TEME 09-10/25

Page 1


ENZA COLAGROSSO

NUOVE LINEE GUIDA PER L’AGGIORNAMENTO DEL PARADIGMA DI APPROVVIGIONAMENTO DEI DISPOSITIVI MEDICI PER IL DIABETE?

LUCIO LACERENZA

FRONTIERE DEL PROCUREMENT, TRA SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

MARIO ZOPPELLARI MARIATERESA BADOLATO

L’ADUNANZA PLENARIA FA CHIAREZZA IN TEMA DI SUBENTRO NEL CONTRATTO A SEGUITO DELL’ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE

GIAMPAOLO AUSTA

I NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI FABBRICANTI DI DISPOSITIVI IN CASO DI INTERRUZIONE

O DI CESSAZIONE DELLA FORNITURA

Sia industriale che distributore, Paredes innova diventando il primo “Industributore” del mercato , portando soluzioni d’igiene sostenibili, Made in Europe e un servizio eccellente per contribuire senza sosta alla sicurezza sanitaria dei pazienti e degli operatori sanitari.

paredes.it Made in Europe

Dispositivi di Protezione Individuale

paredes.it

Pulizia e Disinfezione Asciugatura
Lenzuolini
Igiene della Persona
Gestione dei Rifiuti

L’EFFICIENZA

DIFFICILMENTE PASSA INOSSERVATA.

Un partner unico per soluzioni integrate di facility

kubi

Il design "tutto chiuso" di Kubi permette di tenere i prodotti chimici e le attrezzature al riparo dalla straordinaria ed innata curiosità dei bimbi, garantendo la loro sicurezza.

Utilizzato nei contesti frequentati dai bambini: dai reparti pediatrici degli ospedali, alle scuole materne, fino ai centri per l’infanzia.

La sicurezza dei carrelli incontra la fantasia dei bambini

Disponibile in tutte le configurazioni della gamma Kubi e conserva pertanto tutte le certificazioni di qualità e le prestazioni della linea originale.

Interamente personalizzabile sulla base del contesto a cui è destinato (sia nei moduli, sia nei colori, sia nella grafica degli stickers).

Fraz. Ponzone, 120 13835 - Valdilana (BI) T. +39 015 738 7777

info@falpi.com www.falpi.com

Klopman International è il più grande produttore Europeo di tessuti tecnici per abbigliamento da lavoro. Una gamma di oltre 170 stili, tra cui una linea dedicata al settore sanitario.

PER RISPONDERE ALLE PIÙ STRINGENTI RICHIESTE DEL SETTORE GARANTIAMO TESSUTI CERTIFICATI IN BASE A:

Inoltre garantiamo ai nostri clienti il calcolo dell'LCA dei nostri prodotti

Scarica la nostra guida gratuita oppure contattaci al seguente link: www.klopman.com/it/contacts

CYCLE ASSESSMENT

L’evoluzione della nuova generazione

Sutter Professional sempre in prima linea nel mondo della disinfezione grazie ai nuovi disinfettanti a base di quaternari di QUINTA GENERAZIONE

con principi attivi più performanti rispetto agli attuali, offrendo soluzioni complete per l’igiene e la pulizia.

• BATTERICIDA E FUNGICIDA

IN ACCORDO ALLE NORME EN 1276 - EN 1650 EN 12791 - EN 13727 - EN 13624 - EN 1499 EN 1500 - EN 13697

• BATTERICIDA E LIEVITICIDA IN ACCORDO ALLE NORME EN 14561 - EN 14562

• MICOBATTERICIDA IN ACCORDO ALLA NORMA 14348

• VIRUCIDA IN ACCORDO ALLE NORME EN 14476 - EN 16777

• SPORICIDA

IN ACCORDO ALLA NORMA EN 17126

ONDAKLOR

Battericida, fungicida e virucida anche in Campo Medico (EN13727-EN13624-EN14476) e test di efficacia secondo la EN 13697 contro Clostridium difficile

Conforme CAM

40.000 ppm di cloro

Certificato Carbon Foot Print Italy – ISO 14067

Imballaggio Primario 81% in plastica riciclata (certificazione Plastica Seconda Vita e imballaggio secondario certificato FSC)

editoriale

9 Viva la FARE!

articoli

gestione

10 Nuove Linee guida per l’aggiornamento del paradigma di approvvigionamento dei dispositivi medici per il diabete? anomalia dell’offerta

14 Verifica delle anomalie e discrezionalità della stazione appaltante: le novità apportate dal c.d. decreto correttivo e la giurisprudenza più recente

e-procurement

20 Frontiere del procurement, tra semplificazione e digitalizzazione subentro nel contratto

28 24 34

Tecnica e metodologia economale

Bimestrale di tecnica ed economia sanitaria fondato nel 1962 per l’aggiornamento professionale degli economi e provveditori della Sanità. ISSN 1723-9338

Organo ufficiale della FARE

Federazione delle Associazioni Regionali Economi e Provveditori della Sanità

www.fareonline.it

Direttore responsabile

Giovanna Serranò

Direttore editoriale Enza Colagrosso Tel. 393.5564782

e.mail: redazione.teme@gmail.com

In copertina: foto di Emma Evangelista

24 L’Adunanza Plenaria fa chiarezza in tema di subentro nel contratto a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione dispositivi medici

28 I nuovi obblighi di comunicazione dei fabbricanti di dispositivi in caso di interruzione o di cessazione della fornitura IA, il contesto in cui opera ARIA

31 L’introduzione dell’IA nel procurement: l’esperienza di ARIA normazione

34 Convertito in legge il DL Infrastrutture: importanti novità anche per i contratti pubblici sicurezza e privacy nelle strutture sanitarie

38 L’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza nelle ASL ed il necessario equilibrio tra i diritti di Sicurezza e Privacy dispositivi medici per stomizzati

41 FAIS: il nuovo codice degli appalti richiesta un’urgente revisione dalle associazioni

43 Ricordo di Annalisa Damele XI Corso di formazione FARE

44 XI Corso di Alta Formazione 2025 per Funzionari e Dirigenti in Sanità aziende informano

48 La revisione dei prezzi nei servizi e nelle forniture dopo il Decreto Correttivo

50 Servizi Italia: la semplicità che fa la differenza nella complessità della sanità

52 RED: la consulenza HR di Synergie che sostiene la sanità nelle sfide del futuro gli esperti rispondono

54 Sulla valutazione tecnica della commissione giudicatrice ed il sindacato del Giudice Amministrativo

55 focus

Le foto all’interno sono di Andrea Leonardi

Andrea Leonardi vive e lavora a Roma, svolge da trent’anni attività di grafico, elaborazione fotografica e consulenza nelle arti grafiche.

In questo numero alcuni particolari colti durante una giornata particolre a Napoli.

Direzione, Amministrazione e Pubblicità EDICOM s.r.l.

Sede legale: via Zavanasco, 2 20084 Lachiarella (MI)

Sede operativa: Via Alfonso Corti, 28 - 20133 Milano tel. 02 70 63 36 94 fax 02 70 63 34 29

e-mail:info@fareonline.it

Abbonamento ordinario annuale Euro 100,00 c.c.p. 38498200 intestato a Edicom srl Copia Euro 1,29

Impaginazione e Stampa STI - Stampa Tipolitografica Italiana Via Sesto Celere, 3 - 00152 Roma - Tel. 06 5814649

e-mail: info@grupposti.it

Autorizzazione del tribunale di Milano n° 15 del 25/01/16

La pubblicità non supera il 45% del numero delle pagine di ciascun fascicolo della rivista. © Copyright EDICOM s.r.l. - Milano

Le opinioni espresse negli articoli firmati vincolano soltanto gli autori. La posizione ufficiale della FARE sui vari temi ed argomenti trattati nella rivista è unicamente quella contenuta nei documenti degli organi deliberanti. In caso di riproduzione è necessaria la preventiva autorizzazione scritta del Direttore di Teme. L’editore garantisce la riservatezza dei dati forniti dai destinatari della rivista TEME nel rispetto dell’art. 13 D.Lgs. n.196/2003. Gli interessati (destinatari o autori) hanno la possibilità di far valere i propri diritti, senza alcuna spesa, secondo quanto previsto dall’art.7 del sopra citato D.Lgs. rivolgendosi al responsabile del trattamento dei dati Barbara Amoruso presso Edicom, Via Alfonso Corti 28, Milano.

Il vaccino delle superfici

Viva la FARE!

Adue anni dal Congresso di Roma, che ha visto un numero di partecipanti, professionisti degli appalti, in incredibile crescita, e quindi dopo aver attraversato due anni di Presidenza della F.A.R.E., mi preme fare il punto di quanto è stato fatto da tutti noi.

Obiettivo principale della Federazione è supportare le Associazioni regionali e quindi tutti i soci a migliorare la propria professionalità attraverso eventi congressuali, corsi di formazione specifici, riunioni regionali di approfondimento.

In questi due anni, come Federazione, abbiamo dato il patrocinio a 24 eventi nazionali, con una partecipazione diretta, come relatore da parte di qualcuno dei nostri soci, maggiorata di circa il 50%. In ogni evento, con temi a volte specifici a volte trasversali sul mondo degli appalti, sono state approfondite le tematiche classiche costantemente in aggiornamento legate al Codice dei contratti ma anche tematiche legate all’introduzione di nuova tecnologia e di nuovi processi. Anche noi siamo stati “coinvolti” nell’utilizzo, a volte sperimentale, di strumenti di Intelligenza Artificiale, su cui è giusto approfondire le conoscenze e le competenze dei nostri soci.

Quest’anno siamo stati poi impegnati su un altro fronte: abbiamo dovuto difendere, anche formalmente, il nome storico della nostra Federazione che da anni ha creato e fatto crescere professionisti in questo nostro mondo lavorativo in continuo cambiamento: grazie alla proficua intuizione di registrare il nostro marchio ora possiamo utilizzarlo orgogliosamente per le nostre attività, senza timore che altri operatori lo utilizzino per fini diversi dal nostro.

Durante il mio mandato si sono svolte due edizioni del Corso di Alta formazione che hanno visto complessivamente la partecipazione di quasi 100 soci; soci che hanno avuto con questo la possibilità non solo di confrontarsi con esperti di appalti ma anche di avere così l’occasione di consolidare la rete di professionisti della FARE. Posso testimoniare personalmente che con i colleghi conosciuti quando feci anch’io il corso, tanti anni fa, ci sentiamo ancora oggi, costantemente!

L’ultima edizione in particolare (il Corso di Alta Formazione è oramai giunto alla XI’ edizione) ha visto affrontare non solo temi giuridici legati al Codice ma anche temi trasversali quali il project management, la logistica e l’intelligenza artificiale.

Stiamo lavorando affinché’ la prossima edizione sia accreditata come attività formativa in materia di contratti pubblici ai sensi dell’art. 63 comma 10 del Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023).

Auspico siano stati due anni di crescita per tutti, professionale e personale, con l’augurio di continuare insieme il nostro percorso.

Adriano Leli - Presidente Adriano Leli

Nuove Linee guida per l’aggiornamento del paradigma di

approvvigionamento

dei dispositivi medici per il diabete?

All’inizio dell’estate, è stato un interessantissimo evento istituzionale a riunire società scientifiche, stakeholder, associazioni di pazienti ed esperti di sanità pubblica, in particolare del mondo del diabete, per presentare una proposta di aggiornamento del modello di procurement degli approvvigionamenti dei dispositivi medici per la cura del diabete.

In Italia le persone con diabete, solo nel biennio 20222023, sono state calcolate intorno al 5% della popolazione adulta (1869 anni). Sono numeri importanti tanto più se si riflette sul fatto che si sta parlando di pazienti fragili e che rappresentano un impatto di spesa elevatissimo sul Servizio Sanitario Nazionale. L’esperienza fatta dal gruppo di lavoro che si è costituito, è stata sicuramente interessante perché ha inteso svolgere tutti gli approfondimenti necessari sul procurement dei device, per i pazienti diabetici, mettendo sotto una lente d’ingrandimento, in particolare, quelli procedurali e amministrativi, quelli economici, scientifici fino ad arrivare all’analisi dell’impiego reale dei dispositivi nella cura del diabete. Negli ultimi 20 anni, infatti, i pazienti affetti da diabete hanno migliorato la qualità della loro vita grazie all’utilizzo di tecnologie che, da una parte, hanno per-

È nato un Expert Opinion, ovvero una proposta di aggiornamento del paradigma di approvvigionamento dei dispositivi medici per la gestione della patologia diabetica che permetterà di mantenere sia l’occhio vigile alla sostenibilità economica ma allo stesso tempo anche alla qualità degli approvvigionamenti

messo il monitoraggio continuo dei valori del glucosio e, dall’altra, la microinfusione di insulina. Il futuro è già il presente in cui parla e si acquistano dispositivi innovativi, che permetteranno ai pazienti di gestire la patologia con maggiore serenità, offrendo la possibilità di non preoccuparsi più di un pasto fatto o non fatto o di ciò che eventualmente si è mangiato, perchè penseranno a tutto loro. In pratica sarà come avere un pancreas nuovo. Anche alla luce della tecnologia che avanza, ha acquistato quindi importanza il lavoro che è stato fatto e che ha avuto il coordinamento organizzativo della Cencora Pharmalex. L’obiettivo scelto è stato quello di migliorare i criteri di valutazione delle tecnologie per la cura del diabete al fine di dare alle figure che operano a livello regionale per la creazione dei capitolati di gara, gli elementi per poter discernere la reale qualità e innovazione. Tutti i partecipanti hanno potuto dare il loro contributo di competenza sul tema, mettendo a disposizione il proprio know- how in ambito di procedure di gara, evidenze cliniche, applicazione dell’ innovazione, bisogni dei pazienti ma anche sui parametri per la valutazione dei dispositivi e la sostenibilità, anche finanziaria, degli approvvigionamenti.

Da tutto questo ne è nato un Expert Opinion, ovvero una proposta di aggiornamento del paradigma di approvvigionamento dei dispositivi medici per la gestione della patologia diabetica, che ha la vocazione di voler condurre, durante un processo d’acquisto, l’operatore a mantenere sia l’occhio vigile alla sostenibilità economica, ma senza rinunciare per i propri pazienti alla qualità degli acquisti.

Il lavoro coordinato, come abbiamo già detto, da Cencora Pharmalex, ha avuto il patrocinio e la partecipazione della Società Italiana di Diabetologia (SID), dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD), della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici (SIFO), della Società Italiana di Health Technology Assessment (SITHA), della F.A.R.E, la Federazione delle Associazioni Regionali degli Economi e Provveditori della Sanità, di Salutequità e FAND Associazione Italiana Diabetici e il contributo non condizionato di Abbott srl e Ypsomed Italia ed è stato presentato il 25 giugno 2025 durante l’evento istituzionale “Nuovi approcci procedurali, funzionali al trattamento del paziente diabetico con le più adeguate innovazioni nell’ambito dei dispositivi medici”.

Dieci sono stati i punti individuati, scaturiti dal confronto delle diverse esperienze messe a disposizione dai partecipanti ai lavori al fine d’impostare un nuovo sistema di procurement dei device per i pazienti diabetici:

1) Economicità – Garantire la sostenibilità economica delle scelte.

2) Appropriatezza prescrittiva e personalizzazione –Offrire soluzioni terapeutiche calibrate sui bisogni reali del paziente.

3) Qualità – Selezionare prodotti con elevati standard di sicurezza ed efficacia.

4) Innovazione – Facilitare l’accesso tempestivo alle tecnologie emergenti.

5) Armonizzazione – Favorire una collaborazione costruttiva tra gli attori coinvolti.

6) Affidabilità – Promuovere una corretta esecuzione delle gare e un dialogo post-aggiudicazione.

7) Digitalizzazione – Supportare la telemedicina e l’interoperabilità dei dati sanitari.

8) Servizi accessori – Valorizzare i servizi di supporto al paziente, come il customer care e la distribuzione domiciliare.

9) Programmazione – Migliorare la raccolta dei dati per stimare fabbisogni e tracciabilità.

10) Sostenibilità ambientale – Integrare criteri green nei processi produttivi e distributivi.

La F.A.R.E. ha ritenuto importantissimo portare il suo contributo in questo contesto e, anche se durante l’evento di presentazione il Presidente Adriano Leli non ha potuto presenziare, raggiunto telefonicamente ha voluto manifestare la sua soddisfazione per: “ le Linee guida per gli affidamenti di dispositivi per il diabete che sono state redatte da tutti i partecipanti ai lavori. Le gare d’appalto regionali, ha voluto poi specificare, si caratterizzano per una significativa eterogeneità nei criteri di aggiudicazione, nei requisiti tecnici e nei modelli distributivi, generando disparità nell’accesso alle tecnologie nei diversi territori del Paese Negli impianti di gara e nei contenuti del capitolato tecnico vi è molta disparità in termini di numero degli aggiudicatari, criterio di aggiudicazione, capacità economica e finanziaria, requisiti minimi e premiali, meccanismi di fatturazione e distribuzione dei prodotti”. Spesso negli approvvigionamenti e nei capitolati di gara non si riscontra omogeneità o talvolta se ne riscontra fin troppa, con capitolati che vogliono essere non dissimili a quello precedente pubblicato da una regione, ma con ciò attuando poca coerenza con lo stato di salute attuale di una regione piuttosto che di un’altra. L’evoluzione tecnologica è infatti oggi in continuo sviluppo e un capitolato ben scritto qualche mese prima è già vetusto qualche mese dopo. È un dato sotto gli occhi di tutti che le Regioni continuano ad andare a velocità diverse, rincorrendo solo il risparmio, lo spender meno, e questo spessissimo a danno dell’innovazione e della tecnologia che invece, se diffusa, potrebbe offrire sicuramente una qualità di vita migliore ai pazienti e nel lungo tratto, un risparmio, “cioè spendere bene”. È un dato inconfutabile infatti, che laddove si è scelto l’utilizzo dell’innovazione tecnologica si sono andati ad ammortizzare o ridurre i costi con quelli diretti della non cura e indiretti a carico della società. Anche per questo, l’appropriatezza della spesa dovrebbe essere considerata un parametro ben maggiore rispetto a quello del risparmio, quando si fa un acquisto. L’impiego dei device di ultima generazione, applicati alla cura del diabete, che hanno cambiato sia il paradigma di cura che la qualità di vita dei pazienti, dovrebbe rappresentare un motivo di riflessione. La diffusione degli strumenti per l’infusione sottocutanea continua di insulina (CSII) è ormai diffusa tra le persone con diabete di tipo 1, diventando il trattamento di riferimento in alcune fasce di popolazione, come quella pediatrica. Parallelamente, i sistemi di monitoraggio in continuo del glucosio (CGM) hanno reso più accessibile il controllo glicemico, non solo per i pazienti con diabete di tipo 1 ma anche per quelli con diabete di tipo 2 in trat-

gestione

tamento insulinico. L’integrazione tra CGM e CSII, mediata da algoritmi intelligenti, ha generato sistemi sempre più evoluti che automatizzano parzialmente la somministrazione dell’insulina. Il futuro prossimo, come abbiamo già accennato, prevede l’introduzione di dispositivi in grado di rilevare nuovi parametri, come la chetonemia, e la possibilità di gestire il paziente da remoto attraverso la condivisione sicura dei dati glicemici tramite lo smartphone.

Va detto che la nuova tecnologia, quando arriva sul mercato, ha sempre un costo più alto rispetto ai dispositivi o ai farmaci già in uso, ma nel tempo il suo utilizzo assicura vantaggi che determinano risparmi ingenti per il SSN e per la società, oltre che restituire qualità di vita al paziente.

Lo stesso curato con i nuovi device va incontro a meno eventi avversi, perché è in grado di riconoscere una eventuale criticità sempre più precocemente. Questo è un altro elemento che dovrebbe innescare una riflessione su come il valore di una cura non debba passare solo attraverso l’aspetto economico del prezzo più basso. Servono per questo operatori economici preparati che siano in grado di dare la giusta valutazione al prodotto.

Cosa significa giusta valutazione? Significa saper riconoscere e saper acquistare la tecnologia appropriata. Non serve acquistare il nuovo o ciò che costa di più ma è indispensabile comprare la tecnologia appropriata al paziente, di qualità certificata, affinché questi ne possa trarre tutti i vantaggi. I vantaggi, e soltanto quelli, nel tempo portano il risparmio.

È anche per questo che le nuove Linee guida propongono un procurement che prevede un dialogo strutturato tra ente, fornitore, clinici e pazienti anche nel post-gara, includendo parametri qualitativi per valutare efficacia e integrazione dei dispositivi. Inoltre, prevedono che venga rafforzata la raccolta dati per migliorare la tracciabilità e la programmazione futura. “ Occorre un ottimo grado di professionalità dei diversi attori legati al processo dell’acquisto, ha voluto sottolineare Franco Astorina, Past President FARE tra i relatori della giornata nonché componente del gruppo di lavoro che ha elaborato le Linee Guida di cui si parla, credo inoltre che prima di ogni altra cosa sia importante analizzare bene sia i bisogni e i desideri dei pazienti che le criticità eventualmente emerse durante il percorso contrattuale precedente (lavoro a cui è deputato il D.E.C). È indubbio inoltre che occorre un’ottima conoscenza del mercato per cogliere gli sviluppi della nuova tecnologia.”

Le integrazioni e innovazioni del quadro normativo introdotte dal D.Lgs 31 marzo 2023, n.36 ”Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell’art.1 della

L.21/06-2022, n.78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, siccome modificato ed integrato dal D.Lgs 31/12/2024, n.209, forniscono significativi strumenti innovativi che investono il campo dei sistemi di approvvigionamento con la ridefinizione del concetto della ricerca della qualità di beni e servizi, soprattutto nella sanità pubblica, attenzionando il valore della migliore offerta attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relegando ad una mera eccezione l’aggiudicazione al prezzo più basso. Infatti già l’art.1 ha ridefinito la logica dei principi a cui debbono essere ispirati gli appalti pubblici “art.1 Principio del Risultato” - Massima Tempestività. A proposito del Principio del Risultato mi piace qui riportare alcune decisioni del C. di S. 02866 del 26/03/2024: “L’importanza del risultato nella disciplina dell’attività dell’amministrazione non va riguardata ponendo tale valore in chiave antagonista rispetto al principio di legalità, rispetto al quale potrebbe realizzare una potenziale frizione: al contrario, come pure è stato efficacemente sostenuto successivamente all’entrata in vigore del richiamato d. lgs. n.36/2023, il risultato concorre ad integrare il paradigma normativo del provvedimento e dunque ad “ampliare il perimetro del sindacato giurisdizionale piuttosto che diminuirlo”, facendo “transitare nell’area della legittimità, e quindi della giustiziabilità, opzioni e scelte che sinora si pensava attenessero al merito e fossero come tali insindacabili”.

Parimenti, ancora, il Consiglio di Stato con la sentenza del 25/02/2025 n.1620 ha riacceso il focus sul principio del risultato che, anche in presenza di vizi formali, deve poter orientare l’azione amministrativa. Ancora, a supporto proprio della necessità della conoscenza del mercato e delle nuove tecnologie, si inserisce una riflessione del Prof. Elio Borgonovi, nella sua presentazione del libro del Prof. Fabio Amatucci e Letizia Mele “I processi di acquisto di B & S nelle Aziende Sanitarie” , in merito all’impatto dei processi d’acquisto sul sistema produttivo dei settori di B&S, in cui afferma che: “In un modello di economia in cui la tutela della salute diventa uno dei motori dello sviluppo, le politiche di acquisto non possono prescindere da una considerazione dell’impatto sulla competitività delle imprese a livello locale e nazionale e con questo contribuire ad incentivare R.& S.” Tuttavia, a fronte dell’innovazione tecnologica e delle nuove direttive del Codice, il sistema di procurement dei device per il diabete in Italia evidenzia forti criticità.

Alessandro Brega, Segretario Regionale SIFO Liguria; Responsabile S.S. Farmacovigilanza e Innovazione ASL 4, Sistema Sanitario Regione Liguria, sottolinea “È essenziale per i farmacisti ospedalieri poter con-

tribuire ad un innalzamento qualitativo del sistema di approvvigionamento dei dispositivi medici, un’esigenza ancora più rilevante quando si tratta di rispondere ai bisogni di una popolazione di pazienti così ampia come quella dei diabetici. Tra gli obiettivi sviluppati nel Documento congiunto sicuramente i punti più rilevanti per le competenze e responsabilità del farmacista ospedaliero sono quelli che sottolineano l›importanza di sviluppare criteri qualitativi, minimi e premianti, non solo fondati sulle caratteristiche intrinseche dei dispositivi, ma sempre più allineati alle migliori evidenze scientifiche disponibili a supporto delle tecnologie; anche l›armonizzazione dei rapporti tra professionisti che gestiscono i processi di procurement, l’affidabilità dei fornitori insieme al monitoraggio/valutazione delle procedure di gara sono caratteristiche sempre più centrali a qualsiasi processo di acquisto e di implementazione.»

Questo è ciò che si prefiggono queste nuove Linee guida che hanno così il pregio di costituire un interessante protocollo di lavoro per impostare le procedure di acquisto in generale e non solo quelle per i device rivolti a persone con diabete, il tutto attraverso un riscontro sempre più fattuale ai principi di sanità partecipata. “La vita dei pazienti con diabete è cambiata significativamente grazie all›innovazione bio-tecnologica. Tuttavia, è fondamentale allineare i processi di procurement per

garantire che questi strumenti siano accessibili a tutti, evitando disuguaglianze nell›accesso alle cure» commenta così Manuela Bertaggia, Presidente Associazione Italiana Diabetici ODV – FAND.Marcella Marletta, Esperta di Sanità pubblica e dispositivi medici, nella sua relazione ha poi ribadito: “Non possiamo pensare di operare scelte dimenticando anche solo per un attimo la sostenibilità economica che appartiene a tutti noi, ma anche la cura del paziente non può essere un obiettivo da sottovalutare. È impensabile ancora oggi, valutare la sostenibilità economica nel piccolo guadagno o meglio risparmio, sottovalutando le tecnologie. Oggi siamo il terzultimo paese per quanto riguarda la spesa dei dispositivi medici e di questo non possiamo andarne fieri perché evidentemente non riconosciamo il valore dell’innovazione. Ecco perché la governance dovrebbe incentivare l’innovazione; la ricerca sta passando in secondo o forse in terzo piano. Se non c’è ricerca non ci sono nuove tecnologie e, di conseguenza, nuove cure.”

anomalia dell’offerta

Verifica delle

della

Fortunato Picerno - docente del Master “Appalti in Sanità” dell’Università Mercatorum
anomalie

e

discrezionalità
stazione appaltante: le novità apportate dal c.d. decreto correttivo e la giurisprudenza più recente

Nel contesto dei contratti pubblici, la verifica dell’anomalia dell’offerta rappresenta una fase delicata e cruciale, volta a garantire l’affidabilità dell’operatore economico selezionato e la sostenibilità dell’offerta nel tempo. L’obiettivo del legislatore è chiaro: evitare l’aggiudicazione a soggetti che, pur proponendo condizioni apparentemente vantaggiose, non siano poi in grado di rispettare gli obblighi contrattuali, esponendo la stazione appaltante al rischio di inadempimenti, ritardi o contenziosi. Tuttavia, la procedura di verifica dell’anomalia non si traduce in un giudizio automatico o meramente aritmetico. Al contrario, essa implica un apprezzamento tecnico-discrezionale da parte della stazione appaltante, che deve valutare nel merito la congruità, la serietà e la sostenibilità dell’offerta, anche alla luce delle giustificazioni presentate dall’operatore economico. Proprio tale margine di discrezionalità – che la giurisprudenza ha definito “tecnica” – pone una serie di questioni interpretative e applicative, specie in relazione ai limiti entro cui essa può legittimamente esercitarsi. In altre parole, fino a che punto può spingersi la stazione appaltante nel ritenere un’offerta congrua o, al contrario, nel giudicarla anomala? E quale spazio resta al sindacato del giudice amministrativo su tale valutazione?

alla stazione appaltante e le garanzie di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento richieste dalla normativa e dalla giurisprudenza.

Riferimenti alla normativa europea Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, rappresenta l’attuazione delle principali direttive europee in materia di appalti, ossia le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, rispettivamente in tema di concessioni, appalti ordinari e settori speciali. Tali fonti sovranazionali impongono principi fondamentali — tra cui trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza e proporzionalità — che orientano in modo pervasivo la disciplina interna, anche con riferimento alla verifica delle offerte anormalmente basse.

L’ art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, nella sua versione correttiva, si configura come uno strumento di attuazione sostanziale del diritto europeo, volto a garantire un equilibrio tra il potere valutativo dell’amministrazione e le garanzie procedurali riconosciute agli operatori economici

L’articolo si propone di analizzare il tema della verifica dell’anomalia dell’offerta alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023), evidenziando il delicato equilibrio tra la discrezionalità riconosciuta

In tale contesto, l’articolo 110 del Codice, nella versione aggiornata dal decreto correttivo (d.lgs. n. 209/2024), si pone come strumento di raccordo tra l’ordinamento nazionale e gli obblighi comunitari, recependo integralmente le previsioni dell’articolo 69 della direttiva 2014/24/UE. In particolare, il comma 6 dell’art. 110 riproduce fedelmente il paragrafo 4 della suddetta direttiva, stabilendo che, qualora l’anomalia dell’offerta sia riconducibile a benefici derivanti da aiuti di Stato, la stazione appaltante non possa procedere all’esclusione dell’operatore economico se non dopo aver instaurato un contraddittorio formale, nel quale l’offerente abbia la possibilità di dimostrare,

entro un termine congruo, la compatibilità dell’aiuto ricevuto con il mercato interno, ai sensi dell’art. 107 TFUE. Solo qualora, all’esito della valutazione delle giustificazioni, permanga un dubbio circa la legittimità dell’aiuto, l’amministrazione è tenuta a informare la Commissione europea, unica autorità competente a pronunciarsi in materia.

Tale previsione, oltre a rafforzare il principio del contraddittorio, impone un approccio sostanzialmente garantista, volto a evitare esclusioni automatiche o non sufficientemente motivate, in contrasto con i principi di proporzionalità e tutela della concorrenza. La giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito l’illegittimità di provvedimenti espulsivi adottati in assenza di un adeguato confronto procedimentale, evidenziando come l’esclusione non ponderata di offerte sospette possa compromettere la libertà di iniziativa economica e la parità di accesso al mercato.

È opportuno evidenziare che il diritto dell’Unione non impone un metodo unico di verifica dell’anomalia, lasciando agli Stati membri un margine di discrezionalità nella definizione delle modalità procedurali, purché siano rispettati i principi generali. Tuttavia, tale discrezionalità non può tradursi in un potere arbitrario: la stazione appaltante è tenuta a motivare puntualmente le ragioni dell’eventuale esclusione.

In definitiva, l’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, nella sua versione correttiva, si configura come uno strumento di attuazione sostanziale del diritto europeo, volto a garantire un equilibrio tra il potere valutativo dell’amministrazione e le garanzie procedurali riconosciute agli operatori economici. Esso impone un approccio metodico e trasparente, fondato su criteri oggettivi e su un’istruttoria tecnica rigorosa, in grado di assicurare il rispetto dei principi di concorrenza, proporzionalità e parità di trattamento, che costituiscono il fondamento del sistema europeo degli appalti pubblici.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina della verifica delle offerte anormalmente basse ha subito, del resto, nel corso degli ultimi anni, una trasformazione che ha condotto al superamento dell’impianto normativo delineato dal d.lgs. n. 50/2016 e all’adozione di un modello più flessibile e contestualizzato con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici. Nel quadro normativo previgente, l’articolo 97 del d.lgs. n. 50/2016 configurava la verifica dell’anomalia come un procedimento formalizzato, scandito da una sequenza procedurale rigida e da criteri oggettivi, con un margine di discrezionalità amministrativa piuttosto contenuto. In particolare, la norma prevedeva che la verifica di con-

anomalia dell’offerta

gruità dovesse essere attivata nei confronti delle offerte che avessero conseguito, sia in relazione al punteggio attribuito al prezzo, sia rispetto alla somma dei punteggi ottenuti per gli altri criteri di valutazione, un valore pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo previsto dal bando. Tale meccanismo era applicabile esclusivamente nel caso in cui il numero delle offerte ammesse fosse pari o superiore a tre, delineando così un sistema di controllo basato su soglie matematiche e presupposti numerici predeterminati. Con l’adozione del nuovo Codice dei contratti pubblici, il legislatore ha inteso superare tale approccio, introducendo una disciplina maggiormente orientata alla valorizzazione del principio del risultato e alla responsabilizzazione della stazione appaltante. L’articolo 110 del d.lgs. n. 36/2023, infatti, abroga integralmente l’articolo 97 del precedente Codice, eliminando il riferimento alla soglia dei quattro quinti e abbandonando il paradigma della verifica automatica fondata su parametri quantitativi. In sua sostituzione, viene delineato un modello di valutazione più elastico, che attribuisce alla stazione appaltante un potere tecnico-discrezionale significativamente ampliato, da esercitarsi tenendo conto dell’esito della gara, delle condizioni del mercato di riferimento e di ogni altro elemento utile alla valutazione della congruità dell’offerta. Particolare attenzione è riservata agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. In tale ambito, l’articolo 54, comma 1, del d.lgs. 36/2023 stabilisce che, qualora l’aggiudicazione avvenga secondo il criterio del prezzo più basso e non sussista un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti possono, in deroga all’articolo 110, prevedere nei documenti di gara l’esclusione automatica delle offerte ritenute anomale, a condizione che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Tale previsione risponde all’esigenza di tutelare la sostenibilità economica delle offerte, evitando che il ribasso eccessivo sia frutto di una sottovalutazione dei costi di esecuzione o di condotte opportunistiche da parte degli operatori economici, con conseguente compromissione del rapporto qualità-prezzo.

Nel dettaglio, l’articolo 54 prevede l’esclusione automatica delle offerte qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1) L’appalto, relativo a lavori o servizi, deve essere aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso;

2) L’offerta deve superare la soglia di anomalia determinata mediante uno dei metodi (A, B o C) indicati nell’Allegato II.2 al Codice;

3) La stazione appaltante specifica nei documenti di gara il metodo di calcolo prescelto oppure prevedere che

anomalia dell’offerta

tale scelta venga effettuata tramite sorteggio in sede di valutazione;

4) Il numero di offerte valide deve essere pari o superiore a cinque.

È opportuno evidenziare che tale meccanismo non trova applicazione negli affidamenti diretti, per i quali resta esclusa la possibilità di ricorrere all’esclusione automatica. Tuttavia, anche al di fuori delle ipotesi sopra delineate, il legislatore riconosce alle stazioni appaltanti la facoltà di procedere alla verifica della congruità di qualsiasi offerta che, sulla base di elementi specifici e oggettivi, appaia anormalmente bassa, rafforzando così il ruolo valutativo dell’amministrazione.

Per quanto concerne le procedure sopra soglia, nonché quelle sotto soglia aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’articolo 110 assume una funzione centrale nella nuova architettura normativa. In tali casi, l’anomalia non è più intesa come deviazione automatica da parametri numerici, bensì come una possibile criticità da accertare attraverso un’analisi sostanziale e contestualizzata. La stazione appaltante può avviare la verifica anche in assenza di soglie matematiche, qualora ritenga che l’offerta presenti profili di inattendibilità o di non sostenibilità economica, esercitando un potere valutativo che si fonda su elementi concreti e non meramente formali.

Il contraddittorio con l’operatore economico rimane un passaggio imprescindibile del procedimento, ma la decisione finale si fonda su un giudizio tecnico motivato, che non è soggetto a sindacato giurisdizionale se non nei limiti della manifesta illogicità o del travisamento dei fatti. Tale impostazione riflette la volontà del legislatore di responsabilizzare maggiormente il RUP e di promuovere una selezione qualitativa degli operatori economici, in coerenza con gli obiettivi di efficienza, affidabilità e buon esito dell’esecuzione contrattuale.

Questa evoluzione normativa ha trovato ulteriore conferma nel decreto correttivo, che ha affinato alcuni passaggi procedurali senza alterare l’impianto sostanziale dell’articolo 110, consolidando il ruolo centrale della discrezionalità tecnica e del principio del risultato nella fase di aggiudicazione.

In particolare, l’articolo 38 del decreto correttivo interviene sull’art. 110 del Codice recante la disciplina delle offerte anomale nelle procedure sopra soglia comunitaria, introducendo una modifica rispetto al testo previgente.

Si ricorda che l’articolo 110, nella sua formulazione invariata a seguito del decreto correttivo, non impone un metodo predefinito per la determinazione della cd. soglia di anomalia da parte delle stazioni appaltanti. Tale soglia, il cui superamento rende un›offerta sospetta di

anomalia, comporta l›obbligo per l›amministrazione di avviare un procedimento di verifica, richiedendo all›operatore economico di fornire adeguate giustificazioni.

La norma, dunque, rimette ad ogni singola stazione appaltante l’onere di scegliere il criterio di calcolo della soglia di anomalia, che devono essere rese note agli operatori economici a mezzo della loro specifica indicazione nei documenti di gara.

Indipendentemente dal metodo prescelto dalla stazione appaltante, l’eventuale superamento della soglia non può determinare l’automatica esclusione dell’offerta. L’esclusione è ammissibile solo all’esito di un contraddittorio, nel corso del quale l’offerente ha la possibilità di giustificare la propria proposta.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 110, infatti, in presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante è tenuta a richiedere per iscritto all’operatore economico le giustificazioni relative ai prezzi o ai costi indicati, concedendo un termine massimo di quindici giorni per la presentazione delle stesse. Le spiegazioni fornite dall›operatore economico possono riguardare una pluralità di aspetti:

• l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;

• le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per 162 prestare i servizi o per eseguire i lavori;

• l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente.

In tale contesto, il comma 4 del medesimo articolo, nella sua versione originaria, escludeva la possibilità di fornire giustificazioni in due ambiti specifici: a) in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili previsti dalla legge o da fonti da essa autorizzate; b) con riferimento agli “oneri” di sicurezza disciplinati dalla normativa vigente.

Il decreto correttivo è intervenuto su quest’ultimo punto, sostituendo il termine “oneri di sicurezza” con “costi della sicurezza”, al fine di garantire coerenza terminologica con quanto previsto dall’art. 41, comma 14, e dall’Allegato I.7, art. 5, comma 1, lett. b), dove si fa correttamente riferimento ai “costi” della sicurezza, non soggetti a ribasso e non giustificabili ai sensi dell’art. 110.

Conclusa la fase di verifica, la stazione appaltante potrà procedere all’esclusione dell’offerta qualora le giustificazioni risultino insufficienti a dimostrare la congruità dei prezzi o dei costi proposti, oppure nel caso in cui l’offerta violi obblighi in materia ambientale, sociale o lavorativa, presenti incongruità nei costi aziendali per

la sicurezza, o, infine, proponga un costo del personale inferiore ai minimi retributivi stabiliti.

Giurisprudenza recente

Le pronunce più recenti del Consiglio di Stato hanno contribuito in modo determinante a delineare con maggiore precisione i confini del potere tecnico-discrezionale riconosciuto alla stazione appaltante nel procedimento di verifica delle offerte sospettate di anomalia. In particolare, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 4 luglio 2025, n. 5822 ha ribadito che “il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto; pertanto la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (ex multis, Cons. di Stato, sez. V, 2 maggio 2019, n. 2879; sez. III, 29 gennaio 2019, n.726; sez. V, 23 gennaio 2018, n. 430; 30 ottobre 2017, n. 497)”. Pertanto, potremmo dire che tale verifica non si traduce in un’analisi puntuale di ogni singola voce economica, bensì in una valutazione complessiva dell’affidabilità, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta. Questo approccio, che privilegia una lettura sintetica e funzionale dell’intera proposta economica, consente all’amministrazione di concentrare l’attenzione sugli aspetti più significativi, evitando un controllo eccessivamente analitico e frammentato. La stessa sentenza prosegue affermando che “la valutazione della stazione appaltante in seno al procedimento di verifica dell›anomalia dell›offerta, avendo pertanto quale finalità quella di accertare l›attendibilità e la serietà della stessa e la possibilità dell›impresa di eseguire correttamente l›appalto alle condizioni proposte, costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale, salvo le ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell›operato dell’Amministrazione, che renda palese l›inattendibilità complessiva dell›offerta (cfr., ex multis, Cons. di Stato , sez. III, 10 gennaio 2020, n. 249; sez. V, 24 settembre 2019, n. 6419; id. 17 maggio 2018, n. 2953; id. 24 agosto 2018, n. 5047)”.

In linea con tale orientamento, la normativa vigente prevede che la stazione appaltante possa richiedere chiarimenti scritti entro un termine definito, ma non impone l’obbligo di esaminare ogni dettaglio dell’offerta. Tale impostazione è stata ulteriormente avvalorata dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, n. 6430/2018), che ha riconosciuto la legittimità di una selezione motivata delle voci da approfondire, purché idonee a incidere sulla tenuta complessiva dell’offerta.

anomalia dell’offerta

Il consolidato indirizzo interpretativo esclude, dunque, che la verifica dell’anomalia debba necessariamente individuare errori specifici o discrepanze puntuali. Al contrario, essa si fonda su un giudizio tecnico unitario, volto a stabilire se l›offerta sia concretamente idonea a garantire l’esecuzione del contratto. Tale valutazione, per sua natura, rientra nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’amministrazione, che può essere sindacata in sede giurisdizionale solo in presenza di evidenti irrazionalità o errori macroscopici (Cons. Stato, Sez. III, n. 249/2020; Sez. V, n. 6419/2019).

Un ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dalla possibilità, ammessa in sede giustificativa, di ricalibrare le voci di costo, compensando eventuali sottostime o sovrastime, purché il valore complessivo dell’offerta rimanga invariato. La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 4 luglio 2025, n. 5822 precisa che “in sede di procedimento di verifica dell’anomalia, è pacificamente ammessa la progressiva riperimetrazione, nella dialettica della fase giustificativa, dei parametri di costo, con compensazione delle precedenti sottostime e sovrastime, sia per porre rimedio a originari errori di calcolo, sia, più in generale, in tutti i casi in cui l’entità dell’offerta economica rimanga immutata” (Cons. di Stato, sez. III, 31 maggio 2022, n. 4406; sez. V, 2 agosto 2021, n. 5644).

Tale possibilità conferma la natura dinamica e dialogica del procedimento di verifica, che non si esaurisce in un controllo statico, ma si sviluppa attraverso un confronto tecnico tra stazione appaltante ed operatore economico, finalizzato a garantire la serietà e la sostenibilità dell›offerta nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e buon andamento.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 23 giugno 2025, n. 5464 ha poi rafforzato l’impostazione olistica del giudizio di anomalia, superando definitivamente il ricorso a soglie rigide come quella dei “quattro quinti dell’utile”. Essa sottolinea come la valutazione debba estendersi anche a elementi non espressamente richiesti dalla documentazione di gara, qualora essi risultino rilevanti ai fini della sostenibilità dell’offerta. In questo quadro, il giudizio si configura come un’analisi di coerenza interna, orientata al conseguimento del risultato e alla tutela dell’interesse pubblico, in linea con i principi introdotti dal nuovo Codice dei contratti pubblici e con le indicazioni dell’ANAC (parere n. 450/2024).

In particolare, la sentenza in esame ha accolto il ricorso, censurando la decisione del giudice di primo grado per aver erroneamente circoscritto la valutazione dell’anomalia dell’offerta ai soli requisiti minimi previsti dalla lex specialis, escludendo l’esame dell’intera proposta tecnica presentata dall’operatore economico. Questa frammentazione non è coerente con quanto previsto dall’art.

anomalia dell’offerta

110, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, che impone una valutazione complessiva dell’offerta, tenendo conto della sua congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. La nuova disciplina, pur avendo abrogato le soglie automatiche previste dall’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, affida alla stazione appaltante il compito di individuare le offerte anomale, basandosi sull’esito della gara, sulle condizioni del mercato e su ogni altro elemento utile, in relazione a quanto indicato nel bando. In tale prospettiva, non è ammissibile escludere dal giudizio complessivo di affidabilità e sostenibilità parti dell’offerta che, pur non essendo formalmente richieste, sono state comunque inserite dall’operatore economico.

In particolare, se l’operatore ha fornito giustificazioni parziali su alcune voci dell’offerta, ma non ha chiarito tutti gli aspetti che ne definiscono il contenuto e la sostenibilità tecnico-economica, il giudizio di anomalia deve necessariamente tener conto dell’intera proposta. Il giudice di primo grado, invece, ha indebitamente sostituito la propria interpretazione a quella della Commissione tecnica, che è l’unico organo legittimato (ex lege) ad esprimere tale valutazione.

Il giudice amministrativo non può entrare nel merito della valutazione tecnica, esercitando un controllo sostitutivo non consentito. Non è sufficiente che la parte ricorrente non condivida la valutazione operata dalla stazione appaltante: è necessario dimostrarne l’evidente inattendibilità o l’insostenibilità, nei termini di manifesta irragionevolezza o errore macroscopico.

Nel caso specifico, l’offerta e le relative giustificazioni non hanno dimostrato la concreta fattibilità dell’intervento. Le condizioni indicate non trovano riscontro nella realizzazione effettiva dell’opera, risultando incoerenti anche con il piano economico-finanziario presentato.

Tuttavia, sul piano operativo, permane un nodo interpretativo rilevante: fino a che punto può estendersi l’obbligo motivazionale della stazione appaltante senza che la mancata considerazione di alcune voci si traduca in un vizio del procedimento? All’interno del margine di discrezionalità riconosciuto dal legislatore, resta infatti da definire quale sia il livello minimo di analisi e giustificazione richiesto, soprattutto nei casi caratterizzati da elevata complessità tecnica — una soglia che, verosimilmente, sarà tracciata progressivamente dalla giurisprudenza, nel delicato equilibrio tra efficienza amministrativa e salvaguardia della concorrenza.

Considerazioni conclusive

In conclusione, la giurisprudenza più recente sembra tracciare un percorso interpretativo che valorizza la discrezionalità tecnica della stazione appaltante, purché

esercitata entro confini di razionalità, proporzionalità e trasparenza. L’evoluzione normativa e giurisprudenziale, pur abbandonando approcci rigidamente formalistici, non rinuncia a garantire un controllo effettivo sull’attendibilità delle offerte, affidando all’amministrazione un ruolo attivo ma non inquisitorio. In questo contesto, il dibattito dottrinale riflette una tensione feconda tra esigenze di flessibilità valutativa e istanze di certezza procedurale, entrambe fondamentali per assicurare il corretto bilanciamento tra efficienza amministrativa e tutela della concorrenza. Il futuro sviluppo interpretativo, affidato in larga parte all’elaborazione giurisprudenziale, sarà chiamato a definire con maggiore precisione il perimetro dell’obbligo motivazionale, soprattutto nei settori ad alta complessità tecnica, dove il confine tra legittima semplificazione e vizio procedimentale si presenta più sottile e insidioso.

Consulenza legale in ambito appalti dedicata alle Pubbliche Amministrazioni

I benefici dei nostri servizi

Rapidità di predisposizione degli atti di gara

Riduzione del carico operativo

Garanzia di conformità e trasparenza

Supporto specialistico in sede di aggiudicazione

Trasferimento di know-how e formazione continua

Ottimizzazione dei costi complessivi di procedura

SCOPRI

Frontiere del procurement, tra semplificazione e digitalizzazione

La funzione degli acquisti di una stazione appaltante si può rappresentare come una piramide, la cui base è costituita dalle regole del Codice degli appalti (d.lgs. 36/2023), lungo il cono ci sono le procedure per giungere all’affidamento, il vertice rappresenta l’obiettivo della procedura ispirato al principio di risultato che di quel codice è il primo articolo, ma soprattutto ne costituisce uno degli architravi interpretativi unitamente ai canoni di fiducia e di accesso al mercato. Si tratta, tuttavia, di una piramide inclinata, per alcuni versi instabile, perché il procurement è condizionato in modo significativo dall’articolato ordinamento della materia.

Tre codici nell’ultimo ventennio (un quarto è all’orizzonte, visto che nel 2025 la Commissione UE ha avviato una consultazione per la revisione delle c.d. direttive appalti del 2014), ciascuno dei quali accompagnato da periodi transitori, modifiche, normative attuative, giurisprudenza amministrativa e pronunce dell’ANAC. Un quadro estremamente complesso che ha reso, e tutt’ora rende, spesso difficile la ricostruzione della norma applicabile al caso concreto, se non a costo di ricorrere all’interpretazione giudiziale, con un’inevitabile conseguenza in termini di rallentamento della funzione di procurement e di costo economico del contenzioso. Senza considerare che in taluni casi tale quadro ha finanche scoraggiato la partecipazione agli appalti da parte degli operatori economici o l’ingresso nel mercato pubblico di imprese, soprattutto estere. Stante questo scenario, consolidato negli anni, è necessario disegnare il domani degli appalti avendo cura di sviluppare due cardini fondamentali, semplificazione e digitalizzazione, quale base per stabilizzare il settore degli acquisti pubblici.

per natura, ma tutte convergenti nella direzione di rendere chiari ed agevolmente applicabili gli istituti del procurement nel nostro Paese.

È “un’auspicabile -de iure condendo- radicale semplificazione normativa” quella che il sistema degli appalti attende, per riprendere un risalente ma ancora attuale passaggio giurisprudenziale (TAR Lazio, n. 12288/2014). È una semplificazione mirata a snellire l’articolazione delle disposizioni che regolano gli appalti, a superare i regimi derogatori o speciali rispetto alla normativa generale, a costruire norme puntuali scevre da incertezze applicative, infine a realizzare una altrettanto auspicata stabilità normativa.

L’e-procurement del domani è una sfida di medio periodo che investe l’intera parabola degli appalti, da quando la gara viene concepita con la sua programmazione sino allo spirare del contratto

Lo sforzo semplificatorio deve necessariamente investire l’intera macchina amministrativa, che è inevitabilmente complessa perché sono articolate le funzioni che la compongono. La macchina chiamata “appalti pubblici” è doppiamente complessa perché è strettamente legata all’impiego di risorse pubbliche, deve essere veloce per fronteggiare i fabbisogni anche quando presentano carattere d’urgenza (a maggior ragione nel settore della salute, in considerazione della natura non negoziabile del bene tutelato), deve tener conto di interessi diversi che devono essere sempre bilanciati, deve disporre dell’autorevolezza di esprimere riserve rispetto alle intenzioni che vengono prospettate. L’unico modo per farla marciare - l’alternativa è il rallentamento, se non il blocco - è semplificare i processi, codificandoli e successivamente rendendoli noti a tutti coloro che operano all’interno della stazione appaltante e che, a diverso titolo, sono interessati alla funzione di procurement

La semplificazione è un prisma dalle plurime facce, diverse

Torna quì necessario il vertice della piramide: il principio di risultato, talvolta ritenuto superfluo, deve orientare

Lucio Lacerenza - Foro Roma

l’azione delle stazioni appaltanti, guidarle affinché esse operino per realizzare l’obiettivo dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione, cioè la soddisfazione degli interessi generali sottesi alla procedura con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo (Consiglio di Stato, n. 6495/2025).

Il risultato di una procedura è tanto più agevolmente conseguibile in quanto la stessa è stata concepita in modo lineare, tenendo nel debito conto, attraverso un attento bilanciamento, i diversi interessi che ciascun procedimento necessariamente contempla: tempestività della prestazione, massima qualità in relazione all’impiego della prestazione in favore degli utilizzatori finali, minore impatto sul bilancio pubblico.

Al netto della indispensabile semplificazione sotto il profilo normativo, una delle facce del prisma della semplificazione stessa è, dunque, il metodo con il quale le stazioni appaltanti impostano le procedure di affidamento e, conseguentemente, elaborano i documenti di gara, ed in particolare il capitolato prestazionale che costituisce la sintesi degli interessi pubblici che esse sono tenute a perseguire attraverso le procedure medesime. È in questo contesto che la semplificazione e la chiarezza dei processi giocano un ruolo determinante.

Non è pensabile predisporre gli atti di gara in mancanza di una strategia che definisca il percorso da seguire per elaborarli, cioè materialmente scriverli. Occorre avere chiarezza degli obiettivi della procedura da indire, il che però richiede che quest’ultima sia stata oggetto di un’attenta programmazione, superando la concezione meramente burocratica che sovente è attribuita a questo momento; per dirla con le parole di ANAC, la programmazione “ è espressione dei più generali principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, in quanto rappresenta un momento di chiarezza fondamentale per la determinazione del quadro delle esigenze, per la valutazione delle strategie di approvvigionamento, per l’ottimizzazione delle risorse e per il controllo delle fasi gestionali.” (delibera n. 150 del 9 aprile 2025). Occorre poi conoscere a fondo il settore merceologico oggetto di affidamento; in mancanza, la stazione appaltante può indire una consultazione preliminare di mercato (art. 77 del d.lgs. 36/2023) per acquisire dagli stakeholder elementi utili per predisporre la disciplina di gara (operatori economici, comunità scientifica, utilizzatori finali, associazioni di categoria o di pazienti, e perché no anche gli infermieri se l’oggetto dell’approvvigionamento sono taluni device da impiegare in corsia). Occorre, infine, schematizzare il processo di predisposizione degli atti di gara - semplice per gli affidamenti diretti, più articolato per gli affidamenti di importo superiore - per disporre di una

guida nella materiale scrittura degli stessi atti. Questo è un punto determinante: in mancanza di tale schema il rischio è di elaborare i documenti in modo random, copiando qua e là da gare simili o prendendo ispirazione sulla rete internet. Pratiche non isolate queste, ma che contrastano con il principio di risultato perché ogni procedura di affidamento è “figlia della sua storia”, nel senso che deve essere concepita, schematizzata e scritta tenendo conto degli atti preliminari alla stessa (dalla programmazione, alla consultazione preliminare di mercato, alla progettazione) ed in considerazione delle specifiche esigenze che l’amministrazione è tenuta ad assicurare.

A parità di oggetto dell’approvvigionamento, non è detto che le esigenze di due diverse amministrazioni siano le stesse. Ecco perché l’emulazione negli appalti è un grave errore, spesso fonte carenze di beni in seno alle amministrazioni, di insoddisfazione da parte della comunità destinataria dell’affidamento, o di danno erariale. Sotto il profilo della semplificazione, il bando-tipo e la domanda di partecipazione-tipo già adottati da ANACoggi in corso di aggiornamento a seguito del c.d. correttivo appalti entrato in vigore il 31 dicembre 2024 (d.lgs. 209/2024) - hanno standardizzato contenuti e agevolato in modo considerevole l’azione amministrativa a beneficio delle stazioni appaltanti che sono tenute a confezionare tali documenti per istruire una procedura ad evidenza pubblica. Ma anche a beneficio degli operatori economici, per i quali la struttura omogenea di tali strumenti ne consente un esame più agevole. L’esperienza semplificatoria di bando/domanda-tipo potrebbe essere replicata per il capitolato, cioè il documento che rappresenta il cuore di ciascuna procedura, auspicabilmente sotto l’egida della funzione regolatoria di ANAC. Il passaggio è ambizioso ed impegnativo, ma certamente costituirebbe un valore aggiunto se la direzione auspicata negli appalti è semplificare, acquistare valore, impiegare le risorse pubbliche in modo efficiente ed efficace.

Non sono in discussione le clausole generali dei capitolati: in una logica di semplificazione è bene che ciascuna stazione appaltante le predisponga (e le aggiorni) in modo da impiegarle per tutte le procedure di propria competenza. Il nodo sono le clausole di merito del capitolato che descrivono le caratteristiche delle prestazioni di interesse della stazione appaltante, ed i relativi prezzi. Il dialogo con gli stakeholder - interni all’ente e/o da attivare attraverso un’apposita consultazione preliminare di mercato in caso di contenuti da acquisire e che risentono delle innovazioni di mercato o che dipendono dalle esigenze degli utilizzatori finali della prestazione - è determinante per consentire alla stazione appaltante di acquistare valore. Troppo spesso non praticati o ritenuti mero appesantimento burocratico, la raccolta di dati ed il confronto tra i diversi

e-procurement

interessi coinvolti nell’approvvigionamento sono elementi determinanti per consentire alla stazione appaltante di assumere scelte ponderate per soddisfare i fabbisogni funzionali per i quali si intende indire una procedura di affidamento.

Semplificazione e risultato costituiscono le due facce dell’acquisto del valore da parte di una stazione appaltante, che possono essere conseguiti senza che la costruzione di un capitolato-tipo possa mortificare le scelte della stazione appaltante. Tutt’altro: la finalità di un capitolato-tipo è costruire un quadro di caveat da mettere a disposizione delle stazioni appaltanti affinchè possano svolgere le valutazioni di competenza tenendo conto delle proprie esigenze e nello spirito del risultato (tanto per citarne alcuni, economicità, qualità, innovazione, affidabilità, digitalizzazione, servizi accessori, sostenibilità sociale e ambientale).

In mancanza di una cornice di riferimento la ricerca del risultato di un affidamento può risultare più complessa, incerta nell’esito, dispendiosa in termini economici e di tempo. Ricordo a me stesso la realtà di alcuni settori merceologici caratterizzati dalla presenza quasi monopolistica di un fornitore del bene, per il cui acquisto il livello delle basi d’asta dello stesso bene risentiva di significativi scostamenti a seconda dell’amministrazione appaltante, a riprova di come la mancanza di caveat (in questo caso, il prezzo di riferimento) possa incidere sulla qualità degli acquisti.

La semplificazione sotto il profilo della regolazione del settore e del contenuto delle procedure può, dunque, concorrere al raggiungimento del vertice della piramide. Sotto un diverso profilo, anche la spinta digitale può costituire un volano per rendere maggiormente fluidi gli appalti pubblici. Il 2024, anno dell’e-procurement, ha restituito un quadro piuttosto magmatico. Chiare sul punto le parole del Presidente dell’ANAC, Giuseppe Busìa, in occasione della Relazione annuale 2024 sull’attività dell’Autorità: “La strada da fare è tuttavia ancora lunga: numerose stazioni appaltanti non sono ancora digitalizzate. Alcune piattaforme si limitano tuttora a fornire pagine web per il caricamento dei dati, senza un’effettiva digitalizzazione del processo, che agevoli il lavoro dei soggetti coinvolti. Non tutti gli enti certificanti trasmettono tempestivamente i dati.”. Sul percorso verso la piena digitalizzazione sono ancora presenti diversi ostacoli, primo dei quali una certa mancanza di “cultura digitale” che porta a ritenere la digitalizzazione stessa come un appesantimento burocratico dei processi piuttosto che una loro semplificazione. Le prospettive digitali del procurement necessitano

di provviste finanziarie ma soprattutto di adeguate tempistiche per consentire la metabolizzazione dei processi da parte delle risorse umane che costituiscono l’apparato amministrativo del Paese, particolarmente a livello periferico; il che impone un profondo processo di riqualificazione del capitale umano, che passa certamente per la formazione continua, ma che deve anche dare chiarezza sugli aspetti economici (leggasi, disciplina complessa degli incentivi tecnici) e certezza di tutele (adeguatezza delle coperture assicurative per coloro che si occupano di appalti).

Sull’approccio digitale pesa ancora, purtroppo, una lettura formalistica. Prova ne è la circostanza che, nei fatti, l’eprocurement interessa principalmente la fase della selezione delle offerte ed ha sostituito solo la tradizionale fase della presentazione delle c.d. busta di gara e del loro esame.

In prospettiva è necessario che l’impostazione digitale del procurement sia pensata attraverso il filtro della semplificazione, per evitare, ad esempio, di dover esaminare tra i documenti di gara un disciplinare informatico copioso al pari del disciplinare di gara, oppure di dover caricare tra i documenti amministrativi il DGUE tanto in formato “pdf” che “xml”.

L’e-procurement del domani è una sfida di medio periodo che investe l’intera parabola degli appalti, da quando la gara viene concepita con la sua programmazione sino allo spirare del contratto.

La lingua digitale deve, quindi, parlare di creazione di una integrazione reale delle diverse unità organizzative della stazione appaltante. Deve rendere fluidi i processi informativi che possono restituire dati utili lungo l’intero ciclo di vita dell’appalto, a partire dalla raccolta di dati (all’interno dell’amministrazione o all’esterno) utili per la programmazione degli acquisti. Deve valorizzare le potenzialità del BIM (ancora poco conosciuto o visto come un incubo) nella gestione del patrimonio immobiliare pubblico. Deve, infine, occuparsi della delicata fase, sebbene talvolta derubricata, della esecuzione dei contratti perché è in questo momento che viene misurato il risultato dell’affidamento e si raccolto dati utili alla programmazione del nuovo affidamento della stessa prestazione.

Trattasi, in verità, di sfide complesse che richiedono investimenti, non più procrastinabili, in termini di risorse umane e di capacità di connessione e di elaborazione dei dati, consapevoli della circostanza che un approccio maturo al procurement debba procedere di pari passo con le altre sfide digitali che sono necessarie per consentire alla macchina amministrativa di procedere in linea con l’evoluzione dei tempi.

VERIFICA DI ADEGUATEZZA E

DI CORRETTA ESECUZIONE

SURFACE SURFACE

subentro nel contratto

L’Adunanza Plenaria fa chiarezza in tema di subentro nel contratto a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione

Con la sentenza n. 9 del 15 luglio 2025, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha espresso alcuni importanti principi in materia di subentro nel contratto in corso di esecuzione del concorrente che, all’esito di vittorioso ricorso giurisdizionale, abbia ottenuto l’annullamento del provvedimento che aveva individuato l’originario aggiudicatario di una procedura di gara, con conseguente aggiudicazione a suo favore e declaratoria di inefficacia del contratto già concluso.

In particolare, il Supremo Consesso, prendendo le mosse dal tenore letterale delle norme in materia contenute nel Codice del processo amministrativo 1 , ha chiarito quali siano le effettive conseguenze della dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto e come debba essere inteso ed applicato l’istituto del subentro nel medesimo da parte del ricorrente vittorioso, divenuto aggiudicatario.

Il caso di specie

Il subentro, quale strumento prioritario di risarcimento in forma specifica a seguito dell’annullamento giudiziale dell’aggiudicazione, non può tradursi in una mera sostituzione dell’operatore

economico originario aggiudicatario con quello che abbia ottenuto la pronuncia favorevole di inefficacia del contratto già stipulato

sione di una Convenzione regionale avente ad oggetto l’esecuzione di servizi di pulizia e disinfezione degli ambienti sanitari di durata pari a 36 mesi, lasso temporale entro il quale gli Enti del Servizio Sanitario Regionale avrebbero potuto stipulare con la società risultata aggiudicataria contratti attuativi di durata pari a 60 mesi. In particolare, la concorrente risultata seconda graduata ha impugnato l’aggiudicazione definitiva della predetta procedura concorsuale, lamentando che la società risultata aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, poiché carente del requisito generale previsto dall’allora vigente art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016, relativamente alla regolarità fiscale.

L’Adunanza Plenaria è stata adita, in sede di ottemperanza, al fine di definire i termini e le modalità dell’esecuzione di una propria precedente statuizione di merito2

Il caso sottoposto all’attenzione del Supremo Consesso, in quella sede, riguardava la legittimità dell’aggiudicazione di una procedura di gara finalizzata alla conclu-

1 Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

2 Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 24 aprile 2024, n. 7.

L’Adunanza Plenaria, pronunciandosi al riguardo, ha accolto il proposto ricorso, annullando l’atto di ammissione alla gara e il conseguente provvedimento di aggiudicazione a favore della società risultata al primo posto della graduatoria finale di gara, altresì dichiarando l’inefficacia della Convenzione stipulata nelle more della definizione del contenzioso - “dopo il decorso del termine di cinquanta giorni (che si fissa per ragioni di carattere organizzativo), decorrente dalla data di pubblicazione della presente sentenza” e disponendo contestualmente il subentro nel contratto della ricorrente.

Nel dare esecuzione a tale sentenza, la Centrale di

Mario Zoppellari - Professore Agg. nell’Università di Bologna Mariateresa Badolato - Studio Legale Zoppellari e Associati

Committenza Regionale resistente ha disposto il subentro della società ricorrente, riducendo tuttavia la durata dei contratti attuativi che gli Enti beneficiari della Convenzione avrebbero potuto stipulare con la ricorrente, in quanto legittima aggiudicataria per effetto della sentenza adottata dal Supremo Consesso. Ritenendo che il provvedimento assunto dalla Stazione appaltante violasse quanto disposto con la predetta pronuncia, la ricorrente ha nuovamente interpellato l’Adunanza Plenaria al fine di dare “ piena esecuzione ” alla stessa.

I principi espressi dall’Adunanza Plenaria

Prima di passare in rassegna i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria, non può omettersi un cenno al quadro normativo di riferimento.

L’art. 121, comma 2, d.lgs. n. 104 del 2010 (c.d. Codice del processo amministrativo) stabilisce che “il giudice precisa, in funzione delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravità della condotta della stazione appaltante o dell’ente concedente e della situazione di fatto, se la declaratoria di inefficacia è limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o se essa opera in via retroattiva”.

Il successivo articolo 122 c.p.a. prevede che “ … il giudice che annulla l’aggiudicazione stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta”.

Muovendo dal dato letterale delle norme ora richiamate, il Supremo Consesso, con la sentenza in commento, ha chiarito che il Giudice amministrativo - qualora accogliendo il ricorso e disponendo l’annullamento dell’originaria aggiudicazione e la conseguente inefficacia del già stipulato contratto, ravvisi i presupposti per ordinare il subentro nel contratto del ricorrente vittorioso - ha la facoltà di “modulare” la decorrenza della dichiarazione di inefficacia dello strumento negoziale concluso, stabilendo se il conseguente subentro del ricorrente vittorioso debba operare ex tunc, cioè per l’intera durata del contratto originariamente prevista dalla lex di gara, ovvero ex nunc , vale a dire per la residua durata successiva al subentro, sempre valutando e tenendo conto degli interessi pubblici coinvolti nel caso concreto. In buona sostanza, il Giudice amministrativo, a seguito di un’accurata valutazione degli interessi coinvolti, nel determinare l’inefficacia dell’originario contratto, può

subentro nel contratto

disporre, alternativamente, che il ricorrente, subentrando, possa effettuare esclusivamente la prestazione contrattuale oggetto di appalto per il periodo contrattuale “residuo” dell’affidamento, oppure per la durata originariamente stabilita nei documenti di gara.

Sulla base di tali premesse, l’Adunanza Plenaria ha rilevato come la sentenza, della quale è stata chiamata a disporre l’esecuzione, avesse statuito, conseguentemente all’annullamento dell’originaria aggiudicazione, che “ai sensi dell’art. 122 del codice del processo amministrativo, trattandosi di un appalto di servizi, va altresì dichiarata, in accoglimento della domanda all’uopo proposta dall’appellante principale, l’inefficacia del contratto stipulato con l’aggiudicataria, dopo il decorso del termine di cinquanta giorni (che si fissa per ragioni di carattere organizzativo), decorrente dalla data di pubblicazione della presente sentenza. Con la medesima decorrenza, va disposto il subentro nel contratto della ricorrente, previo riscontro, da parte della stazione appaltante, del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara”.

In merito, il Supremo Consesso ha rilevato che, sebbene la sentenza n. 7 del 2024 non avesse espressamente stabilito che la Centrale di Committenza Regionale avrebbe dovuto disporre il subentro nel contratto per la durata pari a quella originariamente stabilita nella lex specialis, ciò si potesse facilmente desumere dalla complessiva ed unitaria lettura della sua motivazione.

Difatti, l’Adunanza Plenaria ha evidenziato che: 1) l’inefficacia e il subentro sono stati disposti “ in accoglimento della domanda all’uopo proposta dall’appellante principale”, la quale, lungi dal richiedere il subentro nella parte di contratto non ancora eseguita, aveva domandato il subentro senza limitazioni alcune;

2) la disposizione in base alla quale il contratto originariamente stipulato con l’aggiudicataria sarebbe divenuto inefficace “ dopo il decorso del termine di cinquanta giorni (che si fissa per ragioni di carattere organizzativo), decorrente dalla data di pubblicazione della presente sentenza ”, non avrebbe dovuto intendersi quale circoscrizione del subentro alle prestazioni ancora da eseguire una volta decorso tale termine, ma unicamente quale rimedio dilatorio del momento del subentro per “ragioni di carattere organizzativo”;

3) in corso di giudizio la Centrale di Committenza non ha dimostrato “la sussistenza di ostacoli alla dichiarazione di inefficacia del contratto concluso con l’aggiudicataria e alla condanna al subentro nel contratto in favore dell’appellante”;

4) l’appellante aveva chiesto, in via subordinata, il risarcimento del danno per equivalente, rispetto al quale l’Adunanza Plenaria non si è pronunciata in ragione

subentro nel contratto

dell’accoglimento della formulata richiesta di subentro nel contratto, quale risarcimento in forma specifica;

5) il contratto aveva ad oggetto un servizio ad esecuzione continuata.

In forza di tali elementi, l’Adunanza Plenaria ha rilevato in sede di giudizio di ottemperanza della propria sentenza n. 7 del 2024, la sussistenza di un contrasto con il giudicato della limitazione apposta dalla Centrale di Committenza Regionale alla durata dei contratti che gli Enti beneficiari del servizio oggetto di gara avrebbero potuto stipulare con la ricorrente nuova aggiudicataria. Alla luce di ciò, il Supremo Consesso ha ordinato alla Centrale di Committenza Regionale resistente di dare integrale esecuzione alla predetta sentenza, disponendo il subentro nell’esecuzione del servizio oggetto di gara della ricorrente vittoriosa per l’intera durata originariamente stabilita nei documenti di gara dei contratti attuativi che gli Enti beneficiari della Convenzione avrebbero potuto stipulare con la ricorrente, in quanto legittima aggiudicataria della procedura di gara oggetto di ricorro, per effetto della sentenza pronunciata.

Conclusioni

La pronuncia dell’Adunanza Plenaria in commento fornisce significativi chiarimenti in tema di dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato nelle more del contenzioso ed in corso di esecuzione al momento in cui venga disposto dal Giudice amministrativo il subentro in esso del ricorrente vittorioso, a seguito dell’annullamento dell’originaria aggiudicazione in sede giurisdizionale.

Il Supremo Consesso ha, infatti, precisato che il subentro, quale strumento prioritario di risarcimento in forma specifica a seguito dell’annullamento giudiziale dell’aggiudicazione, non possa tradursi in una mera sostituzione dell’operatore economico originario aggiudicatario con quello che abbia ottenuto la pronuncia favorevole di inefficacia del contratto già stipulato, limitatamente alle sole prestazioni residue, bensì sia destinato ad assicurare - in quanto funzionale all’effettività della tutela giurisdizionale - il conseguimento integrale del bene della vita indebitamente sottratto al ricorrente in forza dell’illegittima aggiudicazione della procedura di gara, anche in applicazione del fondamentale principio processuale, di origine chiovendiana, secondo il quale la durata del processo non deve andare in danno alla parte che ha ragione.

Ciò vale a maggior ragione in fattispecie come quella sottoposta all’esame della stessa Adunanza Plenaria, nella quale la ricorrente aveva formulato una richiesta di subentro nello svolgimento di un servizio ad esecuzione continuativa, senza limitazioni di natura temporale o quantitativa, rispetto al quale la Centrale di Committenza Regionale non ha evidenziato la sussistenza di elementi impeditivi al subentro ex tunc del nuovo aggiudicatario.

La pronuncia in esame, offre, pertanto, un indirizzo interpretativo di portata generale, riaffermando il ruolo e la funzione fondamentali del Giudice amministrativo nel campo degli appalti pubblici, quale garante, non soltanto degli interessi dei concorrenti alla legittimità degli atti di gara, ma anche della piena ed effettiva attuazione della tutela giurisdizionale costituzionalmente necessaria di tutte le situazioni giuridiche soggettive delle quali gli stessi risultino titolari in dipendenza dell’annullamento giudiziale dell’aggiudicazione.

VISITA IL SITO FARE

www.fareonline.it

● essere informato sulle ultime notizie della sanità

● ricevere aggiornamento professionale

● conoscere le iniziative della Federazione

Seguici anche su Linkedin

I nuovi obblighi di comunicazione dei fabbricanti di dispositivi in caso di interruzione o di cessazione della fornitura

Il Regolamento (UE) 2024/1860 – pubblicato il 7 luglio 2024 – ha modificato varie disposizioni dei regolamenti (UE) 2017/745 (MDR) e (UE) 2017/746 (IVDR). Particolare importanza riveste l’introduzione dell’articolo 10-bis nell’MDR. Tale disposizione prevede l’obbligo, per il fabbricante di dispositivi medici, di informare, “senza indebito ritardo” dell’interruzione o della cessazione della fornitura di un dispositivo (c.d. “fuori produzione”). La comunicazione dev’essere inviata all’autorità competente dello Stato membro in cui egli, o il suo mandatario, è stabilito, nonché agli operatori economici, alle istituzioni sanitarie e agli operatori sanitari cui fornisce direttamente il dispositivo. Ovviamente, la comunicazione non riguarda qualsiasi “fuori produzione”, ma soltanto le interruzioni che possono arrecare un grave danno, o un rischio di grave danno, per i pazienti o per la salute pubblica in uno o più Stati membri. Salvo casi eccezionali, le informazioni devono essere date almeno sei mesi prima del momento in cui si prevede l’interruzione o cessazione delle forniture. Questi obblighi nascono dall’esigenza di evitare che vi sia penuria di dispositivi medici, con il rischio di privare l’utenza delle cure necessarie. Al contempo, però, questi obblighi sollevano una serie di problematiche. Su tutte, non è chiaro l’ambito applicativo della norma, la quale impone al fabbricante di comunicare tali informazioni

Il nuovo Regolamento introduce un elenco dettagliato di requisiti generali di sicurezza e prestazione che tutti i dispositivi devono rispettare per ottenere e mantenere la certificazione CE. Impone poi obblighi maggiori in capo agli operatori economici che ne devono assicurare la tracciabilità e il controllo

soltanto a fronte di un rischio “grave” per la salute dei pazienti, senza fornire ulteriori specificazioni. Inoltre, sono previsti obblighi complementari relativi alla supply chain: in pratica, anche i semplici distributori “informano senza indebito ritardo gli eventuali altri operatori economici, le istituzioni sanitarie e gli operatori sanitari cui forniscono direttamente il dispositivo in merito all’interruzione o alla cessazione prevista” (art. 10-bis, par 3, MDR).

Il presente articolo approfondisce la disciplina introdotta dall’art. 10-bis MDR, esaminando le criticità applicative e i nodi interpretativi irrisolti nella disposizione, al fine di fornire indicazioni pratiche agli operatori.

Il Regolamento UE 2017/745 (MDR): quadro normativo ed evoluzione

Il Regolamento (UE) 2017/745 (MDR) ha apportato un cambiamento strutturale nella normativa europea in materia di dispositivi medici, rendendo il quadro regolatorio più rigoroso e articolato, al fine di garantire livelli elevati di sicurezza, efficacia e qualità dei prodotti immessi sul mercato. Uno dei cardini dell’MDR riguarda proprio il rafforzamento delle responsabilità di tutti gli attori coinvolti nella “filiera” – dai fabbricanti agli importatori, dai distributori ai mandatari – ai quali è oggi richiesto un ruolo attivo e partecipativo durante l’intero ciclo di vita del dispositivo. Non si tratta più, dunque, di garantire

soltanto la conformità dei prodotti al momento dell’immissione in commercio, ma di assicurare anche un monitoraggio costante delle prestazioni e della sicurezza del dispositivo anche nella fase post-commercializzazione. Il Regolamento ha riformato in radice diversi ambiti della disciplina previgente: dalle condizioni per l’immissione sul mercato alle procedure di valutazione della conformità, dai requisiti per le indagini e valutazioni cliniche alla vigilanza post-commercializzazione, soffermandosi su una più stringente supervisione degli organismi notificati oltre che su un rafforzamento delle attività di sorveglianza del mercato.

L’intervento normativo è stato guidato dalla volontà dell’Unione Europea di garantire un mercato interno più integrato e coerente, innalzando al contempo gli standard qualitativi e di tutela della salute pubblica. In questo senso, l’MDR funge da pilastro fondamentale della strategia dell’Unione Europea volta a rafforzare il sistema regolatorio nel settore dei dispositivi medici. Il nuovo Regolamento introduce un elenco dettagliato di requisiti generali di sicurezza e prestazione che tutti i dispositivi devono rispettare per ottenere e mantenere la certificazione CE. Inoltre, impone obblighi maggiori in capo agli operatori economici, i quali sono chiamati ad assicurare la tracciabilità, il controllo, nonché la trasparenza in ciascuna fase della filiera.

Criticità applicative e punti da chiarire: cosa s’intende con l’espressione “danno grave” e “rischio di danno grave”?

In questo contesto si inserisce l’art. 10-bis già descritto in precedenza. Esso, come anticipato, presenta alcuni problemi applicativi.

Certamente, l’interpretazione dell’espressione “grave danno per i pazienti e per la salute pubblica in uno o più Stati membri” necessita di chiarimenti, anche alla luce del fatto che non sembra esserci una giurisprudenza che definisca con precisione che cosa si intenda per “danno grave” o “rischio di danno grave” in questi casi. Possiamo però tentare di enucleare alcune fattispecie: ad esempio, si pensi all’importanza del dispositivo per il proseguimento delle cure in casi di comprovata emergenza/urgenza. In questi casi, l’interruzione o la cessazione della fornitura del dispositivo avrebbe implicazioni potenzialmente fatali sui destinatari diretti.

Ed ancora, in ipotesi di carenza di alternative disponibili sul mercato, la gravità sarà più semplice da provare, a differenza di quanto accadrebbe in presenza di alternative equivalenti. Va da sé che questi elementi andranno correttamente ponderati a seconda dei dispositivi in distribuzione.

In questo contesto, peraltro, il requisito della “gravità”

dispositivi medici

va valutato anche operando i dovuti distinguo, come per esempio:

1) l’interruzione temporanea rispetto alla cessazione permanente;

2) periodo breve di interruzione rispetto al lungo periodo;

Infine, in quali circostanze è “ragionevolmente prevedibile” che il “fuori produzione” produrrà rischi per la salute? Probabilmente, tali valutazioni dovranno essere compiute al momento in cui il fabbricante programma l’interruzione della produzione, non già al momento in cui questa si verifica. In pratica, al fabbricante è richiesto di “prevedere” il rischio che si potrà verificare al cessare della sua produzione .

Tempi e modalità di reazione dei soggetti pubblici coinvolti

Come visto, le comunicazioni devono essere inviate almeno 6 mesi prima rispetto alla cessazione della produzione. Il regolamento consente però delle deroghe in casi “eccezionali”. Sennonché, l’ambito applicativo di tali eccezioni non è chiaro, così come non è chiaro come vada documentata tale eccezionalità. Questo aspetto è importante da chiarire, perché da ciò discende il rispetto o meno dell’art. 10-bis da parte del fabbricante. Inoltre, le tempistiche previste dal regolamento sono anche necessarie per garantire un congruo preavviso per tutti i soggetti istituzionali coinvolti.

In particolare, l’autorità competente nazionale deve informare le autorità degli altri Stati membri e la Commissione “senza indebito ritardo”. In pratica, possono sorgere difficoltà se l’interruzione riguarda solo uno Stato. Sarà probabilmente opportuno adottare procedure coordinate per la ricezione e la valutazione di tali notifiche a livello nazionale e sovranazionale, attingendo anche alle banche dati europee per la tracciabilità dei dispositivi medici (es. codici UDI, Eudamed ecc.).

D’altra parte, gli Stati membri dovranno prevedere procedure interne per ricevere e gestire le notifiche. In Italia, il Ministero della Salute è tenuto ad adottare le misure necessarie per veicolare le segnalazioni agli enti sanitari a livello locale.

In poche parole, a fronte del “fuori produzione” preannunciato, è necessario risalire al fabbricante e al tipo di dispositivo per valutare l’impatto dell’interruzione e cercare alternative, se del caso.

Conclusioni: i risvolti pratici della disciplina

In conclusione, uno degli obiettivi dell’art. 10-bis MDR è garantire maggiore trasparenza e prevedibilità nella catena di approvvigionamento. Questa finalità viene perseguita anticipando e/o prevedendo le interruzioni,

dispositivi

nell’ottica di ridurre l’impatto delle carenze di dispositivi medici.

Senz’altro, il coordinamento tra i vari Stati Membri costituisce una precondizione per una risposta effettiva a livello sovranazionale, soprattutto laddove, ad esempio, un dispositivo manchi in più paesi.

L’auspicio è che, grazie al preavviso di sei mesi, gli ospedali e le altre istituzioni siano in grado di pianificare adeguatamente le alternative per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Tuttavia, come evidenziato, permangono incertezze in merito ad alcune definizioni essenziali: restano dei dubbi sulla nozione di “grave danno”, sul concetto di

“ragionevole prevedibilità del danno” e su quali siano le “circostanze eccezionali” che giustificano una deroga all’obbligo di preavviso semestrale. Tali espressioni lasciano un ampio margine di interpretazione. Sarà dunque essenziale monitorare le prassi applicative, i chiarimenti forniti dalla Commissione europea e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Nel frattempo, è senz’altro consigliabile tenere un approccio cauto, orientato al principio di precauzione: in casi dubbi, sarà tendenzialmente preferibile notificare il “fuori produzione” nel termine previsto dal Regolamento.

il contesto in cui opera ARIA

L’introduzione dell’IA nel procurement: l’esperienza di ARIA

In passato, le politiche di approvvigionamento nel settore sanitario si sono sviluppate principalmente a livello locale, con criteri orientati a garantire standard minimi di qualità nelle forniture. Questo modello ha consentito per lungo tempo di assicurare continuità ai processi di acquisto. Tuttavia, l’attuale contesto si presenta profondamente mutato: la scarsità delle risorse economiche, l’incremento della domanda e la crescente diffusione delle patologie croniche richiedono approcci più strutturati e orientati al valore, all’efficacia e alla sostenibilità. In questa prospettiva, la centralizzazione degli acquisti ha registrato un significativo incremento nell’ultimo decennio; ciononostante, è necessario consolidare e ampliare ulteriormente questo approccio, affinché le strutture ospedaliere possano concentrare le proprie risorse e competenze sulla loro missione assistenziale, ossia l’erogazione di servizi sanitari di qualità ai cittadini. Il Codice dei Contratti Pubblici ha profondamente rafforzato la centralità delle competenze nel campo del procurement, introducendo meccanismi più rigorosi di qualificazione delle stazioni appaltanti. Questa trasformazione comporta una crescente responsabilità per i soggetti aggregatori regionali come ARIA, chiamati a rispondere a fabbisogni pubblici sempre più articolati e diversificati. Essi devono garantire non solo efficienza economica, ma anche qualità, innovazione e affidabilità nelle forniture, assumendo un ruolo di vero e proprio catalizzatore di sviluppo e modernizzazione del sistema pubblico.

Per garantire tutto questo, il Procurement si trova ad affrontare due grandi sfide:

• Aumentare la centralizzazione delle scelte con l’obiettivo di guidare l’innovazione e indirizzarle verso soluzioni tecnologiche e organizzative che possano rispondere efficacemente alle sfide contemporanee.

ARIA ha avviato un percorso di transizione verso l’adozione dell’intelligenza artificiale con l’obiettivo di innovare i processi di procurement e incrementare l’efficienza operativa. Il modello scelto si fonda sulla costruzione di una Knowledge Base (KB) validata, che rappresenta il

cuore dell’intero ecosistema dei servizi basati sull’IA

L’aggregazione dei fabbisogni permette non solo di razionalizzare la spesa pubblica, ma anche di assicurare equità di accesso alle cure e sostenibilità a un sistema sanitario in costante mutamento.

• Innalzare la qualità complessiva delle procedure di acquisto e ridurre il rischio di inefficienze, contenziosi e criticità operative.

Questo approccio mira a raggiungere un “valore” tangibile per gli utenti finali, in un orizzonte temporale di breve e medio termine, così da permettere una costante verifica dell’efficacia degli interventi e delle soluzioni adottate.

In questo contesto, ARIA, in qualità di soggetto aggregatore regionale per la Lombardia, opera per interpretare queste sfide con una visione strategica chiara. Il modello adottato si basa su una centralizzazione, che coniuga efficienza e flessibilità, e su una forte cooperazione interistituzionale, con un costante dialogo tra enti pubblici, operatori sanitari e operatori economici.

Il perimetro di attività di ARIA è di notevole rilievo: le gare aggregate attivate nel 2024 coprono un ampio spettro di beni e servizi, che vanno dai farmaci ai dispositivi medici, dai servizi sanitari e non sanitari all’IT, dalla

IA, il contesto in cui opera ARIA

pulizia e vigilanza al trasporto sanitario e scolastico, dalla ristorazione agli interventi infrastrutturali, includendo numerose altre categorie strategiche. Annualmente, vengono bandite circa 250 gare, coinvolgendo più di mille fornitori, per un valore complessivo in media di € 10 miliardi con più di 3.000 convenzioni attive che raggiungono un valore superiore ai €40 miliardi.

Gestire volumi così rilevanti richiede competenze altamente specialistiche e l’adozione di strumenti tecnologici avanzati. In particolare, al centro di questa strategia si colloca l’introduzione dell’intelligenza artificiale nei processi di procurement, considerata un elemento chiave per innovare e migliorare la qualità delle procedure ed efficientare i processi d’acquisto.

Procurement e Intelligenza Artificiale: un patto per l’innovazione

L’introduzione dell’IA nel procurement richiede una visione strategica chiara e orientata al futuro. L’IA è infatti una tecnologia in rapidissima evoluzione, capace di migliorarsi continuamente e generare strumenti sempre più sofisticati. Se opportunamente indirizzata e governata, può offrire un valore aggiunto concreto, permettendo di velocizzare processi complessi, ridurre inefficienze e supportare decisioni di grande rilevanza strategica.

Un prerequisito imprescindibile affinché l’IA possa operare in maniera strutturata è la disponibilità di dati adeguati e organizzati. In un ambito in cui la conoscenza e la gestione dei dati costituiscono un asset strategico per orientare decisioni efficaci e promuovere l’innovazione, ARIA sta sviluppando una banca dati comune, caratterizzata da un impianto strutturato e coerente.

L’implementazione di tali soluzioni di IA richiede un approccio parallelo e sinergico: da un lato, lo sviluppo di applicativi e modelli dedicati; dall’altro, la formazione continua delle professionalità coinvolte, attraverso percorsi sistematici di aggiornamento e specializzazione, orientati ad assicurare un utilizzo consapevole degli strumenti, una corretta interpretazione degli output generati e un’integrazione efficace nei processi operativi quotidiani.

L’IA non si configura pertanto come sostituto delle competenze umane, ma come fattore abilitante che le amplifica, fornendo supporto operativo e decisionale, pur mantenendo in capo agli specialisti la piena titolarità e responsabilità delle scelte. In questo modo, tecnologia e professionalità si rafforzano reciprocamente, creando le condizioni per un procurement realmente innovativo, affidabile e orientato al valore.

Un ulteriore elemento altrettanto fondamentale in questo processo è la definizione di metriche e indicatori chia-

ri e condivisi, volti a misurare in modo efficace i risultati ottenuti sia nel breve che nel medio termine. Solo attraverso l’analisi di dati concreti e oggettivi sarà possibile valutare con precisione il valore generato dall’adozione dell’IA, verificarne la validità strategica e promuovere l’estensione di tali innovazioni a tutti i livelli applicativi del Servizio Sanitario Nazionale, favorendo così un incremento continuo di valore e di efficienza nei processi.

IA in ARIA: casi reali che trasformano il procurement ARIA ha avviato un percorso di transizione verso l’adozione dell’intelligenza artificiale con l’obiettivo di innovare i processi di procurement e incrementare l’efficienza operativa. Il modello scelto si fonda sulla costruzione di una Knowledge Base (KB) validata, che rappresenta il cuore dell’intero ecosistema di applicazioni e servizi basati sull’IA.

La creazione della KB è un lavoro complesso di armonizzazione, pulizia e validazione dei dati, a partire dal vasto patrimonio informativo di ARIA. Ogni documento viene trattato, strutturato e reso coerente, così da garantire affidabilità e uniformità. Questo processo consente di trasformare i dati grezzi in informazioni realmente utilizzabili, evitando ridondanze e disallineamenti che spesso compromettono la qualità degli output.

La Knowledge Base può essere immaginata come un fiore composto da petali: ciascun petalo rappresenta un ambito documentale (bandi di gara, offerte tecnico-economiche, …) o un dominio di conoscenza (normativo, tecnico, contrattuale, …), che contribuisce a formare una base solida e integrata. Da questo nucleo armonizzato derivano i diversi servizi a valore aggiunto, capaci di rispondere a esigenze specifiche e di evolvere in maniera scalabile.

Parallelamente alla costruzione della KB, ARIA sta implementando le core capabilities dell’intelligenza artificiale, ossia quelle funzioni abilitanti che permettono di sviluppare un modello multi-servizio e multi-programma. Questo approccio punta a creare un’infrastruttura intelligente, in grado di supportare attività eterogenee: dalla redazione assistita di documenti di gara alla gestione delle comunicazioni con i fornitori, dall’analisi predittiva dei fabbisogni alla valutazione comparativa delle offerte tecniche ed economiche.

Le esperienze descritte di seguito rappresentano i casi iniziali di integrazione concreta di soluzioni basate su Intelligenza Artificiale nei processi pubblici.

Un primo ambito progettuale riguarda l’utilizzo dell’IA per assistere il personale nella redazione dei documenti di gara in ambito farmaceutico, attraverso sistemi che permettono la compilazione automatica di sezioni standard, il recupero intelligente di informazioni da archivi

pregressi e la costruzione guidata della documentazione. Tale sistema utilizza dei template “standard”, definiti a priori, ed eredita delle informazioni dagli applicativi di ARIA che vengono inseriti in maniera automatica al loro interno, minimizzando le operazioni ridondanti ed ottimizzando il risultato dei dati presenti nei documenti. In questo caso, l’adozione della soluzione, che sfrutta un’interfaccia intuitiva e modelli predefiniti, si traduce in una contrazione dei tempi di redazione e in un’accresciuta qualità della documentazione elaborata, facilitando la collaborazione tra i team ed assicurando la conformità agli standard aziendali.

Un secondo esempio particolarmente rilevante per il potenziale replicabile è rappresentato dall’uso controllato dell’IA a supporto delle Commissioni di gara nella valutazione delle offerte tecniche relative ai dispositivi medici. Sistemi di IA supportano le commissioni nel confronto e nella valutazione di un’ampia gamma di parametri tecnici, economici e qualitativi, migliorando la trasparenza, l’uniformità e l’accuratezza delle decisioni. In questo contesto, ARIA ha sviluppato un’applicazione web che consente di caricare la documentazione di gara in formato digitale e sottoporla a un’analisi automatizzata. L’IA estrapola le informazioni rilevanti, le organizza in un database strutturato, verifica la coerenza con i requisiti previsti e genera checklist di supporto per le commissioni giudicatrici. Il sistema, basato su servizi Azure e dotato di funzionalità avanzate di Natural Language Processing e matching semantico, esamina le offerte tecniche presentate dagli operatori economici, confrontando le dichiarazioni contenute nella “dichiarazione di sussistenza” con quanto indicato nelle offerte tecniche. L’IA individua eventuali requisiti non soddisfatti, fornendo spiegazioni dettagliate basate sulle informazioni contenute nelle offerte e specificando, per ciascun requisito, il punto esatto dell’offerta tecnica in cui è presente il riferimento corrispondente.

Dopo i primi progetti pilota, che hanno dimostrato l’efficacia dell’intelligenza artificiale nel supportare le attività della Direzione Centrale Acquisti, ARIA ha definito una pipeline di implementazione capace di trasformare le sperimentazioni iniziali in iniziative scalabili e replicabili. Questa pipeline ha inizio dalla Knowledge Base armonizzata, attraversa fasi di test controllati e validazione dei risultati, per poi estendere le soluzioni a un perimetro sempre più ampio. In questo modo, l’adozione dell’IA si configura come un percorso strutturato di crescita continua. Lungo questa stessa pipeline sono già in fase di avvio ulteriori progettualità che porteranno progressivamente l’IA a coprire nuovi ambiti del procurement e della gestione dei dati, quali:

IA, il contesto in cui opera ARIA

• la generazione dei documenti di gara per dispositivi medici, da sviluppare in modo incrementale in base alle diverse tecnologie (es. TAC, ecografi, DPI);

• la generazione dei documenti di gara per i servizi, con un’estensione graduale su diversi settori (es. lavanderia, ristorazione);

• il supporto alle commissioni anche per gare relative a farmaci e servizi;

• l’assistenza automatizzata nella gestione dei chiarimenti di gara.

È importante sottolineare come la qualità e l’efficacia delle analisi dipendano in modo diretto dalla ricchezza e dalla disponibilità del patrimonio informativo su cui il sistema può operare. ARIA ha avviato questo percorso costruendo un proprio database strutturato, fondato esclusivamente su conoscenze e dati interni, armonizzati e validati. Questo processo di alimentazione è continuo, e consente di “istruire” l’intelligenza artificiale migliorando progressivamente la capacità di fornire risposte accurate, di affinare le valutazioni e di garantire standard qualitativi sempre più elevati. Il vero valore di questa architettura risiede nella sua scalabilità collaborativa: non si tratta di un patrimonio esclusivo, ma di una piattaforma condivisa che, in prospettiva, potrà essere resa disponibile anche ad altre Stazioni Appaltanti che operano in ambiti analoghi a quelli di ARIA, sia per tipologia merceologica sia per funzioni di aggregazione (es. Soggetti Aggregatori).

In questa prospettiva, le diverse Stazioni Appaltanti non sono soltanto destinatarie dei ‘petali’ della Piattaforma IA centralizzata messa a disposizione da ARIA, ma diventano parte attiva di un ecosistema collaborativo: attraverso la condivisione delle proprie esperienze e dei propri dati, arricchiscono la Knowledge Base e contribuiscono a far crescere il patrimonio di conoscenze comuni a beneficio dell’intero sistema pubblico.

Il punto cruciale risiede nella possibilità di condividere e valorizzare la conoscenza delle stazioni appaltanti, trasformando i singoli patrimoni informativi locali in un ecosistema informativo integrato. In questo modo, ciascun soggetto può trarre beneficio dall’esperienza altrui e, contemporaneamente, contribuire allo sviluppo complessivo del sistema. L’architettura “a fiore” rende tangibile questa logica: ogni nuovo petalo rafforza la struttura esistente, mentre l’aggiunta di ogni nuovo fiore amplia progressivamente il “giardino della conoscenza”, a vantaggio dell’intero ambito del procurement pubblico. Risulta evidente come l’integrazione tra intelligenza artificiale e processi di procurement debba svilupparsi in una collaborazione sinergica, finalizzata a migliorare costantemente la qualità del Servizio sanitario nazionale, sostenendo le politiche di efficienza nelle cure e nei servizi, senza mai trascurare il rigoroso controllo dei costi.

normazione

Convertito in legge il DL Infrastrutture: importanti novità anche per i contratti pubblici

Con legge 18 luglio 2025, n. 105 è stato convertito in legge il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 (cd. “Decreto Infrastrutture” o “Decreto”) recante “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti”.

Il Decreto Infrastrutture reca importantissime novità sia per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti.

Queste le maggiori novità per il settore della contrattualistica pubblica.

Il Ponte sullo Stretto: disposizioni per una rapida realizzazione del progetto

Il Decreto interviene con disposizioni per accelerare la realizzazione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.

L’art.

di formazione del Collegio e i compensi dei membri).

Si ricorda, infatti, che normalmente (in base all’art. 218 del codice dei contratti pubblici) la costituzione del CCT è solamente facoltativa. La previsione del Decreto persegue, quindi, lo scopo di accelerare la realizzazione dell’opera attraverso un importante incentivo al CCT (che, si auspica, possa così manifestare tutta la sua effettiva utilità e funzionalità).

140 riguarda le procedure caratterizzate da circostanze di somma urgenza. In tali casi si prevede che i lavori e le forniture possano essere eseguiti entro il limite di 500.000 Euro o, se superiore, di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, e comunque nel limite della soglia europea

Tra le previsioni principali contenute del Decreto, vi è, innanzitutto, l’espressa previsione dell’obbligatorietà della costituzione del CCT (Collegio Consultivo tecnico) con una contestuale riduzione del corrispettivo pari al 50% dei compensi normalmente previsti dall’Allegato V.2 del codice dei contratti pubblici (che disciplina, appunto, le modalità

Come si legge nella relazione illustrativa, la disposizione in esame “ si rende necessaria in quanto, a legislazione vigente, i contratti connessi alla realizzazione dell’opera risulterebbero esclusi dalla costituzione obbligatoria dei CCT, in quanto il regime transitorio previsto ad hoc per l’operatività di tale istituto (cfr. articoli 224 e 225-bis del codice dei contratti pubblici) prevede che le disposizioni (relative ai CCT, n.d.r.) previste dagli articoli da 215 a 219 si applicano ai CCT che devono costituirsi successivamente alla data di entrata in vigore del Codice medesimo e a quelli già costituiti ed operanti alla predetta data. ” La scelta, invece, di ridurre il compenso che normalmente sarebbe previsto in base alla legge, persegue una logica di “ulteriore contenimento dei costi, tenuto conto del particolare valore complessivo dell’opera.” Viene, inoltre, previsto di inserire la società Stretto di Messina S.p.A. nell’elenco delle stazioni appaltanti “qualificate” previsto dal Codice dei Contratti Pubblici. Questo, infatti, consentirà alla predetta società di procedere agli

affidamenti in modo autonomo ed indipendentemente dalle soglie dei contratti oggetto delle procedure di gara senza, quindi, la necessità di doversi rivolgere ad altre stazioni appaltanti già qualificate o a centrali di committenza. Evidente anche in tal caso, la finalità di accelerare la realizzazione dell’opera,

Incentivi alle opere indifferibili e urgenti

Sulla falsariga di quanto già previsto per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, l’art. 1-ter del Decreto Infrastrutture, inserito in sede di conversione, prevede notevoli incentivi in favore di interventi infrastrutturali ritenuti “indifferibili”. In particolare, la previsione autorizza ex lege ANAS S.p.A. a sviluppare o completare la progettazione di alcuni interventi strategici ritenuti prioritari). Sempre in quest’ottica si inserisce l’art. 2 del Decreto che interviene sulle procedure per l’esecuzione di lavori in circostanze di somma urgenza e per gli eventi di protezione civile. In particolare, in base all’art. 2, comma 1, lett. c), d) ed e) del Decreto, così come modificate dalla Camera dei deputati, prevede la disciplina delle procedure di somma urgenza (art. 140) e di protezione civile (art. 140 bis). L’art. 140 riguarda le procedure caratterizzate da circostanze di somma urgenza ovvero quelle in cui si riscontrino eventi di danno o di pericolo, imprevisti o imprevedibili, idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, certi e ragionevolmente prevedibili, che non consentano alcun indugio. In tali casi, quindi, si prevede che i lavori e le forniture possano essere eseguiti immediatamente entro il limite di 500.000 Euro o, se superiore, di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, e comunque nel limite della soglia europea. Inoltre, l’intervento normativo include, tra i servizi e le forniture acquisibili nelle circostanze di somma urgenza, anche i servizi tecnici necessari per la realizzazione di lavori in somma urgenza qualora l’amministrazione competente non disponga di adeguate professionalità. L’art. 140 bis , invece, riguarda i contratti affidati nell’ambito delle emergenze di protezione civile di cui all’art. 7 comma 1, lett. a),b) e c) del decreto legislativo 1/2018, cioè:

• emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

• emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che per loro natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbo-

no essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo;

• emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. Per tali contratti, si applicano le disposizioni dell’art. 140 di cui supra, con le particolarità del medesimo 140bis, oltre all’art. 46-bis del decreto legislativo 1/2018. In particolare, con il Decreto, si prevede oggi l’applicazione del termine di 15 giorni per l’affidamento di somma urgenza, derogabile solo in circostanze suscettibili di dichiarazione di stato di emergenza.. Giova sottolineare che, per quanto qui di interesse, a seguito della riforma che per i contratti affidati nell’ambito delle emergenze di protezione civile, oltre alle deroghe già previste dalla disciplina previgente, è consentita la deroga all’art. 54 del codice – per l’esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure – e all’art. 90 – per consentire, dall’altra parte, la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento dei tempi di svolgimento alle esigenze del contesto emergenziale. Rimane tuttavia necessario il rispetto dei tempi prescritti.

Viene, inoltre, introdotto un nuovo articolo 46-bis nel codice di protezione civile, dedicato proprio alle “procedure di protezione civile”.

Incentivi alle funzioni tecniche

Sul fronte degli incentivi alle funzioni tecniche, il Decreto interviene sull’art. 45 del Codice, consentendo oggi la corresponsione degli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in deroga al cd. “regime di onnicomprensività” previsto dall’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 165/2001, in base al quale, il trattamento economico in favore del personale dirigente remunera le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi altro incarico a essi conferito in ragione del loro ufficio o, comunque, conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa.

La novella supera così la disparità di trattamento a discapito del personale dirigente della pubblica amministrazione, prevede che il dirigente appartenente alla stazione appaltante, qualora investito di specifiche funzioni nella procedura di affidamento, potrà beneficiare di appositi incentivi economici

normazione

Novità in materia di CAM

Le recenti modifiche introdotte dal Decreto intervengono sull’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), ovvero quei requisiti ambientali che guidano tutte le fasi del processo di acquisto al fine di individuare la soluzione, il prodotto o il servizio più sostenibile lungo il ciclo di vita.

In particolare, l’art. 2, comma 1, lett. a-bis) del Decreto modifica l’art. 57, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, stabilendo che i criteri da adottare per la definizione dei CAM negli affidamenti relativi agli interventi di ristrutturazione sono quelli già previsti nei pertinenti criteri ambientali minimi per gli interventi edilizi. Grazie a questa disposizione, non è più necessario attendere l’emissione di ulteriori decreti specifici da parte del MASE per ogni tipologia di intervento; di conseguenza, si rende possibile un’immediata applicazione dei CAM già esistenti, consolidando così il quadro normativo di riferimento.

Revisione dei prezzi e anticipazione del corrispettivo L’art. 9 del Decreto recante “Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi” introduce importanti novità sul meccanismo di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di lavori.

In particolare, la norma prevede l’applicazione ai contratti di lavori che non abbiano beneficiato di precedenti forme di compensazione e che rispettino determinati requisiti di sostenibilità economica, della disciplina sulla revisione prezzi prevista dall’art. 60 del Codice dei contratti pubblici.

Come si evidenzia nella Relazione Illustrativa, la disposizione in esame è volta a garantire la continuità nell’esecuzione di determinati contratti pubblici di lavori privi di meccanismi di revisione prezzi o di accesso alle risorse previste dai Fondi istituiti dall’articolo 26 del D.L. 50/2022 (cd. decreto “Aiuti”), per far fronte al “caro materiali”. In particolare, l’intervento in esame mira a colmare una lacuna legislativa derivante dalla sovrapposizione tra la disciplina revisionale dei prezzi, introdotta dall’articolo 29 del D.L. 4/2022 (cosiddetto “Sostegni-ter”), e le disposizioni dell’articolo 26, comma 6-ter e comma 6-sexies, del predetto D.L. 50/2022. Con la conversione del decreto-legge è stato introdotto il comma 1-bis all’interno dell’art. 9, che modifica l’articolo 26, comma 6-bis, del decreto-legge 50/2022, specificando che i prezzari aggiornati annualmente si applicano (quando in diminuzione) solo per le lavorazioni eseguite o contabilizzate nell’anno 2025.

Sul fronte dell’anticipazione del corrispettivo, invece, la lettera f-bis), comma quarto dell’art. 2, ha emendato l’art. 125 del codice dei contratti pubblici e l’art. 33

dell’allegato II.4 del medesimo codice, consentendo, in deroga alla normativa generale degli appalti, la previsione nei documenti di gara di un’anticipazione del prezzo fino al 10%, per i servizi di ingegneria e architettura. Più in particolare, la norma esclude dall’applicazione della disciplina sull’anticipazione del prezzo i contratti di forniture e servizi indicati nell’allegato II.14, salvo quanto previsto dall’art. 33, comma 1-bis, del medesimo allegato per i servizi di ingegneria e architettura. Il primo comma dell’art. 33, poi, prevede che in relazione a tali tipologie di prestazioni possa essere prevista nei documenti di gara un’anticipazione del prezzo fino al 10%, nei limiti delle disponibilità del quadro economico.

Il Collegio consultivo tecnico

Il Decreto ha, altresì, modificato il regime di costituzione dei collegi consultivi tecnici, emendando diversi articoli dell’Allegato V.2 del codice degli appalti. Anzitutto, è stato modificato l’art. 1, comma 2, dell’Allegato V.2 del Codice degli appalti in merito alla disciplina di nomina dei componenti del CCT.

La modifica prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nomini un componente del collegio consultivo, non solo quando partecipa al finanziamento dell’opera, ma anche qualora rivesta il ruolo di ente concedente, ovverosia nei casi di opere in concessione. La legge di conversione del Decreto, poi, è intervenuta sull’art. 2 dell’Allegato V.2 del codice e ha abrogato l’art. 6, comma 4.

In primo luogo, l’art. 2 dell’allegato V.2, riguarda i requisiti e le incompatibilità dei membri del CCT e, con la modifica del Decreto, si prevede che la necessaria esperienza e qualificazione dei componenti del Collegio consultivo tecnico siano comprovate dal possesso di uno o più di una serie di requisiti indicati dalla norma nelle lettere da a) a f). Si tratta, in realtà, di un mero chiarimento in quanto il precedente testo faceva riferimento solo al possesso di uno dei requisiti elencati dalla medesima norma, mentre la novella contempla la possibilità che la sussistenza dei requisiti sia comprovata dal possesso anche di più dei prescritti requisiti. Sempre sull’art. 2, la novella chiarisce che la qualifica di dirigente o funzionario ai fini della prova del possesso dell’esperienza e qualificazione debba essere riferita all’impiego presso amministrazioni pubbliche definite dall’art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001. Vengono specificati, poi, i criteri di computo del tempo necessario per acquisire i requisiti di esperienza e qualificazione, dal momento che, la novella legislativa ha precisato che ai fini del computo del periodo minimo si considera il tempo necessario per l’acquisizione dei previsti requisiti

di esperienza o qualificazione, anche cumulativamente considerati.

Concessioni autostradali

Il Decreto interviene anche sulla disciplina delle concessioni autostradali, con importanti modifiche.

Anzitutto viene specificato che il valore di subentro è l’indennizzo previsto a carico del concessionario subentrante, nelle ipotesi di cui all’art. 191, comma 3, del codice ossia nel caso di durata dell’affidamento inferiore rispetto al tempo di recupero dell’ammortamento oppure di cessazione anticipata, per causa non attribuibile al concessionario.

Al fine di consentire il tempestivo avvio delle procedure

di affidamento delle concessioni autostradali scadute o in scadenza, si prevede che fino al 31 dicembre 2026 è consentito l’inserimento di lavori e opere di manutenzione straordinaria nelle procedure di affidamento avviate prima del completamento della procedura di adozione del Piano nazionale degli investimenti autostradali. I lavori e le opere previsti nelle predette procedure di affidamento sono inseriti in sede di aggiornamento del Piano. Viene introdotta, da ultimo, la precisazione per cui rimane fermo l’obbligo in capo all’ente concedente di indicare nello schema di convenzione posto a base dell’affidamento le tariffe da applicare alla tratta autostradale.

L’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza nelle ASL ed il necessario equilibrio tra i diritti di Sicurezza e Privacy

La videosorveglianza rappresenta oggi uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere all’interno e all’esterno delle strutture territoriali e ospedaliere delle Aziende Sanitarie Locali. In un contesto nel quale le azioni per la salute pubblica e la protezione dei pazienti sono priorità indiscutibili, l’implementazione di sistemi di sorveglianza video si rivela una scelta necessaria per la tutela del diritto alla salute dei cittadini. Le ASL sono luoghi di cura e assistenza, dove la sicurezza degli utenti, non contrapposta al rispetto della privacy, è una condizione imprescindibile. Tuttavia, episodi di violenza, furti e atti vandalici possono compromettere la serenità di pazienti e degli operatori. Le videocamere, installate in punti strategici come accessi, passaggi ed uscite, permettono di monitorare i flussi, dissuadere i malintenzionati e garantire un intervento tempestivo in caso di emergenza. Ovviamente, nel caso in cui si verifichi l’evento indesiderato, le registrazioni video offrono un supporto prezioso per la ricostruzione dei fatti da parte delle autorità di sicurezza. Il monitoraggio delle aree sensibili per proteggere pazienti vulnerabili, ad esempio i Pronto Soccorso, i presidi di Continuità assistenziale, i reparti psichiatrici, i depositi farmaceutici, etc., garantisce al solo personale autorizzato, ovvero all’utenza che ne ha diritto, l’accesso alla struttura in tranquillità. Tuttavia, l’uso della videosorveglianza va effettuato nel rispetto del diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali. La

valutazione d’impatto sul trattamento dei dati (DPIA) è un processo obbligatorio previsto dall’art. 29 del GDPR quando un trattamento presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Nel caso della videosorveglianza, alcuni aspetti da considerare sono i seguenti:

In questo contesto le ASL devono adottare politiche chiare e trasparenti, eventualmente coinvolgendo esperti legali e tecnici, per garantire un approccio etico e legittimo all'uso della videosorveglianza. Solo così si potrà creare un ambiente sanitario sicuro, rispettando al contempo la dignità e la privacy delle persone coinvolte

• Necessità e proporzionalità: è fondamentale infatti dimostrare che la videosorveglianza sia necessaria per raggiungere gli obiettivi di sicurezza e che non esistano alternative meno invasive;

• Minimizzazione dei dati: le telecamere devono essere posizionate strategicamente per ridurre al minimo la registrazione di aree non pertinenti. Ad esempio, evitare di riprendere spazi pubblici adiacenti non correlati;

• Informativa agli interessati: l’uso della videosorveglianza deve sempre rispettare le normative vigenti in materia di privacy e protezione dei dati. Le immagini registrate devono essere gestite con la massima attenzione, garantendo l’anonimato e il diritto alla riservatezza di pazienti e visitatori. Le ASL devono adottare politiche chiare e trasparenti, informando gli utenti sulla presenza delle telecamere e sulle modalità di utilizzo delle registrazioni;

• Sicurezza dei dati: le registrazioni video devono essere protette da accessi non autorizzati e conservate solo per il tempo necessario, secondo le normative vigenti. Allo scopo è sicuramente auspicabile che l’installatore/manutentore dell’impianto venga nominato Responsabile del

sicurezza e privacy nelle strutture sanitarie

Trattamento perché, come ogni supporto tecnologico (specie se utilizza la tecnologia IT), necessita di un’adeguata conduzione tecnica. Evitando ogni riferimento ad aspetti di tipo giuslavoristico e prima di ogni iniziativa, il datore di lavoro che decide di installare, per i motivi di sicurezza e tutela già elencati, un impianto di videosorveglianza, deve necessariamente effettuare i necessari passi con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, ovvero chiedere autorizzazione all’ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro. Quanto sopra indicato si traduce nel rispetto delle seguenti normative e provvedimenti:

• Art. 4 L. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori), così come modificato dall’art. 23 del D.lgs. 151/2015 (c.d. Jobs Act);

• Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR);

• Enisa -European Union Agency for Network and Information Security December 2017.

• D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice Privacy) così come novellato dal D.Lgs. 101/2018;

• EDPB, Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video (adottate il 29 gennaio 2020);

• Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010;

• Circolare Nazionale Ispettorato del Lavoro n.5 del 19 febbraio 2018;

• oltre ad eventuali Regolamenti aziendali specifici sulla Videosorveglianza.

Considerata la tipologia dei dati trattati è necessario un attento bilanciamento tra le condizioni di sicurezza ed il livello di privacy. Nello specifico dell’esperienza verificata sul campo, la valutazione d’impatto può essere definita come un’approfondita analisi dei seguenti punti:

• la Perdita di Riservatezza, nell’ambito dell’operazione di trattamento specifico per le strutture sanitarie citate, l’impatto della perdita di riservatezza può considerarsi

MEDIO;

• Perdita di integrità e disponibilità, che potrebbe verificarsi (da un punto di vista tecnico) in questo caso particolare, poiché richiederebbe la manipolazione delle immagini video. La perdita di disponibilità si riferisce alla indisponibilità (totale o temporale) delle riprese video. In entrambi i casi, sempre per il tipo di strutture in esame, l’impatto è considerato MEDIO.

Valutazione d’impatto

sicurezza e privacy nelle strutture sanitarie

Nell’ambito dell’analisi condotta con la DPIA, è necessario ipotizzare la probabilità di una minaccia, pertanto è opportuno effettuare una valutazione anche in merito alle:

• Risorse e tecniche di rete e relativo livello di sicurezza;

• Processi/Procedure relativi al trattamento dei dati personali;

• Team/Persone coinvolte nel trattamento dei dati personali ad ogni livello;

• Settore di operatività e scala/dimensione del trattamento;

• Infine stimare la probabilità del livello di impatto secondo le indicazioni dell’Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza (ENISA).

In ultimo, un passaggio in merito all’utilizzo della videosorveglianza insieme agli strumenti per il riconoscimento facciale mediante l’uso dell’IA. Il 21 maggio 2024, entrato poi in vigore il 1° agosto 2024, il Consiglio dell’UE ha approvato l’AI Act (Artificial Intelligence Act), ovvero il regolamento dell’Unione Europea che stabilisce le norme per l’intelligenza artificiale (IA). Considerato lo sviluppo tecnologico e il conseguente adeguamento normativo, potranno essere attivate misure tecnico-organizzative che possano fungere da supporto ai Titolari del trattamento ed agli altri soggetti interessati, nel tentativo di proporzionare i rischi connessi all’implementazione di sistemi di videosorveglianza intelligenti, tenuto conto dei principi della protezione dei dati e dei presidi indicati dal Regolamento (UE) n. 1689/2024 sull’utilizzo dell’AI

(anche “AI Act”). L’obiettivo è quello di fornire una lista delle cose da fare che possa rappresentare una sorta di guida operativa nell’adozione delle cautele necessarie per la tutela dei diritti e delle libertà delle persone.

Pertanto con l’entrata in vigore dell›AI Act, sono stati introdotti nuovi paletti. L›articolo 5 del Regolamento, in particolare, vieta l›identificazione biometrica in tempo reale nei luoghi accessibili al pubblico, salvo rare eccezioni legate alla sicurezza pubblica e sempre previa autorizzazione giudiziaria. Il tema richiede un approccio equilibrato, che tenga conto sia delle esigenze di sicurezza sia dei diritti alla privacy, la valutazione d›impatto sul trattamento dei dati sarà sempre di più uno strumento fondamentale per garantire che la videosorveglianza sia condotta in modo responsabile e rispettoso dei diritti dei cittadini, che siano operatori o utenti. In questo contesto le ASL devono adottare politiche chiare e trasparenti, eventualmente coinvolgendo esperti legali e tecnici, per garantire un approccio etico e legittimo all›uso della videosorveglianza. Solo così si potrà creare un ambiente sanitario sicuro, rispettando al contempo la dignità e la privacy delle persone coinvolte. In conclusione, la videosorveglianza a servizio delle strutture sanitarie non è solo una questione di sicurezza, ma un investimento nel futuro della salute pubblica. Garantire un ambiente protetto e sereno per pazienti e operatori, senza impropri abusi tecnologici e nel giusto rispetto normativo, è essenziale per il buon funzionamento del Servizio Sanitario.

FAIS - Federazione delle Associazioni Incontinenti e Stomizzati

FAIS: il nuovo codice degli appalti richiesta un’urgente revisione

La FAIS odv, la Federazione delle Associazioni Incontinenti e Stomizzati, preoccupata per le conseguenze che derivano dall’applicazione dell’art.59 del D. Lgs. N. 36/2023 così come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 (cd. Correttivo al codice degli appalti), ha organizzato un tavolo tecnico con i massimi esperti degli specifici settori sanitari ed industriali, e con il presidente dell’associazione FISH, per confrontarsi sull’argomento al fine di elaborare un documento da presentare alle Istituzioni a tutela dei diritti dei pazienti. Tutti hanno convenuto che l’art. 59 del codice degli appalti, che disciplina l’Accordo Quadro, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024, relativamente all’erogazione degli ausili per stomia, per cateterismo, dispositivi protesici che necessitano della personalizzazione, ovvero dell’appropriatezza, perché siano efficaci, non garantisce la tutela del diritto del paziente ad avere il dispositivo più adeguato alle proprie specifiche necessità, come sancito dall’Allegato 11 al DPCM 12/01/2017, il quale all’art. 1, comma 4, cita testualmente : “Per l’erogazione degli ausili per stomia di cui alla classe 09.18 del nomenclatore allegato 2 al presente decreto, le regioni adottano modalità di acquisto e di fornitura che garantiscano agli assistiti la possibilità di ricevere, secondo le indicazioni cliniche a cura del medico prescrittore, i prodotti inclusi nel repertorio più adeguati alle loro specifiche necessità e assicurano la funzione di rieducazione specifica”.

Purtroppo, le stazioni appaltanti difficilmente hanno tenuto conto della suddetta norma, ma con la procedura dell’accordo quadro multifornitore, senza graduatoria e senza percentuali di aggiudicazione, solo in alcuni casi si sono avute delle criticità.

Il modello delineato di Accordo Quadro che prevede uno schema di assegnazione limitato ad un certo numero di Operatori Economici e sulla base delle quote

percentuali fissate, non può in nessun modo essere ritenuto idoneo a garantire la fornitura secondo quanto stabilito dal

DPCM 12 gennaio 2017

Adesso, alla luce delle novità legislative suddette e dell’interpretazione che ne verrà data dalle stazioni appaltanti. la situazione si complica pesantemente e quindi anche quanto previsto dall’allegato 11 all’art.1, comma 1, l’appropriatezza di ricevere il dispositivo appropriato fra quelli inclusi nel nomenclatore allegato 2 diventa irrealizzabile. Il suddetto art. 59, infatti, nella versione recentemente modificata indica che nei casi di Accordi quadro con più operatori economici senza riapertura il confronto competitivo, “le stazioni appaltanti nella decisione a contrarre indicano le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare l’effettiva remuneratività dei singoli contratti attuati”.

Ma la disciplina dell’art. 59 del D.lgs. 36/2023 (codice appalti), così come modificato dal D.lgs. 209/2024 (correttivo al codice appalti) deve essere interpretata tenendo conto delle specificità dei settori merceologici e degli ambiti clinici in cui le forniture dei dispositivi medici oggetto della fornitura si concretizzano. Se da un lato la ratio del legislatore è di tutelare la trasparenza e la remuneratività dei contratti per gli O.E. aggiudicatari; dall’altro, occorre contemperare tale principio con le normative specifiche dei settori. Infatti, nel caso

dispositivi medici per stomizzati

specifico della gare per le forniture di pazienti incontinenti e stomizzati, bisogna necessariamente considerare la normativa in vigore per la disciplina dell’erogazione dei dispositivi medici destinati ai pazienti assistiti sul territorio (DPCM 12 gennaio 2017).

Questa modifica limita in concreto l’accesso ai prodotti, e la volontà del legislatore di rendere il processo più trasparente si scontra con l’esigenza del paziente di ricevere il dispositivo necessario e non uno qualunque sia pure di ottima qualità ma non idoneo per quella specifica persona.

Per le persone stomizzate o che praticano il cateterismo, che sono i destinatari ultimi delle forniture di gara del settore, la scelta del presidio sanitario è un elemento cruciale per assicurare una qualità di vita dignitosa. Ogni persona ha esigenze specifiche, legate alla propria condizione clinica, alla conformazione anatomica e alle preferenze personali. La definizione di percentuali di affidamento rischia di ignorare la variabilità delle condizioni di salute e la necessità di personalizzazione delle cure. Per i pazienti stomizzati e cateterizzati, l’uso di un presidio non adeguato può portare a complicazioni mediche, come irritazioni cutanee, infezioni e in generale ad un peggioramento della qualità di vita.

Il modello delineato di Accordo Quadro che prevede uno schema di assegnazione limitato ad un certo numero di Operatori Economici e sulla base delle quote percentuali fissate, non può in nessun modo essere ritenuto idoneo a garantire la fornitura secondo quanto stabilito dal DPCM 12 gennaio 2017 poiché: da un lato, non può garantire la continuità nell’utilizzo del presidio scelto da chi già oggi è utilizzatore di tali dispositivi forzando di fatto un cambio con tutte le connesse criticità e, dall’altro, tanto meno potrà soddisfare quelle che saranno le future esigenze dei pazienti che si tradurranno in altrettanto specifiche prescrizioni mediche, proprio per l’imprevedibilità di quelle che saranno le esigenze cliniche future. A questo si aggiunge il risultato quanto mai iniquo di avere Operatori Economici che si vedranno assegnate quote superiori agli effettivi consumi dei pazienti e, viceversa, Operatori Economici che avranno a disposizione una quota inferiore alle reali esigenze dei pazienti. Il tutto, a discapito proprio del paziente che è l’utilizzatore finale del dispositivo medico

e dei principi di economicità ed efficienza che devono ispirare l’azione della P.A. Abbiamo avuto assicurazioni che al Ministero della Salute si sta lavorando al fine di creare un sistema per comprendere le esigenze delle persone e l’opportuna fruibilità dei prodotti e dei servizi a supporto, ma finchè l’art.59 suddetto non verrà emendato le criticità conseguenti ricadranno a carico del paziente e dell’intero sistema sanitario: il prescrittore, quando deve fare una prescrizione basa la sua scelta clinica su numerosi criteri in una visione olistica, quindi dopo aver fatto tutte le valutazioni e identificato il giusto dispositivo, non vedere realizzato quanto indicato, annulla completamente il lavoro del prescrittore arrecando danni al paziente e di conseguenza a tutto il sistema sanitario: bisogna tenere in grande considerazione il lavoro dei sanitari, medici ed infermieri, che educano all’uso dello stesso garantendo un beneficio sostanziale al paziente ed a tutto il sistema. I dispositivi medici sono strumenti essenziali di cittadinanza: devono essere adeguati alle specifiche condizioni fisiche del paziente, al fine di garantire una vita dignitosa, inclusiva e il più possibile attiva, sia dal punto di vista lavorativo che sociale. La mancata erogazione del presidio idoneo equivale a una violazione del diritto alla salute e al mancato riconoscimento della dignità della persona.

È necessario coniugare l’esigenza di concorrenzialità tra i fornitori con la garanzia, per ogni paziente, di poter accedere al presidio più appropriato. Nel caso dei dispositivi standardizzati, l’attuale formulazione dell’accordo quadro può rivelarsi addirittura più onerosa. Per quanto riguarda i dispositivi specialistici, essa rischia di generare una standardizzazione dannosa, che compromette la personalizzazione dell’assistenza.

Si ritiene pertanto indispensabile introdurre un correttivo che consenta alla centrale di committenza di derogare alla graduatoria e alla percentualizzazione delle quote assegnate agli aggiudicatari, laddove sussistano motivate ragioni cliniche. È fondamentale che la scelta prescrittiva conservi la sua autonomia decisionale, in quanto risponde a specifiche esigenze di salute che non possono essere vincolate da logiche puramente amministrative. Il contrario rappresenterebbe un grave vulnus, non giustificabile alla luce delle considerazioni sopra esposte.

Ricordo di Annalisa Damele

Ho conosciuto Annalisa diversi anni or sono. All’epoca era funzionaria del Provveditorato presso l’Ospedale Galliera di Genova.

Si capiva immediatamente che era la classica giovane capace, promettente e determinata.

Peraltro Annalisa aveva già fatto esperienze significative, avendo conseguito un dottorato di ricerca ed esercitato la professione legale come avvocato amministrativista.

Abbiamo iniziato uno scambio abbastanza frequente di idee e opinioni, e anche a collaborare ad alcuni contributi dottrinali pubblicati in riviste specialistiche.

Le analisi giuridiche condotte da Annalisa erano sempre puntuali ed esaustive dell’argomento trattato.

Da persona più grande di età mi permettevo talora battute bonarie sulla sua ambizione, che accettava di buon grado.

Ambizione (e capacità) che l’hanno portata ad assumere un importante incarico dirigenziale presso l’ospedale Niguarda di Milano.

Anche se divenuta “lombarda” Annalisa teneva alla sua origine “ligure”, tanto da essere rimasta socia dell’associazione regionale ALPE.

Nelle occasioni convegnistiche in cui ci si ritrovava, e nei momenti conviviali connessi, la sua compagnia risultava sempre piacevole, e connotata da una certa sobrietà ed eleganza.

La notizia della sua più che prematura ed improvvisa scomparsa, a soli 47 anni, ha colpito profondamente tutti.

Lo sbigottimento e il dolore hanno attraversato chi la conosceva in modo indelebile.

Doverosamente, come collega e amico, e presidente dell’Associazione ligure, ho presenziato, insieme a una componente del direttivo ALPE, ai funerali tenutisi nella sua città, Varazze, ai quali sono accorse moltissime persone, a testimonianza dei tanti che la amavano e stimavano.

Lascia il marito e due figli nella prima adolescenza. A loro e a tutti i familiari vanno le più sincere condoglianze della comunità FARE.

“Gli dei amano coloro che muoiono giovani”.

XI Corso di Alta Formazione 2025

per Funzionari e Dirigenti in Sanità

Area Provveditorato - Economato - Patrimonio

Il

processo di digitalizzazione e approvvigionamenti in Sanità, qualificazione delle Stazioni Applatanti e Centrali di

Committenza

regioniali: cosa è cambiato con il nuovo Codice?

Gruppo di lavoro:

Elena Agostoni - ASST Fatebenefratelli Sacco (Lombardia)

Ermanno Cosenza - ASL AT Asti (Piemonte)

Giulio Biondi - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara (Emilia-Romagna)

Lucrezia Mannone - ASST Santo Paolo e Carlo (Lombardia)

Susanna Zoia - Azienda USL di Ferrara (Emilia-Romagna)

Il tema assegnato al gruppo di studio sottoscrittore di questo articolo è talmente vasto e articolato che è impossibile svisceralo nella sua interezza in questa sede e quindi, con il presente elaborato si andrà ad offrire alcune pillole tematiche dei ragionamenti, delle osservazioni e anche delle proposte migliorative sul tema seguente: l’impatto della digitalizzazione sul meccanismo di approvvigionamento in Sanità e sulle dinamiche ad esso correlate e strettamente dipendenti dal passaggio cartaceo-digitale. Il tutto attraverso un percorso articolato in cinque nuclei tematici per mezzo dei quali, senza tralasciare il quadro giuridico nonché sociale di riferimento, ci si propone di dare contezza delle complesse e variabili implicazioni attinenti al tema di cui sopra.

Per fissare i punti principali della studio condotto, ma anche per aiutare il lettore ad orientarsi nel corso della esposizione, si è pensato di partire da una serie di considerazioni antecedenti allo status quo, dati di fatto successivamente soggetti a modifiche (a seguito dell’avvicendamento dei Codici dei Contratti Pubblici) e, per fornire maggiore concretezza alla teorie, rapportare queste alle pratiche riconducibili ad alcune realtà del Nord Italia quali alcune AA.SS. dislocate in Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte.

Tra i dati di fatto vi è il seguente: attraverso i contratti pubblici, da un lato la collettività acquisisce lavori, servizi e forniture, dall’altro, l’amministrazione indirizza il mercato verso quegli obiettivi ritenuti prioritari.

In questo contesto la digitalizzazione assicura l’efficace funzionamento del mercato e favorisce un modello di amministrazione più moderna ed efficiente.

Quanto ai benefici della digitalizzazione sono innegabili: è possibile semplificare le procedure per le Stazioni Appaltanti e per gli Operatori Economici, oltre che garantire trasparenza per i cittadini, intesa come diritto del cittadino di conoscere la gestione della ‘res publica’ da parte dell’amministrazione. Come scritto in premessa, dalla disamina del materiale oggetto di analisi sono emersi almeno cinque elementi focali, degni di nota.

Il rimo da noi ravvisato è la componente umanistica del Codice. Similarmente alla centralità riservata all’uomo nel XV secolo in pieno Umanesimo, sebbene per l’attuazione di scopi ben differenti e non paragonabili, pure il legislatore del D.Lgs.36/23 investe la norma di una componente umanistica non trascurabile. L’uomo, inteso come cittadino destinatario delle prescrizioni oltre che come funzionario della Pubblica Amministrazione, assume una posizione centrale nel Codice. La scelta lessicale operata dal legislatore pare foriera di una volontà ben precisa: le prescrizioni sono rivolte alla comprensione umana, comprensione e assimilazione che si vuole risultino piuttosto agevoli per via della loro esplicazione in un lessico chiaro, caratterizzato da costrutti brevi e privi di superflue e talvolta confusive ridondanze. La comprensione di quanto normato dai Codici precedenti, infatti, richiedeva sforzi interpretativi e puntuali approfondimenti non solo per i cittadini ma anche per gli esperti del settore e giurisperiti, dal momento che i dettami ponevano elementi talvolta contradditori tra articoli presenti nell’ambito dello stesso Codice. Il lessico e il costrutto scelto per la stesura del nuovo Codice dei Contratti pubblici, invece, sembrano prestare particolare attenzione alla possibilità che le disposizioni ivi contenute risultino di chiara lettura e comprensione a qualsiasi lettore, esperto e non. Dunque, ancor prima del contenuto, se si volesse enucleare un primario elemento di innovazione, si può quindi annoverare la non lacunosa comprensione del testo.

Tutor: Fabrizio Muzio

XI Corso di formazione FARE

Segnatamente al secondo elemento che si ritiene opportuno approfondire, non si può trascurare l’impatto della digitalizzazione sui processi di approvvigionamento, particolarmente in ambito sanitario. In tale contesto, il processo di acquisto prevede quattro fasi principali: programmazione, progettazione, affidamento e, infine, esecuzione.

La digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei Contratti pubblici, definita nel D.Lgs.36/2023 in una apposita sezione (articoli 19-36), prevede che le suddette fasi vengano interamente gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitali e certificate da AgID ( Agenzia per l’Italia digitale). Al centro del nuovo sistema di appalti digitali c’è quindi la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita da ANAC, che interagisce da un lato con le piattaforme certificate utilizzate dalle Stazioni Appaltanti, dall’altro con le banche dati statali detentrici le informazioni necessarie alle Aziende Sanitarie per gestire le varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici. Da rilevare che recentemente è stato attivato, ad opera di Anac, il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico 2.0, quale strumento digitale per accedere alle informazioni sugli operatori economici, per la verifica del possesso dei requisiti alla partecipazione agli appalti pubblici e dell’assenza di cause di esclusione, in particolare connesse al casellario giudiziale, certificati antimafia, regolarità fiscale e contributiva. L’operatore economico può inserire, utilizzando apposite funzioni, documentazione finalizzata all’aggiornamento del Fascicolo, rilasciata dagli enti certificatori (Ministeri della Giustizia e dell’Interno, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate), fornendo in tal modo alle Stazioni Appaltanti, la possibilità di consultare e riutilizzare i dati in tutte le procedure di affidamento alle quali partecipa uno stesso Operatore Economico, con un notevole risparmio di risorse da parte di entrambi. Doveroso inoltre sottolineare che per dare attuazione alla completa digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici è stato realizzato un complesso sistema denominato “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” (e-procurement), fondato sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle banche dati. Infine, riguardo al secondo punto oggetto di studio ora trattato, è possibile notare come il D.Lgs.36/23 contenga numerosi elementi innovativi e come abbia aperto nuove possibilità di interpretazione del ruolo del professionista degli acquisti pubblici e dei processi di approvvigionamento: come? prevedendo l’uso sistematico delle tecnologie digitali, che consentono l’accesso a iniziative di e-procurement per l’acquisto di beni e servizi con molteplici strumenti, che vanno dall’ordine/contratto diretto digitale su accordo quadro, a procedure di gara sui mercati digitali come il MePA di Consip, il Sistema Dinamico di Acquisto della Pubblica Amministrazione, alle procedure di gara, nell’ambito di un’ampia offerta di categorie merceologiche per acquisti sopra e sotto la soglia comunitaria, nel necessario equilibrio tra innovazione e tradizione. Il terzo elemento focale è rappresentato dal processo di qualificazione delle Stazioni Appaltanti. Introdotto con il D.Lgs. 50/16 e rivisto dal D.Lgs. 36/23, il processo di qualificazione delle Stazioni Appaltanti si pone come una riforma per modernizzare la Pubblica Amministrazione italiana. L’obiettivo è ridurre il numero di enti appaltanti e migliorarne l’efficienza e la professionalità. Originariamente, il D.Lgs. 50/2016 limitava l’autonomia delle Stazioni Appaltanti per importi ridotti, richiedendo la qualificazione o il ricorso a Centrali di Committenza per valori superiori. La qualificazione prevedeva l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) gestita dall’ANAC, basata su specifici requisiti tecnico- organizzativi, che si distinguevano in requisiti di base per quanto concerne il personale specializzato, la trasparenza, l’uso di piattaforme telematiche e in requisiti premianti, basati sulla valutazione ANAC dell’anticorruzione, sulle certificazioni di qualità e altri parametri noti. Per qualificarsi, le Stazioni Appaltanti, oltre all’iscrizione presso l’AUSA e l’uso di piattaforme digitali, devono poter dare attestazione di capacità finanziaria, per raggiungere gli obblighi contrattuali; tecnica, in quanto bisogna avere esperienze pregresse e competenza; organizzativa: avere strutture adeguate; conformità normativa: rispettare le leggi sulla trasparenza e la legalità.

Il sistema si articola su più livelli e punteggi, diversificati per tipologie di procedura e per importi di gara, ovvero:

- Appalti di Lavori (≥ €500.000): Livello L3 (fino a €1 milione), L2 (fino alle soglie comunitarie), L1 (senza limite di importo).

- Appalti di Servizi e Forniture (≥ €140.000): Livello SF3 (fino a €750.000), SF2 (fino a €5 milioni), SF1 (di qualsiasi importo).

Le Stazioni Appaltanti non qualificate tuttavia potranno richiedere supporto a enti qualificati, supportate da ANAC.

Al netto di quanto esposto, occorre sottolineare come la qualificazione delle Stazioni Appaltanti serva a garantire efficienza, trasparenza e professionalità nell’uso delle risorse pubbliche, al fine di migliorare i servizi e i lavori per la collettività.

XI Corso di formazione FARE

Penultimo, nonché quarto argomento da illustrare è quello relativo al passaggio dal DGUE cartaceo a quello elettronico, nonché il ruolo strategico del FVOE nella digitalizzazione degli appalti pubblici.

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) è nato per semplificare la partecipazione alle gare d’appalto, riducendo gli oneri documentali a carico degli Operatori Economici e standardizzando le dichiarazioni sui requisiti. Tuttavia, nella pratica, il DGUE cartaceo si è rivelato inefficiente: le Stazioni Appaltanti continuavano a dover effettuare controlli manuali, e gli Operatori Economici erano costretti a compilare moduli complessi, spesso soggetti a personalizzazioni. La “svolta” è arrivata con il DGUE elettronico, integrato nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), previsto già dal D.Lgs. 50/16 ma pienamente operativo solo con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici del 2023. L’art. 81 stabilisce che la verifica dei requisiti deve avvenire esclusivamente tramite il FVOE, alimentato automaticamente da fonti ufficiali (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Camere di Commercio, Casellario giudiziale). Il DGUE viene così precompilato e i documenti non devono più essere allegati, perché già presenti nel sistema. Questa innovazione si inserisce in un ecosistema digitale più ampio che comprende la BDNCP, il FVOE, le Piattaforme digitali di approvvigionamento (PDA) e la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), a garanzia di interoperabilità e trasparenza. La fase di transizione, tuttavia, non è stata priva di criticità: incertezza normativa (le regole tecniche sono state tardive), problemi di interoperabilità tra banche dati (dati incompleti o non accessibili), e resistenze culturali, in particolare da parte delle PMI e dalle SA minori, restie ad affidarsi a strumenti digitali poco conosciuti. Il Correttivo (D.Lgs. 209/2024) ha, inoltre, chiarito che nessuna banca dati può opporsi all’interoperabilità con la BDNCP, superando alcune barriere normative. Quanto ai benefici del nuovo sistema, essi sono già visibili: riduzione dei tempi di gara, eliminazione degli errori formali, maggiore equità tra gli Operatori Economici, e rafforzamento dei controlli da parte di ANAC. Per il futuro, centrale è ora il ruolo del RUP, che si trasforma in gestore digitale della procedura, chiamato a garantire il corretto utilizzo degli strumenti digitali e l’integrazione con i sistemi aziendali. Infine, il quinto elemento focale su cui vale la pena condurre le ultime riflessioni del presente paper, riguarda l’identità digitale e l’accesso elettronico.

Innegabile è il seguente presupposto: con la digitalizzazione del lavoro sono sorte anche nuove modalità e procedure che possono aiutare ma, a volte, anche rallentare il lavoro. Un esempio è l’accesso a determinati step dell’istruttoria, a cui non sempre il referente della stessa è autorizzato ad accedere, imponendogli così dei tempi d’attesa dovuti dagli impegni, già numerosi, del Provveditore, unico autorizzato alla procedura. Prima dell’autorizzazione alla procedura, bisogna effettuare l’Autenticazione, ovvero la verifica dell’identità dell’utente. Essa avviene tramite l’Accesso Elettronico, ovvero quel processo che permette ad un utente, privato o professionale, di accedere a contenuti, dati o funzionalità della P.A. attraverso l’uso di sistemi informatici. Parte fondamentale è l’Identità Digitale che “rappresenta lo strumento che permette ai cittadini di identificarsi in modo univoco e accedere a tutti i servizi digitali della Pubblica Amministrazione e a quelli dei privati aderenti” (AgID). Uno strumento utile, specie nel contesto lavorativo, potrebbe essere il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), il quale è un sistema di riconoscimento dell’identità digitale, accreditato dagli Identity Provider riconosciuti da AgID, ed è composto dalle credenziali personali, accompagnate da un fattore identificativo attraverso l’app o sms. Nello specifico, sarebbe molto utile lo SPID Professionale che, a differenza dello SPID Privato riconducibile esclusivamente alla persona fisica, è quel profilo di identificazione digitale che, pur essendo intestato anche esso alla suddetta, attesta una funzione professionale associata ad un ente o ad un ruolo professionale; quindi le finalità d’utilizzo sono strettamente legate al proprio ruolo lavorativo, permettendo all’utente di accedere alla parte più operativa e professionale della P.A., infatti, oltre ai propri dati personali, è necessario fornire la documentazione relativa all’organizzazione per cui si opera e al proprio ruolo all’interno di essa; poiché, in base a quest’ultimo, dovrà essere utilizzato o lo SPID persona giuridica (come dipendente) o lo SPID professionale qualificato (per quelle professioni che richiedono l’iscrizione ad un albo). Una eventuale risoluzione allo snellimento e velocizzazione del lavoro potrebbe essere quella di dare a chi già ha svolto i calcoli e compilato i documenti, di poter procedere direttamente, avendone anche cognizione più completa di come e perché si è giunti a quel punto, a tutti passaggi, creando lo SPID Professionali per singolo operatore del provveditorato, facenti capo al Provveditore come albero genealogico, così da permettere lo snellimento del lavoro per quest’ultimo e una maggior velocità di lavoro per chi genera il provvedimento ma, allo stesso tempo, mantenendo un equilibrio di responsabilità adeguato.

La revisione dei prezzi nei servizi e nelle forniture dopo il Decreto Correttivo

Una delle maggiori novità nell’ambito dei contratti pubblici introdotta dal Decreto Correttivo (D.Lgs. 209/2024) a partire dal 31 dicembre 2024 è stata senza dubbio la riforma (per certi aspetti radicale) della revisione dei prezzi. Il Decreto, infatti, ha portato ad una riscrittura quasi totale dell’art. 60 del Codice nonché all’inserimento di un nuovo Allegato (II.2-bis, che d’ora in avanti “Allegato”) che ha la funzione di disciplinare anche da un punto di vista operativo l’applicazione di questo fondamentale meccanismo finalizzato al mantenimento dell’equilibrio originario del contratto. Sotto questo profilo, infatti, le norme che regolano la revisione dei prezzi si configurano come regole applicative del principio sancito dall’art. 9 del Codice.

Ma qual è stato il reale obiettivo di questa riforma, posto che l’obbligo di inserimento di clausole di revisione dei prezzi nei contratti di appalto era già dato per assodato non solo con l’acquisizione di efficacia dell’attuale Codice, bensì da gennaio 2022 con l’entrata in vigore del D.L. 4/2022? Sinteticamente si potrebbe affermare che il Legislatore ha inteso rielaborare l’istituto della revisione ai fini di rendere l’applicazione dello stesso quanto più oggettivo, automatico ed omogeneo possibile, evitando lungaggini burocratiche e potenziali contenziosi tipici delle passate gestioni.

Per poter raggiungere tale scopo, la riforma del Correttivo ha lavorato su alcuni aspetti di maggiore rilievo che di seguo di intendono analizzare per punti.

Ambito di applicazione. Sebbene il primo comma dell’art. 60 del Codice stabilisca che “Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite

alle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto”, nei servizi e nelle forniture la revisione dei prezzi è obbligatoria solo con riferimento ai contratti di durata (art. 1, comma 3, dell’Allegato), dovendo quindi escludersi dall’ambito di applicazione tutti quei contratti il cui oggetto consista in una prestazione ad esecuzione istantanea. Pertanto, laddove un contratto abbia una determina durata (più o meno protratta nel tempo) e nel corso della stessa venga richiesta l’esecuzione di prestazioni continuative, si avrà sempre una possibile revisione dei prezzi.

Condizioni e limiti economici. Le clausole di revisione si applicano “ al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva ” che, come si vedrà poco oltre, sono strettamente legate alla variazione degli indici sintetici di riferimento per il determinato oggetto dell’appalto. Per poter consentire la revisione dei prezzi, tali particolari condizioni devono tuttavia determinare una variazione del costo della fornitura o del servizio che risulti, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell’importo complessivo del contratto. Qualora tale condizione si realizzi, la revisione opererà nella misura pari all’80% del valore eccedente la predetta variazione del 5% (ad esempio: se la variazione riscontrata è dell’8%, la revisione verrà calcolata nella misura dell’80% dell’eccedenza, pari al 3%).

Tempistiche. Il comma 1 dell’art. 3 dell’Allegato prevede che sia la stazione appaltante, in particolare nell’ambito del capitolato speciale di appalto, a stabilire la scansione temporale con cui la revisione dei prezzi verrà eventualmente applicata. La norma impone infatti alla stazione appaltante di monitorare l’andamento degli

indici a cui si ricollega la revisione con una frequenza prestabilita: quale dev’essere allora tale frequenza? Esiste un limiti esplicito (citato dalla stessa disposizione) e un limite – per così dire – implicito: i) quanto al primo limite, sempre il comma 1 dell’art. 3 prevede che la frequenza non possa essere “superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all’appalto” (ad esempio: se l’indice di riferimento viene aggiornato dall’ISTAT ogni tre mesi, non si potrà avere una frequenza di monitoraggio mensile, bensì quanto meno trimestrale o inferiore); ii) quanto al secondo limite, va tenuta in debita considerazione la durata del contratto, stabilendo una frequenza che sia coerente con la stessa (ad esempio: se il contratto di appalto ha una durata semestrale, non sarebbe logico prevede un monitoraggio con frequenza semestrale, depotenziando in questo caso il meccanismo della revisione).

Calcolo della variazione. Ai sensi dell’art. 12, comma 1, dell’Allegato, la variazione dell’indice di riferimento che può condurre ad un obbligo di revisione dei prezzi è calcolata come “differenza tra il valore dell’indice o del sistema ponderato di indici … al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione”. Il valore dell’indice di riferimento nel mese in cui è stato adottato il provvedimento di aggiudicazione (il c.d. t0) sarà sempre utilizzato come termine di riferimento per tutti i monitoraggi che verranno effettuati durante il periodo di esecuzione del contratto.

Modalità di gestione. Nel nuovo sistema di riconoscimento della revisione l’operatore economico non avrà più alcun ruolo attivo, considerato che, ai sensi del comma 2 dell’art. 3 dell’Allegato, le clausole di revisione si attivano automaticamente “anche in assenza di

AZIENDE INFORMANO

istanza di parte”, qualora dal monitoraggio degli indici di riferimento effettuato dalla stazione appaltante risulti una variazione superiore al 5%. La revisione, in sostanza, diventa un meccanismo ad applicazione automatica, imponendo un nuovo obbligo (di monitoraggio, prima, e di eventuale riconoscimento dell’aumento di prezzo, poi) a totale carico della stazione appaltante. È ora chiaramente stabilito che la revisione varrà sempre e solo per il futuro e non potrà mai essere considerata con valenza retroattiva.

Identificazione degli indici. La scelta degli indici da utilizzare in sede di revisione non è né casuale né demandata alla discrezionalità della stazione appaltante. Gli indici di riferimento sono infatti strettamente correlati all’oggetto prevalente del contratto, identificato dalla descrizione secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV). Al fine di determinare la connessione tra CPV dell’appalto e indice sintetico di riferimento, l’Allegato riporta quattro distinte tabelle, così strutturate: i) tabella D: associa un elenco di CPV per servizi e forniture (con relativa descrizione) ad una delle successive tre tabelle; ii) tabella D1: associa alcuni dei CPV di cui alla tabella D a singoli indici sintetici di riferimento; iii) tabella D2: associa alcuni dei CPV di cui alla tabella D a singoli indici sintetici oppure ad un sistema ponderato di indici di riferimento; iv) tabella D3: associa alcuni dei CPV di cui alla tabella D ad un sistema ponderato di indici di riferimento. Il monitoraggio e l’eventuale revisione dei prezzi dovrà pertanto basarsi sull’aggiornamento dell’indice o del sistema ponderato di indici di riferimento collegato al CPV identificato per lo specifico appalto.

Avv. Michele Leonardi

FOCUS

Gli indici di riferimento sono riconducibili a quattro macrocategorie elaborate da ISTAT: prezzi al consumo, prezzi alla produzione dell’industria, prezzi alla produzione dei servizi e indici delle retribuzioni contrattuali. Qualora il CPV di riferimento dell’appalto fosse riconducibile alla tabella D.3 dell’Allegato, lo stesso impone che la stazione appaltante consideri un sistema ponderato di indici di riferimento in quanto al CPV sono riconducibili due o più indici. In questo caso la stazione appaltante dovrà indicare nei documenti di gara il peso ponderale che dovrà essere attribuito a ciascuno degli indici da considerare (i diversi pesi possono essere assegnati in maniera discrezionale. L’Allegato suggerisce unicamente che, in caso di contratti ad alta intensità di manodopera e laddove si debba applicare, tra gli altri, un indice delle retribuzioni, il peso dello stesso sia pari all’incidenza della manodopera sul valore del contratto). Il monitoraggio, con la cadenza stabilita, dovrà essere effettuato su tutti gli indici, calcolando poi la media ponderata degli stessi per verificare l’eventuale realizzarsi delle condizioni necessarie all’applicazione automatica della revisione.

AZIENDE INFORMANO

Servizi Italia: la semplicità che fa la differenza nella complessità della sanità

In sanità, le cose semplici non sono mai banali. Un letto rifatto con biancheria pulita, una divisa sempre in ordine, uno strumento chirurgico sterile al momento giusto: dettagli che sembrano scontati, ma che in realtà sono essenziali per il buon funzionamento di ospedali e case di cura. È proprio in questi gesti quotidiani, silenziosi ma decisivi, che da quasi quarant’anni si inserisce il lavoro di Servizi Italia, il gruppo con sede a Castellina di Soragna (Parma) che ha fatto della cura “indiretta” del paziente la propria missione. La storia inizia nel 1986, con il primo servizio di lavanderia industriale dedicata all’ambito ospedaliero. Una sfida semplice e al tempo stesso ambiziosa: assicurare che medici, infermieri e pazienti potessero contare ogni giorno su tessuti igienizzati, sicuri, pronti all’uso. Da allora di strada ne è stata fatta parecchia. Nel 2002 l’ingresso in Coopservice ha dato ulteriore slancio, e in pochi anni l’azienda è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento internazionale nei servizi integrati per la sanità, confermando la solidità di un progetto industriale che ha saputo trasformarsi senza mai perdere la propria vocazione originaria: prendersi cura delle persone, dietro le quinte della cura.

I servizi che fanno funzionare la sanità

Oggi Servizi Italia è molto più di una lavanderia industriale. È un gruppo che conta 3.600 persone e oltre 50 impianti produttivi distribuiti in Italia, in Europa e

in alcuni paesi extraeuropei. Lavorano per garantire un sistema che, pur invisibile agli occhi del paziente, tiene insieme il complesso mondo della sanità.

Il lavanolo garantisce ogni giorno biancheria da letto pulita e confortevole, insieme a divise adeguate per il personale ospedaliero.

La sterilizzazione dei tessili permette di sanificare i materiali che entrano quotidianamente in contatto con pazienti e operatori.

La sterilizzazione e il noleggio dei dispositivi medici riducono il rischio di infezioni e assicurano alle sale operatorie strumenti pronti e sicuri.

Infine, l’ingegneria clinica si occupa del monitoraggio e della gestione delle tecnologie biomedicali, supportando le strutture sanitarie nel lavorare in modo più efficiente. In altre parole, Servizi Italia è quel partner silenzioso ma indispensabile che permette a chi lavora nella sanità di concentrarsi sulla cosa più importante: la cura del paziente.

Un “sì” che diventa filosofia

Il nome stesso dell’azienda contiene una promessa: SI. Sì alle persone, sì alla sostenibilità, sì all’innovazione. Tre parole che racchiudono la filosofia con cui il gruppo affronta le sfide di ogni giorno.

Sì alle persone significa credere nel valore della diversità, nel rispetto dei tempi di vita e di lavoro, nella formazione e nella crescita professionale. Le donne e gli uomini di Servizi Italia non sono solo addetti a un processo: sono la forza viva che rende possibile un servizio che ha un impatto diretto sulla salute di tutti.

Sì alla sostenibilità significa andare oltre gli obblighi normativi e scegliere consapevolmente di ridurre consumi ed emissioni, di gestire in modo responsabile acqua, energia e scarti, di promuovere una filiera tessile più etica e più green. Il gruppo ha adottato politiche chiare in tema di responsabilità sociale e ambientale, misurando i progressi attraverso un bilancio di sostenibilità pubblicato ogni anno.

Sì all’innovazione significa non limitarsi a introdurre nuove tecnologie, ma avere il coraggio di ripensare i modelli di servizio, immaginando una sanità più vicina al cittadino e più attenta al rapporto medico-paziente.

Sostenibilità: dall’impegno ai risultati

Parlare di sostenibilità oggi è quasi un obbligo. Ma Servizi Italia ha scelto di farlo in modo concreto, mettendo in campo azioni misurabili. Nei propri impianti il consumo di acqua ed energia viene costantemente monitorato e ottimizzato; le emissioni sono ridotte grazie a processi più efficienti e a un’attenta gestione delle risorse; il tessile viene recuperato, riutilizzato e, quando possibile, riciclato.

Il tema riguarda anche la filiera: collaborare con fornitori che condividano criteri etici e ambientali è parte integrante della strategia. Per questo Servizi Italia ha avviato progetti per privilegiare il recupero dei tessuti arrivati a fine vita e ha ottenuto certificazioni che attestano la qualità “green” dei processi, come il marchio Made Green in Italy.

Il futuro è già qui

Guardando avanti, Servizi Italia ha definito un piano di sostenibilità che tocca obiettivi ambientali, sociali e di governance. Ridurre ulteriormente l’impatto dei processi, promuovere una cultura aziendale sempre più

AZIENDE INFORMANO

inclusiva, migliorare la trasparenza nei confronti degli stakeholder: sono sfide ambiziose, ma anche tappe necessarie per restare al passo con un mondo che chiede a gran voce servizi più etici e responsabili. Allo stesso tempo l’innovazione resta la bussola. L’uso di tecnologie digitali per tracciare i materiali, l’efficienza dei processi di sterilizzazione: tutto concorre a disegnare una sanità più moderna, in cui Servizi Italia vuole continuare a essere partner strategico.

Una presenza silenziosa ma indispensabile

Alla fine, il valore di Servizi Italia si coglie proprio nella sua capacità di passare inosservata. Chi entra in un ospedale non si chiede da dove venga la biancheria pulita, chi abbia sterilizzato gli strumenti chirurgici o chi garantisce che tutto funzioni senza intoppi. Eppure, dietro ogni gesto di cura c’è anche il lavoro di chi, senza essere sotto i riflettori, contribuisce alla salute e alla sicurezza delle persone.

È in questa discrezione, in questa capacità di rendere semplice ciò che è complesso, che risiede la vera forza di Servizi Italia. Con solide radici nella propria storia italiana e grazie all’impegno quotidiano di migliaia di professionisti, Servizi Italia guarda al futuro con una visione chiara: dire “sì” al benessere delle comunità significa contribuire in modo concreto e responsabile alla costruzione di un mondo più sicuro e sostenibile.

AZIENDE INFORMANO

RED: la consulenza HR di Synergie che sostiene la sanità nelle sfide del futuro

Il settore sanitario vive una fase di trasformazione senza precedenti. Carenza di personale, complessità organizzativa, digitalizzazione dei processi e necessità di garantire continuità assistenziale sono sfide che richiedono un approccio nuovo alla gestione delle risorse umane. In questo contesto, HRED, la divisione di Synergie Academy dedicata alla consulenza HR e allo sviluppo organizzativo, si propone come partner strategico per le grandi stazioni appaltanti e le aziende sanitarie.

Perché la gestione HR è cruciale in sanità

Ospedali e strutture sanitarie non sono solo luoghi di cura, ma organizzazioni complesse che devono coniuga-

re efficienza, qualità e benessere del personale. La carenza di professionisti, l’elevato turnover e la pressione sui costi impongono soluzioni innovative per attrarre e trattenere talenti, ridurre il rischio di burnout e garantire servizi sicuri e sostenibili.

L’approccio HRED: persone e organizzazioni che crescono insieme

HRED parte da un presupposto chiaro: ogni realtà sanitaria è unica. Per questo le soluzioni sono sempre personalizzate, costruite a partire dall’analisi del contesto e dalla definizione condivisa degli obiettivi. L’obiettivo è duplice: migliorare la performance organizzativa e valorizzare il capitale umano, creando ambienti di lavoro motivanti e inclusivi.

Le soluzioni HRED per il mondo sanitario

• Analisi organizzativa e HR Design: mappatura delle competenze, revisione dei processi e definizione di organigrammi coerenti con le esigenze cliniche e gestionali.

• Assessment e selezione mirata: strumenti validati per individuare soft skill e attitudini, fondamentali per ruoli sanitari e amministrativi.

• Formazione esperienziale: percorsi su comunicazione, gestione dello stress, leadership e lavoro in team, con metodologie innovative come Lego® Serious Play® e business game.

• Coaching individuale e di team: per sviluppare consapevolezza, migliorare la collaborazione e affrontare i cambiamenti organizzativi.

• Change management: supporto nei processi di trasformazione digitale e riorganizzazione, accompagnando le persone nella transizione.

• Benessere organizzativo : analisi del clima interno, interventi per ridurre lo stress e promuovere ambienti di lavoro sani e motivanti.

• Team building: attività indoor e outdoor per rafforzare coesione e senso di appartenenza, essenziali in contesti ad alta pressione.

AZIENDE INFORMANO

Soft skill: la chiave per un’assistenza di qualità

Nel mondo sanitario, le competenze tecniche sono imprescindibili, ma non sufficienti. Comunicazione efficace, empatia, capacità di lavorare in team e gestione dello stress sono abilità determinanti per garantire un’assistenza sicura e centrata sul paziente. HRED lavora per sviluppare queste competenze, integrandole nei percorsi di crescita professionale.

Un partner per le grandi stazioni appaltanti

Le gare pubbliche per la gestione dei servizi HR in ambito sanitario richiedono competenze specifiche e capacità di garantire standard elevati. HRED si propone come partner affidabile per le stazioni appaltanti, offrendo soluzioni conformi alle normative, scalabili e orientate ai risultati, con un’attenzione particolare alla qualità e alla sostenibilità dei processi.

Guardare al futuro con persone al centro

Investire nel capitale umano significa costruire basi solide per affrontare le sfide del futuro: digitalizzazione, integrazione dei servizi, nuove competenze. Con un approccio rigoroso e metodologie certificate, HRED aiuta le organizzazioni sanitarie a coniugare efficienza, innovazione e benessere, mettendo le persone al centro di ogni progetto.

Sulla valutazione tecnica della commissione giudicatrice ed il sindacato del Giudice

Amministrativo

Un operatore economico chiede di conoscere quali siano i limiti del Giudice Amministrativo rispetto alla valutazione tecnica effettuata dalla Commissione valutatrice di cui all’articolo 93 del Codice dei contratti, al fine di proporre eventuali ricorsi per dichiarare illegittima la valutazione stessa

Il quesito posto è complesso e richiede una puntuale riflessione sui singoli casi prospettati, anche se la giurisprudenza, con orientamento costante e consolidato, ha definito importanti principi di riferimento. La sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 5392 del 20.6.2025 ribadisce che le valutazioni compiute in sede di gara, laddove effettuate in conformità della lex specialis e sulla base di criteri predeterminati, rientrano nell’alveo della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e, in quanto tali, sono sindacabili in sede giurisdizionale solo in presenza di macroscopici vizi di legittimità, quali l’evidente irragionevolezza e illogicità, l’arbitrarietà manifesta o il travisamento dei fatti, la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità. La semplice sottovalutazione di un’offerta tecnica non è sindacabile se non si dimostrano errori valutativi rilevanti. Infatti la discrezionalità tecnica della commissione valutatrice si muove in un’area di attività dell’Amministrazione posta fra le certezze scientifiche e le certezze giuridiche, in altre parole fra il diritto e la tecnica.

Il TAR Toscana, sez. III, con sentenza n. 621 dell’1.4.2025 offre un esempio dell’intervento risolutivo del Giudice amministrativo che evidenzia, nel caso di specie, la manifesta illogicità dell’operato della commissione giudicatrice che ha formulato un identico giudizio a fronte di due offerte che avevano presentato tempistiche differenti. In particolare, era stata data la medesima valutazione di “ottimo” a due apparecchiature che raggiungevano però la temperatura di infusione al paziente di 37° C in tempi diversi, una in 30 secondi e l’altra in 35 secondi. Il Giudice ha ordinato la rivalutazione del punteggio assegnato all’offerta aggiudicataria demandando tale compito ad una commissione in diversa composizione. Tale scelta si rende opportuna ogniqualvolta “il giudicato richieda il rinnovo di una procedura concorsuale”, essendo “preferibile che la commissione sia riconvocata

in diversa composizione, tutte le volte in cui il vizio ravvisato dal giudicato attenga proprio alle operazioni di giudizio della commissione stessa” (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3307 del 5.7.2017).

Si evidenzia, per inciso, come il cambio della composizione della commissione sopra disposto dal Giudice amministrativo sembri contrastare con l’articolo 93, comma 6 del D.Lgs 36/2023 che recita: “Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione o dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l’annullamento sia derivato da un vizio di composizione della commissione”.

Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 4250 del 19.5.2025 mostra, invece, come il controllo del Giudice sia pieno, penetrante, effettivo ma non sostitutivo della Pubblica Amministrazione. Infatti, di fronte ad una verificazione del Piano Economico e Finanziario di una concessione di un Comune dove il costo della merce risultava particolarmente contenuto “perché correlato ad un acquisto effettuato a stock” e dove si attestava inoltre che “la posizione finanziaria di breve periodo sia in grado di sostenere i debiti di breve periodo”, il Consiglio di Stato si è limitato a verificare la ragionevolezza e la coerenza dell’iter logico delle argomentazioni dell’amministrazione, fermandosi quando il risultato cui è giunta è uno di quelli possibili dall’opinabilità della scienza.

Pertanto, rispondendo in sintesi all’operatore economico, fermo restando la complessità della materia trattata, il ricorso al giudice amministrativo per chiedere l’annullamento dell’aggiudicazione o una rivalutazione dei punteggi risulta opportuno qualora si possa dimostrare che le valutazioni tecniche della commissione giudicatrice siano palesemente illogiche, irragionevoli, inattendibili, incoerenti.

Monica Piovi e Studio Legale Fidanza
Gli oneri probatori nella gestione del rischio infettivo: una sfida che chiede sistema

Le infezioni correlate all’assistenza rappresentano una delle principali criticità per le strutture sanitarie. Le recenti pronunce della Cassazione hanno reso più stringenti gli oneri probatori a carico delle direzioni: non basta adottare protocolli, occorre dimostrarne l’effettiva e continuativa applicazione. Si tratta di un impegno organizzativo e documentale rilevante, che coinvolge tutte le dimensioni della gestione del rischio.

Su questo tema l’ANMDO (Associazione Nazionale Medici Direzioni Ospedaliere) ha promosso un quaderno di indirizzo, a cui COPMA ha dato un contributo non condizionato. Il documento offre alle direzioni sanitarie un vademecum per rispondere in modo puntuale alle richieste probatorie, rafforzando la sicurezza delle cure e la tutela delle strutture.

L’esperienza di COPMA conferma come un approccio sistemico alla sanificazione possa rappresentare un supporto concreto. Il sistema PCHS® , validato da anni di studi scientifici, integra procedure, controlli analitici e formazione del personale, offrendo evidenze oggettive utili a dimostrare il rispetto dei requisiti richiesti.

Trasformare l’onere probatorio da mero adempimento a opportunità di miglioramento organizzativo è oggi una sfida decisiva.

La collaborazione tra istituzioni, scienza e operatori è la strada per costruire una sanità più sicura, sostenibile e capace di affrontare con trasparenza le responsabilità del proprio agire.

www.pchs.it

KUBI KID: la sicurezza dei carrelli incontra la fantasia dei bambini

Kubi Kid di Falpi è un carrello sviluppato su commissione nell’ambito di un progetto molto peculiare. Tale occasione ha offerto all’azienda lo spunto per estendere la proposta dei carrelli Kubi in tutti quei contesti che sono frequentati dai bambini: dai reparti pediatrici degli ospedali, alle scuole materne, fino ai centri per l’infanzia. Kubi Kid è disponibile in tutte le configurazioni della gamma Kubi e conserva pertanto tutte le certificazioni di qualità e le prestazioni della linea originale.

Agli aspetti di compattezza, versatilità ed ergonomia qui si aggiunge anche l’aspetto ludico: la possibilità di personalizzare il carrello con stickers allegri e colorati.

Il prototipo è stato realizzato applicando su un carrello di colore “lime” delle immagini che rappresentano in forma cartoonesca gli animali della giungla, dando vita a uno scenario che può stimolare la fantasia dei bambini, distraendoli dalla situazione potenzialmente noiosa o pesante in cui si trovano, e alleggerendo le mansioni di genitori, tutori o operatori presenti.

Il design “tutto chiuso” di Kubi permette di tenere i prodotti chimici e le attrezzature al riparo dalla straordinaria ed innata curiosità dei bimbi, garantendo la loro sicurezza.

Kubi Kid è interamente personalizzabile sulla base del contesto a cui è destinato (sia nei moduli, sia nei colori, sia nella grafica degli stickers).

www.falpi.com

Net4market: il supporto al RUP

Ricoprire il ruolo del RUP significa assumersi una grande responsabilità: garantire legalità, efficienza e trasparenza in un contesto normativo in continua evoluzione. Una sfida che spesso lascia poco spazio alla serenità. Net4market nasce per questo: dare al RUP la certezza di non essere mai solo. Il team di esperti in diritto degli appalti pubblici lo affianca in ogni fase, traducendo la complessità normativa in chiarezza operativa e sicurezza giuridica.

Non si tratta di una semplice consulenza, ma un supporto concreto: alleggerisce il carico di lavoro, riduce i rischi e permette di affrontare ogni procedura con la fiducia di avere al proprio fianco un partner competente e affidabile.

Con Net4market, il RUP ritrova serenità: la gestione degli appalti diventa più chiara, trasparente e sicura. Perché un servizio non si misura solo dalle competenze che offre, ma dal senso di tranquillità che garantisce.

Scegli la sicurezza:

www.net4market.com/consulenza-legale-2/

Autocontrollo VS Controlli e Verifiche

FMSpecialist S.r.l. è una Azienda specializzata nella verifica e nel controllo dei servizi appaltati, offrendo un servizio integrato che copre ogni fase dell’esecuzione contrattuale. Le sue attività sono certificate e uno dei suoi Soci, Dott. Maurizio Vetrò, è Project Leader nel Tavolo di lavoro della nuova UNI/PdR “Facility Management – Esecuzione dei servizi in regime di appalto – Requisiti di monitoraggio e verifica delle attività svolte.” FMSpecialist, inoltre, ha realizzato la Suite CLAUDIT®, strumento informatico di riferimento per il monitoraggio e verifica della corretta esecuzione del servizio di pulizia e disinfezione, che ha ottenuto la certificazione UNI EN 13549:2003. Quando si parla di Controlli è importante distinguere i tre concetti che possono risultare simili ma con differenze importanti nel modo in cui si gestisce e si verifica un’attività di un Servizio appaltato.

Autocontrollo

Il controllo fatto dall’Azienda gestore del servizio tramite ciascun operatore/individuo direttamente sul proprio lavoro.

Controllo di processo

Il monitoraggio e misurazione durante lo svolgimento del processo, non solo alla fine.

Controllo di risultato

La verifica fatta dopo che l’attività o il servizio si è conclusa.

L'autocontrollo aziendale è l'insieme sistematico di procedure, metodologie e verifiche che l'impresa appaltatrice implementa autonomamente per assicurare che il servizio sia erogato in conformità ai requisiti contrattuali e agli standard di qualità interni. In sintesi, l’autocontrollo non è un controllo “dall’esterno”, ma una responsabilità diretta dell’impresa per prevenire rischi e garantire qualità e sicurezza.

www.fmspecialist.eu

Klopman e la sostenibilità nel tessile sanitario: una risposta concreta

Klopman International, azienda con sede produttiva in centro Italia e attiva dal 1967, è il più grande produttore Europeo di tessuti tecnici per abbigliamento da lavoro, con una gamma di oltre 170 stili destinati anche al settore sanitario.

Nel contesto della sanità pubblica, il tema del green public procurement è sempre più rilevante. I bandi richiedono forniture che rispettino criteri ambientali specifici: tra questi, l’Ecolabel europeo è tra i più significativi, in quanto richiede l’utilizzo di poliestere riciclato e cotone organico, oltre a processi produttivi a ridotto impatto ambientale. Klopman risponde a queste esigenze attraverso un sistema di certificazioni riconosciute a livello internazionale – tra cui GRS e RCS, per la tracciabilità dei prodotti con fibra riciclata, OCS, per l’utilizzo del cotone organico, OEKO-TEX® Standard 100 e MADE IN GREEN per la sicurezza chimica e di sostenibilità produttiva.

Alpha: infinite soluzioni ecosostenibili

In aggiunta, Klopman misura l’impatto ambientale dei propri prodotti attraverso lo studio del ciclo di vita (LCA), certificato da EPD (Environmental Product Declaration), fornendo dati oggettivi su emissioni, consumi e sostenibilità complessiva.

Un impegno concreto per offrire soluzioni affidabili e trasparenti al servizio del tessile sanitario.

www.klopman.com/it sales@klopman.com

Alpha è una gamma di carrelli multiuso progettati per soddisfare ogni esigenza di pulizia grazie alla modularità dei componenti combinabili con innumerevoli accessori. Ogni carrello è liberamente personalizzabile, permettendo di avere tutto l’occorrente sempre a portata di mano.

La linea Alpha brilla anche sotto il profilo della sostenibilità: i carrelli sono realizzati, in parte, con componenti certificati Plastica Seconda Vita dall’Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo (IPPR). Inoltre, alcuni Alpha hanno ottenuto la certificazione Ecolabel UE, l’etichetta ambientale che premia i migliori prodotti ecosostenibili attestandone la sostenibilità lungo l’intero ciclo di vita e l’elevata qualità. Il sistema certificato implementato da Filmop consente di calcolare la carbon footprint dei carrelli in gamma, ponendo le basi per l’implementazione di azioni mirate alla loro compensazione come l’adesione nel 2023 a importanti progetti internazionali di tutela ambientale che hanno permesso di compensare 800 tonnellate di CO2.

www.filmop.com

Paredes:

l'approccio all'igiene professionale a 360°

Per salvaguardare operatori e utenti, garantendo al tempo stesso un elevato livello igienico e contrastando le infezioni correlate all’assistenza (ICA), Paredes propone un’ampia gamma di soluzioni. Grazie alla fornitura di prodotti a oltre 200 strutture ospedaliere, l’azienda ha consolidato una lunga esperienza nel settore. Questo approccio va oltre la semplice igiene delle mani, abbracciando una visione più completa dell’igiene professionale.

Accanto ai vantaggi della linea dedicata ai servizi igienici, Paredes ha ampliato la propria offerta con detergenti, disinfettanti e biocidi per mani e superfici. Questo sviluppo, in particolare sul fronte dei prodotti chimici, è stato reso possibile dalla creazione del Gruppo Paredes Orapi (GPO), nata nel 2023 con l’acquisizione del produttore mondiale di prodotti chimici e per la manutenzione industriale.

Quando la produzione interna non è sufficiente, Paredes integra la propria gamma attraverso collaborazioni innovative, come quella con Decitex – pioniera nelle microfibre che consentono un’azione biocida con il solo uso dell’acqua – o con Innuscience, con cui ha sviluppato una linea di prodotti biotecnologici per la pulizia e la disinfezione a minor impatto ambientale.

Infine, l’offerta si è estesa anche ai dispositivi di protezione individuale (DPI), sia monouso che non.

www.paredes.it

Sodexo, il valore di un partner unico per la ristorazione e servizi integrati

Scegliere Sodexo come interlocutore unico per la gestione dei servizi nelle strutture sanitarie significa garantire continuità, tempestività ed elevati standard operativi. Servizi di pulizia professionale per l’igiene e la sicurezza degli ambienti, servizi di Facility management e servizi di ristorazione dedicati a ospiti, personale ospedaliero, visitatori e accompagnatori trovano così una regia coordinata, capace di assicurare processi efficienti e pieno rispetto delle normative vigenti.

I vantaggi di avere un partner unico consistono in risposte puntuali e nella semplificazione dell’organizzazione dei servizi e del monitoraggio e controlli. Un approccio unitario che elimina sovrapposizioni accelera i tempi di intervento e garantisce continuità operativa.

La formazione del personale è costante e specifica per ambito di intervento e ha l’obiettivo di trasformare cura e sicurezza in valore concreto per pazienti e collaboratori. Un approccio che trova riscontro anche nelle numerose esperienze nazionali e internazionali nelle strutture in cui opera Sodexo: i tempi di risposta operativa si sono ridotti significativamente e la soddisfazione dei partner è cresciuta.

L’opportunità di affidarsi ad un partener unico, serio, capace di dare garanzie e risposte adeguate diventa un modello per conseguire qualità costante sempre con una prospettiva di ottimizzazione e controllo. Questo metodo rafforza il dialogo e genera relazioni di fiducia durature, sempre orientate a un obiettivo condiviso: creare ambienti sicuri e confortevoli, nei quali il benessere delle persone resta la priorità.

www.sodexo.it

Sutter Professional: your business partner

Tutte le certificazioni ottenute fanno di Sutter Professional il partner ideale nel mercato professionale. La vasta gamma certificata Ecolabel di Sutter Professional è composta da prodotti specifici per ogni tipo di utilizzo. Delle 87 referenze Ecolabel, 17 sono di prodotti concentrati e ultra-concentrati, facili da usare e da utilizzare, in grado di minimizzare gli sprechi di prodotto. 27 di questi prodotti e un disinfettante PMC in aggiunta, inoltre, sono già certificati CFP secondo la ISO 14067, standard internazionale che definisce i principi e i requisiti per la quantificazione della Carbon Footprint di prodotto. Tutta la gamma Ecocaps, oltre ad essere certificata Ecolabel, ora è anche certificata CFP Italy. Ultimi arrivati, nella famiglia CFP, i concentrati Easy Dose. Il passaggio ai nuovi disinfettanti a base di quaternari di quinta generazione, con principi attivi più performanti rispetto agli attuali, si è completato con l’arrivo dei nuovi lavamani in crema e schiuma Antibac Cream Plus e Antibac Foam Plus (PMC n. 21363 e 21364) compresa la norma virucida.

Si mette in evidenza Ondaklor (PMC n. 19651), certificazione Carbon Foot Print Italy – ISO 14067, conforme CAM, 40.000 ppm di cloro, imballaggio Primario 81% in plastica riciclata, certificazione Plastica Seconda Vita, imballaggio secondario certificato FSC, battericida, fungicida e virucida anche in Campo Medico (EN13727-EN13624-EN14476) e test di efficacia secondo la EN 13697 contro Clostridium difficile.

www.sutterprofessional.it

Con Alpha, la sicurezza è al primo posto

Il sistema di chiusura automatica blocca istantaneamente il coperchio e la porta quando vengono chiusi, impedendo l’accesso non autorizzato ad attrezzature, prodotti chimici e materiale vario.

Semplice, rapido, sicuro.

Abbassa il coperchio e chiudi la porta per bloccarli

Inserisci l’apposita chiave per riaprirli

Riponi la chiave nel suo scomparto

Scopri tutti i vantaggi offerti

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.