Natreg. Aree protette e sviluppo sostenibile

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Per esaminare le specifiche discipline regionali occorre partire dall'istituzione del parco regionale dell’EmiliaRomagna sul territorio di nove Comuni e due Provincie, che è avvenuta con la legge regionale 2 luglio 1988 n. 27. Il sistema istituzionale ivi previsto è poi andato formandosi gradualmente, con l'istituzione del Consorzio di gestione nel 1996, nonché la graduale adozione e approvazione - tuttora in corso - dei sei "piani territoriali delle stazioni", sui quali è strutturato il piano del parco (Volano-MesolaGoro; Centro storico di Comacchio; Valli di Comacchio; Pineta di San Vitale e Piallasse di Ravenna; Pineta di Classe e Salina di Cervia; Campotto di Argenta; l.r. n. 27/1988, articolo 2 e l.r. 17 febbraio 2005 n. 6, articolo 29). Tali piani di stazione, peraltro, costituiscono stralcio dei piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) di Ferrara e Ravenna. Alcune porzioni del delta emiliano-romagnolo hanno dato vita a 19 siti della Rete Natura 2000, che sono oggi sottoposti alle misure di conservazione della d.g.r. 28 luglio 2008 n. 1224, con la quale sono stati incorporati i criteri minimi di gestione indicati nel DM 17 ottobre 2007 n. 184. All'interno del perimetro del parco regionale del delta del Po tali misure hanno prevalenza anche rispetto alle disposizioni dei piani di stazione, "qualora più restrittive rispetto alle norme di salvaguardia ed alle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti istitutivi e/o di pianificazione" (d.g.r. 1224/2006, par. 6). La gestione dei siti della Rete Natura 2000 è affidata in parte al citato Consorzio di gestione del parco regionale e in parte agli altri enti locali coinvolti; non sono state finora adottate misure di conservazione specifiche, né piani di gestione, ma per la redazione di entrambi sono disponibili finanziamenti regionali. Quanto alla valutazione di incidenza, essa è affidata al Consorzio di gestione del parco regionale, ove si tratti di progetti e interventi ricadenti all'interno del parco; negli altri casi (piani; progetti e interventi sui siti della Rete, ma esterni al parco), il Consorzio è tenuto ad esprimere un parere (l.r. 14 aprile 2004 n. 7, art. 7). La normativa applicabile al delta del Po veneto risulta più frammentata. L'istituzione di un parco regionale su quest'area, che interessa nove Comuni della sola Provincia di Rovigo, è avvenuta con la legge regionale 8 settembre 1997 n. 36. Il precedente Piano di Area del Delta del Po (approvato con d.c.r. 5 ottobre 1994 n. 1000, da ultimo variato nel 2008), tuttavia, rimane il principale strumento pianificatorio per l'area protetta. Il Piano di Area, infatti, oltre a costituire parte integrante del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC; l.r. 11/2004, articolo 48, comma 2), "costituisce riferimento per la redazione del piano del parco che non potrà porre ulteriori vincoli di tutela paesaggistico ambientale" (l.r.

Bozza della perimetrazione del Parco Interregionale, oggetto dei lavori della Commisione paritetica (1993)

36/1997, articolo 4). Tale riferimento vige a maggior ragione quando - ed è la situazione attuale – un piano del parco manca ancora. In ogni caso anche il Piano di Area è attualmente sottoposto a revisione, anche al fine di garantirne la piena compatibilità con alcuni degli ulteriori strumenti di pianificazione territoriale successivamente adottati (PTRC: d.g.r. 17 febbraio 2009 n. 372; PTCP: d.c.p. 21 aprile 2009 n. 18/19105). Nella porzione veneta del delta la mappatura della Rete Natura 2000 presenta notevoli potenzialità, perché permette di sottoporre a tutela aree di estensione maggiore ed ecologicamente più coerenti di quelle comprese nel perimetro amministrativo (ancora oggi provvisorio) del parco regionale. I profili di regolamentazione e gestione di questa porzione della Rete Natura 2000, tuttavia, sono complessi. Con la d.g.r 27 luglio 2006 n. 2371 erano infatti state elencate specifiche misure di conservazione anche per la ZPS IT3270023 “Delta del Po” (avente ampiezza doppia rispetto a quella dello stesso parco regionale), ma la loro effettiva applicazione era al contempo rinviata a una nuova “approvazione della cartografia degli habitat e habitat di specie”. Tale cartografia è poi stata approvata con d.g.r. 22 settembre 2009 n. 2816, ma di lì a poco la Corte Costituzionale ha dichiarato la sostanziale illegittimità della d.g.r. 2371/2006 (sentenza 4 dicembre 2009 n. 316). Nel frattempo è stata affidata all’Ente Parco la redazione di uno specifico piano di gestione per la ZPS, “nella previsione che il piano di gestione diventerà parte integrante del piano ambientale del parco” (d.g.r.

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