a cura del geom. Alfredo Dellaglio
Terrazzo in tasca In un edificio vorrei creare un “terrazzo in tasca”; tale intervento mi modifica la sagoma dell’edificio? geom. B.L. La semplice “terrazza in tasca” di per sé non modifica la sagoma dell’edificio in quanto si considera la stessa come delimitazione esterna di un edificio che tale deve rimanere prima e dopo l’intervento. Non ritengo neppure che una terrazza a tasca nella falda del tetto comporti la modifica del prospetto dell’edificio. Se mai, è necessario valutare che il terrzzo ricavato all’interno della tasca sia di modesta entità tale da svolgere una funzione quale l’apertura di finestre o porte-finestre per adeguamenti del Rai e sempre che tale elemento sia ammissibile in base alle norme. Se la tasca, arretrata rispetto alla gronda, è di limitate dimensioni, non visibile da terra, non modifica la linea di colmo e di gronda, non modifica neppure la sagoma dell’edificio. geom. Antonio Gnecchi
Edilizia-Urbanistica Deroghe Regione Lombardia su volumi, rapporto copertura e slp. Le normative che regolano quanto sopra sono esclusivamente: 1) L.R. n. 26 del 1995; 2) L.R. n. 39 del 2004; 3) L.R. 33 del 2007; 4) D.lgs 115/2008 art. 11? Grazie. geom. B.L. Le norme delle leggi regionali citate (L.R. 26/95 e quelle modificative del 2004 e del 2007), stabiliscono dei criteri applicativi in base ai quali si determinano i volumi (correlati alla maggior altezza per i maggiori spessori degli elementi orizzontali), la superficie coperta o la superficie lorda di pavimento (se i Comuni hanno adottato questi parametri). Il tutto per un risparmio energetico certificato. La legge regionale 26/95 (articolo 1, comma 3) afferma che tali disposizioni «prevalgono sui regolamenti e sulle altre norme comunali. La legge regionale 39/04 (articolo 1, comma 3) aggiunge che trovano applicazione nei regolamenti comunali entro un anno dall’entrata in vigore della legge. Entrambe le leggi precisano che restano invariate le norme sulle distanze minime tra gli edifici. Le suddette norme si applicano alle nuove costruzioni e agli edifici esistenti. Il D.lgs 115/08 ha invece introdotto una nuova disposizione in base alla quale, nel rispetto dei limiti stabiliti dallo stesso articolo 11, è possibile derogare, sia per le nuove costruzioni sia per gli edifici esistenti: – alle distanze minime tra edifici – alle distanze minime dei confini di proprietà – alle distanze minime dalle strade – alle altezze massime degli edifici. È però opportuno segnalare come tutte le deroghe dimensionali previste dall’articolo 11 non potranno essere utilizzate nel caso in cui ci 98 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2012/2
si trovi di fronte a limiti posti dalla normativa in materia di sicurezza stradale e antisismica. In ogni caso, le disposizioni sui “bonus” volumetrici e sulle distanze contenute nel D.lgs 115/08 hanno carattere di temporaneità, ovverossia rimangono in vigore sino a quando le regioni non hanno provveduto a emanare apposita normativa locale che rende operativi i principi di esenzione decisi a livello territoriale. La Regione Lombardia, in questo caso, ha già legiferato secondo la norma sopra richiamata e da rispettare. geom. Antonio Gnecchi
Recupero sottotetto di un appartamento Ho un appartamento posto al piano sottotetto già adibito a civile abitazione che attualmente ha un’altezza media di m 2,42 con un’altezza di m 1,20 ai due estremi della falda. Vorrei rifare il tetto con l’aggiunta di due abbaini per aumentare l’altezza agli estremi delle due falde portandola da 1,20 m a metri 2,10 e migliorare così la sfruttabilità e la vivibilità dell’appartamento. Posso utilizzare la legge 12/2005 per il recupero del sottotetto per questo intervento anche se il locale è già adibito a civile abitazione o la legge per il recupero del sottotetto la posso utilizzare solo per il recupero di locali non ancora adibiti a civile abitazione? geom. G.R. La legge regionale 12/2005 consente il recupero del sottotetto, alzando il tetto secondo quanto stabilisce l’articolo 63 e la disciplina di cui al successivo articolo 64. Se si può alzare il tetto (con aumento dell’altezza – non mai superiore a quella massima di zona – e del volume), non capisco come possa influire la volumetria aggiuntiva degli abbaini, a meno che non ai fini del contributo di costruzione. I locali del sottotetto, con altezza media di m 2,42 non sono abitabili (anche se di fatto lo sono) secondo il RCI, per cui il recupero del sottotetto potrà avvenire, nella maniera più semplice alzando il tetto “ai margini” fino a metri 1,50 e portando il colmo a m 3,30 così da far risultare l’Hmp di m 2,40, in deroga al RCI, ma ammesso dalla legge regionale n. 12/2005 (si tenga però conto di quanto stabilisce l’articolo 63). La legge regionale 12/05, infatti, consente il sopralzo, le modifiche delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi. Il suo intento è quello del recupero volumetrico per garantire il benessere degli abitanti. geom. Antonio Gnecchi
Norme igienico sanitarie Devo adeguare un negozio in un piccolo mini-market di circa 60 mq lordi al piano terra con deposito al piano interrato. Il servizio igienico per i dipendenti o almeno lo spogliatoio, con caratteristiche e dimensionamenti che rispettano le norme igienico-sani-