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INTRODUZIONE L’efficienza energetica costituisce una priorità nell’ambito del panorama energetico nazionale e contribuisce in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi di competitività, sicurezza, crescita e qualità dell’ambiente, nonché dell’obiettivo europeo di riduzione del consumo di energia primaria al 2020. In tale contesto i Certificati Bianchi (noti anche come Titoli di Efficienza Energetica - TEE), che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica, rivestono un ruolo centrale, rappresentando una quota pari a circa un terzo del target di riduzione dei consumi energetici.


INTRODUZIONE Il sistema dei Certificati Bianchi, anche chiamati Titoli di efficienza energetica, si basa su un complesso meccanismo che prevede sia obblighi nei confronti dei distributori di energia elettrica e gas naturale che benefici nei confronti di chi realizza interventi di riduzione di consumo di energia. Sono stabiliti sia gli obbiettivi di risparmio energetico, che devono conseguire i distributori di energia elettrica e gas , che i benefici che possono ottenere coloro che effettuano interventi di efficienza energetica. I soggetti obbligati potranno effettuare in prima persona gli interventi di risparmio energetico o acquistare questo risparmio dai soggetti che volontariamente effettuano tali interventi.


Il quadro normativo di riferimento I decreti ministeriali del 20 luglio 2004 hanno introdotto nella legislazione italiana il sistema dei Certificati Bianchi, prevedendo che i distributori di energia elettrica e gas naturale debbano raggiungere annualmente determinati obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria, attraverso: - la realizzazione di progetti di efficienza energetica che diano diritto a Certificati Bianchi oppure - l’acquisto dei Certificati Bianchi da altri soggetti operanti sul mercato dei TEE


Il Decreto 28 dicembre 2012 ha modificato, potenziato e ampliato il meccanismo dei Certificati Bianchi: definendo gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico - crescenti nel tempo - che dovranno essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di energia elettrica e gas - con oltre 50 mila clienti finali - dal 2013 al 2016 stabilendo i criteri, le condizioni e le modalità per realizzare interventi di efficienza energetica negli usi finali, incentivati mediante l’emissione di Certificati Bianchi introducendo nuovi soggetti ammessi alla presentazione di progetti per il rilascio dei Certificati Bianchi Il Decreto richiama le Linee Guida EEN 09/11 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG)



Per adempiere agli obblighi ciascun distributore di energia elettrica è tenuto, nel periodo 2013-2016, a realizzare misure ed interventi (progetti) che comportino una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di Certificati Bianchi, secondo le seguenti quantità e cadenze annuali: • 3,03 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2013 • 3,71 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2014 • 4,26 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2015 • 5,23 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2016


I distributori di gas naturale sono tenuti, invece, a realizzare misure ed interventi in grado di ridurre i consumi di energia primaria, secondo le seguenti quantità e cadenze annuali: • 2,48 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2013 • 3,04 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2014 • 3,49 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2015 • 4,28 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2016


Il totale dei titoli emessi dall’avvio dell’operatività del registro dei TEE al 31 dicembre 2012 è pari a 17.229.742 di cui: 9.730.326 del tipo I (energia elettrica); 4.772.223 del tipo II (gas); 2.727.193 del tipo III (energia primaria). Il numero totale di TEE scambiati nel secondo semestre 2012 sul mercato organizzato e gestito dal GME risulta pari a 616.233.


I CERTIFICATI BIANCHI I Certificati Bianchi, fanno parte della categoria dei Titoli di Efficienza Energetica, e sono dei titoli negoziabili che certificano il risparmio energetico in una struttura abitativa e l'utilizzo in maniera ottimale dell' energia. I Certificati Bianchi si fondano sull'obbligo di raggiungere un obiettivo annuo di risparmio energetico, preventivamente stabilito: l'Italia è il primo Paese ad aver reso obbligatorio il meccanismo dei Certificati Bianchi che prevede la soglia da mantenere nel risparmio energetico.


CARATTERISTICHE DEI CERTIFICATI BIANCHI I Certificati Bianchi sono titoli a taglia fissa negoziabili, sono quindi soggetti alle leggi della domanda e dell’offerta di mercato. A ogni certificato bianco corrisponde il risparmio di una tonnellata di petrolio. L’unita di misura dell’energia è il Joule ma, per semplificare il confronto delle diverse fonti energetiche, si utilizza un’altra unità: il Tep o Tonnellate Equivalenti di Petrolio. Il Tep è l’unità di misura che rappresenta la quantità di energia che si ricava dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo. Il rapporto tra Joule e Tep è: 1 Tep = 41,860 GigaJoule.


TIPI DI CERTIFICATI BIANCHI Esistono diversi tipi di titoli che dipendono dall’efficienza energetica effettuata: • Titoli di Tipo I: certificano i risparmi di energia attraverso la riduzione del consumo dell’energia elettrica; • Titoli di Tipo II: certificano i risparmi di energia attraverso la riduzione del consumo di gas naturale; • Titoli di Tipo III: certificano i risparmi di energia attraverso la riduzione del consumo di combustibili fossili non per autotrazione; •Titoli di Tipo IV e V: certificano i risparmi di energia attraverso la riduzione del consumo nel settore del trasporto;


VALIDITA’ NEL TEMPO I Certificati Bianchi si riferiscono sempre ad un certo anno solare, o meglio, ai risultati di efficienza ottenuti in un certo esercizio, e la loro «contabilità» si chiude proprio a fine esercizio. I beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare i titoli solo per l’anno cui si riferiscono; i TEE non possono essere venduti ne servirsene a copertura di obblighi negli anni successivi a quello di emissione. Questa possibilità è definita «bancabilità dei titoli» e consente la scelta del modo e del momento migliore dell’utilizzo o della vendita dei titoli.


CUMULABILITA’ I costi che si sosterrebbero per realizzazione di progetti per l’efficienza energetica possono essere sostenuti tramite finanziamenti statali. Il contributo dei Certificati Bianchi infatti è cumulabile con alcuni tipi di contributi pubblici. In particolare: I. Detassazione dal reddito d’imposta per l’acquisto di macchinari e attrezzature; II. Fondi di garanzia e fondi di rotazione; III. Contributi in conto interesse; IV. Incentivi regionali, locali o comunitari per interventi di efficienza energetici; V. Agevolazioni fiscali nella forma del credito d’imposta per il teleriscaldamento alimentato a biomassa o con energia geotermica; VI. Scambio sul posto; VII. Ritiro dedicato.


CUMULABILITA’ L’art 10 del D.M. 28 dicembre 2012, che regola il meccanismo dei certificati bianchi,, stabilisce che “i certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l’entrata in vigore del … decreto” – 3 gennaio 2013 – “non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative, l’accesso a a) fondi di garanzia e fondi di rotazione; b) contributi in conto interesse; c) detassazione del reddito d’impresa riguardante l’acquisto di macchinari e attrezzature”.


CUMULABILITA’ Dalla formulazione dell’articolo ne deriva: la non cumulabilità dei certificati bianchi con: a) le detrazioni fiscali per progetti presentati successivamente al 03 gennaio 2013; b) l’ecobonus previsto dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 per la sostituzione di veicoli inquinanti con altri nuovi a basse emissioni complessive; c) finanziamenti statali concessi in conto capitale.


CUMULABILITA’ la cumulabilità dei certificati bianchi con: a) incentivi riconosciuti a livello regionale, locale e comunitario per interventi di efficientamento energetico. Si precisa, infatti, che D. lgs. del 3 marzo 2011 n. 28 e il Decreto attuativo del 28 dicembre 2012 prevedono il divieto di cumulo dei certificati bianchi esclusivamente con altri incentivi “statali”, ammettendone, pertanto, la cumulabilità con eventuali incentivi regionali locali o comunitari;


CUMULABILITA’ b) agevolazioni fiscali nella forma del credito d’imposta a favore del teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica, di cui all’art 8 comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all’art. 29 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all’art 2 della legge 22 dicembre 2008. Si tratta infatti di un’agevolazione, nella forma, appunto, del credito d’imposta, che viene trasferita sul prezzo di cessione del calore all’utente finale, che si configura, pertanto, come effettivo beneficiario distinto rispetto alla società che eroga il servizio calore e che percepisce i certificati bianchi. Si specifica che ai sensi della circolare 17/E del 7/3/2008, qualora il gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica sia anche utente finale, il gestore-utente finale può usufruire del cumulo dei certificati bianchi con il credito di imposta in esame.


DECORRENZA DEL TERMINE PER L’APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI CUMULO DEGLI INCENTIVI l divieto di cumulo degli incentivi previsto dall’art 10 del DM 28 dicembre 2012, nei termini precisati al precedente punto, si applica, senza dubbio, ai “nuovi progetti presentati dopo l’entrata in vigore” del DM 28 dicembre 2012, e quindi a decorrere dal 3 gennaio 2013. Per quanto attiene, invece, all’applicabilità ai progetti già “avviati” alla suddetta data, occorre valutare la tempistica di richiesta e la data di avvio del progetto in relazione alla tipologia: standard, analitico, a consuntivo. Progetti standard: La cumulabilità con altri incentivi “statali” è consentita soltanto per i progetti antecedenti al 3 gennaio 2013. Pertanto le nuove RVC presentate possono includere interventi che hanno beneficiato di altri incentivi purché la data di avvio sia antecedente al 3 gennaio 2013.


DECORRENZA DEL TERMINE PER L’APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI CUMULO DEGLI INCENTIVI Progetti Analitici: In questo caso i progetti presentano una data dalla quale iniziare a misurare i risparmi (periodo di riferimento). Per salvaguardare gli investimenti effettuati, la cumulabilità può essere consentita solo per quei progetti che hanno la data di inizio del periodo di riferimento della prima richiesta antecedente al 3 gennaio 2013. Progetti a consuntivo : In questo caso la cumulabilità è consentita solo per PPPM presentate prima del 3 gennaio 2013.


Soggetti ammessi al meccanismo di certificazione Soggetti obbligati:  i distributori di energia elettrica che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d’obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali i distributori di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d’obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali


Soggetti ammessi al meccanismo di certificazione Soggetti volontari:  Società di Servizi Energetici (SSE)  Società con obbligo di nomina dell’energy manager (SEM)  Società controllate dai distributori obbligati  Distributori di energia elettrica o gas non soggetti all’obbligo  Imprese ed Enti pubblici con un sistema di gestione dell’energia in conformità con la certificazione ISO 50001 o che abbiano nominato volontariamente un energy manager


Il meccanismo dei certificati bianchi è normato in dettaglio dall’allegato A alla delibera dell’AEEG EEN 09/11 - la Linea Guida. Questa individua tre metodi per la valutazione delle proposte: 1. metodi di valutazione standardizzata 2. metodi di valutazione analitica 3. metodi di valutazione a consuntivo

Metodi di valutazione standardizzata. Questo primo metodo è stato mutuato dalle esperienze delle precedenti leggi di incentivazione 308/82 e 10/91. La valutazione standardizzata viene effettuata sulla base di schede tecniche deliberate dall’AEEG.






Metodi di valutazione analitica Tramite tale metodo viene quantificato il risparmio energetico sulla scorta di un algoritmo specifico per ogni scheda tecnica pertinente. L’algoritmo, in questo caso, viene alimentato con pochi parametri caratterizzanti lo stato di funzionamento e di assorbimento energetico dell’apparecchiatura oggetto dell’intervento. Di conseguenza il proponente si deve impegnare a trasmettere tali dati all’AEEG anno per anno, per vedersi riconosciuti i corrispondenti titoli di efficienza.


Metodi di valutazione a consuntivo Una proposta che ricade nella valutazione a consuntivo prende il nome di Proposta di Progetto e Programma di misura (PPPM). Il metodo a consuntivo viene applicato alle proposte: 1) per le quali non sono disponibili schede tecniche di valutazione standardizzata o analitica 2) comprendenti interventi eterogenei per metodo di valutazione, da realizzarsi presso un unico cliente.


1) realizzare un intervento presso un unico cliente (es. sostituire scalda-acqua elettrici del cliente A con scalda-acqua a gas); 2) realizzare lo stesso intervento presso più clienti (es. sostituire scalda-acqua elettrici con scalda-acqua a gas presso i clienti A, B e C, comunque ubicati sul territorio nazionale); si parlerà in questo caso di ‘progetto’; 3) realizzare, presso uno stesso cliente, più interventi afferenti a diversi metodi di valutazione. Per es., per lo stesso cliente A: - sostituire scalda-acqua elettrici con scalda-acqua a gas (metodo standardizzato) - installare inverter in motori su sistemi di pompaggio di potenza superiore a 22 kW (metodo analitico) - recuperare calore da un processo produttivo (metodo a consuntivo)



CERTIFICATI BIANCHI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON POTENZA INFERIORE A 20 kWp E’ possibile beneficiare dei certificati bianchi, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti indicati nel D.M. 28 dicembre 2012 e nelle Linee guida, nel solo caso in cui l’energia prodotta dagli impianti non sia incentivata ai sensi di altri meccanismi di incentivazione statali (Conto Energia). E’ invece consentito accedere al meccanismo dei certificati qualora siano state stipulate o si intendano stipulare con il GSE le convenzioni per lo Scambio sul Posto o per il Ritiro Dedicato.


TEE PER L’IMPIEGO DI IMPIATI FOTOVOLTAICI DI POTENZA INFERIORE A 20 kWp

1) Descrizione dell’intervento Categoria di intervento: (CIV-GEN) piccoli sistemi di generazione elettrica e cogenerazione Vita Utile: U = 5 anni Vita Tecnica: T = 20 anni Settore di intervento: -Tipo di utilizzo: -Condizioni di applicabilità della procedura: Gli impianti oggetto di intervento non accedono ai benefici previsti dai regime del c.d. Conto Energia (ai sensi dei decreti ministeriali DM 8/7/2005, DM 19/2/2007, DM 6/8/2010, DM 5/5/2011 e s.m.i.).


TEE PER L’IMPIEGO DI IMPIATI FOTOVOLTAICI DI POTENZA INFERIORE A 20 KWp 2) Calcolo del risparmio di energia primaria Metodo di valutazione: Valutazione Standardizzata Unità fisica di riferimento (UFR): impianto fotovoltaico potenza elettrica <20Kw Risparmio Specifico Lordo (RSL) di energia primaria conseguibile per singola unità fisica di riferimento: RSL = kWp * heq * k1 * 0,187/1000 [ tep/UFR/anno] dove: kWp è la potenza di picco dell’impianto [kW] heq è il numero di ore annue equivalenti, ricavabile dalla Tabella 1 riportata di seguito [h/anno]; k1 è un coefficiente adimensionale che varia in funzione dell’inclinazione β dei moduli fotovoltaici rispetto all’orizzontale: k1 = 0,70 se β è maggiore di 70°,negli altri casi k1 = 1).


TEE PER L’IMPIEGO DI IMPIATI FOTOVOLTAICI DI POTENZA INFERIORE A 20 KWp


TEE PER L’IMPIEGO DI IMPIATI FOTOVOLTAICI DI POTENZA INFERIORE A 20 KWp Coefficiente di addizionalità: a = 100 % Coefficiente di curabilità: τ = 3,36 Quote annue dei risparmi di energia primaria [tep/a]: Risparmio netto contestuale (RNc) RNc = a · RSL · NUFR Risparmio netto anticipato (RNa) RNa = (τ - 1) · RNc Risparmio netto integrale (RNI) RNI = RNc + RNa = τ · a · RSL · NUFR Tipo di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all’intervento 4: Tipo I


ESEMPIO PRATICO Ecco un esempio pratico per capire meglio: 2kW instalalto a Milano e 1 TEE (100€) Pertanto RNI=3,36*0,1*1282*2*0,187/1000=1,60 tep Si riceverebbe di contributo 160 €/anno, non cumulabile con il conto energia e detrazione per ristrutturazione edilizia. E’ possibile usufruire del meccanisco dello scambio sul posto. Inoltre occorre considerare il risparmio dell’energia che non acquisterei dal gestore: 2*1100*0,2 = 440 €/anno


NORME TECNICHE DA RISPETTARE Per i moduli fotovoltaici è richiesta la certificazione in relazione alla rispondenza alle norme: CEI EN 61215 per i moduli in silicio cristallino CEI EN 61646 per i moduli in silicio amorfo In tutti i casi in cui rientrano nel campo di applicazione della norma CEI EN 61000-3-2 gli inverter” devono essere costruiti in conformità alla norma stessa per quanto riguarda i disturbi condotti lato c.a. e devono comunque essere conformi a tutte le norme di prodotto per questo tipo di dispositivo.


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