2008 Annual Report

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Annual Report

2008

stica interna che è regolarmente rivista dal management al fine dell’allocazione delle risorse ai diversi segmenti e al fine delle analisi di performance. Il Gruppo non ha adottato in via anticipata tale principio. In data 13 ottobre 2008 lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 39 – “Strumenti finanziari: Rilevazione e Valutazione”, e all’IFRS n. 7 – “Strumenti finanziari: informazioni integrative” che consente, in particolari circostanze, di riclassificare certe attività finanziarie diverse dai derivati dalla categoria contabile “valutate a fair value attraverso il conto economico”. L’emendamento permette, inoltre, di trasferire prestiti e crediti dalla categoria contabile “disponibili per la vendita” alla categoria contabile “detenuti fino a scadenza”, se la società ha l’intenzione e la capacità di detenere tali strumenti per un determinato periodo futuro. L’emendamento, applicabile dal 1° luglio 2008, non risulta applicabile per il Gruppo. Alcuni nuovi principi, emendamenti ed interpretazioni di principi esistenti sono stati pubblicati e sono obbligatori per i periodi contabili successivi al 31 dicembre 2008. Il Gruppo ha deciso di non fare ricorso alla loro adozione anticipata. In particolare: IAS 23 – Oneri finanziari: nella nuova versione del principio è stata rimossa l’opzione secondo cui è possibile rilevare immediatamente a conto economico gli oneri finanziari sostenuti a fronte di attività per cui normalmente trascorre un determinato periodo di tempo per rendere l’attività pronta per l’uso o per la vendita. Il principio sarà applicabile in modo prospettico agli oneri finanziari relativi alle attività capitalizzate a partire dal 1° gennaio 2009. IAS 1 – Presentazione del bilancio: la nuova versione del principio richiede che tutte le variazioni generate da transazioni con i soci siano presentate in un prospetto delle variazioni di patrimonio netto. Tutte le transazioni generate con soggetti terzi (comprehensive income) devono, invece, essere esposte in un unico prospetto dei comprehensive income oppure in due separati prospetti (conto economico e prospetto dei comprehensive income). In ogni caso le variazioni generate da transazioni con i terzi non possono essere rilevate nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto. L’adozione di tale principio, applicabile dal 1° gennaio 2009 non produrrà alcun effetto dal punto di vista della valutazione delle poste di bilancio. IFRS n. 3 – Aggregazioni aziendali: le principali modifiche riguardano l’eliminazione dell’obbligo di valutare le singole attività e passività della controllata al fair value in ogni acquisizione successiva, nel caso di acquisizione per grandi di società controllate. Il goodwill in tali casi sarà determinato come differenziale tra il valore delle partecipazioni immediatamente prima dell’acquisizione, il corrispettivo della transazione ed il valore delle attività nette acquisite. Inoltre, nel caso in cui la società non acquisti il 100% della partecipazione, la quota di patrimonio netto di competenza di terzi può essere valutata sia al fair value, sia utilizzando il metodo già previsto in precedenza dall’IFRS n. 3. La versione rivista del principio prevede, inoltre, l’imputazione a conto economico di tutti i costi connessi all’aggregazione aziendale e la rilevazione alla data di acquisizione delle passività per pagamenti sottoposti a condizione. IAS 27 – Bilancio consolidato e separato: lo IASB ha stabilito che le modifiche nella quota di interessenza che non costituiscono una perdita di controllo devono essere trattate come equity transaction e quindi devono avere contropartita a patrimonio netto. Inoltre, viene stabilito che quando una società controllante cede il controllo in una propria partecipata ma continua comunque a detenere un’interessenza nella società, deve valutare la partecipazione mantenuta in bilancio al fair value ed imputare eventuali utili o perdite derivanti dalla perdita del controllo a conto economico. Infine, l’emendamento allo IAS 27 richiede che tutte le perdite attribuibili ai soci di minoranza siano allocate alla quota di patrimonio netto dei

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