normazione
ammontare. Tali oneri sono, peraltro, sottratti ex lege al confronto concorrenziale in forza del successivo comma 3 ter del medesimo articolo che recita: “Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta”. Il successivo art. 87 comma 4 del Codice riguarda, invece, l’ulteriore categoria di oneri di sicurezza aziendali, che devono essere necessariamente quantificati dalle singole imprese in quanto dipendono dalle diverse realtà organizzative e dalla peculiare struttura di ogni specifica offerta, che ovviamente solo i concorrenti conoscono. Tale articolo recita: “nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture”. Basandosi sulla formulazione letterale di tale ultima disposizione, la giurisprudenza amministrativa richiede la specifica indicazione degli oneri di sicurezza aziendali nell’offerta economica, sanzionandone l’omissione con l’esclusione. In questo senso si segnala la recente
Le Stazioni Appaltanti dovranno in sede di valutazione dell’anomalia, verificare che i concorrenti abbiano effettivamente tenuto in considerazione gli oneri da interferenza, predeterminati dalla legge di gara e immutabili nel loro ammontare 16
TEME 3/4.14
sentenza n. 348 resa dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato in data 23 gennaio 2014, che ha evidenziato come “la giurisprudenza di questo Consiglio si è già pronunciata nel senso di riconoscere ai costi per la sicurezza da c.d. “rischio specifico” la valenza di un elemento essenziale, sulla scorta del dato normativo di cui agli artt. 86, comma 3 bis, e 87, comma 4, del Codice dei contratti, nonchè dell’art. 26, comma 6, del d.lgs. 81/2008, sul fondamentale rilievo del carattere immediatamente precettivo delle norme di legge che prescrivono di indicare tali costi distintamente, norme idonee come tali ad eterointegrare le regole della singola gara, ai sensi dell’art. 1374 c.c., e ad imporre, in caso di loro inosservanza, l’esclusione dalla procedura” Secondo tale avviso giurisprudenziale risulta, dunque, irrilevante il fatto che la legge di gara non imponga di indicare specificamente i suddetti oneri nell’offerta economica, atteso che le disposizioni normative citate eterointregrerebbero la lex specialis carente. Ne consegue che anche in questo caso l’omessa indicazione di tali oneri cagionerebbe l’esclusione dalla procedura. In questo senso si segnala, relativamente alle decisioni rese dai giudici di primo grado, una recente sentenza del TAR Sicilia – Palermo, resa in data 17 settembre 2013, che recita: “la mancata indicazione preventiva dei costi per la sicurezza rende l’offerta incompleta sotto un profilo particolarmente pregnante, alla luce della natura costituzionalmente sensibile degli interessi protetti, impedendo alla p.a. un adeguato controllo sulla affidabilità della stessa: detto altrimenti, l’offerta economica manca di un elemento essenziale e costi-