Il diritto penale della globalizzazione 1/2019

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I Tribunali Penali Internazionali e in particolare la Corte Penale Internazionale. Alcuni casi rilevanti

Altra modalità che è stata adottata che prescinde da una Corte Internazionale, ma prevede una commissione di conciliazione, che non giudica secondo la legge penale. È quello che accadeva nel 1996 in Sud Africa, dopo la fine dell’apartheid. Nel paese, il regime segregazionista, aveva dato motivo di applicare, col suo comportamento, norme di diritto penale internazionale. In questa situazione, l’interesse a fare giustizia cedeva di fronte alla necessità di riconciliarsi e di non perpetuare il conflitto. Un’altra alternativa a leggi punitive che avrebbero incancrenito i conflitti, era quella di dar corso a “leggi di amnistia”. È stata una via di mezzo tra la punizione generale che poteva dar luogo a situazioni ingestibili e l’istituire un processo solo per chi voleva esser giudicato, per provare la sua non responsabilità (antesignana di questa scelta è l’amnistia del 1947 voluta da Togliatti in Italia per fascisti e collaborazionisti). Attraverso l’amnistia e le commissioni di conciliazione, dunque, da un lato si poteva accertare la verità e dall’altro si ponevano basi solide ad una convivenza futura. Anche in Perù dopo la Guerra civile si sono costituite “Commissioni di conciliazione”, che non hanno avuto un grande impatto nel Paese e, sono sembrate un modo per assicurare l’impunità ai responsabili.

3. I criteri di competenza e giurisdizione della Corte Penale Internazionale. Ma tornando al prototipo fondamentale di Tribunale internazionale, la Corte Penale, vorrei ora fornire alcune informazioni, sulla sua competenza e sui criteri su cui si basa la sua giurisdizione. La Corte penale Internazionale ha una competenza e giurisdizione identificabili ratione materiae, rationae temporis, rationae loci e rationae personae. A) Rationae materiae. Essa si occupa di crimini di guerra, di genocidio, di crimini contro l’umanità. All’interno dei crimini di guerra persegue quelli che sono parte di un piano sistematico, di una policy, quindi di fatti di una certa gravità e che hanno un rilievo politico particolare. B) Rationae temporis. La Corte si occupa dei fatti accaduti in uno stato, ma solo dopo che questo ha ratificato ed aderito al Trattato di Roma. Se il reato è avvenuto prima della ratifica o prima della entrata in vigore della convenzione, la Corte non ha giurisdizione. Abbiamo visto che lo “Statuto di Roma” per i primi sessanta paesi è entrato in vigore il 1.7.2002. C) Rationae loci o criterio geografico. La Corte non ha giurisdizione ovunque nel mondo, ma solo nel territorio degli stati che hanno ratificato lo statuto. Quando uno stato ratifica, esso accetta che la Corte possa indagare, per reati definiti rationae materiae e che sono avvenuti entro i suoi confini. La Corte penale Internazionale tendenzialmente, dunque, non ha una giurisdizione universale. Essa, per fare un esempio, non ha potuto indagare sull’Iraq. A questa regola esiste un’eccezione. Ai sensi dell’art. 12 terzo comma del relativo trattato istitutivo, uno stato che non è parte dello statuto, perché non ha ratificato, può accettare la giurisdizione della Corte in relazione a singoli casi. Ciò può accadere, quando ci si voglia sottoporre alla sua giurisdizione non in via generale, non intendendosi costituire un Tribunale ad hoc, dunque ponendosi volontariamente sotto la giurisdizione della Corte. D) Rationae personae. Trattasi di un criterio alternativo. La Corte può occuparsi di fattispecie che avvengono, quando il reato è attribuibile al cittadino di uno stato che ha ratificato, anche quando si trova nel territorio di uno stato che non ha ratificato, ad esempio, fatto di reato commesso da un cittadino italiano (stato che ha ratificato) commesso in Cina (stato che non ha ratificato). In questo caso la Corte potrà così indagare.

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