Codice Etico

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CODICE ETICO - D. LGS. 231/01 Insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità assunti nei confronti dei portatori d’interesse: dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione

CAMPANIA INNOVAZIONE S.P.A. via Coroglio, 104 e 57 - 80124 Napoli

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Campania Innovazione SpA il 29.03.2012. Il documento, approvato dal CdA il 20.11.2009, è stato adeguato a quanto deliberato con DGR n. 177 del 29.04.2011 e recepisce le modifiche statutarie deliberate dall’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 12.07.2011.

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CODICE ETICO

INDICE 1. PREMESSA 2. CODICE ETICO 2.1 La Missione di Campania Innovazione S.p.A. 2.2 Principi generali 2.3 Struttura e adeguamento del Codice Etico 3. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE 4. RISORSE UMANE E POLITICA DELL’OCCUPAZIONE 5. SISTEMA DI GOVERNO DELLA SOCIETA’ 6. RAPPORTO CON IL SOCIO 7. REGOLE DI COMPORTAMENTO 7.1 Responsabilità sociale ed amministrativa, rispetto della legge 7.2 Servizi resi, operazioni e registrazioni societarie 7.3 Rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali. 7.4 Rapporti con la Pubblica Amministrazione 7.5 Rapporti con utenti, clienti e fornitori 7.6 Uso del tempo e dei beni aziendali 7.7 Conflitto di interessi 7.7.1 Definizione del conflitto di interessi 7.7.2 Regolazione del Conflitto di interessi. 7.8 Tutela della riservatezza 7.9.Gestione e trattamento delle informazioni .. 7.10 Politica ambientale e sociale 8 SISTEMA DISCIPLINARE 8.1 Principi generali 8.2 Misure nei confronti degli Amministratori 8.3 Misure nei confronti dei Dirigenti 8.4 Misure nei confronti dei lavoratori dei lavoratori subordinati 8.5 Misure nei confronti di consulenti e partner 9. MODALITA’ DI ATTUAZIONE 9.1 Adozione, coordinamento con le procedure aziendali, efficacia, diffusione e formazione 9.2 Istituzione dell’Organismo di Vigilanza 9.3 Compiti del Organismo di Vigilanza e del Consiglio di Amministrazione 9.4 Segnalazioni 9.5 Violazioni del codice etico 9.6 Linee guida del sistema sanzionatorio. 10 CONCLUSIONE

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1.PREMESSA Con il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 recante la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 - di seguito il Decreto – entrato in vigore il 4 luglio successivo, si é inteso adeguare la normativa interna, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle convenzioni internazionali cui l’Italia ha già da tempo aderito quali, la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch’essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. Con tale Decreto é stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche (di seguito denominate Enti), un regime di responsabilità per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, che va ad aggiungersi a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. La responsabilità prevista dal decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo é stato commesso il reato. I punti chiave del Decreto riguardano: a) le persone coinvolte nella commissione del reato, che sono: 1. persone fisiche che rivestono posizioni apicali (rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di altra unità organizzativa ovvero persone che ne esercitino, di fatto, la gestione ed il controllo); 2. persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati; b) le fattispecie di reato che possono comportare la responsabilità delle società sono: Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione - Indebita percezione, truffa e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24, D.Lgs. 231/01) � Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.); � Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.); � Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.); � Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); � Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.). Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis, D.Lgs. 231/01, articolo aggiunto dall'articolo 7 della legge n. 48 del 2008) � Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.); � Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); � Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); � Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); � Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);

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� Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.); � Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); � Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); � Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); � Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); � Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter, D.Lgs. 231/01, articolo aggiunto dall'articolo 2, comma 29, legge n. XX del 2009) � Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù, alla prostituzione minorile, alla pornografia minorile, ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12, d.lgs 286/1998 (art. 416 , comma 6, c.p.); � Associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis); � Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter); � Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione” (art. 630 c.p.); � Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis (intendendosi per tali tutti i delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri); � Delitti commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dall’art. 416 bis; � Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/90) � Associazione a delinquere (art. 416 c.p., per reati diversi da quelli indicati al comma 6 dello stesso articolo, ai quali è applicato un diverso regime sanzionatorio); � Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della l. 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p.). Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione Concussione e corruzione (art. 25, D.Lgs. 231/01) � Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.); � Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); � Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); � Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); � Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); � Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); � Concussione (art. 317 c.p.). Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25bis, D.Lgs. 231/01, articolo aggiunto dalla legge n. 409 del 2001, poi così modificato dall'articolo 15, comma 7. legge n. 99 del 2009)

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� Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); � Alterazione di monete (art. 454 c.p.); � Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); � Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); � Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); � Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.); � Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); � Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.); � Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) � Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25bis 1, D.Lgs. 231/01, articolo aggiunto dall'articolo 15, comma 7. legge n. 99 del 2009) � Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); � Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); � Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); � Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); � Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); � Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.); � Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); � Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.). Reati societari (art. 25ter, D.Lgs. 231/01, articolo aggiunto dall'articolo 3, del d.lgs. n. 61 del 2002) � False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); � False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.); � Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.); � Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.); � Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); � Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); � Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); � Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); � Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); � Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); � Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.); � Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); � Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31]; � Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.). Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice

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penale e dalle leggi speciali (art. 25quater, D.Lgs. 231/01, articolo aggiunto dall'articolo 3, della legge n. 7 del 2003) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583bis c.p.) (art. 25quater 1, D.Lgs. 231/01, articolo aggiunto dall'articolo 8, della legge n. 7 del 2006) Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies, D.Lgs. 231/01, articolo aggiunto dall'articolo 5, della legge n. 228 del 2003) � Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); � Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); � Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); � Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater); � Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]; � Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); � Tratta di persone (art. 601 c.p.); � Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.). Reati di abuso di mercato (art. 25sexies, D.Lgs. 231/01, articolo aggiunto dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 62 del 2005) � Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184); � Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185). Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25septies, D.Lgs. 231/01, articolo aggiunto dall'art. 9, comma 1, legge n. 123 del 2007, poi sostituito dall'articolo 300 del d.lgs. n. 81 del 2008) � Omicidio colposo (art. 589 c.p.); � Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.). Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25octies, D.Lgs. 231/01, articolo aggiunto dall'art. 63, del d.lgs. n. 231 del 2007). � Ricettazione (art. 648 c.p.) � Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); � Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.). Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25novies, D.Lgs. 231/01, articolo aggiunto dall'articolo 4 della legge n. 116 del 2009) � Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis); � Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione dell’autore (art. 171, l. 633/1941 comma 3); � Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1); � Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);

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� Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941); � Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941); � Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941) . Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10) L’art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. � Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); � Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); � Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43); � Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309); � Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286); � Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); � Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). Abbandono di rifiuti (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 192) Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo. Immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. L’art. 192 del D.Lgs. 152/06 prevede che, se "la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica", la persona giuridica risponde in solido, secondo le previsioni del D.Lgs. 231/01. L’articolo 6 del Decreto prevede una forma d’esonero dalla responsabilità qualora l’Ente dimostri che:

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a. l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati; b. ha affidato, ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull’efficace osservanza del Modello in questione, nonché di curarne l’aggiornamento; c. le persone che hanno commesso il reato hanno agito fraudolentemente; d. non vi é stato omesso o insufficiente controllo da parte dell’ Organismo di Controllo. Il Decreto prevede inoltre che i suddetti Modelli debbano rispondere alle seguenti esigenze: a. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati; b. prevedere specifici protocolli (i.e. procedure) diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire; c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello; e. introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. Lo stesso Decreto prevede che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i reati. Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: i. sanzioni pecuniarie; ii. sanzioni interdittive; iii. confisca; iv. pubblicazione della sentenza. In particolare le principali sanzioni interdittive, peraltro applicabili ai soli reati di cui agli artt. 24, 25 e 25-bis del Decreto, concernono: i. l’interdizione dall’esercizio delle attività; ii. la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; iii. l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi; iv. il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Non insorge alcuna responsabilità in capo agli Enti qualora gli stessi abbiano volontariamente impedito il compimento dell’azione ovvero la realizzazione dell’evento.

2. CODICE ETICO Questo documento, denominato “Codice Etico”, esprime l’insieme dei valori, delle regole generali e dei principi di comportamento che Campania Innovazione S.p.A. (d’ora in avanti, C.I.) riconosce come propri e sul quale richiama l’osservanza da parte di tutti i “Destinatari” nell'affrontare la

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normale attività prevista dalla legge istitutiva e dal suo Statuto, al fine di garantire il buon funzionamento, l’affidabilità e la reputazione della Società. C.I. ritiene importante definire il sistema di controllo preventivo per impedire la realizzazione dei reati previsti dal Decreto, predisponendo un vero e proprio Codice Etico. Il Codice è un documento ufficiale di C.I. che contiene l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità che la stessa assume nei confronti dei portatori d’interesse: dipendenti, fornitori, clienti, PA, ecc. Nell’ambito del sistema di controllo interno, il Codice Etico costituisce presupposto e fondamentale componente sia del modello di organizzazione, gestione e controllo, sia del sistema sanzionatorio per la violazione delle norme in esso stabilite, adottati da C.I. secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto. 2.1 La Missione di Campania Innovazione SpA La Delibera di Giunta Regione Campania n. 177 del 29.04.2011, approvata con modifiche il 09.06.2011, ha deliberato alcune modifiche dello Statuto ed il cambio di denominazione da Città della Scienza SpA in Campania Innovazione SpA. L’Assemblea dei Soci Straordinaria del 12.07.2011 ha deliberato di modificare la denominazione sociale in “Campania Innovazione SpA” in sigla “C.I. SpA” e ha approvato il nuovo testo dell’art. 4 dello Statuto Sociale in materia di oggetto sociale. Campania Innovazione SpA, a seguito delle citate modifiche, quale strumento operativo e di servizio per la Regione Campania, è l’Agenzia regionale per la promozione della Ricerca e dell’Innovazione, a supporto dei processi di trasferimento tecnologico, sul piano locale, nazionale ed internazionale. In particolare, essa opera per lo svolgimento di compiti istituzionali propri dell’Ente, non in regime di mercato e comunque non aventi carattere commerciale o industriale, anche operando in qualità di Organismo Intermedio per le Autorità di gestione dei programmi comunitari di competenza regionale, su richiesta dell’Ente Regione. Le tematiche prioritarie oggetto delle attività della società sono: Innovazione, Competitività, Internazionalizzazione e Occupabilità, ed i potenziali target e destinatari delle azioni sono: Capitale umano e relativo knowledge disponibile, Imprese e Imprenditori, Ricercatori e Sistema della Ricerca, Territorio di riferimento e Pubblica Amministrazione. Campania Innovazione, in ossequio ai propri principi istituzionali, promuove, organizza e coordina in forma associata una Rete di strutture, infrastrutture, laboratori o centri dedicati alla ricerca di interesse industriale, al trasferimento tecnologico per l’innovazione, alla tutela della proprietà intellettuale. L’Agenzia ha anche funzioni di tecnostruttura operativa, per la gestione programmi di intervento straordinario attuati dall’Ente Regione. Campania Innovazione mira ad alimentare processi di sviluppo economico, basati sul trasferimento tecnologico alle PMI, creando sul territorio un ecosistema stabile a sostegno dell’innovazione, della ricerca e della competitività regionale. Offre a imprenditori e ricercatori l’accesso ad una vasta rete di competenze in termini di valorizzazione delle tecnologie presenti in Campania, e servizi di informazione e orientamento, per supportare la creazione, lo sviluppo ed il consolidamento di start-up innovative, spin-off e PMI tradizionali. Tutte le attività sono svolte per la costituzione di una solida rete di intermediari dell’innovazione, attraverso un’azione di razionalizzazione e messa a sistema complessiva, e promuovere il “sistema ricerca e innovazione” e realizzare progetti e iniziative a favore di PMI e spin-off territoriali.

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L’intero complesso di servizi di Campania Innovazione è attivato in sinergia con le Associazioni di categoria, attraverso Campania In.Hub Sportello Regionale Ricerca e Innovazione che opera a sostegno della competitività del sistema ricerca e impresa. Uno sportello Unico per favorire le relazioni tra scienza e industria, valorizzare nuove idee di business, diffondere la cultura dell’innovazione. Qualora delegata può altresì partecipare a bandi nazionali o internazionali e svolgere, nei confronti della altre PA, nelle materie previste dall’oggetto sociale, attività proprie dell’Ente Regionale, gestendo attività economiche di pertinenza dell’Ente stesso, mantenendo però una netta prevalenza anche in termini economici delle attività svolte per l’Ente Regionale. Per il perseguimento delle suddetta missione la Società svolge le seguenti attività nel settore dell’Innovazione tecnologica e della ricerca: - La valorizzazione e la promozione delle risorse culturali, ambientali e produttive della Campania nel contesto internazionale; - La diffusione, la valorizzazione e lo sviluppo della cultura della partecipazione consapevole alla gestione dell’ambiente e della salute attraverso la realizzazione di mostre e campagne di comunicazione, di prodotti editoriali ed eventi - La promozione e il supporto alla cooperazione territoriale e transnazionale per favorire l’apertura internazionale del sistema produttivo, istituzionale, sociale, culturale e della ricerca scientifica e tecnologica della Regione. - Lo sviluppo, progettazione e gestione di processi di internazionalizzazione del sistema innovativo dell’impresa, della ricerca e dell’università della Campania, in particolare in direzione dei paesi emergenti su scala mondiale; - La gestione dei servizi culturali e del tempo libero nonché, in generale, la gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale; - La progettazione, la produzione e la diffusione di prodotti e servizi per la cultura, in particolare di quella scientifica e dei nuovi saperi, - la promozione e il supporto alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese innovative nei settori ad alta intensità di conoscenze scientifiche e tecnologiche e degli spin-off della ricerca e delle università, nonché il supporto ai processi di innovazione tecnologica e ricerca di sistemi d'impresa (territoriali e settoriali) della regione Campania; - la promozione, la valorizzazione e la diffusione della cultura dell'innovazione tecnicoscientifica finalizzata ad elevare e migliorare la qualità dei sistemi produttivi e, in generale, della vita dei cittadini; - la promozione e la gestione di centri di innovazione e ricerca; - l'accrescimento e il miglioramento delle competenze e delle conoscenze tecnico-scientifiche dei sistemi della ricerca, delle imprese e delle P.A. attraverso azioni di formazione superiore di eccellenza e di formazione continua; - la diffusione e lo sviluppo, nell'ambito dei processi di innovazione del sistema produttivo regionale, di competenze e conoscenze tecnico-scientifiche in grado di colmare il divario tra i risultati della ricerca e le pratiche professionali con particolare riferimento ai settori dell'ambiente, del turismo, della sanità, della cultura; - la ricerca, la sperimentazione e l'innovazione nei campi della formazione professionale, avanzata e continua, nonché dei processi di apprendimento; - l'orientamento alla formazione ed al lavoro; - il supporto all'Amministrazione Regionale nelle politiche e negli interventi per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico;

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lo sviluppo di programmi a sostegno della ricerca e dell'innovazione per i sistemi produttivi, in accordo con gli orientamenti regionali; - la promozione, l'organizzazione e il coordinamento in forma associata di una rete di strutture, infrastrutture, di laboratori o centri dedicati alla ricerca di interesse industriale e/o al trasferimento tecnologico per l'innovazione, alla tutela della proprietà intellettuale; - l'erogazione di servizi di assistenza tecnica alla Regione Campania ed agli enti pubblici per le finalità di cui sopra; - le funzioni di organismo intermedio per le Autorità di Gestione dei programmi comunitari nelle materie suindicate su richiesta dell'Ente Regionale. Il peculiare ruolo che Campania Innovazione svolge in “rappresentanza” della Regione, attuando le specifiche iniziative di sviluppo territoriale di competenza, rende di primaria importanza la condivisione al suo interno della cultura del rispetto delle leggi e dei regolamenti di volta in volta vigenti nei rapporti con tutti i soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri – individui, gruppi, aziende, istituzioni – a qualsiasi titolo instaurati. In questo quadro di riferimento Campania Innovazione è impegnata ad assicurare che gli obiettivi aziendali siano sempre focalizzati su risultati possibili, specifici e concreti. Campania Innovazione è consapevole che il perseguimento della propria missione non può prescindere dal rispetto assoluto delle leggi e dei principi di lealtà, correttezza, onestà, integrità e buona fede che caratterizzano la propria azione.

2.2 Principi generali Conformità alle leggi, trasparenza e correttezza gestionale, fiducia e cooperazione con gli interlocutori, lealtà, imparzialità, correttezza personale e diligenza del "buon padre di famiglia" sono i principi etici inderogabili cui C.I. si ispira – e da cui deriva i propri modelli di condotta - al fine di realizzare con efficienza la propria missione aziendale, migliorare il grado di soddisfazione degli utenti e dei clienti, attuare efficacemente la programmazione regionale e sviluppare le competenze e la crescita professionale delle proprie risorse umane. L’adozione di un comportamento ineccepibile da un punto di vista etico è ciò che consente di mantenere ed incrementare quel patrimonio di fiducia, qualità e serietà che la Società ha inteso creare e vuole garantire nel tempo. In nessun caso, il perseguimento dell'interesse o del vantaggio di C.I. può pertanto giustificare una condotta non conforme ai principi enunciati nel presente documento. C.I. crede nella tutela e nel rispetto della persona. Lo svolgimento dell’attività aziendale dovrà pertanto assicurare, in ogni momento, il rispetto dei valori fondamentali dell’individuo. Tutti i Destinatari sono impegnati ad osservare e far osservare questi principi e valori nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità, e perciò ad operare nel pieno rispetto delle regole organizzative e gestionali, nei limiti dei programmi di spesa e delle modalità operative approvate dai competenti organi societari e funzioni aziendali, ricorrendo al necessario supporto della direzione e delle divisioni aziendali funzionalmente competenti. 2.3 Struttura e adeguamento del Codice Etico Ai fini della sua utilizzazione, il presente Codice va inteso integrato da tutte le “procedure” formali elaborate all’interno del C.I. nella loro versione più recente, approvate dal Direttore Generale che avranno la stessa pubblicità del Codice Etico. Sarà compito del Organismo di Vigilanza sollecitare, sulla base di autonome valutazioni o su istanza di qualunque dei portatori di interesse,

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l’elaborazione di nuovi strumenti procedurali e di suggerire integrazioni al presente Codice per l’attuazione più puntuale dei principi generali dello stesso.

3. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE Vengono indicati come “Destinatari” i soggetti cui si applicano le norme del presente Codice Etico, individuati nei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale ed in tutti i Dipendenti di C.I., congiuntamente a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con C.I. stesso rapporti o relazioni o, comunque, operano per perseguirne gli obbiettivi. Qualora i Destinatari siano a conoscenza del fatto che fornitori e consulenti non si attengano a quanto previsto dal presente Codice nell’esecuzione dell’attività svolta nell’interesse o per conto di C.I., dovranno esigerne il rispetto e, in mancanza, interrompere la collaborazione. Ciascun Destinatario è tenuto a conoscere il Codice Etico, a contribuire attivamente alla sua attuazione ed a segnalarne eventuali carenze al Organismo di Vigilanza. C.I. si impegna a portare a conoscenza dei Destinatari il Codice etico ed eventuali suoi aggiornamenti nelle modalità di cui al paragrafo 5.1. Il Codice Etico è vincolante, la sua conoscenza ed il rispetto anche degli eventuali suoi aggiornamenti è diretta responsabilità di ciascuno. La sua mancata osservanza comporta il rischio di un intervento disciplinare da parte di C.I..

4. RISORSE UMANE E POLITICA DELL’OCCUPAZIONE Le risorse umane costituiscono il fondamento dell’impresa. La gestione delle risorse umane si fonda pertanto sui seguenti principi: • Offrire pari opportunità di lavoro senza discriminazione di razza, sesso, età, orientamento sessuale, handicap fisici o psichici, nazionalità, credo religioso, appartenenza politica e sindacale; • Assicurare un trattamento equo e meritocratico; • Diffondere e consolidare una cultura della sicurezza dell’ambiente di lavoro ed operare per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori, sia dal punto di vista fisico che psichico; • Assicurare la tutela della privacy dei dipendenti ed il diritto degli stessi a lavorare senza subire illeciti condizionamenti. Onestà, lealtà, professionalità, serietà, preparazione tecnica e spirito di appartenenza del personale rientrano tra le condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi della Società e rappresentano le caratteristiche richieste da C.I. ai propri amministratori, sindaci, dipendenti, consulenti e collaboratori. Al fine di contribuire allo sviluppo degli obiettivi di impresa, ed assicurare che siano da tutti perseguiti nel rispetto dei principi etici e dei valori cui C.I. si ispira, la politica aziendale è volta a selezionare ciascun dipendente, consulente, collaboratore a vario titolo secondo i valori e le caratteristiche sopra enunciate. Nell’evoluzione del rapporto di lavoro, C.I. si impegna a creare e mantenere le condizioni necessarie affinché le capacità e le conoscenze di ciascuno possano ampliarsi nel rispetto di tali valori.

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L’Organismo di Vigilanza pur non essendo titolato a intervenire sugli aspetti organizzativi, sarà impegnato a rilevare e a sorvegliare le forme e le procedure gestionali che favoriscono o garantiscono quanto previsto dal presente articolo con particolare riguardo alle procedure di assunzione e di valorizzazione delle persone che lavorano in (o per ) C.I..

5. SISTEMA DI GOVERNO DELLA SOCIETA’ Il sistema di governo “in house providing” adottato da C.I. è conforme alla normativa vigente ed è in linea con le migliori prassi attualmente esistenti in materia; esso è volto ad assicurare la massima e più equilibrata collaborazione tra le sue componenti attraverso un contemperamento armonico dei diversi ruoli di indirizzo, di gestione e di controllo. Tale sistema risulta orientato a garantire una conduzione responsabile dell’impresa e trasparente nei confronti del pubblico e del mercato, nella prospettiva di creazione del valore per il Socio e del perseguimento delle finalità sociali ed ambientali definite d’intesa con gli enti locali di riferimento. I componenti degli organi aziendali devono uniformare la propria attività ai principi di correttezza ed integrità, astenendosi dall’agire in situazioni di conflitto di interesse nell’ambito dell’attività da loro svolta nella Società. Ai componenti degli organi è altresì richiesto un comportamento ispirato ai principi di autonomia, di indipendenza e di rispetto delle linee di indirizzo che l’impresa fornisce nelle relazioni che essi intrattengono, per conto della stessa, con le Istituzioni Pubbliche e con qualsiasi soggetto privato. E’ richiesta la loro partecipazione assidua ed informata all’attività dell’impresa; essi sono tenuti a fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragioni di ufficio e non possono avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, diretti o indiretti; ogni attività di comunicazione deve rispettare le leggi e le pratiche di condotta e deve essere volta a salvaguardare le informazioni price sensitive e di segreto industriale. Ai componenti degli organi dell’impresa è richiesto il rispetto della normativa vigente e dei principi contenuti nel presente Codice. Gli obblighi di lealtà e riservatezza vincolano tali soggetti anche successivamente alla cessazione del rapporto con la Società.

6. RAPPORTO CON IL SOCIO La Società, consapevole dell’importanza del ruolo rivestito dal Socio, si impegna a: - garantire la corretta e consapevole partecipazione del Socio. La Società si impegna a fornire al Socio informazioni accurate, veritiere e tempestive e ad implementare la sua partecipazione alle decisioni societarie, attraverso ogni forma tecnica possibile. - creare valore per il Socio. La Società si impegna a promuovere la creazione di valore, attraverso una gestione socialmente ed eticamente responsabile delle aree in cui opera, con un continuo impegno a garantire un’elevata efficienza nella gestione, un utilizzo sicuro ed efficiente dei capitali, la salvaguardia del patrimonio aziendale. - garantire un corretto utilizzo delle informazioni disponibili. La Società si impegna affinché gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori che hanno accesso ad informazioni sensibili o rilevanti in relazione alle attività della Società o del Socio non le sfruttino o diffondano all’interno od esterno dell’Impresa.

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7. REGOLE DI COMPORTAMENTO 7.1 Responsabilità sociale ed amministrativa, rispetto della legge Gli obiettivi perseguiti dal sistema di governo societario di C.I. sono quelli di massimizzare il livello qualitativo dei servizi offerti dalla Società e la creazione di valore nella stessa per gli azionisti e gli stakeholders, di controllare e gestire in modo adeguato i rischi d’impresa. Nell'ambito della sua attività professionale, il personale di C.I. nonché coloro che a vario titolo operano con la stessa, deve osservare con diligenza le leggi ed i regolamenti vigenti, le prescrizioni contenute in questo documento, nonché le procedure ed i regolamenti interni. La mancata conoscenza di tali norme non esonera da alcuna responsabilità. I dirigenti ed il personale che, comunque, riveste un ruolo di responsabilità, devono per primi rappresentare con il loro operato un esempio per tutte le risorse umane di C.I., attenendosi, nello svolgimento delle proprie funzioni, ai principi ispiratori del Codice Etico, alle procedure ed ai regolamenti aziendali, curandone la diffusione tra i dipendenti e sollecitandoli a presentare richieste di chiarimenti o proposte di aggiornamento ove necessario. Particolare cura deve essere posta, tra l’altro, nel rispetto della normativa inerente ai reati presenti nel Decreto, relativa alla responsabilità amministrativa di società ed enti, ed illustrati nel Modello organizzativo all’uopo predisposto ed adottato. 7.2 Servizi resi, operazioni e registrazioni societarie Ogni servizio reso e operazione posta in essere deve essere legittimo, coerente con gli obiettivi di C.I., svolto con diligenza nel rispetto dei principi di correttezza, imparzialità, economicità e qualità, deve essere correttamente e tempestivamente autorizzato e se richiesto dalla normativa e dai principi contabili applicabili, dovrà essere correttamente e tempestivamente rappresentato in contabilità per il tramite di documentazione accurata, completa ed affidabile. In particolare, deve essere possibile verificare documentalmente in ogni momento il suo iter di decisione, autorizzazione, svolgimento, controllo e contabilizzazione. Coloro ai quali è affidato il compito di tenere le scritture contabili sono tenuti ad effettuare ogni registrazione in modo accurato, completo, veritiero e trasparente e a consentire eventuali verifiche da parte di soggetti, anche esterni, a ciò preposti. Le evidenze contabili devono basarsi su informazioni precise e verificabili e devono rispettare pienamente le procedure interne in materia di contabilità. Ogni scrittura deve permettere di ricostruire la relativa operazione e deve accompagnarsi ad una adeguata documentazione. Tutte le azioni riguardanti l’attività di impresa devono risultare da adeguate registrazioni che consentano di operare verifiche e controlli sul processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. Chiunque venga a conoscenza di eventuali omissioni, errori o falsificazioni è tenuto a darne notizia al proprio responsabile e/o all’ Organismo di Vigilanza. Inoltre, a garanzia del rispetto delle regole previste dal Codice Etico, l’autorizzazione alla effettuazione di una determinata operazione dovrà essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue o controlla l’operazione stessa. 7.3 Rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali C.I. si astiene dal fornire qualsiasi contributo, diretto o indiretto, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro candidati o rappresentanti. C.I. non rimborsa quei Destinatari che effettuino contribuzioni per ragioni personali e sottopone a procedura disciplinare chi promette o effettua versamenti a carico di C.I..

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I Destinatari riconoscono ed accettano che qualsiasi loro coinvolgimento in attività e con rappresentanti di organizzazioni politiche e sindacali (fatta eccezione per eventuali contatti necessari o strumentali allo svolgimento delle attività istituzionali dell’ufficio del personale della Società) avviene esclusivamente a titolo personale in conformità alle leggi in vigore e non per conto di C.I.. 7.4 Rapporti con la Pubblica Amministrazione Ai fini del presente Codice, per PA si intende qualsiasi ente pubblico, agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o in qualità di incaricato di pubblico servizio ovvero in qualità di membro di organo delle Comunità europee o di funzionario delle Comunità europee o di funzionario di Stato estero. Sempre ai sensi del presente Codice, nella definizione di Ente Pubblico sono compresi quei soggetti privati che, per attribuzioni di legge o per ragioni preminenti di ordine politico - economico, adempiono ad una funzione pubblica. I rapporti con la Pubblica Amministrazione, centrale e periferica, o con Organi legislativi, Istituzioni comunitarie, Organizzazioni pubbliche internazionali e rappresentanti di qualsiasi Stato estero, con la magistratura, con le Autorità pubbliche di vigilanza o con altre Autorità indipendenti, nonché con privati concessionari di un pubblico servizio, sono solo quelli attinenti l’attività della Società, strumentali e necessari per il suo svolgimento. Tali rapporti devono essere sempre chiari, trasparenti e corretti, ed intrapresi e gestiti nell’assoluto e rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, dei principi fissati nel Codice Etico e nei protocolli interni, in modo da non compromettere l’integrità e la reputazione di entrambe le parti, né essere suscettibili di interpretazioni ambigue o fuorvianti. Al fine di non compiere atti in contrasto con le norme di legge o comunque pregiudizievoli dell’immagine e dell’integrità dell’azienda, i Destinatari sono tenuti a prestare la massima attenzione e scrupolo a che le operazioni inerenti tali rapporti (ad esempio contratti, concessioni, richieste e/o gestione e utilizzazione di commesse e/o finanziamenti comunque denominati di provenienza pubblica, nazionale o comunitaria) siano regolarmente approvate, intraprese e svolte nell’ambito delle specifiche attribuzioni funzionali anche in relazione all’assoluto divieto di destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, dalla Regione o da altro Ente pubblico. Non è consentito accettare denaro, doni, regali o altra utilità di qualsiasi natura né promettere od offrire - sia direttamente che indirettamente - denaro, doni, regali servizi o altra utilità di qualsiasi natura a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione, anche di altri Paesi, o a loro familiari o parenti i quali abbiano rapporti con il C.I., salvo che si tratti di doni di valore estremamente modico. In caso di trattativa con la Pubblica Amministrazione, il personale che partecipa alle procedure della trattativa stessa non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della Pubblica Amministrazione, né chiedere o cercare di ottenere informazioni riservate dai funzionari che trattano per conto della Pubblica Amministrazione. C.I. non può erogare contributi diretti o indiretti di qualsiasi genere, né stanziare fondi a sostegno di soggetti pubblici appartenenti alla Pubblica Amministrazione, salvo quanto ammesso e previsto dalle leggi e regolamenti vigenti ed a condizione che: • siano regolarmente approvati dalle competenti funzioni aziendali; • siano regolarmente documentati da un punto di vista contabile e gestionale; • non pongano alcuno dei Destinatari in una posizione di conflitto di interessi.

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7.5 Rapporti con utenti, clienti e fornitori Il rapporto corretto e trasparente con utenti, clienti e fornitori rappresenta un aspetto rilevante per la corretta gestione della Società. Agli utenti ed ai clienti destinatari dei servizi aziendali devono essere date informazioni esaurienti ed accurate sui servizi forniti, così da consentire loro di fare scelte consapevoli. C.I. si impegna a monitorare periodicamente la qualità dei servizi offerti, a garanzia dell’adeguatezza degli stessi, sulla base di livelli predefiniti. La scelta dei fornitori, così come la determinazione dei termini e delle condizioni di acquisto dei beni e servizi per la Società, deve avvenire esclusivamente sulla base di parametri obiettivi di maggiore qualità e convenienza per C.I., utilizzando la forma scritta e garantendo pari opportunità ad ogni fornitore. In relazione alla natura giuridica di C.I., ente in house della Regione Campania, le procedure di affidamento di beni e servizi vengono reputate attività sensibili o situazioni che necessitano di particolare attenzione da parte di C.I.. C.I. agisce sempre nel pieno rispetto delle norme in tema di evidenza pubblica (in particolare i d.lgs. n. 163/06 - codice dei contratti - e le direttive comunitarie in tema di appalti). Il processo decisionale afferente le attività sensibili e, quindi, a rischio di commissione di reati deve uniformarsi ai seguenti criteri: a) é necessario che ogni operazione a rischio (partecipazione a procedure competitive, di gara o di negoziazione diretta) sia supportata da debita evidenza. In particolare, ciascun soggetto coinvolto nell’esercizio di un’operazione a rischio deve agire in virtù di evidenze scritte – atti e documenti di immediata consultazione – che descrivano i profili salienti dell’attività o fasi di attività specificamente intraprese o da intraprendere; b) ogni operazione riguardante operazioni a rischio, come sopra individuate, deve risultare da un documento scritto, approvato dal livello aziendale dotato dei corrispondenti necessari poteri; Nei rapporti con gli utenti non è ammesso offrire o ricevere regali, omaggi e/o altre utilità che possano anche solo essere interpretati come eccedenti le normali pratiche di cortesia e che possano influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio o trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società. La norma sopra indicata si considera violata anche qualora il comportamento vietato sia posto in essere da un terzo per conto di un Destinatario. Analogamente, nei rapporti con clienti e fornitori non è ammesso offrire o ricevere dazioni, benefici (diretti o indiretti), omaggi di qualsiasi natura salvo che di valore estremamente modico, tale da non compromettere l’immagine dell’azienda e da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore che non sia determinato dalle regole di mercato. In ogni caso, eventuali omaggi devono essere comunicati e sottoposti alla decisione del referente. Per quanto riguarda i regali ricevuti, qualora tali situazioni si verificassero, i Destinatari devono immediatamente avvertire per la linea gerarchica organizzata gli organi dirigenti della società, i quali, dopo le opportune verifiche, provvederanno, tramite le funzioni preposte a gestire la comunicazione verso l’esterno, ad informare l’autore del regalo, omaggio etc. sulla politica aziendale in materia. Qualsiasi contributo aziendale che possa essere considerato una donazione deve essere preso in esame dal Organismo di Vigilanza, cui compete di decidere se esso è conforme o meno alla normativa vigente ed al presente Codice Etico. 7.6 Uso del tempo e dei beni aziendali

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I Destinatari non possono svolgere, durante il proprio orario lavorativo, altre attività non congruenti con le proprie mansioni e responsabilità organizzative. Ciascun Destinatario è direttamente e personalmente responsabile della protezione e della conservazione dei beni fisici e delle risorse affidategli per espletare i suoi compiti - siano esse umane, materiali o immateriali - nonché dell’utilizzo delle stesse in modo proprio e conforme all’interesse sociale. L’utilizzo di beni aziendali, quali ad esempio locali, attrezzature ed informazioni riservate di C.I. non è consentito per uso ed interesse personale. 7.7 Conflitto di interessi 7.7.1 Definizione del conflitto di interessi Un conflitto di interesse nasce quando le attività personali condizionano, realmente o apparentemente, la capacità di operare a favore di C.I.. Deve essere evitata qualsiasi forma di collaborazione che entri in conflitto con le responsabilità assunte nei confronti di C.I. o che rechi un vantaggio personale o per i familiari, dovuto al ruolo svolto nel C.I.. Tra le situazioni che a titolo esemplificativo, ma non limitativo, potrebbero creare un conflitto di interesse sono comprese: a) avere interessi economici con utenti, clienti, fornitori o concorrenti (possesso di un “significativo” interesse finanziario1, incarichi professionali, ecc. anche attraverso familiari2); b) l'instaurazione di rapporti lavorativi con familiari; c) l'avere interessi in un'altra società del settore (senza averne mandato da parte di C.I.) potenzialmente confliggente con gli interessi di C.I. o che possa assicurare vantaggi personali o familiari derivanti dal doppio ruolo; d) svolgere un secondo lavoro, in concorrenza con l’attività di C.I. o a detrimento dell’attività svolta in C.I.; e) amministrare o dirigere un'altra azienda in concorrenza o in contrasto con l’attività del C.I.; f) essere membri di organizzazioni in contrasto con l'attività di C.I.. 7.7.2 Regolazione del Conflitto di interessi Le situazioni di potenziale conflitto di interessi devono essere trattate con la massima trasparenza al fine di garantire i Destinatari e C.I. da eventuali contestazioni. 1 Esiste un "significativo interesse finanziario" nell’attività di un utente, cliente, fornitore o concorrente di C.I. se: a) Il dipendente o un "familiare" possiede più dell'1% del capitale; b) l'investimento rappresenta più del 5% del patrimonio totale del dipendente o di un "familiare". 2 Tra i familiari sono compresi: padre, madre, coniuge, convivente, fratelli o sorelle, discendenti legittimi di primo grado. E' quindi dovere dei Destinatari comunicare tutti i conflitti di interesse, reali o potenziali, e discuterli con il proprio diretto referente, astenendosi da ogni attività connessa alla situazione fonte del conflitto, fino a quando il referente o, per i casi di maggiore rilevanza il Direttore Generale, ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione (all’uopo consultato dal Direttore Generale), non abbia deciso in merito. La presenza di una situazione di conflitto di interesse, ritenuta effettiva, ma non ostativa allo svolgimento dell’attività, deve comunque essere propriamente giustificata e documentata o esplicitata nell’eventuale delibera con l’individuazione dei rimedi formali o procedurali che sono stati messi in atto. 7.8 Tutela della riservatezza

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L’impresa tutela la privacy del proprio personale, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare né diffondere, fatti salvi gli obblighi di legge, i relativi dati personali senza previo consenso dell’interessato. L’acquisizione, il trattamento e la conservazione di dette informazioni avvengono all’interno di specifiche procedure volte a garantire che persone non autorizzate possano venirne a conoscenza e nel pieno rispetto delle norme a tutela della privacy. 7.9 Gestione e trattamento delle informazioni Una delle responsabilità primarie della Società è la salvaguardia della fiducia in essa riposta dai terzi. A tal fine protegge tutte le informazioni riservate ottenute da chi intrattiene rapporti con CdS. Ciascun Destinatario deve conoscere ed attuare quanto prevedono le politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni per garantirne l’integrità, la riservatezza e la disponibilità. E’ tenuto ad elaborare i propri documenti utilizzando un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, consentendone la consultazione da parte di colleghi, responsabili o soggetti esterni autorizzati a farne richiesta. In particolare, il prestatore di lavoro in relazione ai dati sensibili disciplinati dal D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 deve scrupolosamente attenersi alla lettera di incarico ricevuta da C.I.. In via esemplificativa, tali informazioni comprendono, particolari relativi alle transazioni espletate con la clientela o con i terzi, agevolazioni erogate, consulenze fornite, atti o documenti relativi a dettagli sulla valutazione interna delle aziende prese in esame, piani gestionali e strategici aziendali e degli Enti referenti. Sono da considerarsi riservate anche tutte le informazioni relative alla condizione economica, finanziaria e commerciale delle aziende e dei collaboratori in genere, i dati personali dei dipendenti, le liste di collaboratori. 7.10 Politica ambientale e sociale La politica ambientale della Società nasce dalla consapevolezza del ruolo strategico che la propria missione ha nello sviluppo sostenibile del territorio e, altresì dalla consapevolezza che l’ambiente rappresenta un vantaggio competitivo in un mercato sempre più attento alla qualità dei servizi. Costituisce, inoltre, impegno dell’azienda la promozione, nelle sedi appropriate, dello sviluppo scientifico e tecnologico volto alla protezione ambientale e alla salvaguardia delle risorse attraverso l’adozione, nella gestione operativa, di criteri avanzati di salvaguardia e efficienza energetica. L’azienda si impegna a gestire le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione C.I. si impegna a rispettare la legislazione ambientale nazionale e dell’Unione Europea, e a tale fine si propone di realizzare un sistema di monitoraggio e controllo delle azioni aziendali in termini di riduzione dell’impatto ambientale nel quadro delle migliori pratiche di governo aziendale inerenti la responsabilità sociale dell’impresa.

8 SISTEMA DISCIPLINARE 8.1 Principi generali Aspetto essenziale per l’effettività del Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto è costituito dalla costruzione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure interne.

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C.I. ha ottemperato agli obblighi di adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto con la redazione del presente Codice. Le violazioni dei principi fissati nel Codice saranno perseguite da C.I. incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso provvedimenti disciplinari previsti dalla legge, dal contratto di lavoro o dalle disposizioni interne (regime sanzionatorio previsto nel Codice stesso), in modo che siano proporzionati ed adeguati alla gravità delle violazioni contestate. L’applicazione di sanzioni disciplinari per violazioni delle regole di condotta aziendali prescinde dall’esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte da C.I. in piena autonomia ed a prescindere dall’illecito che eventuali condotte possano determinare. Qualora tutti i soggetti di cui all’art. 5, comma 1, del Decreto vengano a conoscenza di situazioni illegali o eticamente scorrette o di situazioni che sono anche solo potenzialmente foriere di attività illegali o scorrette, devono informare subito l’apposito Organismo di Vigilanza dandone comunicazione per iscritto. Tutte le segnalazioni testé menzionate saranno prontamente verificate dallo stesso organo di controllo. La mancata osservanza del dovere d’informazione in esame è sanzionabile da parte dello stesso Organismo di Vigilanza. 8.2 Misure nei confronti degli Amministratori Qualora la violazione del Modello sia commessa da uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza dovrà darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, esprimendo un parere sulla gravità dell’infrazione. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, provvederà ad adottare le opportune iniziative e, nei casi di gravi infrazioni, segnalerà l’accaduto al Socio unico che adotterà gli opportuni provvedimenti. 8.3 Misure nei confronti dei Dirigenti Nei confronti di soggetti facenti parte del personale dirigente eventuali comportamenti dolosi o colposi contrari alla legge o ai doveri fondamentali propri della funzione o carica rivestita saranno valutati tenuto conto della particolarità di detto rapporto di lavoro, della spiccata fiduciarietà del medesimo, della particolare esigenza, per C.I., di affidarsi alla loro professionalità, disponibilità e competenza per l’attuazione dei principi di cui sopra e per il rispetto del principio di legalità e delle procedure e delle norme aziendali. In caso di violazione, da parte dei Dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello di adozione, nell’espletamento di attività sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la società provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti. 8.4 Misure nei confronti dei lavoratori dei lavoratori subordinati I comportamenti tenuti dai lavoratori subordinati in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Le procedure di contestazione delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e della vigente contrattazione collettiva applicabile e le eventuali norme interne.

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In relazione a quanto sopra il presente Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall’apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al Contratto Nazionale di Lavoro applicato in azienda. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, in base al rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità. Fermo quanto precede, si precisa quanto segue: � ogni deliberata, o comunque dolosa, commissione di reati di cui al Decreto, ovvero violazione dei doveri fondamentali propri della funzione o carica o qualifica rivestita comporterà senz’altro la risoluzione del rapporto di lavoro, a prescindere dal danno economico che i detti comportamenti abbiano eventualmente determinato; � anche ogni colposa o imprudente o negligente o omissiva condotta o comportamento in violazione del Decreto potrà comportare la medesima sanzione, in relazione alla gravità della vicenda o alle conseguenze pregiudizievoli (non necessariamente solo economiche) cagionate, o alla eventuale recidiva, o all’impatto sull’ambiente aziendale, in relazione all’importanza dei principi o delle procedure violate, o alle ricadute sulla fiducia e sulla affidabilità circa i futuri comportamenti; � nei casi di minore importanza, privi di ricadute pregiudizievoli, saranno comunque adottati provvedimenti disciplinari conservativi graduati secondo l’importanza e la serietà dell’accaduto. Particolare rigore sarà osservato in ordine ai casi di responsabilità per omesso controllo da parte di persone investite, in generale o in casi particolari, delle relative funzioni (controllo, vigilanza, sorveglianza). Per quanto riguarda l’accertamento delle suddette infrazioni, i provvedimenti disciplinari e l’irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi di C.I.. Il sistema disciplinare viene regolarmente monitorato dall’Organismo di Vigilanza. Ai lavoratori verrà data un’immediata e diffusa informazione circa l’introduzione delle nuove disposizioni mediante affissione nelle bacheche aziendali del Sistema Disciplinare. 8.5 Misure nei confronti di consulenti e partner Ogni violazione da parte dei Consulenti , dei Partner o da terze parti delle Regole di Condotta di cui al presente Modello o di commissione di reati sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti che prevederanno in tal caso la risoluzione per fatto e colpa dell’interessato, salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti a CdS come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

9. MODALITA’ DI ATTUAZIONE 9.1 Adozione, coordinamento con le procedure aziendali, efficacia, diffusione e formazione Il Codice Etico sarà istituito dal Consiglio di Amministrazione della Società. Qualunque aggiornamento, modifica o aggiunta al Codice Etico deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società. Il Codice Etico non sostituisce le attuali e future procedure aziendali che continuano ad avere efficacia nella misura in cui le stesse non siano in contrasto con il Codice Etico.

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I Destinatari sono tenuti a rispettare il Codice Etico quale parte essenziale delle obbligazioni assunte in ragione del rapporto instaurato con la Società. Eventuali violazioni daranno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei Destinatari che siano dipendenti della Società, secondo quanto previsto dalle norme di legge e contrattuali applicabili. Amministratori, Sindaci e collaboratori della Società, in quanto anch’essi destinatari del presente Codice Etico, prendono atto del fatto che l’osservanza del Codice Etico costituisce presupposto per la prosecuzione del rispettivo rapporto in essere con la Società. Copia del Codice Etico vigente viene consegnata a tutti i Destinatari all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro. Il presente Codice Etico ed eventuali aggiornamenti e modifiche sono disponibili per la consultazione in formato elettronico nel portale societario interno nonché, in formato cartaceo, negli uffici della segreteria generale e del personale della Società. Copia del Codice Etico è inoltre affissa negli spazi assegnati dalla Società alle comunicazioni ai propri dipendenti. Ciascun dipendente e collaboratore deve confermare di aver ricevuto copia del presente documento e dichiarare per iscritto che si atterrà alle linee guida ivi indicate. Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del presente documento a tutti i collaboratori della Società, la Direzione del Personale predispone e realizza, anche sulla base delle indicazioni del responsabile del Organismo di Vigilanza, un piano annuale di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche. Le iniziative di formazione sono differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei collaboratori. 9.2 Istituzione dell’Organismo di Vigilanza C.I. prevede l’istituzione da parte del Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza di C.I., con il compito di vigilare sull’attuazione ed il rispetto del presente Codice e sul Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto (il “Modello”). L’Organismo di Vigilanza è un organo dell’impresa dotato di indipendenza, di piena autonomia di azione e di controllo la cui attività deve essere caratterizzata da professionalità ed imparzialità. I componenti dell’Organismo di Vigilanza potranno essere revocati in caso di giusta causa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì assegnato all’Organismo di Vigilanza le risorse finanziarie idonee per l’espletamento delle sue funzioni. Nell’ambito della sua attività l’Organismo di Vigilanza verrà assistito dalle risorse necessarie di volta in volta individuate fra il personale di C.I.. L’Organismo di Vigilanza sarà regolato da apposito regolamento predisposto dall’ Organismo medesimo ed approvato dal Consiglio di Amministrazione. 9.3 Compiti dell’ Organismo di Vigilanza e del Consiglio di Amministrazione Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello di organizzazione e gestione adottato dall’azienda ai sensi del Decreto è affidato all’ Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il quale opera con imparzialità, autonomia, continuità e professionalità. A tale fine all’Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti compiti: - verificare periodicamente l'applicazione e il rispetto del Codice etico (in tutta la sua articolazione relativa sia ai rapporti interni che a quelli rivolti all’ esterno); - monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Codice Etico;

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- ricevere e analizzare le segnalazioni di violazione del Codice Etico e svolgere indagini in merito, con autonomo potere ispettivo; - analizzare le proposte di revisione delle politiche e delle procedure aziendali suscettibili di incidere sull'etica aziendale e predisporre le ipotesi di soluzione da sottoporre alla valutazione Consiglio di Amministrazione; - proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche e le integrazioni da apportare al Codice Etico; - svolgere funzioni consultive relativamente all’adozione di provvedimenti sanzionatori. L’Organismo di Vigilanza opera inoltre con ampia discrezionalità e con il completo appoggio dei vertici di C.I., con i quali collabora in assoluta indipendenza. In materia di Codice Etico competono al Consiglio di Amministrazione i seguenti compiti: - prendere decisioni in materia di violazioni di significativa rilevanza del Codice Etico segnalate dall’Organismo di Vigilanza; - deliberare in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure, allo scopo di garantire la coerenza con il Codice Etico; - provvedere alla revisione periodica del Codice Etico. 9.4 Segnalazioni Eventuali segnalazioni di violazione o sospetto di violazione del Codice Etico sono riportate all’Organismo di Vigilanza, che provvede ad un'analisi della segnalazione, ascoltandone eventualmente l'autore e il responsabile della presunta violazione. L’ Organismo di Vigilanza garantisce la riservatezza per gli autori delle segnalazioni. 9.5 Violazioni del codice etico L’Organismo di Vigilanza trascrive, in uno specifico rapporto al Consiglio di Amministrazione, le violazioni del Codice Etico emerse in conseguenza delle segnalazioni o della sua attività di controllo etico, e i suggerimenti ritenuti necessari. Le competenti funzioni aziendali, su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, definiscono i necessari provvedimenti, ne curano l'attuazione e riferiscono l'esito al ’Organismo di Vigilanza. 9.6 Linee guida del sistema sanzionatorio La violazione dei principi fissati nel Codice Etico e nelle procedure previste dai protocolli interni compromette il rapporto fiduciario tra C.I. ed i propri amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori, partners commerciali e finanziari. L’Organismo di Vigilanza non ha poteri sanzionatori, ma solo istruttori e di indirizzo. Le eventuali violazioni saranno dunque sanzionate dalla società, nel rispetto della vigente normativa legale e contrattuale, con immediatezza, attraverso provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall’eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall’instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato

10 CONCLUSIONE Il presente Codice Etico ha enunciato le regole generali alle quali C.I. si atterrà nell'esercizio della propria attività istituzionale. Queste potranno essere integrate, nel corso del tempo, da nuove regole che, in base all'esperienza maturata, C.I. riterrà opportuno considerare sempre nel rispetto dei principi ispiratori. In ogni modo le verifiche sul Modello adottato saranno di due tipi:

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1. Di diritto: attraverso l’aggiornamento costante da parte del Consiglio di Amministrazione e dell’Organismo di Vigilanza si procede ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggiore rilevanza conclusi da C.I., o per modifiche ed integrazioni previste da normativa sopravvenute. 2. Di fatto: periodicamente l’Organismo di Vigilanza verificherà l’effettività del Modello. Inoltre, sarà effettuata un’analisi delle eventuali segnalazioni ricevute, delle azioni intraprese dall’Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alla problematica della responsabilità penale dell’impresa. Napoli, il 29.03.2012

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