Informimpresa n 4 2018

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FVG

ALL'INTERNO: INSERTO SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2018

IN EVIDENZA

04 ANNO XVIII

MEZZI DI PAGAMENTO IDONEI PER LA DETRAZIONE E DEDUZIONE IN CASO DI ACQUISTO DI CARBURANTE CCNL AREA LEGNO-LAPIDEI, ACCORDO CON GLI AUMENTI RETRIBUTIVI

INCENTIVO ANNUO PER L’ASSUNZIONE PER I GIOVANI NEET 2018 ISCRITTI A GARANZIA GIOVANI NUOVO REGOLAMENTO PER I TIROCINI EXTRACURRICULARI

2018

NUMERO

Notiziario tecnico di Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia


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Gli imprenditori associati interessati alla pubblicazione di annunci inerenti l’attività lavorativa, possono compilare questo tagliando ed inviarlo a: CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG c/o Redazione Informimpresa - Via del Pozzo, 8 - 33100 Udine - Fax 0432 516765 Cognome

Ditta

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G. Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001 Anno XVIII - N. 4 - 2018

Indirizzo

Direttore responsabile: Tiziana Sabadelli

Nome

Cap Comune

Comitato di redazione: Alessio Belgrado, Enrico Eva, Marco Gobbo Gian Luca Gortani, Gianfranco Trebbi

Prov.

Telefono E-mail

Hanno collaborato a questo numero: Salvatore Cane, Claudio Castagnotto, Ketty Downey, Severina Pertoldi, Paolo Soloperto, Fabio Veronese

Vi prego di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio:

Direzione, Redazione, Amministrazione: Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938 Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938 Stampa: Cartostampa Chiandetti srl 33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

N. 4 - 2018

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FVG

In questo numero: Fisco Scadenze di maggio 2018

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Mezzi di pagamento idonei per la detrazione e deduzione in caso di acquisto di carburante

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Mancata adesione alla bilateralità /sanità integrativa San.Arti – erogazione E.A.R.

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Normativa del lavoro

Categorie

Incentivo annuo fino a 8.060 € per l’assunzione di giovani NEET 2018 iscritti a Garanzia Giovani

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Incentivo “Occupazione Giovani” fino a 3.000 euro per l’apprendista confermato in servizio

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Ticket per il licenziamento di lavoratori a tempo indeterminato, aumento degli importi

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Certificazione UNI per l’attività di pittore edile

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Dichiarazione ISPRA F-gas entro il 31 maggio Impianti di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore e antincendio

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6

Pronto l’elenco degli interventi liberi per lavori più semplici

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CAM edilizia, i chiarimenti del Ministero dell’Ambiente

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Regione Friuli-Venezia Giulia, nuovo regolamento per i tirocini extracurriculari

Lavori pubblici: ricostruzione e incompiute priorità del Programma triennale

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Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale, predisposta una “App”

pag. 15 pag. 15

In arrivo 185 milioni per il fondo sull’efficienza energetica

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Congedo obbligatorio e facoltativo in favore dei padri per l’anno 2018

Scadenze Lavoro Scadenze del mese di maggio 2018 Scadenze contrattuali Area Alimentare-Panificazione Contratti

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Ambiente

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CCNL Area Comunicazione, accordo con gli aumenti retributivi

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CCNL Area Legno-Lapidei, accordo con gli aumenti retributivi

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Albo Gestori Ambientali: entro il 30 aprile vanno versati i diritti annuali

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Lavoro intermittente: se manca il DVR scatta il rapporto subordinato a tempo indeterminato

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Credito e incentivi

Incentivi per l’autoimprenditorialità

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Dalle province

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Informimpresa è scaricabile anche dal sito internet www.confartigianatofvg.it N. 4 - 2018


Fisco

Scadenze di maggio 2018 LUNEDÌ 7 MAGGIO Iscrizione elenco beneficiari 5‰ Irpef: invio telematico della domanda di iscrizione all’elenco dei possibili destinatari del 5‰ Irpef da parte degli enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche che non risultano già iscritti nel relativo elenco “permanente”.

LUNEDÌ 21 MAGGIO Conai: presentazione della dichiarazione relativa a marzo o della dichiarazione trimestrale. Agenti e rappresentanti: versamento da parte delle case mandanti dei contributi Enasarco sulle provvigioni relative al primo trimestre con addebito automatico sul conto corrente bancario della casa mandante tramite procedura RID.

MARTEDÌ 15 MAGGIO Rottamazione ruoli: presentazione istanza di adesione alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016 (riammissione alla rottamazione) e dal 01.01 al 30.09.2017 (rottamazione-bis).

VENERDÌ 25 MAGGIO Elenchi intrastat: presentazione in via telematica degli elenchi delle operazioni intracee relative ad acquisti e cessioni di beni e servizi effettuate in aprile per gli operatori con obbligo mensile.

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO Versamento unitario: • dell’iva mensile relativa ad aprile e di quella trimestrale relativa al 1° trimestre • della 3^ rata del saldo IVA 2017 per chi ha scelto il pagamento rateale • delle ritenute alla fonte operate nel mese di aprile • dei contributi dovuti dai datori di lavoro sulle retribuzioni di competenza di aprile • dei contributi sui compensi corrisposti in aprile ai lavoratori parasubordinati • dei contributi dovuti per i compensi corrisposti in aprile a venditori a domicilio e prestatori occasionali in caso di superamento della franchigia annua di 5000 euro • della 1^ rata dei contributi fissi INPS dovuti sul minimale da artigiani e commercianti • della 2^ rata INAIL per chi ha scelto il pagamento rateale.

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MERCOLEDÌ 30 MAGGIO Locazioni: versamento dell’imposta di registro sui contratti o sulle annualità con decorrenza 1/05/2018 per chi non ha optato o non opta per la cedolare secca. GIOVEDÌ 31 MAGGIO Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce contributive relative alle retribuzioni di aprile relative ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione separata inps. Comunicazione liquidazioni iva periodiche: invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai mesi di gennaio/febbraio/marzo 2018 per i soggetti mensili e al primo trimestre 2018 per i soggetti trimestrali. Comunicazione operazioni iva (spesometro): invio telematico della comunicazione dei dati delle fatture emesse / ricevute relative al primo trimestre 2018.

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Fisco

Mezzi di pagamento idonei per la detrazione e deduzione in caso di acquisto di carburante Per preservare l‘operatività attuale viene specificato che per l’acquisto dei carburanti è possibile continuare a utilizzare le cosiddette “carte carburanti” cioè quelle carte che vengono rilasciate agli operatori Iva dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di “netting” che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione. Sono anche valide le carte (ricaricabili o meno) e i buoni, che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti (con medesima aliquota Iva). L’uso di questi strumenti è possibile solo se i pagamenti vengono effettuati in una delle predette modalità previste dal Provvedimento.

La Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27/12/2017) ha introdotto con decorrenza 1° luglio 2018 alcune disposizioni in materia di acquisti di carburante per autotrazione ed in particolare: • l’abrogazione del DPR n. 444/97 con la conseguente soppressione dell’utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione; • la modifica dell’art. 22, comma 3, DPR n. 633/72 prevedendo che “gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica”. Le imprese / lavoratori autonomi, quindi, che effettuano acquisti di carburante non potranno più compilare la scheda carburante, ma riceveranno dal distributore di carburante una fattura elettronica. Il Legislatore ha contestualmente previsto che ai fini della detrazione dell‘IVA / deduzione del costo gli acquisti di carburante devono essere effettuati tramite strumenti “tracciabili”. Non è più possibile, di fatto, effettuare i pagamenti in contante. Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018, Prot. n. 73203/2018, individua le forme di pagamento qualificato ritenute idonee dal Legislatore.

ALTRI CHIARIMENTI RINVENIBILI DAL PROVVEDIMENTO Per quanto concerne l’ambito di applicazione: • il Provvedimento sembra limitarne l’applicabilità – diversamente dai contenuti più ampi dell’art. 19-bis1 lett d) – ai soli acquisti di carburanti e lubrificanti per autotrazione (solo mezzi gommati esclusi, quindi, aeromobili e natanti e altre prestazioni indicate nel citato art. 19-bis1); • utilizzando il termine “autotrazione” il Provvedimento dovrebbe aver portato nell’alveo di applicazione della disposizione anche gli acquisti (carburanti e lubrificanti) effettuati in relazione ad autocarri non ricompresi nell’art. 164 del TUIR. Conferma indiretta di tale volontà è rintracciabile nel fatto che al punto n. 2 del Provvedimento viene affermato che: “I medesimi mezzi… sono idonei a consentire la deducibilità della spesa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” non limitando, quindi, il campo di operatività alla deduzione delle sole spese indicate nell’ art. 164 del TUIR.

FORME DI PAGAMENTO AMMESSE In particolare, l’Amministrazione Finanziaria chiarisce che sono ritenuti idonei tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante: bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente, oltre naturalmente alle carte di credito, al bancomat e alle carte prepagate.

Categorie

Certificazione UNI per l’attività di pittore edile È entrata in vigore l’8 marzo 2018 la norma UNI 11704 che regolamenta l’attività professionale del pittore edile ossia del soggetto che opera nell’ambito dell’applicazione di sistemi di verniciatura per l’edilizia e di prodotti affini, in termini di conoscenza, abilità e competenza in conformità al Quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework - EQF). Si tratta di una svolta tanto attesa dagli operatori della filiera che consentirà ai professionisti del mestiere di ottenere un riconoscimento oggettivo - valido su tutto il territorio nazionale – delle competenze specifiche acquisite nello svolgimento di un mestiere tanto diffuso. Con tale certificazione, che resta in ogni caso un

atto volontario, è possibile attestare che un pittore edile possiede i requisiti necessari e sufficienti per operare con professionalità nel settore della propria attività, al fine di offrire determinate garanzie di qualità, a tutela delle competenze dei pittori edili e dei profili specialistici che gravitano attorno al suo ambito, a vantaggio e tutela di committenti, imprese del settore e consumatori. La certificazione delle competenze in conformità alla norma UNI 11704, è rilasciata da un Organismo di parte terza indipendente (che opera secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024) sulla base di requisiti concordati con le Parti Interessate. 5

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Categorie

Dichiarazione ISPRA F-gas entro il 31 maggio Impianti di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore e antincendio CHI È L’OPERATORE? L’operatore è il soggetto che esercita un effettivo controllo sul funzionamento dell’impianto, inteso come: • libero accesso all’impianto • controllo sul funzionamento e la gestione ordinaria (ad es. accensione e spegnimento) • il potere decisionale (compreso quello finanziario) su modiche tecniche, controlli e riparazioni Pertanto se il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto ha delegato completamente ad una società esterna (tramite un contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta. Nel caso in cui invece abbia delegato solo la manutenzione e/o l’assistenza, l’operatore resta il proprietario, che è quindi soggetto all’obbligo della Dichiarazione. Ciò non toglie che il proprietario possa delegare (delega scritta) a terzi la compilazione della dichiarazione (che diventa “persona di riferimento”). Sulla scorta di queste indicazioni, non è detto che il manutentore sia l’operatore dell’impianto (anzi, nella stragrande maggioranza dei casi quasi mai), può però essere delegato alla comunicazione (o rendere disponibile il servizio), ma sempre espressamente in forma scritta.

Entro il 31 maggio devono essere comunicati all’ISPRA i dati delle emissioni degli impianti contenti F-Gas: rientrano in questa tipologia impianti come i banchi e celle frigo (negozi, gelaterie), impianti di refrigerazione di processo (aziende alimentari e casearie), impianti di condizionamento di unità produttive ed uffici, magazzini refrigerati, magazzini frigoriferi e impianti di raffreddamento per lavorazioni industriali, pompe di calore, impianti antincendio a gas. CHI È OBBLIGATO? Tutti gli operatori di applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché di sistemi fissi di protezione antincendio che contengono 3 kg o più di F-gas. Sebbene sia entrato in vigore il nuovo Regolamento UE n. 517/2014, che ha introdotto la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti, non è stata modificata struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas e il valore soglia resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra. Quindi, a condizione che contengano 3 kg o più di F-Gas, sono assoggettati alla dichiarazione le apparecchiature e sistemi considerati FISSI (cioè non in movimento durante il loro funzionamento) che appartengono alle seguenti tipologie: • refrigerazione (cioè raffreddamento di spazi di immagazzinamento o di prodotti al di sotto della temperatura ambiente; sono inclusi anche gli scambiatori di calore industriali) • condizionamento dell’aria (raffreddare e/o controllare la temperatura dell’aria in ambienti confinati mantenendola ad un determinato livello) • pompe di calore (estraggono energia dall’ambiente o da una fonte di calore di scarto per fornire calore utile, tipicamente sono apparecchiature ermeticamente sigillate) • sistemi di protezione antincendio (installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno spazio definito).

QUALI SONO LE SANZIONI? Chi non ottempera entro il 31 maggio di ogni anno agli obblighi di trasmissione delle informazioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro. Chi trasmette le informazioni in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro. Fatte salve eventuali sanzioni penali. QUAL È LA PERIODICITÀ DEI CONTROLLI? Come detto, la denuncia è riferita ai dati dell’anno precedente, ed è parametrata ancora al contenuto in kg di F-Gas dell’apparecchiatura. Per quanto riguarda invece i controlli, dal 1 gennaio 2015, sono in vigore le nuove soglie basate sulle quantità di refrigerante in tonnellate di CO2 equivalente, e pertanto le periodicità dei controlli sono così individuate: • Compresa tra ≥5 ton. e <50 ton.: almeno ogni 12 mesi • Compresa tra ≥50 ton. e <500 ton. almeno ogni 6 mesi • ≥500 ton.: almeno ogni 3mesi. Tutte le periodicità sono raddoppiate se è installato un sistema di rilevamento delle perdite

QUANDO E IN CHE MODO? Entro il 31 maggio di ogni anno (dati riferiti all’anno 2017), esclusivamente tramite procedura informatizzata dal sito www.sinanet.isprambiente.it, indicando le quantità sulla base del dati contenuti nell’obbligatorio registro dell’apparecchiatura. Per emissioni di gas si intendono le quantità di gas aggiunte, recuperate o smaltite nell’anno precedente, ricavate dal registro dell’apparecchiatura; se non sono state rilevate quantità, la comunicazione deve essere comunque trasmessa dichiarando il valore “zero”. N. 4 - 2018

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Pronto l’elenco degli interventi liberi per lavori più semplici E’ stato approvato nei giorni scorsi in Conferenza Unificata il decreto che contiene il cosiddetto “glossario”, elenco delle 58 opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ossia che non richiedono comunicazioni (Cil, Cila, Scia) né permesso di costruire. Tra questi rientrano, ad esempio, le opere di manutenzione e rifinitura, il rifacimento dei bagni e degli impianti di condizionamento, la realizzazione di controsoffitti, la tinteggiatura di intonaci interni e esterni, l’installazione o la sostituzione di pannelli solari, fotovoltaici e generatori microeolici. Tutti interventi per i quali non sarà più necessario consultare le varie normative locali ma solo l’elenco, che garantirà omogeneità di regime giuridico su tutto il territorio nazionale ed eviterà eventuali contenziosi. Resta comunque in vigore il rispetto delle disposizioni urbanistiche comunali e di tutte le normative di settore sulle attività edilizie – e in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di

quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio. Il provvedimento – adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione - sarà immediatamente operativo una volta pubblicato in Gazzetta e si inquadra nell’azione di Governo volta alla semplificazione e trasparenza delle procedure amministrative, all’eliminazione degli ostacoli per le attività dei privati e all’accrescimento della fiducia dei cittadini e degli operatori di settore, garantendo certezza sui regimi applicabili alle attività private e salvaguardando la libertà di iniziativa economica. Il completamento del glossario unico, in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire, è demandato a successivi decreti da adottare con le stesse modalità.

CAM edilizia, i chiarimenti del Ministero dell’Ambiente Con il DM Ambiente 11 ottobre 2017 sono stati definiti i nuovi criteri ambientali minimi (CAM) Edilizia per gli appalti di nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione, riqualificazione energetica di edifici pubblici e per la gestione dei cantieri. Le stazioni appaltanti devono tener presente tutte le specifiche tecniche e le clausole contrattuali definite nel documento per il 100% del valore a base d’asta. Il documento è da tenere in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il Decreto risponde alle modifiche apportate al Codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016) dal Correttivo (D.Lgs. n. 56/2017) e modifica il precedente DM 11 gennaio 2017. In seguito a diverse segnalazioni di non corretta applicazione dei CAM da parte delle stazioni appaltanti, il Ministero dell’Ambiente ha ritenuto necessario pubblicare dei chiarimenti sotto forma di domanda e risposta (FAQ) in cui le amministrazioni aggiudicatrici possono trovare risposta a diverse perplessità scaturite nella lettura dei singoli criteri. Innanzitutto, richiamando l’art.34 comma 1 del codice appalti, precisa che i criteri progettuali, cioè le specifiche tecniche, vanno inseriti nel capitolato speciale d’appalto. In base al comma 2 dello stesso articolo i criteri premianti sono da tenere in considerazione. Ciò vuol dire che la stazione appaltante può scegliere la modalità con cui adempiere a tale dettato normativo. Per esempio può inserire nella documentazione di gara uno o più dei criteri premianti presenti nel documento CAM, oppure prevederne di simili nel contenuto ma non esattamente uguali nel testo, fermo restando che la stazione appaltante può elaborarne di nuovi e/o più stringenti. I CAM per la selezione dei candidati

non sono invece obbligatori, anche se, soprattutto in caso di gare per lavori, sono fortemente consigliati per i risvolti positivi che può avere la gestione ambientale dell’impresa o la corretta gestione del personale. La stazione appaltante, inoltre, deve mettere a gara il progetto esecutivo o, in caso di lavori, deve avere un progetto esecutivo già conforme ai CAM. L’appaltatore deve eseguire quanto previsto dal progetto esecutivo esistente e a suo carico può rimanere l'esecuzione di disegni di dettaglio come i particolari costruttivi. In caso di lavori, facendo ad esempio riferimento alle verifiche del criterio 2.5.3, la definizione di "un piano per il controllo dell'erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere" o di "un piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico durante le attività di cantiere", attengono alla fase di progettazione e devono costituire parte integrante del progetto approvato e messo a gara. Se questi documenti non sono inseriti nella documentazione di gara ma vengono redatti successivamente costituiscono una variante al progetto. Allo stesso modo, per il criterio 2.5.5 dovrebbero essere individuati in fase di progetto i luoghi per la gestione e il ricollocamento delle terre di scavo, lasciando all'impresa l'eventuale possibilità di scelta tra più alternative. Se non fosse possibile assolvere alle prescrizioni del DM per assenza di cantieri riceventi, sarebbe compito della SA dimostrarlo e giustificarlo e non dell'impresa. Seguono infine domande specifiche su singoli criteri, quali: diagnosi energetica, prestazione energetica, materia recuperata o riciclata, sostanze pericolose, tramezzature e controsoffitti, pavimenti e rivestimenti, personale di cantiere. 7

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Lavori pubblici: ricostruzione e incompiute priorità del Programma triennale Con il decreto ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta del 9 marzo 2018, sono state definite, con un anno e mezzo di ritardo rispetto a quanto previsto dal Codice Appalti, le procedure e gli schemi-tipo con cui le amministrazioni aggiudicatrici adottano i programmi pluriennali per i lavori e i servizi pubblici e i relativi elenchi e aggiornamenti annuali. Il programma dei lavori pubblici, che riguarderà il triennio 2019-2021, riporta anche la priorità dei lavori, valutata su tre livelli, di cui le PA devono tener conto per la realizzazione: sono individuati come prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, di completamento delle opere incompiute, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, i lavori cofinanziati con fondi europei, nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. Priorità massima ai lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino dovuti a calamità naturali, e, in subordine, i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute. Secondo tale ordine di classificazione, le amministrazioni indicano per ciascuna opera non completata le modalità e le risorse per il loro completamento o possono optare per soluzioni alternative, quali il riutilizzo ridimensionato, il cambio di destinazione d’uso o la cessione a titolo di

corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita ovvero la demolizione qualora le esigenze di pubblico interesse non consentano l’adozione di soluzioni alternative. Qualora, si rilevi che per il completamento e la gestione delle opere pubbliche incompiute sussista la capacità attrattiva di finanziamenti privati, le amministrazioni promuovono il ricorso a procedure di partenariato pubblico privato. A tal fine le amministrazioni pubblicano sul profilo del committente e sull’apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e anche tramite i sistemi informatizzati regionali, un avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento, anche ridimensionato e/o con diversa destinazione d’uso, delle opere incompiute nonché alla gestione delle stesse. Un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Può essere altresì realizzato un lavoro non inserito in elenco sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.

In arrivo 185 milioni per il fondo sull’efficienza energetica È stato pubblicato in G.U. n. 54 del 6 marzo 2018 il DM 22 dicembre 2017 recante "Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica", con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito priorità, criteri, condizioni e modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo nazionale destinato a favorire interventi di efficientamento energetico eseguiti da imprese e Pubblica Amministrazione. Il Fondo diventerà però pienamente operativo solo dopo la firma della convenzione, prevista dal decreto stesso entro 60 giorni, tra Ministero dello Sviluppo e Ambiente) e Invitalia (Agenzia nazionale sviluppo investimenti Spa), a cui è affidata le gestione del Fondo, pari a 185 milioni di euro. Per l’avvio della fase operativa, il Fondo potrà contare su 150 milioni di euro già resi disponibili dal Ministero dello Sviluppo economico, che destinerà anche ulteriori 100 milioni di euro nel triennio 2018-2020. Il Fondo sarà, inoltre, alimentato con le risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Ambiente. Con i 150 milioni già disponibili si stima una mobilitazione di investimenti nel settore dell’efficienza di oltre 800 milioni di euro. Le agevolazioni possono essere concesse alle imprese di tutti i settori, per progetti d'investimento volti ad auN. 4 - 2018

mentare l'efficienza energetica, e cioè interventi: a) di miglioramento dell'efficienza energetica dei processi e dei servizi, ivi inclusi gli edifici in cui viene esercitata l'attività economica; b) di installazione o potenziamento di reti o impianti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento efficienti. Le agevolazioni del Fondo possono essere sotto forma di: 1) garanzia su singole operazioni di finanziamento; 2) finanziamento agevolato per gli investimenti, di importo non superiore al 70% dei costi agevolabili, a un tasso fisso pari a 0,25% e della durata massima di dieci anni, oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a tre anni. Le garanzie sono concesse, a valere sulle disponibilità del Fondo, fino all'80% dell'ammontare delle operazioni finanziarie per capitale ed interessi, entro i limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria e comunque fino ad un importo garantito compreso tra un minimo di 150mila e un massimo di 2,5 milioni di euro. Anche le pubbliche amministrazioni, centrali e locali, possono chiedere finanziamenti o garanzie per progetti d'investimento per l'efficienza energetica volti alla realiz8


Categorie zazione dei seguenti interventi: 1) miglioramento dell'efficienza energetica dei servizi e/o delle infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica; 2) miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione; 3) miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo all'edilizia popolare. I costi ammissibili per l'esecuzione degli interventi agevolati, effettuati da imprese come da Pa, sono i seguenti: 1) consulenze connesse al progetto di investimento con riferimento in particolare alle spese per progettazioni ingegneristiche relative alle strutture dei fabbricati e degli impianti, direzione lavori, collaudi di legge; 2) apparec-

chiature, impianti nonché macchinari e attrezzature varie; 3) opere edilizie: interventi sull'involucro edilizio (opaco e trasparente) comprensivi di opere murarie e assimilate, ivi inclusi i costi per gli interventi di mitigazione del rischio sismico, qualora riguardanti elementi edilizi interessati dagli interventi di efficientamento energetico; 4) infrastrutture specifiche (comprese le opere civili, i supporti, le linee di adduzione dell'acqua, dell'energia elettrica - comprensivo dell'allacciamento alla rete - del gas e/o del combustibile biomassa necessari per il funzionamento dell'impianto, nonché i sistemi di misura dei vari parametri di funzionamento dell'impianto).

Scadenze Lavoro

Scadenze del mese di maggio 2018 SCADENZE NORMATIVE 16 maggio

Autoliquidazione INAIL: termine per il pagamento della seconda rata -coefficiente per il calcolo degli interessi da applicare alla rata: 0,00165808 (Fonti: nota Inail n. 1387 del 22.01.2018)

16 aprile 16 maggio 16 giugno

Arretrati sgravio contributivo assunzione giovani under 35: per le assunzioni di giovani under 35 avvenute dal 2018 le aziende possono esporre lo sgravio nel flusso UniEmens a partire dalle denunce contributive del mese di marzo 2018 (sgravio pari al 50% fino al limite massimo di 3.000 € annui). Per le assunzioni già avvenute potrà essere indicato l’importo degli arretrati relativi ai mesi di competenza di gennaio e febbraio 2018 esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di marzo, aprile e maggio 2018 (Fonti: circolare INPS n. 40 del 02.03.2018)

16 maggio 16 giugno 16 luglio

Arretrati sgravio contributivo Occupazione NEET 2018: per le assunzioni di giovani under 29 aderenti al programma Garanzia Giovani NEET, le aziende possono esporre lo sgravio nel flusso UniEmens a partire dalle denunce contributive del mese di aprile 2018. (sgravio pari al 100% fino al limite massimo di 8.060 € annui). Per le assunzioni già avvenute potrà essere indicato l’importo degli arretrati relativi ai mesi di competenza di gennaio e febbraio 2018 esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile, maggio e giugno 2018 (Fonti: circolare INPS n. 48 del 19.03.2018)

SCADENZE CONTRATTUALI

Area Alimentare-Panificazione regolati dalla Parte I sia dalla Parte II del CCNL. Agli apprendisti sarà erogato il 70% dell’importo di cui sopra (pari a 52,50 €). L’importo deve essere suddiviso in quote mensili, o frazioni di queste, a seconda della effettiva durata del rapporto nel periodo interessato. L’importo una tantum va inoltre ridotto proporzionalmente in caso di servizio militare, assenza facoltativa post partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro. L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Le scadenze contrattuali del mese interessano il CCNL Area Alimentare-Panificazione. Accordo di rinnovo 23.02.2017 - Prima tranche Una Tantum A copertura del periodo di carenza contrattuale 01/01/2016-28/02/2017 ai soli lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2017 (data di sottoscrizione dell’accordo) verrà corrisposta la seconda e ultima tranche di “una tantum” pari a € 75,00 con la retribuzione di maggio 2018. La una tantum così stabilità compete sia i rapporti di lavoro 9

N. 4 - 2018


Contratti

CCNL Area Comunicazione, accordo con gli aumenti retributivi A seguito della sottoscrizione dell’accordo per il rinnovo del CCNL Area Comunicazione dello scorso 27 febbraio 2018, in data 13 marzo 2018 è stato sottoscritto il verbale integrativo che ha stabilito la misura degli aumenti retributivi differenziati a seconda se le aziende sono “Imprese artigiane” e “Piccole Medie Imprese -PMI”. IMPRESE ARTIGIANE

IMPRESE PMI

Livello

Prima tranche incremento dal 1° marzo 2018

Seconda tranche incremento dal 1° luglio 2018

Terza tranche incremento dal 1° dicembre 2018

Retribuzione a regime

1A 1B 2 3 4 5 Bis 5 6

28,11 24,50 22,98 21,55 20,00 18,29 17,49 16,47

21,08 18,37 17,24 16,17 15,00 13,73 13,12 12,36

18,27 15,92 14,94 14,01 13,00 11,89 11,37 10,70

67,46 58,79 55,16 51,73 48,00 43,91 41,98 39,53

Livello

Prima tranche incremento dal 1° marzo 2018

Seconda tranche incremento dal 1° luglio 2018

Terza tranche incremento dal 1° dicembre 2018

Retribuzione a regime

1A 1B 2 3 4 5 Bis 5 6

28,11 24,50 22,98 21,55 20,00 18,29 17,49 16,47

28,11 24,50 22,98 21,56 20,00 18,30 17,49 16,47

25,29 22,04 20,69 19,40 18,00 16,46 15,75 14,83

81,51 71,04 66,65 62,51 58,00 53,05 50,73 47,77

In particolare, le tabelle PMI si applicano 1) ai dipendenti dalle micro-imprese non artigiane così come definite dalle normative vigenti ed ai consorzi di queste 2) ai dipendenti dalle piccole e medie imprese ed ai consorzi di imprese 3) ai dipendenti dalle Confederazioni datoriali dell’artigianato a tutti i livelli, nonché dai loro enti e/o società costituiti, partecipati o promossi. (Fonti: ipotesi accordo rinnovo CCNL Area Comunicazione del 27 febbraio 2018, verbale integrativo del 13 marzo 2018)

CCNL Area Legno-Lapidei, accordo con gli aumenti retributivi A seguito della sottoscrizione dell’accordo per il rinnovo del CCNL Area Legno-Lapidei del 13 marzo 2018, in data 21 marzo 2018 è stato sottoscritto il verbale integrativo che ha stabilito la misura degli aumenti retributivi differenziati a seconda se le aziende sono “Imprese artigiane” e “Piccole Medie Imprese -PMI”. SETTORE LEGNO, ARREDAMENTO, MOBILI Settore Legno, Arredamento, Mobili IMPRESE ARTIGIANE

Livello

Prima tranche incremento dal 1° marzo 2018

Seconda tranche incremento dal 1° giugno 2018

Retribuzione a regime

AS A B C Super C D E F

44,90 41,85 38,25 36,59 34,91 33,00 31,25 29,36

27,21 25,36 23,18 22,17 21,16 20,00 18,94 17,80

72,11 67,21 61,43 58,76 56,07 53,00 50,19 47,16

N. 4 - 2018

Settore Legno, Arredamento, Mobili IMPRESE PMI

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Livello

Prima tranche incremento dal 1° marzo 2018

Seconda tranche incremento dal 1° giugno 2018

Retribuzione a regime

AS A B C Super C D E F

44,90 41,85 38,25 36,59 34,91 33,00 31,25 29,36

40,81 38,04 34,78 33,26 31,74 30,00 28,41 26,70

85,71 79,89 73,03 69,85 66,65 63,00 59,66 56,06 N. 4 - 2018


LEGGE DI BILANCIO 2018

Inserto

INSERTO SPECIALE

LEGGE DI BILANCIO 2018

di Antonio Zappi (Of Counsel di Diritto e tecniche tributarie Pubblicista e Tributarista) su incarico di Confartigianato-Imprese Udine

L’ecobonus

BREVE GUIDA PER IMPRESE E CITTADINI PER ORIENTARSI FRA LE NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO

La legge di bilancio - art. 1, comma 3, lettere a) e b) – ha disposto la proroga della detrazione IRPEF/IRES introdotta dai commi 344-349 dell’art. 1 della legge 27.12.2006, n. 296, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. In particolare, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018, la detrazione IRPEF/IRES spetterà nella misura del 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di: • finestre comprensive di infissi; • schermature solari. In relazione agli impianti di climatizzazione invernale, invece, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta: • nella misura del 50% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A (regolamento della Commissione Ue 18.2.2013, n. 811/2013); • nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed

La legge di bilancio 2018 – legge 27.12.2017, n. 205 – ha introdotto numerose modifiche alle norme fiscali vigenti, promuovendo incentivi rivolti alle imprese, ma anche offrendo ai soggetti non imprenditori nuovi benefici, con riflessi indiretti sul mondo produttivo. Alcune misure si traducono nella proroga / riapertura dei termini di agevolazioni già previste, in altri casi, invece, si tratta di novità assolute (ad esempio, il nuovo credito di imposta per la formazione 4.0). La legge interviene anche con previsioni del tutto innovative, come accade, ad esempio, per l’allineamento all’aliquota del 26% per gli utili percepiti e per le plusvalenze realizzate mediante partecipazioni qualificate, oppure per la “web tax” sulle transazioni elettroniche. Si tratta in generale di novità per la cui attuazione sarà in alcuni casi necessario attendere l’emanazione di decreti o provvedimenti, verificandone anche gli effetti nel coordinamento con le altre norme e tenendo conto degli orientamenti dell’Agenzia delle Entrate.

ART. 1, COMMA 3, LETTERE A) E B)

N. 4 - 2018


LEGGE DI BILANCIO 2018 espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; • nella misura del 65% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. Sostituendo il comma 2-bis dell’art. 14 del D.L. 4.6.2013, n. 63, convertito dalla legge 3.8.2013, n. 90, inoltre, è stato stabilito che, per le spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, si applica la detrazione del 50% fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. Infine, inserendo una nuova lettera b-bis) all’art. 14, comma 2, del citato D.L. n. 63/2013, la legge di bilancio ha previsto che la detrazione IRPEF/IRES nella misura del 65% si applichi alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter fruire della detrazione questi ultimi interventi devono poter ottenere un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.

La cessione del credito ART. 1, COMMA 3, LETT. A) N. 5) E 9) Nell’ambito della disciplina dell’ecobonus (commi 344-349 dell’art. 1 della legge 27.12.2006, n. 296), la legge di bilancio ha anche introdotto la possibilità di optare per la cessione del credito anche se gli interventi sono eseguiti sulle singole unità immobiliari. In precedenza, tale facoltà era prevista per i contribuenti solamente con riferimento ai lavori su parti comuni degli edifici condominiali. La modifica normativa ha interessato i commi 2-ter e 2-sexies dell’art. 14 del D.L. 4.6.2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3.8.2013, n. 90. Le nuove disposizioni trovano applicazione per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018. La cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative ai predetti interventi, può essere effettuata dai soggetti che: • non sono tenuti al pagamento dell’IRPEF in quanto si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lett. a), e comma 5, lett. a), del TUIR (“incapienti”); • hanno titolo per beneficiare della detrazione. In luogo della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi i contribuenti possono optare per la cessione del corrispondente credito: • ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, • ovvero ad altri soggetti privati, • con la facoltà di successiva cessione del credito. Mentre, invece, i soggetti “incapienti” possono cedere la detrazione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. N. 4 - 2018

Inserto

La proroga della detrazione del 50% ed il recupero edilizio ART. 1, COMMA 3, LETT. B), N. 1 L’art. 1, comma 3, della legge di bilancio, ha esteso alle spese sostenute fino al 31.12.2018 la detrazione IRPEF del 50% riconosciuta per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Tale agevolazione, originariamente introdotta dall’art. 9, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448, è stata stabilizzata dal citato art. 16-bis del TUIR. Sismabonus Con riferimento all’adozione di misure antisismiche, tale detrazione: 1) spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 2017 al 2021, fino a un ammontare delle stesse non superiore annualmente a 96.000 euro, relativamente agli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 destinati ad abitazione, anche non principale, e ad attività produttiva; 2) spetta nella maggior misura del 70% delle spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi che determinano il passaggio ad una classe inferiore di rischio sismico ovvero dell’80% se gli interventi realizzati determinano il passaggio a due classi inferiori di rischio sismico; spetta nella maggiore misura, rispettivamente, del 75% e dell’85%, su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, se i predetti interventi sono realizzati sulle parti comuni condominiali; 3) spetta anche con riferimento alle spese effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili; 4) è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Più nello specifico, per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021, per beneficiare dell’agevolazione: • le procedure autorizzatorie devono essere iniziate dopo l’1.1.2017; • gli edifici devono essere ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3, di cui all’OPCM 20.3.2003 n. 3274; • gli interventi antisismici di cui alla lett. i) dell’art. 16-bis del TUIR devono riguardare costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive; Attenzione! A differenza della precedente formulazione del co. 1-bis dell’art. 16 del DL 63/2013, la detrazione spetta per tutte le “costruzioni adibite ad abitazione” e non soltanto per quelle adibite ad abitazione principale e non rileva la classificazione catastale delle unità immobiliari interessate dall’intervento. La formulazione della norma in cui viene ammessa l’agevolazione nel caso in cui gli interventi si riferiscano a “costruzioni adibite ad abitazione (…) e ad attività produttive” è rimasta invariata, cosicché possono qui estendersi i chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 29/2013


LEGGE DI BILANCIO 2018 (par. 2.2) secondo cui possono beneficiare della detrazione sia i soggetti passivi che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese stesse siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile in base a un titolo idoneo (diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento). Rientrano tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili. L’aliquota della detrazione aumenta: • al 70% nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi il rischio sismico dell’immobile si riduca sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore; • all’80% nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio dell’immobile a due classi di rischio inferiori (si veda il DM 28.2.2017 n. 58). Quindi, se la classe di rischio non migliora il bonus rimane al 50%. Al riguardo, appare utile precisare che gli interventi antisismici che possono fruire della maggiore detrazione dell’70% o dell’80% non hanno un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite di 96.000 euro spettante per tutti gli interventi di cui all’art. 16-bis del TUIR (ris. n. 147/2017). Nel caso in cui gli interventi antisismici di cui sopra siano realizzati sulle parti comuni del condominio, l’aliquota della detrazione aumenta: • al 75% se dalla realizzazione degli stessi il rischio sismico dell’immobile si riduce sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore; • all’85% se dalla realizzazione degli stessi si determini il passaggio dell’immobile a due classi di rischio inferiori. In questo caso le detrazioni (75% e 85%) si applicano su un ammontare di spesa non superiore a 96.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, dall’1.1.2017, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito: • ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, • ovvero ad altri soggetti privati, • con la facoltà di successiva cessione del credito. Non è possibile cedere il credito a: • istituti di credito; • intermediari finanziari; • amministrazioni pubbliche di cui al DLgs. 165/2001. Le nuove detrazioni previste per le misure antisismiche degli edifici non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici (art. 1, co. 3 della L. 232/2016). Antisismica e riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali E’ prevista una nuova detrazione (dell’80% o dell’85%) per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (co. 2-quater.1 all’art. 14 del DL 63/2013, inserito dall’art. 1 co. 3 lett. a) n. 7) della L. 205/2017). Unità immobiliare compresa in edifici interamente demoliti e ricostruiti dalle imprese nelle zone sismiche 1

Inserto Qualora gli interventi antisismici di cui al co. 1-quater dello stesso articolo siano realizzati: • nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell’OPCM 28.4.2006 n. 3519, • da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, le detrazioni dall’imposta sono incrementate al 75% o all’85% a seconda che dagli interventi il rischio sismico sia stato ridotto di una o di due classi (art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013). Nei casi in cui, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, si proceda alla successiva alienazione dell’immobile, all’acquirente delle unità immobiliari spetta la detrazione nella misura del: • 75% nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi il rischio sismico dell’immobile si riduca sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore; • 85% nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio dell’immobile a due classi di rischio inferiori. La detrazione del 75% o 85%: • è calcolata sul prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita; • è ripartita in 5 quote annuali di pari importo; • spetta entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare; I soggetti beneficiari delle agevolazioni possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito: • alle imprese che hanno effettuato gli interventi, • ovvero ad altri soggetti privati, • con la facoltà di successiva cessione del credito. mentre è esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

Il bonus mobili ART. 1, COMMA 3, LETT. B), N. 3 L’art. 1, comma 3, lett. b), n. 3, della legge di bilancio, ha previsto la proroga della disciplina relativa al c.d. “bonus mobili ed elettrodomestici” (art. 16, comma 2, D.L. n. 63/2013). Ai soggetti che beneficiano della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio viene riconosciuta un’ulteriore detrazione IRPEF del 50%: • per le ulteriori spese documentate sostenute nell’anno 2018; • per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica; • finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Ai fini del beneficio fiscale, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dal 1° gennaio 2017. N. 4 - 2018


LEGGE DI BILANCIO 2018 Per gli acquisti effettuati nel corso del 2017, invece, è possibile fruire della detrazione soltanto se l’intervento di ristrutturazione è iniziato dal 1° gennaio 2016. Per ottenere il “bonus mobili”, è necessario aver effettuato i seguenti interventi edilizi: • manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edificio residenziale (sostituzione di pavimenti, tinteggiatura pareti e soffitti, riparazione delle grondaie, etc.); • manutenzione straordinaria (realizzazione dei servizi igienici, sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso, etc.), restauro e risanamento conservativo (ad esempio, con ripristino storicoarchitettonico di un edificio) e ristrutturazione edilizia (modifica della facciata, apertura di nuove porte e finestre, etc.), su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edifici residenziali; • interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie precedenti, se è stato dichiarato lo stato di emergenza; • restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 6 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. La detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici è ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo e viene calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Relativamente agli interventi edilizi effettuati nel 2017, ovvero iniziati nel 2017 e proseguiti nel 2018, il limite massimo di 10.000 euro è considerato al netto delle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici nel 2017 per le quali si è fruito della detrazione. Le spese possono essere pagate mediante bonifico bancario o postale, carte di credito o carte di debito.

Il bonus verde ART. 1, COMMI 12-15 La legge di bilancio - art. 1, commi 12-15 – ha reso detraibili anche le opere che consistono nella sistemazione a verde o nel radicale rinnovamento del verde già esistente. Per l’anno 2018 spetta una detrazione IRPEF pari al 36% delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. A differenza del “bonus mobili”, tale agevolazione non è subordinata all’effettuazione di interventi di recupero edilizio. La detrazione spetta per: la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; • la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. • Sono agevolabili anche le spese di progettazione e manutenzione. N. 4 - 2018

Inserto È necessario che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

Beni significativi Interventi di manutenzione Interpretazione autentica ART. 1, COMMA 19 L’art. 1, comma 19, della legge di bilancio, ha introdotto una norma di interpretazione autentica (secondo le previsioni dello Statuto del contribuente) dell’art. 7, comma 1, lett. b), della legge 23.12.1999, n. 488. Si rammenta che la norma in questione prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per le prestazioni che hanno a oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 5.8.1978, n. 457 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Il D.M. 29.12.1999 ha individuato i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni. L’aliquota ridotta del 10% va applicata solo fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni (“beni significativi”). La norma di interpretazione autentica introdotta dalla legge di bilancio ha chiarito che l’individuazione dei beni significativi deve essere effettuata in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel decreto ministeriale. Come valore di tali beni va considerato quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la loro produzione; comunque, il valore non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare: • il servizio che costituisce l’oggetto della prestazione; • i beni di valore significativo, che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 1° gennaio 2018, ma non verrà rimborsata l’IVA applicata sulle operazioni effettuate in difformità ai criteri fissati dalla norma interpretativa.

Detrazioni persone fisiche ART. 1, COMMI 23 ED ALTRI Con impatto già nella dichiarazione dei redditi di prossima presentazione (Redditi 2018), ma limitatamente agli anni 2017 e 2018, fra le spese sanitarie che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR rientrano le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione


LEGGE DI BILANCIO 2018 A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del DM 8 giugno 2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti (art. 5-quinquies del DL 148/2017). In conseguenza della predetta indicazione, l’agevolazione non spetta per le spese sostenute per l’acquisto di alimenti senza glutine (che rientrano nella sezione A2 del Registro nazionale), destinati ai celiaci. Con riferimento alle spese sostenute per la frequenza scolastica, dal 1° gennaio 2017 sono entrate in vigore le disposizioni introdotte dal comma 617 dell’art. 1 della L. n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), che hanno modificato la detrazione IRPEF del 19% spettante ai sensi della lett. ebis) dell’art. 15 comma 1 del TUIR. In particolare, per l’anno 2017 la detrazione spetta su un importo annuo non superiore a 717 euro. Nel modello 730/2018 tali spese devono essere inserite nei righi da RP8 a RP13 (da E8 a E10 del Mod.730), indicando in colonna 1 il codice “12” e in colonna 2 la spesa sostenuta. Limitatamente agli anni d’imposta 2017 e 2018, aggiungendo la lett. i-sexies.01) all’art. 15 comma 1 del TUIR, l’art. 1 commi 23 e 24 della L. 205/2017 ha previsto che la detrazione IRPEF del 19% dei canoni di locazione di cui alla precedente lett. i-sexies) spetta anche agli studenti che risiedono in zone montane o disagiate che distano almeno 50 km dall’università e il requisito della distanza si intende rispettato anche all’interno della stessa Provincia. I canoni di locazione pagati rilevano fino a concorrenza di un importo massimo di 2.633 euro. Nel modello tali spese devono essere inserite nei righi da RP8 a RP13 (da E8 a E10 del Mod.730), indicando in colonna 1 il codice “18” e in colonna 2 la spesa sostenuta. Allo stato attuale, peraltro, non è esplicitato ed è, quindi, davvero alquanto oscuro capire quali siano le “zone” montane o disagiate, non facendo la norma neanche nessun richiamo a successive previsioni regolamentari per la definizione di tale perimetro. Modificando la lett. i-octies) dell’art. 15 comma 1 del TUIR, l’art. 1 comma 294 della L. 232/2016 ha stabilito che beneficiano della detrazione IRPEF del 19% anche le erogazioni a favore degli istituti tecnici superiori (ITS) di cui al DPCM 25 gennaio 2008 (oltre a quelle versate a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla L. n. 62/2000, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università), finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa. Nel modello 730/2018 tali spese devono essere inserite nei righi da RP8 a RP13 (da E8 a E10 del Mod.730), indicando in colonna 1 il codice “31” e in colonna 2 l’importo dell’erogazione. Infine, nelle more dell’attuazione della riforma del Terzo settore (DLgs. 117/2017), per il periodo di imposta 2017, sono confermate le detrazioni fiscali contenute: • nell’art. 15 comma 1 lett. i-bis) del TUIR che prevede la detrazione IRPEF del 19% dei contributi associativi, per importo non superiore a 1.291,14 euro, versati dai soci alle società di mutuo soccorso. I contributi devono

Inserto essere indicati nei righi da RP8 a RP13 (da E8 a E10 del Mod.730), inserendo il codice “22” nella colonna 1 e nella colonna 2 la spesa sostenuta; • art. 15 comma 1 lett. i-quater) del TUIR che prevede la detrazione IRPEF del 19% delle erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 euro, a favore delle APS iscritte negli appositi registri. L’importo delle erogazioni devono essere indicati nei righi da RP8 a RP13 (da E8 a E10 del Mod.730), inserendo il codice “23” nella colonna 1 e nella colonna 2 la spesa sostenuta.

Super e iper ammortamenti ART. 1, COMMI 29-36 La legge di bilancio in commento – art. 1, comma 29 - ha anche prorogato al 2018 la disciplina dei c.d. super-ammortamenti introdotta dalla legge di stabilità 2016 (legge 28.12.2015, n. 208), riducendo però la maggiorazione al 30% (dal precedente 40%). L’agevolazione è stata estesa agli investimenti agevolabili effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 l’ordine sia accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. La normativa sui super ammortamenti è orientata ad incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi attraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, così da consentire, ai fini della determinazione dell’IRES e dell’IRPEF, l’imputazione al periodo d’imposta di quote di ammortamento e di canoni di locazione finanziaria più elevati. I commi 30-36 del medesimo art. 1 hanno previsto anche la proroga degli iper ammortamenti introdotti dalla legge 11.12.2016, n. 232 (art. 1, commi 8 – 13), senza modificare la disciplina generale dell’agevolazione. Tale ulteriore agevolazione consente di riconoscere una maggiorazione dell’ammortamento pari al 150% per i beni ad alto contenuto tecnologico. La maggiorazione del 150% è stata confermata per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2018 (o entro il 31.12.2019 qualora il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano versati acconti in misura almeno pari al 20%). Inoltre: • è stata integrata la disciplina originaria, consentendo la sostituzione di un bene agevolato, a determinate condizioni, senza il rischio di perdere la maggiorazione. • è stata confermata l’ulteriore maggiorazione del 40% relativa ai beni immateriali, con estensione dell’ambito oggettivo.

Il “nuovo” articolo 20 del TUR (imposta di registro) ART. 1, COMMA 41 Il comma 41 dell’art. 1 della legge di bilancio modifica l’art. 20 del DPR 131/86, cercando di porre fine all’attiviN. 4 - 2018


LEGGE DI BILANCIO 2018 tà di “riqualificazione” di sequenze negoziali complesse in materia di imposte d’atto, frequentemente attuata dall’Amministrazione finanziaria e spesso avallata dalla giurisprudenza di legittimità, meglio tutelando i contribuenti che sottopongono alla registrazione atti plurimi e che, tramite sequenze negoziali complesse, effettuano pianificazioni fiscali lecite. Ad esempio, la cessione di un’azienda non in maniera diretta, ma tramite il suo conferimento con successiva cessione delle quote di partecipazione della conferitaria a terzi. L’Amministrazione finanziaria, in forza di detto articolo di legge, ha riqualificato, fino ad oggi, come cessione di azienda la cessione totalitaria delle quote di una società, in ragione del fatto che i due negozi avrebbero identica funzione economica, consistente nel trasferimento del potere di godimento e disposizione dell’azienda da un soggetto ad un altro. Nondimeno, a fronte di un conferimento di un’azienda da una società Alfa ad una società di nuova costituzione Beta, ed a fronte della successiva cessione delle relative quote di partecipazione di quest’ultima ad un soggetto terzo, l’Agenzia ha visto realizzata un’unica operazione, avente a oggetto una cessione d’azienda. Le soluzioni negoziali complesse non saranno comunque immuni dal rischio di contestazione, ma la riqualificazione di catene plurime di atti, fuoriuscendo dal perimetro dell’art. 20 del TUR, potrà avvenire solo nell’alveo garantista delle disposizioni in materia di abuso del diritto, ex art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente.

I prestiti tra privati

Inserto la legge di bilancio 2018. L’art. 1, commi 43 e 44, della legge di bilancio, prevede infatti per i relativi proventi: • la loro inclusione tra i redditi di capitale [nuova lettera d-bis) dell’art. 44, comma 1, del TUIR]; • l’applicazione, da parte dei gestori della piattaforma, di una ritenuta a titolo di imposta del 26% sui redditi di capitale (interessi corrisposti dal richiedente ai prestatori sul capitale mutuato) corrisposti a persone fisiche. La ritenuta è applicata a titolo di acconto da parte dei soggetti che corrispondono gli interessi nei confronti di: • imprenditori individuali, se i depositi e conti correnti sono relativi all’impresa; • società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate; • società ed enti residenti soggetti all’IRES, nonché stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti non residenti. La ritenuta è invece applicata a titolo di imposta nei confronti dei contribuenti non soggetti all’IRES e in ogni altro caso. Quindi: • se la persona fisica che riceve gli interessi esercita attività di impresa, la ritenuta è a titolo di acconto; • se la persona fisica che riceve gli interessi (redditi di capitale) opera al di fuori dell’attività di impresa, la ritenuta è a titolo di imposta. Si rammenta che la ritenuta applicabile sui redditi di capitale (art. 44 del TUIR) è passata - dal 1° luglio 2014 - al 26% (dal precedente 20%) grazie all’intervento degli artt. 3 e 4 del D.L. 24.4.2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23.6.2014, n. 89.

ART. 1, COMMI 43 E 44 Il “social lending”, o “peer to peer lending” è in sostanza un prestito tra privati, nel quale le due parti (finanziatore e finanziato) vengono posti a contatto diretto attraverso una piattaforma digitale su Internet. L’attività di P2P lending – ricompresa nella più ampia categoria dei servizi “fintech” (tecnologia digitale applicata ai servizi finanziari) – è attualmente in espansione anche in Italia. Si tratta in sostanza di prestiti tra soggetti privati, nei quali non interviene un intermediario professionale (banca o finanziaria), che avviene via Internet mediante siti di aziende di social lending. Essi rientrano tra i prestiti non finalizzati, che vengono concessi ai richiedenti in assenza di garanzie e non sono subordinati all’acquisto di particolari beni. Avvalendosi del social lending (P2P lending), chi presta denaro e chi lo riceve mediamente percepisce o paga una quota di interessi più favorevole rispetto a quella proposta dalle istituzioni finanziarie tradizionali: ciò accade per effetto dei minori costi di intermediazione, che a loro volta conseguono alla relazione diretta (“automatizzata”) tra le due parti sul web. Certo interviene un soggetto intermediario, ma si tratta solo del gestore della piattaforma, e non, appunto, di una banca, e pertanto il “sacrificio” per chi riceve il prestito e per chi lo eroga si alleggerisce. Questa tipologia di finanziamenti, che riduce i relativi costi perché manca l’intermediario tradizionale (banca o società finanziaria), hanno ricevuto una disciplina fiscale ad hoc con N. 4 - 2018

La formazione 4.0 AT. 1, COMMI 46-56 Uno specifico credito di imposta è riconosciuto dalla legge di bilancio - art. 1, commi 46-56 – per le spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione. L’agevolazione è pari al 40% del costo di tale personale. In particolare, la formazione deve essere svolta negli specifici ambiti indicati nell’allegato A alla stessa legge di bilancio 2018. Si tratta di attività di formazione finalizzate ad acquisire e a consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal piano nazionale “Industria 4.0”. Le attività di formazione devono essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. Il credito è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 300.000 euro per ciascun beneficiario. Sono agevolabili le spese in attività di “formazione 4.0” effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (spese sostenute nel 2018 per i soggetti “solari”). Il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti. Non si applica il limite generale annuale di 700.000 euro per le compensazioni nel modello F24, né il limite annuale di 250.000 euro per la


LEGGE DI BILANCIO 2018 compensazione dei crediti di imposta derivanti da agevolazioni fiscali. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP. Ai fini dell’ammissibilità al credito di imposta, i costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali. La certificazione deve essere allegata al bilancio. Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile sono ammesse all’agevolazione entro il limite massimo di 5.000 euro; le imprese con bilancio certificato sono invece esentate da tali obblighi di certificazione. Le disposizioni attuative dovranno essere stabilite con uno specifico decreto.

L’affrancamento delle partecipazioni di controllo ART. 1, COMMI 81-83 Per quanto previsto dai commi 81-83 dell’art. 1 della legge di bilancio, la possibilità di fare ricorso all’affrancamento fiscale dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti nel bilancio individuale in seguito a operazioni straordinarie e altre operazioni di acquisizione e riferibili ad avviamento, marchi e altre attività, viene esteso anche alle operazioni su società partecipate estere. Più in particolare, l’affrancamento può ora riguardare le partecipazioni di controllo in società sia residenti che non residenti, anche prive di stabile organizzazione in Italia. Tali disposizioni risultano applicabili agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionati a partire dal periodo di imposta anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di tale periodo. Il presupposto per poter fruire dell’affrancamento agevolato delle partecipazioni di controllo si rinviene nell’art. 15, comma 10-bis, del D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito dalla legge 28.1.2009, n. 2, che fa riferimento ad operazioni straordinarie quali conferimenti, scissioni, fusioni, cessioni di aziende e scambi di partecipazioni. L’accesso al beneficio è inoltre riconosciuto anche ai titolari di partecipazioni acquisite nell’ambito di operazioni di cessioni di azienda o di partecipazioni. Il riconoscimento fiscale dei maggior valori emersi per effetto di tali operazioni e incorporati nella partecipazione iscritta nel bilancio dell’ente controllante è subordinato al versamento di un’imposta sostitutiva del 16% sui plusvalori riferiti a marchi, avviamento o asset immateriali diversi. L’imposta deve essere corrisposta entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per l’esercizio nel quale l’operazione ha avuto luogo. Il riconoscimento fiscale dei valori affrancati decorre dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pa-

Inserto gamento. In particolare, i commi da 10 in poi dell’art. 15 stabiliscono attualmente quanto segue: • comma 10: in deroga alle disposizioni dell’art. 176, comma 2-ter, del TUIR (imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo dalla società conferitaria per effetto di conferimenti), i contribuenti possono assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali all’imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter, con l’aliquota del 16%, versando in unica soluzione l’importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione; i maggiori valori si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva; • comma 10-bis: le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia, iscritti in bilancio a seguito dell’operazione a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali (per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel bilancio consolidato; per le imprese – IAS, si intendono quelle incluse nel bilancio consolidato ai sensi delle relative previsioni; • comma 10-ter: le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato - delle partecipazioni di controllo acquisite nell’ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia. Il più recente provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate riguardante l’affrancamento delle partecipazioni di controllo è il n. 77035/2014. Nel provvedimento è ribadito che l’opzione per il regime in rassegna può essere esercitata dalle società di capitali, dalle società di persone e dagli enti commerciali che abbiano iscritto nel bilancio individuale una partecipazione di controllo per effetto di un’operazione straordinaria o traslativa (ad esempio, fusione, scissione, conferimento d’azienda), a condizione che facciano parte di un gruppo nel cui bilancio consolidato, riferibile all’esercizio nel corso del quale l’operazione straordinaria o traslativa ha avuto efficacia giuridica, a seguito di una delle ipotesi previste, sia stata iscritta una voce a titolo di avviamento, marchi e altre attività immateriali. La base imponibile dell’imposta sostitutiva è costituita dal minor valore tra i seguenti: • differenza fra il valore contabile della partecipazione di controllo iscritto nel bilancio individuale a seguito di una delle operazioni ammesse e il valore della partecipazione risultante dalla situazione contabile redatta dalla società fusa, incorporata, scissa o conferente alla data di efficacia giuridica dell’operazione; • corrispondente valore di avviamento, marchi d’impresa ed altre attività immateriali, in proporzione alla percenN. 4 - 2018


LEGGE DI BILANCIO 2018 tuale di partecipazione acquisita per effetto di una delle suddette operazioni, iscritto nel bilancio consolidato dell’esercizio nel corso del quale l’operazione ha avuto efficacia giuridica. Per la nuova versione dell’agevolazione, come riformulata e rilanciata dalla legge di bilancio, sono previste differenti e specifiche modalità attuative da emanarsi con un ulteriore provvedimento direttoriale. La legge di stabilità 2016, inserendo i commi 10-bis e 10-ter, aveva già ampliato l’ambito applicativo dell’affrancamento anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell’operazione straordinaria e riferibili ad avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali. Con le novità più recenti (nuova formulazione del comma 10-ter), il regime agevolato è stato ulteriormente ampliato al fine di consentire l’affrancamento anche alle partecipazioni di controllo in società non residenti, ancorché prive di stabile organizzazione in Italia. Tale estensione deve intendersi applicabile agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionati dal periodo di imposta anteriore a quello in corso al 1° gennaio 2018 (data di entrata in vigore della legge di bilancio), cioè, per la generalità delle imprese “solari”, dal 2017. Le modalità attuative dovranno essere fissate che un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Il versamento va eseguito con modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, ovvero tramite intermediario abilitato. Il codice tributo da utilizzare è il 1843.

L’ingresso in borsa delle PMI ART. 1, COMMI 89-92 All’art. 1, commi 89-92, la legge di bilancio 2018 prevede il riconoscimento alle piccole e medie imprese che si quotano in borsa di un credito di imposta pari al 50% dei relativi costi di consulenza. L’agevolazione spetta alle PMI che intraprendono una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Si rammenta che, ai sensi della raccomandazione 6.5.2003, n. 2003/361/CE: • è “microimpresa” un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro; • è “piccola impresa” un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro; • è “media impresa” un’impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. In caso di ammissione alla quotazione è attribuito il crediN. 4 - 2018

Inserto to, nella misura del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31.12.2020, fino ad un importo massimo di 500.000 euro. Tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione. L’utilizzo del credito di imposta è consentito nel limite complessivo di 20 milioni di euro per il 2019 e di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Anche per questa agevolazione non si applicano i limiti di compensazione di 700.000 e di 250.000 euro. Il credito andrà indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione e nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Esso non concorre al reddito né alla base imponibile IRAP. Le relative disposizioni attuative in esame saranno definite con un apposito decreto ministeriale.

Agevolazioni contributive per l’occupazione ART. 1, COMMA 100-113 La legge di bilancio 2018 - art. 1 co. 100 - 108 e 113 - per promuovere l’occupazione stabile dei giovani ha introdotto un incentivo a favore dei datori di lavoro privati che effettuino assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine riguardanti soggetti con meno di 30 anni (con meno di 35 anni per il solo 2018), che non abbiano mai avuto un impiego a tempo indeterminato. Al ricorrere di determinati requisiti anagrafici e condizioni, vengono, inoltre, previste agevolazioni per la prosecuzione dei contratti di apprendistato e per l’assunzione a tempo indeterminato di studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato di primo o terzo livello. Specifiche disposizioni riguardano, infine, le assunzioni nel Mezzogiorno. Sono agevolate le seguenti fattispecie: • assunzioni effettuate dall’1.1.2018 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche a tempo parziale) a tutele crescenti ex DLgs. 4.3.2015 n. 238; • conversioni successive all’1.1.2018 di contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Restano, invece, esclusi, benché a tempo indeterminato, i rapporti di: • lavoro domestico; • apprendistato. Lo sgravio spetta con riferimento a soggetti che, alla data della prima assunzione/conversione a tempo indeterminato incentivata, non abbiano compiuto: • nel 2018, il trentacinquesimo anno d’età (il riferimento è, quindi, ai giovani fino a 34 anni e 364 giorni); • dal 2019, il trentesimo anno d’età (giovani fino a 29 anni e 364 giorni). Nelle ipotesi di assunzione, è, inoltre, richiesto che tali soggetti non siano mai stati occupati a tempo indeterminato


LEGGE DI BILANCIO 2018 né presso il medesimo, né presso altro datore di lavoro, fatti salvi, in tal caso, eventuali periodi di apprendistato non proseguiti in un ordinario rapporto a tempo indeterminato. Il beneficio consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro: • nella misura del 50% del loro ammontare; • per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di importo di 3.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile; • con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL; Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il quale si stia godendo dell’esonero si interrompa prima del decorso dei 36 mesi è previsto che l’agevolazione si trasferisca, per il tempo residuo utile alla piena fruizione, al datore di lavoro che assuma nuovamente il lavoratore a tempo indeterminato, prescindendosi, in tal caso: • sia dall’età anagrafica al momento del reimpiego; • sia dal requisito di non aver già svolto attività lavorativa a tempo indeterminato. Si introduce, quindi, un meccanismo di “portabilità” del bonus.

La deduzione IRAP per i lavoratori stagionali ART. 1, COMMA 116 In forza dell’art. 1, comma 116, della legge di bilancio, è stata disposta la deducibilità integrale, ai fini IRAP, del costo dei lavoratori stagionali. A regime, la deduzione compete, invece, in misura pari al 70%, al ricorrere dei requisiti fissati dalla norma. Possono beneficiare della deduzione i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. 5-9 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, cioè: • le imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni); • i titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti individuali e studi associati); • i soggetti operanti nel settore agricolo (ove ancora soggetti al tributo). Per gli enti non commerciali e le amministrazioni pubbliche, la deduzione compete con riferimento al personale impiegato nell’attività commerciale eventualmente esercitata, la cui base imponibile è determinata secondo le regole proprie delle società di capitali (art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997). Per attribuire il diritto alla deduzione dei relativi costi, il lavoratore deve risultare impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta. La deduzione spetta a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. Per il calcolo dei 120 giorni occorre fare riferimento ai giorni effettivi di impiego, computando anche quelli relativi al primo contratto di assunzione. La deduzione è consentita a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro, a condizione che il lavoratore sia com-

Inserto plessivamente impiegato per almeno 120 giorni, prendendo anche in considerazione, limitatamente al computo dei giorni, la durata del precedente contratto di lavoro. Dentro i 120 giorni anche quelli relativi al primo contratto di assunzione Per le società il cui esercizio non coincide con l’anno solare, la piena deducibilità del costo dei lavoratori stagionali si applica nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2018 e, quindi, nell’esercizio “a cavallo” 2018/2019 (la cosa è stata chiarita dall’Agenzia delle Entrate nel corso di “Telefisco 2018”).

Le società sportive “lucrative” ART. 1, COMMI 353-360 Una novità assoluta rappresenta, per il nostro ordinamento, l’introduzione delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro, “lanciate” dalla legge di bilancio (art. 1, commi 353-360) per superare alcune delle criticità che storicamente si associano alla formula “non lucrativa” dei soggetti che si occupano dello sport a livello di base, pur conservando rilevanti agevolazioni fiscali. Per quanto previsto dalla legge di bilancio, quindi, le attività sportive dilettantistiche possono essere ora svolte anche con scopo di lucro, mediante costituzione di una società rientrante tra i tipi disciplinati dal codice civile. Le nuove disposizioni agevolative non condizionano la SSD con fine di lucro al rispetto di un limite di fatturato, e sono vigenti dal 1° gennaio 2018. Tra le agevolazioni fiscali previste, figura la riduzione dell’IRES alla metà (dal 24% al 12%), ma non anche i benefici della legge n. 398/1991. È stato inoltre disposto un incremento della soglia entro la quale sono esclusi dall’IRPEF i redditi diversi, le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, nonché i premi e i compensi erogati dalle società sportive dilettantistiche. Dal momento che la norma fa riferimento solamente all’IRES, il regime delle SSD “lucrative” dovrebbe risultare precluso alle società di persone. Nella denominazione sociale dei nuovi soggetti deve essere presente la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa”; inoltre, l’oggetto sociale deve prevedere lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica. Come si diceva, l’IRES per tali società passa dal 24% al 12%; inoltre, le SSD lucrative possono distribuire liberamente i dividendi, e le quote di partecipazione possedute dai soci possono essere cedute realizzando plusvalenze. Con decorrenza 1° gennaio 2019, inoltre, verranno assoggettati ad IVA ridotta (10%) i servizi di carattere sportivo resi dalle SSD lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società. A fronte di questi vantaggi, le SSD lucrative dovranno rinunciare a molte delle agevolazioni attualmente accessibili per i soggetti sportivi dilettantistici non lucrativi (tra le quali figura il regime forfettario di determinazione del reddito e dell’IVA). N. 4 - 2018


LEGGE DI BILANCIO 2018

La fatturazione elettronica ART. 1, COMMA 909 Ai sensi dell’art. 1, commi 209-214 della legge 24.12.2007, n. 244, era stato previsto l’obbligo di emettere fattura in formato elettronico solamente per le operazioni compiute da soggetti privati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. A partire dal 2019 (art. 1, comma 909, legge di bilancio), tale obbligo riguarderà tutte le operazioni soggette ad IVA effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, includendo anche quelli che, pur non possedendo una stabile organizzazione in Italia, sono qui identificati direttamente o mediante rappresentante fiscale (operazioni business to business, B2B). Le innovazioni normative sono contenute nel comma 909 dell’art. 1 della legge n. 205/2017, e consistono in una serie di modificazioni apportate all’art. 1 del D.Lgs. 5.8.2015, n. 127. In dettaglio, all’art. 1 citato: • è stato soppresso il secondo periodo del comma 1 (nel quale era prevista la messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate di uno specifico servizio di gestione della fatturazione elettronica per determinate categorie di soggetti individuati con DM); • al comma 2, primo periodo, è stato specificato che il sistema di interscambio (SDI: una piattaforma per la fatturazione elettronica approntata dall’amministrazione finanziaria) è messo a disposizione dal MEF “anche per l’acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti”; • il comma 3 è stato interamente riformulato, con la previsione che la fatturazione elettronica tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, non è più opzionale, bensì obbligatoria, e con l’ulteriore previsione dell’esonero per i soggetti passivi rientranti nel “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011), nonché per i soggetti che applicano il regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014); • è stato inserito un nuovo comma 3-bis, che richiede ai soggetti passivi di effettuare la trasmissione telematica (entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione) all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3; • nel comma 6 è ora previsto che, in caso di emissione di fattura con modalità diverse da quelle previste (elettroniche) dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997 (fra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato, ovvero da euro 250 a euro 2.000 se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo); inoltre, è previsto che gli obblighi documentali devono N. 4 - 2018

Inserto essere assolti mediante il SDI, e in caso di omissione della trasmissione prevista per le operazioni transfrontaliere, ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all’art. 11, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 471/1997 (Il comma richiamato è stato introdotto dalla stessa legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 915, legge n. 205/2017), e contiene la previsione che, in caso di omissione o errata trasmissione dei dati richiesti, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione viene effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati, senza applicazione del cumulo giuridico. Previsioni ulteriori sono contenute nei commi aggiunti dopo il comma 6: • comma 6-bis: gli obblighi di conservazione previsti dal D.M. 17.6.2014 si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche, nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il SDI; • comma 6-ter: con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno emanate le disposizioni attuative necessarie. Secondo il comma 916 del medesimo art. 1 della legge di bilancio, le nuove disposizioni si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º gennaio 2019. A decorrere dalla medesima data è abrogato l’art. 21 del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30.7.2010, n. 122 (in materia di comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute). La legge di bilancio ha quindi introdotto l’obbligo (prima si trattava di una semplice opzione) di emissione della fattura in formato elettronico, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia. La disposizione normativa non precisa quale debba essere lo status del destinatario della fattura: dal 2019 sembrerebbero quindi ricomprese negli obblighi di fatturazione elettronica anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti di privati consumatori (e ciò rende l’obiettivo ancora più ambizioso, dal punto di vista tecnico e della gestione della procedura).

Il divieto di retribuzioni in contanti ART. 1, COMMI 910-914 Con decorrenza dal 1° luglio 2018, secondo l’art. 1, comi 910-914, della legge di bilancio, i datori di lavoro non potranno più retribuire in contanti i propri dipendenti, e dovranno obbligatoriamente ricorrere a strumenti “tracciabili” (bonifico bancario, strumenti di pagamento elettronico, etc.), procedendo attraverso una banca o un ufficio postale.


LEGGE DI BILANCIO 2018 La novità riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c. (tranne il lavoro nella PA e il lavoro domestico), nonché ogni rapporto riferibile a contratti di collaborazione coordinata e continuativa e a contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3.4.2001, n. 142. Ai sensi del comma 913, ultimo periodo, al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di pagamento tracciabile si applica una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

Gli acquisti di carburante ART. 1, COMMI 922 E 926 Con effetti decorrenti dal 1° luglio 2018, la legge di bilancio - art. 1, commi 922 e 926 – ha anche riformato la disciplina degli acquisti di carburante. Dalla data indicata, fermi restando i limiti previsti dall’art. 164, comma 1, del TUIR, ai fini della deducibilità delle spese relative al carburante per autotrazione, il pagamento deve essere effettuato mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria. Analoga previsione è stata introdotta anche ai fini dell’IVA, permettendo la detrazione solamente se il pagamento è eseguito mediante carte di credito, carte di debito, carte prepagate ovvero ulteriori mezzi di pagamento ritenuti idonei ed individuati con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Rimangono immutati i limiti di detraibilità nella misura del 40% per gli acquisti di carburante relativi a veicoli non utilizzati esclusivamente nell’attività di impresa, arte o professione. Queste novità devono essere coordinate con le previsioni in materia di abrogazione della scheda carburante a far data dal 1° luglio 2018. Inoltre, sempre a partire dal 1° luglio 2018: • l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi per i carburanti per autotrazione (art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 21.12.1996, n. 696), viene limitato ai soli acquisti al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione; • tutti gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA dovranno essere documentati tramite fattura elettronica (nuovo art. 22, comma 3, D.P.R. n. 633/1972); • per le cessioni di benzina e di gasolio utilizzati come carburanti per motori è introdotto l’obbligo di certificazione mediante fattura elettronica (art. 1, comma 917, legge n. 205/2017), ovvero di memorizzare elettronicamente e trasmettere giornalmente in via telematica i dati dei corrispettivi (nuovo art. 2, comma 1-bis, D.Lgs. n. 127/2015).

Inserto

Studi di settore ed ISA ART. 1, COMMA 931 Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), sono nuovi strumenti che affiancheranno imprese e professionisti in sostituzione degli studi di settore, ma con finalità più persuasiva che punitiva. Il superamento degli studi è previsto dall’art. 9-bis del D.L. 24.4.2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21.6.2017, n. 96. La legge di bilancio 2018 – art. 1, comma 931 – ha stabilito che, “al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari, gli indici sintetici di affidabilità fiscale (…), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018”. Per il periodo d’imposta 2017 (modello Redditi 2018) continueranno quindi ad applicarsi gli studi di settore, mentre per la prima applicazione degli ISA si dovrà ancora attendere un anno. Gli ISA sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi di imposta; in sostanza, rappresentano la sintesi di indicatori elementari che verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili ed esprimono - su una scala da 1 a 10 - il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente. Il livello di affidabilità assume rilevanza ai fini del regime premiale previsto dalla norma. I dati rilevanti per la realizzazione e applicazione degli ISA sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali e dalle fonti informative disponibili presso l’anagrafe tributaria, le Agenzie fiscali, l’INPS, l’INAIL, la Guardia di Finanza, nonché da altre fonti. I dati economici, contabili e strutturali rilevanti dovranno essere dichiarati dai contribuenti, sulla base di quanto previsto dalla documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del MEF. Per gli ISA operano le seguenti cause di esclusione: • contribuente che nel periodo interessato abbia iniziato o cessato l’attività, ovvero non si trovi in condizioni di normale svolgimento della stessa; • contribuente che dichiari ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione degli indici. Per le imprese, tra i ricavi sono esclusi i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni, delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli [art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e), TUIR], mentre per i lavoratori autonomi sono considerati rilevanti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili (art. 54, comma 1, TUIR). Con decreto ministeriale possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti. I contribuenti interessati possono integrare i dati delle dichiarazioni per migliorare la propria collocazione rispetto agli indicatori e, conseguentemente, al valore dell’indice sintetico di affidabilità, anche al fine di accedere agli speciN. 4 - 2018


LEGGE DI BILANCIO 2018 fici benefìci correlati ai diversi livelli di affidabilità. Il contribuente potrà effettuare tale integrazione indicando ulteriori elementi positivi di reddito, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Tali elementi rilevano anche ai fini IRAP. Ai fini IVA, salva prova contraria, all’ammontare degli ulteriori componenti positivi si applica l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato: ciò al fine di tener conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali. Dalla dichiarazione integrativa non può derivare l’applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento delle imposte sia effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi; è consentito il pagamento in rate mensili di uguale importo delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto (art. 20 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241). È previsto un regime premiale in funzione dei diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli indici, la cui definizione è demandata a un provvedimento del direttore dell’Agenzia.

Oblazione della sanzione Iva ART. 1, COMMA 935 Introdotta la c.d. “oblazione” Iva della detrazione indebita – con l’art. 1 co. 935 della legge di bilancio 2018. Detta norma, infatti, modificando l’art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97, ha modificato la disciplina delle sanzioni per errori nell’applicazione dell’Iva e, nello specifico, per i casi in cui un’operazione sia stata documentata applicando un’aliquota maggiore rispetto a corretta IVA o quando, invece, avrebbe dovuto essere fatturata in regime di non imponibilità o in esenzione. Le conseguenze per il cessionario/committente che avesse detratto tali “errori” sono state fino ad oggi assai onerose, in quanto il Fisco non solo disconosceva il diritto di detrazione, ma irrogava le sanzioni del 90% per indebita detrazione, ex art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97, fermo restando che, ove il tributo indebitamente detratto fosse erroneamente anche confluito in dichiarazione, si sarebbe integrata anche la violazione di dichiarazione infedele, ex art. 5 del DLgs. 471/97. Con questa modifica, invece, da un lato rimane fermo il diritto alla detrazione del cessionario/committente, ex art. 19 del DPR 633/72, dall’altro lato, invece, ad essi viene irrogata una sanzione fissa, da 250,00 a 10.000,00 euro. Stante, però, l’ammissibilità della detrazione, si semplifica e si economizza anche la possibilità di ravvedimento, potendosi prendere a riferimento la sola sanzione fissa minima di 250,00 euro e riducendola da 1/9 a 1/5 a seconda della tempestività del ravvedimento (art. 13 co. 1 lett. a-bis) - b-quater) del DLgs. 472/97). Viene, però, precisato che il diritto alla detrazione, così come l’irrogazione della sanzione fissa in luogo di quella proporzionale, sono legati alla N. 4 - 2018

Inserto circostanza che l’imposta sia stata “erroneamente assolta dal cedente o prestatore”, presupponendosi che lo stesso sia un soggetto Iva e, ovviamente, se l’Iva addebitata a seguito della rivalsa erronea può essere detratta dal cessionario/committente, questi non avrà più interesse a ripeterla nei confronti della controparte, fermo restando, per legge, che in ogni caso per il cedente “la restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale”.

Le cooperative ART. 1, COMMA 936 La legge di bilancio - art. 1, comma 936 – ha innovato anche la disciplina delle società cooperative, potenziando il sistema di vigilanza e intervenendo sulle sanzioni per il mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente. In particolare, è stato modificato l’art. 12 del D.Lgs. 2.8.2002, n. 220, in materia di vigilanza nei confronti delle società cooperative. Rispetto alla previgente formulazione, è ancora previsto che le cooperative che si sottraggono all’attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellate, sentita la commissione centrale per le cooperative, dall’albo nazionale. È stato però aggiunto il riferimento all’applicazione del provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità ex art. 2545-septiesdecies c.c. e art. 223-septiesdecies disp. att. c.c., con il conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio a norma dell’art. 2514, comma 1, lett. d), c.c. Dal patrimonio, che in tale ipotesi deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, possono essere dedotti solo il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati. Inoltre è stata integrata la disciplina di cui all’art. 2542 c.c., relativamente alla nomina e alla composizione del consiglio di amministrazione delle società cooperative, prevedendo l’affidamento dell’amministrazione societaria ad un organo collegiale formato da almeno 3 soggetti. Il mandato degli amministratori è stato inoltre limitato a un periodo non superiore a tre esercizi in presenza di (art. 2519, comma 2, c.c.): • un numero di soci cooperatori inferiore a 20 (ovvero) • un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad 1 milione di euro. È stato infine modificato l’art. 2545-sexiesdecies c.c., in materia di gestione commissariale affidata dall’autorità di vigilanza, che ora può essere conferita anche in caso di gravi irregolarità di funzionamento o di fondati indizi di crisi. Fissati anche limiti più stingenti per i prestiti sociali, nuove forme di garanzia a favore di soci prestatori e maggiori obblighi di informazione e trasparenza. La disposizione, in primo luogo, introduce l’obbligo per le società cooperative che ricorrono al prestito sociale di impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell’oggetto o scopo sociale. Inoltre, viene espressamente stabilito che per le somme versate dai soci alle cooperative, a titolo di prestito sociale,


LEGGE DI BILANCIO 2018 non trova applicazione l’articolo 2467 del c.c, per il quale il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. Indicati anche nuovi limiti di raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, che dovranno essere definiti da un’apposita delibera del CICR, da emanare entro il mese di giugno 2018. In particolare, viene previsto che l’ammontare complessivo del prestito sociale non potrà eccedere, a regime, il limite del triplo del patrimonio risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato. Per consentire l’adeguamento al nuovo limite, è previsto un periodo transitorio della durata di 3 anni, con facoltà di estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione dell’interesse dei soci prestatori. Con delibera da adottare entro il 1° giugno 2018, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) dovrà definire i limiti alla raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dall’adozione della delibera del CICR, dovranno, inoltre, essere definite le forme e le modalità del controllo e del monitoraggio in ordine all’adeguamento e al rispetto delle prescrizioni in materia di prestito sociale da parte delle società cooperative. Con la modifica del comma 1, dell’art. 4, del D.Lgs. n. 220/2002, la revisione cooperativa dovrà essere finalizzata anche ad «accertare l’osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale» (comma 242).

Il gruppo IVA ART. 1, COMMI 984 E 985 Il gruppo IVA, introdotto nell’ordinamento italiano in attuazione della direttiva 2006/112/CE (art. 11), ad opera dell’art. 1, commi 24 e ss., della legge 11.12.2016, n. 232, rappresenta un passo avanti rispetto all’istituto della “liquidazione IVA di gruppo” (consistente in un particolare metodo di liquidazione dell’IVA, con compensazione dei debiti e dei crediti di imposta entro il gruppo). La legge di bilancio 2018 – art. 1, commi 984 e 985 - ha stabilito la rilevanza ai fini IVA delle operazioni tra casa madre e stabile organizzazione di due entità appartenenti al gruppo IVA. L’istituto del gruppo IVA permette di considerare come un unico soggetto passivo IVA le entità, stabilite nel territorio dello Stato, che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi. Il regime è facoltativo e alternativo rispetto a quello della liquidazione IVA di gruppo, aperto ai soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i seguenti vincoli (artt. 70-bis e 70-ter, D.P.R. n. 633/1972): • vincolo finanziario (ex art. 2359, comma 1, n. 1 cc), sussistente quando tra i soggetti vi è, direttamente o indiret-

Inserto tamente, un rapporto di controllo o quando i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto; il vincolo deve sussistere almeno a partire dal 1° luglio dell’anno solare precedente; • vincolo economico, riscontrabile quando tra i soggetti passivi vi è almeno una forma di cooperazione economica, poiché svolgono attività dello stesso genere, o attività complementari o interdipendenti, o che avvantaggiano uno o più di essi; • vincolo organizzativo, in quanto, in via di fatto o di diritto, esiste un coordinamento tra gli organi decisionali. Se ricorre il vincolo finanziario, si presumono sussistenti anche il vincolo economico e organizzativo. Non possono optare per il gruppo IVA le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero, nonché i soggetti la cui azienda è sottoposta a sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. o a procedura concorsuale o posti in liquidazione ordinaria. L’insussistenza del vincolo economico od organizzativo (nel caso in cui sia presente il vincolo finanziario), ovvero la sussistenza del vincolo economico (negli altri casi) può essere dimostrata mediante interpello probatorio all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), della legge 27.7.2000, n. 212. L’art.70-quinquies del DPR 633/72 (come innovato dal comma 984 della legge di bilancio, con vigenza dal 1° gennaio 2018) stabilisce, tra le altre cose, che: • le operazioni effettuate dalla casa madre o dalla stabile organizzazione (SO) partecipante ad un gruppo IVA nei confronti di una SO o della sede situata all’estero si considerano effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto esterno al gruppo; • le operazioni effettuate nei confronti di una sede principale o di una SO partecipante ad un gruppo IVA da una SO o dalla sede situata all’estero si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA da un soggetto esterno al gruppo. Il gruppo IVA è costituito a seguito di un’opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo (ovvero sia comunque verificato il requisito finanziario) (art. 70-quater, comma 1, D.P.R. n. 633/1972). L’esercizio dell’opzione richiede la presentazione in via telematica da parte del rappresentante di gruppo della dichiarazione di cui all’art. 70-duodecies, comma 5, nella quale sono indicati i dati e i requisiti necessari. Se la dichiarazione è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, l’opzione ha effetto a decorrere dall’anno successivo. Se è invece presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, l’opzione ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo. In costanza dei vincoli (finanziario, economico, organizzativo), l’opzione è vincolante per un triennio decorrente dall’anno in cui acquisisce effetto. Trascorso il primo triennio, l’opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non viene esercitata la revoca. Nel caso in cui alcuni soggetti, precedentemente esclusi, acquistino i vincoli mentre il gruppo IVA è già attivo in N. 4 - 2018


LEGGE DI BILANCIO 2018 quanto tale, tali soggetti partecipano al gruppo a partire dall’anno successivo a quello in cui i vincoli vengono a sussistere. In tal caso la dichiarazione di opzione va presentata entro il novantesimo giorno successivo a quello in i tali vincoli vengono a sussistere. Ai sensi dell’art. 70-sexies, l’eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno precedente al primo anno di partecipazione al gruppo IVA non si trasferisce al gruppo medesimo, ma può essere chiesta a rimborso, anche in mancanza delle condizioni di cui all’art. 30, ovvero fruita in compensazione. Questa regola non si applica per la parte dell’eccedenza detraibile di ammontare pari ai versamenti dell’IVA effettuati con riferimento a tale anno precedente. Gli adempimenti previsti per l’esercizio dell’opzione e i relativi diritti competono al rappresentante del gruppo IVA ai sensi dell’art. 70-septies. Il rappresentante di gruppo è il soggetto che esercita il controllo di cui all’articolo 70-ter, comma 1 (vincolo finanziario). Se tale soggetto non può esercitare l’opzione, è rappresentante di gruppo il soggetto partecipante con volume d’affari o ammontare di ricavi più elevato nel periodo precedente alla costituzione del gruppo medesimo. Se il rappresentante di gruppo cessa di far parte del gruppo IVA, senza che vengano meno gli effetti dell’opzione per gli altri partecipanti, subentra quale rappresentante di gruppo un altro soggetto partecipante al gruppo IVA, individuato con riferimento all’ultima dichiarazione presentata. La sostituzione ha effetto dal giorno successivo alla cessazione del precedente rappresentante di gruppo ed è comunicata dal nuovo rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all’art. 70-duodecies, comma 5, entro 30 giorni. Il rappresentante di gruppo, ai sensi dell’art. 70-octies, comma 1, è responsabile per l’adempimento degli obblighi connessi all’esercizio dell’opzione. Con esso sono solidalmente responsabili gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo. L’art. 70-duodecies, comma 5, del decreto IVA, prevede che con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate siano approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni per l’esercizio e la revoca dell’opzione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle stesse. Le disposizioni attuative generali sono invece affidate (art. 70-duodecies, comma 6) a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Dal momento che ancora non sono stati emanati i suddetti provvedimenti attuativi, l’opzione per il gruppo IVA (che a regime acquista effetto dall’anno solare successivo se presentata entro il 30 settembre, ovvero dal secondo anno successivo se presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno) potrà concretamente operare solo a decorrere dal 2019. Occorre infatti considerare che il MEF, per poter emanare il decreto previsto, dovrà consultare il Comitato IVA UE, con tempi che non possono consentire, appunto, l’emanazione del decreto in tempo utile per poN. 4 - 2018

Inserto ter “attivare” l’opzione nel corrente anno 2018. La legge di bilancio 2018, in sostanza, ha sancito la prevalenza del gruppo IVA sull’unitarietà soggettiva riconosciuta alla casa madre nei confronti della propria stabile organizzazione, trasponendo nell’ordinamento interno i principi espressi dalla Corte di giustizia UE nel caso Skandia (sentenza 17.9.2014, causa C-7/13) e fatti propri anche dal Comitato IVA nel working paper n. 845/2015.

I pagamenti a soggetti inadempienti ART. 1, COMMI 986-989 Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica che devono pagare somme a terzi a qualunque titolo, prima di effettuare il pagamento, devono verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Quest’obbligo, sancito dall’art. 48-bis, comma 1, del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, nonché dal D.M. 18.1.2008, n. 40, colpiva i pagamenti a partire dai 10.000 euro; per effetto delle modificazioni apportate dalla legge di bilancio, la soglia è invece ora fissata a 5.000 euro. Nel caso in cui esistano cartelle di pagamento “pendenti” a partire da tale soglia, le PA e le società pubbliche non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione (ADR), ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Queste previsioni non si applicano alle aziende o alle società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento.

F24 “sospesi” ART. 1, COMMA 990 La legge di bilancio 2018 - art. 1, co. 990 – ha inserito nell’art. 37 del DL 223/2006, il co. 49-ter, introducendo un meccanismo preventivo di controllo delle compensazioni eseguite mediante modello F24. L’Agenzia delle Entrate potrà così sospendere, per 30 giorni, l’esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni. Se il modello F24 viene respinto, in quanto il credito è ritenuto inesistente o non spettante, la ripetizione del pagamento, oltre i termini previsti dal pagamento, sarà sanzionata se non ravveduta. Se invece, a seguito del controllo, il credito risulterà correttamente utilizzato i versamenti e le compensazioni si considereranno effettuati con lo spirare dei 30 giorni dalla presentazione della delega. Le modalità di attuazione della norma che istituirà questo limbo dei modelli F24 saranno disciplinate da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, ma le ipotesi di blocco che detto provvedimento immaginerà sono ancora sconosciute e le uniche certezze sono state al momento fornite solo dalla relazione tecnica della legge, nella quale si af-


LEGGE DI BILANCIO 2018 ferma che particolari rischi da “bloccare” potrebbero verificarsi quando il credito da compensare si riferisce ad anni remoti, quando i crediti siano utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo ed ove il soggetto titolare del credito non coincida con quello che deve effettuare il versamento.

L’affrancamento dei terreni e delle partecipazioni ART. 1, COMMI 997-998 I commi 997-998 dell’art. 1 della legge di bilancio ripropongono le agevolazioni fiscali introdotte dagli artt. 5 e 7 della legge 28.12.2001, n. 448. In attuazione della disciplina prorogata, le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possono rivalutare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2018 al di fuori del regime di impresa, con effetto sulle plusvalenze generate in conseguenza delle cessioni onerose di tali beni (art. 67, comma 1, lettere da a) a c-bis), TUIR). A tal fine, è necessario che entro il 30.6.2018: • un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno; • il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle 3 rate annuali di pari importo. L’imposta sostitutiva è pari all’8% sia in caso di rivalutazione di partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate), sia per i terreni (agricoli o edificabili).

I dividendi e le plusvalenze qualificati ART. 1, COMMI 999-1006 Un’ulteriore novità della legge di bilancio è costituita dall’armonizzazione delle aliquote di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze qualificati rispetto a quelli non qualificati. Ai sensi infatti dei commi 999-1006 dell’art. 1, per tali componenti di reddito è prevista la tassazione rispettivamente con ritenuta a titolo di imposta (dividendi) e con imposta sostitutiva del 26% (plusvalenze). I nuovi regimi di tassazione dei capital gain e degli utili non entreranno però in vigore dal 2018, bensì dal 2019. Per effetto della riforma, verrà meno l’obbligo di tenere distinte le plus e minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate, che confluiscono in un’unica “massa” e possono essere compensate tra di loro, anche qualora si applichino i regimi del risparmio amministrato e gestito. L’effetto della nuova normativa è di estendere alle plusvalenze di natura qualificata l’imposizione sostitutiva del 26%,

Inserto in luogo della tassazione con le aliquote marginali IRPEF su una base imponibile parziale (49,72% o 58,14%, a seconda della data di cessione della partecipazione). Come si è detto, queste modifiche si applicano dal 2019. Per il solo 2018, per effetto dell’art. 2, comma 2, del D.M. 26.5.2017, la quota imponibile (con le ordinarie aliquote IRPEF) è stata elevata al 58,14% dal precedente 49,72%.

La nuova stabile organizzazione ART. 1, COMMA 1010 La legge di bilancio (art. 1, comma 1010) ha anche apportato sensibili cambiamenti all’art. 162 del TUIR, che indicono sulla nozione di stabile organizzazione accolta nel nostro ordinamento. In particolare, rispetto al previgente testo normativo, in forza del nuovo comma 6 dell’art. 162, si ha stabile organizzazione in Italia quando un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un’impresa non residente e conclude abitualmente contratti, od opera ai fini della conclusione dei contratti senza sostanziali modifiche da parte dell’impresa, se tali contratti sono in nome dell’impresa, o relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l’impresa ha diritto di utilizzare, ovvero relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa. Ai sensi del comma 7 innovato, però, il comma 6 non si applica – e pertanto non si ha stabile organizzazione personale – se il mediatore / intermediario che opera nel territorio dello Stato per l’impresa non residente gode di uno status indipendente, se agisce nell’ambito della sua ordinaria attività. Tuttavia, se tale soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, non è considerato un agente indipendente, in relazione a ciascuna delle imprese. Insomma, l’agente “diventa” stabile organizzazione qualora agisca esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente collegato. Ai sensi di quanto stabilito dal nuovo comma 7-bis dell’art. 162, ricorre la condizione della “stretta correlazione” all’impresa estera se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, il soggetto che opera in Italia ha il controllo dell’altra, ovvero entrambi sono controllati dallo stesso soggetto. In ogni caso, un soggetto è considerato strettamente correlato ad un’impresa se l’uno possiede direttamente o indirettamente: • più del 50% della partecipazione dell’altra; • (nel caso di società) più del 50% del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, • ovvero se sono entrambi partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50% della partecipazione o nel caso di società, per più del 50% del totale dei diritti di voto o del capitale sociale. N. 4 - 2018


LEGGE DI BILANCIO 2018 Il comma 4 riformulato dell’art. 162 del TUIR prevede le “ipotesi negative”, al cui ricorrere non si ha SO; alla luce di tali previsioni, la SO non comprende: a) l’uso di un’installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa; b) la disponibilità di beni o di merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) la disponibilità di beni o di merci appartamenti all’impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa; d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa; e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l’impresa, di ogni altra attività; f) la disponibilità di una sede fissa d’affari utilizzata ai soli fini dell’esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), a condizione che le attività di cui alle lettere da a) a d) o nei casi di cui alla lettera e), l’attività complessiva della sede fissa d’affari siano di carattere preparatorio o ausiliario. Ai sensi del successivo comma 4-bis, le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che le attività di cui alle lettere da a) a e) o, nei casi di cui alla lettera f), l’attività complessiva della sede fissa d’affari, siano di carattere preparatorio o ausiliario. Il comma 4, inoltre, non si applica ad una sede fissa d’affari che sia utilizzata o gestita da un’impresa: • se la stessa impresa o un’impresa strettamente correlata svolge la propria attività nello stesso luogo o in un altro luogo nel territorio dello Stato, e lo stesso luogo o l’altro luogo costituisce una SO per l’impresa o per l’impresa strettamente correlata; • (ovvero) l’attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da imprese strettamente correlate nei due luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario; purché le attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa, o dalle imprese strettamente correlate nei due luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni di impresa.

La web tax ART. 1, COMMI 1011-1019 I commi 1011-1019 dell’art. 1 della legge di bilancio hanno introdotto l’imposta sulle transazioni digitali (c.d. “web tax”), che colpisce con aliquota del 3% le prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici. La nuova imposta si applica nei confronti dei soggetti, residenti o non residenti, che effettuano prestazioni tramite mezzi elettronici in numero eccedente il numero di 3.000 N. 4 - 2018

Inserto nell’anno solare. L’imposta si applica solamente nel momento in cui la prestazione è resa nei confronti di un sostituto d’imposta residente (art. 23, comma 1, D.P.R. n. 600/1973), ovvero di una stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente. Restano pertanto escluse le prestazioni effettuate nei confronti di soggetti “privati” (ma pure, per espressa previsione di legge, le prestazioni rese nei confronti dei soggetti in regime forfettario e in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile). La web tax si applica sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, concluse sia in Italia che all’estero. La puntuale individuazione di tali prestazioni è affidata ad un decreto del MEF da emanare entro il 30.4.2018. In via generale, si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione. L’imposta è prelevata, all’atto del pagamento del corrispettivo, dal soggetto committente, come una ritenuta a titolo d’imposta, e va versata dallo stesso committente entro il giorno 16 del mese successivo.

Il rinvio dell’IRI ART. 1, COMMA 1063 L’art. 1, comma 1063, della legge di bilancio, è relativo al differimento al 1° gennaio 2018 della decorrenza delle disposizioni relative al regime dell’Imposta sul Reddito di Impresa (IRI), la cui applicazione era prevista, in origine, a partire dal 1° gennaio 2017. L’IRI è stata introdotta dall’art. 1, commi 547-553, della legge 11.12.2016, n. 232, prevedendo, per il reddito imprenditoriale dei soggetti IRPEF, la possibilità di optare per la tassazione ad aliquota fissa che finora ha contraddistinto il “mondo IRES”. L’esercizio dell’opzione può generare sensibili vantaggi per i soggetti IRPEF imprenditori soggetti a elevate aliquote IRPEF (per lo scaglione massimo, eccedente i 75.000 euro, risulta applicabile l’aliquota del 43%, mentre l’IRI renderà applicabile l’aliquota IRES del 24%). In dettaglio, il comma 1 dell’art. 55-bis del TUIR stabilisce che il reddito di impresa degli imprenditori individuali e delle s.n.c. e s.a.s. in regime di contabilità ordinaria può essere escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l’aliquota prevista dall’art. 77 (ossia con l’aliquota IRES, che nel 2017 è scesa dal 27,50% al 24%). Tale possibilità è concessa tramite una specifica opzione che ha una durata pari a 5 periodi di imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo di imposta cui la dichiarazione è riferita (art. 55-bis, comma 4, ultimo periodo).


Contratti SETTORE LAPIDEI, ESCAVAZIONE, MARMO Settore Lapidei, Escavazione, Marmo IMPRESE ARTIGIANE

Livello

Prima tranche incremento dal 1° marzo 2018

Seconda tranche incremento dal 1° giugno 2018

Retribuzione a regime

1 2 3 4 5 6 7

44,79 41,99 36,57 34,29 33,00 31,48 29,27

31,21 29,27 25,49 23,90 23,00 21,94 20,40

76,00 71,26 62,05 58,19 56,00 53,42 49,67

Settore Lapidei, Escavazione, Marmo IMPRESE PMI

Livello

Prima tranche incremento dal 1° marzo 2018

Seconda tranche incremento dal 1° giugno 2018

Retribuzione a regime

1 2 3 4 5 6 7

44,79 41,99 36,57 34,29 33,00 31,48 29,27

44,78 41,99 36,56 34,29 33,00 31,48 29,27

89,57 83,98 73,13 68,58 66,00 62,96 58,54

(Fonti: ipotesi accordo rinnovo CCNL Area Legno-Lapidei del 13 marzo 2018, verbale integrativo del 21 marzo 2018)

Mancata adesione alla bilateralità/sanità integrativa San.Arti – erogazione E.A.R. Nel comparto artigiano l’adesione alla bilateralità e alla previdenza sanitaria integrativa – San.Arti si realizza mediante il versamento di specifiche quote e costituisce un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori. Le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo sono tenute ad erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari a € 25,00 denominato “Elemento Aggiuntivo della Retribuzione” (E.A.R.), pari a 25€ lordi mensili per 13 mensilità con obbligo di riconoscere ai propri dipendenti, qualora questi lo richiedano, le medesime prestazioni che il sistema mutualistico artigiano garantisce ai lavoratori dipendenti dalle aziende che non versano agli enti bilaterali (A.I. 15/12/2009 e Verbale Comitato Esecutivo Ebna 12.05.2010).

lateralità. Pertanto in caso di mancata adesione alla bilateralità e alla sanità integrativa contrattuale, l’impresa dovrà erogare al lavoratore un importo complessivo di 50,00€ mensili per le mensilità previste dal CCNL, oltre ad assicurare le prestazioni erogate dalla bilateralità e dalla sanità integrativa. Si ricorda che l’elemento retributivo E.A.R. non è assorbibile, è escluso dalla base di calcolo del TFR, è uguale per tutti i livelli di inquadramento, non deve considerarsi sostitutivo ma aggiuntivo rispetto al diritto alle prestazioni, deve essere erogato con periodicità mensile per 13 mensilità, incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, è proporzionato all’orario di lavoro dei lavoratori part-time utilizzando il divisore previsto dai CCNL e per gli apprendisti viene riproporzionato alla percentuale di retribuzione.

Le imprese che omettano il versamento alla previdenza sanitaria integrativa – San.Arti sono tenute a versare ai lavoratori un importo forfettario denominato “Elemento Aggiuntivo della Retribuzione” (E.A.R.), pari a 25€ lordi mensili per 13 mensilità, previsto dagli articoli che nei contratti collettivi artigiani sono rubricati “Diritto alle prestazioni della bilateralità”. Le medesime aziende sono altresì responsabili verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito (A.I. 28/02/2013). L’Accordo Interconfederale sottoscritto tra Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e le oo.ss. dello scorso 7 febbraio 2018 ha previsto che l’importo mensile di 25,00 euro è dovuto per ciascuno dei due strumenti della bi-

(Accordi Interconfederali di data 7/02/2018, 28/02/2013, 15/12/2009) 11

N. 4 - 2018


Normativa del lavoro

Incentivo annuo fino a 8.060 € per l’assunzione di giovani NEET 2018 iscritti a Garanzia Giovani sponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” sul sito internet www.inps.it, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare. Nell’ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro entro 10 giorni di calendario ha l’onere di comunicare l’avvenuta assunzione a pena di decadenza, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta per carenza di fondi rimarrà valida per 30 giorni mantenendo la priorità di prenotazione in base alla data di prenotazione; se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; dopo 30 giorni l’istanza perderà definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

Con un Decreto ANPAL è stato previsto un nuovo incentivo per l’assunzione di giovani NEET iscritti al Programma Garanzia Giovani al fine di aumentare i livelli occupazionali. L’Inps ha pubblicato la circolare con le istruzioni operative relativi all’incentivo. TIPOLOGIE DI ASSUNZIONI INCENTIVATE L’incentivo spetta ai datori di lavoro privati (ad esclusione di quelli avente sede a Bolzano) che, senza esservi tenuti, assumono giovani: • tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018 • di età compresa tra i 16 e i 29 anni aderenti al “Programma Garanzia Giovani” cosiddetti NEET - Not [engaged in] Education, Employment or Training - cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione (i giovani di età inferiore a 18 anni devono aver assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione). Le tipologie contrattuali soggette all’incentivo sono: • contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione • contratto di apprendistato professionalizzante sia a tempo pieno che a tempo parziale. Il beneficio non spetta, invece, per i contratti: • di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore • di apprendistato di alta formazione e di ricerca • di lavoro domestico • di lavoro intermittente • con prestazioni di lavoro occasionale né nelle ipotesi di trasformazione di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL’INCENTIVO I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2018. Gli incentivi arretrati relativi ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018 saranno valorizzati nei flussi UniEmens di competenza di aprile, maggio e giugno 2018. L’incentivo è fruibile mediante conguaglio sul flusso UniEmens in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore pari a € 671,66 mensili. CUMULO CON ALTRI INCENTIVI L’incentivo è cumulabile con l’incentivo strutturale triennale per l’assunzione dei giovani di cui alla Legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 100 Legge n. 205/2017).Non è invece cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.

MISURA DELL’INCENTIVO L’incentivo è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro nella misura massima di € 8.060,00 su base annua, applicato su base mensile per 12 mensilità (pari a € 671,66 mensili), proporzionalmente ridotto in caso di rapporti a tempo parziale, entro le risorse finanziarie previste. Per il rapporto di apprendistato professionalizzante l’agevolazione, pari ai contributi effettivamente versati, spetta solo durante il periodo formativo.

DE MINIMIS L’incentivo può essere fruito: • nel rispetto del “De minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 • oltre i limiti “De minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 se l’assunzione soddisfa l’incremento occupazionale netto, nonché se il giovane ha almeno 25 anni le ulteriori condizioni sotto riportate. L’incentivo può essere fruito oltre i limiti del regime “de minimis” solo al verificarsi di alcune condizioni: • per i giovani di età compresa tra i 16 ed i 24 anni (al momento della registrazione al Programma Garanzia giovani) se l’assunzione comporta un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti • per i giovani di età compresa tra i 25 ed i 29 anni, in aggiunta al requisito dell’incremento occupazionale netto, deve essere rispettata in capo al lavoratore, una condizione di svantaggio occupazionale.

CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’INCENTIVO Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni: 1) rispetto delle condizioni previste dall’art. 1, commi 1175 e 1176 Legge 296/06: 2) applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015. PROCEDURA PER L’AMMISSIONE ALL’INCENTIVO I datori di lavoro interessati devono inoltrare all’Inps una domanda preliminare di ammissione all’incentivo in via telematica, avvalendosi del modulo on-line “NEET”, diN. 4 - 2018

(Fonti: Decreto Direttoriale n.3 del 02.02.2018, rettificato dal DD dd. 05.03.2018, circolare INPS n. 48 del 19 marzo 2018) 12


Normativa del lavoro

Incentivo “Occupazione Giovani” fino a 3.000 euro per l’apprendista confermato in servizio COME FRUIRE DELL’INCENTIVO I datori di lavoro fruiranno dell’incentivo a conguaglio, ed lo esporranno in procedura UniEmens a partire dal flusso di competenza marzo 2018 (nell’elemento TipoIncentivo dovrà essere inserito il valore GAPP). Per le assunzioni già avvenute a partire dal 1° gennaio 2018 dovrà essere indicato l’importo degli arretrati dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza di gennaio e febbraio 2018 esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di marzo, aprile e maggio 2018.

L’Inps ha pubblicato la circolare con la quale viene illustrata la normativa e le caratteristiche degli sgravi contributivi introdotti dalla Legge di Bilancio 2018 nr.205/2017 per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 35 (vedi articolo pubblicato su Informimpresa n. 3-2018) nonché del nuovo incentivo introdotto per la conferma in servizio dell’apprendista successiva al 31 dicembre 2017. MANTENIMENTO IN SERVIZIO DELL’APPRENDISTA Dal 1° gennaio 2018, lo sgravio contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati per il mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, a condizione che il lavoratore, al momento del mantenimento in servizio, non abbia compiuto il trentesimo anno di età. L’incentivo spetta nelle ipotesi di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato realizzatosi successivamente al 31 dicembre 2017.

CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’INCENTIVO Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto: 1. dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione previsti dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015 2. delle norme fondamentali in materia di tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, come previsto dall’articolo 1 commi 1175-1176 Legge n.296/2006.

A QUANTO AMMONTA LO SGRAVIO CONTRIBUTIVO L’esonero è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, per la durata di 12 mesi e nel limite massimo annuo pari a 3.000 € (riparametrato su base mensile) e si applica a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza dell’ulteriore beneficio previsto dall’articolo 47, comma 7, del D.Lgs. n.81/2015, ovvero quello relativo all’applicazione dell’aliquota del 10% (+1,61%) per gli apprendisti confermati a tempo indeterminato per l’intero anno successivo alla trasformazione. Più precisamente, nelle ipotesi di mantenimento in servizio al termine del periodo formativo, il datore di lavoro potrà fruire dei benefici contributivi per un ulteriore anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (di cui all’articolo 47, comma 7 D.Lgs. 81/2015) e, alla scadenza del suddetto periodo agevolato, sempreché il giovane non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data di mantenimento in servizio, potrà fruire dell’esonero in commento nel limite massimo di 3.000 € per un periodo massimo di 12 mesi.

CUMULABILITÀ CON ALTRI ESONERI L’esonero contributivo è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali: • l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili art.13 Legge n. 68/1999 • l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI art. 2 c.10-bis Legge n. 92/2012 (pari al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento • l’incentivo “Occupazione NEET” per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2018 con giovani NEET under 29 per la parte eccedente l’incentivo in commento e fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.060€ su base annua per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile (3.000€ a valere sulla Legge di Bilancio 2018 e 5.060€ a valere sull’incentivo Occupazione NEET - decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3 del 2 gennaio 2018) • l’incentivo “Occupazione Mezzogiorno” è cumulabile per la parte eccedente l’incentivo in commento e fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.060€ su base annua per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile (decreto direttoriale dell’ANPAL n. 2 del 2 gennaio 2018). L’esonero non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Esempio: • Scadenza dell’apprendistato: 31 maggio 2018 • Data di conferma a tempo indeterminato: 1 giugno 2018 • Età del giovane al 1 giugno 2018, data di mantenimento in servizio: 25 anni • Periodo 1 giugno 2018- 31 maggio 2019: Aliquota ridotta apprendistato (= 10%) per 12 mesi (D.Lgs. 81/2015 art. 47 c.7) • Periodo 1 giugno 2019- 31 maggio 2020: Esonero del 50% dei contributi per 12 mesi (Legge n.205/2017 art. 1 c. 106) CASI DI ESCLUSIONE DALLA FRUIZIONE DELL’ESONERO L’azienda non può fruire dell’esonero in commento se: - al termine del periodo di apprendistato (data di mantenimento in servizio) il giovane apprendista aveva già compiuto i 30 anni - il mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato è avvenuto in data precedente al 1° gennaio 2018.

(Fonti: Circolare Inps n. 40 del 2 marzo 2018, Legge di Bilancio 2018 nr. 205/2017 art. 1 commi 100-108 e comma 114) 13

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Normativa del lavoro

Ticket per il licenziamento di lavoratori a tempo indeterminato, aumento degli importi L’Inps ha comunicato l’importo della retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione e del massimale dell’assegno mensile Naspi, valori che per l’anno 2018 sono pari rispettivamente a 1.208,15 euro e 1.314,30 euro. Conseguentemente il valore del “ticket di licenziamento” a carico dell’impresa, essendo parametrato alla retribuzione Naspi, per l’anno 2018 avrà i seguenti valori: Anzianità aziendale 12 mese 1 mese 36 mesi

to a tempo indeterminato senza soluzione di continuità o se si è dato luogo alla restituzione del contributo dell’1,40% (previsto per i contratti a termine a partire dal 2013). Non si tiene conto invece dei periodi di congedo straordinario di 2 anni per i familiari di portatori di handicap (di cui all’art. 42 c. 5 del D.Lgs. n. 151/01). TICKET PER LICENZIAMENTO COLLETTIVO

Importo ticket 495,34€ 41,28€ 1.486,02€

Con decorrenza dal 1° gennaio 2018, la legge di Bilancio 2018 ha innalzato l’aliquota prevista ai casi di licenziamento effettuato nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo elevandolo all’82% del massimale Naspi (1.208,15 euro per l’anno 2018). L’Istituto precisa che i soggetti destinatari dell’aumento dell’aliquota di licenziamento all’82% sono esclusivamente i datori di lavoro soggetti al versamento della contribuzione CIGS (pari allo 0,90%). Di conseguenza, sono esclusi dall’aumento dell’aliquota del contributo di licenziamento i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della CIGS ai quali continuerà ad essere applicata l’aliquota del 41%. Con riferimento al contributo di licenziamento nella misura dell’82%: • per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, il contributo da versare sarà pari a 990,68 euro (1.208,15 x 82%); • per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi, il contributo sarà pari a 2.972,04 euro (990,68x3) • per i lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 36 mesi, il contributo va riproporzionato su base mensile in funzione della durata del rapporto di lavoro.

L’importo del ticket per anzianità superiori a 36 mesi è comunque pari al massimale di € 1.486,02. Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto al versamento del cd ticket di licenziamento in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa. Il valore del ticket, è pari al 41% del massimale mensile Naspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del lavoratore negli ultimi 3 anni e non viene riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale. Per i rapporti di lavoro inferiori ai 12 mesi, l’Inps prevede che il contributo venga riproporzionato al numero di mesi rispetto la durata del rapporto di lavoro; si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario. Quali sono i rapporti di lavoro che rientrano nel calcolo dell’anzianità aziendale? Nell’anzianità aziendale si include: • il contratto a tempo indeterminato • il contratto a termine se il rapporto è stato trasforma-

Preme inoltre ricordare che, qualora la dichiarazione di eccedenza del personale non sia stata oggetto di accordo sindacale la misura del contributo di licenziamento è triplicata. Per quanto sopra avremo: • in presenza di accordo sindacale, per un lavoratore con almeno 36 mesi di anzianità aziendale, il contributo di ingresso da pagare sarà pari a 2.972,04 euro (1.486,02x2). • in assenza di accordo sindacale esso salirà, per la medesima fattispecie, a 8.916,12 euro (2.972,04x3). Flusso Uniemens A seguito della nuova misura del contributo di licenziamento l’Inps ha introdotto nuovi codici di versamento e apportato modifiche a quelli preesistenti. (Fonti: Legge di Bilancio 2018 n. 205/2017 art. 1 co. 137, Inps circolare n. 19/2018, Inps messaggio n. 594/2018)

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Normativa del lavoro

Regione Friuli-Venezia Giulia, nuovo regolamento per i tirocini extracurriculari La Regione Friuli–Venezia Giulia ha emanato un nuovo regolamento regionale per l’attivazione dei tirocini extracurricolari finalizzato a facilitare le scelte professionali dei giovani e accompagnarli nella transizione fra percorso di studi e lavoro, ovvero ad agevolare l’inserimento o il reinserimento lavorativo di persone disoccupate, in vigore dal 24 marzo 2018. La normativa regionale, che recepisce le “Linee-guida in materia di tirocini” concordate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome, prevede le seguenti forme di tirocinio: • il tirocinio formativo e di orientamento, per agevolare le scelte professionali di coloro i quali hanno ottenuto da non più di 12 mesi un titolo di studi (diploma di scuola secondaria superiore, Its o Ifts, qualifica professionale, laurea, master universitario, scuola di specializzazione o dottorato); • il tirocinio di inserimento e reinserimento lavorativo, per facilitare l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione (inoccupati, disoccupati anche in mobilità, lavoratori in cassa straordinaria o in deroga); • i tirocini formativi e di orientamento in favore di diverse

tipologie di soggetti svantaggiati e di persone affette da disabilità; • il tirocinio estivo, rivolto agli studenti della scuola secondaria superiore, dei percorsi di istruzione e formazione professionale e dell’università, e può svolgersi nell’arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche. La durata dei tirocini è variabile in base alla tipologia di percorso formativo, non può essere inferiore a due mesi, a eccezione del tirocinio estivo per i quali la durata minima è ridotta ad un mese, e non può superare la durata di 6 mesi (estesa a 12 o 18 mesi in alcune condizioni). È stata confermata la misura dell’indennità a favore del tirocinante, che varia da un minimo di 300 euro per i tirocini di 20 ore medie settimanali a un massimo di 500 euro per i tirocini di 40 ore medie settimanali. Nel prossimo numero di Informimpresa saranno analizzate le novità del nuovo regolamento. (Fonti: DPR Regione Friuli Venezia Giulia n.057 del 19 marzo 2018, pubblicato sul SO n.7 del 23.03.2018 al BUR n.12 del 21.03.2018)

Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale, predisposta una “App” Da gennaio 2018 è disponibile l’App “Dimissioni Volontarie” attraverso la quale cittadini e soggetti abilitati possono trasmettere al Ministero del lavoro e al datore di lavoro la comunicazione relativa alle dimissioni volontarie e alle risoluzioni consensuali. L’App consente ai cittadini e ai soggetti abilitati di accedere alla procedura del Mi-

nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali e inviare, con pochi passaggi online, il modello telematico al datore di lavoro. L’accesso è consentito solo a chi è in possesso dello SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. (Fonti: comunicato stampa sito www.lavoro.gov.it del 2 gennaio 2018)

Congedo obbligatorio e facoltativo in favore dei padri per l’anno 2018 La norma prevede un breve periodo di astensione del lavoro per i neo padri, lavoratori dipendenti, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio per usufruire di un congedo obbligatorio e di un congedo facoltativo.

sono essere godute sia in via continuativa che per singole giornate staccate. Il congedo in oggetto è distinto da quello della madre, non è alternativo, ed è retribuito al 100% della retribuzione, a carico totale dell’INPS. Si ricorda che per i figli nati nel corso dell’anno 2017, il padre lavoratore dipendente ha diritto solamente al congedo obbligatorio nella misura di 2 giorni, anche qualora la fruizione del congedo avvenga nel corso del 2018

CONGEDO OBBLIGATORIO A decorrere dal 1° gennaio 2018 le giornate di congedo obbligatorie in favore dei padri lavoratori, passano da 2 a 4 giorni (come previsto dalla Legge di Bilancio dello scorso anno). Tali giornate devono essere tassativamente fruite entro il 5° mese di vita del figlio o, in caso di adozione, entro il 5° mese di ingresso in famiglia del bambino, e pos-

CONGEDO FACOLTATIVO Per l’anno 2018, in aggiunta ai 4 giorni di congedo obbli15

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Normativa del lavoro gatorio, è stato nuovamente previsto 1 giorno di congedo facoltativo in favore dei padri. Tale giornata è fruibile in alternativa alla madre (al fine di evitare duplicazioni indebite del beneficio, il lavoratore deve allegare una dichiarazione sottoscritta dalla madre del minore, dove dichiara di non aver fruito e non aver intenzione di fruire del beneficio in oggetto). A tal proposito, il termine del congedo di maternità obbligatoria della madre sarà anticipato di un giorno, corrispondente alla giornata di congedo facoltativo fruita dal padre. La giornata di permesso è indennizzata al 100% della retribuzione ed è a carico dell’INPS. Anche in questo caso, il godimento del beneficio deve avvenire entro 5 mesi dalla nascita (o dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione) del minore.Si ricorda che per l’anno 2017 il congedo facoltativo era stato sospeso.

padre lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti per astenersi dal lavoro, con almeno 15 giorni di preavviso. In sostituzione della forma scritta è possibile utilizzare, se presente, il sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. In caso di richiesta del congedo facoltativo, il lavoratore deve allegare alla stessa una dichiarazione della madre da cui emerga che la stessa non intende fruire del congedo di maternità per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. Tale comunicazione deve essere trasmessa, dal lavoratore, anche al datore di lavoro della madre.Le giornate di congedo (sia obbligatorio che facoltativo) non possono essere frazionate ad ore. (Fonti: art. 1, c. 354 Legge di Bilancio 2017 nr. 232/2016; art. 4, c.24 lettera a Legge n. 92/2012, circolare INPS n. 40/2013, Messaggio Inps n. 6499/2013)

MODALITÀ DI UTILIZZO Per usufruire dei congedi sia obbligatorio che facoltativo il

Ambiente

Albo Gestori Ambientali: entro il 30 aprile vanno versati i diritti annuali Entro il 30 aprile i soggetti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali devono versare i diritti annuali di iscrizione, variabili a seconda della categoria e della classe di appartenenza. Il pagamento può essere effettuato mediante Carta di credito su circuito Visa/MasterCard oppure mediante MAV Elettronico Bancario, accedendo alla sezione “login-imprese” dal portale www.albonazionalegestoriambientali.it. Le credenziali di accesso sono state fornite dall’Albo via PEC, ed in caso di smarrimento possono essere richieste utilizzando la funzione "Password Dimenticata?" presente nella pagina di Login. Attenzione: l'omissione del pagamento nei termini previsti comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo fino a regolarizzazione avvenuta.

Per chiarimenti relativi ai pagamenti dovuti, rivolgersi agli uffici ambiente di Confartigianato oppure direttamente alla Sezione dell’Albo di competenza (tel. 040-6701111 e-mail support@albogestoririfiuti.it)

Lavoro intermittente: se manca il DVR scatta il rapporto subordinato a tempo indeterminato L’ispettorato Nazionale del Lavoro ha recentemente chiarito (Circ. n. 49 del 15 marzo 2018) che in caso di stipula di un contratto di lavoro intermittente in mancanza della valutazione dei rischi prevista dal D.Lgs. 81/2008, il contratto N. 4 - 2018

va considerato parzialmente nullo ed il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.

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Credito e incentivi

Incentivi per l’autoimprenditorialità Sovvenzioni a fondo perduto per aspiranti imprenditori e nuove imprese per l’anno 2018 Domande dalle ore 10:00 del 19 aprile 2018 e fino alle ore 12: del 21 dicembre 2018.

singolarmente o in virtù della loro aggregazione funzionale costituiscono beni strumentali all’attività di impresa; 2) arredi (mobili funzionali all’attività di impresa con esclusione di suppellettili e complementi di arredo); 3) macchinari e attrezzature, impianti, strumenti; 4) hardware e software; 5) acquisizione di brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, know how o altre forme di proprietà intellettuale, diritti di licenza di sfruttamento o di conoscenze tecniche anche non brevettate; 6) certificazione di qualità, deposito di marchi e registrazione di brevetti; 7) veicoli, limitatamente a: i. automezzi destinati al solo trasporto di cose, compresi i pick–up con non più di tre posti; ii. mezzi di trasporto di persone qualora costituiscano il mezzo attraverso il quale si esplica l’attività principale svolta dall’impresa; g) spese per il pagamento di canoni per l’utilizzo di software a partire dal mese successivo a quello della data di presentazione della domanda e fino alla conclusione del progetto; h) spese per acquisizione di servizi e prestazioni specialistiche finalizzate all’individuazione di eventuali finanziatori dell’attività di impresa a partire dal mese successivo a quello della data di presentazione della domanda e fino alla conclusione del progetto; i) spese per acquisizione di servizi e prestazioni specialistiche finalizzate all’attuazione di campagne promozionali e pubblicitarie; j) spese di pubblicità e attività promozionali, anche per la partecipazione a fiere ed eventi, legate all’avvio ed allo sviluppo dell’impresa. In particolare sono ammissibili costi relativi ad acquisizione e attuazione di campagne promozionali, stampa e realizzazione di marchi, loghi, immagini coordinate, brochure, newsletter, il costo dell’affitto di stand e relativo allestimento; k) organizzazione di eventi anche per attività promozionali, compresa la previsione di incontri con potenziali investitori, finanziatori, altre imprese, associazioni di categoria, enti di ricerca e altri potenziali partner; l) locazione dei locali adibiti all’esercizio dell’attività di impresa anche in coworking e relative spese per la fornitura di energia elettrica, riscaldamento e spese di gestione a partire dal mese successivo a quello della data di presentazione della domanda e fino alla conclusione del progetto; m) spese per l’utilizzo di locali ad uso ufficio, laboratorio, postazioni di lavoro oppure spazi coworking, nonché strumentazione di lavoro e servizi quali fornitura di energia elettrica, riscaldamento e relative spese di gestione a partire dal mese successivo a quello della data di presentazione della domanda e fino alla conclusione del progetto.

L’INIZIATIVA Il bando disciplina i criteri e le modalità di accesso a sovvenzioni a fondo perduto da parte di aspiranti imprenditori e nuove imprese (microimprese, piccole e medie imprese) che abbiano sviluppato un’idea progettuale con la definizione di un business plan. BENEFICIARI Possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando: 1) Aspiranti imprenditori 2) Nuove imprese Gli aspiranti imprenditori e gli imprenditori devono avere sviluppato un’idea progettuale con la definizione di un business plan. Le nuove imprese devono essere regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese presso la CCIAA competente per territorio da non più di 24 mesi alla data di presentazione della domanda di contributo. Si intendono equiparati alle PMI anche i lavoratori autonomi, per i quali il termine dei 24 mesi decorre dalla data di comunicazione all’Agenzia delle entrate che attesta l’avvenuto ricevimento della dichiarazione di inizio attività. PROGETTI AMMISSIBILI E’ ammissibile a finanziamento un’unica idea progettuale per beneficiario, realizzata esclusivamente all’interno del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili a contributo le seguenti spese strettamente funzionali all’attività dell’impresa, come risultanti dal business plan: a) spese per la costituzione relative alle prestazioni notarili e del commercialista (finalizzate alla costituzione); b) spese per consulenze specialistiche finalizzate all’avvio dell’attività di impresa, non relative all’ordinaria amministrazione; c) spese di consolidamento e primo impianto per: 1) realizzazione di opere per adeguamento e ristrutturazione funzionale dei locali per l’attività di impresa o necessarie all’installazione di impianti, macchinari e attrezzature; 2) progettazione, direzione lavori e collaudo e altre spese tecniche relative alle opere di cui sopra; d) realizzazione o ampliamento del sito internet; e) spese relative a operazioni di credito effettuate dalle imprese ai fini dell’ottenimento di finanziamenti destinati alla realizzazione dell’attività aziendale: spese di istruttoria per l’ottenimento di garanzie in forma di fideiussione o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell’interesse dell’impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e Confidi; f) spese per investimenti relativi all’acquisto e installazione dei seguenti beni strettamente funzionali all’esercizio dell’attività produttiva: 1) impianti specifici, consistenti nei beni materiali che

Le spese di cui alle lettere a), b), c) punto 2, e), g), h), i), j), 17

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Credito e incentivi k), l) e m) non possono essere di importo superiore al 30% del totale delle spese ammissibili. Sono ammissibili i costi relativi a oneri accessori quali spese di trasporto e di installazione. Sono ammissibili le sole spese relative all’acquisizione di beni che risultino nuovi di fabbrica o per espressa dicitura riportata nel documento di spesa o attraverso dichiarazione rilasciata dal venditore.

CIE – Carta di identità elettronica, CNS – carta nazionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile (secondo le linee guida).La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all’atto della convalida finale. PER INFORMAZIONI Regione Autonoma FVG - Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area Agenzia regionale del lavoro Servizio politiche del lavoro: • Alessandra MIANI (responsabile del procedimento): tel. 0403775151 mail: alessandra.miani@regione.fvg.it • Vittoria RINALDO (responsabile dell’istruttoria) tel. 0481386603 email: vittoria.rinaldo@regione.fvg.it • Monica D’ANTONI (responsabile istruttoria rendicontazione) tel. 0432279961 email monica.dantoni@regione.fvg.it PEC: lavoro@certregione.fvg.it

INTENSITA’ DEGLI INCENTIVI L’importo massimo del contributo a fondo perduto non deve essere superiore a euro 100.000,00 e corrisponde al 60% della spesa ritenuta ammissibile. I contributi sono concessi in regime di de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013. RISORSE FINANZIARIE La dotazione finanziaria del bando è pari ad euro 8.577.652,09. PRENTAZIONE DELLA DOMANDA Le domande vengono presentate con modalità a sportello con chiusura intermedia. Lo sportello del primo periodo si chiude il 30 giugno, il secondo il 30 settembre e l’ultimo il 21 dicembre 2018. La domanda potrà essere presentata dalle ore 10:00 del giorno 19 aprile e fino alle ore 12:00 del giorno 21 dicembre 2018.La domanda è predisposta e presentata solo ed esclusivamente per via telematica tramite il sistema FEG a cui si accede dalla specifica sezione del sito (colonna sulla destra) previa autenticazione con una delle modalità previste dall’art. 65 co. 1 lett. b) del Codice dell’Amministrazione digitale (SPID – Sistema pubblico di identità digitale,

ASSISTENZA TECNICA E’ possibile richiedere assistenza tecnica a Insiel ai seguenti recapiti: email: assistenza.gest.doc@insiel.it (le richieste inviate via email verranno evase solo se inviate entro il giorno antecedente la scadenza del bando). Il nuovo numero verde unico gratuito per l’accesso ai servizi di supporto telefonico di Insiel è 800 098 788. Per chiamate* da telefonici cellulari o dall’estero, il numero da contattare è: 040 06 49 013 (*costo della chiamata a carico dell’utente secondo la tariffa del gestore telefonico).

Dalle province Pordenone

Progettazione digitale, inizia il percorso formativo di Confartigianato Pordenone Sulla scorta dell’esperienza maturata negli ultimi 3 anni, a seguito della costituzione di un proprio Fab Lab, Confartigianato Imprese Pordenone propone due nuovi percorsi formativi dedicati alla modellazione tridimensionale e alle sue applicazioni (stampa 3D, fresatura, ecc). Si tratta di un percorso dedicato alla tecnologia CAD CAM e alle possibili applicazioni (principalmente fresatura), rivolto a persone che abbiano un minimo di dimestichezza con il CAD, e di un percorso dedicato alla modellazione e stampa 3D per principianti, rivolto alle persone meno avvezze all’utilizzo di software di modellazione, o anche a chi non ne ha mai utilizzati. Percorso per i principianti: ricalcherà quanto fatto nelle edizioni precedenti, si strutturerà in 4 serate da 3 ore ciascuna, da svolgersi nel periodo Aprile-Maggio 2018, e permetterà ai partecipanti di prendere confidenza con semplici programmi di modellazione, partendo da forme N. 4 - 2018

elementari e arrivando alla stampa in 3D di piccoli oggetti. Non sono richieste conoscenze specifiche, è semplicemente necessario saper disegnare un quadrato, un cerchio o forme semplici in due dimensioni con i più comuni programmi di disegno o di testo (Paint, Word, Openoffice, ecc…). Percorso dedicato alla tecnologia CAD CAM: è rivolto a tutti coloro che hanno interesse nel produrre incisioni, prototipi, bassorilievi, sculture, pezzi meccanici o qualsiasi elemento tridimensionale, attraverso un processo di programmazione di macchine CNC, per fresare materiali quali legno, marmo, plexiglass e metalli. Il percorso formativo basato sull’uso del software CAD – CAM è rivolto soprattutto ai disegnatori CAD che vogliono completare le proprie conoscenze, acquisendo competenze nella produzione di manufatti. Anche in questo caso il corso sarà strutturato in 4 lezioni 18


Dalle province da 3 ore ciascuna, da svolgersi nel periodo Aprile-Maggio 2018. I corsi sono aperti a tutti gli artigiani, di qualsiasi settore, ma anche a studenti, professionisti, e a chiunque sia interessato alla materia. Durante i corsi saranno utilizzati programmi gratuiti (o comunque versioni trial) scaricabili anche dai corsisti sul proprio PC portatili, permettendo così agli stessi di interagire direttamente con il docente e sperimentare in tempo reale le nozioni impartite. Ci sarà inoltre spazio per sperimentazioni sul campo, sia nell’ambito della modellazione che in

quello della stampa 3D, e ci sarà la possibilità di vedere in funzione macchinari quali stampanti 3D a filo, stampanti a resina, plotter laser e frese CNC. Il numero di iscritti è limitato ad un massimo di 15 persone per ogni corso. Tutti gli interessati sono invitati ad inviare la manifestazione di interesse senza impegno di spesa. Le persone interessate saranno successivamente contattate per l’eventuale conferma. Per informazioni e adesioni: Jody Bortoluzzi tel. 0434 509 261- email:j.bortoluzzi@confartigianato.pordenone.it

Trieste

Corsi sicurezza Confartigianato Trieste organizza corsi in materia di sicurezza indirizzati ai datori di lavoro ed ai dipendenti delle imprese associate. Si invitano pertanto gli interessati a contattare l’Ufficio Ambiente Sicurezza Energia (tel. 040 3735258 oppure e-mail: sara.olivieri@artigianits.it) per eventuali informazioni e per poter procedere con le preiscrizioni ai singoli corsi sotto indicati. Si ricorda inoltre che, per facilitare il mantenimento della corretta periodicità prevista per ciascuno dei corsi obbligatori e per poter pianificare per tempo la formazione necessaria alle imprese associate, Confartigianato Trieste avvisa, con congruo anticipo, le imprese i cui corsi sono in scadenza. CORSI IN PROGRAMMA Primo Soccorso base (12 e 16 ore) 1 edizione in programma

Aprile 2018

Formazione lavoratori aggiornamento (6 ore) rischio basso – medio - alto

Maggio - Giugno 2018

Privacy Adeguamento al nuovo Regolamento Europeo la MDA Consulenze S.n.c. La consulenza Privacy è finalizzata all’individuazione delle reali necessità di intervento in seno alla Vostra Azienda e parte da un’analisi dello stato di attenzione riservato alla tutela dei dati personali finora conservati e del grado di rischio cui i dati dell’Azienda e della clientela sono esposti. Una volta elaborati gli elementi raccolti, si provvede a creare o implementare un sistema di gestione Privacy nel rispetto della normativa e dei requisiti richiesti. Per richiedere un check-up gratuito della Vostra azienda e un preventivo dei costi della consulenza, siete invitati a contattare il sig. Luca Matelich (tel. 040/3735213 – e-mail luca.matelich@artigianits.it ).

Recentemente la normativa Privacy è stata modificata dall’entrata in vigore del Nuovo Regolamento Europeo UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Tutte le Aziende sono coinvolte in questo processo di cambiamento, quali titolari del trattamento di dati patrimonio dell’Azienda e della propria clientela. Gli adempimenti dovranno essere attuati nel termine ultimo e perentorio del 25 maggio 2018 (pena di pesanti sanzioni amministrative fino al 4% del fatturato annuo dell’Azienda). Confartigianato Trieste mette a disposizione la sua competenza e le sue risorse per l’adeguamento ai requisiti richiesti dal nuovo Regolamento Europeo attraverso una collaborazione con lo Studio Legale Grisafi di Trieste e

Avviso per la selezione di un esperto valutatore Innovation Challenge Proposals Confartigianato Trieste fa parte del progetto denominato “Digital Labs 4.0 per l’innovazione delle PMI transfrontaliere - Labs.4.smes”, che ha l’obiettivo di favorire e accelerare la trasformazione digitale delle PMI grazie alla collaborazione tra aziende e FabLab italiani e/o austriaci coinvolti nel Progetto (www.labs4smes.eu). Il Progetto LAB.4.SMEs è realizzato con il sostegno del Fondo europeo per lo sviluppo regionale e Interreg V-A Italia- Austria 2014-2020. CUP Progetto: B92C16000160004. Tra le attività previste dal Progetto è prevista la realizzazione di una fase pilota, durante la quale i Partner dovranno congiuntamente implementare almeno 20 progetti di innovazione 4.0 (tra Italia e Austria), per i quali sarà disponibile

un supporto per un controvalore pari a 5.000€ ciascuno. Per la selezione dei progetti da realizzare nella fase pilota sarà lanciato il Bando “Innovation Challenges”. Stiamo individuando un valutatore esterno per la fase di selezione delle proposte progettuali che saranno presentate nell’ambito del Bando stesso. Il testo completo dell’avviso di selezione è disponibile sulla home page del sito www.confartigianatotrieste.it nella sezione eventi. Per ulteriori informazioni è possibile contattare: Edoardo Burolo (edoardo.burolo@artigianits.it – tel. 040/3735215); Giulia Vendrame (giulia.vendrame@artigianits.it – tel. 040/3735209); Sara Olivieri (sara.olivieri@ artigianits.it – tel. 040/3735258). 19

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Dalle province Udine

Corsi sicurezza Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza, Confartigianato Udine organizza i corsi sotto indicati. Per informazioni e adesioni contattare gli uffici Confartigianato Udine presenti sul territorio. CORSO 2018 Primo Soccorso (rischio medio - 12 ore) Aggiornamento di Primo Soccorso (rischio medio - 6 ore) Aggiornamento Antincendio (rischio basso - 2 ore) Aggiornamento Antincendio (rischio medio - 5 ore) Antincendio (rischio basso - 4 ore) Antincendio (rischio medio - 8 ore) AggLAV – Aggiornamento Formazione di base dei lavoratori (6 ore) LAV - Formazione di base dei lavoratori CCE - Conduttore Carrelli Elevatori AggCCE - Aggiornamento per Conduttore Carrelli Elevatori CGA - Conduttore Gru su Autocarro AggCGA - Aggiornamento per Conduttore Gru su Autocarro (4 ore) MMT - Macchine movimento terra (corso base 16 ore) PLE - Conduttore Piattaforme elevabili AggPLE - Aggiornamento Conduttore Piattaforme elevabili (4 ore) Aggiornamento Ponteggi (4 ore) AggRSPP - Aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (rischio Basso, Medio, Alto)

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GIUGNO Udine Udine Udine Udine Udine Udine Udine Udine Udine Udine Udine Udine Udine Udine Udine

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Incontri formativi di leadership Il carisma in azienda e dirigere con personalità Confartigianato Udine Servizi organizza, per tutti gli imprenditori che vogliono gestire al meglio le proprie aziende con dipendenti, due interventi formativi gratuiti sulla Leadership. DESTINATARI: titolari e responsabili di area DATE E LUOGHI: gli incontri si svolgeranno nelle seguenti sedi: Giovedì 10 maggio, ore 20.45-22.15 - Confartigianato sede di Udine Nord, via Puintat 2 (e-mail: udinenord@ uaf.it; tel. 0432.547133) - IL CARISMA IN AZIENDA Lunedì 28 maggio, ore 18.30-20.00 - Confartigianato sede di Latisana, via Gregorutti 2 (e-mail: latisana@uaf.it; tel. 0431.520241) - DIRIGERE CON PERSONALITÀ ARGOMENTI DEI WORKSHOP: Analisi del Contesto; le

Logiche del Potere; l'elemento della Leadership; i 7 punti chiave di chi dirige; i Comportamenti organizzativi del Leader; i 3 Orientamenti principali; i 6 profili di Leadership Responsabile; Punti di Forza e Aree di Debolezza. RELATORE: Loris Comisso, docente di Comunicazione & Leadership dal 1998, titolare di business Formula, Percorso Leader alla SDA Bocconi di Milano e Master in PNL. ADESIONI: per partecipare ai workshop, organizzati dall’Ufficio Sviluppo Commerciale e Marketing Strategico (ref. Flavio Cumer, tel. 0432.516611) è necessario inviare una e-mail con nominativo ditta e delle persone partecipanti almeno due giorni prima di ogni incontro agli indirizzi indicati nella tabella sopra riportata.

Servizio informazioni commerciali

Uno strumento a disposizione delle imprese per avere maggiori tutele del credito Confartigianato Udine Servizi mette a disposizione un servizio di informazioni commerciali, fornito da Cerved Group, per soddisfare le esigenze di tutela del credito delle imprese ed evitare che da un affidamento mal riposto possano derivare conseguenze economicamente negative che mettano in difficoltà la vostra Azienda. Lo scopo è ottenere informazioni utili su clienti e fornitori per intraprendere nuove partnership economiche affidabili e prevenire i rischi di insolvenza; è possibile effettuare ricerche su imprese

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italiane, estere ed anche su soggetti non iscritti in camera di commercio. Gli ambiti oggetto di indagine riguardano: - dati anagrafici; recapiti; tempi medi di pagamento; affidabilità connessa ai numeri di consultazioni; eventi negativi; dati di bilancio; consistenza patrimoniale; dati dimensionali aziendali; rapporti con istituti di credito. Per approfondimenti sulle diverse linee disponibili, potete contattare l’Ufficio Sviluppo Commerciale e Marketing Strategico (rif. Sara Belligoi, tel. 0432/516759, e-mail sbelligoi@uaf.it).

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