sICUREZZA SUL LAVORO NELL'AMBITO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

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Guida Pratica alla SolidarietĂ III

Cinzia Alesiani

Sicurezza sul lavoro nell’ambito delle Organizzazioni di Volontariato


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Collana «GUIDA PRATICA DELLA SOLIDARIETÀ» Costanza PAGLIASSOTTO, Contabilità e Fiscalità nelle Organizzazioni di Volontariato, 2008 II - Davide CESTER, La Privacy nelle Associazioni di Volontariato e Non Profit,

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2009 III - Cinzia ALESIANI, Sicurezza sul lavoro nell’ambito delle Organizzazioni di Volontariato, 2010

Centro Servizi per il Volontariato “Società Solidale” della Provincia di Cuneo Via Mazzini, 3 - 12100 Cuneo www.csvsocsolidale.it e-mail: segreteria@csvsocsolidale.it

Note riservate alla Tipografia ................................................ ................................................

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SOMMARIO PRESENTAZIONE Capitolo I IL TESTO UNICO DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 1. Finalità della legge 2. Definizioni 3. Campo di applicazione Capitolo II GLI ATTORI DELLA SICUREZZA 1. Misure generali di tutela 2. Obblighi del datore di lavoro (verso i lavoratori - verso i volontari) 3. Obblighi delle organizzazioni di volontariato (verso i lavoratori - verso i volontari) 4. Obblighi dei lavoratori 5. Obblighi dei volontari Capitolo III IL RISCHIO E LA GESTIONE DELLA PREVENZIONE 1. Formazione, informazione e addestramento 2. La prevenzione: il rischio, la valutazione e il controllo 3. La gestione delle emergenze Capitolo IV LE SANZIONI Tabelle sinottiche Capitolo V APPENDICE 1. Riferimenti legislativi e siti internet 2. Modulistica

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PRESENTAZIONE di Giorgio Groppo Il Testo unico sulla Sicurezza del primo aprile 2008 ha disciplinato la sicurezza e la salute dei lavoratori negli ambienti lavorativi destando numerosi interrogativi anche nel mondo non profit. Infatti, inizialmente, i volontari erano stati equiparati in tutto e per tutto ai lavoratori, salvo poi alcuni successivi chiarimenti che fortunatamente hanno introdotto misure semplificate. Restano, tuttavia, a carico delle Organizzazioni di Volontariato, alcuni fondamentali adempimenti. L’intenzione della normativa non è certo di rendere più complessa la gestione di una OdV, ma di garantire maggiormente le persone, lavoratori o volontari, che operano all’interno di un’organizzazione per circoscrivere definitivamente i tragici episodi di morti bianche alle inevitabili calamità naturali e non attribuirle mai più a responsabilità umane. Il volontariato, dunque, è chiamato ad intervenire a servizio della collettività riducendo al minimo il pericolo. Ciò vale senz’altro per quegli ambiti della solidarietà organizzata più rischiosi, si pensi alla protezione civile o al settore socio-sanitario, ma è esteso anche a tutti gli altri. D’altro canto, questo richiede alle associazioni un ulteriore sforzo di professionalizzazione nella gestione, per il quale si rende necessaria una preparazione idonea. Ancor prima, bisogna capire quali siano le indicazioni da mettere in pratica e in quali sanzioni si può incorrere. Ecco perché il CSV “Società Solidale” edita questo terzo volume della collana “Guida pratica alla solidarietà”: per offrire alle OdV uno strumento di formazione accessibile a tutti e di facile consultazione, grazie al lavoro dell’Avvocato Cinzia Alesiani, consulente legale del Centro Servizi di Cuneo. Il CSV ha tra le sue funzioni istituzionali proprio l’affiancamento delle associazioni per qualificare e promuovere la solidarietà organizzata. Per dotare le OdV degli attrezzi necessari a fornire i propri servizi alla collettività, “Società Solidale” ha scelto la strada della Guida pratica, rispettando il valore della variabile tempo, sempre più ristretta


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anche per i volontari. Nonostante il linguaggio ostico della normativa in generale e di un Testo unico in particolare, i lettori saranno sorpresi nel verificare che l’investimento richiesto per apprendere i contenuti di questo volume è minimo, grazie agli schemi riepilogativi ed alla utilissima modulistica finale. Il CSV, nell’augurare una proficua lettura, resta comunque a disposizione con le operatrici in Sede e agli Sportelli, per approfondire la tematica e assistere nell’utilizzo delle informazioni fornite dalla Guida.

GIORGIO GROPPO GIORGIO PRESIDENTE CSV CSV SOCIETÀ SOCIETÀ SOLIDALE


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IL TESTO UNICO DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO FINALITA’ DELLA LEGGE Il 1° aprile 2008 veniva approvato dal Consiglio dei Ministri in via definitiva il corposo decreto legislativo n. 81/2008, il c.d. Testo Unico sulla Sicurezza, con l’intento di razionalizzare in un unico corpo normativo la complessa normativa che tutela un bene di rango costituzionale come la sicurezza e la salute dei lavoratori ( e non solo) nei luoghi di lavoro. La disposizione normativa oltre a coordinare e razionalizzare un complicato intreccio di norme non sempre coerenti tra loro, presenta alcuni elementi di novità: 1) l’applicazione della normativa a tutti i settori produttivi e a tutte le tipologie contrattuali di lavoro indipendentemente dalla qualificazione del vincolo giuridico con l’imprenditore, sino all’estrema conseguenza: l’applicazione anche ai volontari e all’associazioni di volontariato (art. 2); 2) l’introduzione di misure semplificate per il sistema delle imprese minori e per i volontari e le associazioni di volontariato (art. 21); 3) il tentativo di coordinamento delle attività ispettive e di vigilanza per evitare duplicazioni e interferenze tra i vari e numerosi soggetti a ciò istituzionalmente deputati; 4) la valorizzazione di tutti i soggetti (lavoratori, datori, volontari, istituzioni) per una “sicurezza partecipata” attraverso lo strumento del confronto e del dialogo; 5) lo sviluppo della formazione anche nelle scuole e nelle Università nell’ottica del potenziamento del controllo sociale e del radicamento di una nuova cultura della prevenzione e della sicurezza; 6) la ricerca della corrispondenza tra infrazione e sanzione, considerando i compiti effettivamente svolti da ciascun soggetto e favorendo procedure di regolarizzazione, più che di repressione; 7) il ripensamento di modelli di organizzazione dell’attività e dei luoghi di lavoro in funzione della valutazione e gestione del rischio sia in generale, sia con riferimento a situazioni e casi particolari. In altre parole nel testo legislativo oggetto della presente guida convivono, ancora, due concezioni della sicurezza quella più moderna attenta alla prevenzione, promozione e diffusione della sicurezza, insieme a un’ottica più tradizionale, attenta ai profili formali, repressivi e sanzionatori. Il formalismo giuridico fine a se stesso, l’eccesso di regolamentazione e i vincoli culturali legati all’idea più tradizionale della sicurezza non devono però disincentivare il sistema delle piccole imprese e delle organizzazioni di volontariato a cogliere e realizzare gli aspetti più moderni e sostanziali, di natura organizzativa e comportamentale presenti nella legislazione della sicurezza. Infatti, la vera sfida per ambienti di lavoro e di attività più sicuri e decenti passa attraverso la modernizzazione dei contesti organizzativi e dei modelli gestionali, poiché vincoli obsoleti e letture delle norme meramente formalistiche e burocratiche spingono inevitabilmente nella direzione degli abusi e della improvvisazione, cause di tragedie nel mondo del lavoro e del volontariato. La nuova cultura della prevenzione e della sicurezza coinvolge tutti gli attori che operano sia all’interno sia all’esterno dell’impresa, dal datore di lavoro, ai progettisti, dai fornitori agli installatori, dai sub – appaltatori ai volontari. Di conseguenza la politica aziendale della sicurezza va, oltre che professata dal datore di lavoro, partecipata con i dirigenti, i preposti, i lavoratori, i loro rappresentanti, nonchè con i volontari presenti nei luoghi di


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lavoro, formalizzata, diffusa e apprestata, programmata, registrata, organizzata, aggiornata. La sicurezza deve essere il risultato del sistema organizzativo e del contributo di tutti i saperi presenti in azienda, grazie a relazioni di tipo cooperativo che inducono la condivisione delle esperienze e delle informazioni. DEFINIZIONI L’art. 2 del testo unico sulla sicurezza, adottando una tecnica legislativa tipicamente comunitaria, elenca le definizioni dei concetti principali utilizzati nel testo legislativo, introducendo anche alcune novità: LAVORATORE: il testo unico sulla sicurezza comprende in tale termine tutti coloro, che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici o familiari. Al lavoratore sono equiparati: il socio lavoratore di cooperative o di società, l’associato in partecipazione, il soggetto beneficiario di stage formativi o di orientamento, l’allievo degli istituti di istruzione e dei corsi universitari, il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l’allievo ne faccia effettivamente uso, i volontari del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile. La novella del 3 agosto 2009, modificando il precedente testo normativo ha escluso dall’equiparazione il volontario come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266 e il volontario che effettua il servizio civile, con importanti conseguenze a livello sanzionatorio (vedi CAP IV). La norma non contiene una definizione di volontario, ma richiama la legge 1 agosto 1991, n. 266, la “Legge quadro sul volontariato”. Secondo l’art. 2 di tale ultima disposizione legislativa deve intendersi per “attività di volontariato quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”. In altre parole l’elemento distintivo del volontariato è la gratuità e personalità della prestazione, nonché la sua partecipazione a una associazione costituita esclusivamente per fini di solidarietà. IL DATORE DI LAVORO: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni, ove non sempre è di facile individuazione il soggetto responsabile, per datore di lavoro deve intendersi il dirigente, o comunque colui preposto e individuato dall’organo di vertice, che abbia autonomia gestionale e sia dotato di autonomi poteri decisionali o di spesa. Per i volontari il datore di lavoro dipende dall’ambito in cui svolgono l’attività. Se inseriti in un contesto misto ove convivono dipendenti e volontari (ad es. le corsie degli ospedali o delle case di riposo) il datore di lavoro sarà l’organo di vertice, titolare dei rapporti di lavoro (riprendendo l’esempio il primario del reparto ospedaliero oppure il direttore generale della casa di cura). Al contrario, all’interno della singola associazione di volontariato il datore di lavoro verrà identificato con il rappresentante legale dell’associazione stessa (il presidente). RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: la persona in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, o di certificata capacità professionale, che abbia frequentato corsi di formazione adeguati


delle case di riposo) il datore di lavoro sarà l’organo di vertice, titolare dei rapporti di lavoro (riprendendo l’esempio il primario del reparto ospedaliero oppure il direttore generale della casa di cura). Al contrario, all’interno della singola associazione di volontariato il datore di lavoro verrà identificato con il rappresentante legale dell’associazione stessa (il presidente). 8RESPONSABILE Sicurezza sul lavoro nell’ambito delle OdV DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E LAVORO PROTEZIONE: la DELLE persona in SICUREZZA SUL NELL’AMBITO 8 possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, ADV o di certificata capacità professionale, che abbia frequentato corsi di formazione adeguati ai rischi presenti nello specifico luogo di lavoro e corsi sulla prevenzione e protezione dei rischi, di organizzazione e gestione della attività tecnico – amministrative, di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. Il responsabile è designato dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Il responsabile del servizio può essere anche un libero professionista esterno. ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: la persona in possesso dei requisiti di cui sopra facente parte del servizio di prevenzione e protezione dei rischi. MEDICO COMPETENTE: medico in possesso dei necessari titoli e requisiti formativi e professionali che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al decreto sulla sicurezza. RAPPRESENATANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori in materia di sicurezza e salute durante il lavoro. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi. SORVEGLIANZA SANITARIA: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. PREVENZIONE: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali; SALUTE: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità. VALUTAZIONE DEI RISCHI: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (e pertanto anche dei volontari) presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e a elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. RESPONSABILITA’ SOCIALE DELLE IMPRESE: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e delle organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

CAMPO DI APPLICAZIONE Uno dei profili di maggiore interesse e novità del testo unico oggetto dell’odierna guida è il campo di applicazione della disciplina in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori. La disciplina si applica a tutti i settori di attività sia pubblici sia privati, a tutte le tipologie di rischio, e soprattutto a tutti i lavoratori e alle lavoratrici siano essi subordinati, autonomi, atipici, e grazie alla novità introdotta con il d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 anche ai volontari. Il legislatore pur estendendo in tal modo il campo, individua dei settori specifici, rispetto ai quali la normativa trova solo un’applicazione parziale che tiene conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative. Ad esempio: nei confronti dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi le disposizioni in materia di sicurezza si applicano solo quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente – datore di lavoro, mentre nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio il testo unico e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione, però, dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario,


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compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili. Per ciò che più ci interessa, un trattamento specifico è stato previsto con la novella legislativa del 2009 nei riguardi dei volontari, delle associazioni di volontariato e dei volontari che effettuano servizio civile, ai quali si applica la normativa prevista per i lavoratori autonomi, le imprese familiari e i piccoli imprenditori, il cui dettaglio verrà esaminato nei prossimi capitoli indicando gli obblighi specifici in capo ai datori di lavoro, ai lavoratori e ai volontari. Preme, però, anticipare due considerazioni generali. In primo luogo, nello spirito di dialogo e collaborazione tra i vari soggetti della sicurezza, che impregna tutta la normativa in oggetto, il legislatore stimola la stipula di accordi tra il volontario e l’associazione di volontariato o l’amministrazione del servizio civile per individuare le modalità di concreta attuazione della sicurezza e prevenzione. In secondo luogo, ove il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è, altresì, tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione. In conclusione, il legislatore pur estendendo l’applicazione del testo unico ai volontari, ne prevede un’adozione semplificata, orientata al dialogo tra il volontario e l’associazione di volontariato e l’amministrazione del servizio civile per il raggiungimento del comune obbiettivo della sicurezza, nonché alla distinzione, il più netta possibile, tra la posizione e i rischi dei lavoratori e quella dei volontari.


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GLI ATTORI DELLA SICUREZZA MISURE GENERALI DI TUTELA L’art. 15 del T.U. sulla sicurezza apre la sezione del corpo normativo dedicata agli attori della sicurezza individuando una serie di misure che tutti, siano essi datori o lavoratori, associazioni di volontariato o volontari, devono contribuire, nel rispetto di ciascun ruolo e responsabilità, ad adottare e rispettare. Nello spirito di leale collaborazione per il raggiungimento dell’obiettivo comune di posti di lavoro più sicuri, tutti gli attori della sicurezza sono chiamati ad adottare azioni di diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione quali: a) la valutazione, insieme, di tutti i rischi per la sicurezza e la salute realmente presenti nel luogo di svolgimento della attività lavorativa o di volontariato; b) la programmazione della prevenzione, considerando le tecniche di produzione, l’ambiente e l’organizzazione del lavoro; c) l’eliminazione dei rischi, o la loro riduzione al minimo sulla base delle conoscenze acquisite dal progresso tecnico (l’adozione cioè della miglior tecnica conosciuta); d) la riduzione dei rischi alla fonte; e) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno; f) la limitazione al minimo dei lavoratori che sono o possono essere esposti a rischi e l’utilizzo al minimo di agenti chimici, fisici o biologici pericolosi; g) favorire le misure di protezione collettiva rispetto alle misure individuali; h) il controllo sanitario periodico e costante dei lavoratori; i) l’allontanamento del lavoratore per motivi sanitari legati alla sua persona dall’esposizione al rischio e l’utilizzo, ove possibile, ad altra mansione; j) informazioni, formazioni e istruzioni adeguate per i lavoratori, i dirigenti e preposti, i rappresentanti per la sicurezza; k) partecipazione e consultazione dei lavoratori e rappresentanti dei lavoratori finalizzata a individuare prassi concordate e accettate di sicurezza e riduzione dei rischi; l) l’individuazione delle misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; m) l’uso di segnali di avvertimento e sicurezza; n) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti; L’articolo chiosa ribadendo che l’adozione di tutte le misure sopraindicate non deve comportare oneri finanziari a carico del lavoratore. Elencate tutte le misure generali volte a favorire e garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro il legislatore prosegue indicando gli obblighi specifici di ciascun soggetto chiamato ad attuare la normativa, iniziando dai maggiori responsabili: i datori di lavoro. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO


indicazione dei fabbricanti; L’articolo chiosa ribadendo che l’adozione di tutte le misure sopraindicate non deve comportare oneri finanziari a carico del lavoratore. Elencate tutte le misure generali volte a favorire e garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro il legislatore prosegue indicando gli obblighi specifici di ciascun soggetto chiamato ad attuare la normativa, iniziando dai maggiori responsabili: i datori di lavoro. Sicurezza sul lavoro nell’ambito delle OdV 11 SICUREZZA SUL LAVORO NELL’AMBITO DELLE 11 ADV OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Il testo unico ridisegnando rispetto alla precedente normativa del 1994 la mappa delle responsabilità in materia di sicurezza, specifica quali sono le due competenze non delegabili da parte del datore di lavoro nell’art. 17: la valutazione dei rischi (la relativa elaborazione del documento di valutazione) e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi. Il successivo art. 18 elenca, al contrario, tutti quegli obblighi che il datore è chiamato a osservare, ma può, attraverso una delega di funzioni, conferire ai dirigenti. Gli obblighi sono: la nomina del medico competente e la predisposizione della c.d. sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente o dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, o qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico correlata ai rischi lavorativi; la designazione dei lavoratori incaricati della gestione delle emergenze; affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle singole capacità e delle condizioni di salute e sicurezza; fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale concordati, ove presenti, con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente; prendere le misure appropriate affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone a rischio specifico; far osservare da parte dei singoli lavoratori le norme e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione; inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi a suo carico; trasmettere tempestivamente tutte le comunicazioni previste dalla legge: dalla cessazione del rapporto di lavoro al medico competente al documento sui rischi al rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, dal certificato medico all’INAIL e all’IPSEMA in caso di infortuni che superino un giorno d’assenza al nominativo dei rappresentanti dei lavoratori eletti o designati sempre all’INAIL e all’IPSEMA; adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; informare i lavoratori dei rischi conosciuti e le disposizioni prese e da prendere in materia di protezione; adempiere scrupolosamente agli obblighi di informazione, formazione e addestramento; astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; consentire ai lavoratori di verificare, mediante il proprio rappresentante, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;


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predisporre un piano di evacuazione in caso di incendio o pericolo imminente adeguato alle dimensioni dell’azienda e al numero dei lavoratori; nell’ambito delle attività svolte in regime di appalto o subappalto munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento con fotografia del lavoratore e nominativo del datore di lavoro; nelle unità produttive con più di 15 lavoratori convocare la riunione periodica; aggiornare le misure di prevenzione in base ai mutamenti organizzativi e dimensionali dell’azienda e all’evoluzione della tecnica; vigilare affinché i lavoratori sottoposti a particolari rischi siano adibiti alla specifica mansione, solo dopo idoneo giudizio di idoneità. Ancora, il datore di lavoro ha un dovere generale di informazione nei confronti del medico competente e del responsabile del servizio prevenzione e protezione, e di vigilanza per l’adempimento dei rispettivi compiti e obblighi in materia nei confronti del preposto, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti e fornitori, degli installatori e del medico competente. La novella del 2009 ha esteso anche ai volontari l’applicazione dell’art. 21 del T.U. pertanto ad oggi il datore di lavoro nel cui ambito organizzativo sono inseriti dei volontari è tenuto : a) a munirli di tessera di riconoscimento corredata da fotografia contenete le generalità del volontario; b) ad applicare le disposizioni di cui all’art. 21 del T.U., norma che vedremo in dettaglio nel prossimo capitolo poiché deve essere rispettata anche dalle associazioni di volontariato; c) a un obbligo generale di informazione sui rischi specifici esistenti e sulle misure di prevenzione e protezione adottate; d) ad adottare tutte le misure utili a eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgono nell’ambito dell’organizzazione aziendale; e) a concordare insieme ai volontari e alle loro associazioni le modalità di attuazione della tutela della sicurezza e salute. Da ultimo i volontari devono essere conteggiati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale la recente normativa fa discendere particolari obblighi (es. se più di 15 l’indizione periodica della riunione sulla sicurezza). OBBLIGHI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO La novella del 2009 ha previsto tra i soggetti tenuti ad adeguarsi alla normativa anche i volontari, tuttavia l’oggettiva situazione di diversità tra i lavoratori e i volontari ha imposto al legislatore di non limitarsi alla pura e semplice estensione della normativa, ma di modularne l’applicazione, in modo da prevedere per i volontari obblighi compatibili con le loro attività e risorse. In particolare dal combinato disposto dell’art. 3, comma 12 bis e art. 21, i responsabili delle organizzazioni di volontariato e i volontari sono tenuti: 1. all’uso di attrezzature di lavoro conformi. Premesso che per “attrezzature di lavoro” si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato a essere usato durante il lavoro o l’attività di volontariato, il responsabile dell’Organizzazione di Volontariato dovrà mettere a disposizione dei volontari attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa, anche comunitaria, di settore, idonee ai fini della sicurezza e salute, adeguate al


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lavoro da svolgere o adattate a tali scopi, ma che, comunque, devono essere utilizzate conformemente alla normativa e alle istruzioni d’uso. Nella scelta delle attrezzature si dovrà valutare attentamente le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere, i rischi presenti nell’ambiente, o derivanti dall’impiego delle attrezzature e da interferenze con altre attrezzature già in uso. Sarà necessario adottare le misure necessarie per impedite che le attrezzature vengano utilizzate per operazioni e in condizioni per le quali non sono adatte. Il responsabile deve prendere misure necessarie affinché: a) le attrezzature siano installate in modo conforme, oggetto di idonea manutenzione, assoggettate alle misure di aggiornamento; b) il posto di attività e le posizioni dei volontari siano rispondenti a criteri di sicurezza e ergonomia. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze particolari il responsabile dell’organizzazione di volontariato dovrà assicurarsi che l’uso dell’attrezzatura sia riservato ai volontari formati, informati e addestrati in modo adeguato. Ancora secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti, o in loro assenza, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi e da linee guida si dovrà provvedere affinchè le attrezzature siano ben installate e messe a norma e, ove necessario, siano sottoporre a controlli periodici. Infine l’organizzazione di volontariato dovrà dare adeguate e comprensibili informazioni, istruzioni e addestramento sulle condizioni di impiego delle attrezzature e delle situazioni anormali prevedibili. 2. all’uso di dispositivi di protezione individuali. Si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata allo scopo di proteggere la persona da un rischio alla salute o alla sicurezza, con esclusione di tutti i materiali destinati alla autodifesa o attrezzature proprie dei servizi di soccorso o salvataggio (Vedasi l’elenco esemplificativo contenuto nella modulistica, cap. V). Anche in questo caso il responsabile dell’organizzazione dovrà verificare che i dispositivi individuali siano adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; adatti alle condizioni esistenti nel luogo o luoghi di attività del volontariato; che tengano conto delle esigenze ergonomiche e della salute del volontario; che possano essere adattati all’utilizzatore, secondo le sue necessità e le sue caratteristiche fisiche. Il responsabile dell’organizzazione di volontariato ai fini della scelta del miglior dispositivo di protezione individuale è tenuto a effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi, che non possono essere evitati con altri mezzi più sicuri, individuare attraverso una ricerca di mercato il dispositivo di sicurezza migliore per il caso di specie, aggiornare le scelte ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione. Il responsabile dell’organizzazione di volontariato, anche sulla base delle norme d’uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui ogni singolo dispositivo per la sicurezza individuale deve esser usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione dell’entità del rischio, della frequenza dell’esposizione al rischio, delle caratteristiche del posto di attività del volontario. Ancora, il rappresentante dell’organizzazione di volontariato e i volontari devono mantenere in efficienza i dispositivi di sicurezza, assicurarne le condizioni d’igiene, provvedere che i dispositivi siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, fornire istruzioni comprensibili ai nuovi volontari e informarli su quali rischi previene l’utilizzo del dispositivo di sicurezza. 3. a munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenete le proprie generalità.


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Tale obbligo, però, è previsto solo nel caso in cui i volontari effettuino il loro servizio in un luogo di lavoro nel quale si svolgono attività in regime di appalto o subappalto (ad esempio sarà obbligatorio per i volontari nelle corsie degli ospedali dove spesso convivono insieme ai dipendenti dell’ospedale altri soggetti soci di cooperative o imprese in regime d’appalto). L’art. 21, II comma, infine, stabilisce che i volontari e le organizzazioni di volontariato possono relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria (in breve e genericamente la visita del medico legale per valutare l’idoneità della mansione alla quale è adibito il lavoratore – volontario); b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questi gli obblighi che le organizzazioni di volontariato hanno nei confronti dei propri volontari. Ancora, nel caso in cui le organizzazioni siano anche datrici di lavoro saranno sottoposte agli obblighi propri dei datori di lavoro come già illustrati nel capitolo precedente. OBBLIGHI DEI LAVORATORI L’art. 20 elenca gli obblighi dei lavoratori in materia di sicurezza sottolineando i principi di responsabilità personale di ogni lavoratore per la tutela della propria salute e sicurezza, e di corresponsabilità di ogni lavoratore l’uno nei confronti dell’altro, per il bene del singolo e per quello comune di tutti coloro che operano nell’ambiente di lavoro. I lavoratori in particolare devono: a) contribuire insieme al datore di lavoro all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ciò a conferma del generale obbligo di collaborazione finalizzato al miglioramento dei luoghi di lavoro); b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva e individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro le inefficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) evitare ogni operazione o manovra che possa compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari; j) esporre apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro per i soli lavoratori che svolgano attività in regime di appalto o subappalto.


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Nell’elenco dei doveri del lavoratore la norma ha inserito l’imposizione legale al lavoratore dell’obbligo formativo sottolineando in tal modo l’importanza fondamentale della formazione rispetto alla prevenzione dei rischi e alla sicurezza dei luoghi di lavoro. OBBLIGHI DEI VOLONTARI Come già detto, tra i soggetti destinatari della normativa sulla sicurezza figurano anche i volontari come definiti dalla legge 1 agosto 1991, n. 266 ( la legge quadro sul volontariato). Ne consegue che sia alle organizzazioni di volontariato, sia ai singoli volontari si applicheranno tutte le norme del decreto, incluse, evidentemente, quelle che affermano l’obbligo di predisporre le misure di sicurezza, di informazione e formazione a carico del soggetto che beneficia della loro attività (vedi dettagliatamente il paragrafo 3. Obblighi delle organizzazioni di volontariato). In altre parole, il principio di leale collaborazione per rendere migliori i luoghi di lavoro che deve sussistere tra il lavoratore e il proprio datore di lavoro, pur nell’ambito dei rispettivi ruoli, funzioni e doveri, nel campo del volontariato diviene preminente: gli obblighi e i doveri delle organizzazioni di volontariato e dei singoli volontari si confondono, entrambi i soggetti sono chiamati a predisporre e rispettare insieme tutte le misure di sicurezza, prevenzione, formazione e informazione necessarie per garantire alla propria attività e ai soggetti che ne beneficiano maggior sicurezza. Pertanto, in leale e fattiva collaborazione le organizzazioni di volontariato e i volontari sono chiamati a rispettare gli obblighi relativi alle attrezzature di lavoro, ai dispositivi di protezione individuale, all’utilizzo della tessera di riconoscimento, alla partecipazione ai corsi di formazione e addestramento e all’eventuale sorveglianza sanitaria come dettagliatamente e meglio indicato sopra, paragrafo 3. La novella del 2009 che introduce obblighi in precedenza inesistenti nei confronti dei volontari ha l’evidente finalità di innalzare il livello di tutela nei riguardi di tali numerosi soggetti, riducendo, anche per tale strada, l’incidenza del fenomeno infortunistico nei loro confronti, ma nello stesso momento cerca di bilanciarne i costi responsabilizzando in ugual misura le organizzazioni di volontariato e i volontari. I dati sugli infortuni dei prossimi anni ci diranno se tali ingenti oneri, imposti alle associazioni di volontariato e ai volontari, hanno dato i frutti attesi.


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IN IN SINTESI: SINTESI:

ADEMPIMENTI DEI VOLONTARI E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

DOVERI

UTILIZZARE I DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI SICUREZZA

FACOLTA’

UTILIZZARE ATTREZZATURE DI LAVORO

MUNIRSI DI TESSERA DI RICONOSCIMENTO

SORVEGLIANZA SANITARIA

PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE


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ADEMPIMENTI SEMPLIFICATI PER AZIENDE CON MENO DI DIECI DIPENDENTI

AUTOCERTIFICAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SINO AL 30/06/2012, SUCCESSIVAMENTE UTILIZZAZIONE DI PROCEDURE SEMPLIFICATE (ART. 29 T.U.)

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANCHE ESTERNO ALL’AZIENDA O SVOLTO DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO (ART. 31 T.U.)

ESONERO DALLA RIUNIONE PERIODICA DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (ART. 35 T.U.)

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA ELETTO DIRETTAMENTE DAI LAVORATORI, O POSSIBILITA’ DI NOMINARE IL RAPPRESENTANTE TERRITORIALE PER PIU’ AZIENDE LIMITROFE O DELLO STESSO COMPARTO (ARTT. 47 e 48 T.U.)

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IL RISCHIO E LA GESTIONE DELLA PREVENZIONE FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO L’informazione, la formazione e l’addestramento sono le attività attraverso le quali viene data concreta attuazione ai principi di leale collaborazione e attiva partecipazione dei lavoratori e dei volontari al sistema della sicurezza. La sicurezza, infatti, necessita di conoscenza, consapevolezza, partecipazione, confronto, circolazione dei dati, addestramento comune e dialogo. Uno degli aspetti più interessanti del nuovo testo di legge è l’aver inserito il concetto di “addestramento” inteso: come l’esercitazione pratica sul luogo di lavoro erogata da una persona esperta. In questo modo il lavoratore e il volontario apprendono attraverso l’esercizio pratico, quanto hanno acquisito mediante i canali teorici dell’informazione e della formazione. Per garantire un efficiente sistema di prevenzione, inoltre, la formazione e l’informazione sono specifici, cioè connessi alla realtà produttiva e alla singola postazione lavorativa, per questo gli obblighi in oggetto devono essere adeguati e sufficienti per “ciascun” lavoratore, mentre al datore di lavoro incombe un vero e proprio obbligo di risultato: deve verificare che effettivamente il lavoratore abbia compreso e assimilato le informazioni (ad esempio per i lavoratori immigrati è prevista una previa verifica della comprensione della lingua utilizzata durante il corso di formazione o addestramento). In particolare, l’informazione, facile e comprensibile, deve riguardare: i rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell’impresa in generale; le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e prevenzione incendi; i nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, infine, il lavoratore deve essere edotto sui rischi specifici e le misure di sicurezza concretamente adottate. La formazione e l’addestramento dei lavoratori sono a carico del datore di lavoro, mentre i volontari devono partecipare agli oneri, eventualmente anche economici, di tali obblighi. La formazione e l’addestramento devono avvenire in occasione: della costituzione del rapporto di lavoro (o dell’entrata nell’organizzazione di volontariato); del trasferimento o cambio di mansioni; dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove sostanze. LA PREVENZIONE: IL RISCHIO, LA VALUTAZIONE E IL CONTROLLO; La normativa intende per “rischio” la probabilità che una situazione di pericolo possa provocare danni o lesioni, mentre per “situazione di pericolo”: qualsiasi oggetto o atto (tra cui prassi o procedure lavorative) che abbiano il potenziale di nuocere alla salute o alla sicurezza di una persona. Ad esempio: oggetti pesanti, attrezzature difettose, corrente elettrica, oggetti acuminati, come i coltelli, le seghe, ecc., oggetti riscaldati, (es. olio), rumore, calore, veleni, polvere, fumi di scarico, malattie trasmesse con il sangue, condotta aggressiva o ansiosa sul posto di lavoro Per gestire il rischio e, pertanto, prevenirlo e individuare le situazioni di pericolo i datori di lavoro debbono redigere un documento che ha per oggetto: a) la valutazione delle situazioni di pericolo: dove si trovano, qual è la loro portata, come è possibile rettificarle, le soluzioni studiate e individuate e i risultati attesi;


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b) l’individuazione delle situazioni di pericolo, anche attraverso processi di condivisione dei soggetti interessati, e la conservazione dei documenti sugli infortuni e le malattie professionali; c) la valutazione del rischio, e cioè indicare quali siano le probabilità che la situazione di pericolo abbia a manifestarsi; qual è la gravità delle conseguenze, se i rischi possono essere classificati come alti, medi o bassi e in base a tale classificazione devono essere indicate le misure di controllo adottate; d) elencare gli accorgimenti presi per il controllo del rischio cioè per evitare gli infortuni e le lesioni e per eliminare le situazioni di pericolo (es. eliminare tutti gli oggetti sui quali si può inciampare, modificare le attrezzature obsolete, i materiali pericolosi, adottare una corretta movimentazione manuale e postura, usare dispositivi di protezione personale come guanti, e cuffie, ecc.). Come abbiamo visto sopra nei casi di presenza di volontari nei luoghi di lavoro gli stessi devono aiutare i datori di lavoro a condurre le valutazioni del rischio, denunciando le situazioni di pericolo e adottando accorgimenti per rettificare i problemi. Inoltre, i volontari devono: attenersi a tutte le politiche e procedure, denunciare quanto prima tutte le situazioni di pericolo, denunciare tutti gli incidenti e sinistri; anche quelli che non hanno provocato infortuni o che potrebbero sembrare di minore portata, usare i dispositivi di protezione personale dove indicato. Se i volontari non seguono prassi lavorative sicure, possono essere esonerati. LA GESTIONE DELLE EMERGENZE Il titolo I, capo IV si intitola “Gestione delle emergenze” e disciplina i compiti e i rispettivi ruoli del datore di lavoro e del lavoratore nella gestione delle situazioni di pericolo. Le misure che deve adottare il datore di lavoro si possono distinguere in misure dirette verso l’esterno, in particolare sarà suo onere organizzare i rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenze e, quindi, con le aziende sanitarie e i vigili del fuoco; prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e emergenza medica, tenendo conto delle altre persone presenti nel luogo di lavoro; e, infine, organizzare gli eventuali trasporti di emergenza. Per quanto riguarda gli adempimenti da adottare all’interno del luogo di lavoro la legge impone la designazione dei lavoratori incaricati della gestione delle emergenza (addetti alle misure di lotta antincendio, di evacuazione, di salvataggio, e di primo soccorso). I lavoratori, che non possono rifiutare la designazione, devono essere formati e in numero sufficiente, e disporre di attrezzature adeguate rispetto alla dimensione e al tipo di azienda. Da ultimo, il datore di lavoro ha un generale obbligo di informare tutti i lavoratori dei rischi e dei comportamenti da adottare in caso di pericolo. Pur se la norma parla espressamente solo di datore di lavoro, detti specifici adempimenti sono posti espressamente in relazione all’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei volontari, e l’adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione degli incendi e della evacuazione dei luoghi di attività; pertanto, nei limiti delle dimensioni e della concreta attività svolta, le misure predette dovranno essere adottate anche dalle associazioni di volontariato. Così come gli stessi lavoratori e i volontari diventano soggetti attivi e consapevoli; loro, infatti, previamente e adeguatamente informati, formati e addestrati, sono tenuti ad adottare, in caso di pericolo grave e immediato, tutte le misure per evitare le conseguenze del pericolo. La norma, quindi, anche in materia d’emergenza intende delineare un quadro di prevenzione e sicurezza, non più imposto dall’alto, ma voluto e partecipato dai lavoratori e dai volontari.


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LE SANZIONI TABELLE SINOTTICHE LE SANZIONI Le tabelle sono state elaborate in modo da rendere, nei limiti del possibile, più facilmente comprensibili gli illeciti, le sanzioni e i soggetti responsabili. TABELLE SINOTTICHE Sono elencati solo gli illeciti, cheina modo parereda direndere, chi scrive, interessare volontari e le Le tabelle sono state elaborate neipossono limiti del possibile,i più facilmente organizzazioni di volontariato, anche nella loro eventuale qualità di datori di lavoro. comprensibili gli illeciti, le sanzioni e i soggetti responsabili. Nessuna dellesolo disposizioni sanzionatorie prevede il ivolontario Sono elencati gli illeciti, che a parere di chi scrive, come possonosoggetto interessare volontari e ole l’organizzazione di volontariato. Inoltre, l’art. 2 del T.U. equipara ai lavoratori solo i organizzazioni di volontariato, anche nella loro eventuale qualità di datori di lavoro. volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, pertanto, sullao Nessuna delle disposizioni sanzionatorie prevede come soggetto il volontario base del principio di legalità e determinatezza della pena si può concludere che nessuna l’organizzazione di volontariato. Inoltre, l’art. 2 del T.U. equipara ai lavoratori solo i sanzione applica volontari,dei e alle lorodel associazioni, a eccezione deiCivile, volontari del Corpo volontarisidel CorpoaiNazionale Vigili Fuoco e della Protezione pertanto, sulla Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. base del principio di legalità e determinatezza della pena si può concludere che nessuna Nella prima colonna è indicatoe il soggetto autore dell’illecito, seconda del vengono sanzione si applica ai volontari, alle loro associazioni, a eccezionenella dei volontari Corpo sintetizzate le fattispecie delle singole sanzioni penali e amministrative, infine nell’ultima Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. colonna sono riportate Nella prima colonna le è sanzioni. indicato il soggetto autore dell’illecito, nella seconda vengono

sintetizzate le fattispecie delle singole sanzioni penali e amministrative, infine nell’ultima L’ordine quello delletesto normativo. colonna segue sono riportate sanzioni. Per normativo. aver omesso la L’ordine segue quello del testo Datore di lavoro valutazione dei rischi e l’adozione del relativola Per aver omesso Per aver omesso la valutadocumento, e per none Datore di lavoro valutazione deie l’adoziorischi zione dei rischi aver aggiornato le misure l’adozione relativo ne delprevenzione relativodel documento, di in documento, e per non e per non ai avermutamenti aggiornato relazione aver aggiornato le misure le misure di prevenzione organizzativi. di prevenzione in in relazione ai mutamenti Per aver aiomesso di relazione mutamenti organizzativi. Datore di lavoro nominare il responsabile organizzativi. del servizio di Per aver omesso di Per aver omesso di nomiprevenzione e protezione Datore di lavoro nominare il responsabile nare ilcheresponsabile del (salvo il datore non del servizio di servizio direttamente di prevenzione svolga i prevenzione e(salvo protezione e protezione che il compiti) (salvo che ilsvolga datore non datore non direttaPer non direttamente aver fornito al i svolga mente i compiti). Datore di lavoro volontario dettagliate compiti) dirigente informazioni sui rischial Per aver Per non non negli aver fornito fornito specifici ambiential Datore di lavoro volontario dettagliate volontario dettagliate inin cui è chiamato ad dirigente informazioni sui formazioni sui misure rischirischi speoperare e sulle di specifici ambienti cifici neglinegli ambienti prevenzione e in cui di in cui è chiamato ad è chiamato ad operare e emergenza adottate in operare e sulle misure di sulle misure di prevenziorelazione alla propria prevenzione e di ne e di emergenza attività, o nel casoadottate in cui emergenza adottate in in relazione alla propria non ha adottato le relazione allacasopropria attività,utili o nel in cui misure ad eliminare attività, o nel caso in cui nonove ha adottato le misure o,non ciòadottato non siale ha utili ad eliminare o, ove possibile, ridurre al misure utili ad eliminare

ciò non sia possibile, ri-

o, ciò non durreove al minimo i rischi sia da possibile, ridurre al

Arresto da 3 a 6 mesi, o ammenda da 2.500,00 a 6.400,00 Euro. Arresto da 3 a 6 mesi, o

Arresto da 3 a 6 mesi, o

ammenda ammenda da da 2.500,00 2.500,00 aa 6.400,00 Euro. 6.400,00 Euro.

Arresto da 3 a 6 mesi, o ammenda da 2.500,00 a 6.400,00 Euro Arresto da 3 a 6 mesi, o

Arresto da 3 a 6 mesi, o

ammenda ammenda da da 2.500,00 2.500,00 aa 6.400,00 Euro 6.400,00 Euro.

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750,00 a 4.000,00 Euro. Arresto da 2 a 4 mesi o

Arresto da 2 a 4 mesi o

ammenda da 750,00 ammenda da 750,00 aa 4.000,00 Euro.

4.000,00 Euro.


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Datore di lavoro o dirigente

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minimo i rischi da interferenze tratra la preinterferenze la stazione del volontario prestazione del e altre attività si volontario e altre che attività svolgonosi nell’ambito che svolgono della medesima organell’ambito della nizzazione. medesima organizzazione Per aver omesso di designare i lavoratori Per aver omesso di desiincaricati della gnare i lavoratorigestione incaridelle emergenze; cati della gestione delle per aver omesso di emergenze; richiedere al medico per aver omesso di ricompetente l’osservanza chiedere al medico comdegli a suo petenteobblighi l’osservanza decarico; gli obblighi a suo carico; per aver consentito consentito per non non aver ai lavoratori di verificare, ai lavoratori di verificamediante il re, mediante il rapprerappresentante dei sentante dei per lavoratori lavoratori la per la sicurezza, l’applisicurezza, l’applicazione cazione delledimisure di delle misure sicurezza sicurezza e protezione e protezione della salute; della salute; per aver omesso di per aver omesso di frefrequentare corsi in quentaredicorsi in matemateria sicurezza in ria di sicurezza in caso caso di svolgimento di svolgimento diretto diretto del responsabile del responsabile della protezione dellae protezione e sicurezza; sicurezza; per aver omesso di provper aver omesso di vedere affinchè ogniogni sinprovvedere affinchè golo lavoratore singolo lavoratore riceva riceva adeguata formazione, adeguata formazione, informazione informazione e adde-e addestramento; stramento; per aver omesso di per aver omesso di orgaorganizzare i rapporti nizzare i rapporti con i con servizi pubblici servizii pubblici compecompetenti in materia di tenti in materia di primo primo soccorso, soccorso, salvataggio lotsalvataggio lotta ta antincendio. antincendio; Per non aver tenuto Per non aver tenuto contoi conto nell’affidare nell’affidare i ai compiti ai compiti lavoratori, lavoratori, delle capacità e delle capacità e delle delle condizioni degli stessi condizioni degli stessi in in rapportoalla allaloro loro salute salute rapporto ee sicurezza; sicurezza.

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Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750,00 a 4.000,00 Euro.

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750,00 a 4.000,00 Euro.

Arresto da 2 a 4 mesi Arresto da da 2 a1.200,00 4 mesi ammenda ammenda da 1.200,00 5.200,00

5.200,00.

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Datore di lavoro o dirigente

Datore di lavoro o dirigente

per nonaver aver richiesto Per non richiesto l’osl’osservanza da parte dei servanza da parte dei sinsingoli lavoratori delle goli lavoratori delle nornorme vigenti, nonché me vigenti, nonché delle delle disposizioni disposizioni aziendali in aziendali in materia di materia di sicurezza, di sicurezza, di igiene del igiene del lavoro di uso lavoro di uso dei mezzi di dei mezzi collettivi di protezione protezione e dei collettivi e dei dispositivi dispositivi di protezione di protezione individuali individuali messi a loro messi a loro disposizione; disposizione; per aver la forper averomesso omesso la mazione e l’informazione formazione e adeguata dei lavoratori l’informazione adeguata preposti alle misure di dei lavoratori preposti prevenzione e protezione alle misure di incendio; prevenzione e protezione per aver omesso di dare incendio; indicazioni ai lavoratori per aver omesso di dare sulla gestioneaidelle emerindicazioni lavoratori sulla delle genze; gestione emergenze; per non aver garantito per non aver di garantito la la presenza mezzi di presenza mezzi alla di estinzione diidonei estinzione idoneie alalla classe di incendio liclasse incendio e al vello didi rischio presenti livello di rischio presenti sul luogo di lavoro; sul luogo di lavoro; per aver omesso l’adozioper aver di omesso ne delle misure prevenl’adozione delle misure zione incendi. di prevenzione incendi. Per aver omesso di Per aver omesso di consulconsultare il rappresentante tare il rappresentante dei lavoratori la lavoratori per laper sicurezza; sicurezza; per aver omesso di convoper omesso di care, aver nelle unità produtconvocare, nelle unità tive con più di quindici produttive più pedi lavoratori, lacon riunione quindici lavoratori, riodica sulla sicurezza. la riunione periodica sulla sicurezza; Per la mancata Per la mancata comucomunicazione all’INAIL nicazione all’INAIL o o all’IPSEMA, in all’IPSEMA, in relaziorelazione alle rispettive ne alle rispettive competenze, a comfini petenze, a fini statistici statistici e informativi, e informativi, dei dati dei dati relativi agli relativi agli infortuni sul infortuni sul lavoro che lavoro che comportano comportano un’assenza

Ammenda da 2.000,00 a Ammenda da 2.000,00 6.000,00 Euro.

a 6.000,00 Euro.

Sanzione amministrativa Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a pecuniaria da 1.000,00 a 4.500,00 Euro

4.500,00 Euro.

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dal lavoro superiore tre un’assenza dal lavoroa sugiorni; periore a tre giorni. Datore di lavoro e dirigente

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Datore di lavoro o dirigente

Lavoratori

Per aver omesso di Sanzione amministrativa Sanzione Per aver omesso comu- da comunicare al dimedico 500,00amministrativa a 1.800,00 da 500,00 a 1.800,00 Euro. nicare al medico compecompetente la Euro tente la cessazione del cessazione del rapporto rapporto di lavoro;di lavoro; per aver averomesso omesso di di rediredigere un verbale gere un verbale delladella riuriunione periodica; nione periodica. per aver omesso di Per aver iomesso di mumunire lavoratori in nire i lavoratori in subapsubappalto di apposita palto di apposita tessera tessera di di riconoscimento; riconoscimento Per aver omesso di Per aver omesso in di comucomunicare via nicare in viaall’Inail telematicae telematica all’Ipsema, in caso in di all’Inail e all’Ipsema, nuova elezione, caso di nuova elezione,il nominativo dei il nominativo dei rapprerappresentanti dei sentanti dei lavoratori per lavoratori la la sicurezza. per sicurezza Per la mancata Per la mancata osservazioosservazione delle ne delle istruzioni impartite; istruzioni impartite; per l’utilizzazione scorretta l’utilizzazione delle attrezzature di lavoro; scorretta delle attrezzature di lavoro; per l’utilizzazione inapproper priato o parl’utilizzazione la rimozione inappropriato par la dei dispositivi diosicurezza rimozione individuali; dei dispositivi di persicurezza l’omessaindividuali; segnalazioper l’omessa ne tempestiva al datore di segnalazione tempestiva lavoro delle deficienze dei al datore di lavoro delle mezzi o dispositivi, nonché deficienze dei mezzi di qualsiasi eventuale con-o dispositivi, nonché di dizione di pericolo; qualsiasi eventuale per l’aver compiuto di procondizione di pericolo; pria iniziativa operazioni o per l’aver di manovre checompiuto non sono di propria iniziativa loro competenza; operazioni o manovre per la mancata partecipache non sono di loro zione ai corsi di formacompetenza; zione e di per la addestramento mancata organizzati dal ai datore partecipazione corsi di di lavoro; formazione e di addestramento

Sanzione amministrativa Sanzione da 100,00 aamministrativa 500,00 Euro da 100,00 alavoratore 500,00 Euro per ciascun

per ciascun lavoratore.

Sanzione amministrativa Sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro

da 50,00 a 300,00 Euro.

Sanzione amministrativa Sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 a pecuniaria da 200,00 a 600,00 Euro

600,00 Euro.

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organizzati dal datore di per l’omesso controllo lavoro; sanitario; per l’omesso controllo per l’aver rifiutato, sensanitario; za giustificato motivo, la per l’aver rifiutato, senza designazione come incagiustificato motivo, la ricati di primo soccorso, designazione come prevenzione incendi o geincaricati di primo stione delle emergenze; soccorso, prevenzione per la mancata esposizioincendi o gestione delle ne delle tessera di riconoemergenze; scimento,laove prescritta; per mancata esposizione delle tessera di riconoscimento, ove prescritta; ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI Datore di lavoro o dirigente

Qualora non venga Arresto da 2 a 4 mesi o Qualora non venga as- ammenda assicurata al lavoratore Arresto da da 2 a 750,00 4 mesi oa un’interruzione della 4.000,00 sicurata al lavoratore ammendaEuro da 750,00 a propria attività mediante un’interruzione della 4.000,00 Euro. pause ovvero propria attività mediancambiamento di attività; te pause ovvero cambiaqualora, mancanza di mento diinattività; una specifica qualora, in mancanza di disposizione nel una specifica disposizioContratto Collettivo di ne nel Contratto ColletLavoro Nazionale, non tivo di Lavoro Nazionavenga concessa una le, non venga concessa pausa di 15 minuti ogni una pausa di 15 minuti 120 di di applicazione applicazione ogni 120 continuativa al continuativa al videotervideoterminale; minale; Qualora i lavoratori, Qualora i lavoratori, ricorrendone i ricorrendone i presuppresupposti, non posti, nonsottoposti vengano sotvengano alla toposti alla sorveglianzasorveglianza sanitaria, sanitaria, conparticolare particolacon re riferimento ai rischi riferimento ai rischi per per la vista e per gli oc-e la vista e per gli occhi chirischi e ai rischi l’appaai per per l’apparato rato muscolescheletrico, muscolescheletrico, (visita da da effettuarsi effettuarsi ogni (visita ogni due o quattro anni); due o quattro anni); per omessa informaper omessa zione e formazionee informazione sull’uso correttosull’uso dei viformazione deoterminali. corretto dei videoterminali.

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APPENDICE RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SITI INTERNET I riferimenti normativi base sono: - Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ( N.B. opportuno verificare che il testo sia stato aggiornato al D.Lgs.3 agosto 2009, n. 106); - Legge 3 agosto 2007, n. 123 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia; - Decreto legislativo n. 231 del 8 giugno 2001 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300; I siti Internet istituzionali di riferimento sono: - www.parlamento.it (per la legislazione nazionale); - www.ispesl.it - www.iss.it - www.istitutoaffarisociali.it; - www.inail.it; - www.lavoro.gov.it; - www.regione.piemonte.it (area tematica sanità) MODULISTICA CONTENUTO MINIMIO DELLA CASSETTA DI SICUREZZA (D.m. 15/07/2003, n. 388) La legge individua le caratteristiche minime della cassetta di pronto soccorso. La cassetta deve essere conservata dal datore di lavoro e dalla OdV sul luogo di lavoro, deve essere adeguatamente custodita, in un luogo facilmente accessibile e individuabile con segnaletica appropriata. Per le azienda produttive con tre o più lavoratori che non rientrino in attività industriali a rischio o nel comparto agricoltura la cassetta di Pronto Soccorso deve contenere: - Cinque paia di guanti sterili monouso; - Una visiera paraschizzi; - Un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro; - Tre flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 500 ml; - Dieci compresse di garza sterile 10 X 10 in buste singole; - Due compresse di garza sterile 18 X 40 in buste singole; - Due teli sterili monouso; - Due pinzette da medicazione sterili monouso; - Una confezione di rete elastica di misura media; - Una confezione di cotone idrofilo; - Due confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso; - Due rotoli di cerotto alto 2,5 cm; - Un paio di forbici; - Tre lacci emostatici; - Due confezioni di ghiaccio pronto uso; - Due sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;


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Un termometro; Un apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Per le aziende o le unità produttive con meno di tre lavoratori è sufficiente un pacchetto di medicazione il cui contenuto minimo è: - Due paia di guanti sterili monouso; - Un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml; - Un flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 250 ml; - Tre compresse di garza sterile 10 X 10 in buste singole; - Una compressa di garza sterile 18 X 40 in buste singole; - Una pinzetta da medicazione sterili monouso; - Una confezione di cotone idrofilo; - Una confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso; - Un rotolo di cerotto alto 2,5 cm; - Un rotolo di benda orlata alta 10 cm. - Un paio di forbici; - Un laccio emostatico; - Una confezione di ghiaccio pronto uso; - Un sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; - Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.


SICUREZZA SUL LAVORO NELL’AMBITO DELLE 27 Sicurezza sul lavoro nell’ambito delle OdV 27

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COMUNICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DI SVOLGERE DIRETTAMENTE I COMPITI DI RSPP (art. 34 T.U. Sicurezza) Spett.le ASL ______________________ ______________________ Spett.le Direzione Provinciale del Lavoro Settore Ispezioni Sede di _____________________________ ____________________________________ ___________________________________ La __________________________(indicare il nome della società o dell’associazione) Premesso che: - è azienda con meno di 31 addetti; - ex artt. 31 e seguenti ha deciso di svolgere direttamente, nella persona del rappresentante legale, nonché datore di lavoro, sig._______________________, i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione dei lavoratori; - è stato sentito il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (oppure in azienda non è stato nominato, né eletto, né designato un rappresentante per la sicurezza) trasmette 1. dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (titoli di studio e attestati di frequentazione dei corsi previsti dalla legge); 2. attestazione di aver espletato gli adempimenti dell’elaborazione del documento della valutazione dei rischi e del c.d. piano di sicurezza e gli adempimenti conseguenti, (solo nei casi previsti dalla legge); 3. relazione sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali dell’azienda elaborata in base all’andamento degli infortuni (oppure in mancanza, sulla base di altra documentazione prevista dalle norme vigenti); Data_________________ Firma___________________

La comunicazione dovrà essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure consegnata a mano con relativo rilascio di copia debitamente protocollata.


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Sicurezza sul lavoro nell’ambito delle OdV SICUREZZA SUL LAVORO NELL’AMBITO DELLE

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COMUNICAZIONE DEL NOME E DELLA PROFESSIONALITA’ DEL RSPP. (art. 32 del T.U. sicurezza)

Spett.le ASL ______________________ ______________________ Spett.le Direzione Provinciale del lavoro Settore Ispezioni Sede di _____________________________ ____________________________________ ___________________________________ La __________________________(indicare il dell’associazione) comunica ex art. 31 e seguenti che:

nome

della

società

o

-

ha designato come responsabile del servizio interno (oppure del servizio esterno in quanto azienda con meno di 200 addetti o meno di 50 nel caso delle case di cura pubbliche o private) il sig. ____________________, nato a_____________________, il ___________________________; - il predetto sig. _____________________ ha già svolto i compiti in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori nei seguenti periodi: - dal______________________al______________presso l’azienda____________; - dal______________________al______________presso l’azienda____________; - dal______________________al______________presso l’azienda____________; - dal______________________al______________presso l’azienda____________; - il suddetto sig. è in possesso del curriculum professionale che si allega; Data_________________ Firma___________________

La comunicazione dovrà essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure consegnata a mano con relativo rilascio di copia debitamente protocollata.


Sicurezza sul lavoro nell’ambito delle OdV ADV ADV

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SICUREZZA SUL LAVORO NELL’AMBITO DELLE

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SICUREZZA SUL LAVORO NELL’AMBITO DELLE

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COMUNICAZIONE DELL’ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA (art. 47 del T.U. della Sicurezza) COMUNICAZIONE DELL’ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA (art. 47 del T.U. della Sicurezza) Spett.le Direzione __________________________ Spett.le Direzione ________________________ __________________________ ________________________ La presente per comunicare che il lavoratori della ___________________(indicare il nominativo della società, dell’ente, dell’associazione La individuale) presente hanno per eletto comunicare che il lavoratori a della o dell’impresa il sig. _______________________ loro ___________________(indicare il nominativo della società, dell’ente, dell’associazione rappresentante per la sicurezza. o dell’impresa individuale) eletto il sig. _______________________ a loro A seguito della hanno designazione al sig._________________spetteranno, rappresentante per la sicurezza. pertanto, tutti i compiti e i diritti previsti dalla normativa di settore e dalla contrattazione collettiva. A seguito della designazione al sig._________________spetteranno, pertanto, tutti i compiti e i diritti dalla normativa di settore e dalla contrattazione L’elezione ha effetto dalprevisti giorno____________________(indicare la data in collettiva. cui è avvenuta l’elezione) per la durata prevista dalla contrattazione collettiva. L’elezione ha effetto dal giorno____________________(indicare la data in Distinti saluti. cui è avvenuta l’elezione) per la durata prevista dalla contrattazione collettiva. Data __________________ Distinti saluti. Firma del lavoratore ________________ Data __________________ Allegare: verbale delle operazioni di elezione. Firma del lavoratore ________________ Allegare: verbale delle operazioni di elezione.

La comunicazione dovrà essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure consegnata a mano con relativo rilascio di copia debitamente La comunicazione dovrà essere inviata mediante raccomandata con avviso di protocollata. ricevimento, oppure consegnata a mano con relativo rilascio di copia debitamente protocollata.


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Sicurezza sul lavoro nell’ambito delle OdV

SICUREZZA SUL SUL LAVORO LAVORO NELL’AMBITO NELL’AMBITODELLE DELLE SICUREZZA SICUREZZA SUL LAVORO NELL’AMBITO DELLE

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DESIGNAZIONE LAVORATORE INCARICATO INCARICATO DEL DEL PRONTO PRONTO SOCCORSO SOCCORSO DESIGNAZIONE DEL DEL LAVORATORE LAVORATORE INCARICATO DEL PRONTO SOCCORSO (art. (art. 45 45 del del T.U. T.U. Sicurezza) Sicurezza) Egregio Egregio Sig. Sig. _____________________________________________ ______________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________

Ai sensieeper pergliglieffetti effetti di cui all’art. del 45 del T.U. sulla Sicurezza è incaricato stato incaAi di cui all’art. all’art. 45 45 del del T.U. T.U. sulla sulla Sicurezza Sicurezzaèèèstato statoincaricato incaricato Ai sensi sensi e per delle gli effetti di cui cui all’art. 45 T.U. sulla Sicurezza stato ricato dell’attuazione misure previste dalla legge, dai regolamenti e dalle disposimisure previste dell’attuazione delle previste dalla dalla legge, legge, dai dai regolamenti regolamenti eee dalle dalle disposizioni disposizioni delle misure previste dalla legge, dai regolamenti dalle disposizioni zioni interne aziendali per il pronto soccorso. interne aziendali per soccorso. per il il pronto pronto soccorso. Tale incarico tienesoccorso. contodelle delledimensioni dimensioni edeidei rischi specifici dell’azienda Tale specifici dell’azienda (o rischi specifici dell’azienda (o Tale incarico incarico tiene tiene conto conto delle delle dimensioni dimensioni eee dei dei rischi rischi specifici dell’azienda (o (o dell’unità produttiva), sarà, pertanto, compito dell’Azienda fornirLe le informazioni, dell’unità produttiva), pertanto, compito compito dell’Azienda dell’Azienda fornirLe fornirLe le le informazioni, informazioni, la la produttiva), sarà, sarà, pertanto, pertanto, compito dell’Azienda fornirLe le informazioni, la la formazione e l’addestramento necessari e adeguati persvolgimento lo svolgimento di incaricato formazione ee l’addestramento necessari eee adeguati per di del necessari adeguati per lo lo svolgimento di incaricato incaricato del formazione l’addestramento necessari adeguati per lo svolgimento di incaricato del del pronto soccorso. pronto soccorso. pronto soccorso. In sull’adeguatezza della cassetta di pronto socIn particolare, tenuto a sull’adeguatezza della cassetta di vigilare sull’adeguatezza della cassetta di pronto pronto In particolare, particolare, èèètenuto tenutoa vigilare aa vigilare vigilare sull’adeguatezza della cassetta di pronto pacchetto medicazione, comunicando tempestivamente al datore di lavoro corso o opacchetto comunicando tempestivamente al datore di lavoro soccorso pacchettodidi dimedicazione, medicazione, comunicando tempestivamente al datore di lavoro medicazione, comunicando tempestivamente al datore di lavoro eventuali eventualicarenze, carenze,ee ealla allafrequenza frequenzadei deicorsi corsispecifici specificisul sulprimo primointervento interventoeeeela lagestione gestione eventuali dei corsi specifici sul primo intervento la gestione carenze, alla frequenza dei corsi specifici sul primo intervento la gestione delle emergenze. delleemergenze. emergenze. delle Distinti saluti Data_______________ Distinti saluti Firma del rappresentante legale______________________ Distinti saluti

Data _______________ _______________ Data La comunicazione dovrà essere inviata mediante raccomandata con avviso di Firma del rappresentante rappresentante legale ______________________ ______________________ ricevimento, oppure consegnata a mano con rilascio di copia debitamente firmata per Firma del legale ricevuta e accettazione. Ricordiamo che il lavoratore non può rifiutare l’incarico salvo giustificati motivi.

La comunicazione dovrà essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure consegnata a mano con rilascio di copia debitamente firmata per ricevuta e accettazione. Ricordiamo che il lavoratore non può rifiutare l’incarico salvo giustificati motivi.


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SICUREZZA LAVORO NELL’AMBITO DELLE 31 Sicurezza sulSUL lavoro nell’ambito delle OdV 31 SICUREZZA SUL LAVORO NELL’AMBITO DELLE 30 SICUREZZA SUL LAVORO NELL’AMBITO DELLE 31

DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DELLA LOTTA ANTINCENDIO (art. 46 del T.U. Sicurezza) DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DELLA LOTTA ANTINCENDIO DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE INCARICATO DEL PRONTO SOCCORSO (art. 46 del T.U. Sicurezza) (art. 45 del T.U. Sicurezza) Egregio Sig. _____________________________________________ Egregio Sig. _____________________________________________ _____________________________________________ Egregio Sig. _____________________________________________ _____________________________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del T.U. sulla Sicurezza è stato inca_____________________________________________ Ai sensi e per delle gli effetti di cui all’art. dalla 45 dellegge, T.U. sulla Sicurezza è stato incaricato ricato dell’attuazione misure previste dai regolamenti e dalle disposidell’attuazione delle misure previste dalla legge, dai regolamenti e dalle disposizioni Ai sensi e per gli di cui all’art. 46 del T.U. sulla Sicurezza è stato incaricato zioni interne aziendali pereffetti la lotta antincendio. interne aziendalidelle per ilmisure pronto soccorso. dell’attuazione previste dalla legge, regolamenti e dalle disposizioni Tale incarico tiene conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o Ai sensi e per tiene gli effetti di delle cui all’art. 46 deldai T.U. Sicurezza stato incaricato Tale incarico conto dimensioni e deisulla rischi specificièdell’azienda (o interne aziendali per la lotta antincendio. dell’unità produttiva, sarà, pertanto, compito dell’Azienda fornirLe le informazioni, dell’attuazione delle misure previste compito dalla legge, dai regolamenti e dalle disposizioni dell’unità produttiva), sarà, pertanto, dell’Azienda le informazioni, la o Tale incarico tiene contonecessari delle dimensioni e per dei fornirLe rischi specifici dell’azienda la formazione eper l’addestramento e adeguati lo svolgimento di incaricato interne aziendali la lotta antincendio. formazione e l’addestramento necessari e adeguati per lo svolgimento di incaricato del dell’unità produttiva, compito dell’Azienda fornirLe le informazioni, della lotta antincendio. Tale incaricosarà, tienepertanto, conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda la o pronto soccorso. formazione e l’addestramento necessari e adeguati per lo svolgimento di incaricato della In particolare, èè tenuto alla frequenza dei corsi specifici incendell’unità produttiva, sarà, pertanto, compitosull’adeguatezza dell’Azienda fornirLe le sicurezza informazioni, la In particolare, tenuto a vigilare dellasulla cassetta di pronto lotta di eantincendio. la gestione dellediemergenze. formazione e l’addestramento necessari e adeguati per lo svolgimento incaricato della soccorso o pacchetto medicazione, comunicando tempestivamente al di datore di lavoro In particolare, è tenuto alla frequenza dei corsi specifici sulla sicurezza incendi e lotta antincendio. eventuali carenze, e alla frequenza dei corsi specifici sul primo intervento e la gestione la gestioneIn delle emergenze. particolare, è tenuto alla frequenza dei corsi specifici sulla sicurezza incendi e delle emergenze. la gestione delle emergenze. Distinti saluti saluti Distinti Distinti saluti Data _______________ _______________ Data Data _______________ Firma del del rappresentante rappresentantelegale legale______________________ ______________________ Firma Firma del rappresentante legale ______________________

La comunicazione dovrà essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure consegnata a mano con rilascio di copia debitamente firmata per ricevuta e accettazione. Ricordiamo che il lavoratore non può rifiutare l’incarico salvo giustificati motivi.


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Sicurezza sul lavoro nell’ambito delleSICUREZZA OdV SUL LAVORO NELL’AMBITO DELLE

ELENCO

INDICATIVO

DELLE

ATTREZZATURE

DI

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PROTEZIONE

INDIVIDUALE. a) Dispositivi di protezione della testa: - Caschi di protezione per l'industria - Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera). - Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.). b) Dispositivi di protezione dell'udito: - Palline e tappi per le orecchie. - Caschi (comprendenti l'apparato auricolare). - Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria. - Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza. - Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione. c)Dispositivi di protezione degli occhi e del viso: - Occhiali a stanghette. - Occhiali a maschera. - Occhiali di protezione, contro i raggi X, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili. - Schermi facciali. - Maschera e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi). d)Dispositivi di protezione delle vie respiratorie: - Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive. - Apparecchi isolanti a presa d'aria. - Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile. - Apparecchi e attrezzature per sommozzatori. e) Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia: - Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); contro le aggressioni chimiche, per elettricisti e antitermici. - Guanti a sacco. - Ditali. - Manicotti. - Fasce di protezione dei polsi. - Guanti a mezze dita. - Manopole. f) Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe: - Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza. - Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido. - Scarpe con protezione supplementare della punta del piede; - Scarpe e soprascarpe con suola anticalore; - Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore; - Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo; - Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni; - Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici; - Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti; - Stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche; - Zoccoli; - Ginocchiere;


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SICUREZZA LAVORO NELL’AMBITO Sicurezza sul SUL lavoro nell’ambito delleDELLE OdV

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- Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede: ghette; - Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione); - Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole. - Dispositivi di protezione della pelle Creme protettive/pomate. g) Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome : - Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.); - Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche; - Giubbotti termici; - Giubbotti di salvataggio; - Grembiuli di protezione contro i raggi x; - Cintura di sicurezza del tronco. - Dispositivi dell'intero corpo Attrezzature di protezione contro le cadute; - Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento); - Attrezzature con freno ”ad assorbimento di energia cinetica“ (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento); - Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza) - Indumenti di protezione: indumenti di lavoro cosiddetti ”di sicurezza" (due pezzi e tute); - Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.); - Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche; - Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi; - Indumenti di protezione contro il calore; - Indumenti di protezione contro il freddo; - Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva; - Indumenti antipolvere; - Indumenti antigas; - Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti; - Coperture di protezione. ELENCO INDICATIVO DELLE ATTIVITÀ E DEI SETTORI DI ATTIVITÀ PER I QUALI PUÒ RENDERSI NECESSARIO METTERE A DISPOSIZIONE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE a). Protezione del capo (protezione del cranio): Elmetti di protezione - Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione. - Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche. - Lavori o visite in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera - Lavori in terra e in roccia. b). Protezione del piede: Scarpe di sicurezza con suola imperforabile: - Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali. - Lavori su impalcatura. - Demolizioni di rustici. - Lavori in calcestruzzo e in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature.


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SUL LAVORO NELL’AMBITO DELLE Sicurezza sul lavoro nell’ambito delle SICUREZZA OdV

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- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito. - Lavori su tetti. - Lavori di trasformazione e di manutenzione. - Movimentazione e stoccaggio. - Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve. Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido: - In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse. c). Protezione degli occhi o del volto: Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione: - Lavori di saldatura, molatura e tranciatura - Lavori di mortasatura e di scalpellatura - Lavorazione e finitura di pietre - Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi. - Impiego di pompe a getto liquido; d). Protezione delle vie respiratorie Autorespiratori - Lavori in contenitori, in vani ristretti e in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno. - Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione. - Lavori in pozzetti, canali e altri vani sotterranei nell'ambito della rete fognaria. - Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante. e). Protezione dell'udito: - Lavori nelle vicinanze di presse per metalli. - Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici. - Battitura di pali e costipazione del terreno. - Lavori nel legname e nei tessili. f). Protezione del tronco, delle braccia e delle mani Indumenti protettivi: - Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi. - Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque un'esposizione al calore. - Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in direzione del corpo. Guanti: - Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine. - Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini. Indumenti di protezione contro le intemperie: - Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo. Indumenti fosforescenti: - Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori. Attrezzatura di protezione anticaduta (imbracature di sicurezza): - Lavori su impalcature. - Montaggio di elementi prefabbricati. - Lavori su piloni.


Sicurezza sul lavoro nell’ambito delle OdV

Cinzia Alesiani

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Lavora a Torino. Ăˆ avvocato iscritta dal 2002 presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Esperta in diritto amministrativo e volontaria giurisdizione (svolge per il tribunale di Torino incarichi come Amministratore di Sostegno, Tutore e Curatore). Collabora con il CSV di Cuneo come consulente legale per le OdV.


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SICUREZZA SUL LAVORO NELL’AMBITO DELLE

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Sicurezza sul lavoro nell’ambito delle OdV

Centro Servizi per il Volontariato SOCIETÀ SOLIDALE Via Mazzini n. 3 - 12100 CUNEO Tel. 0171605660 Fax. 0171648441. E-mail: segreteria@csvsocsolidale.it Siti: www.csvsocsolidale.it; www.fieradelvolontariato.it; www.vitaalvolo.it

I NOSTRI SERVIZI I SERVIZI E GLI STRUMENTI OFFERTI DAL CSV SOCIETÀ SOLIDALE A TUTTE LE REALTÀ DEL VOLONTARIATO SONO GRATUITI CONSULENZA: Assistenza tecnica per la redazione, le modifiche e la registrazione dello statuto. Supporto per l’iscrizione al Registro del Volontariato. Consulenza fiscale, tributaria, contabile, legislativa, gestionale. Per informazioni: consulenza@csvsocsolidale.it. PROGETTAZIONE: Supporto nell’individuazione di idee progettuali e nella loro elaborazione e presentazione. Per informazioni: progettazione@csvsosolidale.it. Servizio di affiancamento nella fase di attuazione dei progetti: monitoraggio@csvsocsolidale.it. Ricerca, aggiornamento e comunicazione dei bandi di finanziamento pubblici e privati. Collaborazione a progetti di Associazioni di volontariato per l'avvio e la realizzazione di specifiche attività. Analisi delle esigenze del territorio e promozione di progetti che ad esse sappiano rispondere, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private. FORMAZIONE: Attività formative e di approfondimento organizzate e proposte dal CSV “Società Solidale” su temi e problematiche di interesse per il Volontariato, al fine di qualificarne l’attività e di diffondere la cultura della solidarietà. Per informazioni: formazione@csvsocsolidale.it. Attività formative di settore in collaborazione con una o più OdV tramite partecipazione al Bando di Formazione CSV. Per informazioni: progettazione@csvsocsolidale.it. PROMOZIONE: Favorire la crescita del volontariato attraverso iniziative di coordinamento, eventi solidali, campagne promozionali per reclutare volontari. Organizzazione della Fiera del Volontariato a carattere provinciale. Sito Web www.csvsocsolidale.it con realizzazione di pagine nell’apposita sezione “Associazioni”. Per informazioni: redazione@csvsocsolidale.it. PROGETTO SCUOLA-VOLONTARIATO: promuovere l’incontro e la collaborazione tra mondo della scuola e mondo del volontariato. Per informazioni: scuola@csvsocsolidale.it; scuola.alba@csvsocsolidale.it. DOCUMENTAZIONE: Diffusione di informazioni utili e di notizie sul volontariato mediante l’invio di News dal sito www.csvsocsolidale.it, spedizione della Newsletter “Società Solidale News” e della rivista periodica “Società Solidale”. Per inviare informazioni: redazione@csvsocsolidale.it. Aggiornamento costante del Data Base delle associazioni presenti in Provincia di Cuneo. Centro di documentazione presso la sede di Cuneo con Biblioteca ed Emeroteca del Volontariato.


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SICUREZZA SUL LAVORO NELL’AMBITO DELLE

Sicurezza sul lavoro nell’ambito delle OdV

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INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE: Sostegno alla comunicazione e alla promozione d’immagine delle OdV mediante lo studio, l’ideazione e la stampa di depliant, locandine, volantini. Realizzazione di Video sul Volontariato. Ufficio stampa solidale: stesura e invio di Comunicati stampa, servizi televisivi da proporre alle tv locali per le OdV. Video e filmati di promozione del Volontariato. Per informazioni: ufficiostampa@csvsocsolidale.it LOGISTICA: concessione in comodato d’uso gratuito di sale e di attrezzature per la formazione e la promozione del Volontariato alle OdV (videoproiettore, telo per proiezione, lavagna luminosa, griglie, lavagna fogli mobili….)


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