Oneri del produttore (autoriparatore) • classificazione dei rifiuti prodotti e detenuti; • deposito temporaneo a norma; • conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati per recupero / smaltimento; • divieto di abbandono; • registro carico e scarico; • gestione formulario identificazione rifiuti (f.i.r.); • denuncia annuale mud (modello unico di dichiarazione ambientale). Classificazione dei rifiuti I rifiuti sono catalogati in uno specifico elenco riportato in allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Il D.Lgs. 152/06 prevede che la classificazione del rifiuto sia a carico del produttore, il quale di conseguenza se ne assume tutte le responsabilità in caso di errata classificazione. È necessario quindi prestare la massima attenzione alla metodologia di attribuzione del Codice CER (Codice Europeo dei Rifiuti) che consiste principalmente nell’identificazione della fonte che genera il rifiuto. Lo scopo della classificazione è quello di associare al rifiuto il corrispondente Codice CER, stabilendo inoltre se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso in funzione della concentrazione di sostanze pericolose. È opportuno, pertanto, nei casi in cui ci siano dubbi in merito alla classificazione, effettuare le analisi sul rifiuto. I rifiuti contrassegnati nell’elenco con un asterisco “*” sono rifiuti pericolosi. Tali rifiuti possono presentare una o più caratteristiche di pericolo.
C.E.R. 16 06 01* Batterie al piombo prima coppia di numeri
categoria o attività che genera i rifiuti
seconda coppia di numeri
processo produttivo che genera il rifiuto
terza coppia di numeri
identificano il singolo rifiuto (numero ordinario)
16
Il produttore deve correttamente classificare il rifiuto utilizzando i codici C.E.R. che ne identificano la provenienza e la lavorazione