GESTIONE CAMBIO APPALTO
cambio d’appalto: l’europa detta le regole di Antonio Bagnati
La nuova Legge europea 122/2016 complica le cose. Dal 23 luglio in vigore il testo che riformula la legge Biagi “di compromesso”. Generici i criteri per scongiurare l’ipotesi “trasferimento”, normata dal Codice civile (art. 2112) e più onerosa per le imprese. 42 AGOSTO 2016
Il countdown volge al termine, e non si tratta propriamente di una buona notizia: dal 23 luglio, infatti, è entrata in vigore la nuova Legge Europea 20152016, approvata in via definitiva dalla Camera il 30 giugno scorso e pubblicata come Legge 7 luglio 2016, n. 122 (in G.U. n. 158 dell’8 luglio 2016; in vigore appunto dal 23 luglio 2016), che cambia non poco (in peggio) la disciplina sul cambio d’appalto. Come si ricorderà, si tratta di uno dei
temi più dibattuti negli ultimi mesi, da quando cioè, in risposta a una sollecitazione europea -procedura EU Pilot (caso 7622/15/EMPL)- con conseguente apertura della pre-infrazione, l’Italia ha deciso di rimettere mano all’articolo 29 (Appalto), comma 3, del Dlgs 276/2003 (la cd “legge Biagi”), che escludeva completamente i casi di cambio d’appalto dall’applicazione dell’articolo 2112 del Codice Civile, che disciplina il più oneroso “trasferimento d’azienda” o di ramo aziendale. La legge Biagi prevedeva infatti che “l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda.” Tale previsione normativa, tuttavia, è
stata dall’Europa considerata inaccettabile in quanto eccessivamente restrittiva dell’ambito di applicazione delle regole sul trasferimento d’azienda contenute nell’articolo 2112 del Codice civile, che recepiva, attuandola, una direttiva europea. In soldoni, l’Europa considera il trasferimento d’azienda maggiormente tutelante per il lavoratore, in quanto prevede, fra l’altro, che “Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla lo-