tutto impresa giugno 2010

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ANNO XX - n. 04 GIUGNO 2010

impresa www.cgiamestre.com

Periodico mensile - Registrazione Tribunale di Venezia n.924 del 08/03/1988 - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1, comma1, DCB Venezia - Proprietà dell’Ass. Artigiani e Piccole Imprese Mestre CGIA, redazione in via Torre Belfredo 81/D-E, Mestre VE - Direttore responsabile Renato Mason Realizzazione grafica e impaginazione IDEAAZIONE via Felisati 24 Mestre VE - Stampa Arti Grafiche Molin s.a.s. via Torino 109 Mestre VE.


CULTURA D’IMPRESA: LA LIBERALIZZAZIONE DEI SERVIZI NELL’ARTIGIANATO E NEL COMMERCIO Il 9 giugno 2010 alle ore 20.00 si è tenuto, presso la sede nuova dell’Associazione in via Torre Belfredo 81/e a Mestre, l’incontro tecnico sul nuovo decreto legislativo nr. 59/2010 (“Direttiva Servizi”). La relatrice, l’Avv. Lorella di Giambattista, del Dipartimento delle Politiche Comunitarie- Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha illustrato le novità del decreto soffermandosi sui punti che maggiormente interesseranno le attività delle categorie artigiane.


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notiziein evidenza

› sindacale

› ambiente&sicurezza

a pagina 4 Telecamere e privacy a pagina 7 La crisi in Veneto

a pagina 18 Novità per i rifiuti speciali a pagina 21 MUD: rinvio al 30 giugno a pagina 24 Autovalutazione Sicurezza Aziendale

› fisco

a pagina 10 Leasing per l'auto nuova a pagina 11 Conto corrente bancario a pagina 12 Accertamento fiscale: cosa fare

› lavoro

a pagina 28 Socio amministratore di s.r.l. a pagina 29 Hai assunto un minore?

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telecamere e privacy Nuove regole varate dal Garante della privacy per installare telecamere e sistemi di videosorveglianza. Da un minimo di 6 mesi a un massimo di un anno il periodo per adeguarsi. Il provvedimento sostituisce l'aumento massiccio di sistemi di videosorveglianza per

diverse finalità (prevenzione accertamento e repressione dei reati, sicurezza pubblica, tutela della proprietà privata, controllo stradale etc.). In sintesi le principali novità previste:

CONSERVAZIONE IMMAGINI Le immagini registrate possono essere conservate per periodo limitato e fino a un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività particolarmente

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rischiose, come per esempio le banche, è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana. Eventuali esigenze di allungamento dovranno essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.

INFORMATIVA I cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della presenza delle telecamere. Cartelli visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. Se i sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende etc.) sono collegati alle forze di polizia, è necessario apporre uno specifico cartello, sulla base del modello elaborato dal Garante. Le telecamere istallate a fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il Garante auspica comunque l'utilizzo di cartelli che informino i cittadini.

LUOGHI DI LAVORO Le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia di lavoro. Vietato comunque il controllo a distanza dei

lavoratori sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro (ad esempio, cantieri, veicoli).

SISTEMI INTEGRATI Per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che privati, o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza "in remoto" da parte di società specializzate (come società di vigilanza, Internet provider) mediante collegamento telematico a un unico centro, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza (per esempio contro accessi abusivi alle immagini). Per alcuni sistemi è comunque necessaria la verifica preliminare del Garante.

TAXI Le telecamere non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida.

VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA Obbligatori i cartelli che segnalino i sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo (non quindi conducente, passeggeri, eventuali pedoni). Le fotografie o i video che attestano l'infrazione non devono essere inviati al domicilio dell'intestatario del veicolo.


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se hai un registratore di cassa…

L’Agenzia delle entrate ha approvato le nuove targhette autoadesive per i registratori di cassa: i nuovi prodotti autoadesivi devono offrire le stesse garanzie del sigillo di piombo e le modalità e i meccanismi di sigillo fiscale approvati con il registratore di cassa in fase di omologa. Devono essere mantenuti per tutto il ciclo di vita dello stesso registratore. Se nel ciclo di vita del registratore il produttore vuole cambiare tipologia di sigillo, deve esserci apposita istanza approvata e annotata nel libretto fiscale. Anche i laboratori abilitati alla verifica periodica devono usare sigilli coerenti in maniera fisica e funzionale a quelli approvati insieme al misuratore fiscale.

CATEGORIA AUTOTRASPORTATORI eletto il nuovo vicepresidente di categoria

Diego Ruzzon è stato eletto Vicepresidente della Categoria Autotrasportatori. Ruzzon andrà ad affiancare il Presidente Claudio Mancin e potrà dar voce a quella parte della categoria che si occupa di trasporti utilizzando mezzi al di sotto dei 35 q, i quali spesso si trovano ad affrontare problematiche diverse rispetto ai colleghi che usano per il loro lavoro automezzi di portata maggiore. Nella riunione di maggio, contestualmente all’elezione, si sono svolti il saluto e il ringraziamento al Vicepresidente uscente Giuseppe Brollo. Durante la medesima riunione, è stata fatta chiarezza sulle questioni legate all’utilizzo del modulo assenze e della scheda di trasporto. Si è discusso inoltre di quelle che saranno le probabili modifiche delle sanzioni sul mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo, salutando con favore l’introduzione della gradualità delle sanzioni. Da ultimo è stato affrontata la spinosa questione legata all’inserimento del costo del gasolio in fattura.

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autoriparatori: cambia il regolamento monti

La Commissione Europea ha approvato il regolamento 461/2010 in vigore dall’1 giugno 2010 che dovrebbe assicurare maggiori garanzie di tutela alle offi cine indipendenti e potrebbe portare ad una diminuzione della spesa per i pezzi di ricambio, con una sferzata di competitività, specialmente per il settore del post-vendita. > QUALI LE NOVITA’ PER L’ASSISTENZA AL VEICOLO IN GARANZIA? Con la nuova normativa europea, gli automobilisti potranno liberamente scegliere l’officina, senza timore di perdere la garanzia. Solo per

gli interventi gratuiti, come di norma per il primo tagliando e la risoluzione di difetti del veicolo coperti dalla garanzia, gli automobilisti dovranno necessariamente rivolgersi alla rete ufficiale di assistenza della casa. La riforma del vecchio regolamento Ber (Legge Monti) di settore dovrebbe permettere l’accesso alle informazioni tecniche per tutti i meccanici indipendenti: la normativa prevede, infatti, che i costruttori mettano a disposizione, senza condizioni, le caratteristiche tecniche, permettendo anche la partecipazione alle attività formative.

> RIVOLGERSI A UN MECCANICO GENERICO POTREbbE COMPROMETTERE LA GARANZIA? No, se l’officina indipendente è qualificata ed eseguire il lavoro in modo corretto e dispone delle informazioni della casa utilizzando ricambi originali o di qualità corrispondente. > QUALI REGOLE CONTRIbUIRANNO AD AUMENTARE LA COMPETITIVITÀ? I fornitori della componentistica originale usata dal costruttore del veicolo potrà immetterli nel mercato, liberamente, apponendo il proprio marchio; così facendo, le officine autorizzate e indipendenti potranno scegliere tra ricambi alternativi. Se l’autofficina indipendente usasse pezzi non originali per la riparazione, non è obbligata a provare che siano di qualità corrispondente, in quanto la certificazione della qualità del prodotto sarà di competenza diretta dell’azienda produttrice.

A bREVE L’UFFICIO SINDACALE ORGANIZZERA’ UN INCONTRO DI APPROFONDIMENTO CON ESPERTI DEL SETTORE.

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la crisi in veneto ha colpito le piccole imprese e i giovani

In un anno il calo degli occupati nella piccola impresa veneta è stato di oltre il 2% e le previsioni segnano un ulteriore -1%. I giovani disoccupati sono aumentati del 38,8% e il 22,4% dei giovani occupati è precario. In Veneto il numero di occupati nella piccola impresa veneta è calato del -2,9% nel primo semestre e dell’1,7% nel secondo semestre. Anche per la prima parte del 2010 ci si attende un dato negativo con una riduzione degli occupati del -1%. Questi alcuni dei risultati raccolti nella settima edizione del volume realizzato dalla Fondazione Leone Moressa “Osservatorio sull’occupazione italiana nella piccola impresa veneta” che ha evidenziato come ad essere stati maggiormente colpiti dalla crisi delle piccole imprese sono stati gli stranieri occupati: -5,3% la flessione nella prima parte del 2009 e -5,8% nella seconda. L’edilizia e la produzione sono i settori che hanno attuato i maggiori tagli ai propri organici, mentre nei servizi, specie alle persone, la flessione è stata più contenuta. Nonostante le difficoltà dell’ultimo anno la piccola impresa veneta consolida il proprio ruolo di elemento di integrazione dei cittadini stranieri nel tessuto sociale regionale, dal momento che la quasi totalità degli occupati

di origine straniera sono inquadrati con contratti di lavoro a tempo indeterminato. In quanto a tipologie contrattuali, non si evidenziano differenze particolari tra lavoratori italiani e stranieri, almeno nella piccola impresa veneta.

La Fondazione Leone Moressa ha inoltre approfondito la questione giovanile che si fa sempre più viva nel dibattito sociale nel nostro Paese. La crisi in Veneto ha lasciato senza lavoro 38,8% di giovani in più rispetto allo scorso anno e tra tutti i disoccupati il 51,1% è rappresentato proprio da giovani. Nell’ultimo anno il tasso di disoccupazione giovanile (15-34 anni) si sia attestato al 7,6%, contro il 3,4% fatto segnare dalla popolazione più adulta. Tipologie contrattuali: tra precariato e lavoro sicuro. I giovani veneti occupati sono prevalentemente inquadrati con contratti di lavoro a tempo indeterminato (70,1% per i maschi e 68,2% per le femmine), sebbene occorra prestare particolare attenzione alla questione legata al precariato: tra tutti i giovani occupati, il 22,4% è precario e il dato sale al 31,8% se si tratta di donne. La precarietà si traduce anche in un mancato rinnovo dei contratti a termine: ad essere in questa situazione è il 32,1% dei giovani veneti disoccupati. Anche in questo caso le donne sembrano

esserne più colpite con una quota che raggiunge il 34,3% delle disoccupate. Risulta molto difficile per i giovani riuscire ad ottenere un contratto “stabile” se essi lavorano come dipendenti a termine o come collaboratori. Infatti, se i giovani a tempo indeterminato rimangono tali anche l’anno successivo, i giovani atipici solo in pochissimi casi ottengono la sicurezza contrattuale: in particolare coloro che nel 2008 erano a tempo determinato e che nel 2009 hanno ottenuto il tempo indeterminato è appena il 14%, mentre se si tratta di collaborazioni il dato si abbassa al 7,9%. Preoccupante è anche il rischio di rimanere disoccupati: tra tutti i giovani senza lavoro, ben il 33,5% non l’ha trovato l’anno successivo, mentre per chi è tornato occupato lo ha fatto sottoscrivendo soprattutto contratti di lavoro a termine. La famiglia dei giovani: più indipendenti o bamboccioni? Lo stato occupazionale dei giovani (così come l’età) determina lo status famigliare dei giovani veneti. Il lavoro è la condizione necessaria per rendersi indipendenti dalla propria famiglia di origine:

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infatti chi vive da solo o in rimanere ancora nel “nido” perché familiare, mentre se si ha coppia (con o senza figli) per la facilmente intercambiabili quasi totalità dei casi lavora. un lavoro stabile la tendenza nelle loro professionalità a è quella di una maggiore Ma non è però condizione bassa qualifi ca. E’ proprio sufficiente: i cosiddetti indipendenza. in questo momento di bamboccioni, cioè coloro che incertezza economica che è vivono con i genitori pur avendo “La crisi” affermano indispensabile agire, non solo “La crisi” affermano i ricercatori della Fon d azione Leon e M oressa “ha colpito, come era prevedibile, la parte un’occupazione, sono il 53,9% i ricercatori della per tamponare le situazioni più debole della forza lavoro: i giovani e gli stranieri. I primi perché soffrono le conseguenze del precariato e dei giovani 40,7% perché facilmente Fondazione Leone Moressa “ha di disagio occupazionale dei contrattimaschi atipici, ei il secondi intercambiabili nelle loro professionalità a bassa qualifica. E’ delle giovani donne che vivono colpito, come era prevedibile, contingente, ma per creare proprio in questo momento di incertezza economica che è indispensabile agire, non solo per tamponare le ancora in casa. Ma questa la parte più debole della forza i presupposti di una politica situazioni di disagio occupazionale contingente, ma per creare i presupposti di una politica del lavoro condizione è che peròabbracci influenzata lavoro: i giovani e gli stranieri. del lavoro lungimirante che lungimirante anche la questione giovanile in tutta la sua complessità”. dalla tipologia contrattuale: I primi perché soffrono le abbracci anche la questione se il lavoro è precario, vi è conseguenze del precariato e giovanile in tutta la sua VEDI TABELLE ALLEGATE una probabilità maggiore di dei contratti atipici, i secondi complessità”.

L’OCCUPAZIONE NELLA PICCOLA IMPRESA VENETA Dinamica occupazionale nella piccola impresa veneta Totale 5,3% 1,1%

2,9%

-0,2% -0,6%

Stranieri 1,8%

1,5% 0,2%

2,2% 0,1%

-2,9%

-0,7%

-1,0%

-1,7% -5,3%

Isem IIsem 2006 2006

Isem IIsem 2007 2007

Isem IIsem 2008 2008

-1,1%

-5,8%

Isem IIsem 2009 2009

Isem 2010 prev

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

Inquadramento contrattuale degli occupati nella piccola impresa veneta nel 2009 Totale

Stranieri

92,6% 88,6%

1,5% 9,6% Tem po indeterm inato

Tem po determ inato

2,9% 1,8% Altro

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

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I GIOVANI IN VENETO

Dinamica occupazionale dei giovani in Veneto (15-34 anni), anno 2009

Forza Lavoro Disoccupati Occupati Indipendenti Dipendenti A tempo indeterminato A tempo determinato

Valore assoluto

Var % 2008/2009

707.226 53.998 653.229 84.409 568.820 452.492 116.328

-2,7% 38,8% -5,0% -19,4% -2,5% -3,0% -0,4%

% giovani / totale 32,3% 51,5% 31,3% 19,5% 34,4% 30,7% 65,5%

2009 e 2008 come media dei primi tre trimestri Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat Rcfl

Tipologie contrattuali dei giovani occupati e precariato in Veneto, anno 2009

Dipendenti Tempo indeterminato di cui a tempo parziale Tempo determinato Contratto individuale di lavoro a termine Interinale Apprendistato Cfl Altro

Autonomi Collaboratori Totale occupati

Precari occupati / occupati Precari disoccupati / disoccupati

Maschi

Femmine

Totale

83,6 70,1 2,1 13,5

91,5 68,2 15,7 23,3

7,5 0,5 4,1 1,1 0,3

13,0 0,7 7,7 1,3 0,6

15,1 1,2 100,0

6,2 2,3 100,0

87,1 69,3 8,0 17,8 9,9 0,6 5,7 1,2 0,4 11,2 1,7 100,0

15,1 29,2

31,8 34,3

22,4 32,1

2009 come media dei primi tre trimestri Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat Rcfl

Flussi di transazione dei contratti dei giovani in Veneto, anno 2009

Condizione nel 2008

Condizione nel 2009

Dip. tempo indet. Dip. tempo det. Collaboratori Autonomi Disoccupati Inattivi

Dip. t. indet.

Dip. t. det.

95,4

2,4

0,0

0,6

1,4

0,2

100,0

14,0

69,5

2,8

1,4

11,9

0,4

100,0

7,9 2,6 22,5 2,6

10,1 2,2 28,1 4,0

59,5 0,0 5,5 0,6

1,5 93,4 6,7 0,7

19,5 1,7 33,5 3,7

1,3 0,2 3,7 88,4

100,0 100,0 100,0 100,0

Collaboratori Autonomi Disoccupati Inattivi

2009 come media dei primi tre trimestri Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat Rcfl

Totale

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un leasing per l'auto nuova? ecco come fare

fi nanziaria, ✓ di noleggio e simili, si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di vendita dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili.

Per trattare correttamente questo tema è necessario tener presente il contenuto dell’articolo 19-bis1 (intitolato: Esclusione o riduzione della detrazione dell’imposta)del decreto Iva, nella versione in vigore dall’1.1.2008, originata dalla decisione del Consiglio Europeo del giugno 2007. L’iva relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente nell’esercizio d’impresa, arte o professione, è ammessa nella misura del 40%. La disposizione non si applica se i veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa. Un altro passaggio dello stesso articolo 19-bis1 è stato sostituito come segue: L’imposta relativa alle prestazioni dipendenti da: ✓ contratti d’opera, ✓ di appalto e simili, ✓ che hanno per oggetto la produzione di beni, ✓ contratti di locazione

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In altre parole, ai fini della detrazione dell’iva, l’acquisizione di veicoli stradali a motore mediante contratti di leasing, è equiparato all’acquisizione mediante contratto di compravendita. Per armonizzare completamente la normativa vigente è stato modificato anche l’articolo 13 del decreto iva (intitolato: Base imponibile) che, per quanto riguarda i veicoli di cui stiamo parlando, dispone che: Per le vendite che hanno per oggetto beni per il cui acquisto la detrazione è stata ridotta al 40% ai sensi dell’articolo 19-bis1, la base imponibile è pari al 40% dell’imponibile determinato secondo le regole generali.

GLI EFFETTI PER L’ACQUIRENTE Per quanto riguarda l’acquirente del contratto di leasing egli potrà detrarre: ✓ il 40% dell’imposta addebitata dal venditore del contratto, ✓ il 40% dell’imposta relativa ai canoni che pagherà successivamente.

Dall’applicazione delle due nuove disposizioni e tenendo anche presente la nuova versione, discende quindi che per la vendita di un contratto di leasing relativo ad un veicolo ad uso promiscuo per il quale sia prevista la possibilità di detrarre il 40% dell’imposta relativa all’acquisto, la base imponibile è ridotta al 40%.

IL REGIME DEL MARGINE Per effetto di queste innovazioni (detrazione del 40% dell’iva sull’acquisto) deve intendersi superata l’applicazione del regime del margine. Questo regime è basato sul fatto che, in un certo stadio di commercializzazione del bene, l’imposta non è stata detratta. La ridotta detraibilità, prima dell’introduzione del 40% (10% e, per un breve periodo, 15% fino al 30.9. 2006), giustificava l’applicazione del regime, in linea anche con le disposizioni comunitarie. Si tenga presente, tuttavia, che l’applicazione del regime del margine non è scomparsa del tutto: continuerà ad essere applicata, per esempio, quando il venditore sia un soggetto che, al momento dell’acquisto, non abbia potuto detrarre l’iva (contribuente “minimo”), o un soggetto che, all’acquisto – per esempio, avvenuto nel 2005 – abbia detratto solo il 10% dell’iva.


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conto corrente bancario e intestazione

Con un recente sentenza (n. 21454/9.10.2009) la Corte di Cassazione si è occupata di un accertamento nei confronti di una società di capitali basato sull’esistenza di tre libretti al portatore e di un conto corrente bancario intestati a nomi di fantasia e gestiti da una società fiduciaria. La sentenza ricorda innanzitutto che gli uffici finanziari, previa autorizzazione della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, possono acquisire (DPR 600/1973, articolo 32): 1. copia dei conti correnti bancari intrattenuti con il contribuente, con la specifi cazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, nonché 2. ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifi co relativi a tali conti.

Inoltre, lo stesso decreto (articolo 73) stabilisce che, in sede di rettifi ca del reddito o di accertamento, sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, quando sia dimostrato, anche sulle base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne sia l’effettivo possessore. Da questo deriva che l’utilizzo dei dati contenuti nei conti correnti bancari non può ritenersi limitato ai conti formalmente intestati alla società, ma riguarda anche quelli intestati ai soci e agli amministratori. Inoltre, l’Amministrazione finanziaria deve dimostrare, anche tramite presunzioni, che: ✓ la natura fittizia dell’intestazione del conto, o

comunque, ✓ la sostanziale riferibilità alla società del conto medesimo, o di alcuni dati in esso contenuti. Le presunzioni di cui si parla sono “presunzioni legali” di carattere relativo, nel senso che è ammessa la prova liberatoria da parte del contribuente al quale è quindi garantito il diritto di difesa in sede di contenzioso. Fatte tutte queste premesse, la sentenza chiude con la condanna del contribuente, in quanto l’Amministrazione aveva fornito un imponente quadro indiziario, idoneo a riferire alla società i conti correnti ed i relativi movimenti, comprensivo di vari elementi tra i quali: ✓ il fatto che il rappresentante legale della società ricorresse ad una società fiduciaria, ✓ l’utilizzo di nomi di fantasia per l’intestazione dei libretti e dei conti, ✓ il fatto che i libretti e i conti furono poi restituiti,per la gestione, allo stesso rappresentante legale della società. Tutti questi elementi, secondo la Cassazione, erano sufficienti a costituire il fondamento di una “presunzione legale”, presunzione legale che il contribuente non è riuscito ad annullare fornendo utili elementi in senso contrario.

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cosa fare in caso di accertamento fiscale

Uno degli elementi sul quale gli Uffici fondano molti accertamenti del reddito d’impresa, è lo scostamento della percentuale di ricarico dal valore medio riscontrato nel settore.

Cosa si intende per “ricarico”?

Per “ricarico” si intende la maggiorazione percentuale che deve essere applicata dal venditore (o dal prestatore di servizi) al prezzo di acquisto di un prodotto (o al costo sostenuto per produrre un dato bene o servizio) per fissare il prezzo di vendita di quel bene

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o di quel servizio e realizzare un determinato “margine lordo percentuale” sul prezzo di vendita.

E per percentuale di “ricarico”?

La percentuale di “ricarico”, intesa come rapporto tra il margine lordo ed il costo, deve essere calcolata dagli uffici finanziari e dai verificatori della Guardia di Finanza per valutare l’attendibilità delle scritture contabili di un’azienda, che saranno più o meno credibili a seconda che la percentuale in questione si discosti poco

o molto dal ricarico medio applicato dagli operatori del settore in cui l’azienda opera. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 21147 del 2.10.2009) ha confermato la validità dell’operato degli Uffici finanziari dichiarando la legittimità di un accertamento basato sulla percentuale di ricarico, qualora venisse riscontrata una rilevante differenza fra la percentuale mediamente applicata dal fi sco e quella risultante dalle scritture contabili del contribuente. La Corte di Cassazione sostiene anche che, se il giudice tributario (in presenza di un avviso di accertamento, ritenuto legittimo, basato sulla percentuale di ricarico calcolata dall’Ufficio finanziario in contrasto con quella risultante dalle scritture contabili) ritenesse che il ricarico calcolato dall’Ufficio non fosse compatibile con il criterio di normalità e ragionevolezza, non deve limitarsi ad annullare l’avviso di accertamento, ma deve entrare nel merito dell’operato dell’Uffi cio cio, rideterminando i criteri adottati, per determinare la percentuale di ricarico e quantificando nuovamente la percentuale in questione.


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per acquistare un immobile

 

Chi si accinge ad acquistare, o ha già acquistato, un immobile da un venditore che effettua l’operazione nell’esercizio d’impresa, deve tener conto della disposizione di riferimento, introdotta dalla legge Finanziaria 2008. che stabilisce che l’acquirente, che non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, è responsabile in solido con il venditore per il pagamento dell’iva (e della sanzione) relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato in fattura dal venditore. CHE COS’È IL CORRISPETTIVO EFFETTIVO? Il Fisco deve essere in grado di dimostrare che il prezzo pagato

è maggiore di quello indicato in fattura. Il parametro di riferimento non è, quindi, il valore “normale”, che rappresenta una presunzione legale (è ammessa la prova contraria) utilizzabile in sede di accertamento, ma il corrispettivo effettivo di cui il Fisco deve dimostrare la consistenza con elementi certi. Si ricorda che per “valore normale” si intende “il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza, al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi”.

QUANDO bISOGNA REGOLARIZZARE? L’acquirente ha la possibilità di regolarizzare la violazione versando entro sessanta giorni dalla stipula la maggior imposta dovuta. Entro lo stesso termine, l’acquirente deve presentare all’ufficio competente copia dell’attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione. E’ evidente che un’azione del genere da parte dell’acquirente spingerà il Fisco a rivolgersi al venditore per contestargli i maggiori ricavi non dichiarati nella fattura di vendita.

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sei in ritardo con alcuni pagamenti?

Dal 1° gennaio 2010: saggio d’interesse legale all’ 1%!

precedentemente, dal 1° gennaio 2004, era stato del 2,50%.

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze (art.1284 Codice Civile) può modificare il saggio dell’interesse legale per l’anno successivo con proprio decreto da pubblicare entro il 15 dicembre di ogni anno.

Ovviamente, la variazione del saggio legale non è a discrezione del Ministro: l’articolo 1284 stabilisce i criteri da seguire e prevede che la variazione debba avvenire sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. La variazione del saggio di interesse legale risente quindi sia dell’andamento del mercato finanziario, che dell’andamento dei prezzi (dell’anno precedente).

Quest’anno, nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre, è stato pubblicato il decreto del Ministro che modifica il saggio d’interesse legale per il 2010, abbassandolo dal 3% all’ 1%. Il saggio d’interesse legale è stato del 3% per gli anni 2008 e 2009;

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Il saggio d’interesse legale è importante perché ad esso è legata, in moltissimi casi, la misura degli interessi dovuti dal debitore che non rispettasse i tempi stabiliti per il pagamento di un debito. La variazione dell’interesse legale non si ripercuote solo nei rapporti tra privati cittadini o nel mondo commerciale; anche l’Erario ne risentirà: diminuiscono infatti anche gli interessi di mora ancorati al saggio legale, o stabilititi nella sua stessa misura, dovuti dai contribuenti che ritardano il pagamento delle imposte dovute.


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fai attenzione a chi emette la fattura

Quando la fattura viene emessa da un soggetto diverso da quello che ha effettivamente eseguito la fornitura dei beni o dei servizi, viene considerata operazione “soggettivamente inesistente”. Infatti, anche se i beni sono stati effettivamente consegnati o i servizi sono stati effettivamente prestati e il corrispettivo è stato effettivamente pagato, il Fisco non riconosce all’acquirente né il diritto alla detrazione dell’iva, né quello alla detrazione del costo. Il comportamento del Fisco è stato riconosciuto legittimo dalla Corte di Cassazione con una recente sentenza.

corrispettivo. Ma chi è il soggetto che emette la fattura pur non avendo eseguito la fornitura? E’ un soggetto appositamente creato dal vero fornitore o a questi proposto da terzi per eseguire l’operazione: è la “società cartiera”, così chiamata perché non svolge altra attività se non quella di produrre fatture false; si tratta di una srl che non assolve nessun obbligo fiscale ed è destinata a scomparire in breve tempo.

L’operazione, nella versione più semplice, avviene in questo modo:

- il vero fornitore consegna la merce al cliente usando un altro nominativo (quello della “cartiera”) giustificando il fatto – se l’acquirente è all’oscuro dell’operazione – in vari modi possibili (accordi commerciali, momentanea non disponibilità della merce ecc.): - il vero fornitore non fattura la vendita a nessuno; - la vendita viene fatturata all’acquirente dalla società “cartiera”; - il cliente paga la fattura alla società “cartiera”; - la società “cartiera” non versa all’erario l’iva sulla fattura emessa e riscossa; - la società “cartiera”, trattiene il proprio

Cosa deve fare l’acquirente per evitare questa contestazione? Deve dimostrare di non aver avuto consapevolezza della falsità “ideologica” delle fatture emesse. Deve cioè dimostrare che il soggetto che ha emesso la fattura è proprio quello che ha eseguito la fornitura o la prestazione. Non costituisce prova, a questo fi ne, la dimostrazione di aver ricevuto la merce e di aver pagato il corrispondente

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compenso e versa il netto al vero fornitore; - il vero fornitore non contabilizza l’incasso (non sarebbe giustificato non avendo emesso nessuna fattura) e si crea una disponibilità extracontabile avendo, in pratica, eseguito una vendita “in nero”; - dopo aver eseguito alcune operazioni di questo genere, la società “cartiera” scompare.

Come si vede, l’operazione può

essere fatta senza la complicità dell’acquirente, che, infatti, non realizza alcun beneficio. Ma se la motivazione del cambio di fornitore è difficile o, più semplicemente, se l’acquirente viene “motivato” con un concreto riconoscimento in percentuale sul valore della merce (ovviamente “in nero”), egli diventa complice del fornitore e della “cartiera”.

L’operazione è stata descritta dettagliatamente per capire il motivo per cui la Corte di Cassazione, ma anche molte Commissioni tributarie, ha caricato sull’acquirente l’onere di dimostrare la propria buona fede. In effetti, questa dimostrazione non sembra di facile realizzazione, ma ciò soprattutto perché, spesso, l’acquirente è complice.

autotrasportatori: quanto pagano?

Nel 2006, nell’ambito della riforma del trasporto di merci per conto terzi, è stata abolita la tariffa “a forcella”, che prevedeva un minimo ed un massimo stabiliti per legge e che in pochi rispettavano, almeno fino a quando, per mancanza di lavoro o per altri motivi, l’autotrasportatore non iniziava una causa giudiziaria per farsi riconoscere la tariffa minima. Alla tariffa “a forcella” è subentrata la libera contrattazione tra committente e autotrasportatore. Quindi, la nuova tariffa è

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costituita da due elementi: ✓ la parte relativa al costo del carburante, ✓ la parte relativa agli costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto (diversi dal carburante).

Il costo del carburante

Attualmente, il Ministero delle infrastrutture determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli. Inoltre, determina la quota, espressa in

percentuale, dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto rappresentata dai costi del carburante. Il nuovo adempimento Consiste nel fatto che nella fattura emessa dall’autotrasportatore deve essere indicata la parte della tariffa corrispondente al costo del carburante, calcolata usando i dati pubblicati dal Ministero. Se il trasporto viene eseguito in forza di un contratto NON SCRITTO, la fattura deve indicare anche la parte della tariffa corrispondente ai costi diversi dal costo del


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carburante. La norma precisa che questi dati vengono indicati in fattura ai soli fini civilistici ed amministrativi. ESEMPIO Per un determinato periodo e per un determinato tipo di veicolo, il Ministero ha stabilito questi valori: ✓ consumo di carburante per chilometro (in litri) ➔ 2,5 litri ✓ costo medio del carburante per litro > 1,50 € ✓ costo del carburante per chilometro (1,50 x 2,5) > 3,75 € ✓ Incidenza del costo del carburante sul totale dei costi di esercizio > 25% Si ipotizza un trasporto che comporta la percorrenza di 70 chilometri.

CALCOLO DELLE DUE PARTI CHE COMPONGONO LA TARIFFA Parte riferita al costo del carburante ✓ € 3,75 x km 70 > € 262,50 Parte riferita agli altri costi ✓ se i carburanti incidono sul totale dei costi per il 25%, gli altri costi incidono per il 75% e possono essere calcolati come segue:

altri costi = costi carburanti (262,50) x 75 : 25 > € 787,50 Tariffa calcolata > € 1.050,00 I primi due valori devono essere indicati nella fattura emessa dall’autotrasportatore in caso di contratto di trasporto verbale. Se la tariffa concordata tra l’autotrasportatore ed il committente è inferiore a quella calcolata, l’autotrasportatore può chiedere il pagamento della differenza. Se la tariffa concordata è di € 800,00 la sua suddivisione nelle due parti risulta la seguente: ✓ costo del carburante: > € 262,50 ✓ altri costi: > € 537,50 (800,00 – 262,50).

La legge dice che, fermo restando che all’autotrasportatore spettI innanzitutto la parte di tariffa relativa ai costi del carburante, la parte della tariffa spettante relativa agli altri costi deve essere almeno uguale a quella calcolata utilizzando i parametri stabiliti dal Ministero. Nell’esempio: 787,50 – 537,50 = 250,00 (pari, più semplicemente, alla differenza tra la tariffa calcolata e la tariffa concordata). Se il contratto di trasporto è verbale, l’azione di richiesta del pagamento della differenza si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del completamento del trasporto.

QUALI SANZIONI PREVISTE PER LA MANCATA INDICAZIONE IN FATTURA DEI DATI PREVISTI? Sono di due tipi: ✓ esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi; ✓ l’esclusione per un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo, previsti dalla legge.

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novità per i rifiuti “speciali”

E’ stato pubblicato (G. Uff. n.102 del 04/05/10) il primo decreto attuativo per la gestione semplificata dei rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Il decreto, in vigore dal 19/05, introduce importanti novità per distributori (negozi), centri di assistenza ed installatori delle apparecchiature in questione:

1) Dal 18 giugno 2010, al momento della vendita del nuovo, i distributori sono tenuti ad assicurare il ritiro gratuito dell’apparecchio vecchio. I distributori, inoltre, devono informare la clientela di questo diritto, in modo chiaro e comprensibile, anche attraverso appositi cartelli esposti in negozio.

2) Obbligo di allestire specifi che aree di proprietà per il raggruppamento temporaneo dei rifi uti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ritirate. Le aree potranno anche essere diverse dal punto vendita. 3) Obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per distributori, centri assistenza ed installatori soggetti alle nuove disposizioni dettate dal decreto in esame. L’iscrizione comporterà il pagamento di un diritto annuale alle CCIAA pari a Ð 50. 4) Defi nizione di specifi che modalità di registrazione dei dati riguardanti i rifi uti da apparecchiature ritirate. 5)Defi nizione di specifi ca documentazione da utilizzare per il trasporto dei RAEE verso i propri luoghi di raggruppamento e/o verso i centri di raccolta fi nali.

ATTESTAZIONI SOA: PIÙ ANNI PER DIMOSTRARE I REQUISITI L’attestazione SOA costituisce, da gennaio 2000, un requisito obbligatorio per le imprese che intendano eseguire lavori pubblici di importi superiori a €150.000. Tuttavia, sono sempre più frequenti i casi in cui l’attestazione è richiesta come requisito anche nell’ambito di appalti privati, poiché essa è considerata una dimostrazione di affidabilità ed efficienza dell’impresa. I requisiti necessari per l’ottenimento dell’attestazione riguardano sia capacità finanziaria, sia capacità tecnica dell’impresa, ed in particolare il fatturato, l’ammortamento dell’attrezzature tecnica, il costo del personale, la presenza di un Direttore tecnico e l’ entità dei lavori eseguiti. La validità dell’attestazione è di cinque anni. Entro il terzo anno dal rilascio, c’è l’obbligo di effettuare una verifica sul mantenimento dei requisiti. Con il terzo correttivo al codice degli appalti, entrato in vigore dal 17 ottobre 2008, fino al 31/12/2010, per attestarsi si possono utilizzare i lavori degli ultimi 10 anni, mentre per i requisiti economicoamministrativi si possono utilizzare i migliori 5 degli ultimi 10 depositati.

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si è infortunato un tuo dipendente? chiedi il risarcimento

Entro determinati limiti temporali, il datore di lavoro può chiedere il risarcimento del danno per mancato lavoro di un dipendente a causa di un infortunio allo stesso causato da terzi. Questo è quanto ha confermato anche una recente sentenza della Corte di Cassazione. Nel caso esaminato dalla

suprema Corte, il lavoratore si era infortunato a seguito di incidente stradale e secondo quanto previsto dal Codice Civile, il datore ha diritto al risarcimento nei confronti del terzo responsabile che ha causato l’infortunio, entro il termine massimo di due anni. Il principio esposto trova ragione nel fatto che l’infortunio impedisce al lavoratore di prestare la

propria attività lavorativa e dunque causa un danno economico al datore di lavoro. Quest’ultimo, infatti, è tenuto a pagare il lavoratore, ma senza la possibilità di ricevere la corrispondente prestazione lavorativa. Pertanto, se l’infortunio del lavoratore è stato causato da terzi, il datore di lavoro ha diritto al risarcimento del danno.

apparecchiature elettriche e mud

Come già comunicato nelle precedenti edizioni, da quest’anno vige l’obbligo di presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) anche per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).

La denuncia deve essere presentata entro il 30 giugno 2010. Ma chi sono i produttori di AEE? Secondo la normativa (D.Lgs.

151/05) rientra nella categoria chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza: 1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio; 2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; 3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività

professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza; 4) nei limiti stabiliti dalla normativa, esporta apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per la presentazione del MUD, i produttori in questione devono collegarsi, via telematica, al sito www.registroaee.it e seguire le istruzioni ivi esposte. Il sito indicato è lo stesso che i produttori di AEE hanno utilizzato, in passato, per l’iscrizione obbligatoria al registro produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

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installatori e centri di assistenza: doppia gestione dei rifiuti

Secondo quanto stabilito dalla normativa ambientale (D.Lgs. 152/06 e DM 17/12/09 “SISTRI”) e dal recente DM 65/10 in materia di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), si configura la seguente situazione, a doppio binario, per la gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici prodotti da installatori e centri di assistenza tecnica (CAT). I RAEE devono essere gestiti secondo le procedure di accumulo, di registrazione e

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trasporto individuate dal DM 65/10. Per RAEE si intendono tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate (ed integre) che il centro di assistenza o l’installatore ha raccolto dal cliente nella fase di installazione o vendita del nuovo. Per questa tipologia di rifiuto, il CAT o l’installatore dovrà organizzare adeguati spazi di raggruppamento, compilare le schede di registrazione di carico previste dal decreto in

esame, effettuare i trasporti secondo modalità e documenti specifici, nonché essere iscritti all’Albo Gestori Ambientali. Per tutte le altre tipologie di rifiuti (che non siano RAEE), prodotti dall’attività propria dei soggetti in esame (CAT o installatori impianti), devono essere rispettate le procedure ordinarie di gestione dei rifiuti stabilite dalla normativa in vigore (DLgs. 152/06 e dal recente D.M. 17/12/09). Tra queste tipologie di rifiuti rientrano, ad esempio, per i CAT, tutti i componenti sostituiti o rimossi in fase di riparazione (es: tubi catodici, centraline, parti di apparecchiature sostituite etc.), ovvero, per gli installatori, componenti di impianti elettrici fuori uso e/o sostituiti, rottami ferrosi o non ferrosi etc. Per queste tipologie di rifiuto, il CAT o l’installatore dovrà organizzare adeguati spazi di deposito temporaneo, aggiornare il registro rifiuti o il registro cronologico SISTRI (secondo i casi) e gestire i trasporti con formulario rifiuti o schede di movimentazione SISTRI (secondo i casi).


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rinviata al 30 giugno la presentazione del mud

Con decreto legge del 30/04/10, il governo ha prorogato la scadenza del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) al 30/06. Si ricorda che sono soggetti alla presentazione del MUD le seguenti categorie di soggetti: ✓ Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per

il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti ✓ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifi uti pericolosi; ✓ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifi uti non pericolosi da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti e i fanghi non pericolosi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi

✓ I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) ✓ Tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifi uti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Sono esonerati dall’obbligo del MUD, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

datore di lavoro

e produttore dell’attrezzatura: quali responsabilità? Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha trattato il concorso di colpa fra un datore di lavoro e una società produttrice di un’attrezzatura, che, rivelatasi inadeguata, ha provocato l’infortunio di una lavoratrice. Nel dettaglio la lavoratrice, mentre svolgeva la sua attività, ha subito lesioni gravissime a causa dello scoppio di un utensile. L’episodio, a sua volta, è collegato alla negligenza di un lavoratore “preposto” (operaio di riferimento per gli altri colleghi in materia di utilizzo e di manutenzione degli attrezzi aziendali). Tale lavoratore, infatti, aveva omesso di segnalare, il giorno dell’incidente, l’entità

del pericolo che egli stesso aveva riscontrato durante la manutenzione del medesimo utensile. La responsabilità dell’infortunio è stata attribuita sia al datore di lavoro sia al produttore dell’attrezzatura difettosa per le seguenti ragioni.

1.La società produttrice dell’attrezzatura non aveva comunicato in modo rigoroso e preciso le modalità di utilizzo dell’utensile e nello specifi co non aveva riportato l’indicazione del numero di giri massimo consentito; 2.Il datore di lavoro non aveva controllato il corretto adempimento degli obblighi

gravanti su lavoratori, preposti, progettisti ed installatori. Nello specifi co, il datore di lavoro non aveva controllato l’operato del lavoratore preposto nonché la completezza di informazioni sull’attrezzatura, fornite dal produttore. Infine, è stata addebitata anche una colpa specifica al suddetto preposto per non aver segnalato adeguatamente il pericolo in questione.

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regole per il deposito temporaneo dei rifiuti

Il deposito temporaneo di rifiuti è il raggruppamento effettuato, prima della raccolta, presso il luogo di produzione. Questo tipo di deposito non necessita di autorizzazione da parte dell’ente di controllo. Nel deposito temporaneo, i rifiuti devono essere suddivisi per categorie omogenee nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose in essi contenute. È vietata la miscelazione dei rifiuti.

I rifiuti in deposito temporaneo devono essere avviati al recupero o allo smaltimento secondo i seguenti termini: ✓ con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito, oppure ✓ quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 10mc di rifi uti pericolosi o i 20mc di rifi uti non pericolosi. In ogni caso, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

In mancanza anche solo di una delle condizioni sopra indicate, il deposito non può più essere classificato temporaneo. Di conseguenza, il deposito potrebbe essere identificato come deposito preliminare (stoccaggio in attesa di recupero o smaltimento) o deposito sul suolo (come per esempio può essere la discarica) non autorizzato, ovvero, nei casi peggiori, come deposito incontrollato di rifiuti: situazioni, queste, pesantemente sanzionate.

apparecchiature elettriche: ecco come iscriverle

L’Albo Gestori Ambientali, con deliberazione del 19 maggio 2010, ha provveduto a divulgare il nuovo modello per l’iscrizione di distributori (negozi), centri di assistenza tecnica (CAT), ed installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). L’iscrizione è obbligatoria per la gestione semplificata del raggruppamento e del trasporto dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), secondo quanto previsto dal D.M. 65/10.

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Entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione di iscrizione prevista dalla deliberazione in esame, l’albo provvede a verificare la richiesta dell’azienda ed a rilasciare il relativo provvedimento di iscrizione. Come previsto dalla normativa (DM 65/10), in sede di prima applicazione, l’iscrizione si intende assolta con la presentazione della comunicazione in esame. Si ricorda, infine, che alla comunicazione di iscri-

zione, la ditta deve allegare attestazione del versamento annuale dei diritti di iscrizione, pari a 50 Ð. Il provvedimento in esame ed i relativi modelli di iscrizione sono reperibili all’indirizzo: http: //www.albonazionalegestoriambientali.it/norma/mostradoc.asp?id=438024296&tip o=D&item=N2~ L’associazione di categoria rimane comunque sempre a disposizione per chiarimenti ed assistenza nella procedura di iscrizione delle aziende.


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devi notificare all’asl il tuo laboratorio

> Il cosiddetto “testo unico sicurezza” (D.Lgs. 81/08) che ha preso il posto del più noto D. Lgs. 626/94, richiama quanto in passato stabilito dall’art 48 del DPR 303/56, in merito all’obbligo di notifica all’ASL dei locali produttivi. In particolare, l’art. 67 del nuovo decreto stabilisce che la costruzione e la realizzazione, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di luoghi di lavoro ove sia prevista la presenza di più di 3 lavoratori, devono essere notifi cati all’organo di vigilanza competente per il territorio (in genere l’ASL). La notifica deve contenere la descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse, nonché la descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. In genere, esistono dei moduli già approvati per effettuare tale tipo di notifica. In relazione a quanto notificato, l'organo di vigilanza competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati. La mancata notifica comporta

sanzioni amministrative pecuniarie da 1000 a 2500 euro. ATTENZIONE!! Il presente obbligo di notifica potrebbe in alcuni casi sommarsi o sovrapporsi a specifici obblighi di nulla osta igienico sanitario, imposti da regolamenti d’igiene locali vigenti nel comune di competenza.

quanto se sussidiato da macchine, si deve richiedere ed ottenere l’autorizzazione del Sindaco, che la concederà dopo che l’Ufficio d’Igiene abbia constatata l’osservanza delle prescrizioni disposte dagli articoli seguenti”.

Comune di Venezia e nel quale operino più persone, deve essere in possesso dell’autorizzazione igienico sanitaria Comunale (NOI) e, qualora all’interno dello stesso operino più di 3 lavoratori, deve essere presente anche la notifica di cui all’art. 67 del D.Lgs. 81/08.

Esempio: L’art. 68 del Regolamento di Igiene del Comune di Venezia stabilisce che: “Per l’apertura degli stabilimenti industriali e dei laboratori, per i quali si intendono tutti i locali ove lavorino contemporaneamente e fuori della loro abitazione più persone, tanto se il lavoro sia semplicemente manuale,

Di conseguenza, un qualsiasi laboratorio insediato nel

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AUTOVALUTAZIONE SICUREZZA AZIENDALE Sono in regola con le attuali disposizioni in materia di sicurezza? Compila il questionario (2 pagine) a crocette per verificare la tua situazione aziendale. NOTA BENE Il questionario è rivolto alle ditte in cui operano almeno due addetti (anche se soci o collaboratori a progetto o altre forme contrattuali) e CHE NON HANNO ANCORA ADERITO AL CONTRATTO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA, CON L’ASSOCIAZIONE

NOME AZIENDA ________________________________ TELEFONO

________________________________

SO

AZIENDA NON SOGGETTA

NO

SI

N. DIPENDENTI ________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

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In azienda è presente il Responsabile del  Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)? Il R.S.P.P. ha effettuato il corso di formazione  previsto? In azienda è presente il Medico Competente? In azienda è presente il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)? Il R.L.S. ha effettuato il corso di formazione previsto? In azienda è presente la squadra di emergenza antincendio e primo soccorso? Gli addetti antincendio e primo soccorso hanno effettuato il corso di formazione previsto? In azienda è presente il Documento di Valutazione dei Rischi? In azienda è presente il documento di Valutazione dei Rischi Incendio? E’ stato redatto il piano di emer- genza evacuazione? In azienda è presente il documento di Valutazione dei Rischi Rumore? In azienda è presente il documento di Valutazione dei Rischi Vibrazioni (es. utilizzo trapani, carrelli elev. …)? In azienda si effettuano saldature o si producono polveri, fumi o altri agenti chimici? In azienda è presente il documento di Valutazione del Rischi Chimico e/o il documento di protezione contro il rischio di esplosione?

NON


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I lavoratori effettuano movimentazione manuale

NON SO

AZIENDA NON SOGGETTA

17 sono presenti sostanze / prodotti cancerogeni? 

In azienda è presente il documento di 18 Valutazione del Rischi polveri legno duro -  cancerogeno?

19 In azienda lavorano minorenni?

In azienda è presente il documento di 20 Valutazione dei Rischi specifica per le attività  svolte dai minorenni?

21 In azienda ci sono lavoratrici?

L’azienda ha eseguito adeguata formazione e 25 addestramento per gli addetti carrellisti e/o  carroponte?

26 L’azienda opera in cantieri?

15 dei carichi e/o movimenti ripetitivi?

DOMANDE

NO

SI

È presente il documento di valutazione del 16 rischio da movimentazione manuale dei carichi  e/o movimenti ripetitivi? In azienda si producono polveri di legno duro o

In

azienda

è

presente

il

documento

22 Valutazione dei Rischi in caso di maternità?

di

E’ stata effettuata e formalizzata la formazione

23 ai lavoratori in materia di sicurezza?

In azienda sono presenti dei carrelli elevatori

24 e/o impianti di sollevamento (es. carroponte)?

L’azienda predispone il Piano Operativo di

27 Sicurezza (P.O.S.)?

Osservazioni dell’azienda : _________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

PER RICEVERE ULTERIORI INFORMAZIONI E RISPOSTE, INVIA L’AUTOVALUTAZIONE COMPILATA AL N. DI FAX 041- 970978 O E-MAIL: d.nerosi@mailcgiamestre.com. SARAI CONTATTATO DA UN NOSTRO TECNICO ANCHE PER ORGANIZZARE UN EVENTUALE SOPRALLUOGO PRESSO LA TUA AZIENDA. PER INFORMAZIONI TELEFONA ALLO 0412386637 CHIEDENDO DELL’ING. GALLENDA.

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se vuoi aprire un'attività

Al momento dell’inizio dell’attività di un’impresa o quando devono essere effettuate delle variazioni di azienda, devono essere necessariamente effettuate comunicazioni agli Enti preposti quali la Camera di Commercio, l’Agenzia delle Entrate, l’INAIL, l’INPS ed eventuali altri enti o casse, a seconda della tipologia di attività.

Dal 1 aprile 2010 è entrata in vigore la nuova procedura di comunicazione unica (ComUnica). QUALI COMUNICAZIONI COMPRENDE? Riguarda tutte le comunicazioni obbligatorie per avviare un’impresa, le comunicazioni relative alle cessazioni o variazioni d’azienda (esempio: variazione sede, attività, rappresentante legale ecc.). Il programma ComUnica consente di inoltrare pratiche alle quattro amministrazioni coinvolte, per le seguenti comunicazioni: ✓ Camere di commercio: tutti gli adempimenti per il registro imprese (escluso il deposito dei bilanci) ✓ Agenzia delle Entrate: tutti gli adempimenti per la richiesta di codice fi scale e/o partita Iva (modelli AA7/AA9) ✓ Inail: iscrizioni, modifi che e cessazioni d’impresa ✓ Inps – Artigiani e Commercianti: iscrizioni, modifi che e cessazioni d’impresa

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✓ Inps – Aziende con dipendenti: iscrizioni, modifi che e cessazioni d’impresa ✓ Inps – Agricoltura: iscrizioni, modifi che e cessazioni per imprese con dipendenti e di prossimo rilascio per i coltivatori diretti. COSA CAMbIA? Con la procedura di comunicazione unica un’impresa potrà essere operativa in un solo giorno ed effettuare in breve periodo tutti gli adempimenti dichiarativi nei confronti del Registro delle Imprese, Inps, Inail e Agenzia delle Entrate. COME SI FA? La comunicazione viene effettuata attraverso la presentazione di un modello informatico unificato, indirizzato (per via telematica o su supporto informatico) solamente alla Camera di commercio competente per territorio. A COSA SERVE? La nuova procedura garantisce una maggior semplificazione e celerità negli adempimenti burocratici obbligatori. L’azienda riceverà immediatamente, presso una casella di posta elettronica certificata (PEC), la ricevuta di protocollo della pratica. Il possesso di quest’ultimo costituisce titolo efficace e valido per poter svolgere l’attività aziendale.

CHI PUÒ FARLA? Per poter effettuare la presentazione della comunicazione unica, è necessario possedere la firma digitale. Per la trasmissione della pratica, l’imprenditore può avvalersi del modello di procura disponibile sul sito del Registro delle Imprese (www.registroimprese.it) e conferire l’incarico a intermediari professionisti di sottoscrivere digitalmente e presentare per suo conto la comunicazione. COS’È LA PEC? L’imprenditore che utilizza la procedura ComUnica, deve possedere la PEC (Posta Elettronica Certificata) il cui indirizzo deve essere necessariamente indicato nella comunicazione. In caso di imprese individuali che non siano in possesso della PEC, la richiesta può comunque essere inoltrata tramite la procedura ComUnica e la Camera di commercio competente per territorio provvederà immediatamente all’assegnazione di una casella di posta elettronica certificata senza costi per l’impresa. Le società di nuova costituzione, invece, dovranno necessariamente iscrivere nel registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata in sede di presentazione della domanda di iscrizione all’ufficio stesso.


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uomini e donne: davvero uguali?

È stata pubblicata, il 24 febbraio 2010, la risoluzione del Parlamento Europeo del 15 gennaio 2009 che riguarda il recepimento da parte degli Stati membri appartenenti all’Unione Europea delle normative comunitarie che garantiscono la parità di trattamento tra uomini e donne.

In particolare l’Unione Europea è preoccupata sulla mancata applicazione di parità di trattamento economico tra uomini e donne e sulle discriminazioni attuate dagli Stati membri per le donne in congedo di maternità che vogliano ritornare a svolgere un’attività lavorativa.

L’Unione Europea rileva che il divario nella disparità di trattamento continua a persistere, dato

che le donne percepiscono stipendi in media del 15% più bassi rispetto a quelli degli uomini e che tale divario, dal periodo che va dal 2000 al 2006, è diminuito solo dell’1%. Inoltre, la percentuale di donne con funzioni direttive e manageriali, sempre secondo le analisi dell’Unione Europea, risulta essere di gran lunga inferiore a quella degli uomini.

hai un lavoratore a progetto?

avvisalo che può richiedere l'indennità una tantum Con la circolare del 9 marzo 2010 n. 36 l’INPS ha emanato le istruzioni per l’erogazione di un’una tantum per l’anno 2010 per i lavoratori a progetto nei casi di fine lavoro. L’indennità erogata sarà pari al 30% del reddito percepito nell’anno 2009 e, comunque, non superiore ai 4.000,00 euro per la richiesta formulata nell’anno 2010.

inviata a cura del datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Nell’anno in cui si è verificato l’evento, gli interessati, per poter ricevere l’indennità, dovranno presentare apposita domanda previa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di qualificazione professionale.

COME FARE?

Ci sono, inoltre, altri requisiti: - i collaboratori devono svolgere la propria attività esclusivamente per un unico committente e l’evento “fine lavoro” deve essere a questi riferito; - il reddito di riferimento per l’erogazione dell’indennità è quello percepito nell’anno

Primo requisito fondamentale per poter ottenere l’indennità è la causa specifica della cessazione del contratto a progetto: deve infatti verificarsi l’evento di “fine lavoro” e questo deve risultare dalla comunicazione obbligatoria

2009 e comunque deve essere compreso tra i 5.000 e i 20.000 euro; - deve essere accreditata presso la Gestione separata dell’INPS almeno una mensilità nell’anno di riferimento; - il collaboratore deve essere senza contratto di lavoro da almeno due mesi; - nell’anno precedente devono essere accreditate almeno tre mensilità. QUANDO FARE DOMANDA? La domanda deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dal conseguimento dei requisiti alle sedi Inps territorialmente competenti attraverso il modello Mod. CoCoPro 2010.

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sei un socio

amministratore di s.r.l.?

Relativamente al pagamento dei contributi previdenziali da parte del socio amministratore di società a responsabilità limitata, è stata finalmente chiarita una questione assai dibattuta, grazie alla sentenza 12 febbraio 2010 n. 3240.

oltre a svolgere personalmente la propria attività in azienda, fossero anche soci amministratori della medesima società percependo apposito compenso.

…PRIMA DELL’INTERVENTO DELLA CASSAZIONE

L’INPS adesso dovrà necessariamente scegliere alternativamente a quale gestione iscrivere l’amministratore e dovrà rispettare il criterio della prevalenza: ciò significa che l’ente dovrà accertare la

Prima di questa sentenza, l’INPS chiedeva la doppia iscrizione, in particolare IVS Commercianti e Gestione separata per i soci di s.r.l. che,

…ADESSO

prevalenza dell’attività svolta da parte del soggetto ed effettuare di seguito l’iscrizione alla gestione corrispondente.

La contribuzione dovrà essere calcolata sulla base dei redditi percepiti e derivanti dall’attività appunto considerata prevalente e non dal cumulo degli stessi, e farà riferimento alle norme applicabili della gestione di competenza.

se licenzi

prepara la contestazione

Nel licenziamento disciplinare è essenziale l’immediatezza della contestazione da parte del datore di lavoro del fatto del lavoratore. Lo Statuto dei lavoratori mira proprio ad assicurare al lavoratore il diritto di difesa e di consentirgli

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la possibilità di preparare il materiale difensivo per poter rispondere agli addebiti che gli vengono opposti.

Pertanto, nel caso di contestazione tardiva, rimane precluso per il datore di lavoro l’esercizio del potere disciplinare con la conseguenza che viene ad essere invalido il licenziamento disciplinare comminato (Cass n. 13167/2009).


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hai assunto un minore? è d’obbligo il controllo sanitario

In caso di assunzione di minore, devono essere effettuati alcuni adempimenti obbligatori relativi al controllo sanitario del lavoratore.

COSA DEVI FARE PER ASSUMERE UN MINORE? Dal punto di vista sanitario è obbligatorio effettuare

adempimento delle visite mediche obbligatorie e sostenerne integralmente il costo. La visita preassuntiva deve essere svolta secondo le seguenti modalità: ✓ per i minori che svolgono mansioni per le quali non è previsto l’obbligo di sorveglianza sanitaria, la visita medica preassuntiva deve essere effettuata presso un medico del Servizio sanitario nazionale; ✓ per i minori che svolgono mansioni assoggettate all’obbligo di sorveglianza sanitaria, la visita medica d’idoneità viene effettuata dal medico competente aziendale. E SE NON RISPETTI LA NORMATIVA SANITARIA?

A QUALE ETÀ SI PUÒ INIZIARE A LAVORARE? Innanzitutto l’ammissione dei minori al lavoro è subordinata all’effettiva conclusione del periodo di istruzione obbligatoria e quindi non semplicemente all’età anagrafica. L’istruzione obbligatoria viene impartita per almeno dieci anni, con la conseguenza che il minore può accedere al mondo del lavoro a sedici anni.

preventivamente una visita medica che accerti l’idoneità del minore all’attività lavorativa. Inoltre, i lavoratori minorenni devono essere sottoposti a specifiche visite mediche periodiche, a intervalli non superiori ad un anno, con riguardo all’attività lavorativa cui sono stati effettivamente adibiti.

Le sanzioni per aver assunto un minore senza aver effettuato gli adempimenti sanitari obbligatori sono pari ad € 1291,00 e l’arresto non superiore a sei mesi o l’ammenda fino a € 5164,00.

Nell’ipotesi in cui venga adibito ad un determinato lavoro un lavoratore minore che, a seguito di visita medica, sia risultato non idoneo a quel lavoro, si avrà per il datore di lavoro una sanzione pari all’arresto fino a sei mesi.

Il datore di lavoro deve controllare l’esatto

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è attivo on line

l’estratto conto previdenziale

È stato avviato il nuovo sistema di procedura on-line secondo cui ogni lavoratore avrà la possibilità, accedendo al sito dell’Inps, di verificare e correggere la propria posizione contributiva.

errori di inquadramento, retribuzione, accredito settimanale: l’Inps poi provvederà a trasmetterle al datore di lavoro per poter effettuare le opportune correzioni.

Al nuovo sistema informatico si accede con il Pin, con la Cns (Carta nazionale dei servizi) o con la carta Regionale (Crs). Una volta ricevuto il codice, lo si attiva mediante il servizio di Contact Center (numero verde 803164)

In caso venga verificata l’inadempienza da parte del datore di lavoro nel versamento dei contributi, il lavoratore non perderà alcun diritto (art. 2116 del codice civile) poiché l’Ente recupererà, anche in via coattiva, i contributi non versati e dovuti direttamente dal datore di lavoro.

Le prime comunicazioni sono state inviate a duecentomila lavoratori che raggiungono l’età pensionabile fra il 2010 e il 2011 e che quindi sono i più interessati a conoscere la propria posizione contributiva,

Questa garanzia al momento non si estende ai lavoratori iscritti alla gestione separata, ma è in corso una procedura parlamentare volta ad estendere anche a questi soggetti tale forma di tutela.

L’INPS sta già inviando ai lavoratori una comunicazione contenente la prima parte del Pin (codice di accesso ) per potersi collegare telematicamente al sito internet e segnalare via internet informazioni errate o mancanti che possono interessare il nuovo “Cud previdenziale”, che fornisce al lavoratore tutte le informazioni relative alla propria posizione contributiva. Inoltre si potrà anche segnalare all’Ente eventuali

ovvero se il datore di lavoro ha correttamente e periodicamente effettuato il versamento dei contributi previdenziali.

sulla procedura della cassa integrazione

Per poter collocare i dipendenti in cassa integrazione non è sufficiente la mera comunicazione aziendale ma, come previsto dalla Cassazione con la sentenza 11254/2010, è necessario che il datore di lavoro avvisi il sindacato in modo da metterlo in condizione di valutare preventivamente, di

concordare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di verificare la possibilità di applicare o meno della rotazione.

Ne consegue che, in mancanza del rispetto della procedura, i lavoratori collocati in mobilità possono ottenere il ripristino del rapporto e il pagamento della retribuzione piena. La Cassazione infatti, nelle motivazioni della sentenza, precisa che i provvedimenti previsti per periodi di contrazione dell’attività

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lavorativa non sono solo a tutela degli interessi pubblici e collettivi, ma anche di quelli dei singoli lavoratori ai quali deve essere garantita la parità di trattamento. Con la stessa sentenza viene, inoltre, precisato che l’obbligo di comunicazione della procedura di cassa integrazione ai sindacati non può essere effettuato successivamente, neppure attraverso un confronto reale, dal momento che il controllo effettuato da questi ultimi per essere efficace e produttivo, deve avere necessariamente carattere preventivo.


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Mod. LI.SA. rev01 del 05/02/10



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