N.1 SETTEMBRE Brochure

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N.1 SETTEMBRE 2018

LA BUSSOLA

IL MENSILE DELL’IMPRENDITORE w w w . a n g e l a s t r i l e x . c o m


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Presentazione La presente rivista dal titolo “La Bussola. Il mensile dell’imprenditore” ideata e realizzata dallo Studio Legale Angelastri (www.angelastrilex.com) vuol fornre agli Imprenditori ( e ai loro collaboratori) uno strumento chiaro, aggiornato, affidabile per navigare il mare sempre agitato ed in continua evoluzione del diritto e dell’economia. La Rivista, ogni mese, affronterà con taglio pratico i provvedimenti normativi e giurisprudenziali di maggiore rilevanza o di stretta attualità aventi ad oggetto argomenti con cui l’Imprenditore e i suoi collaboratori sono chiamati quotidianamente a confrontarsi nell’ambito del diritto: societario, concorsuale, della concorrenza, della proprietà intellettuale, contrattuale e dei mercati finanziari. In ogni numero ci sarà un approfondimento riservato al settore economico in cui operano i clienti dello Studio Legale Angelastri quali: il food, il tessile, il turismo, l’edilizia, l’information technology, la meccanica. Ogni mese ci sarà una rubrica dedicata al mondo dei cereali curata dal dott. Nicola Panaro – broker internazionale di cereali ed Arbitro Internazionale GAFTA, Arbitro Camera Arbitrale di Genova e Bologna. Con l’auspicio che questa rivista Vi possa essere utile, Vi invito ad inviarmi le vostre opinioni, commenti, suggerimenti al seguente indirizzo email: leonardo.angelastri@ angelastrilex.com Saluti Studio Legale Angelastri Avv. Leonardo Angelastri

In questo numero Diritto dei Mercati Finanziari Quando la banca può revocarvi il fido Diritto della Proprietà Intellettuale Come proteggere i vostri segreti industriali Diritto Concorsuale Il concordato preventivo può essere risolto (e l’azienda dichiarata fallita) anche prima del termine per l’adempimento Diritto dei Contratti Se mettete nei contratti una clausola penale irrisoria questa è nulla……dovete pagare per intero il danno alla controparte Notizie e previsioni dal mondo dei cereali 3

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QUANDO LA BANCA PUO’ REVOCARVI IL FIDO Uno dei problemi con cui spesso l’imprenditore deve confrontarsi, soprattutto in tempo di crisi, è la revoca del fido da parte della banca. Nel presente articolo cercherò di illustrarvi quando la banca può legittimamente revocarvi il fido e i rimedi giudiziali per opporvi ad una revoca illegittima. Il fido o, nel termine giuridico apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a Vostra disposizione una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato. Il primo aspetto su cui bisogna soffermarsi è se l’apertura di credito concessaVi dalla banca e successivamente revocata o in corso di revoca sia a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nella prassi purtroppo quasi sempre gli Imprenditori non sono informati su quale sia la tipologia di contratto di apertura di credito in conto corrente sottoscritto, ossia se a tempo determinato o indeterminato. Nell’apertura di credito a tempo indeterminato così come previsto dall’art. 1845 III comma cod. civ. la banca può recedere dal contratto di apertura di credito bancario in ogni momento, dandone il giusto termine di preavviso all’impresa. Sulla quantificazione del termine di preavviso, la predetta norma fissa il termine in quello previsto dal contratto o dagli usi o, in mancanza di previsione di un termine nel termine nel contratto, in 15 giorni. Pertanto, nel caso di apertura di credito a tempo indeterminato, dato per scontato il diritto della banca di recedere dal contratto (revocarVi il fido) al fine di vagliare la legittimità dell’operato della banca occorre soltanto esaminare l’entità del termine di preavviso che deve fornirvi. Sull’entità del termine di preavviso, spesso nella prassi ci si imbatte in contratti di apertura di credito bancario che prevedono in favore della banca un termine di preavviso di molto inferiore ai 15 giorni, su tale aspetto la giurisprudenza ha costantemente affermato che anche in presenza nel contratto di un termine di preavviso di gran lunga inferiore ai 15 giorni, lo stesso e’ illegittimo. Discorso diverso è il caso di apertura di credito a tempo determinato, in tale ipotesi la banca può recedere dal contratto di apertura di credito solamente in presenza di una giusta causa. In genere nei contratti di apertura di credito a tempo determinato sono indicate espressamente le ipotesi tipiche di giusta causa che permettono alla banca di recedere dal contratto di apertura di credito bancario, ad esempio, sottoposizione 4

dell’impresa a procedure concorsuali, sottoposizione della stessa ad azioni esecutive. Sulla legittimità del recesso dal contratto di apertura di credito a tempo determinato operato dalla banca, la Corte di Cassazione ha affermato “In caso di recesso di una banca dal rapporto di credito a tempo determinato, in presenza di una giusta causa tipizzata dalle parti del rapporto contrattuale, il giudice non deve limitarsi al riscontro obiettivo della sussistenza o meno dell’ipotesi tipica di giusta causa ma, alla stregua del principio per cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, deve accertare che il recesso non sia esercitato con modalità impreviste e arbitrarie, tali da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all’assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e che non può pretendersi essere pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate” ( Cass. civ. Sez. I, 24-08-2016, n. 17291). Nel caso in cui nel contratto di apertura di credito bancario manchi una specifica pattuizione circa la tipizzazione della giusta causa, esempi concreti di sussistenza di essa possono essere: l’aggravamento delle condizioni economiche dell’impresa, divenute tali da porre in pericolo il credito della banca; sia a particolari comportamenti dell’impresa stessa, quali l’inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto, il mancato impiego della somma per i fini convenuti, l’aver fornito alla banca informazioni inesatte sulla propria situazione finanziaria, il non aver reintegrato la garanzia divenuta insufficiente. Il rimedio giudiziale per difendervi da una revoca del fido che ritenete illegittima è la proposizione di un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. ma nel ricorso e’ onere dell’impresa dimostrare adeguatamente le circostanze secondo le quali la banca ha revocato illegittimamente il contratto di apertura di credito bancario.

CONSIGLIO Prima di intraprendere un contenzioso contro il vostro istituto di credito vi consiglio di far esaminare attentamente dal vostro consulente legale esperto in diritto bancario i vostri contratti bancari. Per un primo appuntamento inviatemi una e-mail a leonardo.angelastri@angelastrilex. com o contattatemi telefonicamente al seguente recapito telefonico: 080.908.06.28 N.1 SET TEMBRE 2018


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COME PROTEGGERE I VOSTRI SEGRETI INDUSTRIALI Nell’economia moderna i dati e le informazioni rappresentano degli assets di valore dell’economia moderna e della vostra impresa. Con il D.Lgs. 11.05.2018 n.63 si è data attuazione alla Direttiva UE 2016/943 disciplinante la protezione del Know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti. Con il presente articolo analizzeremo la definizione dei “segreti commerciali” e come proteggerli. La definizione di segreti commerciali e’ contenuta nell’art. 3 del D.Lgs. 11.05.2018 n.63 il quale prevede testualmente “1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: A. siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; B. abbiano valore economico in quanto segrete; C. siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.” Non tutte le informazioni sono tutelabili ma solamente quelle che hanno le caratteristiche previste dalla normativa in commento. Nell specifico le informazioni per essere qualificate “segreti commerciali” e quindi tutelabili devono possedere tutte le seguenti caratteristiche: A. non siano note o accessibili agli esperti del settore, B. abbiano un valore commerciale, C. siano sottoposte a misure adeguate per mantenerle segrete.

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Nello specifico il primo requisito è quello della segretezza ove come affermato dalla costante giurisprudenza di merito, per segrete deve intendersi non in senso assoluto ossia “non occorre che siano assolutamente inaccessibili, ma è necessario che la loro acquisizione, quando sia possibile, sia soggetta a sforzi non indifferenti, superiori rispetto a quelli che occorrono per effettuare una accurata ricerca” ( Trib. Bologna Sez. spec. propr. industr. ed intell., 09-02-2010). In riferimento al requisito del valore commerciale deve intendersi non nel senso che l’informazione riservata possieda un valore di mercato, ma nel senso che il loro utilizzo comporti, da parte di chi lo attua, un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato. In riferimento all’ultimo requisito affinché’ le informazioni possano definirsi “segreti commerciali”, la normativa in commento pone a carico del soggetto richiedente la tutela prevista dal codice della proprietà industriale un onere ben specifico consistente nell’ adottare le misure di sicurezza idonee per mantenerle segrete. Sull’importanza dell’adottare tali misure, la giurisprudenza di merito ha statuito “Ammessa la sussumibilità degli elenchi clienti nella fattispecie normativa del segreto industriale di cui agli artt. 98-99 c.p.i., non può darsi illecita acquisizione di tali informazioni da parte dell’ex agente qualora il preponente gli abbia messo a disposizione le credenziali per accedere agli archivi online che le ospitano e, dopo la cessazione del rapporto, non le abbia diligentemente modificate o eliminate” (Tribunale Bologna Sez. spec. in materia di imprese, 04-07-2017). La suddetta sentenza rappresenta un caso concreto in cui il titolare di un’informazione potenzialmente tutelabile, si è visto negare il riconoscimento di “segreti commerciali” a causa della mancata adozione di misure di sicurezza idonee a prevenire l’accesso non consentito a terzi. Sulla nozione di misure di sicurezza, la giurisprudenza di merito ha ulteriormente chiarito che per misura di sicurezza deve intendersi anche

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“una protezione giuridica, assicurata da una informazione adeguata, data ai terzi che vengono in contatto con le informazioni, sul carattere riservato e sulla necessità che venga mantenuto tale.” (Trib. Bologna Sez. spec. propr. industr. ed intell. Ord., 27-05-2008). Pertanto, dal punto di vista pratico, affinché’ l’imprenditore possa ottenere la tutela dei propri interessi commerciali è necessario che egli si doti non solo di adeguati sistemi di sicurezza fisica, informatica, ma occorre che lo stesso implementi un adeguato sistema di sicurezza giuridico.

Il sistema di sicurezza giuridico dovrà essere composto da patti di riservatezza, clausole contrattuali che i dipendenti, partners commerciali e clienti dovranno sottoscrivere. Altro elemento essenziale del sistema di sicurezza giuridico è rappresentato dall’informazione chiara ed adeguata che il titolare dei segreti commerciali dovrà fornire ai terzi che vengano in contatto con le informazioni, sul carattere riservato e sulla necessità che venga mantenuto tale.

CONSIGLIO Senza un’adeguata protezione giuridica i vostri segreti commerciali non sono tutelabili. Vi consiglio di fissare un appuntamento con un consulente legale esperto in proprietà intellettuale al fine di analizzare il vostro business e attuare un’efficace protezione per i vostri segreti commerciali formata da patti di riservatezza, clausole contrattuali, informazione specifica da fornire ai terzi che vengono in contatto con l’Impresa. Per un primo appuntamento inviatemi una e-mail a leonardo.angelastri@angelastrilex.com o contattatemi telefonicamente al seguente recapito telefonico: 080.908.06.28

IL CONCORDATO PREVENTIVO PUO’ ESSERE RISOLTO (E L’AZIENDA DICHIARATA FALLITA) ANCHE PRIMA DEL TERMINE PER L’ADEMPIMENTO A volte l’Imprenditore è chiamato a gestire la crisi non prevista della propria azienda o a volte vanta un cospicuo credito nei confronti di un’azienda in crisi e sottoposta a concordato preventivo. Una recentissima sentenza del Tribunale di Milano -Sentenza n. 558 del 3.07.2018- confermata da una recentissima pronuncia della Cassazione Cass. Civ., Sez. 1, 13 luglio 2018, n. 18738 ha statuito il principio secondo cui quando vi è la certezza che i pagamenti indicati nel concordato non verranno eseguiti, il concordato preventivo può essere risolto (e l’azienda dichiara fallita) anche prima del termine indicato nella proposta concordataria omologata. Ritengo che la suddetta pronuncia giurisprudenziale debba essere presa in considerazione sia dall’Imprenditore che vanta un credito nei confronti di una società sottoposta a concordato preventivo e sia dall’Imprenditore che si accinge a predisporre il concordato preventivo. Nella prima delle suddette ipotesi, l’Imprenditore creditore, ove sia certo che i pagamenti indicati nel piano concordatario non verranno rispettati, al fine di richiedere la risoluzione del concordato preventivo e il fallimento della debitrice non è costretto ad aspettare che il creditore sottoposto a concordato preventivo sia inadempiente alla scadenza (spesso lontana) indicata nel piano concordatario. 6

Nella seconda delle suddette ipotesi, l’Imprenditore debitore che sta attraversando una crisi economica e si accinge a predisporre il piano concordatario, deve scrupolosamente analizzare il piano economico/finanziario del predisponendo piano concordatario, in quanto, ben prima della scadenza dei pagamenti indicati nel concordato omologando, qualunque creditore, pur dopo l’omologa, in qualunque momento potrebbe richiedere la risoluzione del concordato e, quindi, il fallimento dell’Impresa.

CONSIGLIO Se la vostra azienda vanta un credito nei confronti di una società che ha richiesto il concordato preventivo, fate analizzare il piano concordatario della debitrice dal vostro commercialista e consulente legale esperto in procedure concorsuali. Se la vostra azienda sta attraversando un periodo di crisi rivolgetevi ad un commercialista e consulente legale esperti in risanamento aziendale. Per un primo appuntamento inviatemi una e-mail a leonardo.angelastri@angelastrilex. com o contattatemi telefonicamente al seguente recapito telefonico: 080.908.06.28 N.1 SET TEMBRE 2018


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SE L’IMPORTO DELLA CLAUSOLA PENALE INSERITA NEI CONTRATTI DA VOI PREDISPOSTI E’ ESIGUA…… DOVRETE PAGARE PER INTERO I DANNI ALLA CONTROPARTE. Spesso nella prassi ci imbattiamo in contratti standard (contratti predisposti da una sola Impresa ed utilizzata in serie per stipulare contratti con altre Imprese o Consumatori) ove l’Impresa che ha predisposto il contratto inserisce in esso una clausola penale a suo carico dall’ importo esiguo. Con la suddetta tecnica contrattuale l’Imprenditore crede ( a torto) di aver fissato l’importo modesto del risarcimento del danno che dovrà pagare alla controparte, qualora lo stesso Imprenditore sia inadempiente al contratto da lui stesso predisposto. Una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione ha stabilito che “E’ nulla la clausola penale quando l’irrisorietà del risarcimento del danno pattuito preventivamente costituisce elemento

sintomatico dell’aggiramento del divieto di limitazione di responsabilità stabilito dall’art. 1229, comma 1, c.c.”. La suddetta pronuncia di Cassazione deve essere tenuta in considerazione dall’ Imprenditore quando redige i propri contratti standard, in quanto, nel tentativo di limitare la propria responsabilita’ si corre il rischio di trovarsi senza alcuna difesa contrattuale in caso di risarcimento del danno formulata dalla controparte.

CONSIGLIO La predisposizione della contrattualista della vostra Impresa è una delle attività più importanti del vostro business e, pertanto, va affrontata con la massima attenzione. Una clausola potenzialmente nulla o inefficace nel vostro contratto standard apre la strada ad una serie di contenziosi in cui partirete svantaggiati e, come immaginabile, il danno economico potrebbe essere ingente. Vi consiglio di affidare la redazione della vostra contrattualistica ad un avvocato specializzato in contrattualistica d’impresa, il quale, oltre a conoscere le norme astratte del diritto conosca anche il vostro settore di appartenenza e, soprattutto, la vostra azienda. La vostra contrattualistica è anche il vostro biglietto da visita della vostra azienda nei confronti di fornitori, partners e concorrenti. Per un primo appuntamento inviatemi una e-mail a leonardo.angelastri@angelastrilex. com o contattatemi telefonicamente al seguente recapito telefonico: 080.908.06.28

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NOTIZIE E PREVISIONI DAL MONDO DEI CERALI Dott. Nicola Panaro

Broker internazionale di cereali Arbitro Internazionale GAFTA

Arbitro Camera Arbitrale di Genova e Bologna nicola.panaro@ptrade.it

L’offerta globale di grano duro è destinata a rimanere molto ampia nel 2018/19, con i vecchi riporti delle colture in Canada e gli Stati Uniti ereditati dal 2017/18, inoltre sono previsti raccolti migliori nel 2018 (in seguito alla siccità del 2016/17 che afflisse entrambi i paesi). Anche ottimi raccolti del 2018 in Nord Africa suggeriscono importazioni inferiori rispetto al 2017/18 in questa regione del mondo. Inoltre, questo mese vede una riduzione alla produzione prevista di grano duro nell’Unione europea con qualità declassata in molte nazioni (Francia, Italia), nel senso che una parte significativa del raccolto 2018 sarà solo adatto per l’utilizzo zootecnico. Ciò richiederà maggiori importazioni nell’UE (in particolare in Italia) al fine di compensare il raccolto del 2018 ed un aumentato fabbisogno di alta qualità. Importanti saranno la capacità del Canada di esportare in Italia, nonostante il problema con il residuo di glifosato, (che potrebbe aumentare la domanda per le importazioni dagli Stati Uniti nell’UE) e la reale portata di domanda di importazione in Turchia, che è potenzialmente superiore al 2017/18. Le prospettive di riporti per il grano duro nel mercato del 2018/19 sono tutt’altro che limitate, ma il grano duro di maggiore qualità sarà situato in Nord America questo impedirà una caduta dei prezzi perché il premio sul grano tenero non dovrebbe diminuire in modo significativo. I prezzi del grano tenero nel 2018/19 attualmente mostrano anche un notevole potenziale di crescita; in Europa, questo dovrebbe fornire supporto a prezzi del grano duro soprattutto di alta qualità grano duro data la disponibilità di quest’ultimo limitata. Il più grande elemento di pressione al ribasso emergerà dal grano duro del Canada, che dovrà rimanere competitivo per l’esportazione cercando di prevenire qualsiasi ulteriore accumulo di scorte in eccesso. A causa delle basse qualità di grano duro sembra improbabile un premio significativo rispetto al prezzo del tenero. Tuttavia il predetto premio sarà più chiaro fino ai risultati finali dei raccolti (sotto il profilo qualitativo e quantitativo) in Canada e finché non saranno chiare le gerarchie dei prezzi per le diverse qualità disponibili. Cordiali Saluti Dott. Nicola Panaro 8

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