Essere Impresa Dicembre 2015

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notiziario tecnico

Consulenza fiscale • a cura di Roberto Mambelli ESTROMISSIONE FABBRICATI DA SOCIETA’ E IMPRESE INDIVIDUALI Il disegno di legge di stabilità 2016 (ancora in fase di approvazione) ripropone nei confronti delle imprese una serie di operazioni che già in passato hanno permesso, con notevoli benefici fiscali, di attribuire ai propri soci beni d’impresa. Dopo un emendamento presentato dai relatori alla legge di stabilità per l’anno 2016, ora anche l’imprenditore individuale potrà estromettere l’immobile strumentale dalla sfera dell’impresa in forma agevolata. Questa disposizione, se verrà approvata in legge, sarà molto apprezzata dagli imprenditori individuali che si troveranno in procinto di chiudere l’attività; talvolta, infatti, la cessazione dell’attività sotto il profilo fiscale è ostacolata dall’onere dell’Irpef sulla plusvalenza del fabbricato strumentale. L’emendamento prevede che l’imprenditore che alla data del 31.10.2015 possiede immobili strumentali sia per natura, che per destinazione, può optare entro il 31.05.2016 per l’esclusione dei predetti immobili dal patrimonio dell’impresa. Ne consegue che l’imprenditore individuale può estromettere l’immobile sia nell’ipotesi che, avendo cessato, lo abbia affittato mantenendo la partita Iva aperta e l’iscrizione nel Registro delle imprese, sia nell’ipotesi in cui lo utilizzi per l’esercizio dell’attività di impresa. L’estromissione comporterà il pagamento di una imposta sostitutiva sulla plusvalenza nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale del fabbricato e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, ottenendo, in tal modo un cospicuo vantaggio fiscale. Come affermato in precedenza, il disegno di legge di stabilità 2016 ripropone l’assegnazione/cessione agevolata di beni immobili/mobili ai soci. E’ infatti consentito alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai propri soci beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione (tra cui beni merce o beni patrimonio) e beni mobili registrati non utilizzati come strumentali; nel caso di assegnazione / cessione di immobili ai soci, dunque, questa è limitata ai soli immobili strumentali per natura.

Anche in questo ultimo caso l’operazione comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno due periodi nel triennio 2013-2015, del 13% se ci sono riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione); la base imponibile è sempre costituita dalla differenza tra il valore normale del fabbricato e il costo fiscale riconosciuto del cespite. Sia per gli imprenditori individuali che per le società, gli immobili possono essere assunti al valore catastale piuttosto che al valore normale (prezzo di mercato) e, poiché sovente il valore catastale risulta inferiore sia al prezzo di mercato sia al costo fiscalmente riconosciuto, talvolta non si forma alcuna base imponibile cui applicare l’imposta sostitutiva.

E- COMMERCE CORRISPETTIVI NON PIU’ DA CERTIFICARE Efficacia retroattiva, dal 1° gennaio 2015, per l'esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi per le operazioni di commercio elettronico diretto “business to consumer” (B2C); rimane invariato l’obbligo per le operazioni tra soggetti passivi “business to business” (B2B), che seguono le regole ordinarie. Grazie alla nuova regola (Dm 27 ottobre 2015), sarà possibile gestire la piattaforma per il commercio elettronico con un’unica procedura di certificazione. Si potranno vendere libri cartacei o far scaricare musica tramite internet senza dover emettere alcun documento fiscale, ma annotando l’operazione nel registro dei corrispettivi (articolo 24 del Dpr 633/1972) entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, inoltre, qualora il soggetto decidesse di optare per la trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 2, Dlgs 127/2015) sarebbe esonerato, a partire dal 1° gennaio 2017, anche dalla registrazione giornaliera dei corrispettivi.

Tipologie di commercio elettronico Il commercio elettronico o e-commerce, in relazione alle concrete modalità di esecuzione del contratto, si distingue in:  commercio elettronico “indiretto”, che riguarda la cessione fisica di beni materiali, mediante l’utilizzo di internet, con conseguente conclusione del contratto e del relativo pagamento. Il bene viene recapitato usando le vie tradizionali, ad esempio, l’acquisto di un libro con consegna a mezzo corriere  commercio elettronico “diretto”, che consiste nella cessione elettronica di beni virtuali o di servizi, in cui tutte le fasi della transazione avvengono online come, ad esempio, l’acquisto di une-book Continua a pagina 16 • • • essere impresa • • • dicembre 2015 • 15


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