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LAVORO E IMPRESA

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lavoro intermittente nel week end e in particolari periodi dell’anno

Il decreto legislativo n. 276/2003 ha istituito un nuovo tipo di contratto di lavoro subordinato denominato lavoro intermittente o “a chiamata” (Artt. 33 – 40 D.Lgs. 276/2003). Con questo contratto il prestatore di lavoro si pone a disposizione del datore di lavoro, per essere chiamato in caso di necessità nel rispetto di un preavviso che, per legge, non può essere inferiore ad un giorno. A differenza del part time durante i periodi di inattività il lavoratore non è titolare di alcun diritto e non matura alcun compenso: al lavoratore spettano tutti i diritti del lavoratore subordinato e la normale retribuzione durante i periodi di attività. Pensato per le attività di carattere intermittente o discontinuo, il nuovo contratto risulta di particolare interesse nel settore della ristorazione e, in generale, nei pubblici esercizi: con il lavoro a chiamata non è più necessario stipulare un contratto a termine ogni volta che si ha necessità di personale “aggiuntivo” (ad esempio camerieri, pizzaioli, barman, ecc.); con un uno o più contratti di lavoro intermittente si potrà far fronte alle necessità che di volta in volta si presentano. Il contratto può essere a tempo indeterminato o a termine, con o senza “garanzia di risposta” alla chiamata. Se il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, egli ha diritto oltre alla retribuzione ad una specifica indennità di disponibilità, pari almeno al 20% del minimo stabilito dal CCNL per la qualifica corrispondente. L’indennità è divisibile in quote orarie e, conseguentemente, va commisurata all’intervallo di disponibilità garantito dal lavoratore (ad esempio dalle 20.00 alle 22.00 dal venerdì alla domenica). In questo caso il rifiuto ingiustificato di rispondere alla ‘chiamata’ può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità maturata, e un congruo risarcimento del danno, così come fissato dai contratti collettivi o da quello individuale di lavoro. Nel caso di malattia o di altra situazione che renda impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore deve informare il datore di lavoro, specificando la durata del

l’impedimento, e in questo periodo non matura l’indennità di disponibilità. Se non adempie a quest’obbligo perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni. La garanzia di disponibilità rappresenta un elemento di sicurezza per il datore di lavoro, il quale sa di poter contare sulla prestazione lavorativa in caso di bisogno. Tuttavia essa ha un costo, rappresentato dall’indennità di disponibilità e dai relativi oneri previdenziali. Per contro il contratto senza garanzia di disponibilità non dà certezze riguardo alla reale effettuazione delle prestazioni di lavoro al momento della chiamata, ma non costa nulla in caso di inattività del lavoratore. Il Ministero del Lavoro con una nota del 12 Luglio 2004, in risposta ad un quesito sul lavoro intermittente posto dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe), ha fornito un’interpretazione decisamente estensiva del campo d’applicazione dello speciale contratto. Il Ministero ha affermato l’immediata applicabilità della disposizione (art. 37, c.1 DLgs 276/2003) che consente il ricorso al lavoro intermittente nel week end, durante le ferie estive e durante le vacanze natalizie e pasquali, senza dover attendere alcuna regolamentazione da parte della contrattazione collettiva o di un eventuale decreto ministeriale. Secondo una prima interpretazione della norma si riteneva che l’immediata operatività del lavoro intermittente riguardasse, in via sperimentale, solo lavoratori disoccupati con meno di 25 anni o persone con più di 45 anni espulse dal ciclo produttivo o iscritti nelle liste di mobilità. Ora il Ministero afferma, invece, che si possono stipulare liberamente - cioè con soggetti di qualsiasi età e anche già occupati - contratti di lavoro intermittente per prestazioni da effettuare il fine settimana o nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali. È evidente l’importanza dell’orientamento assunto dal Ministero del Lavoro soprattutto per i pubblici esercizi e per le attività turisticoalberghiere, che spesso si rivolgono a soggetti di ogni età già titolari di altro rapporto di lavoro a tempo pieno e disponibili ad integrare il loro reddito con prestazioni saltuarie.

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