GSA Igiene Urbana 02-20

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SPECIALE COVID19

42 igiene urbana igiene urbana aprile-giugno 2020

GESTIONE

COVID E COMUNI

domestiche economicamente disagiate, come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF; b) in assenza di risorse pubbliche disponibili, la facoltà per l’Ente territorialmente competente di individuare, nell’ambito delle entrate tariffarie, la componente di rinvio RCNDTV, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, valorizzata nella misura della quota dei costi corrispondente alle mancate entrate tariffarie 2020 conseguenti all’introduzione dei fattori correttivi per le utenze non domestiche, prevedendo contestualmente la facoltà di recuperarla in annualità successive al 2020, fino ad un massimo di 3. • introduce due componenti a conguaglio, recuperabili in un numero massimo di tre rate a partire dall’anno 2021, espresse come quote annuali RCUTV,a e RCUTF,a relative rispettivamente alla differenza tra i costi variabili e fissi determinati per l’anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall’articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi variabili e fissi risultanti dal PEF per l’anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR; • prevede l’introduzione di una clausola integrativa dei contratti in essere che stabilisca l’obbligo per il gestore subentrante di corrispondere al gestore uscente i conguagli a quest’ultimo spettanti, già quantificati e approvati dall’Ente territorialmente competente e non ancora recuperati, al fine di tenere nella dovuta considerazione gli avvicendamenti gestionali;

• prevede, la facoltà, per l’ETC, di richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) l’anticipazione dell’importo corrispondente alla valorizzazione della componente di rinvio RCNDTV,a, da restituire al massimo in tre anni e comunque entro il 2023, subordinandone l’ammissione a specifiche condizionalità; • prevede però di limitare l’accesso al meccanismo di anticipazione ai gestori con riferimento ai quali gli ETC abbiano applicato la metodologia tariffaria prevista dal MTR e che abbiano trasmesso all’Autorità la documentazione di cui all’articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF; • richiama alcuni aspetti applicativi del comma 5 dell’articolo 107 del Dl “Cura Italia”, precisando che, nei casi in cui il Comune approvi per l’anno 2020, in sede di prima determinazione tariffaria, le tariffedel 2019, il Comune debba procedere comunque a: a) acquisire il PEF (relativo al 2020) predisposto dal gestore ai sensi della normativa vigente, in modo da avere contezza dei costi che la TARI (2019) non consentirebbe di coprire; b) entro il 31 dicembre 2020, determinare e approvare (previa attività di validazione) il PEF per il 2020; c) fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle eventuali attività esterne al perimetro gestionale definito al comma 1.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, Senza entrare ulteriormente nel merito di tali disposizioni, che intervengono sulla costruzione del PEF 2020, per quanto riguarda i Comuni che hanno scelto di posticiparne

l’approvazione avvalendosi della facoltà prevista dal citato comma 5, appare evidente l’assenza di meccanismi atti a garantire nell’immediato la necessaria copertura di bilancio per gli oneri derivanti dall’applicazione di riduzioni “straordinarie”. A fronte dei sempre maggiori tagli di risorse agli enti locali e alla riduzione delle entrate durante l’emergenza sanitaria, in assenza di risorse aggiuntive diventa quindi praticamente quasi impossibile per molti Comuni garantire il rispetto dell’obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, definito dall’articolo 1, comma 654, della legge 147/2013. Un secondo nodo particolarmente rilevante è quello del perimetro di applicazione e dell’entità delle riduzioni applicabili dai Comuni. Quanto al perimetro di applicazione, la delibera 158/2020 non contempla infatti il caso delle imprese che, pur rimanendo aperte (si pensi in particolare alle attività rivolte al pubblico quali strutture ricettive e pubblici esercizi), hanno registrato (e registreranno nel prossimo futuro) una forte riduzione dell’attività (e di conseguenza della produzione di rifiuti) determinata dalla necessità di far rispettare le misure di sicurezza (es. distanze obbligatorie, ingressi contingentati) e dall’applicazione delle misure restrittive in materia di spostamenti sull’intera popolazione durante la “Fase 1”. Quanto all’entità delle riduzioni riconoscibili alle utenze non domestiche chiuse o sospese per obbligo o per scelta, le delibere di cui sopra limitano inoltre gli interventi di riduzione applicabili, che potranno trovare copertura economica e finanziaria all’interno dei PEF rifiuti degli anni dal 2020 in poi, alla sola parte variabile della tariffa senza tener conto che la ripartizione dei costi del servizio rifiuti tra quota fissa e quota variabile presenta forti difformità nei diversi territori. Nel seguito, in sintonia con l’analisi condotta nel citato documento della Conferenza dei presidenti delle ANCI Regionali e con l’analisi condotta da IFEL, vengono evidenziate le principali criticità contenute nella Delibera 158/2020 e fornite alcune ipotesi operative. Segue sul prossimo numero


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