Osservatorio
normativo
Tribunale dei Ministri, funzioni e competenze Nikita Micieli de Biase L’art. 96 Cost. il cui testo è stato modificato dalla Legge costituzionale 1989, n. 1, disciplina la responsabilità penale per i reati commessi dal Presidente del Consiglio o dai Ministri nell’esercizio delle proprie funzioni prevedendo la devoluzione delle controversie penali alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. Il testo della Carta costituzionale previgente prescriveva che il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri sono posti in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni. L’art. 12 della Legge costituzionale 1953 n. 1 specificava che la messa in stato di accusa dei Ministri, al pari del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei Ministri, è deliberata dal Parlamento in seduta comune su relazione di una Commissione, costituita di dieci deputati e di dieci senatori, eletti da ciascuna delle due Camere, ogni volta che si rinnovava, con deliberazione adottata a maggioranza, in conformità del proprio regolamento. In caso di parità prevale il voto del Presidente eletto dalla Commissione tra i suoi componenti. Il disegno di Legge Costituzionale è stato approvato in un testo unificato dal Senato il 28 gennaio 1988 in prima lettura dalla Camera il 12 maggio e dal Senato il 1° luglio. In sede di seconda deliberazione è da rilevare che il relatore della 1° Commissione Permanente Affari Costituzionali della Camera, ha evidenziato le seguenti linee fondamentali della riforma: nell’innovare l’allora sistema di giustizia politica, attribuisce all’autorità giurisdizionale ordinaria la competenza in tema di reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell’esercizio delle loro funzioni; al Parlamento è attribuito la competenza di concedere o meno l’autorizzazione a procedere fondata su una valutazione non generica, bensì ancorata a determinate cause esimenti; l’autorizzazione può essere negata solo ove si ritenga che il soggetto abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo1. Il giudizio è svolto presso una sola delle Camere; ai fini della valutazione della fondatezza della notitia criminis e della istruzione dei reati ministeriali è istituito un apposito organo giudiziario costituito da un collegio di tre giudici istituito presso il Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’Appello competente per territorio che detiene la competenza giudicante di primo grado; le norme sul giudizio di primo grado come per le impugnazioni e gli ulteriori gradi di giudizio sono quelle del codice di procedura penale. La riforma recepisce alcune indi-
1
I lavori preparatori sono consultabili al seguente link del sito istituzionale della Camera dei Deputati: http:// legislature.camera.it/_dati/leg10/lavori/schedela/trovaschedacamera.asp?pdl=2288.