La Professione Veterinaria 17-2013

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10 Fisco 2013

VETERINARIA 17 | 2013

Il Quadro RE del Modello Unico Reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni el presente articolo ci occuperemo del Quadro RE del Modello UNICO PF (persone fisiche). Seguendo la struttura del modello indicheremo per ciascun rigo cosa indicare esattamente e le eventuali novità rispetto allo scorso anno. I contribuenti ex minimi sono invece tenuti ad utilizzare il quadro LM.

N

PRINCIPIO DI CASSA Il reddito di lavoro autonomo viene determinato in base al principio di cassa (con qualche eccezione quali ad esempio ammortamenti e leasing). Quello che rileva è quindi il momento di incasso dei compensi e di pagamento delle spese. Alcuni chiarimenti sono utili per quanto riguarda gli incassi in prossimità degli ultimi giorni dell’anno. Bonifici bancari: il momento dell’incasso coincide con quello in cui il professionista consegue l’effettiva disponibilità della somma. In pratica si deve avere riguardo alla data in cui si riceve l’accredito sul conto corrente. Per cui un bonifico disposto dal cliente il 30 dicembre 2012, con valuta fissa per il beneficiario del 30 dicembre 2012, ma pervenuto il 2 gennaio 2013 concorrerà a formare il reddito del 2013 e non del 2012. Assegni: il momento in cui il compenso deve considerarsi riscosso è quello in cui il cliente ha consegnato l’assegno. Quindi un compenso pagato con assegno consegnato il 30 dicembre 2012 ma versato in banca il 2 gennaio 2013 concorrerà a formare il reddito del 2012 e non del 2013. Naturalmente è importante poter documentare la data di consegna del titolo ad esempio mediante sottoscrizione della fotocopia dell’assegno con indicazione della data di ricevimento (o con indicazione in fattura della data di ricevimento del pagamento).

COMPONENTI POSITIVI I componenti positivi vanno indicati nei righi da R2 ad R5 del quadro in esame. Rigo R2 - Nella colonna 2 vanno indicati i compensi tipici dell’attività professionale incassati nell’anno 2012. Rigo R3 - Andranno indicati gli altri proventi percepiti nel 2012 e costituiti da: • corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all’attività professionale (si ricorda che tali compensi, ove percepiti interamente nel periodo d’imposta, possono essere assoggettati a tassazione separata) • proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro autonomo • indennità conseguite per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro autonomo • interessi moratori ed interessi per dilazione di pagamento Rigo R4 - Andranno indicate le plusvalenze patrimoniali conseguite a seguito della cessione a titolo oneroso di beni strumentali o a seguito di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni o infine per la destinazione al consumo personale o familiare del professionista. Si ricorda che le plusvalenze assumono rilevanza solo se relative a: • beni mobili acquistati successivamente al 4.7.2006; • beni immobili acquistati prima del 14 giugno 1990 e nel 2007, nel 2008 e nel 2009. Rigo R5 - Andranno indicati i maggiori compensi per adeguamento agli studi di settore o parametri. Rigo R6 - Accoglie il totale dei componenti po-

sitivi di reddito.

COMPONENTI NEGATIVI Nei righi da R7 a R19 trovano collocazione le spese sostenute nel corso dell’esercizio per lo svolgimento dell’attività nella misura in cui possono essere dedotte fiscalmente. Rigo R7 - Accoglie l’indicazione delle quote di ammortamento relative a beni mobili e le spese per acquisto di beni strumentali di costo inferiore ad euro 516,47. L’ammontare massimo degli ammortamenti deducibili è quello che si ottiene applicando a ciascun bene le aliquote previste dal DM 31.12.88. Per i servizi veterinari potrebbero essere utilizzate le aliquote di cui al “Gruppo XXI - Servizi sanitari” che indicano: • Mobili e arredamento 10% • Biancheria 40% • Attrezzatura specifica 12,50% • Macchine d’ufficio 20% • Autovetture 25% Non possono essere dedotti ammortamenti relativi ad oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’attività professionale. Si ricorda che per le autovetture è deducibile un importo pari al 40% della quota di ammortamento calcolata sulla base di un costo massimo di acquisto di euro 18.075,99. Rigo R8 - Andranno indicati i canoni di leasing relativi a beni mobili strumentali. I canoni di leasing sono deducibili nel periodo d’imposta in cui maturano (quindi per tali spese non vale il principio di cassa). Per la deducibilità dei canoni valgono le seguenti regole: • Contratti stipulati fino al 28.04.2012: la durata minima del contratto non deve essere inferiore alla metà del periodo di ammortamento stabilito da coefficiente ministeriale (ad esempio macchine d’ufficio aliquota d’ammortamento 20% - ammortamento in 5 anni - contratto di leasing durata minima 2 anni e mezzo e quindi 36 mesi); • Contratti stipulati fino dal 29.04.2012: la deduzione, che prescinde dalla durata del contratto, è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento. Rigo R9 - Accoglie le spese per canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio. Andranno indicati in questo rigo: • l’80% dei canoni di locazione e/o di noleggio relativi ad apparecchiature telefoniche (centralini, router, ecc); • i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali ovvero il 50% di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente; • il 40% dei canoni di locazione e/o di noleggio (senza tener conto dell’ammontare dei canoni che eccedono euro 3.615,20 per le autovetture, ragguagliati ad anno), limitatamente ad un solo veicolo. Rigo R10 - Andranno indicati i costi relativi agli immobili e quindi: • canoni di locazione; • canoni di leasing (contratti stipulati negli anni 2007, 2008 o 2009); • ammortamenti (immobili acquistati prima del 14 giugno 1990 o negli anni 2007, 2008 e 2009); • spese di manutenzione anche straordinaria e di ristrutturazione su immobili di terzi (tali spese sono deducibili nel limite del plafond del 5% del costo dei beni materiali ammortizzabili che risulta all’inizio del periodo d’imposta e per l’ec-

cedenza in quote costanti nei 5 periodi d’imposta successivi). Per gli immobili utilizzati promiscuamente tutte le spese sono deducibili nella misura del 50% Rigo R11 - Accoglie le spese sostenute per lavoratori dipendenti ed assimilati (collaboratori a progetto) comprese le quote maturate di indennità di fine rapporto e le indennità di trasferta (nei limiti fiscalmente consentiti). Rigo R12 - Andranno indicati i compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente connessi con l’attività professionale svolta dal contribuente. Rigo R13 - Va indicato l’ammontare degli interessi passivi corrisposti nel corso del 2012 per finanziare in generale l’attività professionale (affidamenti bancari) o per finanziamenti diretti all’acquisizione di beni strumentali. Non vanno inclusi in questo rigo, in quanto indeducibili, gli interessi passivi per la liquidazione IVA trimestrale. Rigo R14 - Vanno indicate tutte le spese relative a consumi: • energia elettrica; • spese telefoniche per apparecchiature fisse e mobili, comprese le spese per ricariche telefoniche purché debitamente documentate (nella misura dell’80% del costo sostenuto). Rigo R15 - Si indicheranno le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande diverse da quelle di rappresentanza e diverse da quelle sostenute per la partecipazione a convegni, congressi o simili. Nella colonna 1 andranno indicate le spese sostenute dal committente per conto del professionista e riaddebitate dal professionista in fattura al committente stesso (queste spese sono deducibili senza il limite del 2%). Nella colonna 2 va indicato il 75% delle spese effettivamente sostenute dal professionista per sé o per i suoi collaboratori. L’importo deducibile di tali spese non può essere superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti (somma dei righi R2, R3 ed R5). Rigo R16 - Vanno indicate tutte le spese di rappresentanza sostenute nell’anno che sono deducibili nei limiti dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta (somma dei righi R2, R3 ed R5). In particolare andranno incluse in questo rigo: • nella colonna 1 il 75% delle spese per vitto e alloggio offerti a terzi a titolo di rappresentanza; • nella colonna 2 le spese per l’acquisto di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente (omaggi) anche se inferiori ad euro 50 ciascuno; • sempre nella colonna 2 le spese sostenute per l’acquisto di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio della professione; • nella colonna 3 la somma di quanto indicato nelle colonne 1 e 2. L’importo indicato nella colonna 3 non può essere superiore all’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta (somma dei righi R2, R3 ed R5). Rigo R17 - Vanno indicate tutte le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (ivi compresi corsi per la formazione obbligatoria degli iscritti in Albi professionali) così distinti: • nella colonna 1 si indicherà il 75% delle spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande sostenute per la partecipazione a tali eventi; • nella colonna 2 andrà indicato l’importo di tutte le altre spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a

corsi di aggiornamento professionale; • nella colonna 3 andrà indicato l’importo deducibile, pari al 50% della somma di colonna 1 più colonna 2. Rigo R18 - Andranno indicate le minusvalenze patrimoniali conseguite a seguito della cessione a titolo oneroso di beni strumentali o a seguito di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni. Si ricorda che, come nel caso di plusvalenze, le minusvalenze assumono rilevanza solo se relative a: • beni mobili acquistati successivamente al 4.7.2006; • beni immobili acquistati prima del 14 giugno 1990 e nel 2007, nel 2008 e nel 2009. Rigo R19 - Nella colonna 3 di detto rigo andranno indicate tutte le altre spese documentate ammesse in deduzione. L’importo indicato in colonna 3 comprende anche le deduzioni IRAP del 10% dell’importo versato/dovuto (solo in presenza di interessi passivi indicati in rigo R13) da indicare in colonna 1 nonché l’IRAP versata relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni da indicare in colonna 2. A titolo esemplificativo ma non esaustivo andranno indicate in detto rigo oltre agli importi indicati in colonna 1 e 2, anche le seguenti spese: • l’80% delle spese di manutenzione relative ad impianti telefonici; • il 40% delle spese sostenute per l’acquisto di carburanti, lubrificanti e simili utilizzati per la trazione di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli; • il 40% delle altre spese relative alle autovetture (parcheggi, autostrade, manutenzioni, ecc.) • il 50% delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio della professione e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio; • i premi di assicurazione per rischi professionali, di libri per aggiornamento professionale, spese postali, spese legali e notarili, consulenza fiscale, consulenza del lavoro, quote associative, imposte e tasse, spese condominiali, ecc. Rigo R20 - Accoglie il totale di tutte le spese deducibili indicate nei righi da R7 a R19. Rigo R21 - Andrà indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi (Rigo R6) ed il totale delle spese (R20). Rigo R22 - Andrà compilato esclusivamente dai contribuenti che si sono avvalsi del regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive di cui all’articolo 13 della Legge 388 del 2000. Sull’importo ivi indicato sarà corrisposta l’imposta sostitutiva del 10%. Rigo R23 - L’importo di tale rigo (per i contribuenti che non hanno compilato il Rigo R22) corrisponde a quanto indicato al rigo R21 fatte salve alcune eccezioni che non vengono prese in considerazione in questo articolo (rientro in Italia di ricercatori scientifici residenti all’estero). Rigo R24 - Va indicato l’ammontare delle perdite degli esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi di lavoro autonomo dell’anno) fino a concorrenza dell’importo indicato nel rigo RE23, se positivo. Rigo R25 - Accoglie la differenza tra i Righi R23 ed R24. Siamo giunti finalmente al Reddito imponibile da riportare nel quadro RN. Rigo R26 - Deve essere indicato l’ammontare delle ritenute d’acconto sui compensi dell’anno. Anche tale importo andrà riportato nel quadro RN. ■


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