concessione di servizi delle norme sulle procedure di affidamento in materia. Inoltre, trattandosi di un “nuovo” affidamento, dovranno essere concordati i prezzi, i patti e le condizioni che, non necessariamente saranno quelli del contratto in precedenza assentito al medesimo affidatario. Appalti di lavori: alla luce dell’art. 91 del D.L. n. 18/2020 l’appaltatore non è verosimilmente tenuto a formalizzare una richiesta di “proroga” e, conseguentemente, di disapplicazione della penale attraverso l’apposizione di una “riserva”. Tale richiesta, pertanto, non è soggetta a decadenza. Ciò, ovviamente, solo nel caso in cui il mancato rispetto dei termini contrattuali sia riconducibile esclusivamente all’emergenza da Covid-19. d) Per quel che concerne la richiesta dell’appaltatore di refusione dei maggiori oneri per la sospensione dei lavori imposta dalla normativa speciale sul “Covid19”, viene in evidenza l’art. 107 del Codice dei contratti pubblici. Si rammenti che l’art. 10, comma 4, del D.M. n. 49/2018, prevede che la diffida proposta ai fini sopra indicati “è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione”. In tal caso l’esecutore dovrà, sempre a pena di decadenza, iscrivere riserva nel verbale
di ripresa dei lavori (comma 5). e) Ove la situazione di emergenza legata al Covid-19 abbia alterato l’equilibrio contrattuale, per le concessioni di servizi potrà farsi luogo alla eventuale applicazione dell’art. 165 del Codice dei contratti pubblici. Il particolare caso delle sopravvenienze nelle concessioni di servizi di ristoro tramite distributori automatici Riguardo alla concessione del servizio di ristoro tramite distributori automatici, trova applicazione l’art. 28-bis della Legge n. 77/2020, secondo cui le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario in caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione di un canone a loro favore in presenza di un calo del fatturato conseguito dal concessionario superiore al 33 per cento (nei mesi interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19). I contratti richiamati hanno come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e gli uffici e le amministrazioni pubbliche. La norma chiarisce che la procedura di revisione del piano economico finanziario è volta a rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dall’emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni. La norma specifica che il calo del fatturato sopra citato, conseguito dal concessionario per i singoli mesi interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID19, deve risultare dai dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate. Si rammenta che l’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, stabilisce che a decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. La norma prevede un’ipotesi legale di revisione contrattuale, che va ad aggiungersi (e non a sostituirsi) alla disciplina dell’art. 165 CCP. In tutte le ipotesi in cui si ponga il problema della revisione dei termini e delle condizioni della concessione, si tratta di effettuare delicate valutazioni che incidono sul PEF. La questione della revisione/adeguamento del prezzo di contratto (che riguarda, in particolar modo, i contratti di servizi) è una questione estremamente delicata che può implicare danno erariale nel caso in cui l’adeguamento non sia dovuto. A tal fine si rammenta che il RUP, ove ne ricorrano i presupposti, può attivare delle consulenze specialistiche (giuridiche, tecniche ed economico-finanziarie).
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