caso di animale iscritto all’anagrafe regionale degli animali d’affezione, il titolare del diritto è colui che viene identificato come proprietario-possessore, da non confondersi con il detentore ex art. 1140 c.1,2 c.c. “Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale; Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona che ha la detenzione della cosa.” Relativamente all’identificazione della proprietà con l’iscrizione in Anagrafe Regionale in qualità di proprietario, alcune scuole non concordano. Manifesto: deve essere espresso in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile Libero e consapevole: deve provenire da soggetto maggiorenne, munito di capacità d’agire (art. 2 c.c.). Deve essere “libero”, cioè esente da vizi, coercizioni, inganni, errori e scevro da condizionamenti legati all’asimmetria informativa. Revocabile: il cliente ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato (Convenzione di Oviedo cap II art. 5), anche nell’immediatezza della procedura sanitaria che si sta ponendo in essere. Il cliente può revocare il consenso manifestato solo se l’atto medico è arrestabile senza imminente pregiudizio per la salute dell’animale/paziente. Specifico: deve essere riferito alla specifica procedura sanitaria proposta. Preventivo e attuale: il consenso deve essere prestato prima dell’inizio della procedura sanitaria proposta e riferito al solo atto/i medico contenuto nel consenso medesimo. Espresso e recepito da un medico veterinario: il consenso informato è un atto medico, quindi l’infermiere o altro personale assistenziale non medico non può mai essere delegato a sostituire il medico veterinario nell’acquisizione del consenso/dissenso. La forma del consenso può essere: • orale; • scritta. Come indica il Codice Deontologico Veterinario all’art 33 “...il consenso deve essere espresso in forma scritta nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sia opportuna un’accettazione documentata”. In ogni caso l’informazione scritta è integrativa e mai sostitutiva del colloquio informativo. La sola formulazione e sottoscrizione del modulo di consenso non esentano il medico veterinario da eventuali responsabilità giuridiche e disciplinari.

L’eventuale sottoscrizione di moduli può facilitare la prova della manifestazione del consenso al fine di essere in grado di ricostruire a posteriori, con dati oggettivi, il percorso decisionale clinico/diagnostico che si è posto in atto con il cliente/proprietario. Non è da sottovalutare il fatto che, nella norma, in caso di contenzioso legale, passano dai due ai tre anni tra l’accadimento e la necessità di ricostruzione dello stesso. Inoltre, l’articolo 33 del Codice Deontologico Veterinario sembra richiamare l’articolo 2236 c.c. ove, riguardo alla responsabilità del prestatore d’opera intelletuale, così dispone: “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non nei casi di dolo o colpa grave“. Ne consegue che solo con un consenso informato scritto il medico veterinario può dimostrare di aver reso edotto il cliente della “speciale difficoltà“ di cui al sopramenzionato articolo, con eventuale esclusione da responsabilità per colpa lieve. Relativamente alle caratteristiche del documento di consenso esso deve includere: • dati della struttura veterinaria; • i dati identificativi dell’animale; • i dati identificativi del proprietario dell’animale; • sintesi della situazione clinica; • atto sanitario proposto per cui si richiede il consenso; • dichiarazione del cliente di aver ricevuto una informazione comprensibile ed esauriente; • dichiarazione del cliente di essere a conoscenza della possibilità di revocare il consenso; • dichiarazione del cliente di accettare/non accettare liberamente, spontaneamente e in piena coscienza, l’atto medico veterinario proposto. In caso di mancata accettazione, di essere stato esaustivamente informato delle conseguenze sanitarie; • data di compilazione del modulo; • timbro e firma del medico veterinario che acquisisce il consenso e firma del cliente; • eventualmente si può inserire anche l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e privacy D.Lgs. n°196 del 30 giugno 2006. In conclusione, il consenso sarà valido solo se saranno presenti tutti i seguenti requisiti: • la persona che fornisce il consenso deve essere titolare del diritto; • le informazioni fornite in merito al trattamento prospettato devono essere chiare e comprensibili; • in caso di indicazione chirurgica o di necessità di esami diagnostici la persona a cui viene richiesto il consenso deve essere esaurientemente informata in merito alle caratteristiche della prestazione, sempre tenendo conto della capacità di apprendimento e di discernimento; • la persona a cui viene richiesto il consenso deve esaurientemente essere messa a conoscenza delle eventuali alternative terapeutiche e/o diagnostiche; • la persona a cui viene richiesto il consenso deve essere edotta circa i rischi connessi e la loro percentuale di incidenza e dei rischi connessi alla non effettuazione della prestazione proposta; • il consenso scritto deve essere controfirmato dal medico veterinario e dal cliente e datato. In caso contrario il consenso potrà considerarsi viziato e quindi sprovvisto di validità sul piano giudiziario.

Doveroso è sottolineare come la sottoscrizione del consenso informato non sia da considerarsi come una mera forma di tutela giuridica del medico veterinario, bensì come il riconoscimento di un diritto/dovere di partecipazione del cliente all’impostazione di uno schema diagnostico/terapeutico condiviso, cosciente e collaborativo.

LE CONSEGUENZE LEGALI Pur con la premessa che in medicina veterinaria il consenso informato è normato esclusivamente dal Codice Deontologico Medico Veterinario e come tale un trattamento medico veterinario senza consenso o con consenso non valido rappresenta “esclusivamente” una violazione del suddetto Codice, bisogna porre molta attenzione al fatto che un siffatto comportamento possa porre i presupposti per un contenzioso legale per “cattiva pratica professionale”. La mancanza di un valido consenso (trattamento medico arbitrario) può essere dovuta a colpa del medico veterinario (ossia alla violazione di specifiche regole cautelari cui il medico è tenuto nell’adempimento del dovere di informazione) oppure ad una scelta deliberata di quest’ultimo per informazione volutamente falsa o incompleta, o ancora per richiesta di consenso intenzionalmente omessa. I casi di difetto di consenso riconducibili a colpa possono essere sintetizzati in due ipotesi: • l’imperizia del medico veterinario che fornisce un’informazione scorretta come riflesso e conseguenza di una valutazione tecnica erronea; • la negligenza del medico veterinario che agisce ad esempio per trascuratezza o scarsa considerazione del paziente/cliente. Nella colpa medica si possono far rientrare tutti i casi in cui il medico veterinario ha agito dimenticando di acquisire previamente il consenso del cliente, o ha agito omettendo, per negligenza, la dovuta informazione, o ha agito fornendo un’informazione involontariamente inadeguata o, trascurando di verificare che il cliente abbia compreso le caratteristiche dell’intervento terapeutico e soprattutto le possibili complicanze. È necessario quindi distinguere tra le varie costellazioni di casi in cui si colloca di volta in volta il trattamento medico arbitrario. Talora infatti, la sola mancanza del consenso informato, non pare idonea di per sé, a fondare una responsabilità colposa. Ciò che conta è che il medico veterinario con la sua condotta “non autorizzata” dal consenso informato, non abbia aumentato il rischio originario, né abbia creato rischi collaterali tradottisi essi stessi in eventi lesivi e che il suo intervento medico veterinario sia stato provatamente eseguito “lege artis”. Ben diversa invece è l’ipotesi in cui l’esito infausto rappresenti la concretizzazione del rischio insito in quel tipo di trattamento praticato senza un valido consenso: rischio che quindi non è stato accettato dal cliente. La formulazione di un adeguato “consenso informato” è assolutamente indice di un percorso diagnostico/terapeutico condiviso, cosciente e collaborativo in grado di tutelare da un lato i diritti del cliente alla corretta informazione ed alla conseguente condivisione terapeutico/diagnostica responsabile, dall’altro lato tutelare i medici veterinari da responsabilità professionali derivanti da sottoscrizione di consensi informati eventualmente viziati. ■


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