Rivista Diritto Tributario 5/2017

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Parte prima

lizzazione del diritto di credito riconosciuto al contribuente al rilascio di una garanzia assai onerosa, che ricalca il contenuto delle previsioni in tema di rimborsi IVA di cui all’art. 38-bis del D.P.R. 633/1972 imponendo la prestazione di una cauzione fino al termine del nono mese successivo a quello del passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio, ovvero fino al termine del nono mese successivo a quello dell’estinzione del processo (71). Vi è inoltre da rilevare come il medesimo decreto disciplini, anche, la garanzia da prestarsi, su richiesta del giudice, in caso di sospensione dell’atto o di sentenza sfavorevole al contribuente. In tali casi la cauzione dovrà essere prestata fino al termine del nono mese successivo a quello in cui è depositato il provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione è stata disposta. In ipotesi di esito favorevole al ricorrente, la garanzia cessa automaticamente. In caso contrario, entro la fine del nono mese successivo a quello del deposito della sentenza, l’Ente impositore potrà escutere la garanzia, salvo l’adempimento da parte dell’interessato (72). Orbene, a prescindere da ogni ulteriore elucubrazione in ordine alle specifiche modalità di prestazione della garanzia, occorre sottolineare come il vero punctum dolens della nuova disciplina di cui all’art. 69, 1° comma, 2° periodo

(71) Si è sopra accennato come le garanzie di cui all’art. 38-bis del D.P.R. 633/1972 e quella prevista dall’art. 69, comma 2 del D.lgs. 546/1992, presentino più di un tratto in comune, e ciò non solo a cagione dell’espresso richiamo operato dal novellato art. 69 sopra citato. È infatti evidente come, di fatto, le modalità di prestazione delle due garanzie risultino del tutto similari, di guisa che la più rilevante differenza è individuabile proprio nella soglia al di sopra della quale può, o deve, essere prestata la fideiussione. Come infatti supra evidenziato al par. 2, l’art. 7-quater, comma 32, della L. n. 225/2016, ha innalzato l’ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia, da 15.000 a 30.000 euro, mentre ai sensi dell’art. 69, comma 2 del D.lgs. 546/1992, il giudice ha il potere di subordinare alla prestazione di una cauzione, il pagamento degli importi superiori a 10.000 euro riportati nelle sentenze favorevoli al contribuente. Considerata la ratio delle due disposizioni, entrambe chiaramente volte alla tutela degli interessi erariali, risulta manifesta l’incongruenza di due discipline che, pur simili, pongono soglie differenti per il soddisfacimento del diritto di credito del contribuente. In tal senso, un elemento di bilanciamento tra le due regole normative può essere individuato nella circostanza che, in un caso, quella dei rimborso IVA di cui all’art. 38-bis del D.P.R. 633/1972, la prestazione della cauzione risulta obbligatoria, mentre per ciò che concerne il pagamento delle somme di cui all’art. 69, comma 2 del D.lgs. 546/1992, il Legislatore ha rimesso alla discrezionalità del giudicante la scelta in ordine all’imposizione della predetta garanzia. (72) Secondo il medesimo decreto 6 febbraio 2017, n. 22, nelle ipotesi di sospensioni aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali, nonché IVA all’importazione, la garanzia è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello in cui si verifica il passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero l’estinzione del processo.


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