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• mutamento della destinazione d’uso ai sensi dell’ art. 5, comma 4° lett.c., e art. 5 ter L.R. 64/95.

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Se gli edifici sono a destinazione d’uso agricola, essi sono soggetti alle seguenti limitazioni e prescrizioni nell’applicazione della L.R. 64/95: non sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia D2 e D3 di cui alla lett.b), 2° comma art. 5; non sono consentiti i trasferimenti di volumetrie di cui alla lett. c), 2° comma art. 5; non sono consentiti gli ampliamenti “una tantum” di cui al comma 3° art. 5; non sono consentiti gli interventi di ristrutturazione urbanistica né di ampliamento volumetrico di cui al comma 4° art. 5, anche se previsti da Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale.

Se gli edifici sono a destinazione d’uso non agricola, essi sono soggetti alle seguenti limitazioni e prescrizioni nell’applicazione della L.R. 64/95: • non sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia D2 e D3 ai sensi del 1° comma art. 5 bis; • non sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica eventualmente previsti ai sensi del 2° comma art. 5 bis. Unità di Spazio 3 Sono ammessi gli interventi sul Patrimonio Edilizio esistente con destinazione d’uso agricola di cui art. 5, comma 1° e comma 2°, e all’ art. 5 ter della L.R. 64/95. Sono consentiti, previa approvazione del Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale, gli interventi relativi a ristrutturazione urbanistica, ampliamento volumetrico di edifici esistenti e mutamento della destinazione d’uso agricola previsti dal comma 4° lett. a), b) e c) art. 5 L.R. 64/95 mod. dalla L.R. 64/95. Sono consentiti gli ampliamenti “una tantum” di cui al comma 3° art. 5 L.R. 64/95. Sono ammessi gli interventi sul Patrimonio Edilizio esistente con destinazione d’uso non agricola di cui art. 5 bis della L.R. 64/95 mod. dalla L.R. 25/97. Il Regolamento Urbanistico definirà la disciplina degli interventi sul Patrimonio Edilizio Esistente a destinazione d’uso non agricola ai sensi del precedente punto 5 delle presenti Norme. Nelle aree di pertinenza attuali sono ammessi interventi di sistemazione esterna, di recinzione e di piantumazione nel rispetto delle norme delle zone agricole. Fino alla approvazione del Regolamento Urbanistico, sulle Unità di Spazio 3 vigono le seguenti Salvaguardie, (di durata comunque non superiore a tre anni dalla approvazione del Piano Strutturale), ai sensi dell’art.24, comma 2° lett. g) della L.R. 5/95: • non è ammessa nuova edificazione


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