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1. Contenuto e caratteristiche del modello

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Prefazione

Prefazione

riguardo, chi, nelle ODV, avrà più il desiderio di impegnarsi nell’amministrazione – gratuita – dell’associazione.

1. Contenuto e caratteristiche del modello

Prendendo le mosse dal già citato art. 6 del D.Lgs. 231/2001, un efficace modello organizzativo deve: –individuare le attività associative nel cui ambito possono commettersi reati; –prevedere specifici protocolli (procedure) diretti ad attuare la formazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; –individuare e prevedere modalità di gestione di risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati; –prevedere obblighi di informazione nei riguardi dell’organismo di controllo e vigilanza; –introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle procedure e delle misure indicate nel modello.

Tali contenuti, in pratica, si risolvono nella predisposizione di un codice etico (che descriva i valori ispiratori dell’ente),nella mappatura delle attività rischiose e nella previsione di un sistema di monitoraggio, che consenta di rilevare senza indugio eventuali irregolarità.

Conseguentemente il modello organizzativo deve essere: – efficace, cioè in grado di cogliere tempestivamente e preventivamente tutti quei segnali sintomatici riguardanti la commissione di possibili reati; – specifico, cioè in grado di censire le attività più esposte a rischio di reati tenendo conto le caratteristiche, le dimensioni ed il tipo di attività svolta dall’ente; – attuale, cioè il modello non deve essere statico ma continuamente adeguato al variare dell’ente e della sua attività.

La validità, l’adeguatezza e l’idoneità di tali caratteristiche costituiranno poi lo specifico oggetto dell’indagine che compirà il giudice penale in sede processuale ai fini di dichiarare o meno la responsabilità dell’ente.

Giova a questo punto ribadire e meglio specificare che il rapporto fra modello organizzativo e soggetti apicali (fra i quali gli amministratori) comporta, nel caso di commissione di reati da parte di questi, l’onere probatorio per l’ente di dimostrare che l’elusione del modello è stata possibile non per inadeguatezza dello stesso, ma a causa di comportamenti fraudolenti (posti in essere, cioè, con l’inganno).

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