GESTIONE VADEMECUM AGCM
l’agcm “avvisa”: attenzione ad “ati” e subappalti di Simone Finotti
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha recentemente pubblicato il Vademecum “Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti”. Sotto la lente del “microscopio”, in particolare, ATI e rapporti di subappalto. 22 GENNAIO 2014
E’ stato pubblicato il 18 settembre 2013 e già oggi, a qualche mese di distanza, fa molto discutere. Ebbene sì: il “Vademecum sull’ Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti”, destinato alle stazioni appaltanti e quindi, ça va sans dire, da conoscere alla perfezione anche in casa “imprese”, non è certo passato inosservato. Con questo strumento l’Autorità di Garan-
zia è intervenuta per fornire all’appaltante indicazioni operative utili a riconoscere (e, quindi, a segnalare) possibili fenomeni di accordi concorrenziali nelle gare pubbliche. Dato l’alto interesse della novità per le imprese, GSA ha partecipato ad un “Tavolo Ovale” sul tema organizzato lo scorso dicembre nella sede di Milano dello studio legale Brugnoletti, nell’ambito di un ciclo di incontri di approfondimento dedicati ai “temi caldi” del settore. Ed ecco che cosa ne riportiamo.
Le fattispecie esaminate In particolare, tra le fattispecie prese in esame dal Vademecum, ci sono il “boicottaggio della gara”, le cosiddette “offerte di comodo” (o, per dirla in altro modo, di “cortesia”), l’uso distorto del subappalto e il raggruppamento di imprese, la rotazione delle offerte vincenti e le offerte combinate. In parole più semplici, insomma, il Vademecum è uno strumento che aiuta le stazioni appaltanti nel riconoscere i principali “sintomi” di accordi (o cartelli) volti a inquinare il mercato. Si legge nel Vademecum: “Accordi anticoncorrenziali aventi ad oggetto gare per l’assegnazione di appalti pubblici costituiscono forme particolarmente offensive di infrazione delle regole della concorrenza, in primo luogo, per la loro rilevanza economica, in quanto gli appalti pubblici rappresentano una quota assai significativa del prodotto nazionale. In secondo luogo, comportando una lievitazione dei costi per lavori o forniture, essi costituiscono un danno diretto per l’intera collettività. E’ anche in ragione di questo che l’attuazione di intese anticoncorrenziali in gara è assoggettata non solo a sanzioni amministrative in capo alle imprese ma anche a sanzioni penali in capo alle persone fisiche”.
I contesti di mercato più… rischiosi Il problema è che molto spesso, per la stazione appaltante, i segnali di accordi non sono comunque facili da individuare e da decifrare. E così il Vademecum comincia a tracciare le caratteristiche dei contesti di mercato in cui è più probabile il verificarsi di “accordi inquinanti”. Parliamo di mercati con pochi concorrenti, con concorrenti caratterizzati da analoga efficienza e dimensione, mercati con prodotti omogenei e perdurante partecipazione alle gare delle stesse imprese; appalti ripartiti in più lotti dal valore economico simile. Si tratta, naturalmente, di condizioni assai generali che devono essere valutate alla luce di una serie di elementi. Ed ecco appunto, viste più nel dettaglio, le principali situazioni che l’Agcm vede associate a comportamenti anticoncorrenziali. Si tratta, peraltro, di fattispecie già previste dalle “Linee Guida per la lotta contro le turbative d’asta negli appalti pubblici” emanate nel 2009 dall’Oecd, a cui si aggiunge, vera novità Agcm, la parte relativa ad Ati e subappalti. Ecco i casi “sospetti”, uno per uno.
Boicottaggio della gara Si tratta della mancata presentazione di offerte da parte di una o più imprese al fine di prolungare il contratto con il fornitore abituale o di far ripartire pro quota il lavoro o la fornitura tra tutte le imprese interessate al contratto. Le principali manifestazioni che potrebbero essere indizio di questa strategia sono: nessuna offerta presentata; presentazione di un’unica offerta o di un numero di offerte comunque insufficiente per procedere all’assegnazione dell’appalto (quando la stazione appaltante stabilisce un numero minimo per la regolarità della gara); presentazione di offerte tutte caratte-