IL GEOMETRA – N° 2-2009

Page 1


Il geometra

Editoriale Organo del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia e del Collegio dei Geometri della Valle d’Aosta Direttore responsabile ILARIO TESIO Consigliere responsabile LUCIANO SIMONATO Redazione e impaginazione MICHELA OBERTO Grafica CHIARA CAMPONI Comitato di redazione: FEDERICA CAPRIOLO, PAOLO CUSELLI, RODOLFO MEAGLIA, LUCA PERRICONE, RENATO PITTALIS, VITTORIO VIZZINI Direzione, Redazione, Amministrazione, Pubblicità: Via Cernaia 18 - 10122 Torino Tel. 011537756 - fax 011533285 e-mail rivista@collegiogeometri.to.it Hanno collaborato a questo numero: ALESSIO BERGONZI, VANNI BERTINETTI, UGO CAGLIO, PAOLO CUSELLI, PAOLO FREDIANI, ELIO GIOVINE, VITTORIO VIZZINI Stampa e fotolito: Tipografia Melli - Borgone di Susa Tel. 011.96.46.367 Reg. Trib. Torino n. 297 del 23 luglio 1948 Pubblicazione mensile con pubblicità inferiore al 50% Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli autori dei quali si intende rispettare la libertà di giudizi, lasciando agli stessi la responsabilità dei loro scritti. Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana

“Il Geometra risponde” Sulla traccia di quanto già effettuato dai Notai, il Collegio ha aderito alla proposta della Città di Torino di inaugurare il servizio “Il Geometra risponde”; si tratta di uno sportello di prima consulenza gratuita aperto a tutti i cittadini per ottenere pareri informali e porre questioni di pronta soluzione e si svolge presso le biblioteche dei quartieri della Città. Perchè si invitano i cittadini a rivolgersi a un Geometra per informazioni sulle problematiche catastali, edilizie, del diritto, della sicurezza, del condominio? Perchè il Geometra è un professionista in grado di dare un importante supporto a chi si trova ad affrontare impegni importanti come comprare o ristrutturare una casa, decidere del futuro dei propri beni, richiedere agevolazioni fiscali per lavori edili. Ma il Geometra può essere anche un aiuto per affrontare con maggiore serenità una questione con i vicini confinanti o condomini, per tutelare i propri interessi, per risolvere un dubbio tecnico o amministrativo relativo ad un bene immobile. Il servizio di prima consulenza gratuita potrà indirizzare i cittadini sulla giusta azione da intraprendere e sul comportamento da adottare, oppure chiarire la fattibilità di interventi edilizi, o ancora indicare come controllare se il proprio alloggio è accatastato regolarmente oppure se i confini di proprietà sono rispettati, ecc. Il parere ed il consiglio del professionista saranno certamente un prezioso ausilio per il cittadino che spesso è chiamato ad affrontare da solo problematiche che gli sono sconosciute e ad assumere importanti decisioni senza l’aiuto e le indicazioni di un tecnico. Il Collegio dei Geometri ringrazia il Comune di Torino per aver dato l’opportunità non solo ai cittadini, particolarmente alle giovani coppie o alle fasce più deboli, di poter ottenere una consulenza gratuita, ma anche alla Categoria professionale dei Geometri di farsi maggiormente conoscere dal pubblico. Soprattutto nelle grandi città infatti la figura del Geometra non sempre è conosciuta ed apprezzata per le capacità tecnico e professionali che invece ne fanno una figura storica nel campo dell’edilizia, dell’estimo, della topografia e del diritto. I Geometri accolgono quindi con piacere il nuovo servizio, occasione per un incontro ravvicinato e diretto dei professionisti con la cittadinanza, con l’obiettivo di presentarsi pubblicamente e sensibilizzare la collettività ad avvalersi, quando necessario, dell’opera di professionisti qualificati ed iscritti negli Albi professionali. Saremo lieti di incontrare i cittadini nelle biblioteche, luoghi di cultura e oggi anche di aggregazione e di fulcro territoriale, e di mettere a disposizione la nostra esperienza e le nostre conoscenze, con la convinzione che l’informazione corretta migliori i rapporti sociali ed umani, e ci sentiremo onorati se potremo contribuire in tal senso. Ilario Tesio


Il geometra

Sommario Editoriale

pag.

1

Regole della privacy negli incarichi giudiziari

pag.

3

Pregeo 10 - Il nuovo sistema di aggiornamento del Catasto Terreni

pag. 15

Professione di Paolo Frediani

Le regole della privacy negli incarichi giudiziari, pag. 3

Parere interpretativo regionale sul recupero dei sottotetti pag. 20 Anche a San Mauro delibera comunale sull’abitabilità delle mansarde

pag. 22

X edizione del listino prezzi degli immobili 2008

pag. 24

Commissione Tributaria Provinciale di Torino Composizione sezioni

pag. 27

di Vittorio Vizzini

Consiglio Nazionale

A Torino il convegno su Pregeo 10, pag. 15

Incarichi ai periti per la liquidazione danni da calamità naturali

pag. 31

Chiarimenti del Consiglio Nazionale sulla legge 13/2008

pag. 32

Cassa di Previdenza Uno sguardo alle dichiarazioni fiscali dei professionisti piemontesi

pag. 34

La nuova “Area riservata” Servizi Cassa Geometri

pag. 35

Commissione Agricoltura Gara di Sci “Trofeo Il Geometra”, pag. 43

Approvata la legge regionale per la gestione e promozione economica delle foreste

pag. 37

Commissione Sicurezza Convegni in materia di Sicurezza

di Ugo Caglio, Elio Giovine, Alessio Bergonzi

pag. 38

Atti del Collegio Il Geometra Onorevole Giuseppe Botta

pag. 40

Trofeo “Il Geometra”, Sauze d’Oulx, 14 marzo 2009

pag. 43

di Federica Capriolo di Vanni Bertinetti

On line Facebook... che mania

2

il geometra n. 2/09

di Paolo Cuselli

pag. 47


Il geometra

Professione

Regole della privacy negli incarichi giudiziari di Paolo Frediani *

ASPETTI GENERALI

Con la deliberazione n. 46 del 26 Giugno 2008 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 Luglio 2008 il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero”. La disposizione coinvolge pienamente i professionisti incaricati dai giudici nel settore civile e quelli che svolgono il mandato di consulente tecnico e perito per i giudici e pubblici ministeri in quello penale. Inoltre le regole trovano applicazione anche per i consulenti delle parti private. La decisione è scaturita in relazione alla necessità di provvedere in ordine ai rischi connessi al trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero con la prevalente funzione di individuare un quadro unitario di misure e di accorgimenti necessari e opportuni volti a fornire orientamenti utili per i numerosi professionisti interessati. Naturalmente le indicazioni non

Il garante per la protezione dei dati personali con la deliberazione n. 46 del 26 Giugno 2008 ha precisato gli obblighi a carico dei consulenti tecnici di ufficio, periti e consulenti tecnici di parte. Molta attenzione nelle attività di C.T.U. incidono sulle forme processuali che gli ausiliari devono rispettare nello svolgimento delle attività e nell’adempimento degli obblighi derivanti dall’incarico e dalle istruzioni ricevuti dall’autorità giudiziaria. E’ utile infatti ricordare che già il Codice (Al titolo I – Trattamenti in ambito giudiziario) all’art. 47 (trattamento per ragioni di giustizia)1 escludeva alcune disposizioni in materia di protezione di dati personali che, adesso, sono confermate anche dalle Linee guida in trattazione. Le finalità delle attività del consulente tecnico

e perito infatti rientrano pienamente nelle previsioni dell’art. 8 (esercizio dei diritti) comma 2. punto g)2. Le Linee guida, tuttavia, hanno trovato ispirazione nella constatazione che nell’espletamento dei relativi incarichi, il consulente e il perito di regola vengono a conoscenza e devono custodire, contenuti nella documentazione consegnata dall’ufficio giudiziario, anche dati personali di soggetti coinvolti a diverso titolo nelle vicende giudiziarie (quali le parti di un giudizio civile o le persone sottoposte a procedimento penale), e possono acquisire altre informazioni di natura personale nel corso delle operazioni (come ad esempio, richiesta di chiarimenti alle parti e assunzione di informazioni presso terzi ai sensi dell’art. 194 c.p.c., oppure richiesta di notizie all’imputato, alla persona offesa o ad altre persone ai sensi dell’art. 228, comma 3, c.p.p. L’attività dell’ausiliario comporta quindi il trattamento di diversi dati personali, talvolta di natura sensibile o di carattere giudiziario statui-

Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia) 1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice: a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45; b) articoli da 145 a 151. 2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonchè le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l’ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione. 1

Art. 8 (Esercizio dei diritti): 2. I diritti di cui all’articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell’articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati: g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia; 2

il geometra n. 2/09

3


Il geometra

Professione ti dall’art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del Codice.3 Ciò ha indotto il Garante a porre in essere regole che rendono applicabili anche alle dette fattispecie di incarico le disposizioni del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con particolare riferimento al rispetto dei principi di liceità, la qualità dei dati e l’ adozione delle misure di sicurezza idonee a preservare i dati.

AMBITI DI APPLICAZIONE

Con riguardo agli ambiti di applicazione, la deliberazione fa riferimento ai codici di procedura civile e penale, rispettivamente, per il primo, agli articoli da 61 a 64 e da 191 a 200 e per il secondo agli articoli da 220 a 232, 359 e 360. Ne consegue che dalla lettura della disposizione in trattazione il soggetto chiamato al rispetto delle regole in essa dettate – per il settore civile – è la figura del consulente tecnico sancito dall’art.61 c.p.c.4 ossia la figura del consulente tecnico nel processo di cognizione, cautelare, per la procedura di accertamento tecnico preventivo e nella consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all’art. 696 – bis c.p.c. Analogamente la disposizione vale per il consulente tecnico nominato nel processo amministrativo. Occorre osservare che contrariamente a quanto si poteva presumere,

la disposizione non fa riferimento – la deliberazione concretamente non ne fa alcun cenno, nemmeno con indicazione del giudice delegato –, alla figura dell’esperto regolata dall’art. 68 (altri ausiliari) nel processo di esecuzione, sia nella forma generica (esecuzione immobiliare) sia nella forma specifica (obblighi di fare e non fare) e del custode sancita dall’art. 65 c.p.c.. Se da una parte il dettato della deliberazione – in verità – lascia poco spazio ad interpretazioni, dall’altra non si può fare a meno di prospettare qualche dubbio in relazione al contrasto che non può non originarsi nel momento in cui il Garante, ispirato dalla precipua volontà di provvedere in ordine alla regolamentazione dei rischi connessi al trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e periti nei procedimenti giudiziari, ne omette una parte sostanziale, potremmo definire centrale, per il trattamento come quello svolto nell’ambito del processo esecutivo e della custodia immobiliare, le cui rilevanze potrebbero addirittura far ipotizzare una mera dimenticanza od involontaria omissione. Forse un intervento finalizzato a puntualizzare ciò da parte del Garante potrebbe essere utile. Per quanto attiene al settore penale la disposizione riguarda i periti di cui all’art. 221 c.p.p. (Nomina del perito), il consulente tecnico a norma dell’art. 225 c.p.p. (Nomina del consulente tecnico), ed il consulente tecnico del pubblico ministero di cui all’art. 359

c.p.p. (Consulenti tecnici del pubblico ministero). Inoltre – come detto – le disposizioni contenute nelle Linee guida sanciscono obblighi anche per i consulenti tecnici delle parti sia nei procedimenti civili che penali.

DISPOSIZIONI PER IL C.T.U.

In base alla peculiare disciplina posta dal Codice con riguardo ai trattamenti svolti per ordine dell’autorità giudiziaria (correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie) le Linee guida richiamano l’applicazione delle norme di cui all’art.47 comma 2 del Codice 5. In particolare le Linee guida precisano che non possono essere applicate ai consulenti tecnici e periti le disposizioni contenute agli: - Art. 9 (modalità di esercizio); - Art. 10 (riscontro all’interessato); - Art. 12 (codici di deontologia e di buona condotta); - Art. 13 (informativa); - Art. 16 (cessazione del trattamento); - Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici) - Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari); - Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili); - Art. 21 Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari); - Art. 22 (Principi applicabili al tratta-

Art. 4: (Definizioni) - d) “dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; e) “dati giudiziari”, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale; 3

Art. 61 c.p.c. – Consulente tecnico: Quando è necessario il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali a noma delle disposizioni di attuazione al presente codice 4

Art. 47: (Trattamenti per ragioni di giustizia) 1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice: a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45; b) articoli da 145 a 151. 2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonchè le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l’ordinaria attivita’ amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione. 5

4

il geometra n. 2/09


Il geometra

Professione mento di dati sensibili e giudiziari); Inoltre sono inapplicabili le disposizioni relative alla notificazione al Garante (articoli 37 e 38, commi da 1 a 5), a determinati obblighi di comunicazione all’Autorità, alle autorizzazioni e al trasferimento dei dati all’estero (articoli da 39 a 45), nonché ai ricorsi al Garante (articoli da 145 a 151). Sul punto vale la pena ricordare, come operato formalmente dal Garante con Provvedimento n. 39608 del 31 Dicembre 1998 che “I consulenti tecnici di cui agli artt. 191 ss. del c.p.c. coadiuvano l’autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni, in una posizione di indipendenza rispetto alle parti. L’attività del consulente d’ufficio è, quindi, strettamente connessa e logicamente integrata con l’attività giurisdizionale in senso proprio e ad essa non si applicano le disposizioni di legge in ordine ai dati sensibili. Le perizie svolte dai consulenti d’ufficio rientrano, infatti, fra i trattamenti effettuati nell’ambito di uffici giudiziari, per ragioni di giustizia, che, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 675/1996 sono sottratti all’applicazione delle disposizioni del citato art. 22. Pertanto per l’effettuazione dei trattamenti in questione non occorre acquisire previamente il consenso dell’interessato” Qualche perplessità potrebbe permanere sugli effettivi obblighi riservati al consulente tecnico e perito dalla lettura degli articoli succitati osservando l’assenza tra questi dell’art. 23 (Consenso). Tale condizione potrebbe infatti far ipotizzare la necessità del rispetto della disposizione da parte degli ausiliari giudiziari. Occorre tuttavia osservare all’uopo che il dettato dell’art. 23, al comma 3,

E’ essenziale per gli ausiliari giudiziari porre in essere tutte le azioni necessarie per non esporsi alle pesanti sanzioni penali e pecuniarie

prevede che “…. il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all’interessato le informazioni di cui all’articolo 13.” Dovendo rilevare che l’articolo 13 (informativa) è espressamente escluso per le attività dei professionisti in ausilio all’autorità giudiziari, non si può fare a meno di concludere che non deve essere richiesto alcun consenso per il trattamento dei dati agli interessati. Alla stregua del consulente tecnico di ufficio sono pure considerati gli esperti ausiliari – ove autorizzati dal giudice – da lui incaricati per lo svolgimento di incarichi di natura specialistica (provvedimento del Garante 27 marzo 2002, n. 1063421) Risultano invece pienamente applicabili alle attività di ausilio all’autorità giudiziaria, ed in tal senso operano organicamente le Linee guida, le altre disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196/2003. In particolare, il trattamento dei dati effettuato a cura di consulenti tecnici e periti deve rispettare due fonda-

mentali precetti:  nel rispetto dei principi di liceità e che riguardano la qualità dei dati di cui all’art. 11;  adottando le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da alcuni eventi, tra i quali accessi e utilizzazioni indebite di cui agli articoli 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B al Codice. Esaminiamo nel dettaglio i contenuti. Nel rispetto dei principi di liceità e che riguardano la qualità dei dati di cui all’art. 11 L’art. 116 definisce le modalità del trattamento dei dati personali introducendo i concetti di liceità, esattezza, correttezza, pertinenza e finalità. Il concetto di liceità, che attiene alla piena ammissibilità nell’ambito della norma o della consuetudine, trova rispetto nel trattare correttamente e diligentemente i dati personali in possesso. Nella violazione di liceità rientra – ne sono esempio alcuni provvedimenti del garante emessi a seguito di ricorsi all’autorità – anche il comunicare ingiustificatamente a soggetti terzi, o comunque non interessati dalla procedura nel quale il professionista svolge il proprio incarico su mandato dell’autorità giudiziaria, informazioni, dati, notizie e comunque atti riguardati la procedura stessa o dei soggetti in essa coinvolti. La nozione di esattezza, che può definirsi l’inappuntabile coincidenza con la forma o la sostanza dovuta, impone la necessità di verificare che i dati e le informazioni siano esatti, aggiornati, e corrispondenti ai dati di fatto, al fine di riportare una fedele rappresentazione della sua identità ed evitare qualsiasi possibile nocu-

Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati 1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati. 6

il geometra n. 2/09

5


Il geometra

Professione mento all’interessato. Il concetto di correttezza che attiene al significato di un comportamento improntato alle buone regole della morale e dell’educazione anche civica, riguarda i diversi precetti che il consulente tecnico e perito debbono osservare e rispettare. Tra queste la necessità di evitare comportamenti che possano incidere sulla dignità del soggetto interessato mediante comunicazioni, atteggiamenti o condotte che palesino a osservatori terzi ed estranei il contenuto della comunicazione o dell’azione operata dal consulente e perito e – per quanto già osservato in parte coincidente con il concetto della esattezza – l’obbligo di acquisire, utilizzare e porre a fondamento delle proprie operazioni e valutazioni informazioni corrette complete e corrispondenti ai dati reali. Con il principio di pertinenza che riguarda la relazione immediata di reciprocità sul piano delle attribuzioni logiche e funzionali e di quello di finalità che attiene alla configurazione teoretica di qualsiasi oggetto in quanto preordinato ad un fine, si richiama la necessità di omettere nella documentazione prodotta, il riferimento a dati, specie se di natura sensibile o di carattere giudiziario o comunque di particolare delicatezza, chiaramente non pertinenti all’oggetto dell’accertamento peritale, limitando il resoconto alle informazioni e notizie effettivamente utili al perseguimento delle finalità poste a fondamento delle attività. E’ inoltre da escludersi – con ogni evidenza – il riferimento di informazioni personali relative a soggetti estranei al procedimento siano essi legati con vincolo di parentela od amicizia alle parti soggette nel procedimento o semplicemente estranei. Anche per la fattispecie di regola, vale la proporzionalità delle informazioni e dati che l’ausiliario riporterà nelle relazioni peritali ed informative rispetto agli scopi perseguiti nell’incarico. Sempre con riguardo alla finalità deve considerarsi la conservazione dei dati solo con esclusivo riferimento allo svolgimento del mandato e nel tempo necessario allo svolgimento dello stesso, dovendo eliminare, al completamento dell’incarico od all’at-

6

il geometra n. 2/09

to della sua rinuncia, ogni informazione conservata sia in forma cartacea sia su supporto informatico. Compiuta l’articolata analisi sui contenuti e definizioni dell’articolo 11 del D.lgs. n. 196/2003, analizziamone adesso gli effetti sulle attività dell’esperto giudiziario – in particolare nel settore civile – seguendo il contenuto della deliberazione del Garante. Dati personali solo nei limiti e nell’ambito dell’incarico Come detto il consulente e il perito possono trattare lecitamente dati personali, nei limiti in cui ciò è reso necessario per il corretto, compiuto ed esauriente adempimento dell’incarico ricevuto e solo, evidentemente, con riferimento all’ambito dell’accertamento demandato dall’ autorità giudiziaria. Se da una parte la deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali non pone limiti nella raccolta e trattazione dei dati personali per le attività del consulente e perito, poiché queste attività – come detto – rientrano in quelle svolte per esigenze giurisdizionali – dall’altra i professionisti impegnati in incarichi giudiziari di consulente tecnico e perito non possono trascurare la portata dell’evidenza, dovendo fare molta attenzione all’utilizzo dei dati ed alle forme di comunicazioni utilizzate nello svolgimento del proprio mandato. Difatti queste possono integrare violazione della norma ove possano, anche se involontariamente, rendere edotti di informazioni di carattere personale soggetti estranei, o comunque – nel caso della comunicazione – quando non vi sia la garanzia del ricevimento esclusivo della stessa da parte del diretto interessato. Ciò può accadere laddove il C.T.U. in sede civile operi comunicazioni contenenti informazioni di carattere personale riguardanti il soggetto in causa a mezzo di telefax presso struttura (es. luogo di lavoro dell’interessato od altro luogo analogo) senza avere la certezza e la garanzia del ricevimento diretto ed esclusivo dell’interessato stesso. Analogamente ciò può accadere ove il consulente incaricato non trovando

il soggetto in causa presso l’immobile da ispezionare lasci un semplice biglietto affisso alla porta di casa, od ancora un messaggio, in forma scritta o verbale, al vicino di casa od all’amministratore condominiale. Nello stesso concetto di liceità rientra la condizione di trattamento limitato ai soli limiti e fini in cui ciò è reso necessario per il corretto, compiuto ed esauriente adempimento dell’incarico ricevuto dall’autorità giudiziaria ed in modo dall’essere proporzionato allo scopo perseguito. Pertanto il consulente deve valutare se le informazioni personali contenute nella relazione siano effettivamente necessarie allo scopo dell’incarico oppure inutilmente ridondanti; in questa ipotesi debbono essere debitamente limitate a quelle indispensabili. Inoltre per il consulente – per quanto attiene alle limitazioni concernenti l’ambito dell’incarico, è esclusa la possibilità di poter utilizzare le informazioni ed i dati personali assunte nel corso dell’espletamento del mandato per altri scopi o utilizzazioni, come, ad esempio, potrebbe accadere nella ipotesi che il professionista si trovi a dover trattare successivamente, in pratiche ricadenti nella sfera dell’attività esercitata privatamente, pratiche dello stesso soggetto o persona giuridica. Tantomeno queste informazioni possono essere comunicate a terzi (colleghi, altri professionisti, società ect.). Informazioni personali, modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito ed incrocio di dati Il consulente – come già rilevato per il punto precedente – deve prestare adeguata attenzione a non inserire in relazione notizie e dati di natura personale che possono esulare dallo scopo e natura dell’incarico conferito dall’autorità giudiziaria. E’ quindi importante considerare la portata di ogni dato ed informazione inserita e se questi rappresentano rilevanza per le finalità del mandato conferito dal giudice o pubblico ministero. Con riferimento ai dati comuni od identificativi tra cui nominativi, dati relativi alla residenza numero telefo-


Il geometra

Professione nico, proprietà, dati di carattere economico, immagini, dati fiscali, targa automobilistica e motociclistica, luoghi di frequentazione, composizione ed identificazione nucleo familiare debbono essere utilizzati solo se effettivamente necessario e richiesto dalle esigenze giurisdizionali. L’attenzione - con ogni evidenza - deve essere prestata maggiormente per i dati di natura sensibile e giudiziaria che tuttavia – occorre rilevare – sono assai poco frequenti nella trattazione specifica degli incarichi di natura civile. L’ iscrizione a partiti politici o sindacati, la condizione e lo stato di salute od anche solo la sofferenza a particolari patologie o di semplici dati sanitari od ancora gli eventuali provvedimenti di restrizione personale a carico dei soggetti, in qualità di dati sensibili, sono tali da rappresentare informazioni estremamente critiche per il consulente così come i dati giudiziari che indichino la qualità di imputato o indagato, le sentenze, i decreti penali di condanna irrevocabili, la sospensione condizionale della pena e la non menzione, provvedimenti di applicazione di pene accessorie, misure alternative alla detenzione, di sicurezza personali e patrimoniali, ed altro ancora. Le informazioni personali e le modalità di trattamento quindi debbono necessariamente essere proporzionate allo scopo perseguito avvalendosi in particolare di informazioni (art. 11, comma 1, lettera a) e b)7, nel rispetto delle istruzioni e del mandato impartito dall’autorità giudiziaria. Con riguardo alle modalità di trattamento dei dati, esse debbono essere tese ad impiegare tutti gli accorgimenti idonei a evitare un’indebita divulgazione delle informazioni e, al contempo, la loro perdita o distruzione, adottando, a tal fine, le misure

atte a garantire la sicurezza dei dati e dei sistemi eventualmente utilizzati. Passeremo in rassegna nel prossimo contributo, il secondo precetto che le Linee guida stabiliscono per i consulenti tecnici e periti, con una analisi particolare ed una ampia trattazione in materia di misure idonee e misure minime di sicurezza. Inoltre si deve considerare la proporzionalità delle modalità di trattamento, intendendosi con questo concetto quelle strettamente necessarie a consentire un trattamento idoneo e pienamente rispondente ai requisiti previsti. In tale quadro, l’eventuale utilizzo incrociato di dati provenienti da diverse fonti, può ritenersi consentito se è chiaramente collegato alle indagini delegate ed è stato autorizzato dalle singole autorità giudiziarie dinanzi alle quali pendono i procedimenti o, se questi si sono conclusi, che ebbero a conferire l’incarico o da altra autorità giudiziaria competente. Pertanto ogni incrocio di dati se non preventivamente autorizzato è vietato. Ne consegue che, laddove tale attività sia ritenuta indispensabile dall’ausiliario per il compimento del proprio incarico, debba trovare accoglimento il suggerimento di procedere alla richiesta di una autorizzazione al magistrato in forma scritta da allegare poi alla relazione. Informazioni personali acquisite, utilizzate e poste a fondamento delle valutazioni devono essere corrette, complete e corrispondenti ai dati di fatto anche quando vengono espresse valutazioni provenienti da valutazioni soggettive di ciascun interessato (persona fisica o giuridica) Come osservato l’ausiliario giudiziario – dinnanzi a dati di carattere

personale – deve porre estrema attenzione ad utilizzare informazioni corrette ed aggiornate. Infatti - sanciscono le Linee guida allegate alla deliberazione - il consulente e il perito sono tenuti ad acquisire, utilizzare e porre a fondamento delle proprie operazioni e valutazioni, informazioni personali che, con riguardo all’oggetto dell’indagine da svolgere, siano idonee a fornire una rappresentazione del soggetto (finanziaria, sanitaria, patrimoniale, relazionale, ecc.) corretta, completa e corrispondente ai dati di fatto. Ciò, non solo allo scopo di fornire un riscontro esauriente in relazione al compito giurisdizionale assegnato, ma anche al fine di evitare che, da un quadro inesatto o inidoneo di informazioni , possa derivare nocumento all’interessato, anche nell’ottica di una non fedele rappresentazione della sua identità (art. 11, comma 1, lettera c) 8. In tal senso appare indispensabile valutare non solo l’attendibilità delle informazioni in possesso ma anche la loro attualità con riferimento a possibili variazioni e/o mutazioni intercorse nel tempo e non segnalate agli atti processuali. Ciò – con ogni evidenza – assume ancora più rilevanza nella nostra attualità processuale in considerazione della durata dei procedimenti. Occorre rilevare la indubbia importanza anche con particolarmente riferimento alla natura degli incarichi civili ove a fronte della diversificata natura delle controversie vi sono numerosissime informazioni, dati e notizie, anche di carattere rilevante sotto il profilo probatorio, che il consulente tecnico si trova a trattare, elaborare ed a porre a fondamento delle proprie assunzioni e motivazioni in risposta ai quesiti. E’ quindi precipuo compito dell’ausiliario giudiziario, anche

Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati) 1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; 7

Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati) 1. I dati personali oggetto di trattamento sono: c) esatti e, se necessario, aggiornati; 8

il geometra n. 2/09

7


attraverso eventuali specifiche autorizzazioni al riguardo da ottenersi da parte del giudice, aggiornare i dati da trattare e comunque valutarne la loro attendibilità. Infatti un loro erroneo e improprio utilizzo od anche la loro mera inattualità potrebbero costituire profilo di responsabilità per il consulente tecnico e perito per i danni derivati all’interessato. Come già ampiamente rilevato, in ossequio al principio di pertinenza nel trattamento dei dati, il consulente deve operare una attenta analisi sui dati da inserirsi nell’elaborato peritale. In tale quadro si inseriscono anche le informazioni provenienti dagli interessati laddove necessarie all’espletamento dell’incarico. In tal senso è opportuno quindi per il consulente – anche nella detta fattispecie – verificarne l’attendibilità ed ove questo non fosse possibile – operare una separata valutazione in ordine al punto al fine di connotarne i limiti di valore ai fini del contenuto probatorio tale indicazioni proveniente dalla parte. In detta ipotesi è opportuno che la indicazione sia recepita a verbale

delle operazioni e comunque con documento scritto da dove risulti chiaramente l’origine e la fonte. Informazioni limitatamente a quelle necessarie e strettamente indispensabili all’incarico ed esclusione di quelle non pertinenti o relative a soggetti estranei al procedimento Per quanto ricordato – in ordine al concetto di pertinenza – il consulente e perito possono acquisire ed utilizzare informazioni personali strettamente connessi alle finalità dell’incarico. Pertanto le relazioni peritali e le informative fornite al magistrato ed eventualmente – ove previsto – alle parti, non devono nè riportare dati, specie se di natura sensibile 9 o di carattere giudiziario 10 o comunque di particolare delicatezza, chiaramente non pertinenti all’oggetto dell’accertamento peritale, ne’ contenere ingiustificatamente ed in modo non spettante informazioni personali relative a soggetti estranei al procedimento (art. 11, comma 1, lettera d)11.

E’ evidente l’attinenza del punto – con espressa esclusione delle informazioni che trovano fondamento negli scopi e finalità stesse dell’incarico – del riferimento ai dati inerenti l’origine razziale ed etnica, delle convinzioni religiose, filosofiche, delle opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale e relative preferenza od ancora notizie rivelanti aspetti legati a procedimenti giudiziari dei soggetti coinvolti od anche di coloro che in vario modo ne possano risultare interessati come coniugi e parenti. A puro titolo esemplificativo si può far riferimento all’accertamento tecnico richiesto al consulente tecnico di ufficio per accertare se le opere edilizie condotte in una proprietà immobiliare siano state svolte con la finalità dell’abbattimento delle barriere architettoniche preesistenti nell’edificio per consentire un adeguato uso dell’unità immobiliare da parte del proprietario. Il riferimento od anche la semplice indicazione in relazione peritale della patologia, dello stato di salute o dell’aggravamento della stesso del soggetto interessato o comunque il quadro di notizie che possano rilevare lo stato di salute del soggetto, appaiono informazioni non pertinenti all’oggetto (peraltro con natura di dato sensibile) dell’accertamento e pertanto sanzionabile. Viceversa, ove l’accertamento riguardi proprio lo stato di salute del soggetto (come avviene nella consulenza tecnica peritale medica), poiché condizione volta a garantire l’ammissibilità o meno di tale intervento edilizio nella quadro di norma relativa – e quindi fondante l’incarico stesso –, ne

“dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; 9

“dati giudiziari”, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale; 10

Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati) 1. I dati personali oggetto di trattamento sono: d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; 11


Il geometra

Professione risulta con ogni evidenza, la sua attinenza e proporzionalità rispetto alle finalità dell’incarico. Le relazioni e le informative debbono poi astenersi dal riferire notizie e dati relativi a soggetti terzi del procedimento anche se soggetti facenti parte del nucleo familiare del soggetto interessato ossia coinvolti nel procedimento. Può essere il caso di notizie afferenti condomini od i proprietari di abitazioni finitime nel caso di conflitti di vicinato od ancora di soggetti facenti parte del nucleo familiare dei soggetti in causa. Comunicazioni delle informazioni Le informazioni personali acquisite nel corso dell’accertamento possono essere comunicate alle parti, come rappresentate nel procedimento (ad esempio, attraverso propri consulenti tecnici), con le modalità e nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa posta a tutela della segretezza e riservatezza degli atti processuali. Ciò pertanto suggerisce che ogni informazione di carattere personale, debba essere comunicata dal consulente attraverso forme rituali proprie e previste dall’incarico evitando quelle di tipo irrituale o comunque improprie (es. comunicazione verbale o telefonica). Pertanto appare opportuno far uso delle sessioni di operazioni peritali mediante formalizzazione a verbale o con comunicazioni scritte da inviarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In molti incarichi di consulenza tecnica di ufficio l’ausiliario entra in possesso di notizie e dati che ad una prima lettura possono non apparire rilevanti sotto il profilo delle tutele a cui il Codice offre garanzia. Queste possono essere ad esempio quelle concernenti

le indagini di tipo amministrativo, finanziario o ricostruzioni di condizioni storiche di luoghi e persone afferenti la vita dei soggetti interessati, anche con l’ausilio di documenti fotografici ed atti di natura non pubblica. Resta in ogni caso fermo l’obbligo per l’ausiliare di mantenere il segreto sulle operazioni compiute (art. 226 c.p.p.; cfr. anche art. 379-bis c.p.), eventuali comunicazioni di dati a terzi, ove ritenute indispensabili in funzione del perseguimento delle finalità dell’indagine, restano subordinate a quanto eventualmente direttamente stabilito per legge o, comunque, a preventive e specifiche autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità giudiziaria. Inoltre appare utile precisare, laddove il consulente debba far ricorso ad ausiliari esperti per la conduzione di accertamenti di natura specialistica, (si pensi ad esempio ad indagini geologiche di un terreno in un incarico affidato ad un geometra avente come finalità la valutazione di mercato dello stesso) ricorrere sempre alla autorizzazione del giudice (da ottenersi in udienza di conferimento d’incarico o con successiva separata specifica istanza), poiché in tal caso – come citato nel provvedimento n. 27 marzo 2002, n. 1063421 del Garante – l’attività di detti soggetti “…si inquadra infatti, al pari di quella curata dal consulente tecnico d’ufficio, nell’ambito delle funzioni ausiliarie nei cui confronti opera la medesima disciplina della legge n. 675 applicabile alla autorità giudiziaria coadiuvata”. Questo, pertanto, determina anche per gli esperti ausiliari le analoghe esclusioni previste per i consulenti tecnici e periti in ordine alla normativa concernente il trattamento dei dati personali e con le evidenti esclusioni in

ordine alle responsabilità previste dal Codice. Conservazione e cancellazione dei dati E’ questo forse l’aspetto più rilevante e – mi si consenta, nei riflessi pratici – più controverso e, potremmo azzardare, astratto del provvedimento del Garante. Occorre dapprima evidenziare che in relazione alla conservazione e cancellazione dei dati, con riferimento ai trattamenti di dati svolti per ragioni di giustizia, non è applicabile la disposizione contenuta dall’art. 1612 del Codice relativa alla cessazione del trattamento di dati personali. Ciò è conseguenza della mancato obbligo per il consulente e perito di dover informare, ed essere conseguentemente autorizzato, al trattamento dei dati degli interessati. Peraltro, la suddetta circostanza, nella fattispecie del consulente e dal perito, di regola coincide con l’esaurimento dell’incarico. Tali esclusioni tuttavia - evidenziano le Linee Guida - non incidono su quanto previsto dal dettato dell’art. 11, comma 1, lettera e), del Codice della privacy il quale prevede che i dati non possono essere conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati. Da ciò ne consegue che, espletato l’incarico l’ausiliario deve consegnare per il deposito agli atti del procedimento non solo la propria relazione, ma anche la documentazione consegnatagli dal magistrato ovvero contenuta nei fascicoli di causa delle parti e quella ulteriore da lui acquisita nel corso dell’attività svolta (ad esempio gli atti, documenti, titoli ottenuti a mezzo di ricerche, ispezioni ed accertamenti od anche

Art. 16 (Cessazione del trattamento) 1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono: a) distrutti; b) ceduti ad altro titolare, purchè destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti; c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione; d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell’articolo 12. 2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. 12

il geometra n. 2/09

9


Il geometra

Professione semplicemente elaborati e grafici restituiti a mezzo di rilievo a seguito delle attività peritali condotte), salvo quanto eventualmente stabilito da disposizioni normative o da specifiche autorizzazioni dell’autorità giudiziaria che dispongano legittimamente ed espressamente in senso contrario. Sul punto occorre osservare che la deliberazione del Garante prevede che la consegna sia fatta “agli atti del procedimento” lasciando intendere che la documentazione rientrante nella fattispecie nei dati personali dovrebbe essere contenuta anche in un separato fascicolo e richiamata, mediante formula di natura generica, in calce alla relazione peritale ovvero perizia al fine di attestare, da parte del consulente tecnico di ufficio e perito, il rispetto alla disposizione. “Il sottoscritto consulente tecnico di ufficio unitamente alla presente relazione peritale, agli allegati ad essa ed ai fascicoli di causa delle parti consegna, come previsto dalle Linee Guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero di cui alla deliberazione del Garante n. 46/2008 tutta la documentazione consegnata in sede di conferimento d’incarico congiuntamente a quella acquisita e raccolta nel corso delle attività”, potrebbe essere una esemplificazione di formula da inserire in calce alla relazione peritale o perizia. Il fascicolo quindi deve essere depositato unitamente alla relazione o perizia in cancelleria per essere inserito nel fascicolo di ufficio. Le Linee guida dispongono che nella ipotesi di assenza di disposizioni normative o specifiche autorizzazioni dell’autorità giudiziaria che dispongano diversamente, il consulente e il perito non possono conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su supporto cartaceo, informazioni personali acquisite nel corso dell’incarico concernenti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nei cui confronti hanno svolto accertamenti. Analogamente, in caso di revoca o di rinuncia all’incarico da parte dell’ausiliario, la documentazione acquisita nel corso delle operazioni peritali deve essere resti-

10

il geometra n. 2/09

tuita integralmente al magistrato. La violazione di detti obblighi costituisce condotta vietata con la possibilità di irrogazioni delle previste sanzioni. Ne risulta quindi, in pratica conseguenza - ed è questo l’aspetto oggettivamente più astratto del provvedimento - che il consulente, laddove in presenza di informazioni costituenti dato personale, non possa conservare, in concreto, neanche la copia della propria relazione peritale e della documentazione fotografica ad essa allegata laddove questa possa essere tale da rappresentare strumento idoneo per ricollegarsi ad informazioni personali. In questo caso, per esemplificare, è evidente che il reperto fotografico avente ad oggetto una macchia di umidità su di un soffitto di un locale non è certo tale da costituire elemento idoneo di quella violazione mentre lo è la documentazione fotografica ritraente la proprietà della parte ove si evidenzino lo stesso soggetto, l’automobile con la relativa targa, od ancora l’accesso alla proprietà con il numero civico. Ma – seguendo la finalità della disposizione – non si può fare a meno di osservare che tra la documentazione di cui è inibita la conservazione rientrano anche le note e gli appunti di lavoro, gli schemi, i calcoli, i rilievi e tutte le deduzioni personali che il consulente ovvero perito abbiano operato nel corso dell’incarico laddove questi costituiscano fonte idonea per ricostruire i dati personali dei soggetti coinvolti nel procedimento. E per chi conosce la natura, la portata ed il carattere degli accertamenti demandati ai consulenti non può non convenire che tale possibilità è molto frequente. La detta condizione – precisa il Garante – non inibisce la possibilità di rendere chiarimenti alla relazione o produrre note ad integrazione o supplemento alla medesima atteso che, in detta ipotesi, l’ausiliare può soddisfare la richiesta acquisendo le notizie e la documentazione necessaria per fornire i nuovi riscontri dal fascicolo processuale, in conformità alle regole dei codici di rito. E’ questo l’aspetto del provvedimento su cui non si può fare a meno di avanzare delle serie perplessità, in particolare per gli ef-

fetti pratici che può determinate e con cui le esigenze materiali degli uffici non potranno non scontrarsi. Difatti come si può ritenere che l’eventuale supplemento od anche più semplicemente il chiarimento della consulenza tecnica, possa essere reso solo utilizzando la documentazione versata in atti di causa senza poter avere l’ausilio del compendio documentale realizzato ed operato dal consulente nel corso dell’incarico, talvolta lungo, articolato e complesso? Perché se è evidente che la documentazione versata agli atti è riferimento utile e necessario - per coloro che conoscono gli incarichi peritali - è altrettanta manifesta la condizione che è proprio in quelle note di lavoro, rilievi, fonti di ricerche, analisi di dati od anche semplici spunti di riflessione ed appunti, versati in relazione a mezzo di una sintesi organizzata, a cui il consulente si affida per rendere quei chiarimenti, non foss’altro per una semplice memorizzazione che una relazione peritale non sempre consente. E non pensiamo agli effetti che tale disposizione può prefigurare nelle indagini penali con ricerche e ricostruzioni di posizioni bancarie, finanziarie, amministrative ed altro ancora. Alla domanda sul daffarsi, la soluzione da suggerirsi è quella di utilizzare ed ottenere, ove le condizioni del mandato lo consentano (in tal senso sarebbe auspicabile una presa di coscienza dei magistrati sul punto), la possibilità offerta dallo stesso provvedimento della specifica autorizzazione del magistrato all’uopo rilasciata, ancor meglio, in sede di conferimento d’incarico “al fine di conservare, fino alla conclusione del procedimento, copia della documentazione acquisita nel corso dell’incarico agli atti del fascicolo di studio”. Tale autorizzazione, rilasciata dal magistrato su specifica richiesta del consulente ovvero perito potrebbe suggerirsi negli incarichi più complessi o quando la natura e la portata degli stessi possa far prefigurare la possibilità di chiamata a chiarimenti o di richiesta di supplemento di consulenza. In difetto di ciò, come detto, il consulente deve eliminare ogni documento riconducibile al dato personale dei


Il geometra

Professione soggetti, potendo anche, tale condizione, in estrema condizione, costituire la pratica impossibilità di rendere i chiarimenti o rispondere alla richiesta di supplemento di consulenza. Per il consulente ovvero perito, fatta salva la condizione anzidetta di rilascio di autorizzazione del magistrato, è ammissibile conservare esclusivamente i dati necessari ad assolvere gli obblighi di ordine normativo in materia contabile ed amministrativa (nome, cognome, residenza, codice fiscale o partita IVA e quanto altro necessario a tale fine), mentre tutte le altre informazioni debbono essere, per quelle conservate in forma cartacea, distrutte (ancor meglio con apparato distruggi documenti), mentre per quelle su supporto informatico, eliminate o trasformate in forma anonima. Eventuali informazioni di utilità statistica o scientifica debbono essere riformulate in forma anonima tali da non poter essere comunque riferite a soggetti identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione (art. 4, comma 1, lettera b)13. Adottando le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da alcuni eventi, tra i quali accessi e utilizzazioni indebite di cui agli articoli 31 e ss. e disciplinare

tecnico allegato B al Codice Il secondo aspetto richiamato dal punto 2.1. delle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero” di cui alla deliberazione n. 46/2008 del Garante, precisa che il trattamento dei dati da parte degli esperti giudiziari debba svolgersi “..adottando le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da alcuni eventi, tra i quali accessi e utilizzazioni indebite di cui agli articoli 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B al Codice”. Tenuto conto che l’attività dell’ausiliario giudiziario è connotata da caratteri di autonomia, in relazione alla natura squisitamente tecnica delle indagini che si svolgono, solitamente, senza l’intervento del magistrato, dal momento in cui l’esperto riceve l’incarico e sino al momento della consegna al giudice della relazione peritale o al pubblico ministero delle risultanze dell’ attività svolta, incombono concretamente su detto soggetto, riguardo ai dati personali acquisiti all’atto dell’incarico e alle ulteriori informazioni raccolte nel corso delle operazioni, le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice. Il consulente tecnico e perito sono quindi tenuti a impiegare tutti gli ac-

corgimenti idonei a evitare un’indebita divulgazione delle informazioni e, al contempo, la loro perdita o distruzione, adottando, a tal fine, le misure atte a garantire la sicurezza dei dati e dei sistemi eventualmente utilizzati. Le Linee guida stabiliscono che gli ausiliari debbono curare personalmente, in considerazione del grado di autonomia riconosciuto per legge o con l’incarico ricevuto: - le “misure idonee e preventive” cui fa riferimento l’art. 31 del Codice 14; - le “misure minime” specificamente indicate negli articoli da 33 a 3515 e nel disciplinare tecnico allegato B) al Codice. La mancata adozione di quanto stabilito costituisce fattispecie penalmente sanzionata (art. 169 del Codice).

DISPOSIZIONI PER IL C.T.P.

Gli obblighi di cui alle linee guida incombono anche sui consulenti di parte in ordine all’applicazione dei principi di liceità e che riguardano la qualità dei dati (art. 11 del Codice) e le disposizioni in materia di misure di sicurezza volte alla protezione dei dati stessi (articoli 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B) al Codice). Come si è detto, il Garante nella de-

Art. 4 (Definizioni) 1. Ai fini del presente codice si intende per: b) “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; 13

Art. 31 (Obblighi di sicurezza) 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita’ della raccolta. 14

Art. 33 (Misure minime) 1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all’articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell’articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali. Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici) 1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime: a) autenticazione informatica; b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione; d) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; 15

il geometra n. 2/09

11


Il geometra

Professione liberazione n. 46/2008, ha provveduto a stabilire regole anche per il consulente tecnico nominato dalle parti nei giudizi civili e penali. La deliberazione riguarda - come già osservato nel contributo pubblicato nel precedente fascicolo – il consulente tecnico nominato dalla parte nel procedimento civile (articoli 87, 194, 195 e 201 c.p.c.) ed in quello penale (artt. 225 e ss., 233 e 360 c.p.p.). In particolare il consulente di parte :  Può trattare lecitamente i dati personali nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell’incarico ricevuto dalla parte o dal suo difensore ai fini dello svolgimento delle indagini difensive di cui alla legge n. 397/2000 o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 11, comma 1, lettera a) e b). I dati sensibili o giudiziari possono essere utilizzati solo se ciò è indispensabile e nella portata limitatamente a ciò che è necessario nelle diverse fattispecie;  Può acquisire e utilizzare solo i dati personali comunque pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite con l’incarico ricevuto, avvalendosi di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito (art. 11, comma 1, lettera d); sono fatti salvi i divieti di legge posti a tutela della segretezza e riservatezza delle informazioni acquisite nel corso di un procedimento giudiziario (cfr., ad esempio, l’art. 379-bis c.p.p.) e i limiti e i doveri derivanti dal segreto professionale e dal fedele espletamento dell’incarico ricevuto (cfr. articoli 380 e 381 c.p.), può comunicare a

terzi dati personali solo ove ciò risulti necessario per finalità di tutela dell’assistito, limitatamente ai dati strettamente funzionali all’esercizio del diritto di difesa della parte e nel rispetto dei diritti e della dignità dell’interessato e di terzi;  Il consulente di parte, relativamente ai dati personali acquisiti e trattati nell’espletamento dell’incarico ricevuto da una parte, assume personalmente le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice, relativamente sia alle “misure idonee e preventive” (art. 31,) sia alle “misure minime” (articoli da 33 a 35 e disciplinare tecnico allegato B) al Codice; art. 169 del Codice).  Ove l’incarico comporti il trattamento con strumenti elettronici di dati sensibili o giudiziari, e’ tenuto a redigere il documento programmatico sulla sicurezza (art. 33, comma 1, lettera g) e punto 19, del disciplinare tecnico allegato B);  Anche il consulente di parte deve incaricare per iscritto gli eventuali collaboratori, anche se adibiti a mansioni di carattere amministrativo, che siano addetti alla custodia e al trattamento, in qualsiasi forma, dei dati personali (art. 30 del Codice), impartendo loro precise istruzioni sulle modalità e l’ambito del trattamento loro consentito e sulla scrupolosa osservanza della riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza. In ultimo occorre ricordare che al consulente tecnico di parte, alla stregua degli altri liberi professionisti, è consentita l’omissione della richiesta

dell’autorizzazione al Garante per il trattamento dei dati sensibili; ciò in forza della originaria autorizzazione n. 4 del 2005 emanata dal Garante per l’autorizzazione al trattamento di dati sensibili da parte dei liberi professionisti e rinnovata con autorizzazione n. 4/2008 del 19 Giugno 2008. Ciò non esime il professionista – come invece accade per il consulente tecnico e perito del giudice e pubblico ministero – dagli obblighi della informativa all’interessato con l’ottenimento del relativo consenso.

IL QUADRO SANZIONATORIO

Per quanto attiene all’impianto sanzionatorio, il D.lgs. 196/2003, in linea generale, punisce con sanzioni penali e pecuniarie l’uso dei dati senza consenso degli interessati, il mancato adempimento di uno dei provvedimenti del garante, la mancata informativa agli interessati e comunque ogni altra carenza concernente l’adozione delle misure minime di sicurezza atte a preservare e garantire il trattamento e la conservazione dei dati personali. Le sanzioni penali previste dal Codice riguardano: - Trattamento illecito di dati personali (art. 167 del Codice)16; - Falsità delle notificazioni al Garante (art. 168 del Codice)17; - Omessa adozione delle misure minime di sicurezza (art. 169 del Codice); - Inosservanza di provvedimenti del Garante (art. 170 del Codice)18; Le misure sanzionatorie sono state in parte modificate con l’introduzione della Legge 27 Febbraio 2009 n. 14.

Art. 167. Trattamento illecito di dati 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni. 16

Art. 168. Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante 1. Chiunque, nella notificazione di cui all’articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 17

Art. 170. Inosservanza di provvedimenti del Garante 1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. 18

12

il geometra n. 2/09


Il geometra

Professione Per la prima e la seconda violazione la pena varia da sei mesi a tre anni di reclusione, per la terza è prevista la reclusione fino a due anni o ammenda da €.10.000,00 ad €. 50.000,00 mentre l’ultima è sanzionata con la reclusione da tre mesi sino a due anni, In ordine alla terza violazione occorre precisare che l’art.16919 del Codice prevede la possibilità, di impartire all’autore del reato una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione. Per quanto concerne la sanzioni amministrative disposte dal Codice, anch’esse modificate con la legge 14/2009, riguardano: - omessa o inidonea informativa all’interessato (art. 161 del Codice)20; - cessione di dati in violazione alle disposizioni del codice e violazione in materia di divulgazione di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute 21; - omessa o incompleta notificazione al garante 22; - omessa informazione o esibizione di documenti al garante 23;

La prima violazione è sanzionata con una ammenda da €. 6.000,00 a €. 36.000,00. Se trattasi di dati sensibili e giudiziari l’ammenda applicata varia da un minimo di €. 10.000,00 ad un massimo di €. 60.000,00. Per quanto attiene la seconda fattispecie di violazioni è punita con

una ammenda da €.5.000,00 ad €.30.000,00 mentre la violazione dell’art. 84 comma 1 (divulgazione di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute) è sanzionata con ammenda da €. 1.000,00 a €. 6.000,00. Per quanto attiene la omessa o incompleta notificazione al garante la

Art. 169. Misure di sicurezza 1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’articolo 33 è punito con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro. 2. All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione, l’autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione. L’adempimento e il pagamento estinguono il reato. L’organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili. 19

Art. 161. Omessa o inidonea informativa all’interessato 1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell’articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore. 20

Art. 162. Altre fattispecie 1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. 2. La violazione della disposizione di cui all’articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro. 21

Art. 163. Omessa o incompleta notificazione 1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica. 22

Art. 164. Omessa informazione o esibizione al Garante 1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattro mila euro. 23

il geometra n. 2/09

13


Il geometra

Professione

sanzione prevista varia da €. 20.000,00 a €.120.000,00. Nei casi di minore gravità, avuto riguardo alla natura anche economica o sociale dell’attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti. Per quanto attiene alla specie in trattazione degli incarichi di consulente tecnico e perito occorre osservare che è esclusa, in ordine al profilo penale, la sanzione relativa alla falsità delle notificazioni al Garante (art. 168 del Codice), non dovendo, come detto, l’esperto giudiziario provvedere ad alcuna notificazione, mentre, per il profilo amministrativo, non è prevista, per i motivi già detti l’omessa o inidonea informativa all’interessato (art. 161 del Codice) e l’omessa o incompleta notificazione al garante. Sono validi, quindi, anche per l’ausiliario giudiziario, seppur nelle ipotesi rese diverse dalle possibili fattispecie, le altre sanzioni e pene. Vi è da considerare che le violazioni della normativa del Codice sono anche fonte di responsabilità civile per danni ai soggetti interessati, poiché l’art. 2050 c.c. configura una responsabilità oggettiva a carico del soggetto che ha cagionato nocumento, indipendentemente dall’attribuzione di dolo o colpa per il fatto, sempreché il contravventore non riesca a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

14

il geometra n. 2/09

In ultimo è utile osservare che responsabile degli accertamenti è la Guardia di Finanza con la quale il Garante per la protezione dei dati personali ha sottoscritto un protocollo d’intesa. Gli accertamenti ispettivi sono indirizzati a verificare il rispetto delle norme da parte dei soggetti che trattano dati personali e per accertarne l’adempimento di tutti gli obblighi connessi all’attività esercitata. Le ispezioni sono svolte direttamente presso le sedi dove si svolgono i trattamenti dei dati personali.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Come abbiamo visto la deliberazione n. 46 del 26 Giugno 2008 “Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero” riguarda un insieme di obblighi e precetti che i soggetti debbono adeguatamente considerare assumendo le azioni relative. Ciò innanzitutto per adeguare il loro modo di operare alla normativa senza trascurare anche i dettagli che ad una sommaria lettura possono sembrare meno rilevanti. Nella analisi proposta ne abbiamo sottolineato diversi, individuandone la loro ricaduta, portata e delicatezza nell’ambito delle attività dell’esperto giudiziario. Ma, mi si consenta, su ogni altra considerazione quella sulla quale ogni

ausiliario giudiziario deve prestare particolare attenzione poiché rappresenta il rischio più elevato, è la fattispecie di pericoli implicitamente connessi all’ambito nel quale egli svolge il proprio mandato. Ciò in particolare nel settore civile dove la conflittualità latente ed emergente tra le parti è spesso estrema. Questa condizione, anche aggravata dall’empasse in cui versa il sistema giurisdizionale civile, conduce frequentemente le parti a produrre degenerazioni della lite coinvolgendo anche i soggetti che, loro malgrado, si trovano ad operare nella procedura. Questo determina condizioni di possibile minaccia per l’ausiliario giudiziario. Ed il consulente tecnico di ufficio, esperto nella materia oggetto della controversia che, quando questa si risolve in questione di natura tecnica “decide” l’esito della causa, è colui che più si espone agli occhi della parte che ritiene di essere stata ingiustamente penalizzata o che magari, illusa da aspettative infondate, non vede realizzare la sua “ragione” nel giudizio. Ecco che quindi può scattare nella parte il desiderio – poco ragionevole per la verità, ma non per questo meno probabile – di una sorta di ritorsione, di una volontà di rivalsa nei confronti di quel consulente che magari attento a svolgere propriamente e correttamente il suo incarico giudiziario non sia stato altrettanto diligente nell’applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione. Per chi conosce la situazione di estrema conflittualità in cui si sviluppano molte liti negli odierni procedimenti civili non potrà quindi che prestare la massima attenzione alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nelle Linee guida. Libero professionista, libero docente in corsi di formazione ed autore di pubblicazioni e contributi editoriali nel settore della consulenza tecnica di ufficio . Dal novembre 2008 svolge presso i Collegi dei Geometri e Geometri Laureati il seminario “Gli obblighi della privacy per C.T.U. e C.T.P.” (*)


Il geometra

Professione

Pregeo 10 Il nuovo sistema di aggiornamento del Catasto Terreni Organizzazione e Segreteria operativa: COLLEGIO DEI GEOMETRI DI TORINO E PROVINCIA www.collegiogeometri.to.it Via Cernaia 18 – 10122 Torino - 011 537756

Seminario

Pregeo 10

Presso l’Agenzia del Territorio, è attiva un’apposita CommissioIl nuovo sistema ne (Tavolo tecnico) costituita dai di aggiornamento rappresentanti di tutte le categorie del Catasto Terreni Approvazione automatica interessate (Architetti, InAgronomi, collaborazione con: degli atti con l’ausilio della Ingegneri, Agrotecnici, Geometri, procedura Pregeo 10 Periti Industriali, Periti Agrari) La FRESIALLUMINIO Commissione interprofessionale Seminario promosso dalle Categorie Via Reiss Romoli 267 10153 Torino opera per affinare e testare le nuove professionali tecniche di Piemonte, Liguria e www.fresialluminio.it Valle d’Aosta procedure tecniche catastali che Architetti, Agronomi, Ingegneri, Agrotecnici, vengono attivate, tra cui la proceduGeometri, Periti Industriali, Periti Agrari SOKKIA 15 ra Pregeo 10. In tale ambito, sonoVia10148Lessolo Torino Venerdì 6 febbraio 2009 stati fissati e previsti una decina diwww.sokkia.it ore 9.00 seminari di livello nazionale, per G.I.S. 2000 s.r.l. Unione Industriale di Torino grandi aree territoriali, con loVia F.lli scopo Sala G.Agnelli Bandiera 2 10138 via Fanti 17 Torino di presentare al mondo professionawww.gis2000.it le tecnico il nuovo programma. Per le Regioni Piemonte, Liguria a diffondere le nuove metodologie e Valle d’Aosta, il seminario si è presso i professionisti, per questo è svolto in Torinoil 6 febbraio, presso disponibile ed anzi fautrice di inconil Centro Congressi dell’Unione tri come quello di oggi. Industriale. Già dal 2000 l’invio telematico è attivo e nel 2002 è entrato in pieno vigore ed oggi ha raggiunto il 70% Il Presidente del Collegio dei Geo- per le visure e il 50% per Docfa e metri di Torino e Provincia geom. Pregeo. Sussistono ancora problemaIlario Tesio ha aperto i lavori presen- tiche e difficoltà, di cui si sta esamitando i relatori e porgendo il saluto a nando le soluzione, con l’obiettivo di tutti i rappresentanti delle Categorie giungere alla trasmissione telematica obbligatoria. I tempi dovrebbero estecniche presenti. L’Arch. Gherardi e l’Agronomo dr. sere abbastanza ristretti. Questo conQuaglino hanno a loro volta rivolto sentirà la fruibilità dei dati catastali un saluto ed un breve commento sul da tutti gli enti e amministrazioni tema della giornata, a nome dei loro pubbliche abilitate. L’Agenzia offre la massima dispoOrdini. L’Ing. Franco Maggio - Direttore nibilità nei confronti dei professioniCentrale Cartografia, Catasto e Pub- sti, recependo suggerimenti, osservablicità Immobiliare – ha parlato per zioni e contributi. Il secondo relatore è stato il Geom. primo effettuando un’introduzione e descrivendo le prospettive di svi- Bruno Razza, Consigliere del Conluppo delle attività catastali. La Di- siglio Nazionale Geometri, che ha rezione Centrale ha molto interesse parlato della posizione e la respon-

sabilità dei Tecnici Liberi Professionisti nell’applicazione delle nuove procedure telematiche catastali. Per prima cosa ha descritto i compiti della Commissione Tecnica, di cui ha citato e ringraziato i componenti. Ha quindi illustrato i compiti dell’AGIT – Associazione Italiana Topografi – nel campo della formazione ai professionisti, con le diverse iniziative in corso. I professionisti – ha affermato il geom. Razza – desiderano fortemente che venga resa obbligatoria la trasmissione telematica, soprattutto perchè così verrà eliminata la discrezionalità. E’ quindi questo l’obiettivo che la Categoria intende perseguire, insieme al raggiungimento della qualità della prestazione, che è appunto lo scopo della formazione. Per quanto riguarda l’accatastamento dei fabbricati ex rurali e dei “fabbricati nascosti”, il Consiglio Nazionale ha affiancato l’Agenzia in convegni itineranti in varie Regioni ed ha effettuato proposte, ad oggi non ancora recepite, relative alle scadenze che vengono continuamente prorogate. E’ stato inoltre proposto che il cittadino inadempiente venga avvisato per scritto, perchè il sistema di pubblicazione dei dati sui siti Internet non è fruibile dai più ed inoltre non ha carattere impositivo. La proposta è quella di poter calcolare immediatamente la rendita presunta; ciò permetterebbe il pagamento delle tasse anche prima dell’accatastamento, che in alcuni casi si presenta lungo e complesso, per il mancato allineamento catastale, per la complessità dei fabbricati oltre alla proil geometra n. 2/09

15


Il geometra

Professione I rappresentanti dell’Agenzia del Territorio ingegneri Flavio Ferrante, Franco Maggio e Nicoletta Pignattelli blematica della regolarità edilizia, e poi concedere un anno di tempo per il definitivo accatastamento o addirittura poter concordare un termine per il raggiungimento dell’obiettivo. Il geom. Razza ha poi trattato delle problematiche inerenti il deposito dei tipi di frazionamento in Comune, dove si riscontrano disparate e pretenziose procedure, attivate a vari titoli dagli Uffici Tecnici Comunali, che possono costituire ostacolo alla dinamica tempistica del deposito, il quale non può essere condizionato da elementi diversi dal semplice prendere in custodia ciò che per legge viene affidato. L’Ing. Flavio Ferrante, Capo Area Cartografia della Direzione Centrale Catasto e Pubblicità Immobiliare, ha trattato più approfonditamente del nuovo sistema di aggiornamento del Catasto Terreni e dell’approvazione automatica degli atti con l’ausilio della procedura Pregeo 10. Lo sforzo di miglioramento delle procedure è comune ed il Tavolo Tecnico ha appunto lo scopo di migliorare e semplificare il lavoro sia dei professionisti sia dell’Agenzia, rendendo trasparente, veloce e fluida l’attività di aggiornamento. Il ruolo dei professionisti è di pari dignità con quello dell’Agenzia, perchè ai professionisti è conferita la responsabilità autonoma dell’aggiornamento del Catasto. Una leva fortissima che ha indotto ad adottare le regole dell’aggiornamento automatico catastale è stata quella che fino a poco tempo fa si paventava il trasferimento delle funzioni catastali ai Comuni:

16

il geometra n. 2/09

ciò avrebbe provocato una varietà di interpretazioni veramente deleteria. Le tappe che hanno portato a rinnovare sono iniziate nel 1988 con l’introduzione dell’informatica e la standardizzazione dei processi che hanno fatto si che il rilievo sia diventato indipendente dal contesto cartografico, scindendo la responsabilità del professionista da quella degli uffici. E’ stato introdotto in quegli anni il concetto di “punti certi”, che sono i punti fiduciali. Si voleva inoltre porre rimedio ai danni del condono edilizio, quando si sono introdotti dati che hanno causato incoerenze. Oggi, si ritiene opportuno cambiare ancora. Nonostante gli sforzi effettuati per evitare l’arretrato, questo si ingrandisce sempre di più. Si è quindi capito che non regole ma meccanismi possono evitare l’arretrato. Oggi, con le procedure automatiche, non si ha arretrato. Il monitoraggio è centralizzato, con report mensili e trasparenti; si ha così una situazione aggiornata non solo sul servizio di approvazione degli atti, ma anche sul servizio di fornitura degli estratti di mappa digitali. Quest’ultimo è l’elemento innovativo introdotto nel 2002, quando l’Agenzia ha adottato un nuovo modello organizzativo che prevede la gestione dell’estratto di mappa digitale basato sulla proposta di aggiornamento, con l’ausilio della procedura Pregeo. In questi anni si è avuta poi la necessità di regolamentare l’uso della tecnologia satellitare e quindi è stato introdotto il sistema GPS. Questa tecnologia permette di rilevare anche la componente altimetrica, che viene così introdotta nel sistema catastale. Nel 2006 poi si è nuovamente innovato con la possibilità di trasmettere in modo telematico gli atti, informatizzando le procedure. L’ing. Ferrante ha poi proiettato i dati statistici sulla trasmissione telematica ed ha spiegato i motivi dei cambiamento introdotto e dei modelli organizzativi, descrivendo le varie


Il geometra

Professione funzioni delle procedure, le caratteristiche, le criticità. Si prevede di rendere disponibile sul sito la nuova versione Pregeo 10 a marzo, introducendone l’uso facoltativo fino a fine anno, quando dovrebbe diventare obbligatorio. Anche l’ing. Ferrante ha sottolineato l’importanza della formazione dei professionisti in questo campo ed ha fornito i dati sullo stato della digitalizzazione delle mappe, che è stata completata, sull’identificazione dei fabbricati nascosti, sulla situazione dell’aggiornamento degli archivi. Ha ancora accennato al progetto della trasformazione della cartografia catastale in altri sistemi di coordinate, in collaborazione con il Politecnico di Torino. Altro annoso problema è quello delle 13.000 mappe di alcune Provincie (Bergamo, Brescia, Lecco e Como) che sono mappe a perimetro aperto risalenti al 1809, non inquadrate in alcun sistema di coordinate. La situazione dell’allineamento della cartografia con il data base censuario rileva ancora qualche disfunzione ed errore, perchè la digitalizzazione è avvenuta in tempi molto brevi; si sta operando per le correzioni, in collaborazione con Agea. In ultimo, vi è il progetto in corso della valorizzazione delle mappe originali, in collaborazione con la Regione e con i Collegi, acquisendo in formato digitale le mappe. L’Ing. Nicoletta Pignattelli, della Direzione Centrale Catasto e Pubblicità Immobiliare, ha approfondito il discorso in particolare sull’approvazione automatica degli atti di aggiornamento e contestuale aggiornamento degli archivi, sul controllo automatico e sul modello censuario. In realtà molti controlli sono già presenti in Pregeo 9, ma si è voluto ora realizzare un’esatta congruenza di tutte le informazioni che compongono l’atto di aggiornamento, che devono appunto essere coerenti tra di loro. Per definire l’approvazione auto-

I rappresentanti del Consiglio Nazionale Geometri geometri Pino Mangione e Bruno Razza matica dell’atto, occorrono tutte le informazioni: è stata per questo definita la relazione tecnica strutturata, uniforme e leggibile dalla procedura informatica. Si è stabilito di raggruppare gli atti di aggiornamento in grandi famiglie di tipologie. Il primo gruppo comprende i casi più semplici che non hanno necessità di misure e introducono variazioni molto modeste nella mappa; il secondo gruppo comprende i tipi mappali che inseriscono delle geometrie in mappa, con rilievi sul terreno più o meno complessi; il terzo è quello dei frazionamenti, del tipo particellare e dell’atto misto. Pregeo 10, per il momento, individua la maggioranza degli atti. In generale i controlli sono costituiti da sei grandi famiglie. Occorre verificare che nell’atto di aggiornamento siano compresi tutti gli elaborati previsti, le dichiarazioni, il deposito al Comune ecc.; inoltre occorre controllare il libretto delle misure e le esatte codifiche. La procedura deve essere in grado di controllare se le informazioni inserite sono coerenti alle regole e alle disposizioni. I controlli sono poi sulla natura dell’atto e sul modello censuario. La dott.ssa Pignattelli ha poi descritto numerosi esempi di controlli. Il controllo principe è quello dell’affidabilità metrica della mappa che è dinamico ed in continua evoluzione. La cosa più complessa è che il modello censuario utilizzato per l’aggiornamento non solo deve essere coerente con le informazioni già presenti in archivio, ma questa

congruenza deve essere strettamente connessa alla modifica che si va a fare nella cartografia. Per realizzare ciò si sono definiti dei controlli di congruenza sia interni, sia derivati dal controllo da parte della procedura con le informazioni che pervengono dall’estratto di mappa che veicola le intere informazioni sulla particella. Il terzo incrocio di congruenza deve essere fatto con la proposta di aggiornamento. Per realizzare ciò è stato necessario il geometra n. 2/09

17


Il geometra

Professione In collaborazione con:

FRESIALLUMINIO Via Reiss Romoli 267 10153 Torino www.fresialluminio.it

SOKKIA Via Lessolo 15 10148 Torino www.sokkia.it

approvazione automatica, che comprendono la maggior parte dei casi. Per prima cosa per l’approvazione automatica deve essere richiesto l’estratto di mappa in Catasto, in via telematica, il cui contenuto il geom. Mangione descrive. La procedura effettua le verifiche topografiche ma soprattutto le verifiche cartografiche. Si aggiunge la relazione tecnica strutturata, che si affianca a quella già esistente. Il relatore ha sottolineato che deve cambiare l’approccio del professionista, che deve essere non solo esecutore ma interprete e garante della correttezza delle procedure. Il convegno si è concluso con gli interventi e le domande del pubblico, a cui i relatori hanno dato risposta.

G.I.S. 2000 s.r.l. Via F.lli Bandiera 2 10138 Torino www.gis2000.it

definire in maniera univoca la compilazione per ogni atto di aggiornamento del corrispondente modello censuario. Il precedente modello censuario era molto versatile e, come tale, non permetteva il controllo automatico da parte della procedura; si è così definito un unico modello censuario per ogni tipologia di atto di aggiornamento. Verrà emanata una apposita circolare in proposito. Ha quindi descritto nei dettagli il nuovo modello censuario. Il Geom. Giuseppe Mangione, Presidente AGIT e portavoce della Commissione Interprofessionale presso l’Agenzia, ha descritto nei dettagli gli elementi nuovi per il libero professionista esterno con la nuova procedura Pregeo 10. Il professionista diventa protagonista, ma deve essere consapevole e non solo esecutore. Oggi sono previste 18 tipologie di

18

il geometra n. 2/09

L’audioregistrazione completa del convegno è disponibile sul sito del Collegio www.collegiogeometri.to.it

INTERVENTI CASSA DI PREVIDENZA A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE Il Consiglio della Cassa di Previdenza ha deliberato l’11 febbraio i criteri di attribuzione dei finanziamenti relativi agli incentivi a sostegno della professione per il 2009. Tra questi, è previsto per i Geometri iscritti all’Albo ed alla Cassa di età anagrafica al 31/12/2008 non superiore a anni 45: - un assegno pari al 50% della quota di iscrizione a corsi di aggiornamento professionale della durata non inferiore a 60 ore, con un massimo di 300 Euro; - un assegno pari al 50% della quota di iscrizione a corsi di aggiornamento professionale della durata non inferiore a 40 ore, con un massimo di 200 Euro. La domanda del contributo verrà inoltrata dagli uffici del Collegio al termine dei corsi.


09

è arrivato il momento di CAMBIARE INFISSI ...

2 0 ... anche tu puoi fare risparmiare il tuo cliente il 55 %,

sostituendo i serramenti con i migliori in trasmittanza termica ...

x L’AZIENDA MENO TASSE

86,4%

IRPEF

il SISTEMA di SERRAMENTI PRIMO per CONFORMITA’ alle Nuove Normative Regionali La Regione Piemonte prescrive il rispetto per tutti i nuovi serramenti del valore di trasmittanza Uw 2,2 W/m2K

Scopri tutti i vantaggi su:

www.fresialluminio.it

Per scoprire come ottenere l’Agevolazione, scrivici all’e-mail:

risparmioenergetico@fresialluminio.it

x IL PRIVATO MENO TASSE

55%

IRPEF

2,2

W/m 2K

Trasmittanza termica di un serramento normalizzato (1230 x 1480) con vetro Ug 1,1 W/m2K

 011.22.50.211 Per info:

il geometra n. 2/09

19


Il geometra

Professione

Parere interpretativo regionale sul recupero dei sottotetti Fonte: www.regione. piemonte.it/autonomie/consulenza.htm sezione tematica edilizia ed urbanistica parere n. 198. Viene richiesto a questo Servizio un quesito avente ad oggetto l’interpretazione dell’art. 3 della L.R. 21/1998 (Norme per il recupero a fini abitativi dei sottotetti) e del punto 4.3 della relativa circolare 1/PET del 24.01.1999. Il recupero dei sottotetti è disciplinato, in Piemonte, dalla L.R. 06.08.1998, n. 21, che è stata dotata di una interpretazione amministrativa sistematica ad opera della Circolare del Presidente della Giunta Regionale 25.01.1999 n. 1/PET. La citata normativa regionale stabilisce che “negli edifici esistenti destinati o da destinarsi in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero a solo scopo residenziale del piano sottotetto” (art. 1, c. III, L. R. 21/1998). Il recupero deve avvenire nel rispetto di altezze interne medie e minime (art. 1, c. IV, L.R. 21/1998; punto 4.1 della Circolare 1/PET) che variano a seconda degli spazi (abitazione, accessori, sevizio), della collocazione geografica del Comune (montano, parzialmente montano, etc.) e delle caratteristiche del soffitto. Ai sensi dell’art. 2 della L.R. 21/1998, il recupero a fini abitativi

20

il geometra n. 2/09

dei sottotetti deve avvenire mediante interventi edilizi che non modifichino le altezze di colmo e di gronda, oltre che le linee di pendenza delle falde del tetto, salvi restando gli eventuali incrementi consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti. La Circolare 1/PET si pronuncia a proposito del citato art. 2 della legge e, in primo luogo, confema che la legge sul recupero dei sottotetti – di regola – non ammette incrementi di altezza (di gronda e di colma) del tetto. In altri termini, il sottotetto esistente – per essere recuperabile a fini abitativi – deve presentare le altezze medie e minime stabilite dalla legge: di regola, quindi, non sono ammessi innalzamenti volti a raggiungere tali altezze. Tanto la legge quanto la circolare, tuttavia, fanno salvi gli incrementi di altezza (di colmo e di gronda) “consentiti dagli strumenti urbanistici”: ove il Piano Regolatore ammetta incrementi d’altezza, si potrà variare l’altezza della gronda e/o del colmo

e/o la pendenza delle falde, al fine di raggiungere le altezze medie e minime necessarie per il recupero a fini abitativi del sottotetto. In particolare, la Circolare si esprime affermando che – nel caso in cui sia ammissibile, ai sensi del PRGC, l’innalzamento del tetto – si potrà operare “aggiungendo i benefici derivanti dagli incrementi conseguiti a quelli previsti dalla legge”: in altri termini, sarà al momento dell’intervenuta (legittima) sopraelevazione ammessa dal PRGC che dovranno sussistere le altezze medie e minime previste dalla legge. La Circolare medesima, poi, si chiede se le norme (comunali) atte a consentire l’innalzamento del tetto possano configurarsi in qualunque modo. Si chiede se possa legittimarsi il recupero a fini abitativi dei sottotetti ogni qual volta la possibilità d’incremento d’altezza sia desumibile da una qualsiasi disposizione del PRGC, attuando la quale l’incremento si verifichi, ancorché la norma non sia preordinata a ciò. La risposta è nel senso di escludere quest’ultima eventualità. La Circolare, infatti, pretende che la norma di piano sia specifica sulle altezze: il Piano deve ammettere specificatamente elevazioni delle altezze. La Circolare esprime l’enunciato concetto affermando che “non si ri-


Il geometra

Professione

“Negli edifici esistenti destinati o da destinarsi in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero a solo scopo residenziale del piano sottotetto” (art. 1, c. III, L. R. 21/1998).

tiene che rientrino nelle condizioni di legge altri incrementi derivanti, ad esempio, da generici aumenti di cubatura consentiti una tantum oppure dall’utilizzo di una volumetria residuale”. Ciò non significa, ovviamente, che tali generici incrementi volumetrici non possano intervenire mediante ampliamento verticalmente l’edificio preesistente (e, quindi, tramite sopraelevazione), nell’ovvio rispetto di eventuali limiti generali massimi di altezza. In tal caso potrà tranquillamente sopraelevarsi un edificio in applicazione del PRGC, ma non si potrà rendere abitabile il sottotetto sulla base della normativa eccezionale contenuta nella L.R. 21/1998: il sottotetto derivante dall’operazione di ampliamento-sopraelevazione, per essere considerato abitabile, dovrà rispettare in tutto e per tutto la normativa ordinaria, anche per quel che riguarda le altezze. Ciò posto, occorre esaminare nel concreto il quesito inoltrato al Servizio regionale di consulenza agli enti locali. Viene riferito che l’intervento proposto consisterebbe nel rifacimento della copertura (da tetto a padiglione a tetto a capanna) con variazione del-

le pendenze delle falde e delle quote d’imposta. Tanto la modificazione della forma del tetto, quanto la variazione delle pendenze delle falde e delle quote d’imposta sarebbero ammesse dal Piano Regolatore. Non è del tutto chiaro se le disposizioni di PRGC che consentono invocate siano norme che prevedono in modo specifico la variazione dell’altezza della gronda e/o del colmo e/o la pendenza delle falde, ovvero se siano norme che consentono l’incremento volumetrico del fabbricato, non escludendo che tale ampliamento possa anche svilupparsi in altezza. Si può comunque fornire risposta in termini generali al quesito che è stato formulato. S’è detto sopra che, di regola, il recupero a fini abitativi dei sottotetti ex L.R. 21/1998 deve avvenire senza alcuna previa sopraelevazione, a meno che il PRGC non detti norme specifiche che consentano – in tutti o in taluni gli ambiti normativi – incrementi d’altezza degli edifici. Deve tuttavia trattarsi di norme specifiche volte ad ammettere incrementi d’altezza e non di norme che consentano indirettamente l’innal-

zamento dei fabbricati quale conseguenza della previsione di possibili incrementi volumetrici. Possono dunque trarsi le conclusioni e dare risposta alla richiesta di parere: 1) il sottotetto potrà essere recuperato a fini abitativi, secondo quanto previsto dalla L.R. 21/1998, qualora le altezze medie e minime (di cui all’art. 2 L.R. 21/1998) vengano raggiunte applicando una norma di piano che – in modo specifico – ammetta incrementi di altezza degli edifici; 2) se le altezze medie e minime stabilite dalla legge venissero invece raggiunte applicando norme di PRGC che ammettono incrementi volumetrici, unitamente a quelle che stabiliscono i limiti massimi d’altezza, il sottotetto non potrà esser reso abitabile sulla base della normativa speciale contenuta nella L.R. 21/1998; in questo secondo caso il sottotetto, per esser considerato abitabile, dovrà rispettare la normativa ordinaria in tutto e per tutto, anche per quel che riguarda le altezze interne.

il geometra n. 2/09

21


Il geometra

Professione

Anche a San Mauro delibera comunale sull’abitabilità delle mansarde

di Vittorio Vizzini

Con apposita delibera il Comune di San Mauro regolamenta la realizzazione delle mansarde abitabili. L’Assessore Massimiliano Spinello è orgoglioso dell’importante obiettivo raggiunto

Storica delibera del Consiglio Comunale del 12 marzo 2009: tutte le mansarde di San Mauro possono essere recuperate quali “abitabili”. L’assessore Massimiliano Spinello è orgoglioso di tale delibera, ottenuta all’unanimità, frutto di quasi un anno di lavoro: l’iter è iniziato nella primavere del 2008, ha avuto una prima approvazione nel Luglio del 2008 con un successivo ritiro per maggiori precisazioni normative nel settembre 2008 – e successiva ripartenza dell’iter legislatovo nel Settembre stesso del 2008. L’Assessore ringrazia l’Amministrazione tutta per essere riuscito a portare in porto questo importante obbiettivo; ringrazia anche particolarmente il geom. Valter Casalegno, responsabile dell’Ufficio Edilizia Privata, preciso ed attento collaboratore estensivo. Tale Delibera è già operativa in quanto variazione parziale del piano regolatore e quindi è data alla Pro-

22

il geometra n. 2/09

vincia unicamente per conoscenza. Il nuovo ordinamento non è in contrasto con il Piano Regolatore soprattutto perché lascia invariato il carico antropico esistente. Tale delibera è applicabile anche agli edifici del “centro storico”, consente il recupero ad uso abitativo dei sottotetti quali pertinenze dell’unità immobilare sottostante e/o comunque come componente dell’edificio stesso. A livello normativo il sottotetto, così recuperato, deve sottostare ai requisiti di Legge del rapporto pavimento superfice aeroilluminante dell’ottavo. Unico vincolo la norma che detremina l’accessorialità unicamente se non sono presenti contemporaneamente la destinazione dei locali a cucina, camere, servizi, debbono sussistere non più di due requisiti. Non è necessario rogare un atto notarile di vincolo all’unità immobiliare di pertinenza, non è necessario il collegamento interno all’unità pertinenziale con la pertinenza essendo tale delibera assunta come Norma Transitoria Attuativa del P. R. G. C. Può essere richiesta, mediante D.I.A., non è richiesta e non impegna

volumetria alcuna. Il requisito necessario per poter usufruire di tale opportunità è la realizzazione a posteriori del 12 agosto 1998, senza limiti di tempo, è usufruibile sia per le realizzazioni esistenti, sia per nuove costruzioni, sia per nuove ristrutturazioni. Tale delibera non è in contrasto della vigente normativa regionale, L. R. 21, sul recupero dei sottotetti. Gli oneri di urbanizzazione, primaria e secondaria sono stati determinati nella misura del 50% degli oneri vigenti ed è prevista la possibilità di un pagamento in tre soluzioni: 33% alla presentazione della D. I. A . o al rilascio del Permesso di Costruire, 33% dopo sei mesi dal primo versamento, 34% dopo un anno dal primo versamento. Naturalmente per avere l’abitabilità si dovrà osservare le vigenti normative di merito, non escluso l’accatastamento della pertinenzialità. Non vi sono aggravi di alcun genere in quanto i sottotetti, attualmente locali di sgombero, pagano di già l’imposta sui rifiuti; se la pertinenza è afferente la prima casa non ha alcun aggravio di ICI.


Il geometra

Professione

In esecuzione della Del. C.C. n. 2009 00975/24, e a seguito della D.S 1/2009 del dirigente del SSEU, sono state aggiornate le tariffe dei diritti su atti e procedure edilizie. Disponibile la tabella, pubblicata nell’apposita sezione del sito. (3 aprile 2009) http://www.comune.torino.it/giunta_co-

mune/intracom/htdocs/2009/2009_00975. html http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/ atti/disposizioni_servizio/2009/01_09.pdf http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/ atti/disposizioni_servizio/2009/Tariffe_def_ 2009.pdf

Permessi di costruire e DIA Aggiornati i modelli di Fine Lavori dei Permessi di Costruire e delle DIA a seguito delle recenti modifiche di alcuni articoli del Regolamento Edilizio n. 302/05 e della

pubblicazione del nuovo Allegato Energetico Ambientale. (30 marzo 2009) http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/ moduli/index.shtml#lavori

Agibilità Aggiornata la sezione Procedure-Agibilità alla luce della recente normativa in materia igienico-sanitaria e di impiantistica. Aggiornati di conseguenza i modelli nella sezione Modulistica-Agibilità. (30 marzo 2009)

http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/ procedure/agibilita.shtml http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/ moduli/index.shtml#agibilita

Riorganizzazione della Divisione Urbanistica ed Edilizia privata Pubblicata la determinazione del direttore di divisione dott.ssa Paola VIRANO, n. 6/2009/DUEP, relativa alla riordanizzaizone della divisione urbanistica ed edilizia privata.

Modifiche in capo al settore Trasformazioni Convenzionate. http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/ordini_servizio/2009/6_09Riorg_div_ 02032009.pdf

Dallo Sportello dell’Edilizia del Comune di Torino

Aggiornamento 2009 tariffe

QUALIFICA DI “GEOMETRA LAUREATO” A norma del Decreto 328/01, art. 55, chi ha conseguito la Laurea triennale nelle Classi 4°, 7° e 8° può essere iscritto all’Albo dei Geometri, con la qualifica di “Geometra Laureato”. Per tale motivo, si invitano gli iscritti all’Albo che siano in possesso di tale titolo a segnalarlo agli uffici, allegando copia del titolo di studio (o certificato equipollente). In tal modo il titolo potrà essere aggiunto sull’Albo a quello di Geometra, oltre che a servire come dato

statistico.

il geometra n. 2/09

23


Il geometra

Professione

X edizione del listino prezzi degli immobili 2008 La Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari ha presentato a Torino, nella prestigiosa sede Ascom di via Massena 20, la decima edizione del Listino Prezzi 2008 degli Immobili di Piemonte e Valle d’Aosta. Ad illustrare i dati del Mercato Immobiliare urbano e turistico, emersi dai rilevamenti effettuati sul territorio, Sergio Garlando, Presidente Fimaa Piemonte, Maria Grazia Savant Ros, Presidente Fimaa Torino, Alessandro Berlincioni, Coordinatore del Listino Prezzi e Stefano Stanzani, Centro Studi Fimaa. Questa pubblicazione è uno strumento operativo di rapida e semplice consultazione, utile sia ai professionisti del settore, sia ai cittadini. I dati raccolti ed i grafici esplicativi del Listino permettono un’analisi congiunturale tra i prezzi di abitazioni, uffici e negozi che, con le altre variabili macroeconomiche, forniscono un’ampia e completa visuale della competitività del Mercato. Dal punto di vista metodologico sono state effettuate molteplici rilevazioni nell’ambito di ciascuna microzona individuata che hanno portato a definire un range di valori medi al metro quadrato di un immobile più frequentemente compravenduto e classificato per tipologia. Dieci anni fa, proprio come oggi, si viveva una fase di incertezza: il Mercato azionario mostrava forte volatilità ed i tassi di interesse erano calati drasticamente. I principali quotidiani italiani del tempo indicavano una ripresa del Mercato Immobiliare con una domanda che, allora come oggi, puntava sulla qualità edilizia e con

24

il geometra n. 2/09

i prezzi medi degli appartamenti di pregio in due significative zone urbane di Torino, quali il Centro storico e la zona della Gran Madre-Crimea, che si attestavano, rispettivamente, sui 4 milioni di Lire al mq e sui 5 milioni di Lire sempre al mq. Nelle medesime zone urbane della Città le valutazioni del 2008 sono pressoché raddoppiate: in centro, infatti, la valutazione in media risulta di 4 mila Euro al mq, mentre in Gran Madre-Crimea di 5 mila. Un incremento questo, ben al di sopra dell’inflazione media di periodo, pari a poco meno del 22%. Al tempo si leggeva, inoltre, che la ripresa del Mercato era testimoniata anche dalla riduzione dei tempi medi di vendita di un’abitazione: da 9-10 mesi del 1995/’96 si era arrivati a circa 5 mesi nel 1999. Oggi, i tempi medi di vendita si aggirano sui 7-8 mesi. La fase attuale del Mercato Immobiliare nel nostro Paese ha allontanato molti compratori, allarmati dalla difficile situazione economica. Nel 2008 il numero di scambi riferito a tutti gli immobili si è ridotto, rispetto all’anno precedente, del 13,7% (-15,1% per il solo comparto residenziale). Questo allontanamento è da ricondursi a qualche razionale motivazione economica? Certamente la crisi della liquidità cui sono sottoposte molte famiglie ha un peso notevole, oltre al fatto che molte sono in attesa di variazioni al ribasso delle quotazioni. A Torino le variazioni annuali dei prezzi di vendita relative agli appartamenti usati di tipo signorile, calcolate da Fimaa Torino per il 2008, si attestano sul +1,2%, mentre risultano lievemente calanti gli appartamenti

usati di tipologia media (-0,2%). In Provincia, invece, si assiste ad una diminuzione più consistente che coinvolge tanto gli appartamenti usati signorili (-1,3%), quanto quelli medi (-2,0%). Nel Capoluogo subalpino, il numero di scambi di abitazioni nell’anno di riferimento risulta in calo di 19,5 punti percentuali, la performance nel resto della Provincia è invece del 13,5%. Sugli stessi livelli la riduzione del monte erogato dei finanziamenti, oltre il breve termine, delle famiglie consumatrici: il dato provinciale, al 30 settembre 2008, presenta una riduzione rispetto al flusso dell’anno precedente del 15,6%. Questi dati, tuttavia, non devono scoraggiare perché in tale fase congiunturale la possibilità di fare buoni affari è garantita da un’offerta che, a differenza di qualche anno fa, permette una migliore scelta. Inoltre, si vuole ricordare che i prezzi si potranno assestare verso il basso (lieve calo), ma non avranno gli stessi impatti negativi rispetto ad altre realtà. Ciò per almeno quattro motivazioni: • In Italia i prezzi delle case sono saliti meno che in altri Stati (in media nominale, al lordo cioè dell’inflazione, del 120% contro oltre il 190% in Spagna, il 213% nel Regno Unito, il 240% in Irlanda). • L’Italia ha una caratteristica strutturale di alti tassi di risparmio (un quinto del reddito nazionale lordo viene risparmiato ogni anno, la stessa quota di reddito è negli Stati Uniti meno di un settimo). • II sistema bancario nazionale sembra


Il geometra

Professione meno “intossicato” di altri da prodotti speculativi finanziari particolarmente aggressivi. • I tassi principali di rifinanziamento BCE sono scesi a dicembre di 75 punti base, a gennaio ed a marzo di altri 100 (50 in ciascun mese) attestandosi oggi sull’1,5%, con ripercussioni sull’Euribor, ai minimi storici.

IL MERCATO IMMOBILIARE DELLE ALTRE PROVINCE PIEMONTESI Di seguito una breve panoramica sulla compravendita di case, uffici e negozi nelle Province piemontesi, relativa all’andamento del Mercato Immobiliare del 2008. La posizione attendista tende a prevale sulle altre, i compratori aspettano tempi migliori. Il raffreddamento della domanda non è però generalizzato, poiché la ricerca di case di qualità non sembra essersi fermata. Qualità non significa solamente zona urbana, ma a determinare la vendibilità di un appartamento concorrono spesso anche finiture ed impiantistica. ALESSANDRIA: il Mercato Immobiliare è condizionato dalla crisi globale. Si è inevitabilmente contratto, facendo registrare un calo di domanda ed un allungamento dei tempi di vendita. Sono aumentate in maniera notevole le offerte di immobili, soprattutto ville ed abitazioni di grande metratura. Per il 2009 si dovrà prestare molta attenzione al prezzo richiesto, se non si vorranno rischiare inutili perdite di tempo. ASTI: un rallentamento negli aumenti dei prezzi immobiliari, un allungamento dei tempi di vendita, una diminuzione delle trattative di acquisto degli immobili dovuti alla situazione di crisi legata all’economia reale. Anche nell’Astigiano si inizia a percepire una mancanza di fiducia nel settore, anche se l’investimento immobiliare continua a suscitare interesse.

BIELLA: II mercato immobiliare biellese, già in sofferenza negli ultimi anni a seguito della grave crisi del comparto tessile, non è certamente cresciuto nel 2008. Il mercato è quasi fermo e, ad una ampia offerta di immobili di ogni tipologia, dal residenziale, al commerciale, all’industriale non corrisponde una pari richiesta, anche perché la popolazione nella Provincia non è in movimento. CUNEO: la Città ha rivelato una sostanziale “tenuta” sia in termini di compravendite, sia di stabilità dei prezzi. Le tipologie più richieste hanno riguardato appartamenti di piccole dimensioni: bilocali e trilocali. Il fenomeno ha assunto una maggiore rilevanza nell’albese dove la vocazione turistica del territorio si unisce all’incremento di insediamenti produttivi. Difficile fare previsioni per l’immediato futuro. NOVARA: il mercato immobiliare ha evidenziato, nel secondo semestre del 2008, un peggioramento di tutti gli indicatori congiunturali. Si sta registrando un aumento nella compravendita di immobili ad uso investimento, causato con tutta probabilità dalla fuga dal mercato azionario. Chi ha a disposizione capitali o capacità di accesso al credito in questo periodo può davvero concludere buoni affari. VERBANIA: il mercato qui risulta caratterizzato da scambi in rarefazione con un allungamento dei tempi medi di vendita. I prezzi, tuttavia, mostrano una tenuta particolarmente accentuata per quelli di appartamenti signorili nelle migliori zone della cittadina. Stabili quelli rilevati per uffici e negozi, dove vengono segnalate pesanti riduzioni nell’attività transattiva per carenza di domanda. il geometra n. 2/09

25


Il geometra

Professione VERCELLI: il mercato residenziale non sembra essere ancora stato investito appieno dalla crisi. Gli scambi, infatti, appaiono solo in lieve rallentamento rispetto al 2007 così come i prezzi non subiscono riduzioni. Negative, invece, le valutazioni sul Mercato degli Immobili di impresa, con riduzioni nelle attività di scambio di negozi ed uffici e prezzi correnti stabili (in calo, cioè, al netto dell’inflazione).

FIMAA, la più antica e più grande Associazione in Italia con oltre 14.000 associati, è la Federazione che rappresenta il comparto della Mediazione, Agenti Immobiliari, Mediatori Creditizi e Mediatori Merceologici, Socio Effettivo di Confcommercio. 26

il geometra n. 2/09

PIEMONTE: LISTINO PREZZI TURISTICO A differenza dei Mercati urbani torinesi, caratterizzati nel complesso da lievi ritocchi nelle quotazioni verso il basso, i Mercati Immobiliari della Montagna Olimpica mantengono sostanzialmente inalterate le quotazioni dello scorso anno. D’altra parte, prendendo in considerazione i dati sulle compravendite di appartamenti, riferiti al I semestre 2008 e confrontandoli con quelli dell’anno precedente, la variazione d’ambito è positiva, pari al +6,7%, unico dato in controtendenza rispetto a tutte le macroaree della Provincia di Torino considerate, che vanno dalla Val di Susa al Canavese, dalle cinture periferiche di Torino, al Pinerolese. Gli scambi hanno mostrato particolari flessioni ad Oulx e Sauze d’Oulx, sono rimasti invece stabili a Bardonecchia e Pragelato, mentre si sono fortemente incrementati a Sestriere. Dunque, si può affermare che, anche per il Mercato Immobiliare della montagna torinese, così come per gli immobili di qualità in Città, gli effetti della crisi si sentono meno. LISTINO PREZZI IMMOBILI VALLE D’AOSTA II Mercato Immobiliare Valdostano denota il rallentamento della domanda in rapporto all’offerta che, nelle agen-

zie immobiliari, appare macroscopica. La Valle d’Aosta ha da sempre un duplice Mercato, quello turistico della seconda casa e quello della prima casa. Per alcune zone, oggetto d’analisi, l’anno 2008 ha registrato mutamenti nei valori di mercato, delineando un vero e proprio rallentamento della domanda, nonché una più accorta e difficoltosa corsa all’acquisto, con una trattativa tendente al ribasso da parte del potenziale acquirente. La flessione in discesa maggiormente marcata si è verificata ed è stata confermata nel terziario, in pratica ferma se non inesistente, e nel settore commerciale dove, ad un prezzo di vendita alto, vi è stato un disinteresse totale all’acquisto, dettato proprio dalla situazione politico-finanziaria internazionale. Stesso discorso vale anche per le locazioni sia commerciali, sia per la prima casa che hanno raggiunto cifre ragguardevoli, mentre resta interessante la locazione turistica settimanale e, nei centri di notevole portanza turistica, addirittura semestrale e/o annuale. Per la prima casa, l’alternativa della locazione all’acquisto non è più interessante e l’acquisto, pur facendo ricorso al credito bancario valdostano che per la prima casa è indiscutibilmente importante, grazie alle particolari agevolazioni a tassi dell’1,5%, non porta alcun incremento commerciale poiché insufficienti a coprire la spesa. Inoltre rimane sempre molto importante la costante e carente reperibilità di aree edificabili a causa della morfologia del territorio valdostano che non permette l’edificazione di nuovi complessi. I tagli turistici più interessanti sono i bilocali che hanno un prezzo medio di 3 mila euro al mq, mentre per la prima casa, il trilocale è il più richiesto, con prezzi variabili dai 2.500 ai 3.000 euro al mq. Per quanto riguarda infine gli immobili di pregio vale il discorso di sempre, ovvero, sono ricercati da una clientela particolare, per la quale la situazione economica non influisce così marcatamente sui propri investimenti.


Il geometra

Professione

Commissione Tributaria Provinciale di Torino Decreto composizione sezioni 1° sem. 2009 Strada Antica di Collegno, 259 - 10146 - Torino Prot. n. 275/2009

Sezione n. 1 Presidente Giudici

Sezione n. 2 Presidente Giudici Sezione n. 3 Presidente Giudici

Sezione n. 4 Presidente Vice Presidente Giudici Sezione n. 5 Presidente Vice Presidente Giudici

Sezione n. 6 Presidente Vice Presidente Giudici

Roggero Paolo Albrile Paola Marini Alessandro Viano Giuseppe Strozzuso Giuseppe Borgaro Lorenzo Nicodano Michele Caprioglio Piera Cogno Catterina Oreglia Giancarlo Rajola Luigi Vendittelli Giovanni Trinelli Edoardo Ossola Giovanni Zuccarello Sebastiano Premoselli Pier Carlo Cutellè Guido Pasta Bianca Rosa Salvatico Giovanni Viola Pietro Aragona Filoreto Calvo Giuseppe Ferraris Laura Fieschi Renato Forneron Elio

Sezione n. 7 Presidente Giudici

Sezione n. 8 Presidente Vice Presidente Giudici Sezione n. 9 Presidente Giudici

Sezione n. 10 Presidente Giudici

Sezione n. 11 Presidente Vice Presidente Giudici Sezione n. 12 Presidente Giudici Sezione n. 13 Presidente Giudici

Bernardi Alberto Grimaldi Gianfranco Gurgone Vincenzo Perotto Silvana Steinleitner Corrado Bianconi Cristina Causo Giglio Calì Stefano Rossotto Vittoria Denaro Edoardo Giobellina Giuseppe Gratteri Carmelo Pisanti Gennaro Luda Carlo Bonino Giovanni Collu Luisella Migliorino Giuseppe Villa Fulvio Cutellè Guido Fracchioli Gian Luigi Roccella Giuseppe Burdino Gianfranco Grillo Salvatore Longo Giuseppe Cocilovo Giuseppe Fugiglando Guido Gratteri Carmelo Iacona Giuseppe il geometra n. 2/09

27


Il geometra

Professione Sezione n. 14 Presidente Vice Presidente Giudici Sezione n. 15 Presidente Vice Presidente Giudici

Sezione n. 16 Presidente Giudici

Sezione n. 17 Presidente Vice Presidente Giudici

Sezione n. 18 Presidente Giudici

Sezione n. 19 Presidente Giudici

Fassio Francesco Bertolotto Marinella Palmas Lita Pugno Luigi Scalese Vincenzo Coppola Luigi Bolla Mauro Collu Luisella Steinleitner Corrado Scisciot Francesco Chiosso Giorgio Derro Antonio Martini Mario Cervetti Fernanda Enipeo Luigi Bolla Mauro Carcheri Pier Cesare Monacis Lucia Quaini Marco Albezzano Michelina Alessandria Silvio Ducco Vittorio Spagnoli Teodora Cuomo Bruno Luciani Anna Maria Pero Pietro Paolo

Sezione n. 20 Presidente Giudici

Sezione n. 21 Presidente Vice Presidente Giudici

Sezione n. 22 Presidente Vice Presidente Giudici Sezione n. 23 Presidente Giudici

Sezione n. 24 Presidente Giudici Sezione n. 25 Presidente Vice Presidente Giudici

Palmisano Francesco Chiaraviglio Lorenzo Matta Maria Meazzi Fernando Donato Francesco Causo Giglio Arnone Domenico Manni Pia Morelli Gianfranco Vellucci Pasquale Marciante Giuseppe Cavagnetto Valerio Lepore Patrizia Pasta Bianca Rosa Ronchetta Anna Maria Bertea Giancarlo Cogno Catterina Monastra Vincenzo Toto Mario Grimaldi Luigi Guglielmino Elio Martini Mario Donato Francesco Tiseo Antonio Boggio Ennio Morelli Gianfranco Picco Augusta Torretta Alberto

INIZIATIVE TERREMOTO ABRUZZO Per dimostrare concreta solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo, il Consiglio Nazionale Geometri ha istituito un apposito capitolo di bilancio denominato “Geometri per l’Abruzzo”, sul quale possono confluire le donazioni dei singoli iscritti. L’importo raccolto ed il suo effettivo utilizzo saranno debitamente documentati e resi noti. Gli estremi del conto corrente sono: Istituto cassiere: Banca Popolare di Sondrio – sede di Roma, Via Cesare Pavese n. 336 IBAN: IT63M0569603211000004770X21 Causale: “Geometri per l’Abruzzo”

28

il geometra n. 2/09


il geometra n. 2/09

29


Il geometra

Professione CONSULTA PERMANENTE DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI DELLA PROVINCIA DI TORINO Torino 16 marzo 2009

C.so Vinzaglio 12 Bis Torino GRAZIE AI COMMERCIALISTI

Si è appena concluso a Torino il 1° Congresso Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, a nome di tutti gli Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Torino mi sento in dovere di dire un caloroso grazie ai Commercialisti, per aver saputo dare la giusta visibilità al ruolo istituzionale dei Professionisti italiani. Con il 1° Congresso Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, i vertici delle Istituzioni Piemontesi, ma anche, la Politica Nazionale, hanno avuto modo di comprendere le funzioni al servizio della Nazione che svolgono non solo i Commercialisti ma tutti i Professionisti Italiani. In particolare, un grazie è dovuto al Dott. Aldo Milanese, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino, che ha saputo portare i riflettori della politica nazionale e locale sulla nostra città, dimostrando a tutti l’efficacia del “Modello Torino” e dimostrando come le Professioni Intellettuali sanno mantenersi moderne ed all’avanguardia, sia nei propri ruoli istituzionali che nelle tecnologie di comunicazione. Un grazie al Dott. Claudio Siciliotti, Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che con il suo magistrale discorso di apertura ha saputo esprimere, in modo coinvolgente e con grande chiarezza, l’importantissimo ruolo sociale che i professionisti svolgono quotidianamente con il loro operare. Un grazie agli oltre 3.000 Professionisti che, con la loro presenza, hanno dimostrato come le Professioni Intellettuali partecipano attivamente alla soluzione dei problemi della Nazione e della categoria. Con la loro presenza, determinante per il successo dei lavori congressuali, hanno dato un forte segnale politico di unitarietà che non potrà essere ignorato. Il Presidente Per. Ind. Amos Giardino

30

il geometra n. 2/09


Il geometra

Consiglio Nazionale CONSIGLIO NAZIONALE dell’ORDINE dei DOTTORI AGRONOMI e DOTTORI FORESTALI via Po, 22 -00198 ROMA CONSIGLIO NAZIONALE dei GEOMETRI e dei GEOMETRI LAUREATI Piazza Colonna, 361 -00187 ROMA CONSIGLIO NAZIONALE dei PERITI AGRARI e PERITI AGRARI LAUREATI via Principe Amedeo, 23-00185 ROMA

ROMA lì, 11 febbraio 2009 Spett. ANIA

Spett. ASNACODI Spett.li Compagnie di Assicurazione Ordini Prov.li dei Dott.ri Agronomi e Forestali Collegi Prov.li dei Geometri e Geometri Laureati Collegi Prov.li dei Periti Agrari e dei Periti Agrari

Laureati

LORO SEDI

OGGETTO: incarichi ai Periti per la liquidazione dei danni da calamità naturali -invito a vigilare per prevenire forme di abusi nello svolgimento della attività professionale. I Consigli Nazionali dei Dottori Agronomi e Forestali, dei Geometri e dei Periti Agrari, fin dagli anni ‘80, hanno avvertito la necessità di costituire, il Comitato Interprofessionale Periti Estimatori Danni da Calamità Naturali quale organismo di collegamento e valorizzazione delle attività dei Periti. Funzione precipua del Comitato è quella di curare lo sviluppo dell’attività peritale garantendo il rispetto delle norme deontologiche e fornendo qualificati contributi tecnici e formativi, nel rispetto delle specificità professionali dei singoli professionisti, per ottenere un miglioramento prestazionale a tutto vantaggio dell’utenza ed a garanzia dell’interesse pubblico. In relazione agli incarichi i Consigli Nazionali scriventi ritengono di dover chiarire alcuni aspetti delicati che ineriscono la competenza e la titolarità dell’esercizio dell’attività peritale. In ordine alla specifica competenza il Ministero di Grazia e Giustizia si era puntualmente espresso con nota 20/12/1994, prot. N. 44003/1778, uff .VII, con cui riteneva competenti in materia i Dottori Agronomi e Forestali, i Geometri ed i Periti Agrari, per cui, risulta incongruo il tentativo di coinvolger altre figure professionali nella attività di quantificazione e di liquidazione dei danni da Calamità Naturali. L’espediente, di recente utilizzato, da alcune Compagnie di Assicurazione, di estendere a figure diverse le competenze specifiche, è destituito, alla luce del richiamato parere ministeriale, di ogni fondamento tecnico e giuridico. L’equipollenza dei titoli di studio può solo essere stabilita con uno specifico provvedimento, di norma si tratta di un decreto ministeriale, che, contestualmente, chiarisca anche per quali finalità sia stata disposta l’eventuale equipollenza. La titolarità dell’esercizio dell’attività professionale è, quindi, riservata solo ed esclusivamente ai Dottori Agronomi e Forestali, ai Geometri ed ai Periti Agrari, purché abilitati allo svolgimento della professione ai sensi delle norme vigenti. Si invitano, perciò, per quanto innanzi esposto, i Sigg. Presidenti degli Ordini e dei Collegi provinciali, l’ANIA, l’ASNACODI, e le Compagnie di Assicurazione a vigilare per evitare che vengano incaricati soggetti diversi, non in possesso delle necessarie qualificazioni professionali e, contemporaneamente, a garantire il dovuto controllo al fine di assicurare la completa rispondenza del perito professionista a quanto previsto dalle disposizioni deontologiche adottate da ogni categoria. Nel caso in cui gli Organismi professionali locali (Ordini e Collegi provinciali) venissero a conoscenza di attività peritali affidate a figure professionali diverse da quelle legittimate, sono invitati ad informare tempestivamente gli scriventi ed a valutare l’opportunità di sporgere denuncia per l’esercizio abusivo di una delle tre professioni regolamentate che, per legge, sono titolate a quantificare i danni causati da calamità naturali. Con i più cordiali saluti.

I Presidenti dei tre Ordini professionali

il geometra n. 2/09

31


Il geometra

Consiglio Nazionale

Chiarimenti del Consiglio Nazionale sulla legge 13/2008 (misure straordinarie in materia di risorse idriche e protezione dell’ambiente) Ai Signori Presidenti dei Consigli dei Collegi Geometri e Geometri Laureati Ai Signori Presidenti dei Comitati Regionali Geometri e Geometri Laureati Ai Signori Consiglieri Nazionali Alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri Liberi Professionisti Ai Dirigenti di Categoria LORO SEDI Oggetto: Legge n. 13 del 27/02/2009: conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30/12/2008 n. 208”. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/02/2009 (www.gazzettaufficiale. it), è stata pubblicata la legge n. 13 del 27 febbraio 2009 avente per oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”. Premesso che durante l’iter di conversione in legge, sono state apportate numerose modifiche al testo iniziale del D.L. 208/2008 (inviato con ns. lettera circolare n. 272 del 14/01/2008), si evidenziano di seguito le novità di maggiore interesse: • art. 1 “Autorità di bacino di rilievo nazionale” Introdotti commi aggiuntivi che riguardano l’adozione dei piani di gestione e che mirano, in particolare, ad assicurare la tempestiva adozione di tali piani e la loro elaborazione se-

32

il geometra n. 2/09

condo criteri di uniformità. Inserito, altresì, un comma relativo alla ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo; • art. 2 “Danno Ambientale” Introdotta una procedura alternativa di risoluzione stragiudiziale del contenzioso relativo alle procedure di rimborso delle spese di bonifica e ripristino di aree contaminate e al risarcimento del danno ambientale. Le modifiche apportate in sede di conversione, sono volte essenzialmente a conferire una maggiore precisione al dettato normativo, a valorizzare il ruolo dell’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e a disciplinare compiutamente l’utilizzazione del terreno o di singoli lotti o porzioni da parte del proprietario nel rispetto della destinazione urbanistica e degli obiettivi di bonifica; • art. 5 “Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Disposizioni in materia di adeguamento delle discariche nonché di modello unico di dichiarazione ambientale” Il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune,

resta invariato per tutto il 2009; - prorogato al 30 giugno 2009 il regime transitorio delle discariche. Il Presidente di una regione o di una provincia autonoma può chiedere, in via eccezionale, un’ulteriore proroga (istanza entro il 15 marzo 2009), che avrà efficacia a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al termine massimo del 31 dicembre 2009; - la TIA, tariffa integrata ambientale che sostituisce la TARSU, potrà essere introdotta dal 30 giugno 2009 dai Comuni, se il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare non adotterà un apposito regolamento attuativo della tariffa; - il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) allegato al DPCM del 2/12/2008, dovrà essere utilizzato con le dichiarazioni relative al 2009, da presentarsi entri il 30 aprile 2010. La dichiarazione in scadenza il 30 aprile 2009, andrà presentata con il vecchio modello; • art. 6-ter “Normale tollerabilità delle immissioni acustiche” Nell’accertamento della normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’articolo 844 del Codice Civile, sono fatte salve le disposizioni vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso; • art. 7-bis “Riduzione dell’utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni” E’ prevista la realizzazione, da parte del Ministro dell’Ambiente, di progetti e campagne di comunicazione finalizzate alla riduzione dell’uso


Il geometra

Consiglio Nazionale di carta nella PA; • art. 7-ter “Modifica all’articolo 4 del decreto-legge n. 314 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 368 del 2003” Disposta la modifica delle percentuali relative al contributo di compensazione territoriale previsto a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare; • art. 7-quater “Progetti ed iniziative di educazione ambientale” Stanziati 9 milioni di euro per la promozione di iniziative a favore della tutela ambientale; • art. 7-quinquies “Progetti di promozione della sensibilità ambientale nella scuola secondaria superiore e nell’università” Al fine di sensibilizzare i giovani alla conservazione di un ambiente sano e a comportamenti ecocompatibili, è prevista la realizzazione di progetti ed iniziative di interesse generale nell’ambito dei sistemi di istruzione secondaria superiore e universitaria; • art. 7-sexies “Valorizzazione a fini ecologici del mercato dell’usato” Previsto, tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni, le province ed i comuni, in sede di Conferenza unificata, un accordo di programma, che può prevedere la partecipazione di associazioni particolarmente rappresentative a livello territoriale, al fine di regolamentare, a fini ecologici, la rinascita e lo sviluppo, in sede locale, dei mercati dell’usato. Sulla base di tale accordo, gli enti locali, a partire dal 2009, individuano spazi pubblici per lo svolgimento dei mercati dell’usato. Verranno individuati gli standard minimi che questi mercati devono rispettare; • art. 8 “Disposizioni in materia di protezione civile” Previsti 19 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del dicembre 2008. Introdotte norme di modifi-

L’ art. 7-quater della legge 13/08 prevede lo stanziamento di 9 milioni di euro per la promozione di iniziative a favore della tutela ambientale

ca delle modalità di rendicontazione dell’attività da parte dei Commissari all’emergenza e disposizioni per i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. In materia di incendi boschivi, le unità operative territoriali vengono sostituite da nuclei speciali di protezione civile; • art. 8-bis “Misure in materia di ripartizione della quota minima di incremento dell’energia elettrica da fonti rinnovabili” Sostituito il comma 167 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2008. Prevista, con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e d’intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, la ripartizione fra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo del 17% del consumo interno lordo entro il 2020 ed i successivi aggiornamenti proposti dall’UE; • art. 8-ter “Modifiche all’articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di terre e rocce da scavo e di residui di lavorazione della pietra” Aggiunti due nuovi commi all’articolo 186 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. I materiali edili costituiti da terre e rocce da scavo, qualora ne siano

accertate le caratteristiche ambientali, possono essere usati per gli interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati (copertura arborea, condizioni idrologiche, percezione paesaggistica). I residui provenienti dall’estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. (Si ricorda che la disciplina di questo tipo di componenti, è stata modificata dall’art. 2, comma 22, del D. Lgs. n. 4 del 16/01/2008 (“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”) e dall’articolo 20, comma 10-sexies della L. n. 2 del 28/01/2009 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”). • art. 8-quinquies “Modifica all’articolo 243 del decreto legislativo n. 152 del 2006” In materia di acque di falda, viene estesa agli interventi di messa in sicurezza dei siti, la possibilità di scarico delle acque estratte dalle falde sotterranee nei siti sottoposti agli interventi di bonifica; La presente legge è entrata in vigore il 1° marzo 2009. Cordiali saluti. IL PRESIDENTE f.to Geom. Fausto Savoldi il geometra n. 2/09

33


Il geometra

Cassa Previdenza

Uno sguardo alle dichiarazioni fiscali dei professionisti piemontesi La Cassa di Previdenza ci ha fornito i dati riguardanti i modelli 17 dell’anno 2007 e 2008 (comunicazione reddituali obbligatorie) della Regione Piemonte suddivisi per singolo Collegio. Dalla tabelle sotto riportate si può constatare che il numero delle dichiarazione pervenute è in costante crescita, grazie all’innovazione tecnologia perseguita da sempre dalla Cassa, dell’acquisizione telematica dei modelli che di fatto ha snellito l’iter procedurale sostituendo il modello cartaceo. Sono sempre di più gli iscritti che utilizzano questo metodo di inoltro e che costantemente consultano l’area riservata per variazione dati anagrafici e fiscali, invio modello 17 e 4/03, calcolo ipotetico pensionistico e visualizzazione estratto conto assicurativo. Confrontando inoltre per ogni singolo anno i dati relativi alla media del reddito IRPEF ed alla media del Volume d’Affari ai fini IVA regionale, si evidenzia che anch’essi sono in aumento nonostante sul 7% delle dichiarazioni regionali relative all’anno 2008, sia segnalato un volume d’affari IVA pari a zero. Per quanto riguarda la suddivisione per singolo Collegio di circoscrizione possiamo notare la che la media del fatturato IVA pone il nostro Collegio solo al 6° posto tra i Collegi piemontesi.

34

il geometra n. 2/09


Il geometra

Cassa Previdenza

La nuova “Area riservata” Servizi Cassa Geometri Già nel 2008 la Cassa aveva effettuato un completo restyling grafico dell’area riservata per i servizi degli iscritti, posta all’interno del sito Internet dell’ente, consentendo una migliore navigazione e un più agevole reperimento delle informazioni attraverso un potente motore di ricerca interno e di una banca dati normativa ipertestuale. Già da tempo il servizio telematico è quindi attivo ma oggi è stato ulteriormente potenziato, agevolando e razionalizzando le principali funzioni e collegamenti con i professionisti. Inoltre quest’anno nel mese di marzo, grazie alla nuova infrastruttura telematica, è stata messa in linea la nuova Area dei Servizi riservati agli Iscritti. Si tratta di una evoluzione dei servizi già presenti, che consente a tutti gli associati, il collegamento diretto con la sede centrale migliorando le funzioni operative on line relative ai servizi previdenziali ed assicurativi. Questa moderna ed importante realizzazione, attraverso l’impiego delle più recenti innovazioni tecnologiche, risulta idonea a soddisfare le esigenze di qualità delle comunicazioni e lo scambio di informazioni in tempo reale tra i professionisti, i Collegi, senza per questo rinunciare a standard elevati di sicurezza, a garanzia delle informazioni trasmesse. Esigenze che la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri persegue da sempre con interventi precisi, volti a migliorare il processo di informatizzazione, potenziando il rapporto di interscambio necessario tra gli iscritti e le attività dei Collegi. il geometra n. 2/09

35


Il geometra

Cassa Previdenza

Procedendo nell’area riservata, sempre con l’identificazione con i codici matricola e password, si accede alla maschera dei servizi iscritti. Si possono visualizzare e modificare i dati anagrafici di residenza e dei

36

il geometra n. 2/09

contatti con la Cassa, accedendo all’apposita videata. Inoltre è possibile controllare e stampare la propria posizione contributiva totale o parziale inserendo l’anno di riferimento.

Altro importante servizio è la stampa della simulazione del calcolo ipotetico di pensione selezionando il tipo di pensione e della normativa con cui effettuare il calcolo.


Il geometra

Commissione Agricoltura

Approvata la legge regionale per la gestione e promozione economica delle foreste La nuova legge forestale regionale (legge regionale n. 4 del 10.02.2009) è stata pubblicata il 12 febbraio 2009 sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (supplemento n. 3 al n. 6 del 12 febbraio 2009) ed è entrata in vigore il 27 febbraio 2009. La nuova legge riconosce il valore collettivo e l’interesse pubblico delle foreste sottolineandone la multifunzionalità. Tra le principali novità introdotte dalla nuova normativa si annoverano le forme di gestione associata, la nascita degli sportelli forestali, l’istituzione del Fondo Regionale di sviluppo forestale dell’Albo delle imprese forestali del Piemonte. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge sarà predisposto il nuovo regolamento forestale che disciplinerà gli aspetti tecnici e normativi che sono qui di seguito riassunti e andrà a sostituire le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui al regio decreto 3267/1923 per tutte le province del Piemonte: - procedure per la realizzazione degli interventi selvicolturali e per l’approvazione e la revisione dei piani forestali aziendali - norme generali per la gestione dei boschi, per l’esecuzione degli interventi selvicolturali e per la gestione dei boschi in situazioni speciali - gestione dei popolamenti da seme - conservazione della biodiversità in ambito forestale - arboricoltura da legno - gestione dei contesti non boscati - opere accessorie ed infrastrutture forestali I principi cardine della nuova legislazione sono rappresentati dal rior-

dino della materia forestale nel suo complesso, dalla semplificazione delle procedure tecnico-amministrative, dal ricorso alla delegificazione e all’assunzione del metodo della programmazione per una gestione sostenibile del patrimonio forestale. “La legge approvata oggi dal Consiglio regionale – commenta l’Assessore Bruna Sibille - è frutto di una precisa scelta della Regione in materia forestale: fornire un nuovo strumento legislativo che stimoli in tempi brevi la ripresa del settore, sinora caratterizzato da una sostanziale carenza di normativa, insufficienza e frammentarietà degli interventi di sostegno. Il provvedimento si propone quindi di sviluppare una gestione attiva delle superfici forestali e di aumentare il prodotto legnoso piemontese. E’ un obiettivo ambizioso e di

lungo periodo che va però avviato se si vuole coglierne i frutti nei prossimi anni”. La nuova legge si prefigge, innanzitutto, le finalità di rendere unica la definizione di bosco. Al fine di facilitare il recupero delle colture agrarie su terreni da poco abbandonati, è stato stabilito in 10 anni il termine oltre il quale riconoscere effettivo l’insediamento del bosco. Per garantire una gestione attiva e non frammentaria del patrimonio forestale, il provvedimento favorisce inoltre la costituzione di consorzi e delle diverse forme di gestione associata, che siano in grado di garantire alta qualità alle operazioni e la realizzazione di progetti di filiera e di uso multifunzionale delle foreste. Per quanto riguarda la pianificazione forestale, attualmente solo il 10 % il geometra n. 2/09

37


Il geometra

Commissione Sicurezza dei boschi piemontesi viene gestito sulla base di appositi piani di assestamento. Per porre rimedio a questa grave carenza del sistema forestale, la legge individua tre livelli di pianificazione da estendere a tutto il territorio: - regionale, sotto forma di piano strategico e di indirizzo; - territoriale, basato su dati tecnicoconoscitivi già disponibili, dai quali derivare la definizione delle destinazioni d’uso, delle forme di governo e trattamento e l’individuazione delle priorità di intervento; - aziendale, da sviluppare dove necessario su iniziativa dei soggetti che gestiscono le proprietà forestali. Con l’istituzione degli sportelli forestali si vuole avvicinare al territorio la struttura forestale regionale e agevolare gli utenti. Gli sportelli, istituiti anche presso gli enti locali, rappresenteranno un punto di riferimento tecnico-informativo prontamente riconoscibile e di facile accesso per il cittadino. La legge unifica inoltre le autorizzazioni per la trasformazione d’uso dei terreni forestali. La nuova norma dispone che per i terreni boscati il riferimento sia unico e che l’autorizzazione sia rilasciata dalla Regione. Sono previste anche specifiche azioni di sostegno alle attività di ricerca, sperimentazione, divulgazione e informazione che andranno ad affiancarsi e ad integrare la realizzazione delle corrispondenti misure del Piano di sviluppo rurale. La legge istituisce infine il “Fondo regionale di sviluppo forestale” allo scopo di finanziare gli interventi di promozione previsti dalla legge e sostenuti dalla Regione, dalle autonomie locali e da soggetti privati. La spesa complessiva è di 3 milioni di euro per il 2009 e di 40 milioni per il biennio 2010-2011. Le foreste del Piemonte http://www.regione.piemonte.it/ montagna/foreste/home.htm http://www.ipla.org/index_f.htm

38

il geometra n. 2/09

Convegni in materia di Sicurezza I componenti la Commissione Sicurezza del Collegio hanno partecipato a numerosi incontri e seminari indetti da altre organizzazioni del settore

Borgaro, 16 febbraio “Il cantiere edile: strategie operative” Il giorno 16 febbraio grazie al vivo interessamento del sindaco Ing. V. Barrea, che ha permesso il patrocinio della città di Borgaro Torinese, si è svolto proprio a Borgaro Torinese il seminario “ Il cantiere edile: strategie operative” che ha riscosso un notevole successo sia per la notevole partecipazione di pubblico sia per la rilevanza degli argomenti trattati. Il tema principale di cui si e parlato è stata la sicurezza sul lavoro, in particolare le principali novità introdotte dal legislatore con il D.Lgs. 81/08. Sembrerebbe un argomento scontato e già ben noto per chi opera nel campo, anche perchè la sicurezza sul lavoro è un tema attuale e molto alla ribalta in questo periodo, infatti spesso le “morti bianche” vengono usate dai mass media come notizie principali su cui fare audience. In realtà la particolarità di questo seminario è stata il confrontarsi di persone facenti parte di categorie che spesso operano su fronti opposti in materia di sicurezza quali l’avvocato, il personale ispettivo sanitario, il medico, l’ingegnere, il geometra, i responsabili della formazione. Infatti gli interventi del dott. Serafini, dirigente medico S.C.Pre.

S.A.L. e dell’avvocato Dott. L. Chiappero, hanno permesso di evidenziare sia come venga attuata la sorveglianza sanitaria e su che basi si cerchi di proteggere i lavoratori dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, sia la responsabilità dell’Ente ai sensi del D.Lgs 231/01 per i reati colposi in materia; d’altro canto il Dott. M. Giusto, Vice presidente nazionale U.N.P.I.S.I., ha sottolineato quali debbano essere le sinergie tra i vari ordini professionali in modo da non avere conflitto ma collaborazione. Si ringrazia infine tutti i relatori che hanno permesso la buona riuscita di tale evento, confidando in una collaborazione sempre così calorosa per i futuri seminari. Geom. Ugo Caglio

Torino, 10 marzo “Testo Unico sulla Sicurezza” Il convegno è stato organizzato dalla Fondazione degli Ingegneri ed è iniziato con una breve presentazione effettuata dall’Ing. Giani che immediatamente dopo ha dovuto assentarsi lasciando la parola al relatore geom. Giuseppe Parisi, di Ragusa, che ha relazionato in ordine al Testo Unico ed in particolare al D.V.R. esaminandolo soprattutto come R.S.P.P. (e come sindacalista).


Il geometra

Commissione Sicurezza Un’ultima sessione è stata dedicata all’illustrazione dell’apparato sanzionatorio e delle violazioni gravi e reiterate in materia di sicurezza. Il seminario, finalizzato ad implementare le conoscenze sia pratiche che teoriche, ha voluto essere un momento di approfondimento sulle novità e criticità del nuovo Testo Unico ed è stato finalizzato a focalizzarne gli aspetti innovativi. Il Convegno è stato interessante soprattutto per i colleghi che operano prevalentemente come R.S.P.P. ed anche per coloro che operano come Coordinatori. Infine vi è stata la presentazione dei programmi della Ditta BM SISTEMI (specializzata in prevenzione incendi ed ora in fase di espansione per quanto riguarda la Sicurezza in generale). Geom. Elio Giovine

Torino, 14 marzo “Testo Unico sulla Sicurezza, D.Lgs. 81/2008” Nella mattinata dello scorso 14/03/2009, presso le sale di un noto albergo torinese, si è svolto il convegno intitolato” Testo unico sulla sicurezza, D.lgs n. 81/2008 “ organizzato dall’ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari). I relatori presenti coinvolgevano i vertici nazionali, regionali e provinciali dell’associazione stessa, il rappresentante dell’Albo degli Ingegneri della Provincia di Torino oltre che a prestigiosi esponenti della prevenzione e sicurezza nonché della consulenza legale applicata al condominio. In particolare durante il convegno si sono delineati i principi in cui l’amministratore viene configurato nelle funzioni di “Datore di Lavoro”, nei casi in cui il condominio abbia personale “a libro paga” (portiere,

addetto alle pulizie, giardiniere, ecc.) e quindi soggetto alla piena applicazione del D.lgs 81/08 come una qualsiasi altra azienda produttiva con lavoratori subordinati. Al contrario nel caso in cui nel condominio non siano presenti dipendenti e che vengano quindi sottoscritti regolari contratti di fornitura di servizi (ad es. servizi di pulizia) l’amministratore risulterebbe semplicemente lo strumento tramite il quale l’assemblea dei condomini attribuisce i contratti stessi. Interessante corrispondenza è stata riportata durante un intervento in cui vengono raffrontate le principali legislazioni in materia di sicurezza con il sistema di veicolarità: se con il D.lgs 626/94 “l’automobilista si fermava al semaforo rosso ed attraversava l’incrocio col semaforo verde” con il D.lgs 81/08 “continua a fermarsi col semaforo rosso ma col semaforo verde attraversa l’incrocio verificando prima che non ci sia comunque nessuno”. Introducendo quindi un importante criterio di “prudenza” da parte del Datore di Lavoro. In ultimo, a seguito di esposizioni da parte dei relatori ed osservazioni puntuali in materia giuridica, dopo aver individuato negli interventi di manutenzione ordinaria la più fre-

quente situazione di difficoltà dell’amministratore nell’applicazione della vigente normativa antinfortunistica, è stata esposta l’opportunità in cui l’amministratore stesso venga affiancato da un tecnico della prevenzione e sicurezza al fine di analizzare complessivamente e preventivamente gli interventi inerenti ai condomini anche tramite contratti di consulenza professionale “coordinata e continuativa”. Quest’ultima consulenza porterebbe infatti l’amministratore immobiliare / condominiale ad effettuare tempestivamente le scelte più opportune riguardanti le operazioni da mettere in atto in situazioni (come la manutenzione ordinaria) in cui si trova ad affrontare singolarmente l’evento senza essere coadiuvato dalle figure professionali preposte, come al contrario già avviene nella manutenzione straordinaria tramite il Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione. Chissà che con tale metodologia sinergica tra differenti professionalità si abbia un benefico effetto sull’attuale andamento degli infortuni sul lavoro, vogliamo credere di si. Geom. Alessio Bergonzi il geometra n. 2/09

39


Il geometra

Atti del Collegio

Il Geometra Onorevole Giuseppe Botta di Federica Capriolo Dell’amico Giuseppe Botta ricordo… di lui e dei nostri incontri vive piena ammirazione. Si è sempre imposto per la serietà nell’impegno parlamentare, la profondità di esame dei problemi, la saggezza nella partecipazione, ad un certo momento, la conduzione della delicata Commissione Lavori Pubblici. Così autorevole ed apprezzato è il ricordo nella testimonianza dell’On. Giulio Andreotti. Mercoledì 11 marzo 2009 alle ore 21 presso il Centro Congressi dell’Unione Industriale è stato presentato il volume “GIUSEPPE BOTTA – Un protagonista piemontese della Prima Repubblica” a firma di Massimiliano Borgia, Neos Edizioni, che ha delineato con maestria la vita e le opere della geniale personalità del Geometra Botta, ed ha illustrato con intelligente scrittura e competenza lo spaccato della società torinese sul finire del secolo scorso, in piena ripresa economica. La serata è stata caratterizzata da una grande affluenza di amici, colleghi e compagni di partito che hanno con la loro partecipazione sottolineato l’affetto e la stima per la grande generosità e disponibilità di cui godeva. Era nato a Torino il 5 aprile 1925 da padre novarese e madre monferrina. Alla fine della 2^ Guerra Mondiale si diploma Geometra presso l’Istituto Tecnico Sommeiller. Giovanni Bovetti, avvocato di Mondovì militante nell’Azione Cattolica e nel Partito Popolare, lo chiama come segretario e così il Nostro scopre la vocazione politica, e continua a lavorare di notte alle ferrovie come telegrafista. Segue l’On. Bovetti a Roma che era diventa-

40

il geometra n. 2/09

to sottosegretario ai trasporti. Nel 1952 si sposa con Caterina Cambursano e nascono nel 1958 Franco Maria e nel 1962 Giancarlo. Da Bovetti, Botta apprende il rigore della politica percepita come un lavoro, quindi da intraprendere con serietà ed abnegazione. Nel 1963, a 38 anni, è inserito nella lista per la Camera dei Deputati, in quanto Segretario Amministrativo Provinciale della DC, carica che ricopre dal ’61 al ’65. Viene eletto nel Collegio di Caluso e nel 1965 è nominato Assessore Provinciale alle Strade e Comunicazioni. Sono gli anni dell’aumento vorticoso di immatricolazione delle auto in Italia e nel Torinese per cui si pone il problema della rete infrastrutturale che si esplicita nel Piano Strade cui collabora fattivamente, con competenza anche per la sua formazione specifica di geometra quale tecnico conoscitore del territorio. Il primo provvedimento di un certo

rilievo voluto dal Botta fu l’ampliamento di corso Francia, molti furono gli altri interventi sulla rete stradale tra cui si annoverano: la direttissima delle Valli di Lanzo, la “strada del mare” Vinovo – Carignano – Carmagnola, il completamento della superstrada da Torino per l’aeroporto. Preso atto della carenza dei collegamenti viari tra la sua Torino ed il resto del paese, l’azione politica di Botta si fa pressante, vuole in tempi brevi ridare alla città una sua centralità, afferma che Torino è “un’ area periferica rispetto al resto del paese” per cui lavora con efficacia e grazie all’aiuto della preparazione tecnica vara il “progetto autostrade” che si concretizza in tempi brevi. Così negli anni ’60 – ’70 vengono costruite le seguenti opere: l’autostrada Torino – Savona, il primo tratto da Torino ad Asti della Piacenza – Brescia, la bretella Santhià – Ivrea, la superstrada di accesso a Moncalieri, la Torino – Aosta. Per l’aumentato traffico cittadino e con i paesi limitrofi si impegna e si batte affinché la nuova tangenziale, con rilevante lungimiranza, venga realizzata con le peculiarità tecniche dell’autostrada. Sempre nell’ottica di internazionalizzare il Piemonte ed inserirlo in un circuito europeo, non solo caldeggia ma si impegna alacremente per realizzare il Traforo del Frejus e si prodiga per la costruzione dell’autostrada di accesso al tunnel; opere che oggi sono una realtà da più di un decennio. La carriera parlamentare di Giuseppe Botta inizia il 19 maggio 1968 con l’elezione alla Camera dei Deputati e viene rieletto per sei mandati. Nel


Il geometra

Atti del Collegio 1981 Presiede la Commissione Lavori Pubblici e per diversi anni si prodiga per portare infrastrutture in Piemonte, il raddoppio della Torino – Savona ed altre arterie di collegamento. Interpreta il suo ruolo come “agenzia di servizi”, un fare politica volto al bene comune fatto con passione ed idee. L’affascinante vita politica, l’impegno quotidiano e la formazione culturale furono di ausilio per intuire e poi affrontare i problemi emergenti della società in evoluzione. Organizza e partecipa a molti convegni, che erano occasione per relazionarsi con la società civile ma soprattutto comunica e verifica le nuove idee. Al convegno di Napoli del 1990 l’Onorevole propone la creazione della “Città Metropolitana” e l’autonomia degli Enti Locali. Negli anni ’90 la Commissione Lavori Pubblici di cui è Presidente modifica la denominazione in “Commissione Ambiente e Lavori Pubblici” per adeguarsi alle nuove esigenze della tutela ambientale. In tema di ambiente segnala l’opportunità di avviare politiche di tutela del territorio come la Valutazione dell’Impatto Ambientale. A tal proposito affermava: “va bene la VIA, ma ci deve anche essere la VIO, cioè la valutazione di impatto operativo”. Nell’arco dei ventisei anni di attività parlamentare, per undici presiede la Commissione Lavori Pubblici. Presenta numerose proposte di legge che spaziano dall’ANAS all’adeguamento degli atti catastali da materia statale a comunale, la conservazione degli edifici storico-artistici, l’acquisto della prima casa per i lavoratori dipendenti, la difesa del suolo, il restauro degli edifici barocchi in Piemonte. Come ricorda l’Autore, “il Geometra Botta propone una legge sull’ordinamento professionale dei Geometri”. Buona sorte ebbero le leggi a firma del Botta che possedevano tutte aspetti tecnici per agevolare il funzionamento degli apparati pubblici ed il rapporto con gli Enti Locali. Di significativa importanza è il “Piano

Il Geometra Federica Capriolo intervista il Consigliere Provinciale Franco Maria Botta Il titolo di geometra, sensibile al territorio ed al suo rapporto con la gente, quanto questo ha inciso sulla vita politica dell’On. Botta? Negli anni dell’impegno politico, la figura del Geometra era legata alla concretezza, io ritrovo questo aspetto pratico nell’agire di mio padre, nell’essere sempre molto attento alle richieste dei luoghi e della gente. Mio padre ha sempre creduto nella fattiva collaborazione e posto grande attenzione per la categoria partecipando a convegni, riunioni di zona, iniziative traendone stimolo per proposte di legge. Anche prima di diventare onorevole insieme a Bovetti si è occupato dei problemi quotidiani in ordine all’abitare. Era appassionato del lavoro e si prodigava nelle realizzazioni infrastrutturali: strade, reti fognarie,acquedotti per rendere più agevole la vita nel quotidiano della comunità. Gli insegnamenti ed indirizzi della vita di Tuo Padre hanno guidato le tue scelte nell’impegno politico attuale… Nel mio impegno politico ho tratto insegnamento dalla carica di umanità e dalla disponibilità per aiutare la gente manifestata da mio padre nell’arco della sua attività pubblica. La consapevolezza di servire costantemente la collettività per migliorare il benessere comune ha indirizzato il mio interesse su materie che hanno caratterizzato l’ambiente, il territorio, la casa.

Triennale ANAS” su cui in proposito M. Borgia osserva: “grazie ai piani triennali ed alla sua caratura politica, Botta porta in Piemonte migliaia di miliardi per autostrade, strade statali, circonvallazioni, tangenziali.” Rilevante è la Legge n. 183/1989 sulla difesa del suolo. Notevole importanza assumono: la legge a nome dei firmatari “Botta – Ferrarini” sull’Edilizia Residenziale Agevolata e Sovvenzionata e la legge n. 16/85 per il finanziamento delle nuove caserme dell’Arma dei Carabinieri. Il 9 dicembre 2008 si conclude la

vita dell’Onorevole Giuseppe Botta, politico eccellente a tutto tondo che traeva orgoglio e forza dalla sicurezza di operare con spirito di servizio nel segno della libera convivenza, non dimenticando il suo territorio. Un modello vincente confermato dal consenso della comunità degli elettori. Tutte le buone cose che ha realizzato sono state supportate dalla conoscenza e cultura tecnica in qualità di geometra, dalla sua spiccata ed illuminata personalità e dall’aver interpretato la politica come una mission per il bene comune; un Geometra, un Politico. il geometra n. 2/09

41


Il geometra

Atti del Collegio

Il Senatore Martinat, iscritto all’Albo dei Geometri di Torino, alla manifestazione del Cinquantenario del Collegio e ad una Riunione dei Colleghi di Torino

Il 28 marzo è deceduto il Senatore Ugo Martinat, protagonista della politica piemontese. Era nato il 28 aprile 1942 a Settimo Torinese; geometra iscritto all’Albo dal 1964, agente immobiliare, ha iniziato la sua esperienza politica nel Movimento Sociale Italiano, di cui per quarant’anni è stato guida e anima Nel 1973 è eletto nel comitato centrale del partito e nel 1979 entra a far parte della direzione nazionale, dopo essere stato nominato segretario provinciale del MSI di Torino. È eletto deputato ininterrottamente dal 1979, prima nelle liste del MSI, poi in quelle di Alleanza Nazionale, di cui è stato membro dell’ufficio politico nazionale. Nel ‘96 viene eletto nel collegio uninominale di Novara per la coalizione del Polo delle Libertà, nel 2001 in un collegio torinese sotto il simbolo della Casa delle Libertà. Nella 2001 viene nominato Viceministro di Pietro Lunardi alle Infrastrutture e Trasporti nel Governo guidato da Silvio Berlusconi e l’incarico viene confermato nel 2005 dal successivo Governo Berlusconi. Viene poi rieletto al Parlamento nelle liste del Popolo della Libertà, nelle elezioni politiche del 2008. Ha ricoperto la carica di Sottosegretario allo Sviluppo Economico nel Governo Berlusconi IV fino a che, il 28 marzo del 2009, muore a Roma dopo una lunga malattia.

Il 18 febbraio scorso, all’età di 85 anni, dopo 62 anni di attività professionale, ci ha lasciati il Geom. Lorenzo Gastone. Era nato a Bussoleno il 10.06.1923, aveva frequentato l’Istituto Tecnico Superiore M. Buniva di Pinerolo conseguendo il diploma da Geometra nell’anno 1942; dopo un periodo di deportazione in Germania, periodo che lui scherzosamente definiva “villeggiatura forzata”, rientrava in Italia a guerra finita nel maggio del 1945. Il 23.4.1946 si era iscritto all’Albo dei Geometri di Torino e Provincia con il numero d’Albo 474 ed aveva iniziato la libera professione, utilizzando come ufficio, un “tavolino” nei locali dell’Esattoria delle Imposte Dirette di Bussoleno, allora gestita dal padre Rag. Ottavio Gastone; per arrivare ad avere il suo Studio nel 1952 quando acquistò in Via Traforo 17 a Bussoleno quello che rimase il suo luogo di lavoro per molti decenni. Innumerevoli sono stati i progetti realizzati nel dopoguerra, periodo in cui prevaleva nella nostra Nazione una voglia di rinascita e riscatto e la figura del geometra era un punto di riferimento per la collettività. Nel suo periodo di professione ebbe anche alcune soddisfazioni personali quando, nell’anno 1965, si occupò della progettazione di una villetta in Comune di Mattie commissionata dalla Sig.ra Rita Pavone, amicizia perdurata nel tempo anche con il marito Teddy Reno, tanto da ricevere incarico dai coniugi Merk per la progettazione degli interni delle loro unità immobiliari ad Ariccia (RM) e Milano. Nel 1999, dopo 53 anni di attività, vede realizzato il suo sogno nel creare un’associazione professionale con coloro che prima praticanti e poi professionisti si uniscono dando vita allo Studio Associato GEOS. In questi decenni l’insegnamento del Geom. Lorenzo GASTONE ha portato alla formazione di una lunga schiera di professionisti; oggi lo ricordano con stima, amicizia, affetto ed infinita gratitudine i Geom. Gianni Plantas, Franco Plantas e Carmelo Grasso e tutti i suoi ex praticanti.

42

il geometra n. 2/09


Il geometra

Atti del Collegio

Trofeo “Il Geometra” Sauze d’Oulx, 14 marzo 2009 di Vanni Bertinetti Anche quest’anno al tradizionale appuntamento del secondo sabato di marzo ci siamo ritrovati come una grande famiglia a festeggiare e disputare il 43° Trofeo “Il Geometra”. E’ sempre un piacere vedere come tanti geometri da anni hanno legato questa grande amicizia; una tradizione che la gente con la passione della montagna sente fortemente. Non potevamo aspettarci di più: una bella calda giornata con un sole primaverile, una neve farinosa naturale: dal rilevamento delle statistiche del paese, sono cadute sommando le precipitazioni nevose 5380 mm, un record che avevano dimenticato da anni. La gara con 65 partecipanti disputata sulla pista geometri ha visto i campioni che ben conosciamo affermarsi nelle singole categorie; in quella femminile geometri Cristina Piaser è la campionessa del momento 2009 affermandosi con il miglior tempo assoluto, inoltre era prevedibile, si sentiva la tensione nell’aria. Nei Campionati Italiani Geometri disputato a Modena si è confermata Campionessa Italiana di slalom gigante, slalom speciale, e combinata discesa-fondo, brava! Secondo tempo per il campionissimo Luigi Perino, terzo tempo per Corrado Jannon nella categoria geometri, rientrato alla grande dopo il gravissimo infortunio dello scorso anno, quindi sarà veramente in forma il prossimo anno; nella categoria familiari e simpatizzanti il miglior tempo è stato quello di Davide Pe-

rino a soli 6 centesimi dal miglior tempo assoluto, non da meno è stata la Juniores Federica Schierano, terzo tempo assoluto, bravi! C’è stata una scenetta davvero imprevedibile: nella categoria familiari pulcini femminile all’arrivo Chiara si è messa a piangere perché la pista era troppo facile! A soli 5 anni sono già campioni? Lo constateremo fra qualche anno. La coppa Geom. Giovanni Birocco è stata vinta da Massimino Ambrosiani, dando le “pastine” per pochi centesimi al collega Giuseppe Perron Cabus; il trofeo biennale Ettore Bonfante è stato consegnato dalla figlia Graziella definitivamente a Cristina Piaser, vinto per la seconda volta. Quest’anno abbiamo premiato scherzosamente con un super salame l’affettuosissima famiglia più numerosa fra gli iscritti, quella del Geom. Ciattino, che ci segue da anni, e quest’anno erano in dodici: continuate

così, e magari con altri nipotini. Come al solito il pranzo al buffet è il momento più atteso e ben 108 erano presenti, un plauso alla Direzione dell’Hotel Relais des Alpes ed all’organizzazione che con un modico costo ci ha fornito un menu eccezionale con 5 antipasti, 3 primi, 3 secondi, ed una torta dedicata al 43° Ttrofeo “Il Geometra”, grazie! Ritorneremo fra tre anni. Nel Comitato D’Onore, era assenti il nostro Presidente del Collegio di Torino Geom. Ilario Tesio purtroppo impegnato ad una riunione nella Provincia di Cuneo con il Presidente della Cassa Nazionale, ed il nostro carissimo Segretario Luciano Simonato che non è mai mancato a questo appuntamento, ma questa volta aveva un importante impegno familiare, saranno sicuramente presenti il prossimo anno; è stato però sostituito degnamente dal Vice Presidente Geom. Franco Rigazio con i Consiglieri Geom. Daniela De Salvia e Geom. Giuseppe De Marco; abbiamo avuto inoltre la presenza del Sindaco di Sauze D’Oulx Roberto Faure. Con la loro partecipazione hanno dato lustro alla manifestazione. Ormai da qualche anno è attesa anche la grandissima lotteria, con vendita biglietti e importanti premi, che fanno sicuramente gola come il televisore da 32” lcd già incorporato il digitale terrestre (hanno contribuito anche il personale dell’hotel ed il Direttore ha vinto il televisore), biciclette, lettore dvd, bersaglio freccette elettronico, giochi bocce, salami il geometra n. 2/09

43


Il geometra

Atti del Collegio eccezionali della Valle Venasca, ed altri centinaia di vari premi Un doveroso ringraziamento da parte del Comitato Organizzatore al Presidente del Collegio di Torino Geom. Ilario Tesio e tutto il Consiglio Direttivo che con la loro sponsorizzazione ci permettono di continuare questa magnifica manifestazione per non dimenticare il promotore Presidente Onorario Ettore Bonfante, il Sindaco di Sauze d’Oulx, la Geom. Stefania Birocco che ricorda sempre il papà Giovanni con una magnifica coppa; ed un ringraziamento particolare a Stefano Perron Cabus ed a tutto lo Studio che per due giorni si sono sacrificati lavorando fino a tarda sera per la nostra manifestazione. tralasciando la loro attività; a Maria per la sua splendida e raffinata cena del venerdì pre gara a chiusura dei lavori. Ringrazio caldamente tutti i partecipanti che con la loro presenza ogni anno ci permettono di vivere questa magnifica giornata in allegria. Con l’augurio di ritrovarci sempre più numerosi e tutti in ottima salute ed in gran forma; per i garisti, segnate fin d’ora sull’agenda questa data: il giorno 13 marzo 2010 al Sestriere.

44

il geometra n. 2/09


Il geometra

Atti del Collegio CLASSIFICA TROFEO IL GEOMETRA SAUZE D’OULX 2009 SLALOM GIGANTE

CATEGORIE FAMILIARI E SIMPATIZZANTI

1 2

A Cat. Femminile Piaser Cristina Vietto Elisabetta

Tempo 0’ 43” 84 0’ 52” 13

M Cat. Pulcini Femminile 1 Priotti Giorgia 2 Perron Cabus Chiara 3 Veglia Carlotta

Tempo 1’ 08” 82 1’ 11” 55 1’ 49” 48

1 2 3 4

B Cat. Seniores Grasso Roberto Devietti Goggia Davide Morina Massimiliano Madiotto Stefano

Tempo 0’ 48” 68 0’ 54” 08 0’ 54” 68

N Cat. Pulcini Maschile 1 Veglia Pietro 2 Villani Jacopo 3 Jannon Simone

Tempo 0’ 58” 43 1’ 05” 21 1’ 12” 12

1 2 3 4 5 6

C Cat. Amatori Jannon Corrado Roude Andrea Cagnotto Sandro Dalmasso Alessandro Garzon Roberto Benato Andrea

Tempo 0’ 45” 48 0’ 48” 21 0’ 51”39 0’ 52” 03 0’ 54” 26

O Cat. Cuccioli Femminile 1 Priotti Giulia 2 Oberto Vittoria

Tempo 0’ 53” 62 1’ 06” 57

P Cat. Cuccioli Maschile 1 Priotti Daniele 2 Bianchin Giovanni 3 Schierano Alberto

Tempo 0’ 51” 95 0’ 59” 26 1’ 04” 42

Q Cat. Ragazze Jannon Silvia Butano Eugenia Surra Francesca Oberto Marta

Tempo 0’ 46” 69 0’ 59” 68 1’ 00” 12 1’ 01” 73

D Cat. Veterani 1 Plavan Paolo 2 Gillio Giorgio 3 Bianchin Marco 4 Priotti Roberto 5 Veglia Alberto 6 Regazzoni Marco 7 Pautasso Gianluca 8 Villani Stefano 9 Di gloria Calogero 10 Oberto Fulvio 1 2 3

1 2 3

1 2

1

1’ 01” 63

1’ 03” 78

Tempo 0’ 46” 59 0’ 47” 75 0’ 48” 36 0’ 48” 76 0’ 49” 93 0’ 53” 04 0’ 54” 58 0’ 55” 92 0’ 58” 60 1’ 02” 07

E Cat. Pionieri Perino Luigi Bocca luigi Boero Marco Rigazio Franco Piovano Massimo Messina Claudio

Tempo 0’ 44” 62 0’ 48” 77

F Cat. Super Pionieri Ambrosiani Massimino Perron Cabus Giuseppe Moretti Emilio

Tempo 0’ 51” 32 0’ 51” 58

H Cat. Mogli Geom. Bocca Rossella Veglia Brocchieri Giulia Rigazio Bugnatto Marvi’

Tempo 0’ 50” 55

I Cat. Praticanti Geom. Musso Sunai

Tempo

0’ 50” 13 N. P. N.P. SQ.

0’ 58” 44

0’ 56” 58 N.P.

0’ 49” 69

1 2 3 4

S Cat. Juniores Femminile 1 Schierano Federica 2 Moggia Giulia 3 Surra Chiara

Tempo 0’ 44” 05 0’ 49” 27 1’ 08” 08

T Cat: Juniores Maschile 1 Di Gloria Fabio 2 Butano Lorenzo Piovano Umberto

Tempo 0’ 51” 70 1’ 14” 33 N.P.

U Cat. Seniores Femminile 1 Messina Isabella

Tempo 0’ 51” 64

1 2 3 4 5

V Cat. Seniores Maschile Perino Davide Messina Marco Perino Andrea Perron Cabus Alberto Cortese Mauro

Tempo 0’ 43” 90 0’ 44” 32 0’ 46” 14 0’ 48” 43 0’ 51” 82

Z 1 Ciattino Elena 2 Ciattino Elena

Cat. Dame

Tempo 1’ 00”10 1’ 01” 13

X 1 Surra Marco

Cat. Veterani

Tempo 0’ 57” 03 il geometra n. 2/09

45


Il geometra

“Il mio dipendente non deve fare un Docfa non deve fare una denuncia di successione non deve fare un contratto d’affitto non deve assistere il cliente nella compravendita”

Tutto questo lo faccio io, che sono un professionista tecnico (Geometra, Architetto, Ingegnere, Agronomo, Perito) Ma il mio dipendente deve: - sapere cos’è un Docfa, una successione, un contratto d’affitto - usare una terminologia appropriata e precisa - reperire la modulistica e gli allegati delle pratiche - tenere in ordine la mia contabilità - impostare e seguire l’iter delle parcelle - ricordarmi le scadenze fiscali e previdenziali

Un Dipendente preparato assicura la Qualità del mio studio, mi aiuta e velocizza il mio compito di professionista E’ difficile essere un Dipendente perfetto? “No, lavoro con il mio titolare, che mi insegna ogni giorno qualcosa”. Ma, in più, il Fondoprofessioni ci può aiutare, gratuitamente. FONDAZIONE DEI GEOMETRI DI TORINO E PROVINCIA VIA CERNAIA 18 - TEL. 011/53.77.56 - 10122 TORINO

Corsi e Seminari 2009 Finanziati da Fondoprofessioni “Gestione tecnica ed economica dello studio professionale” 25 ore “Contratti di locazione e gestione della proprietà” 25 ore “Sicurezza e antincendio” 8 ore “Sistemi telematici catastali” 8 ore

46

il geometra n. 2/09

Possono partecipare ai corsi i dipendenti degli studi professionali per i quali il datore di lavoro versa lo 0,30% all’Inps Pertanto, requisito indispensabile è l’adesione del datore di lavoro al Fondo Interprofessionale: l’adesione consiste nel versamento dei contributi Inps di cui sopra al Fondo Interprofessionale, senza alcun esborso supplementare per il datore di lavoro, e può essere effettuata anche dal momento dell’adesione al corso. Per maggiori informazioni: Fondazione dei Geometri di Torino e Provincia 011 537756 532185


Il geometra

On line

Facebook... che mania Il social forum del momento anche tra i geometri di Paolo Cuselli Facebook (inizialmente noto col nome di Thefacebook) è un popolare sito di social network, di proprietà della Facebook, Inc e ad accesso gratuito. Il nome del sito si riferisce agli annuari (facebook) con le foto di ogni singolo membro che alcuni college e scuole preparatorie statunitensi pubblicano all’inizio dell’anno accademico e distribuiscono ai nuovi studenti ed al personale della facoltà come mezzo per conoscere le persone del campus. Secondo i dati forniti dal sito stesso, nell’aprile 2009 il numero degli utenti attivi ha raggiunto i 200 milioni in tutto il mondo, ed il sito è valutato più di 16 miliardi di dollari. Facebook è stato fondato il 4 febbraio 2004 da Mark Zuckerberg, all’epoca studente diciannovenne presso l’università di Harvard, con l’aiuto di Andrew McCollum e Eduardo Saverin. Per la fine del mese, più della metà della popolazione universitaria di Harvard era registrata al servizio. A quel tempo, Zuckerberg fu coadiuvato da Dustin Moskovitz e Chris Hughes per la promozione del sito e Facebook si espanse all’Università di Stanford, alla Columbia University e all’Università Yale.

Questa espansione continuò nell’aprile del 2004 quando si estese al resto della Ivy League, al MIT, all’Università di Boston e al College di Boston. Alla fine dell’anno accademico, Zuckerberg e Moskovitz si trasferirono a Palo Alto in California con McCollum. Molte singole università furono aggiunte in rapida successione nell’anno successivo. Col tempo, persone con un indirizzo di posta elettronica con dominio universitario (per esempio .edu, .ac, .uk, ed altri) da istituzioni di tutto il mondo acquisirono i requisiti per parteciparvi. Quindi il 27 febbraio 2006 Facebook si estese alle scuole superiori e grandi aziende. Dall’11 settembre 2006, chiunque abbia più di 13 anni può parteciparvi. Gli utenti possono fare parte di una o più reti partecipanti, come la scuola superiore, il luogo di lavoro o la regione geografica. Quindi, se lo scopo principale iniziale di Facebook era di far mantenere i contatti tra studenti di università e licei di tutto il mondo, adesso è diventata una rete sociale che abbraccia trasversalmente tutti gli utenti di internet. Dal luglio 2007 figura nella Top 10 dei siti più visitati al mondo ed è il sito numero uno per foto negli Stati Uniti con oltre 60 milioni di

foto caricate settimanalmente. In Italia, nel 2008, c’è stato un vero e proprio boom: nel mese di agosto si sono registrate oltre un milione e trecentomila visite, con un incremento annuo del 961%; il terzo trimestre ha poi visto l’Italia in testa alla lista dei paesi con il maggiore incremento del numero di utenti (+135%). Il sito è gratuito per gli utenti e trae guadagno dalla pubblicità, inclusi i banner. Gli utenti creano profili che spesso contengono foto e liste di interessi personali, scambiano messaggi privati o pubblici e fanno parte di gruppi di amici. La visione dei dati dettagliati del profilo è ristretta ad utenti della stessa rete o di amici confermati. Gli iscritti a Facebook possono scegliere di aggregarsi a una o più reti, organizzate per città, posto di lavoro, scuola e religione. Dal 2007 su Facebook è disponibile il Marketplace, che consente agli utenti di spostare degli annunci, che sono visibili solo da utenti presenti nella stessa rete. Facebook include alcuni servizi che sono disponibili sul dispositivo mobile, come la possibilità di caricare contenuti, di ricevere e rispondere ai messaggi, di mandare e ricevere poke e scrivere sulla bacheca degli utenti usando SMS, e la possibilità il geometra n. 2/09

47


Il geometra

On line di navigare sul network. Un’altra funzione del profilo di Facebook è il “mini-feed” che mostra le proprie azioni e quelle degli amici, in una timeline pubblica, i quali saranno a conoscenza delle informazioni riguardanti quali applicazioni sono state installate e così via. Facebook è andata incontro ad alcune polemiche in questi anni. Il network è stato escluso da molti posti di lavoro per diminuire il tempo perso su questa piattaforma per scopi non inerenti al lavoro. Secondo le condizioni di iscrizione a Facebook, i contenuti pubblicati dagli iscritti (come fotografie, video e commenti) sono proprietà del sito, che è libero di rivenderli e trasmetterli a terzi, e di conservarli anche dopo la cancellazione del profilo degli utenti senza dovere nulla a nessuno. Per il codice della protezione dei dati personali italiano, l’utente ha comunque il diritto di chiedere informazioni in merito ai dati personali posseduti da terzi, al loro trattamento, di vietarne la pubblicazione, e di rendere definitiva la propria cancellazione dal sito. Altri problemi sono dovuti alla difficoltà di cancellazione dei propri profili. Inizialmente Facebook consentiva solo di disattivare l’account in modo che non fosse più visibile. Ciò comportava che le informazioni inserite sul sito e nel profilo non fossero effettivamente cancellate. Dal 28 febbraio 2008 è possibile cancellare permanentemente i propri dati facendone richiesta. Facebook è inoltre soggetto al fenomeno di creazione di falsi profili di personaggi famosi per scopi altamente discutibili. Ad esempio, il 5 febbraio 2009 è stato segnalato un falso profilo di Alessandro Del Piero riconducibile ad un’associazione nazista; il fratello e procuratore del calciatore, Stefano, ha dichiarato che Del Piero non possiede alcun account su Facebook ed ha annunciato che avvierà delle pratiche legali in meri-

48

il geometra n. 2/09

to. Sempre su quest’aspetto, Pierluigi Bersani ha chiesto ed ottenuto dai gestori del sito la rimozione di un falso profilo creato col suo nome, dopo che l’autore aveva richiesto amicizia al suo staff.

Le circolari del Collegio vengono inviate solo tramite e-mail Gli iscritti ed i praticanti che hanno un indirizzo e-mail lo comunichino a: segreteria@collegiogeometri.to.it


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.