Manovra, dossier di studio - Camera dei Deputati

Page 178

Articolo 23, comma 29 (Razionalizzazione dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni)

Il comma 29 dell'articolo 23, detta norme volte a razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni, modificando gli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997[175] al fine, rispettivamente, di: §

ampliare l’operatività della definizione agevolata delle sanzioni anche al caso in cui esse siano state rideterminate dall’ufficio, a seguito dell’accoglimento delle deduzioni prodotte dal contribuente;

§

rendere obbligatoria l’irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica.

Nel dettaglio, la lettera a) del comma 29 aggiunge il comma 7-bis al citato articolo 16, che disciplina la procedura di irrogazione delle sanzioni da parte dell'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono. Per effetto delle modifiche in commento, le sanzioni rideterminate a seguito di deduzioni presentate dal contribuente sono definibili, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento di un importo ridotto, pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, senza sanzioni accessorie (ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 16). La predetta disposizione introdotta all’articolo 16 si applica: §

agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo il 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto in esame);

§

agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati anche prima della predetta data, ove risultino ancora pendenti i termini per la proposizione del ricorso.

La lettera b) del comma 29 modifica l’articolo 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997, che disciplina l'ipotesi di irrogazione immediata delle sanzioni. In particolare, per effetto della modifica apportata al comma 1 dell'articolo 17 citato, viene resa obbligatoria (e non più facoltativa) l'irrogazione delle sanzioni collegate al tributo, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. L'applicazione della predetta disposizione è prevista per gli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.