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Le organizzazioni di volontariato (OdV)
6.1. Definizione delle Organizzazioni di volontariato (art. 32)
Le Organizzazioni di volontariato sono Enti del Terzo settore costituiti:
• in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta;
• da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre Organizzazioni di volontariato;
• per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5;
• avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Il comma 1-bis dell’art. 32, come introdotto dall’ art. 9, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 105/2018, ha previsto che, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a sette persone fisiche o a tre Organizzazioni di volontariato, esso deve essere integrato entro un anno; in mancanza l’organizzazione è cancellata dal RUNTS se non formula richiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo.
Alle OdV possono associarsi altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, in misura non superiore al 50% del numero delle Organizzazioni di volontariato.
La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di Organizzazione di volontariato o l’acronimo OdV.
Sul numero minimo di associati
Il numero minimo di cui un’Organizzazione di volontariato e un’Associazione di promozione sociale deve essere composta ha creato non pochi
problemi, facendo sorgere dubbi circa la validità di tutti quegli enti sorti prima dell’entrata in vigore del Codice, conformi alla vecchia normativa.
Sul punto è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota n. 13982 del 30 novembre 2018, riferita alla previsione del comma 1-bis introdotto con il D.Lgs. 105/2018, tanto all’art. 32 che all’art. 35 CTS, disciplinanti rispettivamente le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale.
Il suddetto comma, infatti, prevede che se successivamente alla costituzione dell’ente il numero degli associati diviene inferiore a 7 persone fisiche o a 3 enti, si rende necessaria una integrazione, entro il termine di un anno, trascorso il quale l’ente dovrà essere cancellato dal RUNTS a meno che non sia preventivamente formula richiesta di iscrizione presso un’altra sezione dello stesso registro. Tale questione vede coinvolta una carenza “genetica” poiché si riferisce esattamente al momento di costituzione dell’organismo che presuppone il sorgere di una precisa volontà in capo ai soggetti che hanno fondato l’ente.
Il Ministero ha poi ritenuto opportuno precisare ulteriormente il suddetto concetto con l’emanazione della nota n. 4995 del 28 maggio 2019. Nella sopraccitata nota, il Ministero dichiara espressamente che il concetto di costituzione può coincidere sia con il momento temporale della nascita dell’ente, sia con il momento di formazione della volontà degli associati di adeguare l’ente alla normativa vigente in base al c.d. principio di conservazione degli atti giuridici. In questo modo si evita che un atto concluso venga caducato e posto nel nulla; ed invece ne viene preservata l’efficacia giuridica rispondendo alla necessità di garantire il rispetto dei principi di uguaglianza e pari opportunità dei soci. In conclusione, la volontà espressa nell’atto costitutivo di fondare quel determinato ente e l’esplicita pronuncia dei soci circa la decisione di conformarlo alle caratteristiche previste dalla norma, secondo anche quanto stabilito dalla legge generale dall’art. 36 del Codice civile, per cui gli accordi dei soci regolano i rapporti interni delle associazioni, permettono il proseguire della vita associativa, nonché l’iscrizione al RUNTS, purché manifestati attraverso la sottoscrizione di uno specifico verbale da parte dei soci.
6.2. Risorse (art. 33)
Le OdV possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
Il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può comunque essere superiore al 50% del numero dei volontari. Le risorse economiche delle OdV possono essere costituite da:
• quote associative;
• contributi pubblici e privati;
• donazioni e lasciti testamentari;
• rendite patrimoniali;
• attività di raccolta fondi;
• attività diverse.
Per l’attività di interesse generale prestata le Organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Tuttavia, per effetto della modifica dell’art. 33, comma 3 ad opera del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito nella legge 17 dicembre 2018 n. 136 (decreto fiscale 2019), tale limite è derogabile laddove tali attività di interesse generale siano svolte in maniera secondaria e strumentale e nei limiti di cui all’articolo 6 del Codice (attività diverse).
Pertanto, nello svolgimento di tali attività di interesse generale secondarie e strumentali, le OdV potranno ricevere anche corrispettivi ulteriori rispetto al rimborso delle spese.
Il Decreto Ministeriale che, ai sensi dell’articolo 6 del Codice, deve indicare i limiti di svolgimento delle attività secondarie e strumentali, non è stato ancora adottato.
6.3. Ordinamento ed amministrazione (art. 34)
Le Organizzazioni di volontariato hanno l’obbligo di scegliere gli amministratori tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle OdV associate.
È vietato attribuire compensi ai componenti degli organi sociali, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.